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| Gazzetta n. 237 del 2005-10-11 |  | MINISTERO DELLA GIUSTIZIA |  | DECRETO 27 settembre 2005 |  | Riconoscimento,  alla sig.ra Menta Elina Daniela, di titolo di studio estero,  quale  titolo  abilitante  per  l'esercizio  in Italia della professione di biologo. |  | 
 |  | IL DIRETTORE GENERALE della giustizia civile
 
 Visto  il  decreto  legislativo 25 luglio 1998, n. 286, testo unico delle  disposizioni  concernenti  la  disciplina  dell'immigrazione e norme sulla condizione dello straniero, e successive modificazioni;
 Visto il decreto del Presidente della Repubblica 31 agosto 1999, n. 394,  recante  a  norma dell'art. 1, comma 6, norme di attuazione del citato decreto legislativo n. 286/1998, e successive modificazioni;
 Visto  altresi'  il decreto legislativo 27 gennaio 1992, n. 115, di attuazione   della  direttiva  n.  89/48/CEE  del  21 dicembre  1988, relativa  ad  un  sistema  generale  di  riconoscimento di diplomi di istruzione  superiore  che  sanzionano  formazioni  professionali  di durata minima di tre anni, e successive integrazioni;
 Visto  l'art.  1,  comma  2,  del  citato  decreto  legislativo  n. 286/1998,  e  successive  modificazioni, che prevede l'applicabilita' del  decreto legislativo stesso anche ai cittadini degli Stati membri dell'Unione europea in quanto si tratti di norme piu' favorevoli;
 Visto  il decreto del Presidente della Repubblica 5 giugno 2001, n. 328,  contenente  «Modifiche  ed  integrazioni  della  disciplina dei requisiti  per l'ammissione all'esame di Stato e delle relative prove per  l'esercizio  di talune professioni, nonche' della disciplina dei relativi ordinamenti»;
 Vista  l'istanza  della  sig.ra  Menta Elina Daniela, nata a Casada (Argentina)  il  14  giugno  1963,  cittadina  italiana,  diretta  ad ottenere,  ai  sensi  dell'art.  49  del decreto del Presidente della Repubblica  n.  394/1999,  e  successive  modificazioni, in combinato disposto  con  l'art.  12  del  decreto  legislativo  n.  115/1992, e successive  integrazioni,  il  riconoscimento  del  titolo accademico professionale di «Bioquimica» rilasciato dalla «Universidad Nacion de Tucuman»,  in  Argentina  nel dicembre  1992, ai fini dell'accesso ed esercizio in Italia della professione di biologo»;
 Preso  atto che risulta essere iscritta al «Colegio de Bioquimicos» di Tucuman da gennaio 1993;
 Considerato  inoltre  che  la  richiedente  ha  inoltre documentato esperienza professionale;
 Viste  le  determinazioni della conferenza di servizi del 23 giugno 2005;
 Sentito  il  rappresentante  del  Consiglio  nazionale di categoria nella seduta sopra indicata;
 Ritenuto  che  la richiedente non abbia una formazione accademica e professionale   completa  ai  fini  dell'esercizio  in  Italia  della professione  di  biologo  -  sezione  A  dell'albo,  per  cui  appare necessario applicare misure compensative;
 Ritenuto  che  la  prova  attitudinale integrativa conseguente alla valutazione  di  cui  sopra debba essere composta da un esame orale e rivestire  carattere  specificamente  professionale  in relazione, in special  modo,  a  quelle  materie  che  non hanno formato oggetto di studio  e/o di approfondimenti nel corso della esperienza maturata; e tutto cio' in analogia a quanto deciso in casi similari;
 Visto  l'art.  49,  comma  3,  del  decreto  del  Presidente  della Repubblica del 31 agosto 1999, n. 394, e successive modificazioni;
 Visto  l'art.  6,  comma  1, del decreto legislativo n. 115/1992, e successive integrazioni;
 Decreta:
 
 Art. 1.
 Alla  sig.ra  Menta  Elina Daniela, nata a Casada (Argentina) il 14 giugno   1963,   cittadina   italiana,   e'  riconosciuto  il  titolo professionale di cui in premessa quale titolo valido per l'iscrizione all'albo  dei biologi - sezione A, e l'esercizio della professione in Italia.
 |  | Art. 2. Detto  riconoscimento  e'  subordinato  al superamento di una prova attitudinale volta ad accertare la conoscenza delle seguenti materie: 1)   ordinamento   e  legislazione  di  interesse  professionale;  2) deontologia professionale.
 |  | Art. 3. La  prova  si  compone  di  un  esame  orale da svolgersi in lingua italiana, le cui modalita' di svolgimento sono indicate nell'allegato A, che costituisce parte integrante del presente decreto.
 Roma, 27 settembre 2005
 Il direttore generale: Mele
 |  | Allegato A a) Il   candidato,  per  essere  ammesso  a  sostenere  la  prova attitudinale,  dovra'  presentare  al  Consiglio nazionale domanda in carta legale, allegando la copia autenticata del presente decreto. La commissione,  istituita presso il Consiglio nazionale, si riunisce su convocazione  del presidente per lo svolgimento delle prove di esame, fissandone  il calendario. Della convocazione della commissione e del calendario   fissato   per   le   prove  e'  data  immediata  notizia all'interessato, al recapito da questi indicato nella domanda.
 b) L'esame consiste nella discussione di brevi questioni pratiche vertenti su tutte le materie, sopra indicate.
 c)    La   commissione  rilascia  certificazione  all'interessato dell'avvenuto   superamento   dell'esame,   al  fine  dell'iscrizione all'albo dei biologi.
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