| Gazzetta n. 235 del 2005-10-08 | 
| LIBERA UNIVERSITA' «MARIA SS. ASSUNTA» - LUMSA DI ROMA | 
| DECRETO RETTORALE 24 agosto 2005 | 
| Modificazioni allo statuto. | 
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| IL RETTORE 
 Vista  la  legge  9  maggio  1989,  n. 168 istitutiva del Ministero dell'universita' e della ricerca scientifica e tecnologica;
 Visto lo statuto di ateneo, emanato con decreto rettorale 19 maggio 1997, n. 1533 e successive modifiche;
 Visto  il  decreto  ministeriale  n. 509 del 3 novembre 1999 con il quale  e'  stato  emanato  il  regolamento  recante norme concernenti l'autonomia didattica degli atenei;
 Visto  il  decreto  ministeriale  n. 270 del 22 ottobre 2004 con il quale  sono  state  emanate le modifiche al regolamento recante norme concernenti l'autonomia didattica degli atenei;
 Preso  atto  del  parere  favorevole  del  senato accademico del 22 giugno 2005;
 Vista  la  delibera  del consiglio di amministrazione del 13 luglio 2005;
 Vista  la  nota  ministeriale  n.  3023  del 27 luglio 2005 dove si comunica  che il Ministero non ha osservazioni da formulare in merito alla revisione dello statuto;
 
 Decreta:
 
 Lo statuto della Libera Universita' «Maria SS. Assunta» emanato con decreto   rettorale   del  19  maggio  1997,  n.  1533  e  successive modificazioni, e' revisionato come segue:
 
 STATUTO DELLA LIBERA UNIVERSITA' «MARIA SS. ASSUNTA»
 
 Art. 1.
 
 Istituzione
 
 1.  La Libera Universita' «Maria SS. Assunta» (LUMSA), istituita in Roma  con  regio  decreto  26  ottobre  1939,  n.  1760, e successive modificazioni,  ha  personalita'  giuridica ed e' retta dalle vigenti disposizioni sull'istruzione universitaria, in quanto compatibili con la sua peculiarita' e rilascia titoli di studio con valore legale.
 2. La LUMSA e' promossa dal Vicariato di Roma quale ente fondatore, che  ne  assicura  il  perseguimento  delle finalita' istituzionali e provvede, in collaborazione con l'«Associazione Luigia Tincani per la promozione della cultura», a fornire i mezzi e i servizi necessari al suo  normale  funzionamento  e  al  suo sviluppo, anche sulla base di apposite convenzioni.
 3.  L'Ente  morale  «Unione  S. Caterina da Siena delle Missionarie della Scuola», in prosecuzione del ruolo svolto sin dalla fondazione, ha  il  compito di curare l'organizzazione interna della LUMSA con la quale collabora per il conseguimento dei suoi fini specifici.
 4.   La   LUMSA   gode   di   autonomia   didattica,   scientifica, amministrativa,  organizzativa  e  disciplinare,  secondo  i principi stabiliti  dalla  Costituzione,  dalla normativa vigente in materia e dalle norme del presente statuto.
 5. La LUMSA non persegue fini di lucro.
 6. La vigilanza dello stato sulla LUMSA e' esercitata dal Ministero dell'istruzione, dell'universita' e della ricerca.
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| Art. 2. 
 F i n a l i t a'
 
 1.  La LUMSA promuove l'educazione integrale della persona, secondo i principi cristiani nella tradizione cattolica.
 2. Essa ha lo scopo di:
 contribuire   allo   sviluppo   della   ricerca   scientifica   e all'approfondimento degli studi;
 preparare  i  giovani ad un consapevole inserimento nel mondo del lavoro,  con  particolare attenzione all'insegnamento, alle pubbliche amministrazioni,    alle   attivita'   istituzionali,   alle   libere professioni,  curando  che  la formazione teorica sia accompagnata da adeguate conoscenze pratiche;
 favorire  una  qualificata  formazione  culturale,  scientifica e tecnica, fondata su una concezione umanistica della vita.
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| Art. 3. 
 Autonomia e liberta'
 
 1.  Nel  rispetto della propria identita', l'Universita' garantisce ai  singoli docenti e ricercatori piena liberta' di insegnamento e di ricerca  scientifica, favorisce forme di coordinamento dell'attivita' didattica e promuove la ricerca interdisciplinare.
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| Art. 4. 
 Titoli di studio
 
 1.  La LUMSA rilascia, ai sensi della normativa vigente, i seguenti titoli  di  studio:  laurea  (L);  laurea magistrale (LM); diploma di specializzazione (DS); dottorato di ricerca (DR).
 2.  La  LUMSA rilascia, altresi', master universitari di primo e di secondo  livello  e  attestati  per corsi di perfezionamento, di alta formazione permanente e ricorrente.
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| Art. 5. 
 S e d i
 
 1.  La LUMSA ha sede in Roma e svolge le proprie attivita' anche in altre  sedi  determinate dal Consiglio di amministrazione, in base al piano di sviluppo dell'Ateneo.
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| Art. 6 Fonti normative
 
 1. Le fonti normative della LUMSA sono:
 disposizioni  costituzionali  e  disposizioni di legge in materia universitaria e di diritto allo studio;
 il presente statuto;
 i  regolamenti  emanati dal consiglio di amministrazione sentito, ove necessario, il senato accademico.
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| Art. 7 Organi di governo
 
 1. Sono organi di governo della LUMSA:
 a) il consiglio di amministrazione;
 b) il presidente del consiglio di amministrazione;
 c) il rettore;
 d) il corpo accademico;
 e) il senato accademico;
 f) il direttore amministrativo.
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| Art. 8. 
 Composizione del consiglio di amministrazione
 
 1. Compongono il consiglio di amministrazione:
 a) il rettore;
 b) il pro-rettore;
 c) l'ente fondatore nella persona del suo rappresentante legale o di un suo delegato;
 d) un   rappresentante   del   Governo   designato  dal  Ministro dell'istruzione, dell'universita' e della ricerca;
 e) un  rappresentante  dell'ente  morale  «Unione  S. Caterina da Siena delle Missionarie della Scuola»;
 f) quattro consiglieri nominati dall'ente fondatore;
 g) quattro consiglieri nominati dall'«Associazione Luigia Tincani per la promozione della cultura»;
 h) un  rappresentante  eletto  tra i professori di ruolo di prima fascia;
 i) il direttore amministrativo.
 2.  Il consiglio di amministrazione elegge tra i consiglieri di cui alle  lettere  f) e g) il presidente. Il rettore esercita le funzioni di vicepresidente vicario.
 3. Il consiglio di amministrazione dura in carica quattro anni.
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| Art. 9. 
 Competenze del consiglio di amministrazione
 
 1.  Il  consiglio di amministrazione esercita le competenze ad esso attribuite dal presente statuto.
 2. In particolare il consiglio di amministrazione:
 a) determina l'indirizzo generale di sviluppo dell'Universita' in funzione  del  perseguimento  degli  obiettivi  di cui all'art. 2 del presente statuto;
 b) detiene  il  governo  amministrativo  e decide sulle questioni economiche e patrimoniali dell'Universita';
 c) approva  il  bilancio  di  previsione  e  il  conto consuntivo dell'Universita';
 d) nomina,  su  proposta  del  corpo accademico, il rettore e, su proposta dei consigli di facolta', i presidi, scelti tra i professori ordinari e straordinari;
 e) delibera,  su  proposta  dei  competenti  organi accademici, a quali  insegnamenti  attribuire  le  cattedre  di  ruolo vacanti e le modalita' di copertura;
 f) delibera,  su  proposta  dei  competenti organi accademici, in ordine  alla  chiamata  dei  professori di ruolo per la copertura dei posti vacanti;
 g) delibera,   su  proposta  dei  competenti  organi  accademici, l'assegnazione dei posti di ruolo per ricercatore;
 h) nomina,  su  proposta  dei  competenti  organi  accademici,  i ricercatori di ruolo;
 i) nomina il direttore amministrativo, sentiti l'ente fondatore e l'ente  morale  «Unione  S. Caterina da Siena delle Missionarie della Scuola»;
 l) delibera,  su proposta dei competenti organi accademici, quali insegnamenti attivare in ciascun anno accademico;
 m) delibera,  su  proposta  dei  competenti organi accademici, il conferimento di supplenze, affidamenti e contratti d'insegnamento;
 n) delibera,    sentiti    i    competenti   organi   accademici, l'istituzione  di  cattedre  convenzionate con istituti ed enti anche non italiani;
 o) delibera  sulle  assegnazioni di fondi agli organi didattici e di ricerca, nell'ambito degli appositi stanziamenti;
 p) adotta   i   provvedimenti   relativi  alla  pianta  organica, sovrintende   alle  funzioni  stabilite  dall'art.  44;  delibera  su eventuali    provvedimenti   disciplinari   relativi   al   personale tecnico-amministrativo  e  ausiliario, sentita l'apposita commissione di cui all'art. 20;
 q) approva i regolamenti dell'universita';
 r) delibera  su  tutti  i  provvedimenti  che  comportino entrate oppure spese a carico del bilancio;
 s) puo' istituire commissioni temporanee o permanenti con compiti istruttori,  consultivi,  operativi delegati dal consiglio stesso. Le norme  per  il  funzionamento e per la composizione delle commissioni vengono precisate nella delibera istitutiva.
 3. Le deliberazioni del consiglio di amministrazione sono assunte a maggioranza assoluta dei presenti.
 4.  Il consiglio di amministrazione e' convocato dal presidente. In caso di assenza o impedimento temporaneo e' convocato dal rettore.
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| Art. 10. 
 Presidente del consiglio di amministrazione
 
 1. Il presidente del consiglio di amministrazione:
 a) ha   la   legale  rappresentanza  dell'Universita',  anche  in giudizio;
 b) convoca e presiede le sedute del consiglio stesso;
 c) cura   l'esecuzione   dei   provvedimenti   del  consiglio  di amministrazione,   salva   la   competenza  del  rettore  in  materia scientifica e didattica;
 d) puo'   adottare   deliberazioni   di  urgenza  riferendone  al consiglio nella prima seduta successiva, per la ratifica;
 e) puo' delegare al rettore specifiche attribuzioni.
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| Art. 11. 
 Governo didattico
 
 1.  Il  governo  didattico  della LUMSA spetta al rettore, al corpo accademico,  al senato accademico, i quali esercitano rispettivamente le  attribuzioni di cui al presente statuto ed alla normativa vigente in materia.
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| Art. 12. 
 R e t t o r e
 
 1. Il rettore dell'universita' dura in carica un quadriennio e puo' essere riconfermato.
 2. Il rettore:
 a) rappresenta   l'Universita'   nel   conferimento   dei  titoli accademici e nelle cerimonie;
 b) convoca  e  presiede  il  senato  accademico  e ne assicura il coordinamento con il consiglio di amministrazione;
 c) sovrintende  all'attivita'  didattica  e  scientifica  che  si svolge nell'Universita';
 d) riferisce    con    relazione    annuale   al   consiglio   di amministrazione     sull'attivita'     scientifica     e    didattica dell'Universita';
 e) cura  l'osservanza  di  tutte  le norme concernenti la materia scientifica e didattica;
 f) provvede  all'esecuzione  delle deliberazioni del consiglio di amministrazione in materia scientifica e didattica;
 g) esercita  l'attivita'  disciplinare  sul  corpo  docente  e di ricerca e sugli studenti;
 h) esercita  tutte  le  altre funzioni che gli sono demandate dal presente  statuto  e dalle leggi sull'istruzione universitaria, salva la competenza degli altri organi statutari.
 3.  Il rettore puo' convocare a fine consultivo le varie componenti della  comunita'  accademica  nelle  forme  e  nei  modi  che ritiene opportuni.
 4.  Il  rettore puo' designare un professore ordinario di ruolo con funzioni  di  pro-rettore  vicario  che  in  caso  di  assenza  o  di impedimento temporaneo del rettore medesimo ne esercita le funzioni.
 5.   Al   rettore  viene  corrisposta  una  indennita'  di  carica, determinata  dal  consiglio  di  amministrazione,  sulla  base  delle disposizioni vigenti.
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| Art. 13. 
 Corpo accademico
 
 1.  Il  corpo  accademico si compone di tutti i professori di ruolo dell'Universita'  ed  e'  presieduto dal rettore, il quale lo convoca ogni  volta  che  lo  ritenga  opportuno  per  udirne  il  parere  su determinati      argomenti     riguardanti     interessi     generali dell'Universita'.
 2. In occasione della designazione del rettore, il corpo accademico e'  convocato  e  presieduto  dal  decano  dei professori ordinari di ruolo.
 3.  Le funzioni di segretario sono espletate dal piu' giovane tra i professori di ruolo intervenuti.
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| Art. 14. 
 Senato accademico
 
 1. Il senato accademico e' composto:
 a) dal rettore, che lo presiede;
 b)  dal pro-rettore;
 c) dai  presidi di facolta' o, in caso di impedimento, da un loro delegato.
 2.   Alle   adunanze  del  senato  accademico  partecipa  con  voto consultivo il direttore amministrativo, il quale esercita funzioni di segretario.
 3. Nel  rispetto  delle  finalita'  istituzionali  della  LUMSA, il senato  accademico  esercita  tutte  le  attribuzioni  che  gli  sono demandate dal presente statuto nonche' dalla normativa vigente.
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| Art. 15. 
 Direttore amministrativo
 
 1.  Il direttore amministrativo esercita le funzioni previste dalla legge e dal presente statuto.
 2.    In   conformita'   alle   disposizioni   del   consiglio   di amministrazione  e degli altri organi accademici, sovrintende a tutti i servizi amministrativi, contabili e di segreteria.
 3.  E'  responsabile  dell'osservanza  delle  norme  legislative  e regolamentari, nel rispetto delle finalita' di cui all'art. 2.
 4.   Il   direttore   amministrativo   e'   a  capo  del  personale tecnico-amministrativo e ausiliario.
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| Art. 16. 
 Organi consultivi e di verifica
 
 1. Sono organi consultivi e di verifica della LUMSA:
 la commissione scientifica di Ateneo;
 il consiglio degli studenti;
 il nucleo di valutazione di Ateneo;
 la     commissione     di    disciplina    per    il    personale tecnico-amministrativo e ausiliario;
 il collegio dei revisori contabili.
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| Art. 17. 
 Commissione scientifica di Ateneo
 
 1. La commissione scientifica di Ateneo e' composta da:
 tre professori ordinari:
 tre professori associati;
 tre  membri  nominati  dal  rettore,  di  cui uno con funzioni di presidente.
 2.  I  componenti  della commissione sono eletti dagli appartenenti alle  rispettive categorie con voto limitato, secondo quanto disposto nel  regolamento  elettorale.  Ciascun  componente dura in carica tre anni.
 3.  Il presidente della commissione scientifica di Ateneo e' eletto dalla  commissione  stessa tra i propri membri e nominato con decreto del rettore.
 4.  La commissione scientifica di Ateneo e' organo di proposta e di consulenza  del  senato accademico e del consiglio di amministrazione su   tutte  le  questioni  riguardanti  l'attivita'  scientifica.  La commissione  scientifica di Ateneo, valutata la rilevanza scientifica delle  singole  iniziative,  propone la destinazione dei fondi per la ricerca;  detta  proposta  e'  sottoposta a ratifica del consiglio di amministrazione.
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| Art. 18. 
 Consiglio degli studenti
 
 1.  Il  consiglio  degli  studenti  e'  composto dai rappresentanti eletti  in  ciascun  consiglio  di  facolta'  e nelle altre strutture didattiche.  La  perdita  dello  status  di  studente presso la LUMSA comporta la decadenza della qualifica di rappresentante.
 2.  Il  consiglio  degli  studenti  esercita  funzioni di carattere propositivo e consultivo nei confronti degli organi e delle strutture dell'Ateneo  e  funzioni  di coordinamento rispetto all'attivita' dei rappresentanti degli studenti.
 3. Il senato accademico ed il consiglio di amministrazione, secondo le rispettive competenze, sono tenuti a deliberare sulle proposte del consiglio degli studenti.
 4. In particolare il consiglio degli studenti:
 a) formula  proposte e, se richiesto, esprime pareri su questioni attinenti  all'attivita'  didattica, ai servizi per gli studenti e al diritto allo studio;
 b) predispone  il  regolamento  per il proprio funzionamento, che dovra' essere approvato dal consiglio di amministrazione.
 5.  Il  consiglio  degli  studenti  elegge  al  proprio  interno il presidente con votazione a scrutinio segreto e a maggioranza assoluta dei  propri  componenti;  dopo  la terza votazione e' sufficiente una maggioranza di votanti.
 6. Il presidente resta in carica due anni.
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| Art. 19. 
 Nucleo di valutazione di Ateneo
 1. Ferma l'autonomia e la liberta' della ricerca e della didattica, fatta  salva  la  competenza che in tema di valutazione scientifica e didattica  spetta ai consigli di facolta', e' costituito il nucleo di valutazione di Ateneo con funzioni consultive e di valutazione, anche in riferimento alla normativa vigente.
 2. Il nucleo di valutazione di Ateneo e' composto da un docente per ogni  facolta',  designato dai rispettivi consigli di facolta', da un rappresentante  del personale tecnico-amministrativo e da tre esperti designati dal consiglio di amministrazione.
 3. Il nucleo di valutazione di Ateneo ha durata quadriennale.
 4.  Alla  fine  di ogni anno accademico il nucleo di valutazione di Ateneo redige una relazione, che e' presentata al senato accademico e sottoposta a deliberazione del consiglio di amministrazione.
 5.  Il  funzionamento  del  nucleo  di  valutazione  di  Ateneo  e' disciplinato da apposito regolamento.
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| Art. 20. 
 Commissione  di  disciplina per il personale tecnico-amministrativo e
 ausiliario
 
 1.  La  commissione  di disciplina e' composta da tre membri di cui due  nominati  dal  consiglio di amministrazione ed uno eletto tra il personale tecnico amministrativo e ausiliario.
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| Art. 21. 
 Collegio dei revisori contabili
 
 1.  Il  consiglio  di  amministrazione  designa tra gli iscritti al registro  dei  revisori  contabili, estranei all'Ateneo, i componenti del collegio che vengono nominati in numero di tre effettivi e di due supplenti,  con  decreto  rettorale.  Il  collegio  elegge tra i suoi componenti il presidente e dura in carica tre anni.
 2.  Al  collegio  dei revisori dei conti compete il controllo sulla regolarita'     della    gestione    amministrativa    e    contabile dell'Universita'.
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| Art. 22. 
 Strutture didattiche
 
 1. La LUMSA si articola nelle seguenti strutture didattiche:
 le facolta';
 le classi di appartenenza dei corsi di studio;
 i singoli corsi di studio;
 i dottorati di ricerca;
 le scuole di specializzazione.
 2.  Il  senato accademico puo' inoltre, su proposta delle facolta', istituire  strutture didattiche a supporto di specifiche iniziative e di servizi didattici integrativi.
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| Art. 23. 
 Organi delle facolta'
 
 1. Sono organi delle facolta':
 i presidi;
 i presidenti di classe e di corso di laurea;
 il consiglio di facolta';
 il consiglio di classe e di corso di laurea.
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| Art. 24. 
 P r e s i d i
 
 1.  Ai  presidi  sono  demandate  le  attribuzioni  previste  dalla normativa vigente, dal presente statuto e dai regolamenti di Ateneo.
 2.  I  presidi  durano  in  carica  quattro  anni  e possono essere riconfermati.
 3.   I   presidi   possono  designare  il  rispettivo  vicepreside, scegliendolo  tra i professori ordinari o straordinari della facolta' medesima.
 4.  Ai  presidi  puo'  essere  riconosciuta un'indennita' di carica nella misura stabilita dal consiglio di amministrazione.
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| Art. 25. 
 Presidenti di corso e di classe di laurea
 
 1. I presidenti di corso e di classe di laurea durano in carica tre anni  accademici  e vengono eletti, tra i professori di prima fascia, da  tutti  i  titolari di un insegnamento nel corso o nella classe di laurea.
 2.  In mancanza di professori di prima fascia i presidenti di corso e  di classe di laurea possono essere eletti tra gli altri professori titolari di insegnamento.
 3. I presidenti di corso e di classe di laurea vengono nominati con decreto del rettore.
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| Art. 26. 
 Consiglio di facolta'
 
 1.  Il  consiglio  di  facolta'  si  compone  del  preside,  che lo presiede,  di  tutti  i  professori di ruolo che vi appartengono, dei rappresentanti  dei ricercatori e delle rappresentanze degli studenti secondo   le   modalita'  previste  dalla  normativa  vigente  e  dal regolamento generale di Ateneo.
 2.  Al  consiglio di facolta' spettano le attribuzioni previste dal presente statuto, dal regolamento didattico di Ateneo e dalla vigente normativa.
 3. In particolare ad esso sono demandati i seguenti compiti:
 a) deliberare, nei limiti fissati dallo statuto, sull'ordinamento degli studi;
 b) proporre  al consiglio di amministrazione a quali insegnamenti attribuire  i  posti  di  ruolo  vacanti, nonche' proporre i posti di ricercatore da attivare;
 c) proporre   gli  insegnamenti  da  attivare  per  ciascun  anno accademico;
 d) proporre  al  consiglio di amministrazione le designazioni per la  nomina dei professori di ruolo e dei professori a contratto e per il conferimento delle supplenze;
 e) proporre l'assegnazione dei ricercatori;
 f) proporre la ripartizione dei fondi assegnati alla facolta';
 g) proporre    eventuali    riforme   statutarie   da   apportare all'ordinamento degli studi;
 h) esprimere   pareri   su  questioni  di  indole  scientifica  e didattica;
 i) verificare,   secondo   la   normativa   vigente,  l'attivita' scientifica e didattica;
 l) esercitare  ogni  altra funzione ad esso demandata dalle leggi sull'ordinamento  universitario,  salva  la  competenza  degli  altri organi previsti dal presente statuto.
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| Art. 27. 
 Consigli di corso e di classe di laurea
 
 1.  I  consigli  di  corso e di classe di laurea sono costituiti ed esercitano le loro attribuzioni in conformita' alle leggi vigenti.
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| Art. 28. 
 Corsi post-lauream
 
 1.  La  LUMSA  attiva,  anche  sulla  base di convenzioni con altre Universita'  o  con  enti italiani e stranieri, corsi post lauream di cui   all'art.  4,  comma  2,  i  quali  afferiscono  alle  strutture didattiche  di competenza e sono retti con le modalita' precisate nel decreto rettorale di istituzione.
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| Art. 29. 
 Centri di ricerca
 
 1.  Il  consiglio di amministrazione, sentito il senato accademico, su  proposta  delle  strutture  e  degli  organismi interessati, puo' istituire  centri  di  ricerca, anche attraverso apposite convenzioni con enti pubblici e privati.
 2.  Le  modalita' di istituzione, di organizzazione e funzionamento dei  centri sono contenute nel regolamento generale di Ateneo e negli appositi regolamenti.
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| Art. 30. 
 Sedi decentrate
 
 1.  Il regolamento generale di Ateneo puo' stabilire forme speciali di  autonomia  amministrativa  e di gestione per le sedi decentrate e per i poli di didattica decentrata dell'Universita'.
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| Art. 31. 
 Sistema bibliotecario di Ateneo
 
 1. Il sistema bibliotecario di Ateneo comprende le biblioteche, gli archivi  e  i  centri  di documentazione dell'Universita'. Esso ha lo scopo di sviluppare ed organizzare l'acquisizione, la conservazione e la fruizione del patrimonio bibliotecario e documentario.
 2.  Il funzionamento del sistema bibliotecario e' retto da apposito regolamento.
 3.  Al  sistema e' preposta una commissione di Ateneo per i servizi bibliotecari, archivistici e documentari con compiti di coordinamento e  indirizzo,  composta  dal  presidente,  nominato  dal rettore, dai rappresentanti  delle  facolta' nominati dal senato accademico, da un rappresentante  del  personale  tecnico  amministrativo  nominato dal consiglio di amministrazione e da due studenti nominati dal consiglio degli studenti. La commissione dura in carica tre anni.
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| Art. 32. 
 Amministrazione
 
 1.  L'amministrazione  della  LUMSA,  nell'ambito  delle  direttive emanate  dal  consiglio  di  amministrazione  secondo  le  competenze indicate nell'art. 9, e' struttura di supporto alla realizzazione dei compiti  istituzionali  dell'Universita'  nel  suo  complesso  ed  e' articolata in uffici.
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| Art. 33. 
 Regolamento per l'amministrazione la finanza e la contabilita'
 
 1.   I   criteri   della  gestione  finanziaria  e  contabile  sono disciplinati  dal  regolamento per l'amministrazione, la finanza e la contabilita'.  Detto  regolamento  e'  deliberato  dal  consiglio  di amministrazione,  sentito  il  senato  accademico,  ed e' emanato con decreto del rettore.
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| Art. 34. 
 B i l a n c i
 
 1.  Il bilancio di previsione e il conto consuntivo vengono redatti in  termini di competenza. Le risorse disponibili annualmente possono essere utilizzate anche secondo piani pluriennali di impiego.
 2.  Il  bilancio  di  previsione  e  il  conto  consuntivo  vengono predisposti   secondo   le   norme   del   regolamento  generale  per l'amministrazione,  la  finanza  e  la  contabilita', e sono adottati secondo le procedure previste dal presente statuto.
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| Art. 35. 
 Patrimonio
 
 1.  La  LUMSA  utilizza  per  le sue attivita' istituzionali i beni immobili  di  cui  e'  proprietaria  ovvero che ha a disposizione per contratto di comodato a titolo gratuito o per qualsiasi altro titolo.
 2.  L'Universita' utilizza i propri beni mobili e in particolare le attrezzature  tecniche,  le  collezioni  scientifiche,  il patrimonio librario, nonche' i beni mobili dei quali abbia a qualsiasi titolo la disponibilita'.
 3.  L'Universita'  cura  la manutenzione ordinaria e, per i beni di sua proprieta', straordinaria nonche' l'incremento del suo patrimonio edilizio assicurandone la migliore gestione.
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| Art. 36. 
 Risorse finanziarie
 
 1.  Le  risorse  finanziarie  che  l'Universita'  utilizza  per  il conseguimento dei suoi fini istituzionali sono costituite da:
 a) erogazioni di cui all'art. 1, comma 2;
 b) tasse universitarie e contributi a carico degli studenti;
 c) erogazioni  di  provenienza  statale, regionale, provinciale o comunale;
 d) erogazioni  provenienti da altri enti pubblici o privati, o da persone fisiche che intendano contribuire allo sviluppo della LUMSA;
 e) entrate  derivanti da contratti e convenzioni per attivita' di formazione,  ricerca,  consulenza,  stipulati con soggetti pubblici e privati;
 f) entrate provenienti da rendite percepite a qualsiasi titolo.
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| Art. 37. 
 Tasse e contributi
 
 1.  Le  tasse  universitarie e i contributi a carico degli studenti sono   fissati   secondo   i  criteri  stabiliti  dalle  disposizioni legislative vigenti per le universita' statali.
 2.  In aggiunta alle predette tasse e contributi, gli studenti sono tenuti  a  versare  contributi speciali, secondo quanto stabilito dal consiglio di amministrazione.
 3.   I   criteri  generali  relativi  a  tasse  e  contributi  sono disciplinati  dall'apposito  regolamento, deliberato dal consiglio di amministrazione ed emanato con decreto del rettore.
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| Art. 38. 
 Professori
 
 1.  Gli  insegnamenti  ufficiali  sono  impartiti  da professori di ruolo.  Tali  insegnamenti possono altresi' essere conferiti nei modi previsti  dalla  legislazione universitaria, ivi compresi i contratti di diritto privato.
 2. I professori di ruolo appartengono alle seguenti fasce:
 a) professori ordinari e straordinari;
 b) professori associati.
 3.  I posti di professori di ruolo sono determinati dalla tabella B annessa al presente statuto.
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| Art. 39. 
 Ricercatori
 
 1.  I  ricercatori  collaborano  con  i  professori  nella  ricerca scientifica  e  nell'attivita'  didattica.  I posti di ricercatore di ruolo sono determinati dalla tabella C annessa al presente statuto.
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| Art. 40. 
 Norme comuni
 
 1.  Non possono essere proposti per la nomina a professore di ruolo e  a  ricercatore  coloro  che  non siano stati vincitori di concorso pubblico a norma delle vigenti disposizioni di legge.
 2.  Per  l'assunzione,  per lo stato giuridico e per il trattamento economico  dei  professori di ruolo e dei ricercatori sono osservate, in  quanto  compatibili  con  il  presente  statuto  e  con la natura giuridica  della  LUMSA, le norme legislative e regolamentari vigenti in  materia  per  i  professori  di  ruolo  e per i ricercatori delle universita' dello Stato.
 3.  Ai  fini del trattamento di quiescenza si applicano, oltre alle disposizioni  specifiche  per  il  personale  docente,  la disciplina prevista per i dipendenti dello Stato dal testo unico delle norme sul trattamento  di  quiescenza  dei  dipendenti  civili e militari dello Stato,   approvato   con  decreto  del  Presidente  della  Repubblica 29 dicembre 1973, n. 1092, e successive modificazioni e integrazioni, nonche'  la legge 8 agosto 1995, n. 335, e la legge 27 dicembre 1997, n. 449.
 4.  Il  personale  di  cui  al  comma  2  e'  iscritto, ai fini del trattamento  di  previdenza, all'Istituto nazionale per la previdenza dei dipendenti delle amministrazioni pubbliche.
 5.  Per  quanto  previsto  dalle  disposizioni  di  cui al presente articolo  si  applicano i criteri stabiliti dalla legge n. 243 del 29 luglio 1991 ed eventuali successive modificazioni e integrazioni.
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| Art. 41. 
 Contratti
 
 1.  Il  consiglio  di  amministrazione,  su  proposta  motivata del consiglio  di  facolta',  sentito il senato accademico puo' stipulare contratti  di  insegnamento e/o di ricerca di diritto privato, avente ad oggetto prestazioni di opera professionale con professori di ruolo di altre universita' o studiosi cultori della materia anche se non in possesso della cittadinanza italiana.
 2.   Il  trattamento  economico  dei  professori  o  ricercatori  a contratto,  e  la disciplina della loro attivita', sono stabiliti dal consiglio di amministrazione con apposito regolamento.
 3.   Nel  contratto  vengono  determinate  l'oggetto  e  la  durata dell'incarico,  la  misura  e  le  modalita'  di  corresponsione  del compenso.  L'Universita' provvede alla copertura assicurativa privata contro gli infortuni.
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| Art. 42. 
 Collaboratori ed esperti linguistici
 
 1.  I  collaboratori  ed  esperti  linguistici  svolgono  i compiti determinati  dal  Centro  linguistico  di  ateneo,  istituito a norma dell'art. 22, comma 2.
 2. Per tali collaboratori ed esperti linguistici verranno stipulati contratti  di  diritto  privato  a  tempo  indeterminato  ovvero, per esigenze  temporanee,  a  tempo  determinato.  Detti contratti devono regolare  le  prestazioni  richieste  al  collaboratore, il monte ore annuo  complessivo, la sede di assunzione, la retribuzione, i congedi ordinari  e  straordinari,  causali  e  modalita'  di  estinzione del rapporto di lavoro, il regime di incompatibilita', nel rispetto delle disposizioni del regolamento per collaboratori e esperti linguistici.
 3. La continuita' del rapporto di lavoro e' subordinata al giudizio sulla  verifica  dell'attivita'  svolta  con  riguardo  agli obblighi contrattuali.
 4.  Gli  organi  accademici  procedono  annualmente  alla  verifica dell'attivita' svolta.
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| Art. 43. 
 Nulla osta
 
 1.  L'attivita'  d'insegnamento  e  di  ricerca presso la LUMSA, in riferimento  a  quanto disposto nell'art. 2, comporta il rispetto dei principi ispiratori dell'universita'.
 2.  La  nomina dei professori di ruolo, dei professori a contratto, dei   ricercatori,   dei  collaboratori  ed  esperti  linguistici  e' subordinata  al  gradimento della competente autorita' ecclesiastica, in  conformita'  all'art.  10.3 del concordato tra la Santa Sede e lo Stato italiano e al numero 6 del protocollo addizionale.
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| Art. 44. 
 Personale tecnico-amministrativo e ausiliario
 
 1.  Il personale tecnico-amministrativo e ausiliario della LUMSA e' costituito da:
 a) membri  della  «Unione  S. Caterina da Siena delle missionarie della scuola»;
 b) altro personale.
 2. L'organizzazione dei vari settori e servizi e l'assegnazione del personale  agli  uffici spetta all'«Unione S. Caterina da Siena delle missionarie della scuola».
 3.  Le qualifiche funzionali, i profili professionali e le relative dotazioni   organiche   del  personale  della  LUMSA  sono  stabilite nell'annessa  tabella  D e possono essere modificate dal consiglio di amministrazione.
 4.  Per la copertura dei posti dell'organico del personale indicati nella  tabella  D, che si rendono vacanti e che non vengono ricoperti da  soggetti  appartenenti  all'ente  morale di cui sopra, si procede sulla  base  delle  modalita'  previste  dal regolamento organico del personale non docente di cui al successivo comma.
 5.  Per  quanto  concerne  la  disciplina,  lo stato giuridico e il trattamento  economico, le modalita' di assunzione e di inquadramento del  personale  tecnico-amministrativo  e ausiliario, si applicano le norme  contenute nel regolamento organico deliberato dal consiglio di amministrazione, sulla base della legislazione vigente.
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| Art. 45. 
 Iscrizioni
 
 1.  L'iscrizione ai corsi di laurea nonche' a qualsiasi altro corso della LUMSA si ottiene in base alle vigenti disposizioni di legge.
 2.  Il consiglio di amministrazione e i competenti organi didattici emanano  apposite  disposizioni per disciplinare le iscrizioni di cui al comma precedente.
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| Art. 46. 
 Diritti e doveri degli studenti
 
 1.  Salvo  quanto  disposto  dal  successivo art. 48, l'Universita' favorisce  le  attivita'  formative  autogestite  dagli  studenti nei settori  della  cultura,  degli  scambi  culturali, dello sport e del tempo libero.
 2.   Gli   studenti   sono  tenuti  a  frequentare  assiduamente  e diligentemente  i  corsi  di  insegnamento,  a  seguire  le attivita' collaterali, a tenere corretto contegno all'interno dell'Universita', nel   rispetto   della   liberta'   di  ciascuno  e  delle  finalita' dell'Ateneo.
 3.  La  frequenza,  la  diligenza e il profitto degli studenti sono accertati  con  le  modalita'  che  saranno  stabilite dai competenti organi didattici.
 4.  Il regolamento generale di Ateneo detta le norme concernenti la disciplina degli studenti.
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| Art. 47. 
 Discipline teologiche
 
 1.  Per  essere  ammesso  a sostenere l'esame di laurea o di laurea magistrale,   lo  studente  dovra'  aver  superato  gli  esami  delle discipline teologiche.
 2.  Gli  insegnamenti e il numero degli esami da sostenere per ogni corso di laurea e di laurea magistrale sono determinati dal consiglio di  amministrazione,  su proposta dell'apposita commissione e sentito il senato accademico.
 3.   I   docenti  delle  discipline  teologiche  vengono  designati annualmente  dal  consiglio di amministrazione, il quale ne determina anche il trattamento economico.
 4.  Le  modalita' di svolgimento dell'insegnamento sono determinate dal consiglio di amministrazione, sentito il senato accademico.
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| Art. 48. 
 Diritto allo studio
 
 1.  L'Universita',  anche  sulla  base  della normativa nazionale e regionale  relativa al diritto allo studio, garantisce servizi, spazi e  attrezzature  adeguati  allo  scopo  di  favorire l'attuazione del diritto  allo  studio  e la partecipazione attiva degli studenti alla vita universitaria.
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| Art. 49. 
 Attivita' di tutorato
 
 1.  L'Universita'  assicura  le  attivita'  di  tutorato,  che sono definite nell'apposito regolamento.
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| Art. 50. 
 Attivita' di orientamento
 
 1.  Al  fine di promuovere una formazione permanente, l'Universita' organizza   servizi  di  orientamento  per  gli  studenti,  favorendo l'accoglienza  e  l'informazione  prima,  durante  e  dopo i corsi di studio, con riferimento anche agli sviluppi professionali.
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| Art. 51. 
 Strutture di servizi
 
 1.  Il  consiglio di amministrazione, sentito il senato accademico, puo' istituire strutture di servizi.
 2.  Le  strutture  di servizi supportano l'attivita' didattica e di ricerca  ed  in  particolare  le  attivita'  librarie,  informatiche, telematiche,   linguistiche,  tecniche,  statistiche,  di  stampa  ed editoriali.   Le   strutture   possono  essere  costituite  anche  in collaborazione con altre universita' o enti pubblici e privati.
 3.  Le  modalita'  di  istituzione,  organizzazione e funzionamento delle  strutture  sono  di  volta  in  volta disciplinate da apposito regolamento.
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| Art. 52. 
 Comitato per lo sport universitario
 
 1.  Nell'ambito  della  normativa vigente, il Comitato per lo sport universitario   coordina   le  attivita'  sportive  a  vantaggio  dei componenti  la comunita' universitaria, sovrintende agli indirizzi di gestione degli impianti sportivi e ai programmi di sviluppo, promuove le attivita' sportive a carattere ricreativo e agonistico.
 2. Il comitato per lo sport e' composto da:
 a) il rettore o un suo delegato, che lo presiede;
 b) il direttore amministrativo o un suo delegato;
 c) due   membri   designati   dagli  enti  sportivi  universitari legalmente  riconosciuti,  che organizzano l'attivita' sportiva degli studenti su base nazionale;
 d) due studenti nominati dal consiglio degli studenti;
 e) un rappresentante dei docenti designato dal senato accademico;
 f) un   rappresentante   del   personale   tecnico-amministrativo designato dal consiglio di amministrazione.
 3. Il Comitato ha le seguenti competenze:
 a) definisce le regole generali per lo svolgimento dell'attivita' sportiva, sia in forma individuale sia associata;
 b) esprime  pareri  e  propone  la  stipula di convenzioni per la gestione  dei  servizi  e  degli  impianti sportivi universitari e ne verifica l'attuazione;
 c) definisce   gli  indirizzi  di  gestione  dei  servizi,  degli impianti  e  delle  attivita'  sportive  e i relativi piani di spesa, assicurando  la  fruibilita'  dei  servizi,  degli  impianti  e delle attrezzature  anche  da  parte  di  coloro che non svolgono attivita' agonistica;
 d) propone  al  consiglio  di  amministrazione gli interventi e i programmi relativi alle strutture sportive;
 e) collabora  con  gli  organi  degli  enti  locali competenti in materia di sport e di diritto allo studio;
 f) redige  una  relazione  annuale  sull'attivita'  svolta  e  la trasmette al consiglio di amministrazione;
 g) provvede   alla  diffusione  dell'informazione  su  quanto  di propria competenza.
 4. Il Comitato ha bilancio autonomo. Alla copertura delle spese per l'attivita'  sportiva  si  provvede  mediante i fondi stanziati dalla legge  vigente  e  mediante  altre  specifiche  entrate  previste  in bilancio.  Non  sono  ammesse  erogazioni  o impegni di spesa che non siano stati preventivamente finanziati.
 5. Il Comitato dura in carica un biennio accademico.
 6.  La  gestione  degli  impianti sportivi e la realizzazione delle attivita'   corrispondenti   puo'  venire  affidata  in  convenzione. L'Universita'  puo'  inoltre  stipulare  convenzioni  per favorire il raggiungimento delle finalita' di cui al comma 1.
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| Art. 53. 
 Collaborazione degli studenti
 
 1.   L'Universita'   puo'   avvalersi   dell'opera  degli  studenti attraverso  forme di collaborazione con attivita' connesse ai servizi dell'Ateneo, esclusi quelli inerenti alle attivita' di didattica e di ricerca e alla assunzione di responsabilita' amministrativa.
 2. Con apposito regolamento sono fissate le modalita' e il compenso per  tali  collaborazioni,  che  non  configurano  in  alcun  modo un rapporto di lavoro.
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| Art. 54. 
 Norme generali
 
 1.  L'Universita',  in  conformita'  ai principi di cui all'art. 1, puo' stipulare convenzioni e contratti o concludere accordi con altre universita',  con  amministrazioni  dello  Stato, con enti pubblici e privati,  italiani,  comunitari,  stranieri, internazionali, per ogni forma  di  cooperazione  scientifica  e  didattica  e comunque per lo svolgimento di attivita' di comune interesse.
 2.  L'universita'  favorisce,  in  particolare,  scambi culturali e mobilita'  di docenti e studenti; riconosce i curricula didattici nel quadro della normativa vigente, secondo quanto stabilito dagli organi competenti.
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| Art. 55. 
 Centri per i rapporti con l'esterno
 
 1.  Per  il  raggiungimento  delle  finalita'  di  cui all'articolo precedente,  l'Universita' puo' istituire, con delibera del consiglio di amministrazione, appositi centri per i rapporti con l'esterno.
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| Art. 56. 
 Comitato dei sostenitori
 
 1.  Il  comitato  dei  sostenitori  dell'Universita' ha lo scopo di promuovere un efficace collegamento con le realta' culturali, sociali e produttive.
 2.  Il  comitato  e'  costituito  da  persone  fisiche e da persone giuridiche  pubbliche  e  private,  da altri enti, che si impegnano a favorire  l'attivita' dell'Universita', anche tramite l'erogazione di contributi finanziari.
 3.   La   composizione,   le   modalita'  di  partecipazione  e  di funzionamento  del  comitato  sono  previste  da apposito regolamento predisposto dal consiglio di amministrazione.
 4. Il comitato e' presieduto dal rettore e al suo interno elegge un vicepresidente.
 5.   Il  rettore  espone  annualmente  al  comitato  una  relazione sull'attivita' dell'Universita' e sulla utilizzazione delle risorse.
 6.   Il   comitato   si  riunisce  almeno  una  volta  all'anno  su convocazione del presidente.
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| Art. 57. 
 Consiglio di facolta' di nuova istituzione
 
 1.  Le  attribuzioni del consiglio di facolta' di nuova istituzione sono  esercitate,  fino  alla  regolare  costituzione  di  questo, da apposito  comitato  composto  da  cinque  professori di ruolo, tre di prima  fascia  e  due  di  seconda  fascia,  nominati dal rettore, su proposta del consiglio di amministrazione, sentiti l'ente fondatore e il senato accademico.
 2.  I  professori  di  ruolo, che in base alle vigenti disposizioni vengono   a  far  parte  della  nuova  facolta',  sono  aggregati  al rispettivo comitato.
 3.  I  membri  del comitato durano in carica fino alla costituzione del consiglio di facolta' e comunque non oltre un quinquennio.
 4.  Assegnati  alla facolta' di nuova istituzione tre professori di ruolo di prima fascia, viene costituito il consiglio di facolta' e il comitato cessa dalle sue funzioni.
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| Art. 58. 
 Convocazione e deliberazioni degli organi collegiali
 
 1. Gli organi collegiali sono convocati dai rispettivi presidenti o su  richiesta  di  un  quinto dei componenti il collegio, ove non sia diversamente  previsto.  L'ordine del giorno delle sedute deve essere comunicato,  di  norma, con almeno cinque giorni di anticipo rispetto alla data della adunanza.
 2. Le sedute degli organi collegiali sono valide quando e' presente la  meta' piu' uno dei componenti. Non concorrono alla formazione del numero  legale  coloro  che  abbiano motivato per iscritto la propria assenza, salvo non sia diversamente disposto.
 3.  Le  deliberazioni  degli  organi  collegiali  sono approvate se ottengono  i  voti favorevoli della maggioranza dei presenti, salvo i casi per i quali la legge, lo statuto o i regolamenti prescrivano una maggioranza diversa.
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| Art. 59. 
 Designazioni elettive
 
 1. Le designazioni elettive previste dal presente statuto avvengono a voto limitato. Ogni avente diritto potra' votare per non piu' di un terzo dei nominativi da designare.
 2.  Le  votazioni  per l'elezione di rappresentanti di categoria si svolgono nell'ambito delle singole categorie.
 3. La votazione e' valida se vi abbia preso parte la meta' piu' uno degli  aventi  diritto,  con  eccezione delle votazioni relative alle rappresentanze studentesche, per le quali sono fissate norme apposite nel regolamento elettorale.
 4. L'elezione si effettua a scrutinio segreto.
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| Art. 60. 
 Durata delle cariche elettive
 
 1.  Le  cariche elettive dell'Ateneo durano tre anni, salva diversa disposizione contenuta nel presente statuto.
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| Art. 61. 
 Revisione dello statuto
 
 1.  Lo  statuto  puo'  essere modificato nel testo e negli allegati secondo le procedure indicate nei commi seguenti.
 2.  L'iniziativa per la riforma dello statuto spetta al rettore, al senato  accademico,  al  consiglio di amministrazione, ai consigli di facolta'.
 3.  Le  proposte  di  modifica  dello  statuto pervenute al rettore debbono essere esaminate entro sei mesi dalla data di presentazione
 4. Le modifiche dello statuto sono approvate a maggioranza assoluta dei  componenti  il  consiglio  di amministrazione, sentiti il senato accademico  e  gli organi collegiali delle strutture interessate alla modifica.
 5.  Le modifiche dello statuto e degli allegati riguardanti il mero recepimento  di  norme  di legge imperative sono adottate con decreto del   rettore,  sentiti  il  senato  accademico  e  il  consiglio  di amministrazione.
 6.  Fermo quanto disposto dall'art. 8 della legge 9 maggio 1989, n. 168,   in   presenza   di   rilievi  ministeriali,  il  consiglio  di amministrazione  puo' confermare la detta modifica con la maggioranza di cui al precedente comma 4.
 7.  La  modifica  delle  tabelle  di cui agli articoli 38 e 44 sono adottate previa verifica della copertura finanziaria.
 8.  Le  modifiche  dello  statuto entrano in vigore il primo giorno successivo a quello della sua pubblicazione nella Gazzetta Ufficiale.
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| Art. 62. 
 Norme transitorie
 
 1.  Le  disposizioni  relative  alla nomina e alla durata in carica degli  organi  di  governo  e  delle  altre  cariche  si  applicano a decorrere dalla prima scadenza degli stessi.
 Roma, 24 agosto 2005
 Il rettore
 Dalla Torre Del Tempio
 di Sanguinetto
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| Tabella A 
 STRUTTURE DIDATTICHE
 (cfr. Regolamento didattico di Ateneo)
 
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 Tabella B
 
 POSTI DI RUOLO DEI PROFESSORI
 
 Professori ordinari: n. 30.
 Professori associati: n. 30.
 
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 Tabella C
 
 POSTI DI RUOLO DEI RICERCATORI
 
 Ricercatori: n. 24.
 
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 Tabella D
 
 ORGANICO PER IL PERSONALE NON DOCENTE
 
 Ruolo organico del personale della carriera direttiva.
 Livello di funzione E - un posto. Dotazione  organica  delle  qualifiche funzionali     Area funzionale amministrativo-contabile,  delle  biblioteche  e dei servizi generali tecnici e ausiliari:
 Categoria/posizione economica EP2 - due posti;
 Categoria/posizione economica D2 - un posto;
 Categoria/posizione economica D1 - cinque posti;
 Categoria/posizione economica C5 - tre posti;
 Categoria/posizione economica C4 - quattordici posti;
 Categoria/posizione economica C3 - tre posti;
 Categoria/posizione economica C2 - dieci posti;
 Categoria/posizione economica C1 - ventidue posti;
 Categoria/posizione economica B4 - cinque posti;
 Categoria/posizione economica B3 - tre posti;
 Categoria/posizione economica B2 - trentatre posti;
 Categoria/posizione economica B1 - un posto.
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