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| Gazzetta n. 237 del 2005-10-11 |  | MINISTERO DELLE POLITICHE AGRICOLE E FORESTALI |  | DECRETO 4 ottobre 2005 |  | Attuazione  dell'articolo  1,  comma 2, del decreto-legge 9 settembre 2005,   n.   182,   concernente   criteri,  limiti  e  modalita'  per l'attuazione degli interventi relativi al ritiro dell'uva da tavola. |  | 
 |  | IL MINISTRO DELLE POLITICHE AGRICOLE E FORESTALI di concerto con
 IL MINISTRO DELL'ECONOMIA E DELLE FINANZE
 
 Visto il decreto-legge 9 settembre 2005, n. 182, recante interventi urgenti  in  agricoltura  e  per  gli organismi pubblici del settore, nonche'  per  contrastare  andamenti anomali dei prezzi nelle filiere agroalimentari;
 Visto  in  particolare l'art. 1, comma 2, del predetto decreto, che autorizza  l'AGEA ad acquisire sul mercato un quantitativo massimo di 800  mila quintali di uva da tavola per far fronte alle problematiche nel  settore  dell'uva  da  tavola oggetto degli accordi previsti dal comma 1 del medesimo art. 1;
 Considerato  che  allo stato attuale gli accordi di cui al comma 1, dell'art.  1, del decreto-legge n. 182/2005, sono stati sottoscritti, con le modalita' previste dalla medesima disposizione, dai produttori delle regioni Puglia e Sicilia;
 Ritenuta  la necessita' di definire con urgenza - in considerazione dello  stato  avanzato  della  campagna dell'uva da tavola - criteri, limiti  e  modalita'  per  l'attuazione degli interventi previsti dal comma  2,  dell'art.  1,  del  richiamato  decreto-legge n. 182/2005, relativi  alla  acquisizione  da  parte  di  AGEA  di un quantitativo massimo di 800 mila quintali di uva da tavola;
 Decreta:
 
 Art. 1.
 1. L'AGEA e' autorizzata, nel limite massimo di 9,6 milioni di euro di  cui  all'art.  1, comma 4, del decreto-legge 9 settembre 2005, n. 182,  ad  acquisire  sul  mercato un quantitativo massimo di 800 mila quintali di uva da tavola di qualita' sana, leale e mercantile. L'uva suddetta:
 a) e'  pagata  da AGEA direttamente al produttore al prezzo di 12 euro netti a quintale;
 b) e' trasformata in succo d'uva da destinare in aiuto alimentare ai  Paesi  che  sono  successivamente individuati dal Ministero degli affari esteri.
 2.  L'AGEA  -  entro  sette  giorni  dalla  emanazione del presente decreto - provvede alla ripartizione della quantita' di uva da tavola di cui al comma 1, tra le regioni che hanno sottoscritto gli accordi.
 |  | Art. 2. 1.  L'uva  da  tavola  di cui all'art. 1 e' consegnata ai centri di raccolta   a  spese  del  soggetto  conferente  (singolo  produttore, cooperativa, organizzazione di produttori).
 2.  L'AGEA  affida  alle  Unioni riconosciute la gestione operativa riguardante  la  consegna  dell'uva  datavola  ai centri di raccolta, nonche'  le  operazioni  di  consegna  dei  quantitativi  alle ditte, individuate  dalle  stesse Unioni. Le medesime ditte effettueranno la trasformazione dell'uva in succo,.
 3.  Le spese relative al trasporto dell'uva da tavola dai centri di raccolta agli stabilimenti di trasformazione, le spese di lavorazione dell'uva,  le  spese di conservazione, confezionamento, imballaggio e le  operazioni connesse all'uscita del succo d'uva dagli stabilimenti di trasformazione sono a carico di AGEA.
 |  | Art. 3. 1.  L'AGEA  e'  autorizzata  ad emanare le istruzioni operative per l'attuazione degli interventi previsti dal presente decreto.
 2.   L'AGEA  presenta  al  Ministero  delle  politiche  agricole  e forestali  entro  il  31 dicembre  2005  la relazione sull'attuazione degli interventi previsti dal presente decreto.
 Il  presente  decreto  e' pubblicato nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana.
 Roma, 4 ottobre 2005
 
 Il Ministro delle politiche
 agricole e forestali
 Alemanno
 
 Il Ministro dell'economia
 e delle finanze
 Tremonti
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