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| Gazzetta n. 237 del 2005-10-11 |  | MINISTERO DELLE POLITICHE AGRICOLE E FORESTALI |  | DECRETO 29 luglio 2005 |  | Disposizioni  per  l'attuazione della riforma della politica agricola comune nel settore del tabacco. |  | 
 |  | IL MINISTRO DELLE POLITICHE AGRICOLE E FORESTALI 
 Visto  il  regolamento  (CE)  n.  1782/2003  del  Consiglio  del 29 settembre 2003;
 Visto  il  regolamento (CE) n. 864/2004 del Consiglio del 29 aprile 2004,   che   modifica  il  regolamento  (CE)  n.  1782/2003  ed,  in particolare, l'art. 110-terdecies e l'allegato VII, lettera I;
 Visto  l'art.  4,  comma  3  della  legge 29 dicembre 1990, n. 428, concernente  «Disposizioni  per  l'adempimento  di obblighi derivanti dall'appartenenza   dell'Italia   alle   Comunita'   europee   (legge comunitaria per il 1990)», cosi' come modificato dall'art. 2, comma 1 del   decreto-legge   24 giugno   2004,   n.   157,  convertito,  con modificazioni,  nella  legge  3 agosto  2004, n. 204, con il quale si dispone che all'applicazione nel territorio nazionale dei regolamenti emanati  dalla Comunita' europea si provvede con decreto del Ministro delle politiche agricole e forestali;
 Vista  la  lettera  n.  D/213  del  1° marzo  2005  con la quale la Commissione  europea  ha  comunicato  che i servizi della Commissione stanno  valutando  la  possibilita' di concedere agli Stati membri la facolta'   di   introdurre   una   differenziazione   del   tasso  di disaccoppiamento    per    regione,    autorizzando   un   tasso   di disaccoppiamento del 100% in una o piu' regioni specifiche;
 Vista la dichiarazione della Commissione europea sulla possibilita' di  applicare  in una o piu' regioni un tasso di disaccoppiamento del 100%,  resa  nel  comitato  di  gestione  dei  pagamenti  diretti del 20 aprile 2005;
 Ritenuta   la   necessita'  di  dettare  disposizioni  urgenti  per l'applicazione  delle  richiamate  norme  comunitarie  relative  alla possibilita' di applicare nella regione Puglia, sulla base di criteri oggettivi, un tasso di disaccoppiamento del 100%;
 Acquisito  il parere della Conferenza permanente per i rapporti tra lo  Stato  e  le  regioni e le province autonome di Trento e Bolzano, espresso nella seduta del 28 luglio 2005;
 Decreta:
 
 Art. 1.
 Tassi di disaccoppiamento
 
 1.  Nel settore del tabacco, per le superfici della regione Puglia, il  coefficiente  di  cui all'allegato VII, lettera I del regolamento (CE) n. 1782/2003 e' fissato al limite massimo di 1,00.
 2.  Nel  settore  del  tabacco,  per le superfici di tutte le altre regioni,  ad  eccezione  della regione Puglia, il coefficiente di cui all'art. VII lettera I del regolamento (CE) n. 1782/2003 e' fissato a 0,4.
 |  | Art. 2. Criteri oggettivi
 
 1.  Per la regione Puglia il coefficiente pari al limite massimo di 1,00 si giustifica per le seguenti ragioni:
 a) il numero di produttori di tabacco e la produzione complessiva regionale e' in progressiva ed irreversibile riduzione;
 b) il  riscatto  delle  quote  ha  subito  una netta evoluzione a dimostrazione  della  volonta' dei produttori pugliesi di abbandonare le produzioni;
 c) le risorse finanziarie del Fondo comunitario del tabacco per i progetti  di riconversione sono stati quasi totalmente assegnati alla regione Puglia;
 d) il  numero delle associazioni di produttori e delle imprese di prima  trasformazione  si  e'  dimezzato  e, di conseguenza, anche il prodotto contrattato;
 e) gli  stocks di tabacco invenduto giacenti presso le imprese di prima  trasformazione  hanno  raggiunto  livelli  eccessivi  e,  solo recentemente, sono stati smaltiti in parte.
 2.   Al   fine   di  evitare  effetti  discriminatori  nonche'  una distorsione  della concorrenza fra produttori, per le superfici della regione Puglia non e' possibile accedere all'aiuto accoppiato.
 3.  La  regione  Puglia  e' esclusa dalle zone di produzione di cui all'art. 110-duodecies del regolamento (CE) n. 1782/2003.
 |  | Art. 3. Autorita' competente per la gestione ed il controllo
 
 Le   disposizioni  riguardanti  il  presente  decreto  ministeriale saranno attuate con propri provvedimenti dall'A.G.E.A.
 Il  presente  decreto  sara'  trasmesso alla Corte dei conti per la registrazione  e  sara'  pubblicato  nella  Gazzetta  Ufficiale della Repubblica italiana.
 Roma, 29 luglio 2005
 Il Ministro: Alemanno
 
 Registrato alla Corte dei conti il 18 agosto 2005
 
 Ufficio  di  controllo  atti  Ministeri  delle  attivita' produttive, registro n. 4, foglio n. 2
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