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| Gazzetta n. 237 del 2005-10-11 |  | MINISTERO DELLA SALUTE |  | DECRETO 13 ottobre 2004 |  | Modifica  del  decreto  31 gennaio 2002, concernente «Disposizioni in materia di funzionamento dell'anagrafe bovina». |  | 
 |  | IL MINISTRO DELLA SALUTE e
 IL MINISTRO DELLE POLITICHE AGRICOLE E FORESTALI
 
 di concerto con il Ministro per gli affari regionali ed il Ministro per l'innovazione
 e le tecnologie
 
 Vista  la  legge  costituzionale  18 ottobre  2001,  n.  3, recante modifiche al titolo V della parte seconda della Costituzione;
 Visto il decreto del Presidente della Repubblica 30 aprile 1996, n. 317,  recante  norme  per  l'attuazione  della  direttiva  92/102/CEE relativa all'identificazione e alla registrazione degli animali;
 Visto  il  decreto  legislativo 22 maggio 1999, n. 196, concernente attuazione  della  direttiva  97/12/CE  che  modifica  e  aggiorna la direttiva  64/432/CEE  relativa  ai  problemi di polizia sanitaria in materia  di  scambi  intracomunitari di animali della specie bovina e suina;
 Visto  il  regolamento  (CE)  n.  1082/2003  della  Commissione del 23 giugno 2003;
 Visto il regolamento (CE) n. 1760/2000 del Parlamento europeo e del Consiglio   del   17 luglio  2000  e  successive  modificazioni,  che istituisce un sistema di identificazione e registrazione dei bovini e relativo  all'etichettatura  delle  carni bovine e prodotti a base di carni  bovine,  e  che  abroga  il  regolamento  (CE)  n.  820/97 del Consiglio, in particolare il titolo I;
 Visto  il  decreto del Presidente della Repubblica 19 ottobre 2000, n.  437,  recante  modalita' per l'identificazione e la registrazione dei bovini;
 Visto  il  decreto-legge  22 ottobre  2001,  n.  381, convertito in legge,  con  modificazioni,  dalla  legge  21 dicembre  2001, n. 441, recante  disposizioni  urgenti concernenti l'Agenzia per l'erogazione in   agricoltura   (AGEA),   l'anagrafe   bovina   e  l'Ente  irriguo umbro-toscano e, in particolare, l'art. 4 che prevede che il Ministro della  salute ed il Ministro delle politiche agricole e forestali, di concerto  con  il  Ministro degli affari regionali ed il Ministro per l'innovazione e le tecnologie, sentita la Conferenza permanente per i rapporti tra lo Stato, le regioni e le province autonome, determinino le   modalita'   e   le   procedure   operative  per  la  gestione  e l'aggiornamento  della  banca dati nazionale di cui al citato decreto del   Presidente   della  Repubblica  n.  437/2000,  nonche'  per  la trasmissione informatica dei dati;
 Visto  il  decreto  ministeriale  31 gennaio  2002,  in particolare l'art. 15;
 Ritenuto  necessario  modificare il decreto ministeriale 31 gennaio 2002  in  particolare  al  fine  di  rideterminare  le modalita' e le procedure  operative  per  la  gestione e l'aggiornamento della banca dati  nazionale per superare alcune difficolta' operative riscontrate in sede di applicazione;
 Acquisita  l'intesa  della Conferenza permanente per i rapporti tra lo  Stato,  le regioni e le province autonome di Trento e di Bolzano, ai sensi del decreto legislativo 28 agosto 1997, n. 281, nella seduta del 20 maggio 2004;
 Decretano:
 
 Art. 1.
 1. L'art. 1 del decreto 31 gennaio 2002 e' sostituito dal seguente:
 
 «Art. 1.
 
 1.   Ai   fini  del  presente  decreto  si  applicano  le  seguenti definizioni:
 a) anagrafe bovina: il sistema di identificazione e registrazione degli animali della specie bovina;
 b) azienda:  qualsiasi  stabilimento,  costruzione e, nel caso di una fattoria all'aperto, qualsiasi luogo in cui sono tenuti, allevati o  governati  animali  oggetto del presente decreto. Ciascuna azienda viene univocamente identificata dal codice IT seguito da un codice di 8 caratteri composto da:
 1) codice ISTAT del comune in cui e' ubicata (tre caratteri);
 2) sigla automobilistica della provincia (due caratteri);
 3)  numero  progressivo  dell'allevamento  all'interno  di quel comune (tre caratteri);
 c) allevamento:  un  animale  o  l'insieme degli animali che sono tenuti  in un'azienda intesa come unita' epidemiologica e, in caso di piu'   allevamenti   in  un'azienda,  questi  ultimi  devono  formare un'unita'  distinta  avente  la medesima qualifica sanitaria. Ciascun allevamento viene univocamente identificato da:
 1) codice azienda (di cui al punto precedente);
 2) codice fiscale del proprietario dell'allevamento;
 3) codice ISTAT della specie animale;
 d) proprietario  dell'allevamento:  qualsiasi  persona  fisica  o giuridica proprietaria degli animali presenti in allevamento. Ciascun proprietario viene univocamente identificato dal suo codice fiscale;
 e) detentore:  qualsiasi  persona fisica o giuridica responsabile degli  animali, anche temporaneamente, nonche' durante il trasporto o nel  mercato,  individuata  mediante  il  codice fiscale correlato al codice  dell'azienda,  ad esclusione della fattispecie del trasporto. Nel  caso in cui il detentore non coincida con il proprietario, anche quest'ultimo  e'  individuato con il proprio codice fiscale correlato al codice dell'azienda;
 f) animale:  un  animale  della specie bovina, comprese le specie Bison bison e Bubalus bubalus;
 g)  animale  da macello: un animale della specie bovina, comprese le specie Bison bison e Bubalus bubalus, destinato ad essere condotto ad  un  macello  o  ad un centro di raccolta, dal quale potra' essere avviato solamente alla macellazione;
 h) stabilimento   di   macellazione:   stabilimento   autorizzato dall'autorita'  competente ai sensi del decreto legislativo 18 aprile 1994, n. 286, identificato da un codice univoco e dal codice fiscale;
 i) autorita'  competente:  il Ministero della salute, e, ciascuno per la propria competenza: le regioni, le province autonome di Trento e Bolzano, le Aziende unita' sanitarie locali, l'AGEA e gli organismi pagatori;
 j) validazione: il procedimento operativo al termine del quale il dato  e'  accettato  e  registrato nella Banca dati nazionale, con le modalita' stabilita dal manuale operativo;
 k) certificazione:  l'esito dei procedimenti di controllo attuati dalla  autorita'  competente  al  fine  di  garantire  la  congruenza dell'informazione  pervenuta  in anagrafe con quanto rilevabile ad un controllo;
 l)  certificato  elettronico  di  identita':  l'abilitazione  per l'accesso alla banca dati nazionale;
 m) manuale   operativo:   manuale   operativo   per  la  gestione dell'anagrafe bovina emanato si sensi dell'art. 6, comma 2;
 n) evento:  ogni  notizia  riguardante  il  singolo  capo  ovvero l'allevamento.».
 |  | Art. 2. 1. L'art. 2 del decreto 31 gennaio 2002 e' sostituito dal seguente:
 
 «Art. 2.
 
 1. Le principali finalita' dell'anagrafe bovina sono:
 a) tutela   della   salute   pubblica  e  tutela  del  patrimonio zootecnico    (costituzione    e    funzionalita'   della   rete   di epidemiosorveglianza);
 b) fornire  il  basilare supporto per trasmettere informazioni al consumatore  di carni bovine e consentire un'etichettatura adeguata e chiara del prodotto;
 c) assicurare    efficienza    ed   efficacia   nella   gestione, nell'erogazione e nel controllo dei regimi di aiuto comunitari.
 2. L'anagrafe bovina comprende i seguenti elementi:
 a) i marchi auricolari per l'identificazione dei singoli animali;
 b) i passaporti per gli animali;
 c) i registri tenuti presso ciascuna azienda;
 d) la banca dati informatizzata.
 3.  Sono  responsabili  del  funzionamento  del  sistema  di cui al decreto  del  Presidente  della  Repubblica  19 ottobre 2000, n. 437, ciascuno  per  le  proprie  competenze  secondo  quanto stabilito dal presente decreto:
 a) i detentori degli animali;
 b) i responsabili degli stabilimenti di macellazione;
 c) i  fornitori  di  marchi  auricolari  inclusi i produttori e i distributori;
 d) le  associazioni  nazionali allevatori di specie e di razza di cui alla legge 15 gennaio 1991, n. 30 e successive modifiche;
 e) i servizi veterinari delle Aziende unita' sanitarie locali;
 f) AGEA e organismi pagatori;
 g) le regioni e le province autonome;
 h) il Ministero della salute.
 4. L'anagrafe bovina si basa:
 a) sulle   dichiarazioni   del  detentore  degli  animali  e  del responsabile dello stabilimento di macellazione;
 b)  sulla  registrazione degli eventi nella banca dati nazionale, da effettuarsi nei tempi stabiliti dal presente decreto.
 5.  L'Azienda  unita'  sanitaria  competente a livello territoriale certifica   l'iscrizione  del  capo  nella  banca  dati  nazionale  e conseguentemente  rilascia  e  vidima  il documento individuale degli animali, denominato passaporto.».
 |  | Art. 3. 1. L'art. 4 del decreto 31 gennaio 2002 e' sostituito dal seguente:
 
 «Art. 4.
 
 1.  Il  servizio  veterinario della Azienda unita' sanitaria locale competente  provvede  al  rilascio e alla vidimazione del passaporto, entro quattordici giorni dalla notifica del detentore di cui all'art. 7,  comma  5,  per gli animali identificati conformemente all'art. 3, dopo  l'iscrizione e la verifica del capo nella banca dati nazionale. A certificazione dell'avvenuta verifica della presenza dei dati nella banca dati nazionale, sul passaporto dovra' essere presente un codice attribuito dal Centro servizi nazionale. Il modello del passaporto e' conforme al modello riportato nell'allegato III.
 2. Il Servizio veterinario dell'Azienda unita' sanitaria competente puo'  autorizzare  uno  dei  soggetti  di cui all'art. 14 per la sola stampa  del  passaporto  secondo  modalita'  tecniche  stabilite  dal manuale operativo.
 3.  L'informazione  relativa  alla  data  di nascita del capo ed al codice   di  identificazione  della  madre  puo'  essere  omessa  sul passaporto,  di  cui  al  comma 1 esclusivamente per gli animali nati prima del 1° gennaio 1998.
 4. Il passaporto accompagna gli animali in ogni spostamento.
 5.  In deroga a quanto previsto al comma 4, ferme restando le norme a  tutela  del benessere animale, tenuto conto che gli animali il cui ombelico  non sia del tutto cicatrizzato non sono idonei al trasporto ai sensi del decreto legislativo n. 532/1992 e decreto legislativo n. 388/1998,  e'  consentita  la  movimentazione  intraregionale  di  un vitello   di   meno  di  quattro  settimane  di  eta',  correttamente identificato  e  accompagnato  dalla  cedola  identificativa  e dalla dichiarazione  di  provenienza  (mod.  4). Il trasporto deve avvenire alle seguenti condizioni:
 a) il   detentore   dell'azienda  di  origine  appone  le  marche auricolari,  registra  il capo nel registro di cui all'art. 5 e nella banca dati nazionale;
 b) gli    animali    devono   essere   trasportati   direttamente dall'allevamento di nascita all'allevamento di destinazione;
 c) la  movimentazione  deve  avvenire  esclusivamente  in  ambito regionale;
 d) in  deroga  al disposto della lettera c) il trasporto del capo puo'  avvenire  unicamente  tra  regioni  sulla  base  di un apposito accordo stipulato dalle regioni interessate.
 6.  Le  regioni  con  proprio  regolamento  definiscono  obblighi e responsabilita'  dei soggetti detentori relativamente alle operazioni di trasporto e consegna di cui alla lettera c) e d) e gli adempimenti necessari  al  fine  della  tracciabilita'  dei capi, in ogni momento della vita dell'animale.
 7.   Entro   sette   giorni   dall'arrivo  del  capo  il  detentore dell'azienda  di destinazione trasmette la cedola identificativa e la dichiarazione  di  provenienza (mod. 4) alla azienda sanitaria locale (ASL)   competente   per  territorio,  che  provvede  a  stampare  il passaporto.  Sul  retro  del passaporto il nuovo detentore riporta il passaggio di proprieta' del vitello.».
 |  | Art. 4. 1. L'art. 6, comma 2, del decreto 31 gennaio 2002 e' sostituito dal seguente:
 2.  Le  procedure operative di attuazione del presente decreto sono predisposte  dal  Comitato  di  cui  all'art. 15, in apposito manuale operativo  da  emanarsi  entro  45  giorni  dalla  pubblicazione  del presente  decreto,  a cura del Ministero della salute e del Ministero delle  politiche agricole e forestali, previa intesa della Conferenza permanente  per  i  rapporti  tra  lo Stato, le regioni e le province autonome di Trento e di Bolzano.
 |  | Art. 5. 1. L'art. 7 del decreto 31 gennaio 2002 e' sostituito dal seguente:
 
 «Art. 7.
 
 1. Il detentore degli animali, ad eccezione del trasportatore, deve tenere debitamente aggiornato il registro di cui all'art. 5, comma 4. Entro  tre  giorni dall'ingresso in stalla, dall'uscita dalla stalla, ovvero  dalla  marcatura dei capi, il detentore riporta nel registro, almeno le seguenti informazioni:
 a) per ciascun animale detenuto: il codice di identificazione, la data  di  nascita,  la  data  di  ingresso in stalla, il codice della madre, il sesso e la razza;
 b) la data del decesso per gli animali morti in allevamento;
 c) per  gli  animali  che  lasciano  l'allevamento:  la  data  di partenza,   il   codice   di  identificazione  dell'azienda  o  dello stabilimento  di  macellazione  di destinazione, il nome o la ragione sociale  e  l'indirizzo  dell'allevamento  o  dello  stabilimento  di macellazione  di  destinazione,  ai quali viene trasferito l'animale, gli  estremi  dei certificati sanitari o documenti di accompagnamento (mod. 4);
 d) per  gli  animali  che  arrivano  nell'allevamento: la data di ingresso  in  stalla, il codice di identificazione dell'azienda dalla quale  l'animale  proviene  e  gli estremi dei certificati sanitari o documenti di accompagnamento (mod. 4).
 2.  Ciascun  detentore  di  animali  della specie bovina acquista i marchi  auricolari  presso  le  figure  previste all'art. 2, comma 3, lettera  c)  registrati  nell'elenco  di  cui  all'art.  12, comma 1, lettera  b). Il detentore puo' acquistare un numero massimo di marchi auricolari corrispondenti al proprio fabbisogno annuale.
 3. I marchi auricolari non possono essere utilizzati in allevamenti diversi da quello per il quale sono stati rilasciati.
 4.  Entro  venti  giorni  dalla  nascita, ed in ogni caso prima che l'animale  lasci  l'azienda  in  cui  e'  nato, il detentore appone i marchi  auricolari  previsti  all'art.  3  e trascrive le nascite nel registro di cui all'art. 5.
 5.  Entro  sette  giorni  dall'apposizione dei marchi auricolari il detentore  registra nella banca dati nazionale le informazioni di cui al  comma  precedente ovvero puo' comunicarle formalmente al servizio veterinario   della   Azienda   unita'  sanitaria  locale  competente attraverso   la  consegna  della  documentazione  prevista  (cedola), correttamente  compilata.  La  ASL  provvede alla registrazione nella banca dati nazionale entro i cinque giorni lavorativi successivi alla ricezione   della   documentazione,  e  provvede  a  conservare  tale documentazione  agli  atti.  Nella banca dati nazionale dovra' essere registrata  anche  la  data di ricevimento della comunicazione ovvero della notifica.
 6.  Entro  i  sette  giorni  successivi  ai  controlli previsti dal decreto  legislativo  3 marzo  1993,  n.  93, il detentore di animali della  specie  bovina importati da Paesi terzi e destinati a rimanere sul  territorio  comunitario appone al capo, nelle modalita' indicate dal  presente decreto e dal manuale operativo, i marchi auricolari di cui all'art. 3.
 7.  Entro lo stesso termine di cui al precedente comma 5 e, in ogni caso,  prima che gli animali lascino l'azienda, il detentore registra nella  banca  dati  nazionale  le  importazioni  ovvero  le  comunica formalmente  al  servizio  veterinario della Azienda unita' sanitaria locale    competente,    consegnando   la   documentazione   prevista correttamente  compilata.  La  ASL  provvede alla registrazione nella banca dati nazionale entro i cinque giorni lavorativi successivi alla ricezione della documentazione, e ne conserva copia. Nella banca dati nazionale dovra' essere registrata anche la data di ricevimento della comunicazione ovvero della notifica.
 8.  In  deroga  a quanto previsto dal comma 6 non occorre procedere all'identificazione  di  quegli  animali  importati  da  Paesi terzi, destinati  ad  un  macello  situato  nel  territorio  nazionale e che debbano   essere   effettivamente  macellati  entro  i  venti  giorni successivi  ai  controlli  di  cui al decreto legislativo del 3 marzo 1993, n. 93.
 9. Il detentore:
 a) e'  responsabile  della  corretta tenuta dei passaporti, delle cedole   identificative,   dei   marchi  auricolari  e  del  registro aziendale;
 b)  completa,  all'arrivo  di  ciascun  animale,  il  passaporto, inserendo  la  data  di  ingresso  in  allevamento, il proprio codice aziendale e la propria firma negli spazi previsti;
 c) compila  la specifica sezione dei passaporti relativa ai premi comunitari;
 d) comunica  entro  48  ore  all'autorita' di polizia giudiziaria competente  e  al  servizio veterinario dell'Azienda unita' sanitaria locale lo smarrimento ovvero il furto degli animali ovvero il furto o lo  smarrimento  della  documentazione di cui alla lettera a). La ASL competente  provvedera'  alla registrazione delle comunicazioni nella banca dati nazionale;
 e) comunica   la   morte   di   un   animale,  ove  non  provveda direttamente,   inviando   il   passaporto  al  servizio  veterinario dell'Azienda  unita'  sanitaria locale competente, entro sette giorni dalla  data  del decesso, per la successiva registrazione nella banca dati nazionale.
 10.   Il   detentore   comunica  alla  banca  dati  nazionale  ogni movimentazione in entrata ed in uscita dall'azienda compresa l'uscita per la macellazione entro sette giorni dall'evento.
 11.  Il  detentore puo' registrare direttamente le comunicazioni di cui  al  comma  10  nella  banca  dati nazionale secondo le procedure operative di cui all'art. 6, comma 2. Qualora il detentore si avvalga della  AUSL,  invia,  per  ciascun  animale  movimentato, al servizio veterinario  della  Azienda unita' sanitaria locale competente, entro sette  giorni,  la documentazione prevista nel manuale operativo, per la successiva registrazione nella banca dati nazionale.
 12.  Per le operazioni di cui ai precedenti commi 5, 7, 10 e 11, il detentore  puo'  avvalersi,  previa  specifica  delega,  di  uno  dei soggetti  di  cui  all'art.  14  del  presente  decreto.  Il soggetto delegato provvede alla registrazione delle informazioni in banca dati nazionale  entro i cinque giorni lavorativi successivi alla ricezione della  documentazione  prevista  dal  manuale operativo e la conserva agli  atti. In banca dati nazionale dovra' essere registrata anche la data  di  ricevimento  della  comunicazione ovvero della notifica. Il soggetto  delegato registra gli eventi comunicati dal detentore sulla base  di  un  protocollo  progressivo.  Le comunicazioni degli eventi fatte  da  parte  del  detentore  ad uno dei soggetti delegati di cui all'art. 14, sono equiparate a quelle fatte all'autorita' competente.
 13.  A  far  data  dall'entrata  in vigore del presente decreto, la dichiarazione  di  provenienza (mod. 4) dovra' essere compilata sulla base  dei  dati correttamente registrati nella banca dati nazionale e riportati  sul  passaporto  secondo le modalita' previste dal manuale operativo.».
 |  | Art. 6. 1. L'art. 9 del decreto 31 gennaio 2002 e' sostituito dal seguente:
 «Art. 9.
 
 1.  Fermo  restando  quanto  previsto  dall'art.  9 del decreto del Presidente  della  Repubblica  n. 437/2000, l'elenco dei fornitori di marchi  auricolari e' registrato nella banca dati nazionale a seguito di   domanda   di   riconoscimento  conforme  al  modello  riprodotto nell'allegato V.
 2. I fornitori di marchi auricolari sono cancellati dall'elenco nel caso  di  produzione  e distribuzione di marchi non conformi a quanto previsto all'art. 3 del presente decreto.
 3.   I   fornitori   trasmettono   alla   banca  dati  nazionale  e contestualmente,  ove  esistente,  alla banca dati regionale l'elenco dei  marchi  forniti  a  ciascun  allevamento,  contestualmente  alla consegna, secondo le modalita' definite nel manuale operativo.
 4.  Nell'elenco  di cui al comma 1 sono inserite anche le regioni e le  Aziende  unita'  sanitarie  locali,  che  siano  state iscritte a seguito  di  richiesta  al  Ministero  della salute. In questo caso i suddetti  soggetti  assumono  gli  stessi  obblighi previsti a carico delle figure di cui all'art. 2, comma 3, lettera c).».
 |  | Art. 7. 1.  L'art.  13  del  decreto  31 gennaio  2002  e'  sostituito  dal seguente:
 «Art. 13.
 
 1.  La  banca  dati  nazionale deve contenere e rendere disponibili all'AGEA ed agli organismi pagatori, ai sensi del regolamento (CE) n. 3887/92,  del  regolamento  (CE)  n.  1254/99,  nonche'  ai sensi del decreto  del Ministro delle politiche agricole e forestali 22 gennaio 2000, almeno i seguenti dati:
 a) identificativo fiscale e dati anagrafici dell'allevamento:
 1) tipo di produzione;
 2)  aziende autorizzate decreto del Presidente della Repubblica n. 54/1997;
 3) iscrizioni ai libri genealogici di razza;
 b) identificativo individuale degli animali della specie bovina:
 1) marca auricolare;
 2) data di nascita;
 3) sesso;
 4) razza o tipo genetico;
 5) data di entrata in allevamento;
 6) periodo di lattazione (data di inizio e di fine);
 7) codice della madre;
 8) data di presentazione e codice della domanda di premio;
 9) codice del libro genealogico di iscrizione;
 c) movimenti  intercorsi nella vita di un animale individualmente identificato e registrato:
 1) data di uscita dall'allevamento;
 2) codice aziendale del nuovo allevamento ovvero codice univoco aziendale della struttura di macellazione;
 d) dati   relativi  alla  morte  di  un  animale  identificato  e registrato:
 1) data di morte;
 e) dati relativi alla macellazione:
 1) data di macellazione;
 2) marca auricolare;
 3) numero di macellazione attribuito alla carcassa;
 4) peso della carcassa;
 5) classificazione;
 6) categoria;
 7)   codice   univoco   identificativo   della   struttura   di macellazione;
 f) dati   relativi   ad   animali   macellati   su   disposizione dell'autorita'  sanitaria  nell'ambito di programmi di eradicazione o di controllo di malattie infettive e di campagne di profilassi:
 1) data di macellazione;
 2) causa di macellazione;
 3) marca auricolare;
 4) esiti positivi test definitivi BSE;
 g) anomalie  rilevabili  nella  banca dati nazionale e codificate nel manuale operativo;
 h) inadempienze ed irregolarita' nel sistema di identificazione e registrazione  rilevate  nell'ambito  dell'attivita'  di controllo ed eventuali sanzioni irrogate:
 1) codice aziendale;
 2) tipo di inadempienza ed irregolarita' codificate nel manuale operativo;
 3) data della sanzione;
 4) tipo di sanzione;
 5) importo della sanzione;
 i)  sanzioni  irrogate  per  inadempienze  ed irregolarita' dalle strutture  di  macellazione per quanto attiene la materia oggetto del presente decreto:
 1)   codice  univoco  dello  stabilimento  della  struttura  di macellazione;
 2) tipo di inadempienza o irregolarita' codificate;
 3) data della sanzione;
 4) tipo di sanzione;
 5) importo della sanzione;
 j) esiti positivi dei controlli sull'utilizzo di sostanze vietate e ad effetto anabolizzante di cui al decreto legislativo n. 336/1999;
 k) anomalie  riscontrate  nelle domande di premio e nei controlli in loco:
 1) allevamento sottoposto a campione;
 2) tipo del campione;
 3) data del controllo;
 4) esito controllo favorevole;
 5) esito controllo con anomalie;
 6) tipo di anomalie codificate nel manuale operativo;
 7) tipo di sanzione (amministrativa, penale, etc.);
 8) importo della sanzione.
 2.  L'immissione  dei  dati  di  cui  al comma 1 e' effettuata, nel termine  previsto  dalla  normativa  comunitaria  ovvero dal presente decreto  ovvero,  in mancanza di termine nelle suddette disposizioni, entro dieci giorni dal verificarsi dell'evento, da parte:
 a) del  detentore  per  i  dati  di cui alla lettera a), punto 1, lettera  b) punto 1-punto 8, lettera c) punto 1 e punto 2, lettera d) punto 1 del comma 1;
 b) della struttura di macellazione per i dati di cui alla lettera e) del comma 1;
 c) della  AUSL per i dati di cui alla lettera a) punto 2, lettera f), lettera h), lettera i) e lettera j) del comma 1;
 d) dell'AGEA  per i dati di cui alla lettera b) punto 8 e lettera k) del comma 1;
 e)  della  banca dati nazionale per i dati di cui alla lettera g) del comma 1;
 f) delle  Associazioni  nazionali allevatori di specie e di razza di  cui alla legge 15 gennaio 1991, n. 30, e successive modifiche per i  dati di cui alla lettera a) punto 3 e lettera b) punto 9 del comma 1;
 g) l'Associazione  italiana  allevatori  per  il dato di cui alla lettera  b),  punto  6  nel  solo  caso  degli  animali sottoposti ai controlli delle attitudini produttive ai sensi della legge 15 gennaio 1991, n. 30, e successive modifiche.
 3.  L'AGEA  e  gli  organismi pagatori regionali sono connessi alla banca dati nazionale secondo modalita' tecniche stabilite nel manuale operativo.
 4.  Il  Ministero  della  salute  ed  il  Ministero delle politiche agricole e forestali, d'intesa con le regioni, ciascuno per quanto di competenza,  determinano  le  modalita' di adeguamento del patrimonio informativo   della  banca  dati  nazionale  in  modo  da  garantirne l'adeguamento  all'evoluzione della normativa comunitaria concernente la politica agricola comune in materia zootecnica.».
 |  | Art. 8. 1.  L'art.  14  del  decreto  31 gennaio  2002  e'  sostituito  dal seguente:
 «Art. 14.
 
 1.  Il  detentore,  ove non provveda direttamente per l'adempimento degli  obblighi previsti dal presente decreto, puo' avvalersi, previa comunicazione, del Servizio veterinario dell'Azienda unita' sanitaria locale  competente,  oppure  opera,  conferendo specifica delega, con l'assistenza   degli   organismi   di  cui  all'art.  4  del  decreto legislativo  15 giugno 2000, n. 188, e dei veterinari riconosciuti ai sensi  dell'art.  1,  lettera  s),  del decreto legislativo 22 maggio 1999,  n.  196, nonche' dell'Associazione italiana allevatori e delle associazioni ad essa aderenti.
 2. Il titolare dello stabilimento di macellazione, ove non provveda direttamente  per  l'adempimento degli obblighi previsti dal presente decreto,  puo'  operare  con  l'assistenza di associazioni o di altre organizzazioni a tal fine delegate ai sensi dell'art. 13, comma 2 del decreto  del  Presidente della Repubblica n. 437/2000 oltre che degli organismi  di  cui all'art. 4 del decreto legislativo 15 giugno 2000, n.  188;  ai  fini  dell'espletamento  di tali adempimenti le regioni possono  individuare con proprio regolamento altri soggetti. Nel caso di stabilimenti di macellazione a capacita' limitata il titolare, ove non  provveda  direttamente per l'adempimento degli obblighi previsti dal  presente  decreto,  puo' avvalersi, previo accordo, del servizio veterinario  dell'Azienda  unita'  sanitaria  locale  competente  per territorio,  purche'  sia  garantita,  in ogni caso, la comunicazione degli eventi entro i sette giorni previsti.
 3.  Entro trenta giorni dall'entrata in vigore del presente decreto il detentore e il titolare dello stabilimento di macellazione devono, ove  non  vi abbiano gia' provveduto, ai fini degli adempimenti degli obblighi  di  cui  al  presente  decreto,  comunicare  la volonta' di operare direttamente o di avvalersi del servizio veterinario dell'ASL competente ovvero di uno dei soggetti di cui al comma precedente.
 4. Le Associazioni nazionali allevatori di specie e di razza di cui alla  legge  15 gennaio  1991,  n. 30, e successive modifiche per gli adempimenti  di  cui  al  precedente  art.  13,  comma  2, lettera f) opereranno secondo le modalita' stabilite in ambito S.I.A.N.
 5. A.G.E.A. e gli organismi pagatori e le regioni possono stipulare apposita  convenzione  per le finalita' previste dal presente decreto con i soggetti di cui al comma 1.
 6.  Il  servizio  veterinario  della  Azienda  sanitaria competente vigila   sulla  corretta  esecuzione  degli  adempimenti  di  cui  ai precedenti articoli 7 e 8.».
 |  | Art. 9. 1.  L'art.  15  del  decreto  31 gennaio  2002  e'  sostituito  dal seguente:
 «Art. 15.
 
 1.  E'  istituito,  con  decreto  del  Ministro  della salute e del Ministro delle politiche agricole e forestali, il Comitato tecnico di coordinamento e composto da:
 a) un rappresentante del Ministero della salute;
 b) un  rappresentante  del  Ministero  delle politiche agricole e forestali;
 c) un  rappresentante  del  Ministro  delle  innovazioni  e delle tecnologie;
 d) un rappresentante del Centro servizi nazionale;
 e) un rappresentante di AGEA area coordinamento;
 f) cinque   rappresentanti   delle   regioni,   designati   dalla Conferenza dei presidenti delle regioni.
 2.  Il  Comitato  di  cui al comma 1 predispone le procedure di cui all'art.  6,  comma  2,  e  propone  le modifiche alla disciplina del presente decreto da adottarsi con le medesime modalita' di emanazione del  presente  decreto.  Il Comitato verifica la compatibilita' della banca  dati  regionale  con i criteri di cui all'art. 11, comma 3, ai fini  del  riconoscimento  da  parte del Ministero della salute della operativita' della banca dati regionale.
 3. Il Comitato di cui al comma 1 per lo svolgimento delle attivita' previste  dal  presente  articolo si riunisce almeno ogni 3 mesi e si avvale  di  un  tavolo  tecnico  consultivo a cui partecipano anche i rappresentanti  dei  soggetti  maggiormente  rappresentativi  di  cui all'art. 14.».
 |  | Art. 10. 1.  Gli  allegati  al decreto 31 gennaio 2002 sono sostituiti dagli allegati al presente decreto.
 2.  Gli  allegati  del presente decreto sono modificati con decreto del Ministro della salute.
 Il  presente  decreto  e'  inviato  alla  Corte  dei  conti  per la registrazione   ed  e'  pubblicato  nella  Gazzetta  Ufficiale  della Repubblica italiana.
 Roma, 13 ottobre 2004
 
 Il Ministro della salute
 Sirchia
 
 Il Ministro delle politiche
 agricole e forestali
 Alemanno
 
 Il Ministro
 degli affari regionali
 La Loggia
 
 Il Ministro per l'innovazione
 e le tecnologie
 Stanca
 
 Registrato alla Corte dei conti il 29 novembre 2004 Ufficio  di  controllo  preventivo  sui  Ministeri  dei  servizi alla persona   e dei beni culturali, registro n. 6, foglio n. 286
 |  | Allegato I 
 ---->   Vedere allegato da pag. 23 a pag. 24  <----
 
 I marchi auricolari hanno le seguenti caratteristiche:
 a) sono di materiale plastico flessibile;
 b)  sono  a  prova  di  manomissione e facilmente leggibili per tutta la durata della vita dell'animale;
 c)  non  sono riutilizzabili e devono essere realizzati in modo che possano essere tolti solo mediante la rottura dei marchi stessi;
 d)  sono  progettati  in  modo  da rimanere fissati all'animale senza nuocergli;
 e) riportano solamente diciture non asportabili di colore nero;
 f)  ogni  marchio auricolare e' composto di due parti di uguale dimensione e forma, maschio e femmina;
 g) ciascuna parte ha una lunghezza minima di 45 mm;
 h) ciascuna parte ha una larghezza minima di 55 mm;
 i) i caratteri hanno un'altezza minima di 5 mm;
 j)  sono  di  colore  giallo  o  rosso  salmone per gli animali iscritti ai libri genealogici;
 k)  dopo  un  anno, all'esame visivo: la superficie deve essere esente da saldature, bolle, screpolature, fessure e altri difetti; il colore deve restare omogeneo e la marcatura visibile.
 |  | Allegato II ---->   Vedere allegato a pag. 25  <----
 |  | Allegato III ---->   Vedere allegato da pag. 26 a pag. 27  <----
 |  | Allegato V 
 Ministero  della salute - Direzione
 generale  della sanita' veterinaria
 e   degli   alimenti   -   Piazzale
 Marconi, 25 - 00144 Roma
 
 Il   sottoscritto   cognome   &ul;  nome  &ul;  nato  a  &ul;  il .............  rappresentante legale della Ditta fornitrice &ul; sede legale &ul; prov. ........... codice fiscale/partita IVA &ul;
 Chiede
 
 che  la  Ditta  sopra  indicata  sia riconosciuta quale fornitrice di marchi  auricolari  per  l'identificazione degli animali della specie bovina  F  suina  F ovicaprina  F ai sensi del decreto del Presidente della  Repubblica  n.  317/1996,  del  decreto  del  Presidente della Repubblica n. 437/2000 e successive modificazioni.
 Il sottoscritto si impegna:
 a   comunicare   se   trattasi   di   produttore,  fornitore  o distributore  di marchi auricolari, se trattasi di fornitore fornira' il nominativo della Ditta produttrice dei marchi iscritta a sua volta in  elenco,  nel  caso  in  cui  trattasi di distributore fornira' il nominativo della ditta fornitrice degli stessi iscritta in elenco;
 a consegnare marchi auricolari unicamente agli allevatori (alla Regione  e/o  ASL,  per  quelle  Regioni  e/o  AASSLL  che provvedano all'approvvigionamento  di  marchi  auricolari per l'allevatore e che figurano  nell'elenco  fornitori  redatto dal Ministero della salute) che  ne avranno fatto domanda on line tramite la BDN, nella richiesta on line sara' indicata la quantita' di marchi auricolari necessaria e il  relativo  numero  di  assegnazione  (codice  identificativo degli animali da marchiare) determinato dalla banca dati nazionale;
 a   consegnare   unicamente  marchi  auricolari  conformi  alla normativa vigente;
 a  comunicare  all'Autorita'  giudiziaria,  al  Ministero della salute  e alla Regione di competenza, l'eventuale furto o smarrimento di marchi auricolari e/o relative cedole identificative;
 a  non  fornire  marchi  auricolari  con  codice identificativo duplicato,   se   non   su   esplicita  autorizzazione  del  Servizio veterinario  della  A.S.L.  In  tal  caso si impegna ad effettuare la fornitura  nel  piu'  breve  tempo  possibile e comunque entro cinque giorni lavorativi;
 a  trasmettere  alla  BDN,  alla  Regione, contestualmente alla consegna,  ciascun  lotto  di  marchi  prodotti  e  consegnati,  come definito  dal  Manuale  operativo  di  cui  al decreto ministeriale 7 giugno 2002;
 a  depositare  presso  il  Ministero  della  salute - Direzione generale della sanita' veterinaria e degli alimenti, un campione, per ciascun  tipo,  di marchio auricolare per gli animali che la ditta ha in commercio ed intende distribuire;
 a  non distribuire o commercializzare marchi auricolari diversi dai campioni depositati;
 nel  caso  di nuove produzioni, a depositare preventivamente un campione  degli  stessi  presso il Ministero della salute - Direzione generale della sanita' veterinaria e degli alimenti;
 ad indicare il «codice di prodotto» per ogni campione di marchi auricolari depositato;
 a depositare presso Ministero della salute - Direzione generale della sanita' veterinaria e degli alimenti un fac-simile della cedola identificativa in commercio e/o che intende distribuire;
 ad   allegare   alla   domanda   di  riconoscimento  una  copia dell'iscrizione alla Camera di commercio;
 ad allegare alla domanda di riconoscimento la certificazione di conformita'   dei   marchi   auricolari  come  previsto  dal  decreto ministeriale del 28 maggio 2002.
 Il  sottoscritto  dichiara  che  i marchi forniti sono conformi a quanto stabilito dall'allegato I del presente decreto.
 Il  sottoscritto  e'  a conoscenza del fatto che ad eccezione dei marchi  prodotti  in  sostituzione  di  marchi smarriti, che dovranno riportare il medesimo codice precedentemente apposto sull'animale, in tutti  gli  altri  casi, la Ditta che procede alla stampa dei codici, deve  possedere  sistemi di controllo dei codici stampati, in modo da evitare  che  lo  stesso  codice venga stampato piu' di una volta, la Ditta  dovra'  illustrare  sinteticamente  il  sistema  di  controllo posseduto.
 Il  sottoscritto  e'  a  conoscenza che i marchi forniti verranno sottoposti  a  perizia  e  che  il costo della stessa sara' a proprio carico.
 Il  sottoscritto  e'  a  conoscenza  che, qualora vengano meno le condizioni   sopra  riportate  nonche'  le  disposizioni  legislative vigenti,   puo'   essere   soggetto  alla  sospensione  o  al  ritiro dell'autorizzazione  e  di  conseguenza  all'esclusione della propria Ditta   dall'elenco   fornitori  di  marchi  auricolari  redatto  dal Ministero della salute.
 Data, ............
 Firma ................
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