Gazzetta n. 237 del 2005-10-11 |
MINISTERO DELLE POLITICHE AGRICOLE E FORESTALI |
DECRETO 29 luglio 2005 |
Disposizioni per l'attuazione della riforma della politica agricola comune nel settore del tabacco. |
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IL MINISTRO DELLE POLITICHE AGRICOLE E FORESTALI
Visto il regolamento (CE) n. 1782/2003 del Consiglio del 29 settembre 2003; Visto il regolamento (CE) n. 864/2004 del Consiglio del 29 aprile 2004, che modifica il regolamento (CE) n. 1782/2003 ed, in particolare, l'art. 110-terdecies e l'allegato VII, lettera I; Visto l'art. 4, comma 3 della legge 29 dicembre 1990, n. 428, concernente «Disposizioni per l'adempimento di obblighi derivanti dall'appartenenza dell'Italia alle Comunita' europee (legge comunitaria per il 1990)», cosi' come modificato dall'art. 2, comma 1 del decreto-legge 24 giugno 2004, n. 157, convertito, con modificazioni, nella legge 3 agosto 2004, n. 204, con il quale si dispone che all'applicazione nel territorio nazionale dei regolamenti emanati dalla Comunita' europea si provvede con decreto del Ministro delle politiche agricole e forestali; Vista la lettera n. D/213 del 1° marzo 2005 con la quale la Commissione europea ha comunicato che i servizi della Commissione stanno valutando la possibilita' di concedere agli Stati membri la facolta' di introdurre una differenziazione del tasso di disaccoppiamento per regione, autorizzando un tasso di disaccoppiamento del 100% in una o piu' regioni specifiche; Vista la dichiarazione della Commissione europea sulla possibilita' di applicare in una o piu' regioni un tasso di disaccoppiamento del 100%, resa nel comitato di gestione dei pagamenti diretti del 20 aprile 2005; Ritenuta la necessita' di dettare disposizioni urgenti per l'applicazione delle richiamate norme comunitarie relative alla possibilita' di applicare nella regione Puglia, sulla base di criteri oggettivi, un tasso di disaccoppiamento del 100%; Acquisito il parere della Conferenza permanente per i rapporti tra lo Stato e le regioni e le province autonome di Trento e Bolzano, espresso nella seduta del 28 luglio 2005; Decreta:
Art. 1. Tassi di disaccoppiamento
1. Nel settore del tabacco, per le superfici della regione Puglia, il coefficiente di cui all'allegato VII, lettera I del regolamento (CE) n. 1782/2003 e' fissato al limite massimo di 1,00. 2. Nel settore del tabacco, per le superfici di tutte le altre regioni, ad eccezione della regione Puglia, il coefficiente di cui all'art. VII lettera I del regolamento (CE) n. 1782/2003 e' fissato a 0,4. | Art. 2. Criteri oggettivi
1. Per la regione Puglia il coefficiente pari al limite massimo di 1,00 si giustifica per le seguenti ragioni: a) il numero di produttori di tabacco e la produzione complessiva regionale e' in progressiva ed irreversibile riduzione; b) il riscatto delle quote ha subito una netta evoluzione a dimostrazione della volonta' dei produttori pugliesi di abbandonare le produzioni; c) le risorse finanziarie del Fondo comunitario del tabacco per i progetti di riconversione sono stati quasi totalmente assegnati alla regione Puglia; d) il numero delle associazioni di produttori e delle imprese di prima trasformazione si e' dimezzato e, di conseguenza, anche il prodotto contrattato; e) gli stocks di tabacco invenduto giacenti presso le imprese di prima trasformazione hanno raggiunto livelli eccessivi e, solo recentemente, sono stati smaltiti in parte. 2. Al fine di evitare effetti discriminatori nonche' una distorsione della concorrenza fra produttori, per le superfici della regione Puglia non e' possibile accedere all'aiuto accoppiato. 3. La regione Puglia e' esclusa dalle zone di produzione di cui all'art. 110-duodecies del regolamento (CE) n. 1782/2003. | Art. 3. Autorita' competente per la gestione ed il controllo
Le disposizioni riguardanti il presente decreto ministeriale saranno attuate con propri provvedimenti dall'A.G.E.A. Il presente decreto sara' trasmesso alla Corte dei conti per la registrazione e sara' pubblicato nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana. Roma, 29 luglio 2005 Il Ministro: Alemanno
Registrato alla Corte dei conti il 18 agosto 2005
Ufficio di controllo atti Ministeri delle attivita' produttive, registro n. 4, foglio n. 2 |
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