Gazzetta n. 237 del 2005-10-11
MINISTERO DELLE POLITICHE AGRICOLE E FORESTALI
DECRETO 4 ottobre 2005
Attuazione dell'articolo 1, comma 2, del decreto-legge 9 settembre 2005, n. 182, concernente criteri, limiti e modalita' per l'attuazione degli interventi relativi al ritiro dell'uva da tavola.

IL MINISTRO DELLE POLITICHE AGRICOLE E FORESTALI
di concerto con
IL MINISTRO DELL'ECONOMIA E DELLE FINANZE

Visto il decreto-legge 9 settembre 2005, n. 182, recante interventi urgenti in agricoltura e per gli organismi pubblici del settore, nonche' per contrastare andamenti anomali dei prezzi nelle filiere agroalimentari;
Visto in particolare l'art. 1, comma 2, del predetto decreto, che autorizza l'AGEA ad acquisire sul mercato un quantitativo massimo di 800 mila quintali di uva da tavola per far fronte alle problematiche nel settore dell'uva da tavola oggetto degli accordi previsti dal comma 1 del medesimo art. 1;
Considerato che allo stato attuale gli accordi di cui al comma 1, dell'art. 1, del decreto-legge n. 182/2005, sono stati sottoscritti, con le modalita' previste dalla medesima disposizione, dai produttori delle regioni Puglia e Sicilia;
Ritenuta la necessita' di definire con urgenza - in considerazione dello stato avanzato della campagna dell'uva da tavola - criteri, limiti e modalita' per l'attuazione degli interventi previsti dal comma 2, dell'art. 1, del richiamato decreto-legge n. 182/2005, relativi alla acquisizione da parte di AGEA di un quantitativo massimo di 800 mila quintali di uva da tavola;
Decreta:

Art. 1.
1. L'AGEA e' autorizzata, nel limite massimo di 9,6 milioni di euro di cui all'art. 1, comma 4, del decreto-legge 9 settembre 2005, n. 182, ad acquisire sul mercato un quantitativo massimo di 800 mila quintali di uva da tavola di qualita' sana, leale e mercantile. L'uva suddetta:
a) e' pagata da AGEA direttamente al produttore al prezzo di 12 euro netti a quintale;
b) e' trasformata in succo d'uva da destinare in aiuto alimentare ai Paesi che sono successivamente individuati dal Ministero degli affari esteri.
2. L'AGEA - entro sette giorni dalla emanazione del presente decreto - provvede alla ripartizione della quantita' di uva da tavola di cui al comma 1, tra le regioni che hanno sottoscritto gli accordi.
Art. 2.
1. L'uva da tavola di cui all'art. 1 e' consegnata ai centri di raccolta a spese del soggetto conferente (singolo produttore, cooperativa, organizzazione di produttori).
2. L'AGEA affida alle Unioni riconosciute la gestione operativa riguardante la consegna dell'uva datavola ai centri di raccolta, nonche' le operazioni di consegna dei quantitativi alle ditte, individuate dalle stesse Unioni. Le medesime ditte effettueranno la trasformazione dell'uva in succo,.
3. Le spese relative al trasporto dell'uva da tavola dai centri di raccolta agli stabilimenti di trasformazione, le spese di lavorazione dell'uva, le spese di conservazione, confezionamento, imballaggio e le operazioni connesse all'uscita del succo d'uva dagli stabilimenti di trasformazione sono a carico di AGEA.
Art. 3.
1. L'AGEA e' autorizzata ad emanare le istruzioni operative per l'attuazione degli interventi previsti dal presente decreto.
2. L'AGEA presenta al Ministero delle politiche agricole e forestali entro il 31 dicembre 2005 la relazione sull'attuazione degli interventi previsti dal presente decreto.
Il presente decreto e' pubblicato nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana.
Roma, 4 ottobre 2005

Il Ministro delle politiche
agricole e forestali
Alemanno

Il Ministro dell'economia
e delle finanze
Tremonti