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| Gazzetta n. 237 del 2005-10-11 |  | MINISTERO DELLE INFRASTRUTTURE E DEI TRASPORTI |  | DELIBERAZIONE 28 settembre 2005 |  | Disposizioni  relative  alla riduzione dei pedaggi autostradali per i transiti effettuati nell'anno 2005. (Deliberazione n. 14/05). |  | 
 |  | IL COMITATO CENTRALE per   l'Albo   nazionale  delle  persone  fisiche  e  giuridiche  che esercitano l'autotrasporto di cose per conto di terzi
 
 Riunitosi nella seduta del 28 settembre 2005;
 Visto  l'art.  2,  comma  3, del decreto-legge 28 dicembre 1998, n. 451,  convertito  nella  legge  n.  40/1999,  che assegna al Comitato centrale per l'albo degli autotrasportatori risorse da utilizzare per la protezione ambientale e per la sicurezza della circolazione, anche con  riferimento  all'utilizzo  delle  infrastrutture,  da realizzare mediante apposite convenzioni con gli enti gestori delle stesse;
 Visto l'art. 45, comma 1, lettera c), della legge 23 dicembre 1999, n.  488, che destina la somma di Euro 46.481.121,00 per interventi in materia di autotrasporto;
 Visto  l'art. 2, comma 2, del decreto-legge 22 giugno 2000, n. 167, convertito, con modifiche, nella legge 10 agosto 2000, n. 229, che ha modificato  l'art.  45,  comma 1, lettera c), della legge 23 dicembre 1999,  n.  488,  elevando  la  predetta somma da Euro 46.481.121,00 a Euro 67.139.397,00;
 Visto  l'art.  16  del  decreto-legge  30 settembre  2003,  n. 269, convertito,  con modificazioni, nella legge 24 novembre 2003, n. 326, che  autorizza  a  decorrere  dall'anno  2003  un'ulteriore  spesa di 10.329.138 euro;
 Visto l'art. 1, comma 519 della legge 20 dicembre 2004, n. 311, che prevede un ulteriore incremento di 20 milioni, per l'anno 2005, delle risorse di cui sopra;
 Considerato  che  le risorse disponibili per i succitati interventi ammontano per l'anno 2005 a Euro 97.468.535,00;
 Vista   la  direttiva  del  Ministro  delle  infrastrutture  e  dei trasporti  n.  1107  del  9 giugno  2005, relativa all'utilizzo delle risorse assegnate al Comitato centrale;
 Considerato  che  con  la  predetta  direttiva  del  Ministro delle infrastrutture  si  e'  ravvisata  l'opportunita' di far luogo ad una rimodulazione  delle  riduzioni  compensate dei pedaggi autostradali, che  favorisca  l'utilizzo delle categorie di veicoli piu' rispettosi dell'ambiente  prevedendo,  a partire dall'anno 2005, l'esclusione da tali  riduzioni  dei  veicoli  Euro  0,  e, a partire dall'anno 2006, l'esclusione  dei  veicoli  Euro 1, e conseguente rimodulazione degli indici di sconto;
 Considerato  che,  ai  fini  della  sicurezza  e  della  protezione ambientale,  si  rende  necessaria  la  scelta di veicoli sempre piu' ecologici,   da   ammettere  alle  riduzioni  compenste  dei  pedaggi autostradali;
 Vista  la  delibera  n.  13  con  la quale il Comitato centrale per l'albo   degli  autotrasportatori  ha  disposto  di  utilizzare,  per realizzare interventi di riduzione dei pedaggi autostradali in favore delle  imprese  di autotrasporto per l'anno 2005, il 90% dell'importo di Euro 97.468.535,00 di cui alla legge n. 229/2000 come incrementato ai  sensi  dell'art.  16 del decreto-legge 30 settembre 2003, n. 269, convertito,  con modificazioni, nella legge 24 novembre 2003, n. 326, e  dall'art. 1, comma 519 della legge 20 dicembre 2004, n. 311, oltre agli  eventuali  ulteriori  fondi  che  si  rendessero disponibili in quanto  non  utilizzati  per gli interventi indicati al punto 2 della stessa delibera n. 13;
 Considerato  pertanto  che  in  virtu'  dei  suddetti provvedimenti risulta   attualmente   disponibile   un   importo   complessivo   di Euro 87.721.681,50   dal  quale  andra'  detratto  l'importo  che  il Comitato  centrale  per l'albo degli autotrasportatori dovra' erogare per  rendere operativa la presente delibera, che puo' indicativamente preventivarsi   in   Euro 170.000,00,   nonche'  l'importo  che  puo' indicativamente  stimarsi  in  Euro 200.000,00,  da  destinarsi  alla definizione dell'eventuale contenzioso;
 Considerato  che risulta, pertanto, attualmente utilizzabile per le misure  rivolte a favorire l'uso delle infrastrutture autostradali da parte  delle imprese italiane e comunitarie di autotrasporto di cose, l'importo di Euro 87.351.681,50 salvo ulteriori importi che dovessero residuare  dalla  sopra indicata complessiva somma di Euro 370.000,00 preventivata  per le spese necessarie a rendere operativa la presente delibera;
 Considerata  la  necessita'  di stabilire l'entita' percentuale dei rimborsi  dei  pedaggi  autostradali da applicarsi ai soggetti aventi titolo;
 Delibera:
 
 1.  I  pedaggi  autostradali per i veicoli Euro 1, Euro 2, Euro 3 e categorie  superiori, appartenenti alle classi B, 3, 4 e 5, adibiti a svolgere  servizi  di  autotrasporto  di cose in disponibilita' delle imprese  di  cui  ai  successivi  punti 4, 5 e 6 sono soggetti ad una riduzione   compensata,   a  partire  dal  1° gennaio  2005  fino  al 31 dicembre  2005,  commisurata  al  volume  del fatturato annuale in pedaggi.
 2.  I pedaggi autostradali per i veicoli di cui al precedente punto 1  sono soggetti ad una ulteriore riduzione compensata, a partire dal 1° gennaio  2005  fino al 31 dicembre 2005, commisurata al volume del fatturato  annuale  in  pedaggi  effettuati  nelle  ore notturne, con ingresso  in  autostrada  dopo  le  ore  22,00 ed entro le ore 02,00, ovvero uscita dopo le ore 02,00 e prima delle ore 06,00.
 Tale ulteriore riduzione spetta alle imprese, cooperative, consorzi e  societa'  consortili,  definite nei successivi punti 4, 5 e 6, che hanno  realizzato  almeno  il  10% del fatturato aziendale di pedaggi nelle  predette  ore  notturne,  secondo  le  modalita'  indicate nel successivo punto 8.
 Qualora   il   raggruppamento  (cooperativa  a  proprieta'  divisa, consorzio,  societa' consortile) non soddisfi tale ultima condizione, le  singole imprese ad esso aderenti che realizzino almeno il 10% del proprio  fatturato  nelle sopracitate ore notturne, possono usufruire dell'ulteriore riduzione compensata secondo le modalita' indicate nel successivo  punto  8, tenuto conto della loro appartenenza alla forma associata,   laddove  la  forma  associata  stessa  fornisca  i  dati necessari   per  l'elaborazione  dei  pedaggi  notturni  dei  singoli appartenenti ad essa.
 3.  Le  predette riduzioni compensate sono apportate esclusivamente per  i  pedaggi  a riscossione differita mediante fatturazione e sono applicate direttamente da ciascuna societa' che gestisce i sistemi di pagamento  differito del pedaggio sulle fatture intestate ai soggetti aventi titolo alla riduzione.
 4.  Le  predette  riduzioni  compensate dei pedaggi autostradali si applicano  alle  imprese  iscritte,  alla  data  del 31 dicembre 2004 ovvero  nel  corso  dell'anno  2005, all'Albo nazionale delle persone fisiche e giuridiche che esercitano l'autotrasporto di cose per conto di terzi di cui all'art. 1 della legge 6 giugno 1974, n. 298, nonche' alle  cooperative  aventi i requisiti mutualistici di cui all'art. 26 del  decreto legislativo del Capo provvisorio dello Stato 14 dicembre 1947,  n.  1577,  e  successive  modificazioni,  ai  consorzi ed alle societa'  consortili  costituiti  a norma del Libro V, titolo X, capo II,   sez.  II  e  II-bis  del  codice  civile,  aventi  nell'oggetto l'attivita'  di  autotrasporto,  che  siano iscritti al predetto Albo nazionale  alla  data del 31 dicembre 2004 ovvero nel corso dell'anno 2005. Le imprese, le cooperative, i consorzi e le societa' consortili iscritte  all'Albo  nazionale  successivamente  a  tale data, possono richiedere  le  riduzioni  di  cui  sopra  per  i  viaggi  effettuati successivamente alla data di iscrizione all'Albo nazionale.
 5.  Le  riduzioni  suddette  si  applicano altresi' alle imprese di autotrasporto di merci per conto di terzi ed ai raggruppamenti aventi sede  in  uno  dei  Paesi dell'Unione europea titolari, alla data del 31 dicembre   2004  ovvero  nel  corso  dell'anno  2005,  di  licenza comunitaria  rilasciata  ai  sensi  del  regolamento  CE  881/92  del 26 marzo 1992.
 6.  Le  predette riduzioni si applicano altresi' alle imprese ed ai raggruppamenti  aventi  sede  in  Italia, che esercitano attivita' di autotrasporto  in conto proprio, titolari di apposita licenza, di cui all'art.  32  della legge 298 del 6 giugno 1974, nonche' alle imprese ed  ai raggruppamenti aventi sede in altro Paese dell'Unione europea, che esercitano l'attivita' di autotrasporto in conto proprio.
 7.  La  riduzione compensata di cui al punto 1 si applica secondo i seguenti criteri:
 a) determinazione   del  fatturato  totale  annuo  realizzato  da ciascun  soggetto  avente  titolo  alla  riduzione,  moltiplicando il fatturato  dei  pedaggi  pagati  da un singolo veicolo per i seguenti indici di sconto:
 0,5 per i veicoli Euro 1;
 1 per i veicoli Euro 2;
 1,5 per i veicoli Euro 3 o superiori;
 b) applicazione  agli  scaglioni  di fatturato globale annuo come sopra  determinati  delle percentuali di riduzione compensata secondo il seguente prospetto:
 
 =====================================================================
 Fatturato globale annuo in euro      |     % di riduzione ===================================================================== da 51.646,00 a 206.583,00                  |           10% da 206.583,01 a 516.457,00                 |           15% da 516.457,01 a 1.032.914,00               |           20% da 1.032.914,01 a 2.582.284,00             |           25% oltre 2.582.284,00                         |           30%
 
 8.  L'ulteriore  riduzione  compensata di cui al punto 2 e' pari al 10%  dei  valori  percentuali  riportati  nella  tabella  di  cui  al precedente  punto  7,  calcolata  sul  fatturato  relativo ai pedaggi notturni.
 9.  Nel  caso  in  cui  l'ammontare  complessivo delle riduzioni da applicare,   risultante   dai  rendiconti  trasmessi  dalle  societa' concessionarie    al    Comitato    centrale    per    l'Albo   degli autotrasportatori,  superi  le  disponibilita',  lo  stesso  Comitato provvede  al calcolo del coefficiente determinato dal rapporto tra lo stanziamento  disponibile  e  la  somma  complessiva  delle riduzioni richieste dagli aventi diritto. Analogamente il Comitato centrale per l'Albo degli autotrasportatori provvede al ricalcolo dei coefficienti di  riparto  qualora l'ammontare complessivo delle riduzioni relative alle  domande  presentate,  calcolato  come da disposizioni di cui ai precedenti   punti  7  e  8,  non  pervenga  a  saturare  l'ammontare disponibile.
 Tale   coefficiente,   applicato  alle  percentuali  di  riduzione, fornisce il valore aggiornato delle percentuali stesse.
 10.   Il  Comitato  centrale  per  l'Albo  degli  autotrasportatori provvede,  con  successiva  delibera,  a definire le modalita' con le quali  i  soggetti  aventi  titolo  procedono ad avanzare domanda, la documentazione   da   allegare  a  dette  domande,  le  modalita'  di trasmissione dei dati richiesti, eventualmente anche tramite supporto magnetico  (floppy  disk  o  CD).  La  stessa  delibera disciplina le modalita'  di istruttoria delle domande avanzate anche in relazione a quanto  definito  nelle  convenzioni  con  le societa' che gestiscono sistemi  di  pagamento  a  riscossione  differita  del  pedaggio.  La delibera disciplina infine criteri e modalita' di erogazione da parte del  Comitato  centrale  per  l'Albo  degli  autotrasportatori,  alle societa'  concessionarie  di autostrade dei minori introiti derivanti dalla  riduzione  compensata dei pedaggi autostradali applicati dalle societa'  concessionarie  agli  aventi titolo, nonche' i criteri e le modalita'  di  rimborso  da parte di queste ultime ai soggetti aventi titolo.
 Con  la  predetta  delibera  il  Comitato provvede in particolare a predisporre  un  prospetto  nel  quale il soggetto avente titolo alla riduzione  deve  indicare, per ciascun veicolo a motore, la targa, la categoria  (Euro  0,  Euro 1,  Euro  2,  Euro  3 o superiore) tenendo presente  la  normativa  di  riferimento  riportata  in allegato alla presente  delibera,  ed  il  numero dell'apparato Telepass, ovvero il numero della tessera Viacard, ad esso abbinato nell'anno 2005.
 Il   Comitato   provvede   altresi'  a  predisporre  ed  a  rendere disponibile  sul  proprio  sito  Internet www.alboautotrasporto.it il programma per la compilazione del prospetto che deve essere trasmesso su  supporto  magnetico  (floppy  disk  o CD) qualora la richiesta di riduzione  compensata  sia  riferita  a  piu' di 10 veicoli a motore, all'atto della presentazione della domanda.
 11. La presente delibera verra' pubblicata nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana.
 Roma, 28 settembre 2005
 Il presidente: De Lipsis
 |  | Allegato 
 PRINCIPALI  NORMATIVE  COMUNITARIE  SULLE EMISSIONI INQUINANTI (per i
 veicoli delle categorie internazionali N1-N2-N3)
 
 EURO 1
 
 91/441 CEE
 91/542 CEE punto 6.2.1.A
 93/59 CEE
 EURO 2
 
 91/542 CEE punto 6.2.1.B
 94/12 CEE
 96/1 CEE
 96/44 CEE
 96/69 CE
 98/77 CE
 EURO 3
 
 98/69 CE
 98/77 CE rif. 98/69 CE
 1999/96 CE
 1999/102 CE rif. 98/69 CE
 2001/1 CE rif. 98/69 CE
 2001/27 CE rif. 1999/96 CE riga A
 2001/100 CE A
 2002/80 CE A
 2003/76 CE A
 EURO 4
 
 98/69 CE B
 98/77 CE rif. 98/69 CE B
 1999/96 CE B
 1999/102 CE rif. 98/69 CE B
 2001/1 CE rif. 98/69 CE B
 2001/27 CE rif. 1999/96 CE riga B1
 2001/100 CE B
 2002/80 CE B
 2003/76 CE B
 N1: veicoli destinati al trasporto di merci, aventi massa massima non superiore a 3,5 t.
 N2: veicoli destinati al trasporto di merci, aventi massa massima superiore a 3,5 t ma non superiore a 12 t.
 N3: veicoli destinati al trasporto di merci, aventi massa massima superiore a 12 t.
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