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| Gazzetta n. 236 del 2005-10-10 |  | MINISTERO DELL'ECONOMIA E DELLE FINANZE |  | DECRETO 26 settembre 2005 |  | Rideterminazione  del  tasso di interesse da applicare ai tesorieri e cassieri  degli  enti  ed  organismi pubblici sottoposti al regime di tesoreria unica. |  | 
 |  | IL RAGIONIERE GENERALE dello Stato
 
 Vista  la  legge 29 ottobre 1984, n. 720, riguardante l'istituzione del sistema di tesoreria unica;
 Visto  l'art. 6, secondo comma, del decreto del Ministro del tesoro del 5 novembre 1984 concernente «determinazione, ai sensi dell'art. 3 della legge 29 ottobre 1984, n. 720, delle modalita' per il pagamento degli  interessi  da  parte  delle  aziende  di  credito, tesorieri o cassieri,  sulle  disponibilita' eccedenti il limite del 4 per cento, nonche'  di  alcune  integrazioni  e modificazioni delle modalita' di funzionamento dei conti aperti presso la Tesoreria dello Stato»;
 Visti  gli  articoli 6  e 7 del decreto del Ministro del tesoro del 26 luglio  1985  «concernente  istituzione  del  sistema di tesoreria unica per enti ed organismi pubblici»;
 Visti  gli  articoli 3  e 4 del decreto del Ministro del tesoro del 22 novembre  1985,  come modificato dall'art. 1, comma 2, del decreto del   Ragioniere   Generale   dello   Stato   dell'11 dicembre  2001, concernente «entrata in vigore del sistema di tesoreria unica»;
 Visto  l'art.  2 del decreto legislativo 24 giugno 1998, n. 213 che individua  il  parametro  di  indicizzazione  sostitutivo  del  tasso ufficiale  di  sconto  per  un periodo di cinque anni a decorrere dal 1999;
 Considerato  che  il  predetto  termine  e'  scaduto e che si rende necessario  individuare un nuovo parametro di riferimento sostitutivo del tasso ufficiale di riferimento;
 Vista  la  nota  n.  91448  del  26 agosto  2005,  con  la quale il Dipartimento del tesoro segnala che il tasso ufficiale di riferimento puo'  essere  sostituito  con  il  tasso applicato alle operazioni di rifinanzianiento  principale  dell'eurosistema fissato periodicamente dal Consiglio direttivo della Banca Centrale Europea;
 Visto  il  decreto  legislativo  30 marzo 2001, n. 165 e successive modificazioni;
 Visto  il  decreto  legislativo 30 luglio 1999, n. 300 e successive modificazioni;
 Visto  il  decreto  legislativo  3 luglio 2003, n. 173 e successive modificazioni e integrazioni;
 
 Decreta:
 
 Art. 1.
 Le  parole  «tasso  ufficiale  di  sconto» citate nel secondo comma dell'art. 6 del decreto del Ministro del tesoro del 5 novembre 1984 e nel  primo  comma dell'art. 4 del decreto del Ministro del Tesoro del 22 novembre  1985 e le parole «tasso ufficiale di riferimento» citate nel  primo  comma  dell'art.  3  del predetto decreto del 22 novembre 1985,   come  modificato  dall'art.  1,  comma  2,  del  decreto  del Ragioniere   generale   dello   Stato   dell'11 dicembre  2001,  sono sostituite  dalle  parole  «tasso  minimo  di  partecipazione  per le operazioni  di  rifinanziamento  principale dell'eurosistema, fissato dalla Banca Centrale europea».
 Il presente decreto sara' pubblicato nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana.
 Roma, 26 settembre 2005
 Il ragioniere generale dello Stato: Canzio
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