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| Gazzetta n. 235 del 2005-10-08 |  |  |  | DECRETO LEGISLATIVO 6 settembre 2005, n. 206 |  | Codice  del  consumo,  a  norma dell'articolo 7 della legge 29 luglio  2003, n. 229. |  | 
 |  | IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA 
 Visti gli articoli 76 e 87 della Costituzione;
 Visto l'articolo 153 del Trattato della Comunita' europea;
 Visto  l'articolo  117  della  Costituzione,  come sostituito dalla legge  costituzionale  18  ottobre  2001,  n.  3,  con riferimento ai principi   di  unita',  continuita'  e  completezza  dell'ordinamento giuridico,  nel  rispetto  dei valori di sussidiarieta' orizzontale e verticale;
 Visto l'articolo 14 della legge 23 agosto 1988, n. 400;
 Vista  la  legge 29 luglio 2003, n. 229, recante interventi urgenti in  materia  di  qualita'  della  regolazione,  riassetto normativo e semplificazione  -  legge  di  semplificazione  per  il  2001,  ed in particolare l'articolo 7 che delega il Governo ad adottare uno o piu' decreti  legislativi  per  il riassetto delle disposizioni vigenti in materia  di  tutela dei consumatori ai sensi e secondo i principi e i criteri  direttivi  di cui all'articolo 20 della legge 15 marzo 1997, n.  59, come sostituito dall'articolo 1 della citata legge n. 229 del 2003,  e  nel  rispetto  dei  principi  e  dei  criteri direttivi ivi richiamati;
 Visto  l'articolo  2  della  legge  27  luglio  2004,  n.  186,  di conversione,  con modificazioni, del decreto-legge 28 maggio 2004, n. 136, nonche' l'articolo 7 della legge 27 dicembre 2004, n. 306;
 Visto il decreto del Presidente della Repubblica 24 maggio 1988, n. 224,  recante  attuazione  della  direttiva  85/374/CEE  relativa  al ravvicinamento   delle   disposizioni  legislative,  regolamentari  e amministrative  degli  Stati membri in materia di responsabilita' per danno da prodotti difettosi, ai sensi dell'articolo 15 della legge 16 aprile 1987, n. 183;
 Vista   la  legge  10  aprile  1991,  n.  126,  recante  norme  per l'informazione  del  consumatore, e successive modificazioni, nonche' il  relativo regolamento di attuazione di cui al decreto del Ministro dell'industria,  del commercio e dell'artigianato 8 febbraio 1997, n. 101;
 Visto  il  decreto  legislativo  15  gennaio  1992,  n. 50, recante attuazione   della  direttiva  85/577/CEE  in  materia  di  contratti negoziati fuori dei locali commerciali;
 Visto  il  decreto  legislativo  25  gennaio  1992,  n. 74, recante attuazione  della  direttiva  84/450/CEE  in  materia  di pubblicita' ingannevole;
 Visto  il  testo unico delle leggi in materia bancaria e creditizia di  cui  al  decreto  legislativo  1°  settembre  1993,  n. 385, come modificato  dai decreti legislativi 4 agosto 1999, n. 333, e 4 agosto 1999, n. 342;
 Visto  il  decreto  legislativo  17  marzo  1995,  n.  111, recante attuazione  della  direttiva  90/314/CEE  concernente  i  viaggi,  le vacanze ed i circuiti tutto compreso;
 Vista  la  legge  6  febbraio 1996, n. 52, recante attuazione della direttiva  93/13/CEE  concernente  le  clausole abusive nei contratti stipulati  con  i  consumatori  ed  in  particolare  l'articolo 25, e successive modificazioni;
 Visto il decreto legislativo 31 marzo 1998, n. 114, recante riforma della disciplina relativa al settore del commercio, ed in particolare gli articoli 18 e 19;
 Vista  la  legge  30  luglio  1998,  n. 281, recante disciplina dei diritti dei consumatori e degli utenti e successive modificazioni;
 Visto  il  decreto  legislativo  9  novembre  1998, n. 427, recante attuazione   della   direttiva   94/47/CE   concernente   la   tutela dell'acquirente   per   taluni   aspetti   dei   contratti   relativi all'acquisizione  di un diritto di godimento a tempo parziale di beni immobili;
 Visto  il  decreto  legislativo  22  maggio  1999,  n. 185, recante attuazione  della  direttiva  97/7/CE  relativa  alla  protezione dei consumatori in materia di contratti a distanza;
 Visto  il  decreto  legislativo  25  febbraio  2000, n. 63, recante attuazione   della  direttiva  98/7/CE,  che  modifica  la  direttiva 87/102/CEE, in materia di credito al consumo;
 Visto  il  decreto  legislativo  25  febbraio  2000, n. 67, recante attuazione  della  direttiva  97/55/CE,  che  modifica  la  direttiva 84/450/CEE, in materia di pubblicita' ingannevole e comparativa;
 Visto  il  decreto  legislativo  25  febbraio  2000, n. 84, recante attuazione  della  direttiva  98/6/CE  relativa  alla  protezione dei consumatori,   in  materia  di  indicazione  dei  prezzi  offerti  ai medesimi;
 Visto  il  decreto  legislativo  28  luglio  2000,  n. 253, recante attuazione della direttiva 97/5/CEE sui bonifici transfrontalieri;
 Visto  il decreto del Presidente della Repubblica 6 aprile 2001, n. 218, regolamento recante disciplina delle vendite sottocosto, a norma dell'articolo  15, comma 8, del decreto legislativo 31 marzo 1998, n. 114;
 Visto   il  decreto  legislativo  23  aprile  2001,  n.  224,  come modificato  dal  decreto  legislativo 2 febbraio 2001, n. 25, recante attuazione   della   direttiva   98/27/CE  relativa  a  provvedimenti inibitori  a  tutela  degli  interessi  dei  consumatori,  nonche' il decreto del Ministro dell'industria, del commercio e dell'artigianato 19  gennaio  1999,  n. 20, recante norme per l'iscrizione nell'elenco delle  Associazioni  dei consumatori e degli utenti rappresentative a livello nazionale;
 Visto  il  decreto  legislativo  2  febbraio  2002,  n. 24, recante attuazione della direttiva 1999/44/CE su taluni aspetti della vendita e delle garanzie di consumo;
 Visto il decreto legislativo 30 giugno 2003, n. 196, recante codice in   materia   di   protezione   dei   dati  personali  e  successive modificazioni;
 Visto  il  decreto  legislativo  21  maggio  2004,  n. 172, recante attuazione   della   direttiva  2001/95/CE  relativa  alla  sicurezza generale dei prodotti;
 Vista la legge 6 aprile 2005, n. 49, recante modifiche all'articolo 7  del  decreto  legislativo  25  gennaio  1992, n. 74, in materia di messaggi   pubblicitari   ingannevoli  diffusi  attraverso  mezzi  di comunicazione;
 Vista  la  preliminare  deliberazione  del  Consiglio dei Ministri, adottata nella riunione del 28 ottobre 2004;
 Acquisito  il parere della Conferenza unificata di cui all'articolo 8  del  decreto legislativo 28 agosto 1997, n. 281, reso nella seduta del 16 dicembre 2004;
 Udito  il  parere  del  Consiglio  di  Stato espresso nella sezione consultiva  per  gli  atti  normativi  nell'adunanza  generale del 20 dicembre 2004;
 Acquisito  il  parere delle competenti Commissioni parlamentari del Senato della Repubblica, espresso il 9 marzo 2005, e della Camera dei deputati, espresso il 10 marzo 2005;
 Vista  la  segnalazione del Garante della concorrenza e del mercato in data 10 maggio 2005;
 Vista  la  deliberazione del Consiglio dei Ministri, adottata nella riunione del 22 luglio 2005;
 Sulla  proposta  del  Ministro  delle  attivita'  produttive  e del Ministro per le politiche comunitarie, di concerto con i Ministri per la  funzione pubblica, della giustizia, dell'economia e delle finanze e della salute;
 E m a n a
 il seguente decreto legislativo:
 
 Art. 1
 Finalita' ed oggetto
 
 1.  Nel  rispetto  della Costituzione ed in conformita' ai principi contenuti  nei  trattati  istitutivi  delle  Comunita'  europee,  nel trattato   dell'Unione   europea,  nella  normativa  comunitaria  con particolare  riguardo  all'articolo 153 del Trattato istitutivo della Comunita'  economica europea, nonche' nei trattati internazionali, il presente  codice  armonizza  e  riordina  le  normative concernenti i processi  di'  acquisto  e  consumo, al fine di assicurare un elevato livello di tutela dei consumatori e degli utenti.
 
 
 
 Avvertenza
 Il  testo  delle  note  qui pubblicato e' stato redatto
 dall'amministrazione   competente  per  materia,  ai  sensi
 dell'art.   10,   commi 2   e  3,  del  testo  unico  delle
 disposizioni     sulla     promulgazione    delle    leggi,
 sull'emanazione dei decreti del Presidente della Repubblica
 e  sulle pubblicazioni ufficiali della Repubblica italiana,
 approvato  con  D.P.R.  28 dicembre  1985, n. 1092, al solo
 fine  di  facilitare la lettura delle disposizioni di legge
 modificate  o  alle  quali  e'  operato  il rinvio. Restano
 invariati  il  valore  e l'efficacia degli atti legislativi
 qui trascritti.
 Per  le  direttive  CE  vengono  forniti gli estremi di
 pubblicazione  nella  Gazzetta  Ufficiale  delle  Comunita'
 europee  (GUCE)  o  nella  Gazzetta  Ufficiale  dell'Unione
 europea (GUUE).
 Note alle premesse:
 - L'art.  76  della  Costituzione  regola  la delega al
 Governo   dell'esercizio   della   funzione  legislativa  e
 stabilisce   che   essa  non  puo'  avvenire,  se  non  con
 determinazione  di  principi e criteri direttivi e soltanto
 per tempo limitato e per oggetti definiti.
 - L'art.   87,   comma   quinto,   della   Costituzione
 conferisce  al  Presidente  della  Repubblica  il potere di
 promulgare le leggi e di emanare i decreti aventi valore di
 legge e i regolamenti.
 - Il testo dell'art. 153 del Trattato che istituisce la
 Comunita'  economica  europea,  pubblicata  nella  Gazzetta
 Ufficiale  delle Comunita' europee del 24 dicembre 2002, n.
 C 325, e' il seguente:
 "Art. 153 (Protezione dei consumatori). - 1. Al fine di
 promuovere  gli  interessi dei consumatori ed assicurare un
 livello elevato di protezione dei consumatori, la Comunita'
 contribuisce  a  tutelare  la  salute,  la  sicurezza e gli
 interessi economici dei consumatori nonche' a promuovere il
 loro    diritto    all'informazione,    all'educazione    e
 all'organizzazione   per   la   salvaguardia   dei   propri
 interessi.
 2.   Nella   definizione  e  nell'attuazione  di  altre
 politiche   o   attivita'   comunitarie   sono   prese   in
 considerazione  le  esigenze  inerenti  alla protezione dei
 consumatori.
 3.  La  Comunita'  contribuisce  al conseguimento degli
 obiettivi di cui al paragrafo 1 mediante:
 a) misure  adottate  a  norma dell'art. 95 nel quadro
 della realizzazione del mercato interno;
 b) misure di sostegno, di integrazione e di controllo
 della politica svolta dagli Stati membri.
 4.  Il  Consiglio,  deliberando secondo la procedura di
 cui  all'art.  251  e  previa  consultazione  del  Comitato
 economico   e   sociale,   adotta   le  misure  di  cui  al
 paragrafo 3, lettera b).
 5.  Le  misure  adottate  a  norma  del paragrafo 4 non
 impediscono  ai  singoli  Stati  membri  di  mantenere o di
 introdurre  misure di protezione piu' rigorose. Tali misure
 devono  essere  compatibili  con il presente trattato. Esse
 sono notificate alla Commissione.".
 - Il  testo  dell'art.  117  della  Costituzione  e' il
 seguente:
 "Art.  117.  -  La  potesta'  legislativa e' esercitata
 dallo   Stato   e   dalle   regioni   nel   rispetto  della
 Costituzione,     nonche'     dei     vincoli     derivanti
 dall'ordinamento     comunitario     e    dagli    obblighi
 internazionali.
 Lo  Stato  ha  legislazione  esclusiva  nelle  seguenti
 materie:
 a) politica  estera  e  rapporti internazionali dello
 Stato;  rapporti  dello Stato con l'Unione europea; diritto
 di  asilo e condizione giuridica dei cittadini di Stati non
 appartenenti all'Unione europea;
 b) immigrazione;
 d) rapporti   tra  la  Repubblica  e  le  confessioni
 religiose;
 d) difesa  e  Forze  armate;  sicurezza  dello Stato;
 armi, munizioni ed esplosivi;
 e) moneta, tutela del risparmio e mercati finanziari;
 tutela   della   concorrenza;  sistema  valutario;  sistema
 tributario  e  contabile  dello  Stato;  perequazione delle
 risorse finanziarie;
 f) organi  dello  Stato  e relative leggi elettorali;
 referendum statali; elezione del Parlamento europeo;
 g) ordinamento  e organizzazione amministrativa dello
 Stato e degli enti pubblici nazionali;
 h) ordine  pubblico  e sicurezza, ad esclusione della
 polizia amministrativa locale;
 i) cittadinanza, stato civile e anagrafi;
 l) giurisdizione  e  norme  processuali;  ordinamento
 civile e penale; giustizia amministrativa;
 m) determinazione   dei   livelli   essenziali  delle
 prestazioni  concernenti  i  diritti  civili  e sociali che
 devono essere garantiti su tutto il territorio nazionale;
 n) norme generali sull'istruzione;
 o) previdenza sociale;
 p) legislazione   elettorale,  organi  di  governo  e
 funzioni   fondamentali   di   comuni,  province  e  citta'
 metropolitane;
 q) dogane,   protezione   dei   confini  nazionali  e
 profilassi internazionale;
 r) pesi,   misure   e   determinazione   del   tempo;
 coordinamento informativo statistico e informatico dei dati
 dell'amministrazione  statale,  regionale  e  locale; opere
 dell'ingegno;
 s) tutela  dell'ambiente,  dell'ecosistema e dei beni
 culturali.
 Sono   materie   di   legislazione  concorrente  quelle
 relative  a: rapporti internazionali e con l'Unione europea
 delle  regioni;  commercio con l'estero; tutela e sicurezza
 del lavoro; istruzione, salva l'autonomia delle istituzioni
 scolastiche  e  con  esclusione  della  istruzione  e della
 formazione  professionale; professioni; ricerca scientifica
 e  tecnologica  e  sostegno  all'innovazione  per i settori
 produttivi; tutela della salute; alimentazione; ordinamento
 sportivo;  protezione civile; governo del territorio; porti
 e   aeroporti   civili;  grandi  reti  di  trasporto  e  di
 navigazione;  ordinamento  della comunicazione; produzione,
 trasporto    e    distribuzione   nazionale   dell'energia;
 previdenza  complementare e integrativa; armonizzazione dei
 bilanci  pubblici  e coordinamento della finanza pubblica e
 del sistema tributario; valorizzazione dei beni culturali e
 ambientali  e  promozione  e  organizzazione  di  attivita'
 culturali;  casse  di  risparmio,  casse rurali, aziende di
 credito  a carattere regionale; enti di credito fondiario e
 agrario   a   carattere   regionale.   Nelle   materie   di
 legislazione  concorrente  spetta  alle regioni la potesta'
 legislativa,  salvo  che per la determinazione dei principi
 fondamentali, riservata alla legislazione dello Stato.
 Spetta   alle   regioni   la  potesta'  legislativa  in
 riferimento  ad  ogni  materia  non espressamente riservata
 alla legislazione dello Stato.
 Le  regioni  e  le  province  autonome  di  Trento e di
 Bolzano, nelle materie di loro competenza, partecipano alle
 decisioni  dirette  alla  formazione  degli  atti normativi
 comunitari  e  provvedono  all'attuazione  e all'esecuzione
 degli  accordi  internazionali  e  degli  atti  dell'Unione
 europea, nel rispetto delle norme di procedura stabilite da
 legge dello Stato, che disciplina le modalita' di esercizio
 del potere sostitutivo in caso di inadempienza.
 La  potesta'  regolamentare  spetta  allo  Stato  nelle
 materie   di  legislazione  esclusiva,  salva  delega  alle
 regioni.  La  potesta' regolamentare spetta alle regioni in
 ogni  altra  materia.  I  comuni,  le  province e le citta'
 metropolitane  hanno  potesta' regolamentare in ordine alla
 disciplina  dell'organizzazione  e  dello svolgimento delle
 funzioni loro attribuite.
 Le   leggi   regionali   rimuovono  ogni  ostacolo  che
 impedisce la piena parita' degli uomini e delle donne nella
 vita  sociale,  culturale  ed  economica  e  promuovono  la
 parita'   di  accesso  tra  donne  e  uomini  alle  cariche
 elettive.
 La legge regionale ratifica le intese della regione con
 altre  regioni  per  il  migliore  esercizio  delle proprie
 funzioni, anche con individuazione di organi comuni.
 Nelle   materie  di  sua  competenza  la  regione  puo'
 concludere accordi con Stati e intese con enti territoriali
 interni   ad   altro   Stato,  nei  casi  e  con  le  forme
 disciplinati da leggi dello Stato.".
 - Il  testo dell'art. 14 della legge 23 agosto 1988, n.
 400 (pubblicata nella Gazzetta Ufficiale 12 settembre 1988,
 n.  214,  supplemento  ordinario)  concernente  "Disciplina
 dell'attivita'  di  Governo  e ordinamento della Presidenza
 del Consiglio dei Ministri", e' il seguente:
 "Art.   14   (Decreti  legislativi).  -  1.  I  decreti
 legislativi  adottati  dal  Governo  ai  sensi dell'art. 76
 della   Costituzione  sono  emanati  dal  Presidente  della
 Repubblica  con la denominazione di "decreto legislativo" e
 con   l'indicazione,   nel   preambolo,   della   legge  di
 delegazione, della deliberazione del Consiglio dei Ministri
 e degli altri adempimenti del procedimento prescritti dalla
 legge di delegazione.
 2.  L'emanazione  del decreto legislativo deve avvenire
 entro  il  termine  fissato  dalla legge di delegazione; il
 testo  del  decreto  legislativo  adottato  dal  Governo e'
 trasmesso   al   Presidente   della   Repubblica,   per  la
 emanazione, almeno venti giorni prima della scadenza.
 3.  Se  la  delega  legislativa  si  riferisce  ad  una
 pluralita'  di  oggetti  distinti  suscettibili di separata
 disciplina,  il Governo puo' esercitarla mediante piu' atti
 successivi  per  uno  o  piu'  degli  oggetti  predetti. In
 relazione  al  termine  finale  stabilito  dalla  legge  di
 delegazione,  il  Governo  informa periodicamente le Camere
 sui  criteri  che  segue nell'organizzazione dell'esercizio
 della delega.
 4.  In  ogni  caso,  qualora  il  termine  previsto per
 l'esercizio  della  delega ecceda i due anni, il Governo e'
 tenuto a richiedere il parere delle Camere sugli schemi dei
 decreti  delegati.  Il parere e' espresso dalle Commissioni
 permanenti  delle  due  Camere competenti per materia entro
 sessanta  giorni,  indicando  specificamente  le  eventuali
 disposizioni  non  ritenute  corrispondenti  alle direttive
 della  legge  di delegazione. Il Governo, nei trenta giorni
 successivi,  esaminato  il  parere, ritrasmette, con le sue
 osservazioni  e  con  eventuali modificazioni, i testi alle
 Commissioni  per  il  parere  definitivo  che  deve  essere
 espresso entro trenta giorni.".
 - Il  testo  dell'art. 20 della legge 15 marzo 1997, n.
 59  (pubblicata  nella Gazzetta Ufficiale 17 marzo 1997, n.
 63,   supplemento  ordinario)  concernente  la  "Delega  al
 Governo  per  il  conferimento  di  funzioni e compiti alle
 regioni  ed  enti  locali,  per  la  riforma della Pubblica
 amministrazione  e  per la semplificazione amministrativa",
 e' il seguente:
 "Art.  20.  - 1. Il Governo, sulla base di un programma
 di priorita' di interventi, definito, con deliberazione del
 Consiglio   dei   Ministri,   in  relazione  alle  proposte
 formulate  dai  Ministri  competenti, sentita la Conferenza
 unificata   di  cui  all'art.  8  del  decreto  legislativo
 28 agosto  1997,  n.  281,  entro  la  data  del 30 aprile,
 presenta al Parlamento, entro il 31 maggio di ogni anno, un
 disegno  di  legge  per  la  semplificazione e il riassetto
 normativo,  volto  a  definire,  per l'anno successivo, gli
 indirizzi,   i  criteri,  le  modalita'  e  le  materie  di
 intervento,  anche ai fini della ridefinizione dell'area di
 incidenza delle pubbliche funzioni con particolare riguardo
 all'assetto  delle  competenze dello Stato, delle regioni e
 degli  enti  locali.  In  allegato  al  disegno di legge e'
 presentata  una  relazione  sullo stato di attuazione della
 semplificazione e del riassetto.
 2.  Il  disegno  di  legge  di  cui  al comma 1 prevede
 l'emanazione  di  decreti  legislativi,  relativamente alle
 norme  legislative sostanziali e procedimentali, nonche' di
 regolamenti ai sensi dell'art. 17, commi 1 e 2, della legge
 23 agosto  1988, n. 400, e successive modificazioni, per le
 norme regolamentari di competenza dello Stato.
 3. Salvi i principi e i criteri direttivi specifici per
 le  singole  materie,  stabiliti  con  la  legge annuale di
 semplificazione  e  riassetto  normativo, l'esercizio delle
 deleghe  legislative  di  cui  ai commi 1 e 2 si attiene ai
 seguenti principi e criteri direttivi:
 a) definizione     del    riassetto    normativo    e
 codificazione   della   normativa   primaria  regolante  la
 materia,  previa  acquisizione  del parere del Consiglio di
 Stato,  reso  nel termine di novanta giorni dal ricevimento
 della    richiesta,   con   determinazione   dei   principi
 fondamentali nelle materie di legislazione concorrente;
 b) indicazione  esplicita delle norme abrogate, fatta
 salva  l'applicazione dell'art. 15 delle disposizioni sulla
 legge in generale premesse al codice civile;
 c) indicazione  dei principi generali, in particolare
 per  quanto attiene alla informazione, alla partecipazione,
 al  contraddittorio,  alla  trasparenza  e  pubblicita' che
 regolano   i   procedimenti   amministrativi  ai  quali  si
 attengono  i  regolamenti previsti dal comma 2 del presente
 articolo,  nell'ambito  dei  principi stabiliti dalla legge
 7 agosto 1990, n. 241, e successive modificazioni;
 d) eliminazione   degli   interventi   amministrativi
 autorizzatori  e  delle  misure  di  condizionamento  della
 liberta' contrattuale, ove non vi contrastino gli interessi
 pubblici alla difesa nazionale, all'ordine e alla sicurezza
 pubblica,   all'amministrazione   della   giustizia,   alla
 regolazione  dei  mercati  e alla tutela della concorrenza,
 alla salvaguardia del patrimonio culturale e dell'ambiente,
 all'ordinato    assetto   del   territorio,   alla   tutela
 dell'igiene e della salute pubblica;
 e) sostituzione   degli   atti   di   autorizzazione,
 licenza,  concessione,  nulla  osta, permesso e di consenso
 comunque   denominati   che  non  implichino  esercizio  di
 discrezionalita'  amministrativa  e il cui rilascio dipenda
 dall'accertamento dei requisiti e presupposti di legge, con
 una  denuncia di inizio di attivita' da presentare da parte
 dell'interessato  all'amministrazione  competente corredata
 dalle  attestazioni  e  dalle  certificazioni eventualmente
 richieste;
 f) determinazione  dei  casi  in  cui  le  domande di
 rilascio  di  un atto di consenso, comunque denominato, che
 non  implichi esercizio di discrezionalita' amministrativa,
 corredate   dalla  documentazione  e  dalle  certificazioni
 relative   alle   caratteristiche   tecniche  o  produttive
 dell'attivita'  da  svolgere,  eventualmente  richieste, si
 considerano  accolte  qualora non venga comunicato apposito
 provvedimento  di  diniego  entro  il  termine  fissato per
 categorie  di  atti  in  relazione  alla  complessita'  del
 procedimento,     con    esclusione,    in    ogni    caso,
 dell'equivalenza tra silenzio e diniego o rifiuto;
 g) revisione     e     riduzione    delle    funzioni
 amministrative non direttamente rivolte:
 1)  alla  regolazione  ai  fini dell'incentivazione
 della concorrenza;
 2) alla eliminazione delle rendite e dei diritti di
 esclusivita', anche alla luce della normativa comunitaria;
 3)  alla  eliminazione  dei  limiti  all'accesso  e
 all'esercizio delle attivita' economiche e lavorative;
 4)    alla   protezione   di   interessi   primari,
 costituzionalmente  rilevanti,  per  la realizzazione della
 solidarieta' sociale;
 5)  alla  tutela  dell'identita'  e  della qualita'
 della    produzione   tipica   e   tradizionale   e   della
 professionalita';
 h) promozione degli interventi di autoregolazione per
 standard  qualitativi e delle certificazioni di conformita'
 da  parte  delle  categorie  produttive, sotto la vigilanza
 pubblica  o  di  organismi indipendenti, anche privati, che
 accertino  e  garantiscano  la  qualita'  delle  fasi delle
 attivita'  economiche e professionali, nonche' dei processi
 produttivi e dei prodotti o dei servizi;
 i) per  le  ipotesi  per  le  quali  sono soppressi i
 poteri  amministrativi  autorizzatori o ridotte le funzioni
 pubbliche   condizionanti   l'esercizio   delle   attivita'
 private,     previsione     dell'autoconformazione    degli
 interessati  a  modelli di regolazione, nonche' di adeguati
 strumenti  di verifica e controllo successivi. I modelli di
 regolazione    vengono   definiti   dalle   amministrazioni
 competenti    in    relazione    all'incentivazione   della
 concorrenzialita',  alla riduzione dei costi privati per il
 rispetto   dei   parametri   di  pubblico  interesse,  alla
 flessibilita'  dell'adeguamento  dei  parametri stessi alle
 esigenze manifestatesi nel settore regolato;
 l) attribuzione   delle  funzioni  amministrative  ai
 comuni,  salvo  il  conferimento  di  funzioni  a province,
 citta'   metropolitane,   regioni   e   Stato  al  fine  di
 assicurarne  l'esercizio  unitario  in  base ai principi di
 sussidiarieta',     differenziazione     e     adeguatezza;
 determinazione  dei  principi  fondamentali di attribuzione
 delle  funzioni  secondo  gli stessi criteri da parte delle
 regioni    nelle    materie   di   competenza   legislativa
 concorrente;
 m) definizione    dei    criteri    di    adeguamento
 dell'organizzazione   amministrativa   alle   modalita'  di
 esercizio delle funzioni di cui al presente comma;
 n) indicazione  esplicita dell'autorita' competente a
 ricevere il rapporto relativo alle sanzioni amministrative,
 ai sensi dell'art. 17 della legge 24 novembre 1981, n. 689.
 4.  I  decreti  legislativi  e  i regolamenti di cui al
 comma  2, emanati sulla base della legge di semplificazione
 e  riassetto  normativo  annuale,  per  quanto  concerne le
 funzioni amministrative mantenute, si attengono ai seguenti
 principi:
 a) semplificazione dei procedimenti amministrativi, e
 di quelli che agli stessi risultano strettamente connessi o
 strumentali,  in  modo  da  ridurre  il  numero  delle fasi
 procedimentali e delle amministrazioni intervenienti, anche
 riordinando  le  competenze  degli  uffici,  accorpando  le
 funzioni  per  settori omogenei, sopprimendo gli organi che
 risultino  superflui e costituendo centri interservizi dove
 ricollocare   il   personale   degli   organi  soppressi  e
 raggruppare  competenze  diverse  ma confluenti in un'unica
 procedura,  nel  rispetto dei principi generali indicati ai
 sensi del comma 3, lettera c), e delle competenze riservate
 alle regioni;
 b) riduzione  dei  termini  per  la  conclusione  dei
 procedimenti  e  uniformazione  dei  tempi  di  conclusione
 previsti per procedimenti tra loro analoghi;
 c) regolazione uniforme dei procedimenti dello stesso
 tipo  che  si  svolgono  presso  diverse  amministrazioni o
 presso diversi uffici della medesima amministrazione;
 d) riduzione     del     numero    di    procedimenti
 amministrativi  e  accorpamento  dei  procedimenti  che  si
 riferiscono alla medesima attivita';
 e) semplificazione e accelerazione delle procedure di
 spesa   e   contabili,   anche   mediante   l'adozione   di
 disposizioni  che  prevedano termini perentori, prorogabili
 per   una   sola   volta,   per  le  fasi  di  integrazione
 dell'efficacia e di controllo degli atti, decorsi i quali i
 provvedimenti si intendono adottati;
 f) adeguamento  delle procedure alle nuove tecnologie
 informatiche.
 5. I decreti legislativi di cui al comma 2 sono emanati
 su  proposta  del  Ministro  competente, di concerto con il
 Presidente  del Consiglio dei Ministri o il Ministro per la
 funzione  pubblica,  con  i  Ministri  interessati e con il
 Ministro dell'economia e delle finanze, previa acquisizione
 del parere della Conferenza unificata di cui all'art. 8 del
 decreto    legislativo   28 agosto   1997,   n.   281,   e,
 successivamente,  dei pareri delle Commissioni parlamentari
 competenti  che  sono  resi  entro  il  termine di sessanta
 giorni dal ricevimento della richiesta.
 6.  I  regolamenti  di  cui al comma 2 sono emanati con
 decreto    del    Presidente   della   Repubblica,   previa
 deliberazione  del  Consiglio dei Ministri, su proposta del
 Presidente del Consiglio dei Ministri o del Ministro per la
 funzione  pubblica, di concerto con il Ministro competente,
 previa  acquisizione  del parere della Conferenza unificata
 di  cui  all'art. 8 del decreto legislativo 28 agosto 1997,
 n.  281,  quando  siano coinvolti interessi delle regioni e
 delle  autonomie  locali, del parere del Consiglio di Stato
 nonche' delle competenti Commissioni parlamentari. I pareri
 della  Conferenza  unificata  e del Consiglio di Stato sono
 resi  entro  novanta  giorni  dalla richiesta; quello delle
 Commissioni   parlamentari   e'  reso,  successivamente  ai
 precedenti,  entro  sessanta giorni dalla richiesta. Per la
 predisposizione  degli  schemi di regolamento la Presidenza
 del Consiglio dei Ministri, ove necessario, promuove, anche
 su  richiesta  del  Ministro  competente,  riunioni  tra le
 amministrazioni  interessate. Decorsi sessanta giorni dalla
 richiesta   di  parere  alle  Commissioni  parlamentari,  i
 regolamenti possono essere comunque emanati.
 7.   I   regolamenti   di  cui  al  comma  2,  ove  non
 diversamente  previsto  dai decreti legislativi, entrano in
 vigore  il  quindicesimo  giorno successivo alla data della
 loro  pubblicazione  nella  Gazzetta Ufficiale. Con effetto
 dalla  stessa  data sono abrogate le norme, anche di legge,
 regolatrici dei procedimenti.
 8. I regolamenti di cui al comma 2 si conformano, oltre
 ai  principi  di  cui  al  comma  4,  ai seguenti criteri e
 principi:
 a) trasferimento ad organi monocratici o ai dirigenti
 amministrativi  di  funzioni  anche  decisionali,  che  non
 richiedono, in ragione della loro specificita', l'esercizio
 in forma collegiale, e sostituzione degli organi collegiali
 con  conferenze  di  servizi o con interventi, nei relativi
 procedimenti, dei soggetti portatori di interessi diffusi;
 b) individuazione   delle   responsabilita'  e  delle
 procedure di verifica e controllo;
 e) soppressione  dei  procedimenti  che risultino non
 piu'   rispondenti   alle   finalita'   e   agli  obiettivi
 fondamentali  definiti  dalla legislazione di settore o che
 risultino    in   contrasto   con   i   principi   generali
 dell'ordinamento giuridico nazionale o comunitario;
 d) soppressione  dei procedimenti che comportino, per
 l'amministrazione e per i cittadini, costi piu' elevati dei
 benefici  conseguibili,  anche  attraverso  la sostituzione
 dell'attivita'   amministrativa   diretta   con   forme  di
 autoregolamentazione    da    parte    degli   interessati,
 prevedendone comunque forme di controllo;
 e) adeguamento   della   disciplina   sostanziale   e
 procedimentale  dell'attivita'  e degli atti amministrativi
 ai  principi della normativa comunitaria, anche sostituendo
 al regime concessorio quello autorizzatorio;
 f) soppressione  dei  procedimenti  che derogano alla
 normativa procedimentale di carattere generale, qualora non
 sussistano  piu'  le ragioni che giustifichino una difforme
 disciplina settoriale;
 g) regolazione,  ove  possibile, di tutti gli aspetti
 organizzativi e di tutte le fasi del procedimento.
 9.  I  Ministeri sono titolari del potere di iniziativa
 della  semplificazione  e  del  riassetto  normativo  nelle
 materie  di  loro  competenza,  fatti  salvi  i  poteri  di
 indirizzo  e  coordinamento  della Presidenza del Consiglio
 dei   Ministri,   che   garantisce  anche  l'uniformita'  e
 l'omogeneita'    degli    interventi    di    riassetto   e
 semplificazione.  La  Presidenza del Consiglio dei Ministri
 garantisce,   in  caso  di  inerzia  delle  amministrazioni
 competenti,   l'attivazione  di  specifiche  iniziative  di
 semplificazione e di riassetto normativo.
 10.  Gli organi responsabili di direzione politica e di
 amministrazione   attiva   individuano   forme  stabili  di
 consultazione  e  di partecipazione delle organizzazioni di
 rappresentanza delle categorie economiche e produttive e di
 rilevanza sociale, interessate ai processi di regolazione e
 di semplificazione.
 11.   I   servizi   di   controllo   interno   compiono
 accertamenti  sugli  effetti prodotti dalle norme contenute
 nei  regolamenti  di semplificazione e di accelerazione dei
 procedimenti    amministrativi    e    possono    formulare
 osservazioni  e proporre suggerimenti per la modifica delle
 norme   stesse   e   per   il   miglioramento   dell'azione
 amministrativa.".
 - Il  testo  dell'art. 2 della legge 27 luglio 2004, n.
 186,  di  conversione, con modificazioni, del decreto-legge
 28 maggio  2004,  n. 136, recante "Disposizioni urgenti per
 garantire la funzionalita' di taluni settori della pubblica
 amministrazione.  Disposizioni  per  la rideterminazione di
 deleghe   legislative   e   altre  disposizioni  connesse";
 (pubblicata  nella  Gazzetta  Ufficiale  28 luglio 2004, n.
 175, supplemento ordinario), e' il seguente:
 "Art.   2  (Disposizioni  per  la  rideterminazione  di
 deleghe legislative e altre disposizioni connesse). - 1. Il
 Governo  delegato ad adottare, senza nuovi o maggiori oneri
 per  il  bilancio  dello  Stato, entro il termine di dodici
 mesi  dalla data di entrata in vigore della presente legge,
 uno o piu' decreti legislativi integrativi e correttivi dei
 decreti  legislativi  30 luglio  1999,  n.  300, 20 ottobre
 1998,  n.  368,  29 gennaio 1998, n. 19, 20 luglio 1999, n.
 273,  16 luglio  1997,  n.  264,  16 luglio  1997,  n. 265,
 28 novembre  1997,  n.  459,  e  28 novembre  1997, n. 464,
 attenendosi   alle   procedure  e  ai  principi  e  criteri
 direttivi  di  cui  all'art.  1,  commi 2  e 3, all'art. 5,
 commi 2  e  3,  e  all'art. 7 della legge 6 luglio 2002, n.
 137.
 2.  Il  Governo  e' delegato ad adottare, senza nuovi o
 maggiori  oneri  per  il  bilancio  dello  Stato,  entro il
 termine  di  dodici  mesi  dalla  data di entrata in vigore
 della  presente  legge,  uno  o  piu'  decreti  legislativi
 correttivi  o  modificativi  dei  decreti  legislativi gia'
 emanati  ai  sensi  dell'art.  21,  comma 15,  della  legge
 15 marzo   1997,   n.   59,   e  successive  modificazioni,
 attenendosi  ai  principi e criteri direttivi contenuti nel
 citato comma 15.
 3. Il Governo e' delegato ad adottare, entro il termine
 di  dodici  mesi  dalla  data  di  entrata  in vigore della
 presente  legge,  uno  o  piu'  decreti  legislativi per il
 riassetto delle disposizioni legislative in materia di:
 a) teatro, musica, danza ed altre forme di spettacolo
 dal vivo;
 b) sport;
 c) proprieta' letteraria e diritto d'autore.
 4.  I  decreti  legislativi  di  cui  al  comma  3 sono
 adottati  secondo  le  procedure  ed  i  principi e criteri
 direttivi  di  cui all'art. 10, commi 2, 3 e 4, della legge
 6 luglio 2002, n. 137, e successive modificazioni.
 5. Il Governo e' delegato ad adottare, entro il termine
 di  dodici  mesi  dalla  data  di  entrata  in vigore della
 presente  legge,  uno  o  piu'  decreti  legislativi per il
 riordino  delle  disposizioni  in  tema  di  parita' e pari
 opportunita'  tra  uomo  e donna, attenendosi ai principi e
 criteri  direttivi di cui all'art. 13, comma 2, della legge
 6 luglio 2002, n. 137.
 6.  All'art.  6, comma 1, della legge 6 luglio 2002, n.
 137,  la  parola:  "diciotto" e' sostituita dalla seguente:
 "trentasei".
 7. Alla legge 29 luglio 2003, n. 229, sono apportate le
 seguenti modificazioni:
 a) agli  articoli 2,  comma  1,  alinea,  4, comma 1,
 alinea,  e  5,  comma  1, alinea, le parole: "un anno" sono
 sostituite dalle seguenti: "due anni";
 b) all'art.  3, comma 1, alinea, le parole: "un anno"
 sono sostituite dalle seguenti: "diciotto mesi";
 c) agli  articoli 7,  comma  1,  alinea,  8, comma 1,
 alinea,  e  9,  comma 1, alinea, le parole: "sei mesi" sono
 sostituite dalle seguenti: "diciotto mesi";
 d) all'art.  11,  comma  1, alinea, le parole: "entro
 diciotto  mesi"  sono  sostituite  dalle  seguenti:  "entro
 trenta mesi".
 8.   All'art.   15,   comma   1,  alinea,  della  legge
 12 dicembre  2002,  n. 273, le parole: "diciotto mesi" sono
 sostituite dalle seguenti: "due anni".
 9.  All'art.  6,  comma 1, alinea, della legge 8 luglio
 2003,  n.  172,  le parole: "un anno" sono sostituite dalle
 seguenti: "due anni".
 10.   Il   termine   di   cui  all'art.  13-nonies  del
 decreto-legge  25 ottobre  2002,  n.  236,  convertito, con
 modificazioni,  dalla  legge  27 dicembre  2002, n. 284, e'
 differito al 20 luglio 2004.
 13.  All'art.  5  del  decreto  legislativo 19 dicembre
 2003,   n.  379,  al  comma  4,  la  parola:  "nonche'"  e'
 sostituita dalle seguenti: "ma non".".
 - Il  decreto del Presidente della Repubblica 24 maggio
 1988,   n.   224,  abrogato  dal  presente  decreto,  reca:
 "Attuazione  della  direttiva CEE numero 85/374 relativa al
 ravvicinamento      delle     disposizioni     legislative,
 regolamentari   e  amministrative  degli  Stati  membri  in
 materia di responsabilita' per danno da prodotti difettosi,
 ai sensi dell'art. 15 della legge 16 aprile 1987, n. 183".
 - La  legge  10 aprile 1991, n. 126, recante "Norme per
 l'informazione   del   consumatore",  e'  pubblicata  nella
 Gazzetta Ufficiale 16 aprile 1991, n. 89.
 - Il decreto del Ministro dell'industria, del commercio
 e  dell'artigianato 8 febbraio 1997, n. 101 "Regolamento di
 attuazione  della  legge  10 aprile  1991,  n. 126, recante
 norme  per  l'informazione  del consumatore", e' pubblicato
 nella Gazzetta Ufficiale 19 aprile 1997, n. 91.
 - Il   decreto  legislativo  15 gennaio  1992,  n.  50,
 recante   "Attuazione   della   direttiva   n.   85/577/CEE
 (pubblicata   nella   Gazzetta  Ufficiale  della  Comunita'
 europea  del  31 dicembre  1985,  n.  L 372), in materia di
 contratti  negoziati  fuori  dei  locali  commerciali",  e'
 pubblicato nella Gazzetta Ufficiale 3 febbraio 1992, n. 27,
 S.O.".
 - Il   decreto  legislativo  25 gennaio  1992,  n.  74,
 abrogato   dal  presene  decreto,  reca  "Attuazione  della
 direttiva  n. 84/450/CEE come modificata dalla direttiva n.
 97/55/CE   in   materia   di   pubblicita'   ingannevole  e
 comparativa".
 - Il  decreto  legislativo  1° settembre  1993, n. 385,
 recante:  "Testo  unico  delle  leggi in materia bancaria e
 creditizia.",   e'   pubblicato  nella  Gazzetta  Ufficiale
 30 settembre 1993, n. 230, S.O.
 - Il decreto legislativo 4 agosto 1999, n. 333, recante
 "Attuazione  della  direttiva n. 95/26/CE (pubblicata nella
 Gazzetta  Ufficiale  della  Comunita' europea del 18 luglio
 1995,   n.  L  168),  in  materia  di  rafforzamento  della
 vigilanza prudenziale nel settore degli enti creditizi", e'
 pubblicato  nella  Gazzetta Ufficiale 28 settembre 1999, n.
 228.
 - Il   decreto   legislativo   4 agosto  1999,  n.  342
 (Modifiche  al  decreto  legislativo  1° settembre 1993, n.
 385, recante il testo unico delle leggi in materia bancaria
 e   creditizia)  e'  pubblicato  nella  Gazzetta  Ufficiale
 4 ottobre 1999, n. 233.
 - Il   decreto   legislativo  17 marzo  1995,  n.  111,
 abrogato  dal  presente  decreto,  reca:  "Attuazione della
 direttiva  n.  90/314/CEE, concernente i viaggi, le vacanza
 ed i circuiti "tutto compreso"".
 - L'art. 25 della legge 6 febbraio 1996, n. 52, recante
 "Disposizioni   per  l'adempimento  di  obblighi  derivanti
 dall'appartenenza  dell'Italia  alle  Comunita'  europee  -
 legge   comunitaria   1994"   (pubblicata   nella  Gazzetta
 Ufficiale  10 febbraio 1996, n. 34, S.O.), aggiunge il capo
 XIV-bis  e  gli  articoli da 1469-bis a 1469-sexies dopo il
 capo XIV del titolo II del libro quarto del codice civile.
 -   Il   testo  degli  articoli 18  e  19  del  decreto
 legislativo  31 marzo  1998, n. 114, recante "Riforma della
 disciplina  relativa  al  settore  del  commercio,  a norma
 dell'art.  4,  comma  4,  della legge 15 marzo 1997, n. 59,
 (pubblicato nella Gazzetta Ufficiale 24 aprile 1998, n. 95,
 S.O.), come modificati dal presente decreto e' il seguente:
 "Art.  18  (Vendita  per  corrispondenza, televisione o
 altri  sistemi  di  comunicazione).  -  1.  La  vendita  al
 dettaglio  per  tramite  televisione  o  altri  sistemi  di
 comunicazione  e' soggetta a previa comunicazione al comune
 nel quale l'esercente ha la residenza, se persona fisica, o
 la  sede  legale.  L'attivita' puo' essere iniziata decorsi
 trenta giorni dal ricevimento della comunicazione.
 2.  E' vietato inviare prodotti al consumatore se non a
 seguito  di  specifica  richiesta. E' consentito l'invio di
 campioni di prodotti o di omaggi, senza spese o vincoli per
 il consumatore.
 3.  Nella  comunicazione  di cui al comma i deve essere
 dichiarata la sussistenza del possesso dei requisiti di cui
 all'art. 5 e il settore merceologico.
 4.  Nei  casi  in  cui  le  operazioni  di vendita sono
 effettuate tramite televisione, l'emittente televisiva deve
 accertare,  prima  di  metterle  in  onda,  che il titolare
 dell'attivita'  e' in possesso dei requisiti prescritti dal
 presente   decreto   per   l'esercizio   della  vendita  al
 dettaglio.  Durante la trasmissione debbono essere indicati
 il  nome  e la denominazione o la ragione sociale e la sede
 del  venditore,  il  numero di iscrizione al registro delle
 imprese  ed  il  numero della partita I.V.A. Agli organi di
 vigilanza   e'  consentito  il  libero  accesso  al  locale
 indicato come sede del venditore.
 5.  Le  operazioni  di  vendita all'asta realizzate per
 mezzo della televisione o di altri sistemi di comunicazione
 sono vietate.
 6.  Chi  effettua  le  vendite  tramite televisione per
 conto  terzi deve essere in possesso della licenza prevista
 dall'articolo  115  del testo unico delle leggi di pubblica
 sicurezza,  approvato  con regio decreto 18 giugno 1931, n.
 773.
 7. (Abrogato).".
 19   (Vendite   effettuate   presso  il  domicilio  dei
 consumatori). - 1. La vendita al dettaglio o la raccolta di
 ordinativi di acquisto presso il domicilio dei consumatori,
 e'  soggetta  a  previa  comunicazione  al comune nel quale
 l'esercente  ha  la residenza, se persona fisica, o la sede
 legale.
 2.  L'attivita'  puo'  essere  iniziata  decorsi trenta
 giorni  dal ricevimento della comunicazione di cui al comma
 1.
 3.   Nella  comunicazione  deve  essere  dichiarata  la
 sussistenza  dei  requisiti  di cui all'art. 5 e il settore
 merceologico.
 4. Il soggetto di cui al comma 1, che intende avvalersi
 per  l'esercizio  dell'attivita' di incaricati, ne comunica
 l'elenco  all'autorita' di pubblica sicurezza del luogo nel
 quale  ha  la  residenza  o  la sede legale e risponde agli
 effetti  civili dell'attivita' dei medesimi. Gli incaricati
 devono  essere in possesso dei requisiti di cui all'art. 5,
 comma 2.
 5. L'impresa di cui al comma 1 rilascia un tesserino di
 riconoscimento  alle  persone incaricate, che deve ritirare
 non  appena esse perdano i requisiti richiesti dall'art. 5,
 comma 2.
 6.  Il  tesserino  di  riconoscimento di cui al comma 5
 deve   essere   numerato  e  aggiornato  annualmente,  deve
 contenere  le  generalita' e la fotografia dell'incaricato,
 l'indicazione  a  stampa  della sede e dei prodotti oggetto
 dell'attivita'   dell'impresa,   nonche'   del   nome   del
 responsabile   dell'impresa   stessa,   e   la   firma   di
 quest'ultimo e deve essere esposto in modo visibile durante
 le operazioni di vendita.
 7.   Le  disposizioni  concernenti  gli  incaricati  si
 applicano  anche  nel  caso  di  operazioni  di  vendita  a
 domicilio del consumatore effettuate dal commerciante sulle
 aree pubbliche in forma itinerante.
 8. Il tesserino di riconoscimento di cui ai commi 5 e 6
 e'  obbligatorio  anche  per  l'imprenditore  che  effettua
 personalmente   le  operazioni  disciplinate  dal  presente
 articolo.
 9. (Abrogato).
 -  La legge 30 luglio 1998, n. 281, recante "Disciplina
 dei  diritti  dei consumatori e degli utenti" e' pubblicata
 nella Gazzetta Ufficiale 14 agosto 1998, n. 189.
 -  Il  decreto  legislativo  9  novembre  1998, n. 427,
 abrogato  dal  presente  decreto, recava: "Attuazione della
 direttiva n. 94/47/CE concernente la tutela dell'acquirente
 per  taluni aspetti dei contratti relativi all'acquisizione
 di  un  diritto  di  godimento  a  tempo  parziale  di beni
 immobili.".
 -  Il  decreto  legislativo  22 maggio  1999,  n.  185,
 abrogato  dal  presente  decreto, recava: "Attuazione della
 direttiva  97/7/CE relativa alla protezione dei consumatori
 in materia di contratti a distanza.".
 -  Il  decreto-legge  25 febbraio 2000, n. 63, abrogato
 dal  presente  decreto, recava: "Attuazione della direttiva
 98/7/CE  che modifica la direttiva 87/102/CEE in materia di
 credito al consumo.".
 -  Il  decreto  legislativo  25 febbraio  2000,  n. 67,
 abrogato  dal  presente  decreto, recava: "Attuazione della
 direttiva  97/55/CE che modifica la direttiva 84/450/CEE in
 materia di pubblicita' ingannevole e comparativa.".
 -  Il  decreto  legislativo  25 febbraio  2000,  n. 84,
 abrogato  dal  presente  decreto, recava: "Attuazione della
 direttiva  98/6/CE relativa alla protezione dei consumatori
 in materia di indicazione dei prezzi offerti ai medesimi.".
 -   Il  decreto  legislativo  28 luglio  2000,  n.  253
 concernente   "Attuazione   della  direttiva  97/5/CEE  sui
 bonifici  transfrontalieri",  e'  pubblicato nella Gazzetta
 Ufficiale 11 settembre 2000, n. 212.
 -  Il  decreto del Presidente della Repubblica 6 aprile
 2001, n. 218, "Regolamento recante disciplina delle vendite
 sottocosto,  a  norma  dell'art.  15,  comma 8, del decreto
 legislativo  31 marzo  1998,  n.  114), e' pubblicato nella
 Gazzetta Ufficiale 12 giugno 2001, n. 134.
 -  L'art.  15, comma 8 del decreto legislativo 31 marzo
 1998, n. 114 recante: "Riforma della disciplina relativa al
 settore  del commercio, a norma dell'art. 4, comma 4, della
 legge  15  marzo  1997,  n.  59, (pubblicato nella Gazzetta
 Ufficiale 24 aprile 1998, n. 95, S.O.), e' il seguente:
 "8.  Ai fini della disciplina delle vendite sotto costo
 il  Governo si avvale della facolta' prevista dall'art. 20,
 comma 11, della legge 15 marzo 1997, n. 59. Per gli aspetti
 sanzionatori,  fermo  restando  quanto disposto dalla legge
 10 ottobre  1990,  n.  287, si applicano le disposizioni di
 cui all'art. 22, commi 2 e 3.
 -  Il  decreto  legislativo  23  aprile  2001,  n. 224,
 abrogato  dal  presente  decreto, recava: "Attuazione della
 direttiva  98/27/CE  relativa  a  provvedimenti inibitori a
 tutela degli interessi dei consumatori".
 -  Il  decreto  legislativo  2 febbraio  2002,  n.  24,
 recante  "Attuazione  della  direttiva 1999/44/CE su taluni
 aspetti  della  vendita  e  delle  garanzie di consumo", e'
 pubblicato  nella  Gazzetta  Ufficiale 8 marzo 2002, n. 57,
 S.O.
 -  Il  decreto  legislativo  30 giugno  2003,  n.  196,
 recante   "Codice   in   materia  di  protezione  dei  dati
 personali" e' pubblicato nella Gazzetta Ufficiale 29 luglio
 2003. n. 174, S.O.
 -  Il  decreto  legislativo  21  maggio  2004,  n. 172,
 abrogato  dal  presente  decreto, recava: "Attuazione della
 direttiva  2001/95/CE  relativa alla sicurezza generale dei
 prodotti".
 -  La legge 6 aprile 2005, n. 49, abrogata dal presente
 decreto,   recava:   "Modifiche   all'art.  7  del  decreto
 legislativo  25  gennaio 1992, n. 74 in materia di messaggi
 pubblicitari   ingannevoli   diffusi  attraverso  mezzi  di
 comunicazione".
 -   Il   testo  dell'art.  8  del  decreto  legislativo
 28 agosto 1997, n. 281, recante "Definizione ed ampliamento
 delle   attribuzioni  della  Conferenza  permanente  per  i
 rapporti tra lo Stato, le regioni e le province autonome di
 Trento  e  Bolzano  ed  unificazione,  per  le materie ed i
 compiti di interesse comune delle regioni, delle province e
 dei  comuni,  con  la  Conferenza Stato-citta' ed autonomie
 1ocali",  (pubblicato  nella  Gazzetta Ufficiale, 30 agosto
 1997, n. 202), e' il seguente:
 "Art.  8 (Conferenza Stato - citta' ed autonomie locali
 e  Conferenza unificata). - 1. La Conferenza Stato - citta'
 ed  autonomie  locali  e'  unificata  per  le  materie ed i
 compiti  di interesse comune delle regioni, delle province,
 dei  comuni  e  delle  comunita' montane, con la Conferenza
 Stato - regioni.
 2.  La Conferenza Stato - citta' ed autonomie locali e'
 presieduta dal Presidente del Consiglio dei Ministri o, per
 sua  delega,  dal  Ministro dell'interno o dal Ministro per
 gli  affari  regionali;  ne fanno parte altresi il Ministro
 del tesoro e del bilancio e della programmazione economica,
 il Ministro delle finanze, il Ministro dei lavori pubblici,
 il  Ministro della sanita', il presidente dell'Associazione
 nazionale   dei  comuni  d'Italia  -  ANCI,  il  presidente
 dell'Unione  province  d'Italia  -  UPI  ed  il  presidente
 dell'Unione  nazionale  comuni, comunita' ed enti montani -
 UNCEM. Ne fanno parte inoltre quattordici sindaci designati
 dall'ANCI e sei presidenti di provincia designati dall'UPI.
 Dei   quattordici   sindaci   designati   dall'ANCI  cinque
 rappresentano  le  citta'  individuate  dall'art.  17 della
 legge  8 giugno  1990, n. 142. Alle riunioni possono essere
 invitati  altri  membri del Governo, nonche' rappresentanti
 di amministrazioni statali, locali o di enti pubblici.
 3.  La Conferenza Stato - citta' ed autonomie locali e'
 convocata  almeno ogni tre mesi, e comunque in tutti i casi
 il  presidente ne ravvisi la necessita' o qualora ne faccia
 richiesta il presidente dell'ANCI, dell'UPI o dell'UNCEM.
 4.  La  Conferenza  unificata  di  cui  al  comma  1 e'
 convocata  dal  Presidente  del  Consiglio dei Ministri. Le
 sedute  sono  presiedute  dal  Presidente del Consiglio dei
 Ministri  o,  su  sua  delega,  dal Ministro per gli affari
 regionali  o,  se  tale  incarico  non  e'  conferito,  dal
 Ministro dell'interno
 Note all'art. 1:
 -  Per  l'art.  153  del  trattato  che  istituisce  la
 Comunita' economica europea, vedi le note alle premesse.
 
 
 
 
 |  | Art. 2. Diritti dei consumatori
 1.  Sono  riconosciuti  e  garantiti  i  diritti  e  gli  interessi individuali  e  collettivi  dei  consumatori  e  degli  utenti, ne e' promossa  la  tutela  in  sede  nazionale  e  locale,  anche in forma collettiva  e  associativa,  sono  favorite  le  iniziative rivolte a perseguire   tali  finalita',  anche  attraverso  la  disciplina  dei rapporti  tra  le  associazioni  dei  consumatori e degli utenti e le pubbliche amministrazioni.
 2.   Ai   consumatori   ed   agli  utenti  sono  riconosciuti  come fondamentali i diritti:
 a) alla tutela della salute;
 b) alla sicurezza e alla qualita' dei prodotti e dei servizi;
 c) ad una adeguata informazione e ad una corretta pubblicita';
 d) all'educazione al consumo;
 e) alla correttezza, alla trasparenza ed all'equita' nei rapporti contrattuali;
 f)  alla  promozione e allo sviluppo dell'associazionismo libero, volontario e democratico tra i consumatori e gli utenti;
 g)   all'erogazione  di  servizi  pubblici  secondo  standard  di qualita' e di efficienza.
 |  | Art. 3. Definizioni
 1. Ai fini del presente codice si intende per:
 a)  consumatore  o utente: la persona fisica che agisce per scopi estranei  all'attivita' imprenditoriale o professionale eventualmente svolta;
 b)  associazioni  dei  consumatori  e degli utenti: le formazioni sociali  che  abbiano  per  scopo  statutario esclusivo la tutela dei diritti e degli interessi dei consumatori o degli utenti;
 c)  professionista:  la  persona  fisica  o  giuridica che agisce nell'esercizio    della    propria    attivita'   imprenditoriale   o professionale, ovvero un suo intermediario;
 d)  produttore:  fatto  salvo quanto stabilito nell'articolo 103, comma 1, lettera d), e nell'articolo 115, comma 1, il fabbricante del bene  o  il  fornitore  del servizio, o un suo intermediario, nonche' l'importatore  del  bene  o  del  servizio nel territorio dell'Unione europea  o qualsiasi altra persona fisica o giuridica che si presenta come  produttore  identificando  il bene o il servizio con il proprio nome, marchio o altro segno distintivo;
 e)  prodotto:  fatto  salvo  quanto  stabilito nell'articolo 115, comma  1,  qualsiasi  prodotto  destinato  al  consumatore, anche nel quadro  di  una prestazione di servizi, o suscettibile, in condizioni ragionevolmente  prevedibili,  di  essere utilizzato dal consumatore, anche  se  non  a  lui destinato, fornito o reso disponibile a titolo oneroso   o   gratuito   nell'ambito   di  un'attivita'  commerciale, indipendentemente  dal  fatto che sia nuovo, usato o rimesso a nuovo; tale definizione non si applica ai prodotti usati, forniti come pezzi d'antiquariato,  o  come  prodotti da riparare o da rimettere a nuovo prima   dell'utilizzazione,  purche'  il  fornitore  ne  informi  per iscritto la persona cui fornisce il prodotto;
 f)  codice:  il  presente  decreto legislativo di riassetto delle disposizioni vigenti in materia di tutela dei consumatori.
 |  | Art. 4. Educazione del consumatore
 1.  L'educazione  dei  consumatori  e  degli  utenti e' orientata a favorire  la consapevolezza dei loro diritti e interessi, lo sviluppo dei   rapporti   associativi,   la   partecipazione  ai  procedimenti amministrativi,    nonche'    la   rappresentanza   negli   organismi esponenziali.
 2. Le attivita' destinate all'educazione dei consumatori, svolte da soggetti  pubblici  o privati, non hanno finalita' promozionale, sono dirette  ad  esplicitare  le  caratteristiche  di  beni e servizi e a rendere  chiaramente  percepibili  benefici  e costi conseguenti alla loro  scelta;  prendono,  inoltre,  in  particolare considerazione le categorie di consumatori maggiormente vulnerabili.
 |  | Art. 5. Obblighi generali
 1.   Fatto   salvo   quanto   disposto   dall'articolo 3,  comma 1, lettera a), ai fini del presente titolo, si intende per consumatore o utente   anche   la   persona  fisica  alla  quale  sono  dirette  le informazioni commerciali.
 2.  Sicurezza,  composizione  e qualita' dei prodotti e dei servizi costituiscono contenuto essenziale degli obblighi informativi.
 3.  Le  informazioni al consumatore, da chiunque provengano, devono essere  adeguate  alla tecnica di comunicazione impiegata ed espresse in modo chiaro e comprensibile, tenuto anche conto delle modalita' di conclusione  del  contratto o delle caratteristiche del settore, tali da assicurare la consapevolezza del consumatore.
 |  | Art. 6. Contenuto minimo delle informazioni
 
 1.   I   prodotti   o  le  confezioni  dei  prodotti  destinati  al consumatore,  commercializzati  sul  territorio nazionale, riportano, chiaramente visibili e leggibili, almeno le indicazioni relative:
 a) alla denominazione legale o merceologica del prodotto;
 b)  al  nome  o  ragione sociale o marchio e alla sede legale del produttore o di un importatore stabilito nell'Unione europea;
 c) al Paese di origine se situato fuori dell'Unione europea;
 d)  all'eventuale  presenza  di  materiali o sostanze che possono arrecare danno all'uomo, alle cose o all'ambiente;
 e)  ai materiali impiegati ed ai metodi di lavorazione ove questi siano determinanti per la qualita' o le caratteristiche merceologiche del prodotto;
 f)   alle   istruzioni,   alle   eventuali   precauzioni  e  alla destinazione  d'uso,  ove  utili ai fini di fruizione e sicurezza del prodotto.
 |  | Art. 7. Modalita' di indicazione
 1.  Le  indicazioni  di  cui  all'articolo 6  devono figurare sulle confezioni  o  sulle  etichette  dei prodotti nel momento in cui sono posti  in  vendita  al consumatore. Le indicazioni di cui al comma 1, lettera f),  dell'articolo 6 possono essere riportate, anziche' sulle confezioni  o  sulle  etichette dei prodotti, su altra documentazione illustrativa  che  viene  fornita  in  accompagnamento  dei  prodotti stessi.
 |  | Art. 8. Ambito di applicazione
 1.  Sono  esclusi  dall'applicazione  del  presente capo i prodotti oggetto  di specifiche disposizioni contenute in direttive o in altre disposizioni   comunitarie   e  nelle  relative  norme  nazionali  di recepimento.
 2.  Per  i prodotti oggetto di disposizioni nazionali in materia di informazione del consumatore, le norme del presente capo si applicano per gli aspetti non disciplinati.
 |  | Art. 9. Indicazioni in lingua italiana
 1.  Tutte  le  informazioni  destinate ai consumatori e agli utenti devono essere rese almeno in lingua italiana.
 2.  Qualora  le indicazioni di cui al presente titolo siano apposte in  piu'  lingue, le medesime sono apposte anche in lingua italiana e con  caratteri  di  visibilita' e leggibilita' non inferiori a quelli usati per le altre lingue.
 3.  Sono  consentite  indicazioni che utilizzino espressioni non in lingua italiana divenute di uso comune.
 |  | Art. 10. Attuazione
 1. Con decreto del Ministro delle attivita' produttive, di concerto con  il Ministro per le politiche comunitarie e con il Ministro della giustizia,  sentito  il  parere  della  Conferenza  unificata  di cui all'articolo 8  del  decreto legislativo 28 agosto 1997, n. 281, sono adottate   le   norme  di  attuazione  dell'articolo 6,  al  fine  di assicurare,  per i prodotti provenienti da Paesi dell'Unione europea, una  applicazione compatibile con i principi del diritto comunitario, precisando  le  categorie di prodotti o le modalita' di presentazione per  le  quali non e' obbligatorio riportare le indicazioni di cui al comma 1,  lettere a)  e  b),  dell'articolo 6.  Tali  disposizioni di attuazione  disciplinano  inoltre  i  casi  in  cui  sara' consentito riportare   in   lingua   originaria   alcuni  dati  contenuti  nelle indicazioni di cui all'articolo 6.
 2.  Fino  alla  data  di  entrata  in  vigore del decreto di cui al comma 1,  restano  in  vigore  le  disposizioni di cui al decreto del Ministro  dell'industria, del commercio e dell'artigianato 8 febbraio 1997, n. 101.
 
 
 
 Note all'art. 10:
 -  Per  il  testo  dell'art.  8 del decreto legislativo
 28 agosto 1997, n. 281 vedi le note alle premesse.
 -  Il decreto del Ministro dell'industria del commercio
 e dell'artigianato, 8 febbraio 1997, n. 101 «Regolamento di
 attuazione  della  legge  10 aprile  1991,  n. 126, recante
 norme  per  l'informazione  del consumatore», e' pubblicato
 nella Gazzetta Ufficiale 19 aprile 1997, n. 91.
 
 
 
 
 |  | Art. 11. Divieti di commercializzazione
 1.  E'  vietato  il commercio sul territorio nazionale di qualsiasi prodotto   o  confezione  di  prodotto  che  non  riporti,  in  forme chiaramente   visibili  e  leggibili,  le  indicazioni  di  cui  agli articoli 6, 7 e 9 del presente capo.
 |  | Art. 12. Sanzioni
 1.  Fatto  salvo quanto previsto nella parte IV, titolo II, e salvo che   il   fatto   costituisca   reato,   per   quanto  attiene  alle responsabilita'  del  produttore, ai contravventori al divieto di cui all'articolo 11  si applica una sanzione amministrativa da 516 euro a 25.823 euro. La misura della sanzione e' determinata, in ogni singolo caso, facendo riferimento al prezzo di listino di ciascun prodotto ed al numero delle unita' poste in vendita.
 2.  Le  sanzioni  sono  applicate  ai sensi della legge 24 novembre 1981,  n.  689. Fermo restando quanto previsto in ordine ai poteri di accertamento  degli  ufficiali  e degli agenti di polizia giudiziaria dall'articolo 13  della  predetta  legge  24 novembre  1981,  n. 689, all'accertamento delle violazioni provvedono d'ufficio o su denunzia, gli   organi   di   polizia   amministrativa.  Il  rapporto  previsto dall'articolo 17  della legge 24 novembre 1981, n. 689, e' presentato all'ufficio  della  camera  di  commercio,  industria,  artigianato e agricoltura  della  provincia  in  cui  vi  e' la residenza o la sede legale del professionista.
 
 
 
 Note all'art. 12:
 -  Si  riporta  il  testo  degli articoli 13 e 17 della
 legge  24 novembre  1981,  n.  689,  recante  «Modifiche al
 sistema  penale»,  e  pubblicata  nella  Gazzetta Ufficiale
 30 novembre 1981, n. 329, S.O.
 «Art.  13  (Atti di accertamento). - Gli organi addetti
 al  controllo sull'osservanza delle disposizioni per la cui
 violazione  e'  prevista  la  sanzione  amministrativa  del
 pagamento   di   una   somma   di   denaro   possono,   per
 l'accertamento  delle  violazioni di rispettiva competenza,
 assumere  informazioni e procedere a ispezioni di cose e di
 luoghi diversi dalla privata dimora, a rilievi segnaletici,
 descrittivi  e  fotografici  e  ad  ogni  altra  operazione
 tecnica.
 Possono altresi' procedere al sequestro cautelare delle
 cose    che    possono    formare   oggetto   di   confisca
 amministrativa,  nei  modi e con i limiti con cui il Codice
 di  procedura  penale  consente  il  sequestro alla polizia
 giudiziaria.
 E'  sempre disposto il sequestro del veicolo a motore o
 del  natante  posto  in  circolazione  senza essere coperto
 dall'assicurazione  obbligatoria  e  del  veicolo  posto in
 circolazione  senza  che per lo stesso sia stato rilasciato
 il   documento   di  circolazione.  All'accertamento  delle
 violazioni   punite  con  la  sanzione  amministrativa  del
 pagamento  di  una  somma di denaro possono procedere anche
 gli ufficiali e gli agenti di polizia giudiziaria, i quali,
 oltre  che  esercitare  i  poteri  indicati  nei precedenti
 commi,   possono   procedere,   quando  non  sia  possibile
 acquisire altrimenti gli elementi di prova, a perquisizioni
 in    luoghi   diversi   dalla   privata   dimora,   previa
 autorizzazione  motivata  del  pretore  del  luogo  ove  le
 perquisizioni   stesse   dovranno   essere  effettuate.  Si
 applicano  le  disposizioni del primo comma dell'art. 333 e
 del  primo  e  secondo  comma  dell'art.  334 del Codice di
 procedura penale.
 E'  fatto  salvo  l'esercizio degli specifici poteri di
 accertamento previsti dalle leggi vigenti».
 «Art.  17  (Obbligo  del  rapporto).  - Qualora non sia
 stato   effettuato  il  pagamento  in  misura  ridotta,  il
 funzionario  o  1'agente  che  ha  accertato la violazione,
 salvo  che  ricorra  l'ipotesi  prevista nell'art. 24, deve
 presentare   rapporto,   con   la   prova   delle  eseguite
 contestazioni  o  notificazioni, all'ufficio periferico cui
 sono  demandati  attribuzioni e compiti del Ministero nella
 cui  competenza  rientra la materia alla quale si riferisce
 la violazione o, in mancanza, al prefetto.
 Deve essere presentato al prefetto il rapporto relativo
 alle  violazioni previste dal testo unico delle norme sulla
 circolazione stradale, approvato con decreto del Presidente
 della  Repubblica  15 giugno  1959, n. 393, dal testo unico
 per  la  tutela  della  strada, approvato con regio decreto
 8 dicembre  1933, n. 1740, e dalla legge 20 giugno 1935, n.
 1349, sui servizi di trasporto merci.
 Nelle materie di competenza delle regioni e negli altri
 casi,  per  le funzioni amministrative ad esse delegate, il
 rapporto  e'  presentato  all'ufficio regionale competente.
 Per le violazioni dei regolamenti provinciali e comunali il
 rapporto  e'  presentato,  rispettivamente,  al  presidente
 della Giunta provinciale o al sindaco.
 L'ufficio  territorialmente  competente  e'  quello del
 luogo in cui e' stata commessa la violazione.
 Il funzionario o l'agente che ha proceduto al sequestro
 previsto   dall'art.   13   deve  immediatamente  informare
 l'autorita'   amministrativa   competente   a   norma   dei
 precedenti   commi,   inviandole  il  processo  verbale  di
 sequestro.
 Con   decreto   del  Presidente  della  Repubblica,  su
 proposta  del  Presidente  del  Consiglio  dei ministri, da
 emanare  entro centottanta giorni dalla pubblicazione della
 presente  legge, in sostituzione del decreto del Presidente
 della  Repubblica  13 maggio 1976, n. 407, saranno indicati
 gli  uffici  periferici dei singoli Ministeri, previsti nel
 primo  comma,  anche  per  i  casi  in cui leggi precedenti
 abbiano regolato diversamente la competenza.
 Con  il  decreto indicato nel comnma precedente saranno
 stabilite   le   modalita'  relative  alle  esecuzioni  del
 sequestro  previsto  dall'art.  13,  al  trasporto  ed alla
 consegna  delle  cose  sequestrate,  alla  custodia ed alla
 eventuale  alienazione  o  distruzione  delle stesse; sara'
 altresi'  stabilita  la destinazione delle cose confiscate.
 Le   regioni,   per   le   materie   di   loro  competenza,
 provvederanno  con  legge  nel  termine  previsto dal comma
 precedente».
 
 
 
 
 |  | Art. 13. Definizioni
 1. Ai fini del presente capo si intende per:
 a) prezzo  di vendita: il prezzo finale, valido per una unita' di prodotto  o  per  una determinata quantita' del prodotto, comprensivo dell'IVA e di ogni altra imposta;
 b) prezzo  per  unita'  di  misura: il prezzo finale, comprensivo dell'IVA  e  di  ogni  altra  imposta, valido per una quantita' di un chilogrammo,  di  un litro, di un metro, di un metro quadrato o di un metro  cubo  del  prodotto  o  per  una  singola  unita' di quantita' diversa,  se  essa  e'  impiegata  generalmente e abitualmente per la commercializzazione di prodotti specifici;
 c) prodotto   commercializzato   sfuso:   un   prodotto  che  non costituisce  oggetto  di alcuna confezione preliminare ed e' misurato alla presenza del consumatore;
 d) prodotto  venduto  al  pezzo:  un prodotto che non puo' essere frazionato  senza  subire  una  modifica della sua natura o delle sue proprieta';
 e) prodotto  venduto a collo: insieme di pezzi omogenei contenuti in un imballaggio;
 f) prodotto  preconfezionato:  l'unita'  di  vendita destinata ad essere  presentata  come  tale  al consumatore ed alle collettivita', costituita  da un prodotto e dall'imballaggio in cui e' stato immesso prima  di  essere posto in vendita, avvolta interamente o in parte in tale  imballaggio  ma  comunque  in  modo  che il contenuto non possa essere modificato senza che la confezione sia aperta o alterata.
 |  | Art. 14 Campo di applicazione
 
 1.  Al  fine  di  migliorare  l'informazione  del  consumatore e di agevolare   il   raffronto   dei   prezzi,  i  prodotti  offerti  dai commercianti ai consumatori recano, oltre alla indicazione del prezzo di vendita, secondo le disposizioni vigenti, l'indicazione del prezzo per unita' di misura, fatto salvo quanto previsto all'articolo 16.
 2.  Il  prezzo per unita' di misura non deve essere indicato quando e' identico al prezzo di vendita.
 3.  Per  i  prodotti commercializzati sfusi e' indicato soltanto il prezzo per unita' di misura.
 4.  La  pubblicita'  in  tutte  le  sue forme ed i cataloghi recano l'indicazione  del  prezzo per unita' di misura quando e' indicato il prezzo   di   vendita,  fatti  salvi  i  casi  di  esenzione  di  cui all'articolo 16.
 5. Il codice non si applica: a) ai  prodotti  forniti  in occasione di una prestazione di servizi,
 ivi compresa la somninistrazione di alimenti e bevande; b) ai prodotti offerti nelle vendite all'asta; c) agli oggetti d'arte e d'antiquariato.
 |  | Art. 15. Modalita' di indicazione del prezzo per unita' di misura
 1.  Il  prezzo  per  unita' di misura si riferisce ad una quantita' dichiarata conformemente alle disposizioni in vigore.
 2.  Per le modalita' di indicazione del prezzo per unita' di misura si  applica quanto stabilito dall'articolo 14 del decreto legislativo 31 marzo  1998,  n. 114, recante riforma della disciplina relativa al settore del commercio.
 3.  Per i prodotti alimentari preconfezionati immersi in un liquido di  governo,  anche  congelati  o  surgelati, il prezzo per unita' di misura si riferisce al peso netto del prodotto sgocciolato.
 4.  E'  ammessa  l'indicazione  del  prezzo per unita' di misura di multipli  o  sottomultipli, decimali delle unita' di misura, nei casi in   cui   taluni   prodotti   sono   generalmente   ed  abitualmente commercializzati in dette quantita'.
 5.  I  prezzi  dei  prodotti  petroliferi  per uso di autotrazione, esposti   e   pubblicizzati   presso   gli   impianti  automatici  di distribuzione  dei  carburanti,  devono  essere esclusivamente quelli effettivamente  praticati ai consumatori. E' fatto obbligo di esporre in  modo  visibile  dalla  carreggiata stradale i prezzi praticati al consumo.
 
 
 
 Note all'art. 15:
 -   Il  testo  dell'art.  14  del  decreto  legislativo
 31 marzo  1998,  n.  114, recante «Riforma della disciplina
 relativa  al  settore  del  commercio, a norma dell'art. 4,
 comma  4,  della  legge  15 marzo  1997, n. 59» (pubblicato
 nella  Gazzetta  Ufficiale 24 aprile 1998, n. 95, S.O.), e'
 il seguente:
 «Art.  14  (Pubblicita'  dei  prezzi).  - 1. I prodotti
 esposti per la vendita al dettaglio nelle vetrine esterne o
 all'ingresso   del   locale  e  nelle  immediate  adiacenze
 dell'esercizio o su aree pubbliche o sui banchi di vendita,
 ovunque  collocati,  debbono indicare, in modo chiaro e ben
 leggibile, il prezzo di vendita al pubblico, mediante l'uso
 di un cartello o con altre modalita' idonee allo scopo.
 2. Quando siano esposti insieme prodotti identici dello
 stesso  valore  e'  sufficiente l'uso di un unico cartello.
 Negli  esercizi  di  vendita e nei reparti di tali esercizi
 organizzati  con  il sistema di vendita del libero servizio
 l'obbligo dell'indicazione del prezzo deve essere osservato
 in  ogni  caso  per  tutte  le  merci  comunque  esposte al
 pubblico.
 3.  I  prodotti  sui  quali  il  prezzo  di  vendita al
 dettaglio  si  trovi  gia' impresso in maniera chiara e con
 caratteri  ben  leggibili,  in  modo che risulti facilmente
 visibile  al  pubblico,  sono esclusi dall'applicazione del
 comma 2.
 4.   Restano   salve   le  disposizioni  vigenti  circa
 l'obbligo   dell'indicazione   del  prezzo  di  vendita  al
 dettaglio per unita' di misura.».
 
 
 
 
 |  | Art. 16. Esenzioni
 1.  Sono esenti dall'obbligo dell'indicazione del prezzo per unita' di misura i prodotti per i quali tale indicazione non risulti utile a motivo  della  loro natura o della loro destinazione, o sia di natura tale da dare luogo a confusione. Sono da considerarsi tali i seguenti prodotti:
 a) prodotti  commercializzati  sfusi  che,  in  conformita'  alle disposizioni  di  esecuzione  della  legge  5 agosto  1981, n. 441, e successive  modificazioni,  recante disposizioni sulla vendita a peso netto delle merci, possono essere venduti a pezzo o a collo;
 b) prodotti di diversa natura posti in una stessa confezione;
 c) prodotti commercializzati nei distributori automatici;
 d) prodotti  destinati ad essere mescolati per una preparazione e contenuti in un unico imballaggio;
 e) prodotti  preconfezionati  che  siano esentati dall'obbligo di indicazione   della   quantita'   netta   secondo   quanto   previsto dall'articolo 9  del  decreto  legislativo 27 gennaio 1992, n. 109, e successive  modificazioni,  concernenti  l'attuazione delle direttive comunitarie in materia di etichettatura dei prodotti alimentari;
 f) alimenti precucinati o preparati o da preparare, costituiti da due  o piu' elementi separati, contenuti in un unico imballaggio, che necessitano  di  lavorazione  da  parte  del consumatore per ottenere l'alimento finito;
 g) prodotti di fantasia;
 h) gelati monodose;
 i) prodotti  non alimentari che possono essere venduti unicamente al pezzo o a collo.
 2.  Il  Ministro  delle  attivita' produttive, con proprio decreto, puo'  aggiornare  l'elenco delle esenzioni di cui al comma 1, nonche' indicare   espressamente   prodotti   o  categorie  di  prodotti  non alimentari ai quali non si applicano le predette esenzioni.
 
 
 
 Note all'art. 16:
 -  La  legge  5 agosto 1981, n. 441, recante «Vendita a
 peso  netto  delle  merci»  e'  pubblicata  nella  Gazzetta
 Ufficiale 10 agosto 1971, n. 218.
 -   Il   testo  dell'art.  9  del  decreto  legislativo
 27 gennaio   1992,   n.   109,  recante  «Attuazione  delle
 direttive     89/395/CEE     89/396     CEE     concernenti
 l'etichettatura,  la  presentazione  e  la  pubblicita' dei
 prodotti  alimentari», (pubblicato nella Gazzetta Ufficiale
 17 febbraio 1992, n. 39, S.O.) e' il seguente:
 «Art.  9  (Quantita).  -  1.  La  quantita' netta di un
 preimballaggio  e'  la quantita' che esso contiene al netto
 della tara.
 2. La quantita' nominale di un preimballaggio e' quella
 definita  dall'art.  2  del decreto-legge 3 luglio 1976, n.
 451,  convertito,  con modificazioni, dalla legge 19 agosto
 1976,  n.  614, dall'art. 2 della legge 25 ottobre 1978, n.
 690,  e  dall'art.  2  del  decreto  del  Presidente  della
 Repubblica 26 maggio 1980, n. 391.
 3. La quantita' dei prodotti alimentari preconfezionati
 deve  essere  espressa  in  unita' di volume per i prodotti
 liquidi  ed  in  unita'  di  massa  per gli altri prodotti,
 utilizzando  per  i  primi  il litro (I o L), il centilitro
 (cl)  o  il  millilitro (ml) e per gli altri il chilogrammo
 (kg)  o  il  grammo  (g),  salvo deroghe stabilite da norme
 specifiche.
 4.  Nel  caso  di imballaggio, costituito da due o piu'
 preimballaggi  individuali  contenenti  la stessa quantita'
 dello  stesso  prodotto,  l'indicazione  della quantita' e'
 fornita  menzionando  il  numero  totale  dei preimballaggi
 individuali e la quantita' nominale di ciascuno di essi.
 5.   Le   indicazioni  di  cui  al  comma  4  non  sono
 obbligatorie  quando  il  numero  totale  dei preimballaggi
 individuali   puo'   essere  visto  chiaramente  e  contato
 facilmente dall'esterno e la quantita' contenuta in ciascun
 preimballaggio  individuale  puo'  essere chiaramente vista
 dall'esterno almeno su uno di essi.
 6.  Nel  caso di imballaggi preconfezionati, costituiti
 da  due  o  piu'  preimballaggi  individuali  che  non sono
 considerati   unita'   di   vendita,   l'indicazione  della
 quantita'  e' fornita menzionando la quantita' totale ed il
 numero  totale dei preimballaggi individuali. Tuttavia, per
 i  prodotti  da  forno,  quali  fette  biscottate, crakers,
 biscotti,  prodotti  lievitati monodose, e per i prodotti a
 base   di   zucchero  e'  sufficiente  l'indicazione  della
 quantita' totale.
 7.  Se  un  prodotto  alimentare  solido  e' presentato
 immerso  in  un  liquido  di  governo, deve essere indicata
 anche  la quantita' di prodotto sgocciolato; per liquido di
 governo  si  intendono  i  seguenti prodotti, eventualmente
 mescolati anche quando si presentano congelati o surgelati,
 purche'  il  liquido  sia soltanto accessorio rispetto agli
 elementi  essenziali  della  preparazione  alimentare e non
 sia, pertanto, decisivo per l'acquisto:
 a) acqua, soluzioni acquose di sale, salamoia;
 b) soluzioni acquose di acidi alimentari, aceto;
 c)  soluzioni  acquose di zuccheri, soluzioni acquose
 di altre sostanze o materie edulcoranti;
 d)  succhi  di  frutta  e  di  ortaggi nel caso delle
 conserve di frutta e di ortaggi.
 8. L'indicazione della quantita' non e' obbligatoria:
 a)  per  i  prodotti generalmente venduti a pezzo o a
 collo;  qualora  contenuti  in  un  imballaggio globale, il
 numero dei pezzi deve essere chiaramente visto dall'esterno
 e   facilmente  contato  ovvero  indicato  sull'imballaggio
 stesso;
 b)  per  i prodotti dolciari la cui quantita' non sia
 superiore a 30 g;
 c) per  i prodotti la cui quantita' sia inferiore a 5
 g o 5 ml, salvo per le spezie e le piante aromatiche.
 9.  I  prodotti  soggetti a notevoli cali di massa o di
 volume  devono  essere pesati alla presenza dell'acquirente
 ovvero  riportare  l'indicazione  della  quantita' netta al
 momento in cui sono esposti per la vendita al consumatore.
 10.  La  quantita'  di prodotti alimentari, per i quali
 sono  previste  gamme  di  quantita'  a volume, puo' essere
 espressa utilizzando il solo volume».
 
 
 
 
 |  | Art. 17 Sanzioni
 
 1. Chiunque omette di indicare il prezzo per unita' di misura o non lo  indica secondo quanto previsto dal presente capo e' soggetto alla sanzione  di cui all'articolo 22, comma 3, del decreto legislativo 31 marzo 1998, n. 114, da irrogare con le modalita' ivi previste.
 
 
 
 Note all'art. 17:
 -   Il   testo   dell'art.  22,  comma  3  del  decreto
 legislativo 31 marzo 1998, n. 114.
 "3.   Chiunque   viola  le  disposizioni  di  cui  agli
 articoli 11,  14, 15 e 26, comma 5, del presente decreto e'
 punito  con la sanzione amministrativa del pagamento di una
 somma da lire 1.000.000 a lire 6.000.000".
 
 
 
 
 |  | Art. 18. Ambito di applicazione
 1.  Le  disposizioni del presente titolo si applicano ad ogni forma di comunicazione commerciale in qualsiasi modo effettuata.
 2.   Fatto   salvo   quanto   disposto   dall'articolo 3,  comma 1, lettera a), ai fini del presente titolo, si intende per consumatore o utente  anche  la  persona  fisica  o  giuridica  cui sono dirette le comunicazioni commerciali o che ne subisce le conseguenze.
 |  | Art. 19. Finalita'
 1.  Le  disposizioni  della  presente  sezione  hanno  lo  scopo di tutelare dalla pubblicita' ingannevole e dalle sue conseguenze sleali i  soggetti  che  esercitano  un'attivita'  commerciale, industriale, artigianale   o  professionale,  i  consumatori  e,  in  genere,  gli interessi  del  pubblico  nella  fruizione  di messaggi pubblicitari, nonche'  di  stabilire  le  condizioni  di liceita' della pubblicita' comparativa.
 2. La pubblicita' deve essere palese, veritiera e corretta.
 |  | Art. 20. Definizioni
 1. Ai fini della presente sezione si intende:
 a) per pubblicita': qualsiasi forma di messaggio che sia diffuso, in   qualsiasi  modo,  nell'esercizio  di  un'attivita'  commerciale, industriale,  artigianale o professionale allo scopo di promuovere la vendita di beni mobili o immobili, la costituzione o il trasferimento di diritti ed obblighi su di essi oppure la prestazione di opere o di servizi;
 b) per  pubblicita'  ingannevole:  qualsiasi  pubblicita'  che in qualunque  modo,  compresa la sua presentazione sia idonea ad indurre in errore le persone fisiche o giuridiche alle quali e' rivolta o che essa  raggiunge  e  che, a causa del suo carattere ingannevole, possa pregiudicare  il  loro comportamento economico ovvero che, per questo motivo, sia idonea ledere un concorrente;
 c) per   pubblicita'   comparativa:   qualsiasi  pubblicita'  che identifica  in  modo  esplicito  o  implicito un concorrente o beni o servizi offerti da un concorrente;
 d) per  operatore  pubblicitario:  il  committente  del messaggio pubblicitario ed il suo autore, nonche', nel caso in cui non consenta all'identificazione  di costoro, il proprietario del mezzo con cui il messaggio  pubblicitario  e'  diffuso  ovvero  il  responsabile della programmazione radiofonica o televisiva.
 |  | Art. 21. Elementi di valutazione
 1.  Per  determinare se la pubblicita' sia ingannevole se ne devono considerare  tutti  gli elementi, con riguardo in particolare ai suoi riferimenti:
 a) alle  caratteristiche  dei  beni  o dei servizi, quali la loro disponibilita', la natura, l'esecuzione, la composizione, il metodo e la data di fabbricazione o della prestazione, l'idoneita' allo scopo, gli  usi,  la  quantita',  la  descrizione,  l'origine  geografica  o commerciale, o i risultati che si possono ottenere con il loro uso, o i  risultati  e  le caratteristiche fondamentali di prove o controlli effettuati sui beni o sui servizi;
 b) al  prezzo  o  al  modo  in cui questo viene calcolato ed alle condizioni alle quali i beni o i servizi vengono forniti;
 c) alla  categoria,  alle  qualifiche e ai diritti dell'operatore pubblicitario,  quali  l'identita',  il  patrimonio,  le capacita', i diritti di proprieta' intellettuale e industriale, ogni altro diritto su beni immateriali relativi all'impresa ed i premi o riconoscimenti.
 |  | Art. 22 Condizioni di liceita' della pubblicita' comparativa
 
 1.  Per quanto riguarda il confronto, la pubblicita' comparativa e' lecita se sono soddisfatte le seguenti condizioni: a) non e' ingannevole ai sensi del presente codice; b) confronta  beni  o  servizi che soddisfano gli stessi bisogni o si
 propongono gli stessi obiettivi; c) confronta  oggettivamente  una  o piu' caratteristiche essenziali,
 pertinenti, verificabili e rappresentative, compreso eventualmente
 il prezzo, di tali beni e servizi; d) non  ingenera confusione sul mercato fra l'operatore pubblicitario
 ed  un  concorrente  o tra i marchi, le denominazioni commerciali,
 altri   segni  distintivi,  i  beni  o  i  servizi  dell'operatore
 pubblicitario e quelli di un concorrente; e) non  causa  discredito  o  denigrazione  di  marchi, denominazioni
 commerciali,  altri  segni  distintivi, beni, servizi, attivita' o
 circostanze di un concorrente; f) per  i  prodotti recanti denominazione di origine, si riferisce in
 ogni caso a prodotti aventi la stessa denominazione; g) non  trae  indebitamente  vantaggio  dalla  notorieta' connessa al
 marchio,  alla  denominazione  commerciale  ovvero  ad altro segno
 distintivo  di  un  concorrente o alle denominazioni di origine di
 prodotti concorrenti; h) non   presenta   un   bene   o   un  servizio  come  imitazione  o
 contraffazione  di  beni o servizi protetti da un marchio o da una
 denominazione commerciale depositati.
 2.  Il  requisito  della verificabilita' di cui al comma 1, lettera c),  si  intende  soddisfatto  quando i dati addotti ad illustrazione della   caratteristica   del   bene  o  servizio  pubblicizzato  sono suscettibili di dimostrazione.
 3.  Qualunque  raffronto  che  fa riferimento a un'offerta speciale deve  indicare  in  modo  chiaro  e  non  equivoco  il termine finale dell'offerta  oppure,  nel  caso  in  cui  l'offerta speciale non sia ancora  cominciata, la data di inizio del periodo nel corso del quale si  applicano il prezzo speciale o altre condizioni particolari o, se del  caso,  che  l'offerta  speciale dipende dalla disponibilita' dei beni e servizi.
 |  | Art. 22-bis (10) (( (Pubblicita' ingannevole delle tariffe marittime).
 
 1.  E'  considerata  ingannevole la pubblicita' che, riguardando le tariffe  praticate  da compagnie marittime che operano sul territorio italiano  direttamente  o  in code- sharing, reclamizzi il prezzo del biglietto  dovuto  alla compagnia marittima separatamente dagli oneri accessori,  dalle  tasse  portuali  e  da  tutti  gli  oneri comunque destinati  a  gravare sul consumatore, dovendo la compagnia marittima pubblicizzare un unico prezzo che includa tutte queste voci )).
 |  | Art. 23. Trasparenza della pubblicita'
 1.  La pubblicita' deve essere chiaramente riconoscibile come tale. La  pubblicita'  a  mezzo  di  stampa deve essere distinguibile dalle altre  forme  di comunicazione al pubblico, con modalita' grafiche di evidente percezione.
 2.  I termini «garanzia», «garantito» e simili possono essere usati solo  se  accompagnati  dalla  precisazione  del  contenuto  e  delle modalita'  della  garanzia  offerta. Quando la brevita' del messaggio pubblicitario   non   consente   di   riportare   integralmente  tali precisazioni, il riferimento sintetico al contenuto ed alle modalita' della garanzia offerta deve essere integrato dall'esplicito rinvio ad un   testo  facilmente  conoscibile  dal  consumatore  in  cui  siano riportate integralmente le precisazioni medesime.
 3. E' vietata ogni forma di pubblicita' subliminale.
 |  | Art. 24. Pubblicita'  di  prodotti pericolosi per la salute e la sicurezza dei consumatori
 1.  E'  considerata  ingannevole  la  pubblicita'  che, riguardando prodotti  suscettibili  di porre in pericolo la salute e la sicurezza dei  consumatori,  ometta  di  darne  notizia  in  modo  da indurre i consumatori a trascurare le normali regole di prudenza e vigilanza.
 |  | Art. 25. Bambini e adolescenti
 1.  E'  considerata  ingannevole  la  pubblicita',  che,  in quanto suscettibile  di  raggiungere  bambini  ed  adolescenti, possa, anche indirettamente,  minacciare  la loro sicurezza o che abusi della loro naturale  credulita'  o  mancanza  di  esperienza  o  che, impiegando bambini  ed adolescenti in messaggi pubblicitari, salvo il divieto di cui  all'articolo 10,  comma 3,  della  legge  3 maggio 2004, n. 112, abusi dei naturali sentimenti degli adulti per i piu' giovani.
 
 
 
 Note all'art. 25:
 -  Il  testo dell'art. 10 della legge 3 maggio 2004, n.
 112,  recante «Norme di principio in materia di assetto del
 sistema   radiotelevisivo   e   della  RAI-Radiotelevisione
 italiana  Spa,  nonche'  delega al Governo per l'emanazione
 del  testo  unico della radiotelevisione,» pubblicata nella
 Gazzetta  Ufficiale  5 maggio  2004,  n.  104,  S.O., e' il
 seguente:
 «Art.   10  (Tutela  dei  minori  nella  programmazione
 televisiva).  -  1. Fermo  restando il rispetto delle norme
 comunitarie  e  nazionali  vigenti a tutela dei minori e in
 particolare  delle  norme contenute nell'art. 8, comma 1, e
 nell'art.  15, comma 10, della legge 6 agosto 1990, n. 223,
 le  emittenti  televisive  devono osservare le disposizioni
 per   la   tutela   dei   minori  previste  dal  Codice  di
 autoregolamentazione  TV  e minori approvato il 29 novembre
 2002. Eventuali integrazioni, modifiche o adozione di nuovi
 documenti di autoregolamentazione sono recepiti con decreto
 del   Ministro   delle   comunicazioni,  emanato  ai  sensi
 dell'art.  17, comma 3, della legge 23 agosto 1988, n. 400,
 previo  parere  della  Commissione parlamentare di cui alla
 legge 23 dicembre 1997, n. 451.
 2.  Le  emittenti  televisive  sono  altresi'  tenute a
 garantire, anche secondo quanto stabilito nel Codice di cui
 al  comma  1,  l'applicazione di specifiche misure a tutela
 dei  minori nella fascia oraria di programmazione dalle ore
 16,00   alle   ore   19,00   e  all'interno  dei  programmi
 direttamente rivolti ai minori, con particolare riguardo ai
 messaggi  pubblicitari,  alle  promozioni  e  ad ogni altra
 forma   di   comunicazione   commerciale  e  pubblicitaria.
 Specifiche    misure    devono   essere   osservate   nelle
 trasmissioni  di  commento  degli  avvenimenti sportivi, in
 particolare  calcistici,  anche al fine di contribuire alla
 diffusione  tra  i  giovani  dei valori di una competizione
 sportiva  leale e rispettosa dell'avversario, per prevenire
 fenomeni   di   violenza   legati   allo   svolgimento   di
 manifestazioni sportive.
 3. L'impiego di minori di anni quattordici in programmi
 radiotelevisivi,  oltre  che  essere  vietato  per messaggi
 pubblicitari   e  spot,  e'  disciplinato  con  regolamento
 adottato  ai  sensi  dell'art.  17,  comma  3,  della legge
 23 agosto  1988,  n. 400, dal Ministro delle comunicazioni,
 di  concerto  con  il Ministro del lavoro e delle politiche
 sociali  e  con il Ministro per le pari opportunita', entro
 sessanta  giorni  dalla  data  di  entrata  in vigore della
 presente legge.
 4.  Alla verifica dell'osservanza delle disposizioni di
 cui  al  presente  articolo,  e  di cui ai commi da 10 a 13
 dell'art. 15 della legge 6 agosto 1990, n. 223, provvede la
 Commissione  per  i servizi e i prodotti dell'Autorita' per
 le  garanzie  nelle comunicazioni, in collaborazione con il
 Comitato di applicazione del Codice di autoregolamentazione
 TV e minori, anche sulla base delle segnalazioni effettuate
 dal  medesimo Comitato. Conseguentemente, all'art. 1, comma
 6,  lettera b),  numero  6),  della legge 31luglio 1997, n.
 249,  sono  aggiunti, in fine, i seguenti periodi: «In caso
 di  inosservanza  delle  norme  in  materia  di  tutela dei
 minori,   ivi   comprese  quelle  previste  dal  Codice  di
 autoregolamentazione  TV  e minori approvato il 29 novembre
 2002,  e  successive  modificazioni,  la  Commissione per i
 servizi  e i prodotti dell'Autorita' delibera l'irrogazione
 delle  sanzioni  previste dall'art. 31 della legge 6 agosto
 1990,  n.  223.  Le sanzioni si applicano anche se il fatto
 costituisce  reato  e indipendentemente dall'azione penale.
 Alle  sanzioni inflitte sia dall'Autorita' che dal Comitato
 di  applicazione  del  Codice  di autoregolamentazione TV e
 minori  viene  data  adeguata  pubblicita'  e  la emittente
 sanzionata  ne  deve  dare notizia nei notiziari diffusi in
 ore di massimo o di buon ascolto».
 5.  In  caso  di  violazione  delle norme in materia di
 tutela  dei minori, le sanzioni sono applicate direttamente
 secondo  le  procedure  previste  dal  comma 3 dell'art. 31
 della  legge  6 agosto  1990,  n. 223, e non secondo quelle
 indicate  dai commi 1 e 2 dell'art. 31 della medesima legge
 n.  223  del  1990, e dalle sezioni I e II del Capo I della
 legge   24 novembre   1981,  n.  689.  Il  Ministero  delle
 comunicazioni  fornisce  supporto organizzativo e logistico
 all'attivita'  del  Comitato  di applicazione del Codice di
 autoregolamentazione   TV  e  minori  mediante  le  proprie
 risorse strumentali e di personale, senza ulteriori oneri a
 carico del bilancio dello Stato.
 6.  I limiti minimo e massimo della sanzione pecuniaria
 prevista al comma 3 dell'art. 31 della legge 6 agosto 1990,
 n.  223,  sono  elevati,  in caso di violazione di norme in
 materia  di  tutela  dei minori, rispettivamente a 25.000 e
 350.000 euro.
 7.  L'Autorita'  per  le  garanzie  nelle comunicazioni
 presenta al Parlamento, entro il 31 marzo di ogni anno, una
 relazione  in materia di tutela dei diritti dei minori, sui
 provvedimenti adottati e sulle eventuali sanzioni irrogate.
 Ogni   sei   mesi,   l'Autorita'   per  le  garanzie  nelle
 comunicazioni   invia  alla  Commissione  parlamentare  per
 l'infanzia  di cui alla legge 23 dicembre 1997, n. 451, una
 relazione  informativa sullo svolgimento delle attivita' di
 sua competenza in materia di tutela dei diritti dei minori,
 con  particolare riferimento a quelle previste dal presente
 articolo, corredata da eventuali segnalazioni, suggerimenti
 o osservazioni.
 8.  All'art.  114,  comma  6,  del  codice di procedura
 penale, dopo il primo periodo, e' inserito il seguente: «E'
 altresi'  vietata  la  pubblicazione  di elementi che anche
 indirettamente     possano     comunque     portare    alla
 identificazione dei suddetti minorenni».
 9.  Il  Ministro  delle  comunicazioni, d'intesa con il
 Ministro dell'istruzione, dell'universita' e della ricerca,
 con  decreto  da emanare entro novanta giorni dalla data di
 entrata   in   vigore  della  presente  legge,  dispone  la
 realizzazione di campagne scolastiche per un uso corretto e
 consapevole  del  mezzo televisivo, nonche' di trasmissioni
 con  le stesse finalita' rivolte ai genitori, utilizzando a
 tale   fine   anche   la   diffusione  sugli  stessi  mezzi
 radiotelevisivi  in  orari di buon ascolto, con particolare
 riferimento     alle    trasmissioni    effettuate    dalla
 concessionaria del servizio pubblico radiotelevisivo.
 10.  Le  quote  di riserva per la trasmissione di opere
 europee,   previste  dall'art.  2,  comma  1,  della  legge
 30 aprile  1998,  n.  122,  devono  comprendere anche opere
 cinematografiche  o  per la televisione, comprese quelle di
 animazione,   specificamente  rivolte  ai  minori,  nonche'
 produzioni  e programmi adatti ai minori ovvero idonei alla
 visione da parte dei minori e degli adulti. Il tempo minimo
 di  trasmissione  riservato  a  tali  opere  e programmi e'
 determinato    dall'Autorita'   per   le   garanzie   nelle
 comunicazioni».
 
 
 
 
 |  | Art. 26 Tutela amministrativa e giurisdizionale
 
 1.  L'Autorita'  garante della concorrenza e del mercato, istituita dall'articolo  10  della  legge  10  ottobre 1990, n. 287, di seguito chiamata  Autorita'  nella presente sezione, esercita le attribuzioni disciplinate dal presente articolo.
 2.   I   concorrenti,   i  consumatori,  le  loro  associazioni  ed organizzazioni,  il Ministro delle attivita' produttive, nonche' ogni altra pubblica amministrazione che ne abbia interesse in relazione ai propri compiti istituzionali, anche su denuncia del pubblico, possono chiedere  all'Autorita'  che  siano  inibiti  gli atti di pubblicita' ingannevole  o  di pubblicita' comparativa ritenuta illecita ai sensi della  presente  sezione, che sia inibita la loro continuazione e che ne siano eliminati gli effetti.
 3.   L'Autorita'   puo'  disporre  con  provvedimento  motivato  la sospensione   provvisoria   della  pubblicita'  ingannevole  o  della pubblicita'  comparativa  ritenuta  illecita,  in caso di particolare urgenza.   In   ogni   caso,   comunica  l'apertura  dell'istruttoria all'operatore  pubblicitario  e, se il committente non e' conosciuto, puo' richiedere al proprietario del mezzo che ha diffuso il messaggio pubblicitario  ogni informazione idonea ad identificarlo. L'Autorita' puo'   inoltre  richiedere  all'operatore  pubblicitario,  ovvero  al proprietario  del mezzo che ha diffuso il messaggio pubblicitario, di esibire  copia  del  messaggio  pubblicitario  ritenuto ingannevole o illecito,  anche  avvalendosi, nei casi di inottemperanza, dei poteri previsti  dall'articolo  14,  commi  2, 3 e 4, della legge 10 ottobre 1990, n. 287.
 4. L'Autorita' puo' disporre che l'operatore pubblicitario fornisca prove  sull'esattezza  materiale  dei  dati  di fatto contenuti nella pubblicita'  se,  tenuto  conto  dei  diritti  o  interessi legittimi dell'operatore   pubblicitario  e  di  qualsiasi  altra  parte  nella procedura,  tale  esigenza  risulti giustificata, date le circostanze del  caso  specifico.  Se  tale  prova  e'  omessa  o  viene ritenuta insufficiente, i dati di fatto dovranno essere considerati inesatti.
 5. Quando il messaggio pubblicitario e' stato o deve essere diffuso attraverso   la   stampa   periodica  o  quotidiana  ovvero  per  via radiofonica   o   televisiva  o  altro  mezzo  di  telecomunicazione, l'Autorita',  prima  di provvedere, richiede il parere dell'Autorita' per le garanzie nelle comunicazioni.
 6.  L'Autorita'  provvede  con  decisione  motivata.  Se ritiene la pubblicita'  ingannevole  o  il  messaggio di pubblicita' comparativa illecito  accoglie  il  ricorso  vietando  la  pubblicita' non ancora portata  a  conoscenza del pubblico o la continuazione di quella gia' iniziata.  Con  la  decisione di accoglimento puo' essere disposta la pubblicazione   della   pronuncia,   anche   per  estratto,  nonche', eventualmente,  di un'apposita dichiarazione rettificativa in modo da impedire che la pubblicita' ingannevole o il messaggio di pubblicita' comparativa ritenuto illecito, continuino a produrre effetti.
 7.  Con  la  decisione  che accoglie il ricorso l'Autorita' dispone inoltre  l'applicazione  di una sanzione amministrativa pecuniaria da 1.000 euro a 100.000 euro, tenuto conto della gravita' e della durata della  violazione.  Nel caso dei messaggi pubblicitari ingannevoli di cui  agli  articoli  5  e  6  la sanzione non puo' essere inferiore a 25.000 euro.
 8.  Nei  casi  riguardanti  messaggi  pubblicitari  inseriti  sulle confezioni  di  prodotti,  l'Autorita', nell'adottare i provvedimenti indicati  nei  commi 3 e 5, assegna per la loro esecuzione un termine che tenga conto dei tempi tecnici necessari per l'adeguamento.
 9.  La  procedura istruttoria e' stabilita, con regolamento emanato ai  sensi  dell'articolo  17, comma 1, della legge 23 agosto 1988, n. 400,  in  modo  da  garantire il contraddittorio, la piena cognizione degli atti e la verbalizzazione.
 10. In caso di inottemperanza ai provvedimenti d'urgenza e a quelli inibitori  o  di  rimozione  degli  effetti,  l'Autorita' applica una sanzione  amministrativa pecuniaria da 10.000 euro a 50.000 euro. Nei casi   di  reiterata  inottemperanza  l'Autorita'  puo'  disporre  la sospensione  dell'attivita' di impresa per un periodo non superiore a trenta giorni.
 11.  In  caso  di  inottemperanza  alle  richieste  di  fornire  le informazioni  o  la  documentazione  di  cui  al comma 3, l'Autorita' applica una sanzione amministrativa pecuniaria da 2.000 euro a 20.000 euro.  Qualora  le informazioni o la documentazione fornite non siano veritiere, l'Autorita' applica una sanzione amministrativa pecuniaria da 4.000 euro a 40.000 euro.
 12.   I   ricorsi  avverso  le  decisioni  adottate  dall'Autorita' rientrano  nella  giurisdizione esclusiva del giudice amministrativo. Per le sanzioni amministrative pecuniarie conseguenti alle violazioni del   presente  decreto  si  osservano,  in  quanto  applicabili,  le disposizioni  contenute  nel  capo I, sezione I, e negli articoli 26, 27,  28  e  29  della  legge  24  novembre 1981, n. 689, e successive modificazioni.  Il  pagamento delle sanzioni amministrative di cui al presente  articolo  deve  essere effettuato entro trenta giorni dalla notifica del provvedimento dell'Autorita'.
 13.  Ove  la  pubblicita'  sia  stata  assentita  con provvedimento amministrativo,  preordinato  anche  alla  verifica del carattere non ingannevole  della  stessa o di liceita' del messaggio di pubblicita' comparativa,  la tutela dei concorrenti, dei consumatori e delle loro associazioni  e  organizzazioni  e' esperibile in via giurisdizionale con   ricorso   al   giudice   amministrativo   avverso  il  predetto provvedimento.
 14.  E' comunque fatta salva la giurisdizione del giudice ordinario in  materia di atti di concorrenza sleale, a norma dell'articolo 2598 del  codice  civile,  nonche',  per  quanto  concerne  la pubblicita' comparativa,   in  materia  di  atti  compiuti  in  violazione  della disciplina  sul diritto d'autore protetto dalla legge 22 aprile 1941, n.  633, e successive modificazioni, e del marchio d'impresa protetto a norma del decreto legislativo 10 febbraio 2005, n. 30, e successive modificazioni,  nonche' delle denominazioni di origine riconosciute e protette  in  Italia  e  di altri segni distintivi di imprese, beni e servizi concorrenti.
 
 
 
 Note all'art. 26:
 -  Il testo dell'articoli 10 e 14, commi 2, 3 e 4 della
 legge  10 ottobre  1990  n, 287 - Norme per la tutela della
 concorrenza  e  del  mercato,  (pubblicata  nella  Gazzetta
 Ufficiale del 13 ottobre 1990 n 240), il seguente:
 "Art.  10  (Autorita'  garante  della concorrenza e del
 mercato).  -  1. E'  istituita  l'Autorita'  garante  della
 concorrenza   e  del  mercato,  denominata  ai  fini  della
 presente legge Autorita', con sede in Roma.
 2.   L'Autorita'   opera   in  piena  autonomia  e  con
 indipendenza  di  giudizio  e  di  valutazione ed e' organo
 collegiale  costituito  dal presidente e da quattro membri,
 nominati   con   determinazione   adottata   d'intesa   dai
 Presidenti  della  Camera  dei  deputati e del Senato della
 Repubblica.  Il presidente e' scelto tra persone di notoria
 indipendenza  che abbiano ricoperto incarichi istituzionali
 di  grande responsabilita' e rilievo. I quattro membri sono
 scelti  tra persone di notoria indipendenza da individuarsi
 tra  magistrati  del  Consiglio  di  Stato, della Corte dei
 conti  o della Corte di cassazione, professori universitari
 ordinari di materie economiche o giuridiche, e personalita'
 provenienti   da   settori   economici  dotate  di  alta  e
 riconosciuta professionalita'.
 3. I membri dell'Autorita' sono nominati per sette anni
 e   non   possono   essere  confermati.  Essi  non  possono
 esercitare,   a   pena   di   decadenza,  alcuna  attivita'
 professionale   o   di   consulenza,   ne'  possono  essere
 amministratori o dipendenti di enti pubblici o privati, ne'
 ricoprire  altri  uffici  pubblici  di  qualsiasi natura. I
 dipendenti  statali sono collocati fuori ruolo per l'intera
 durata del mandato.
 4. L'Autorita' ha diritto di corrispondere con tutte le
 pubbliche   amministrazioni  e  con  gli  enti  di  diritto
 pubblico,  e  di  chiedere  ad  essi,  oltre  a  notizie ed
 informazioni, la collaborazione per l'adempimento delle sue
 funzioni.   L'Autorita',   in  quanto  autorita'  nazionale
 competente  per  la tutela della concorrenza e del mercato,
 intrattiene  con  gli  organi  delle  Comunita'  europee  i
 rapporti previsti dalla normativa comunitaria in materia.
 5. Entro novanta giorni dalla data di entrata in vigore
 della  presente  legge,  con  decreto  del Presidente della
 Repubblica,  su  proposta  del Ministro dell'industria, del
 commercio  e  dell'artigianato,  sentito  il  Ministro  del
 tesoro,  previa  deliberazione  del Consiglio dei Ministri,
 sono  stabilite procedure istruttorie che garantiscono agli
 interessati  la  piena  conoscenza degli atti istrutton, il
 contraddittorio e la verbalizzazione.
 6. L'Autorita' delibera le norme concernenti la propria
 organizzazione   e   il   proprio   funzionamento,   quelle
 concernenti  il  trattamento  giuridico  ed  economico  del
 personale  e  l'ordinamento  delle carriere, nonche' quelle
 dirette  a  disciplinare la gestione delle spese nei limiti
 previsti   dalla  presente  legge,  anche  in  deroga  alle
 disposizioni sulla contabilita' generale dello Stato.
 7.  L'Autorita'  provvede  all'autonoma  gestione delle
 spese  per  il  proprio  funzionamento nei limiti del fondo
 stanziato a tale scopo nel bilancio dello Stato e iscritto,
 con  unico  capitolo, nello stato di previsione della spesa
 del    Ministero    dell'industria,    del    commercio   e
 dell'artigianato. La gestione finanziaria si svolge in base
 al bilancio di previsione approvato dall'Autorita' entro il
 31 dicembre  dell'anno  precedente a quello cui il bilancio
 si  riferisce.  Il contenuto e la struttura del bilancio di
 previsione,  il  quale  deve  comunque  contenere  le spese
 indicate  entro  i  limiti  delle  entrate  previste,  sono
 stabiliti dal regolamento di cui al comma 6, che disciplina
 anche   le   modalita'  per  le  eventuali  variazioni.  Il
 rendiconto  della  gestione finanziaria, approvato entro il
 30 aprile  dell'anno  successivo,  e' soggetto al controllo
 della   Corte  dei  conti.  Il  bilancio  preventivo  e  il
 rendiconto della gestione finanziaria sono pubblicati nella
 Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana.
 8.   Con  decreto  del  Presidente  del  Consiglio  dei
 Ministri,  su  proposta  del  Ministro  dell'industria, del
 commercio  e dell'artigianato, d'intesa con il Ministro del
 tesoro,   sono   determinate  le  indennita'  spettanti  al
 presidente e ai membri dell'Autorita'.".
 "Art. 14 (Istruttoria). - 1. (Omissis).
 2.  L'Autorita'  puo'  in ogni momento dell'istruttoria
 richiedere  alle  imprese,  enti  o persone che ne siano in
 possesso,  di  fornire  informazioni e di esibire documenti
 utili  ai fini dell'istruttoria; disporre ispezioni al fine
 di  controllare i documenti aziendali e di prenderne copia,
 anche  avvalendosi  della  collaborazione  di  altri organi
 dello  Stato;  disporre  perizie  e  analisi  economiche  e
 statistiche nonche' la consultazione di esperti in ordine a
 qualsiasi elemento rilevante ai fini dell'istruttoria.
 3.   Tutte   le  notizie,  le  informazioni  o  i  dati
 riguardanti  le  imprese  oggetto  di  istruttoria da parte
 dell'Autorita'  sono  tutelati  dal segreto d'ufficio anche
 nei riguardi delle pubbliche amministrazioni.
 4.  I  funzionari  dell'Autorita'  nell'esercizio delle
 loro  funzioni sono pubblici ufficiali. Essi sono vincolati
 dal segreto d'ufficio.".
 - Il testo dell'art. 17, comma 1, della legge 23 agosto
 1988, n. 400, recante "Disciplina dell'attivita' di Governo
 e  ordinamento  della  Presidenza del Consiglio dei Miistri
 (pubblicata  nella Gazzetta Ufficiale 12 settembre 1988, n.
 214, S.O.) e' il seguente:
 "17  (Regolamenti).  -  1.  Con  decreto del Presidente
 della  Repubblica,  previa  deliberazione del Consiglio dei
 Ministri, sentito il parere del Consiglio di Stato che deve
 pronunziarsi  entro novanta giorni dalla richiesta, possono
 essere emanati regolamenti per disciplinare:
 a) l'esecuzione    delle    leggi   e   dei   decreti
 legislativi;
 b)  l'attuazione  e  l'integrazione delle leggi e dei
 decreti  legislativi  recanti  norme  di principio, esclusi
 iielli   relativi   a  materie  riservate  alla  competenza
 regionale;
 c) le materie in cui manchi la disciplina da parte di
 leggi  o  di  atti aventi forza di legge, sempre che non si
 tratti di materie comunque riservate alla legge;
 d) l'organizzazione   ed   il   funzionamento   delle
 amministrazioni  pubbliche  secondo le disposizioni dettate
 dalla legge;
 e) l'organizzazione  del  lavoro  ed  i  rapporti  di
 lavoro   dei  pubblici  dipendenti  in  base  agli  accordi
 sindacali.".
 Si  riporta  il etsto degli artt. 26, 27, 28 e 29 della
 l. n. 689 del 1981:
 "Art. 26 (Pagamento rateale della sanzione pecuniaria).
 - L'autorita' giudiziaria o amministrativa che ha applicato
 la   sanzione   pecuniaria   puo'  disporre,  su  richiesta
 dell'interessato  che  si  trovi  in  condizioni economiche
 disagiate,  che  la  sanzione medesima venga pagata in rate
 mensili  da  tre  a  trenta;  ciascuna rata non puo' essere
 inferiore a lire trentamila. In ogni momento il debito puo'
 essere estinto mediante un unico pagamento.
 Decorso  inutilmente,  anche  per  una  sola  rata,  il
 termine     fissato     dall'autorita'     giudiziaria    o
 amministrativa,  l'obbligato  e'  tenuto  al  pagamento del
 residuo ammontare della sanzione in un unica soluzione.".
 "Art.  27 (Esecuzione forzata). - Salvo quanto disposto
 nell'ultimo  comma  dell'art.  22,  decorso  inutilmente il
 termine fissato per il pagamento, l'autorita' che ha emesso
 l'ordinanza-ingiunzione   procede  alla  riscossione  delle
 somme  dovute  in  base alle norme previste per la esazione
 delle imposte dirette, trasmettendo il ruolo all'intendenza
 di  fmanza  che  lo  da'  in  carico  all'esattore  per  la
 riscossione  in  unica  soluzione,  senza l'obbligo del non
 riscosso come riscosso.
 E'  competente l'intendenza di finanza del luogo ove ha
 sede l'autorita' che ha emesso l'ordinanza-ingiunzione.
 Gli esattori, dopo aver trattenuto l'aggio nella misura
 ridotta  del 50% rispetto a quella ordinaria e comunque non
 superiore   al  2%  delle  somme  riscosse,  effettuano  il
 versamento   delle   somme   medesime  ai  destinatari  dei
 proventi.
 Le  regioni  possono  avvalersi  anche  delle procedure
 previste  per  la  riscossione delle proprie entrate. Se la
 somma  e'  dovuta in virtu' di una sentenza o di un decreto
 penale  di  condanna ai sensi dell'art. 24, si procede alla
 riscossione con l'osservanza delle norme sul recupero delle
 spese  processuali.  Salvo quanto previsto nell'art. 26, in
 caso di ritardo nel pagamento la somma dovuta e' maggiorata
 di un decmio per ogni semestre a decorrere da quello in cui
 la sanzione e' divenuta esigibile e fino a quello in cui il
 ruolo  e'  trasmesso all'esattore. La maggiorazione assorbe
 gli  interessi  eventualmente  previsti  dalle disposizioni
 vigenti.
 Le  disposizioni relative alla competenza dell'esattore
 si  applicano  fino alla riforma del sistema di riscossione
 delle imposte dirette.".
 "Art.  28  (Prescrizione). - Il diritto a riscuotere le
 somme  dovute  per  le  violazioni  indicate dalla presente
 legge si prescrive nel termine di cinque anni dal giorno in
 cui e' stata commessa la violazione.
 L'interruzione  della  prescrizione  e'  regolata dalle
 norme del codice civile.".
 "Art.  29 (Devoluzione dei proventi) - I proventi delle
 sanzioni  sono  devoluti  agli  enti  a cui era attribuito,
 secondo  le  leggi  anteriori,  l'ammontare  della  multa o
 dell'ammenda.
 Il  provento  delle sanzioni per le violazioni previste
 dalla  legge  20 giugno  1935,  n.  1349,  sui  servizi  di
 trasporto  merci, e' devoluto allo Stato. Nei casi previsti
 dal  terzo  comma  dell'art.  17  i  proventi spettano alle
 regioni.
 Continuano  ad  applicarsi,  se  previsti, i criteri di
 ripartizione  attualmente  vigenti.  Sono  tuttavia escluse
 dalla  ripartizione  le  autorita'  competenti  ad  emanare
 l'ordinanza-ingiunzione   di  pagamento  e  la  quota  loro
 spettante  e' ripartita tra gli altri aventi diritto, nella
 proporzione attribuita a ciascuno di essi".
 - L'art. 2598 del codice civile, e' il seguente:
 "Art.  2598  (Atti  di  concorrenza  sleale) - Ferme le
 disposizioni  che concernono la tutela dei segni distintivi
 e  dei  diritti  di  brevetto,  compie  atti di concorrenza
 sleale chiunque:
 1)  usa  nomi  o  segni  distintivi idonei a produrre
 confusione   con   i   nomi   o   con  i  segni  distintivi
 legittimamente  usati  da  altri,  o  imita  servilmente  i
 prodotti  di  un  concorrente, o compie con qualsiasi altro
 mezzo  atti idonei a creare confusione con i prodotti e con
 l'attivita' di un concorrente;
 2)  diffonde  notizie  e apprezzamenti sui prodotti e
 sull'attivita'  di  un concorrente, idonei a determinare il
 discredito   o   si  appropria  di  pregi  dei  prodotti  o
 dell'impresa di un concorrente;
 3)  si  vale  direttamente  o  indirettamente di ogni
 altro  mezzo  non  conforme  ai  principi della correttezza
 professionale e idoneo a danneggiare l'altrui azienda".
 -  La  legge 22 aprile 1941 n. 633 recante: "Protezione
 del  diritto  d'autore  e  di altri diritti concessi al suo
 esercizi"  e' pubblciata nella Gazzetta Ufficiale 16 luglio
 1941, n. 166.
 -  Il  decreto  legislativo  10 febbraio  2005,  n. 30,
 recante:  "Codice  della  proprieta'  industriale,  a norma
 dell'art.  15  della  legge  12 dicembre  2002,  n. 273" e'
 pubblicato  nella  Gazzetta  Ufficiale 4 marzo 2005, n. 52,
 S.O.
 
 
 
 
 |  | Art. 27. Autodisciplina
 1.  Le  parti  interessate  possono  richiedere  che sia inibita la continuazione  degli atti di pubblicita' ingannevole o di pubblicita' comparativa  ritenuta  illecita,  ricorrendo ad organismi volontari e autonomi di autodisciplina.
 2. Iniziata la procedura davanti ad un organismo di autodisciplina, le  parti  possono convenire di astenersi dall'adire l'Autorita' fino alla pronuncia definitiva.
 3. Nel caso in cui il ricorso all'Autorita' sia stato gia' proposto o  venga proposto successivamente da altro soggetto legittimato, ogni interessato   puo'   richiedere   all'Autorita'  la  sospensione  del procedimento    in   attesa   della   pronuncia   dell'organismo   di autodisciplina.  L'Autorita',  valutate  tutte  le  circostanze, puo' disporre la sospensione del procedimento per un periodo non superiore a trenta giorni.
 |  | Art. 27-bis. (4) (( Codici di condotta ))
 
 ((  1.  Le  associazioni  o  le  organizzazioni  imprenditoriali  e professionali  possono  adottare,  in relazione a una o piu' pratiche commerciali  o  ad  uno  o  piu'  settori  imprenditoriali specifici, appositi  codici  di  condotta  che  definiscono il comportamento dei professionisti   che  si  impegnano  a  rispettare  tali  codici  con l'indicazione  del  soggetto responsabile o dell'organismo incaricato del controllo della loro applicazione.
 2. Il codice di condotta e' redatto in lingua italiana e inglese ed e'   reso  accessibile  dal  soggetto  o  organismo  responsabile  al consumatore, anche per via telematica.
 3.  Nella  redazione  di  codici  di condotta deve essere garantita almeno la protezione dei minori e salvaguardata la dignita' umana.
 4.  I  codici di condotta di cui al comma 1 sono comunicati, per la relativa adesione, agli operatori dei rispettivi settori e conservati ed  aggiornati  a cura del responsabile del codice, con l'indicazione degli aderenti.
 5.  Dell'esistenza  del  codice  di  condotta, dei suoi contenuti e dell'adesione  il  professionista  deve  preventivamente  informare i consumatori. ))
 |  | Art. 27-ter. (4) (( Autodisciplina ))
 
 ((   1.  I  consumatori,  i  concorrenti,  anche  tramite  le  loro associazioni  o  organizzazioni, prima di avviare la procedura di cui all'articolo  27,  possono  convenire  con il professionista di adire preventivamente,  il  soggetto  responsabile o l'organismo incaricato del  controllo  del  codice  di  condotta  relativo  ad uno specifico settore  la risoluzione concordata della controversia volta a vietare o a far cessare la continuazione della pratica commerciale scorretta.
 2.  In  ogni  caso  il  ricorso  ai  sensi  del  presente articolo, qualunque  sia l'esito della procedura, non pregiudica il diritto del consumatore  di  adire  l'Autorita',  ai sensi dell'articolo 27, o il giudice competente.
 3. Iniziata la procedura davanti ad un organismo di autodisciplina, le  parti  possono convenire di astenersi dall'adire l'Autorita' fino alla pronuncia definitiva, ovvero possono chiedere la sospensione del procedimento  innanzi all'Autorita', ove lo stesso sia stato attivato anche  da  altro  soggetto  legittimato,  in  attesa  della pronuncia dell'organismo  di  autodisciplina.  L'Autorita',  valutate  tutte le circostanze,  puo'  disporre  la  sospensione del procedimento per un periodo non superiore a trenta giorni. ))
 |  | Art. 27-quater. (4) (( Oneri di informazione ))
 
 ((  1.  L'Autorita'  garante  della  concorrenza e del mercato e le associazioni  o  le organizzazioni imprenditoriali e professionali di cui all'articolo 27-bis, comunicano periodicamente al Ministero dello sviluppo  economico  le  decisioni  adottate  ai  sensi  del presente titolo.
 2.  Il Ministero dello sviluppo economico provvedera' affinche' sul proprio sito siano disponibili:
 a)   le   informazioni   generali  sulle  procedure  relative  ai meccanismi  di reclamo e ricorso disponibili in caso di controversie, nonche'  sui  codici  di  condotta  adottati  ai  sensi dell'articolo 27-bis;
 b)  gli  estremi  delle  autorita', organizzazioni o associazioni presso   le  quali  si  possono  ottenere  ulteriori  informazioni  o assistenza;
 c)  gli  estremi  e  la  sintesi  delle  decisioni  significative riguardo  a  controversie,  comprese  quelle adottate dagli organi di composizione extragiudiziale. ))
 |  | Art. 28 Ambito di applicazione
 
 1. Le disposizioni del presente capo si applicano alle televendite, come   definite   nel   regolamento   in   materia   di   pubblicita' radiotelevisiva   e   televendite,  adottato  dall'Autorita'  per  le garanzie nelle comunicazioni con delibera n. 538/01/CSP del 26 luglio 2001, comprese quelle di astrologia, di cartomanzia ed assimilabili e di   servizi   relativi   a  concorsi  o  giochi  comportanti  ovvero strutturati  in  guisa  di  pronostici.  Le  medesime disposizioni si applicano altresi' agli spot di televendita.
 
 
 
 Note all'art. 28:
 - La    delibera    dell'Autorita'   garante   per   le
 comunicazioni   26 luglio  2001,  n.  538/01/CSP,  recante:
 "Regolamento  in  materia  di pubblicita' radiotelevisiva e
 televendite.",   e'  pubblicata  nella  Gazzetta  Ufficiale
 8 agosto 2001, n. 183.
 
 
 
 
 |  | Art. 29. Prescrizioni
 1.  Le  televendite devono evitare ogni forma di sfruttamento della superstizione,  della  credulita' o della paura, non devono contenere scene  di  violenza fisica o morale o tali da offendere il gusto e la sensibilita' dei consumatori per indecenza, volgarita' o ripugnanza.
 |  | Art. 30. Divieti
 1.  E'  vietata  la  televendita  che  offenda  la  dignita' umana, comporti  discriminazioni  di  razza,  sesso  o nazionalita', offenda convinzioni   religiose   e   politiche,   induca   a   comportamenti pregiudizievoli  per  la  salute  o  la  sicurezza  o  la  protezione dell'ambiente.  E'  vietata  la  televendita  di sigarette o di altri prodotti a base di tabacco.
 2.   Le   televendite   non   devono   contenere   dichiarazioni  o rappresentazioni  che  possono  indurre  in  errore  gli  utenti  o i consumatori, anche per mezzo di omissioni, ambiguita' o esagerazioni, in particolare per cio' che riguarda le caratteristiche e gli effetti del  servizio, il prezzo, le condizioni di vendita o di pagamento, le modalita'  della  fornitura,  gli  eventuali premi, l'identita' delle persone rappresentate.
 |  | Art. 31. Tutela dei minori
 1.  La  televendita  non  deve  esortare  i  minorenni  a stipulare contratti  di  compravendita o di locazione di prodotti e di servizi. La  televendita  non  deve  arrecare  pregiudizio  morale o fisico ai minorenni e deve rispettare i seguenti criteri a loro tutela:
 a) non  esortare  i  minorenni  ad  acquistare  un  prodotto o un servizio, sfruttandone l'inesperienza o la credulita';
 b) non  esortare  i  minorenni  a  persuadere genitori o altri ad acquistare tali prodotti o servizi;
 c) non sfruttare la particolare fiducia che i minorenni ripongono nei genitori, negli insegnanti o in altri;
 d) non mostrare minorenni in situazioni pericolose.
 |  | Art. 32 Sanzioni
 
 1.  Salvo  che  il  fatto  costituisca  reato,  e  fatte  salve  le disposizioni  ed  il regime sanzionatorio stabiliti per i contratti a distanza,  cosi'  come  disciplinati alla parte III, titolo III, capo II, sezione II, dall'articolo 50 all'articolo 61, del codice, nonche' le  ulteriori  disposizioni stabilite in materia di pubblicita', alle televendite sono applicabili altresi' le sanzioni di cui all'articolo 2,  comma  20, lettera c), della legge 14 novembre 1995, n. 481, e di cui all'articolo 1, comma 31, della legge 31 luglio 1997, n. 249.
 
 
 
 Note all'art. 32:
 -  Il  testo  dell'art.  2,  comma 20, lettera c) della
 legge  14 novembre  1995,  n.  481  recante:  "Norme per la
 concorrenza  e  la  regolazione  dei  servizi  di  pubblica
 utilita'.  Istituzione  delle  Autorita' di regolazione dei
 servizi  di  pubblica  utilita"  pubblicata  nella Gazzetta
 Ufficiale 8 novembre 1995, n. 270, S.O, e' il seguente:
 "20.   Per   lo  svolgimento  delle  proprie  funzioni,
 ciascuna Autorita':
 a) - b) (Omissis).
 c)irroga,  salvo  che  il fatto costituisca reato, in
 caso  di inosservanza dei propri provvedimenti o in caso di
 mancata  ottemperanza  da  parte  dei soggetti esercenti il
 servizio,   alle  richieste  di  informazioni  o  a  quelle
 connesse  all'effettuazione  dei controlli, ovvero nel caso
 in  cui  le  informazioni e i documenti acquisiti non siano
 veritieri, sanzioni amministrative pecuniarie non inferiori
 nel  minimo a lire 50 milioni e non superiori nel massimo a
 lire 300 miliardi; in caso di reiterazione delle violazioni
 ha la facolta', qualora cio' non comprometta la fruibilita'
 del   servizio   da   parte  degli  utenti,  di  sospendere
 l'attivita'  di  impresa  fino  a 6 mesi ovvero proporre al
 Ministro  competente  la  sospensione  o la decadenza della
 concessione.".
 -  Il testo dell'art. 1, comma 31 della legge 31 luglio
 1997,  n.  249  recante  "Istituzione dell'Autorita' per le
 garanzie  nelle  comunicazioni  e  norme  sui sistemi delle
 telecomunicazioni   e  radiotelevisivo",  pubblicata  nella
 Gazzetta  Ufficiale  31 luglio  1997,  n.  177, S.O., e' il
 seguente:
 "31.  I soggetti che non ottemperano agli ordini e alle
 diffide  dell'Autorita',  impartiti ai sensi della presente
 legge,   sono   puniti   con   la  sanzione  amministrativa
 pecuniaria   da  lire  venti  milioni  a  lire  cinquecento
 milioni.   Se   l'inottemperanza   riguarda   provvedimenti
 adottati  in  ordine  alla  violazione  delle  norme  sulle
 posizioni   dominanti,   si   applica  a  ciascun  soggetto
 interessato  una  sanzione  amministrativa  pecuniaria  non
 inferiore al 2 per cento e non superiore al 5 per cento del
 fatturato  realizzato  dallo  stesso  soggetto  nell'ultimo
 esercizio  chiuso  anteriormente  alla  notificazione della
 contestazione.   Le   sanzioni   amministrative  pecuniarie
 previste dal presente comma sono irrogate dall'Autorita'.".
 
 
 
 
 |  | Art. 33. Clausole vessatorie nel contratto tra professionista e consumatore
 1.  Nel  contratto concluso tra il consumatore ed il professionista si  considerano  vessatorie  le clausole che, malgrado la buona fede, determinano  a carico del consumatore un significativo squilibrio dei diritti e degli obblighi derivanti dal contratto.
 2.  Si  presumono vessatorie fino a prova contraria le clausole che hanno per oggetto, o per effetto, di:
 a)  escludere o limitare la responsabilita' del professionista in caso  di morte o dando alla persona del consumatore, risultante da un fatto o da un'omissione del professionista;
 b) escludere o limitare le azioni o i diritti del consumatore nei confronti   del  professionista  o  di  un'altra  parte  in  caso  di inadempimento  totale  o  parziale o di adempimento inesatto da parte del professionista;
 c)  escludere  o limitare l'opportunita' da parte del consumatore della compensazione di un debito nei confronti del professionista con un credito vantato nei confronti di quest'ultimo;
 d)   prevedere  un  impegno  definitivo  del  consumatore  mentre l'esecuzione  della  prestazione del professionista e' subordinata ad una  condizione  il  cui  adempimento  dipende  unicamente  dalla sua volonta';
 e) consentire al professionista di trattenere una somma di denaro versata  dal  consumatore se quest'ultimo non conclude il contratto o recede da esso, senza prevedere il diritto del consumatore di esigere dal   professionista   il   doppio  della  somma  corrisposta  se  e' quest'ultimo a non concludere il contratto oppure a recedere;
 f)  imporre al consumatore, in caso di inadempimento o di ritardo nell'adempimento,  il  pagamento  di  una somma di denaro a titolo di risarcimento,  clausola  penale  o altro titolo equivalente d'importo manifestamente eccessivo;
 g)  riconoscere al solo professionista e non anche al consumatore la   facolta'  di  recedere  dal  contratto,  nonche'  consentire  al professionista di trattenere anche solo in parte la somma versata dal consumatore  a  titolo  di  corrispettivo  per prestazioni non ancora adempiute, quando sia il professionista a recedere dal contratto;
 h)  consentire al professionista di recedere da contratti a tempo indeterminato  senza  un  ragionevole  preavviso,  tranne nel caso di giusta causa;
 i)  stabilire  un termine eccessivamente anticipato rispetto alla scadenza  del contratto per comunicare la disdetta al fine di evitare la tacita proroga o rinnovazione;
 l)   prevedere   l'estensione  dell'adesione  del  consumatore  a clausole  che  non  ha avuto la possibilita' di conoscere prima della conclusione del contratto;
 m)  consentire al professionista di modificare unilateralmente le clausole  del contratto, ovvero le caratteristiche del prodotto o del servizio  da  fornire,  senza  un  giustificato  motivo  indicato nel contratto stesso;
 n) stabilire che il prezzo dei beni o dei servizi sia determinato al momento della consegna o della prestazione;
 o) consentire al professionista di aumentare il prezzo del bene o del  servizio  senza  che  il consumatore possa recedere se il prezzo finale  e'  eccessivamente  elevato rispetto a quello originariamente convenuto;
 p)   riservare  al  professionista  il  potere  di  accertare  la conformita'  del  bene  venduto  o  del  servizio  prestato  a quello previsto   nel   contratto   o   conferirgli   il  diritto  esclusivo d'interpretare una clausola qualsiasi del contratto;
 q)  limitare  la responsabilita' del professionista rispetto alle obbligazioni  derivanti  dai  contratti  stipulati  in  suo  nome dai mandatari  o subordinare l'adempimento delle suddette obbligazioni al rispetto di particolari formalita';
 r)    limitare   o   escludere   l'opponibilita'   dell'eccezione d'inadempimento da parte del consumatore;
 s)  consentire al professionista di sostituire a se' un terzo nei rapporti  derivanti  dal  contratto,  anche  nel  caso  di preventivo consenso  del  consumatore,  qualora  risulti diminuita la tutela dei diritti di quest'ultimo;
 t)  sancire a carico del consumatore decadenze, limitazioni della facolta' di opporre eccezioni, deroghe alla competenza dell'autorita' giudiziaria,   limitazioni   all'adduzione  di  prove,  inversioni  o modificazioni  dell'onere  della  prova,  restrizioni  alla  liberta' contrattuale nei rapporti con i terzi;
 u)  stabilire  come  sede  del foro competente sulle controversie localita'  diversa  da  quella  di residenza o domicilio elettivo del consumatore;
 v)  prevedere  l'alienazione  di  un diritto o l'assunzione di un obbligo  come  subordinati  ad  una  condizione sospensiva dipendente dalla  mera  volonta'  del professionista a fronte di un'obbligazione immediatamente  efficace  del consumatore. E' fatto salvo il disposto dell'articolo 1355 del codice civile.
 3.  Se  il  contratto  ha  ad  oggetto  la  prestazione  di servizi finanziari  a  tempo  indeterminato il professionista puo', in deroga alle lettere h) e m) del comma 2:
 a)  recedere,  qualora  vi  sia  un  giustificato  motivo,  senza preavviso, dandone immediata comunicazione al consumatore;
 b)  modificare,  qualora  sussista  un  giustificato  motivo,  le condizioni  del  contratto,  preavvisando entro un congruo termine il consumatore, che ha diritto di recedere dal contratto.
 4.  Se  il  contratto  ha  ad  oggetto  la  prestazione  di servizi finanziari   il  professionista  puo'  modificare,  senza  preavviso, sempreche'  vi sia un giustificato motivo in deroga alle lettere n) e o)  del comma 2, il tasso di interesse o l'importo di qualunque altro onere   relativo   alla   prestazione   finanziaria   originariamente convenuti,  dandone  immediata  comunicazione  al  consumatore che ha diritto di recedere dal contratto.
 5.  Le  lettere  h),  m),  n)  e o) del comma 2 non si applicano ai contratti aventi ad oggetto valori mobiliari, strumenti finanziari ed altri prodotti o servizi il cui prezzo e' collegato alle fluttuazioni di  un  corso  e  di  un  indice  di  borsa  o di un tasso di mercato finanziario   non   controllato   dal   professionista,   nonche'  la compravendita  di  valuta  estera,  di assegni di viaggio o di vaglia postali internazionali emessi in valuta estera.
 6. Le lettere n) e o) del comma 2 non si applicano alle clausole di indicizzazione  dei  prezzi, ove consentite dalla legge, a condizione che le modalita' di variazione siano espressamente descritte.
 |  | Art. 34. Accertamento della vessatorieta' delle clausole
 1. La vessatorieta' di una clausola e' valutata tenendo conto della natura  del  bene  o  del  servizio  oggetto  del contratto e facendo riferimento   alle   circostanze   esistenti  al  momento  della  sua conclusione  ed  alle  altre  clausole del contratto medesimo o di un altro collegato o da cui dipende.
 2.  La  valutazione  del  carattere  vessatorio  della clausola non attiene   alla   determinazione   dell'oggetto   del  contratto,  ne' all'adeguatezza  del  corrispettivo  dei  beni e dei servizi, purche' tali elementi siano individuati in modo chiaro e comprensibile.
 3.  Non sono vessatorie le clausole che riproducono disposizioni di legge  ovvero  che  siano riproduttive di disposizioni o attuative di principi  contenuti  in  convenzioni internazionali delle quali siano parti  contraenti  tutti  gli  Stati  membri  dell'Unione  europea  o l'Unione europea.
 4.  Non  sono vessatorie le clausole o gli elementi di clausola che siano stati oggetto di trattativa individuale.
 5.  Nel  contratto  concluso  mediante  sottoscrizione  di moduli o formulari   predisposti   per   disciplinare   in   maniera  uniforme determinati rapporti contrattuali, incombe sul professionista l'onere di  provare  che  le  clausole,  o gli elementi di clausola, malgrado siano  dal  medesimo unilateralmente predisposti, siano stati oggetto di specifica trattativa con il consumatore.
 |  | Art. 35. Forma e interpretazione
 1. Nel caso di contratti di cui tutte le clausole o talune clausole siano  proposte  al  consumatore  per  iscritto, tali clausole devono sempre essere redatte in modo chiaro e comprensibile.
 2.   In   caso  di  dubbio  sul  senso  di  una  clausola,  prevale l'interpretazione piu' favorevole al consumatore.
 3. La disposizione di cui al comma 2 non si applica nei casi di cui all'articolo 37.
 |  | Art. 36 Nullita' di protezione
 
 1.  Le clausole considerate vessatorie ai sensi degli articoli 33 e 34 sono nulle mentre il contratto rimane valido per il resto.
 2.  Sono  nulle  le clausole che, quantunque oggetto di trattativa, abbiano per oggetto o per effetto di: a) escludere o limitare la responsabilita' del professionista in caso
 di  morte  o  danno alla persona del consumatore, risultante da un
 fatto o da un'omissione del professionista; b) escludere  o  limitare le azioni del consumatore nei confronti del
 professionista o di un'altra parte in caso di inadempimento totale
 o parziale o di adempimento inesatto da parte del professionista; c) prevedere  l'adesione  del  consumatore come estesa a clausole che
 non  ha  avuto, di fatto, la possibilita' di conoscere prima della
 conclusione del contratto.
 3.  La  nullita'  opera soltanto a vantaggio del consumatore e puo' essere rilevata d'ufficio dal giudice.
 4.  Il venditore ha diritto di regresso nei confronti del fornitore per  i  danni  che  ha  subito  in  conseguenza della declaratoria di nullita' delle clausole dichiarate abusive.
 5.   E'   nulla   ogni   clausola   contrattuale   che,  prevedendo l'applicabilita'  al  contratto  di  una  legislazione  di  un  Paese extracomunitario,  abbia  l'effetto  di  privare il consumatore della protezione   assicurata  dal  presente  capo,  laddove  il  contratto presenti  un collegamento piu' stretto con il territorio di uno Stato membro dell'Unione europea.
 |  | Art. 37 Azione inibitoria
 
 1.   Le   associazioni  rappresentative  dei  consumatori,  di  cui all'articolo  137, le associazioni rappresentative dei professionisti e  le  camere  di  commercio,  industria,  artigianato e agricoltura, possono  convenire  in giudizio il professionista o l'associazione di professionisti  che  utilizzano,  o  che  raccomandano  l'utilizzo di condizioni  generali  di contratto e richiedere al giudice competente che inibisca l'uso delle condizioni di cui sia accertata l'abusivita' ai sensi del presente capo.
 2.  L'inibitoria  puo'  essere  concessa,  quando  ricorrono giusti motivi  di  urgenza,  ai  sensi degli articoli 669-bis e seguenti del codice di procedura civile.
 3.  Il giudice puo' ordinare che il provvedimento sia pubblicato in uno o piu' giornali, di cui uno almeno a diffusione nazionale.
 4.  Per  quanto  non  previsto  dal  presente articolo, alle azioni inibitorie  esercitate  dalle  associazioni dei consumatori di cui al comma 1, si applicano le disposizioni dell'articolo 140.
 
 
 
 Note all'art. 37:
 -  L'art.  669-bis del codice di procedura civile e' il
 seguente;
 "Art.  669-bis  (Forma  della domanda). - La domanda si
 propone   con  ricorso  depositato  nella  cancelleria  del
 giudice competente".
 
 
 
 
 |  | Art. 38. Rinvio
 1. Per quanto non previsto dal codice, ai contratti conclusi tra il consumatore  ed  il  professionista  si applicano le disposizioni del codice civile.
 |  | Art. 39. Regole nelle attivita' commerciali
 1.  Le  attivita'  commerciali  sono  improntate  al  rispetto  dei principi  di  buona fede, di correttezza e di lealta', valutati anche alla   stregua  delle  esigenze  di  protezione  delle  categorie  di consumatori.
 |  | Art. 40. Credito al consumo
 1.  Il  Comitato  interministeriale  per  il credito e il risparmio (CICR)  provvede  ad  adeguare  la normativa nazionale alla direttiva 98/7/CE del Parlamento europeo e del Consiglio, del 16 febbraio 1998, che  modifica  la  direttiva  87/102/CEE,  relativa al ravvicinamento delle  disposizioni legislative, regolamentari e amministrative degli Stati  membri  in  materia  di  credito  al  consumo, con particolare riguardo alla previsione di indicare il Tasso annuo effettivo globale (TAEG) mediante un esempio tipico.
 |  | Art. 41. Tasso annuo effettivo globale e pubblicita'
 1. Ai fini di cui all'articolo 40, il CICR, apporta, ai sensi degli articoli 122, comma 2, e 123, comma 2, del testo unico della legge in materia   bancaria  e  creditizia,  di  cui  al  decreto  legislativo 1° settembre  1993, n. 385, e successive modificazioni, le necessarie modifiche  alla disciplina recata dal decreto del Ministro del tesoro in  data  8 luglio  1992,  pubblicato  nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana n. 169 del 20 luglio 1992.
 
 
 
 Note all'art. 41:
 - Il testo dell'art. 122, comma 2 ed il testo dell'art.
 123,  comma 2 del decreto legislativo 1° settembre 1993, n.
 385,  recante «Testo unico delle leggi in materi bancaria e
 creditizia»,    pubblicato    nella    Gazzetta   Ufficiale
 30 settembre 1993, n. 230, S.O. , e' il seguente:
 «Art.   122  (Tasso  annuo  effettivo  globale).  -  1.
 (Omissis).
 2. Il CICR stabilisce le modalita' di calcolo del TAEG,
 individuando  in particolare gli elementi da computare e la
 formula di calcolo».
 «Art. 123 (Pubblicita). - 1. (Omissis).
 2.  Gli  annunci  pubblicitari e le offerte, effettuati
 con  qualsiasi mezzo, con cui un soggetto dichiara il tasso
 d'interesse o altre cifre concernenti il costo del credito,
 indicano  il  TAEG  e  il relativo periodo di validita'. Il
 CICR   individua  i  casi  in  cui,  per  motivate  ragioni
 tecniche,  il TAEG puo' essere indicato mediante un esempio
 tipico.».
 
 
 
 
 |  | Art. 42. Inadempimento del fornitore
 1.  Nei  casi  di inadempimento del fornitore di beni e servizi, il consumatore  che abbia effettuato inutilmente la costituzione in mora ha  diritto  di  agire  contro il finanziatore nei limiti del credito concesso,  a  condizione  che  vi  sia  un accordo che attribuisce al finanziatore l'esclusiva per la concessione di credito ai clienti del fornitore.  La responsabilita' si estende anche al terzo, al quale il finanziatore  abbia  ceduto  i  diritti  derivanti  dal  contratto di concessione del credito.
 |  | Art. 43. Rinvio al testo unico bancario
 Per  la  restante disciplina del credito al consumo si fa rinvio ai capi II e III del titolo VI del citato decreto legislativo n. 385 del 1993, e successive modificazioni, nonche' agli articoli 144 e 145 del medesimo testo unico per l'applicazione delle relative sanzioni.
 
 
 
 Note all'art. 43:
 -  I  Capi II e III del Titolo VI del testo unico delle
 leggi  in  materia  bancaria e creditizia, pubblicato nella
 Gazzetta  Ufficiale  30 settembre  1993,  n.  230,  recano,
 rispettivamente:  «Credito al consumo» e «Regole generali e
 controlli».
 
 
 
 
 |  | Art. 44. Contratti negoziati nei locali commerciali. Rinvio
 1.  Ove  non  diversamente disciplinato dal presente codice, per la disciplina  del  settore  del  commercio  si  fa  rinvio  al  decreto legislativo  31 marzo  1998, n. 114, recante riforma della disciplina relativa  al settore del commercio, a norma dell'articolo 4, comma 4, della legge 15 marzo 1997, n. 59.
 
 
 
 Note all'art. 44:
 -  Per il d.lgs. n. 114 del 1998 si vedano le note alle
 premesse.
 
 
 
 
 |  | Art. 45. Campo di applicazione
 1. La presente sezione disciplina i contratti tra un professionista ed  un consumatore, riguardanti la fornitura di beni o la prestazione di servizi, in qualunque forma conclusi, stipulati:
 a) durante   la   visita  del  professionista  al  domicilio  del consumatore  o di un altro consumatore ovvero sul posto di lavoro del consumatore  o  nei  locali  nei quali il consumatore si trovi, anche temporaneamente, per motivi di lavoro, di studio o di cura;
 b) durante  una  escursione  organizzata dal professionista al di fuori dei propri locali commerciali;
 c) in   area   pubblica   o   aperta  al  pubblico,  mediante  la sottoscrizione di una nota d'ordine, comunque denominata;
 d) per  corrispondenza o, comunque, in base ad un catalogo che il consumatore  ha  avuto  modo  di  consultare  senza  la  presenza del professionista.
 2.  Le  disposizioni  della presente sezione si applicano anche nel caso  di  proposte  contrattuali  sia  vincolanti  che non vincolanti effettuate   dal   consumatore   in   condizioni  analoghe  a  quelle specificate  nel  comma 1,  per  le  quali non sia ancora intervenuta l'accettazione del professionista.
 3.  Ai  contratti  di  cui al comma 1, lettera d), si applicano, se piu' favorevoli, le disposizioni di cui alla sezione II.
 |  | Art. 46. Esclusioni
 1. Sono esclusi dall'applicazione delle disposizioni della presente sezione:
 a) i  contratti  per  la costruzione, vendita e locazione di beni immobili  ed  i  contratti relativi ad altri diritti concernenti beni immobili,  con  eccezione  dei  contratti  relativi alla fornitura di merci  e  alla  loro  incorporazione in beni immobili e dei contratti relativi alla riparazione di beni immobili;
 b) i  contratti  relativi alla fornitura di prodotti alimentari o bevande  o  di  altri prodotti di uso domestico corrente consegnati a scadenze frequenti e regolari;
 c) i contratti di assicurazione;
 d) i contratti relativi a strumenti finanziari.
 2.  Sono  esclusi  dall'applicazione della presente sezione anche i contratti  aventi ad oggetto la fornitura di beni o la prestazione di servizi  per  i quali il corrispettivo globale che deve essere pagato da parte del consumatore non supera l'importo di 26 euro, comprensivo di  oneri  fiscali  ed  al  netto  di  eventuali spese accessorie che risultino  specificamente  individuate  nella  nota  d'ordine  o  nel catalogo  o  altro  documento  illustrativo,  con  indicazione  della relativa   causale.  Si  applicano  comunque  le  disposizioni  della presente sezione nel caso di piu' contratti stipulati contestualmente tra  le  medesime parti, qualora l'entita' del corrispettivo globale, indipendentemente   dall'importo   dei   singoli   contratti,  superi l'importo di 26 euro.
 |  | Art. 47. Informazione sul diritto di recesso
 1.  Per  i  contratti  e per le proposte contrattuali soggetti alle disposizioni della presente sezione, il professionista deve informare il  consumatore  del  diritto  di  cui  agli  articoli da  64  a  67. L'informazione deve essere fornita per iscritto e deve contenere:
 a) l'indicazione  dei  termini, delle modalita' e delle eventuali condizioni per l'esercizio del diritto di recesso;
 b) l'indicazione  del  soggetto nei cui riguardi va esercitato il diritto  di recesso ed il suo indirizzo o, se si tratti di societa' o altra  persona  giuridica,  la  denominazione e la sede della stessa, nonche' l'indicazione del soggetto al quale deve essere restituito il prodotto eventualmente gia' consegnato, se diverso.
 2.  Qualora  il  contratto  preveda  che l'esercizio del diritto di recesso non sia soggetto ad alcun termine o modalita', l'informazione deve  comunque  contenere  gli elementi indicati nella lettera b) del comma 1.
 3.  Per i contratti di cui all'articolo 45, comma 1, lettere a), b) e  c),  qualora sia sottoposta al consumatore, per la sottoscrizione, una  nota  d'ordine,  comunque  denominata,  l'informazione di cui al comma 1   deve   essere   riportata  nella  suddetta  nota  d'ordine, separatamente  dalle  altre  clausole  contrattuali  e  con caratteri tipografici uguali o superiori a quelli degli altri elementi indicati nel  documento.  Una copia della nota d'ordine, recante l'indicazione del  luogo  e della data di sottoscrizione, deve essere consegnata al consumatore.
 4.  Qualora non venga predisposta una nota d'ordine, l'informazione deve  essere  comunque  fornita  al  momento  della  stipulazione del contratto   ovvero   all'atto   della  formulazione  della  proposta, nell'ipotesi  prevista  dall'articolo 45,  comma 2,  ed  il  relativo documento  deve  contenere, in caratteri chiaramente leggibili, oltre agli elementi di cui al comma 1, l'indicazione del luogo e della data in   cui  viene  consegnato  al  consumatore,  nonche'  gli  elementi necessari  per  identificare  il  contratto.  Di  tale  documento  il professionista   puo'   richiederne   una   copia   sottoscritta  dal consumatore.
 5.  Per  i  contratti  di cui all'articolo 45, comma 1, lettera d), l'informazione  sul  diritto  di  recesso  deve  essere riportata nel catalogo  o  altro  documento illustrativo della merce o del servizio oggetto  del contratto, o nella relativa nota d'ordine, con caratteri tipografici  uguali  o  superiori  a  quelli delle altre informazioni concernenti  la  stipulazione del contratto, contenute nel documento. Nella  nota  d'ordine,  comunque, in luogo della indicazione completa degli  elementi  di  cui  al  comma 1,  puo' essere riportato il solo riferimento   al   diritto   di   esercitare   il   recesso,  con  la specificazione  del  relativo  termine  e con rinvio alle indicazioni contenute  nel  catalogo o altro documento illustrativo della merce o del servizio per gli ulteriori elementi previsti nell'informazione.
 6.   Il   professionista   non   potra'   accettare,  a  titolo  di corrispettivo,  effetti cambiari che abbiano una scadenza inferiore a quindici  giorni  dalla  stipulazione  del  contratto  e  non  potra' presentali allo sconto prima di tale termine.
 |  | Art. 48. Esclusione del recesso
 1.  Per  i  contratti  riguardanti  la  prestazione  di servizi, il diritto  di  recesso  non  puo' essere esercitato nei confronti delle prestazioni che siano state gia' eseguite.
 |  | Art. 49. Norme applicabili
 1.  Alle  vendite  di  cui  alla  presente  sezione si applicano le disposizioni di cui agli articoli 18, 19 e 20 del decreto legislativo 31 marzo  1998,  n. 114, recante riforma della disciplina relativa al settore del commercio.
 
 
 
 Note all'art. 49:
 -  Il  testo  degli  articoli  18,  19 e 20 del decreto
 legislativo 31 marzo 1998 n. 114, pubblicato nella Gazzetta
 Ufficiale 24 aprile 1998, n. 95, S.O., e' il seguente:
 «Art.  18  (Vendita  per  corrispondenza, televisione o
 altri  sistemi  di  comunicazione).  -  1.  La  vendita  al
 dettaglio  per corrispondenza o tramite televisione o altri
 sistemi di comunicazione e' soggetta a previa comunicazione
 al comune nel quale l'esercente ha la residenza, se persona
 fisica,  o la sede legale. L'attivita' puo' essere iniziata
 decorsi trenta giorni dal ricevimento della comunicazione.
 2.  E' vietato inviare prodotti al consumatore se non a
 seguito  di  specifica  richiesta. E' consentito l'invio di
 campioni di prodotti o di omaggi, senza spese o vincoli per
 il consumatore.
 3.  Nella  comunicazione  di cui al comma 1 deve essere
 dichiarata la sussistenza del possesso dei requisiti di cui
 all'art. 5 e il settore merceologico.
 4.  Nei  casi  in  cui  le  operazioni  di vendita sono
 effettuate tramite televisione, l'emittente televisiva deve
 accertare,  prima  di  metterle  in  onda,  che il titolare
 dell'attivita'  e' in possesso dei requisiti prescritti dal
 presente   decreto   per   l'esercizio   della  vendita  al
 dettaglio.  Durante la trasmissione debbono essere indicati
 il  nome  e la denominazione o la ragione sociale e la sede
 del  venditore,  il  numero di iscrizione al registro delle
 imprese  ed  il  numero  della  partita IVA. Agli organi di
 vigilanza   e'  consentito  il  libero  accesso  al  locale
 indicato come sede del venditore.
 5.  Le  operazioni  di  vendita all'asta realizzate per
 mezzo della televisione o di altri sistemi di comunicazione
 sono vietate.
 6.  Chi  effettua  le  vendite  tramite televisione per
 conto  terzi deve essere in possesso della licenza prevista
 dall'art.  115  del  testo  unico  delle  leggi di pubblica
 sicurezza,  approvato  con regio decreto 18 giugno 1931, n.
 773.
 7.   Alle  vendite  di  cui  al  presente  articolo  si
 applicano  altresi'  le  disposizioni  di  cui  al  decreto
 legislativo 15 gennaio 1992, n. 50, in materia di contratti
 negoziati fuori dei locali commerciali.».
 «Art.  19  (Vendite  effettuate presso il domicilio dei
 consumatori). - 1. La vendita al dettaglio o la raccolta di
 ordinativi di acquisto presso il domicilio dei consumatori,
 e'  soggetta  a  previa  comunicazione  al comune nel quale
 l'esercente  ha  la residenza, se persona fisica, o la sede
 legale.
 2.  L'attivita'  puo'  essere  iniziata  decorsi trenta
 giorni  dal ricevimento della comunicazione di cui al comma
 1.
 3.   Nella  comunicazione  deve  essere  dichiarata  la
 sussistenza  dei  requisiti  di cui all'art. 5 e il settore
 merceologico.
 4. Il soggetto di cui al comma 1, che intende avvalersi
 per  l'esercizio  dell'attivita' di incaricati, ne comunica
 l'elenco  all'autorita' di pubblica sicurezza del luogo nel
 quale  ha  la  residenza  o  la sede legale e risponde agli
 effetti  civili dell'attivita' dei medesimi. Gli incaricati
 devono  essere in possesso dei requisiti di cui all'art. 5,
 comma 2.
 5. L'impresa di cui al comma 1 rilascia un tesserino di
 riconoscimento  alle  persone incaricate, che deve ritirare
 non  appena esse perdano i requisiti richiesti dall'art. 5,
 comma 2.
 6.  Il  tesserino  di  riconoscimento di cui al comma 5
 deve   essere   numerato  e  aggiornato  annualmente,  deve
 contenere  le  generalita' e la fotografia dell'incaricato,
 l'indicazione  a  stampa  della sede e dei prodotti oggetto
 dell'attivita'   dell'impresa,   nonche'   del   nome   del
 responsabile   dell'impresa   stessa,   e   la   firma   di
 quest'ultimo e deve essere esposto in modo visibile durante
 le operazioni di vendita.
 7.   Le  disposizioni  concernenti  gli  incaricati  si
 applicano  anche  nel  caso  di  operazioni  di  vendita  a
 domicilio del consumatore effettuate dal commerciante sulle
 aree pubbliche in forma itinerante.
 8. Il tesserino di riconoscimento di cui ai commi 5 e 6
 e'  obbligatorio  anche  per  l'imprenditore  che  effettua
 personalmente   le  operazioni  disciplinate  dal  presente
 articolo.
 9.  Alle vendite di cui al presente articolo si applica
 altresi' la disposizione dell'art. 18, comma 7.».
 «Art.   20   (Propaganda  a  fini  commerciali).  -  1.
 L'esibizione o illustrazione di cataloghi e l'effettuazione
 di  qualsiasi  altra forma di propaganda commerciale presso
 il  domicilio  del  consumatore  o  nei locali nei quali il
 consumatore  si trova, anche temporaneamente, per motivi di
 lavoro,   studio,   cura  o  svago,  sono  sottoposte  alle
 disposizioni   sugli   incaricati   e   sul   tesserino  di
 riconoscimento di cui all'art. 19, commi 4, 5, 6 e 8.».
 
 
 
 
 |  | Art. 50. Definizioni
 1. Ai fini della presente sezione si intende per:
 a) contratto  a  distanza: il contratto avente per oggetto beni o servizi  stipulato tra un professionista e un consumatore nell'ambito di  un  sistema  di  vendita  o  di prestazione di servizi a distanza organizzato  dal  professionista  che,  per  tale  contratto, impiega esclusivamente  una  o piu' tecniche di comunicazione a distanza fino alla conclusione del contratto, compresa la conclusione del contratto stesso;
 b) tecnica  di  comunicazione  a  distanza:  qualunque mezzo che, senza  la  presenza  fisica  e  simultanea  del  professionista e del consumatore, possa impiegarsi per la conclusione del contratto tra le dette parti;
 c) operatore  di  tecnica  di  comunicazione: la persona fisica o giuridica,   pubblica  o  privata,  la  cui  attivita'  professionale consiste  nel  mettere  a  disposizione dei professionisti una o piu' tecniche di comunicazione a distanza.
 |  | Art. 51. Campo di applicazione
 1. Le disposizioni della presente sezione si applicano ai contratti a distanza, esclusi i contratti:
 a) relativi ai servizi finanziari, un elenco indicativo dei quali e' riportato nell'allegato I;
 b)  conclusi tramite distributori automatici o locali commerciali automatizzati;
 c)  conclusi con gli operatori delle telecomunicazioni impiegando telefoni pubblici;
 d)  relativi  alla  costruzione e alla vendita o ad altri diritti relativi a beni immobili, con esclusione della locazione;
 e) conclusi in occasione di una vendita all'asta.
 |  | Art. 52. Informazioni per il consumatore
 1. In tempo utile, prima della conclusione di qualsiasi contratto a distanza, il consumatore deve ricevere le seguenti informazioni:
 a) identita'  del  professionista  e,  in  caso  di contratti che prevedono il pagamento anticipato, l'indirizzo del professionista;
 b) caratteristiche essenziali del bene o del servizio;
 c) prezzo  del  bene o del servizio, comprese tutte le tasse e le imposte;
 d) spese di consegna;
 e) modalita'  del  pagamento,  della  consegna  del  bene o della prestazione  del  servizio  e  di  ogni altra forma di esecuzione del contratto;
 f) esistenza del diritto di recesso o di esclusione dello stesso, ai sensi dell'articolo 55, comma 2;
 g) modalita' e tempi di restituzione o di ritiro del bene in caso di esercizio del diritto di recesso;
 h) costo dell'utilizzo della tecnica di comunicazione a distanza, quando e' calcolato su una base diversa dalla tariffa di base;
 i) durata della validita' dell'offerta e del prezzo;
 l) durata  minima  del  contratto  in  caso  di  contratti per la fornitura  di  prodotti  o  la  prestazione  di servizi ad esecuzione continuata o periodica.
 2. Le informazioni di cui al comma 1, il cui scopo commerciale deve essere  inequivocabile,  devono  essere  fornite  in  modo  chiaro  e comprensibile,  con ogni mezzo adeguato alla tecnica di comunicazione a  distanza  impiegata, osservando in particolare i principi di buona fede  e  di  lealta'  in materia di transazioni commerciali, valutati alla   stregua  delle  esigenze  di  protezione  delle  categorie  di consumatori particolarmente vulnerabili.
 3.   In   caso   di   comunicazioni  telefoniche,  l'identita'  del professionista  e lo scopo commerciale della telefonata devono essere dichiarati  in modo inequivocabile all'inizio della conversazione con il consumatore, a pena di nullita' del contratto. In caso di utilizzo della   posta   elettronica   si   applica   la  disciplina  prevista dall'articolo 9 del decreto legislativo 9 aprile 2003, n. 70.
 4.  Nel  caso  di  utilizzazione  di  tecniche  che  consentono una comunicazione  individuale,  le  informazioni  di cui al comma 1 sono fornite,  ove il consumatore lo richieda, in lingua italiana. In tale caso,  sono  fornite  nella  stessa  lingua  anche  la  conferma e le ulteriori informazioni di cui all'articolo 53.
 5. In caso di commercio elettronico gli obblighi informativi dovuti dal  professionista  vanno  integrati  con  le  informazioni previste dall'articolo 12 del decreto legislativo 9 aprile 2003, n. 70.
 
 
 
 Note all'art. 52:
 -   Il   testo   degli  articoli 9  e  12  del  decreto
 legislativo 9 aprile 2003, n. 70, recante «Attuazione della
 direttiva  2000/31/CE  relativa  a taluni aspetti giuridici
 dei  servizi  della  societa' dell'informazione nel mercato
 interno,   con   particolare   riferimento   al   commercio
 elettronico», pubblicato nella Gazzetta Ufficiale 14 aprile
 2003, n. 87, S.O., e' il seguente:
 Art.  9  (Comunicazione commerciale non sollecitata). -
 1.   Fatti   salvi   gli   obblighi  previsti  dal  decreto
 legislativo   22 maggio   1999,   n.  185,  e  dal  decreto
 legislativo   13 maggio  1998,  n.  171,  le  comunicazioni
 commerciali  non sollecitate trasmesse da un prestatore per
 posta  elettronica devono, in modo chiaro e inequivocabile,
 essere  identificate  come  tali  fin dal momento in cui il
 destinatario  le  riceve  e  contenere l'indicazione che il
 destinatario  del  messaggio puo' opporsi al ricevimento in
 futuro di tali comunicazioni.
 2.   La   prova   del   carattere   sollecitato   delle
 comunicazioni commerciali e' onere del prestatore.».
 «Art.  12  (Informazioni  dirette  alla conclusione del
 contratto). 1. Oltre agli obblighi informativi previsti per
 specifici  beni  e  servizi,  nonche'  a  quelli  stabiliti
 dall'art. 3 del decreto legislativo 22 maggio 1999, n. 185,
 il  prestatore,  salvo  diverso  accordo  tra parti che non
 siano   consumatori,   deve   fornire   in   modo   chiaro,
 comprensibile   ed   inequivocabile,   prima   dell'inoltro
 dell'ordine  da  parte  del  destinatario  del servizio, le
 seguenti informazioni:
 a) le   varie   fasi   tecniche  da  seguire  per  la
 conclusione del contratto;
 b) il   modo  in  cui  il  contratto  concluso  sara'
 archiviato e le relative modalita' di accesso;
 c) i   mezzi   tecnici   messi   a  disposizione  del
 destinatario  per  individuare  e  correggere gli errori di
 inserimento   dei  dati  prima  di  inoltrare  l'ordine  al
 prestatore;
 d) gli  eventuali  codici  di condotta cui aderisce e
 come accedervi per via telematica;
 e)   le  lingue  a  disposizione  per  concludere  il
 contratto oltre all'italiano;
 f) l'indicazione   degli  strumenti  di  composizione
 delle controversie.
 2.  Il comma 1 non e' applicabile ai contratti conclusi
 esclusivamente   mediante  scambio  di  messaggi  di  posta
 elettronica o comunicazioni individuali equivalenti.
 3.  Le  clausole e le condizioni generali del contratto
 proposte   al   destinatario  devono  essere  messe  a  sua
 disposizione   in   modo   che   gli   sia   consentita  la
 memorizzazione e la riproduzione.».
 
 
 
 
 |  | Art. 53. Conferma scritta delle informazioni
 1.  Il  consumatore  deve  ricevere  conferma per iscritto o, a sua scelta,  su  altro  supporto  duraturo  a  sua  disposizione ed a lui accessibile,  di  tutte  le  informazioni  previste dall'articolo 52, comma 1,  prima  od  al momento della esecuzione del contratto. Entro tale  momento  e nelle stesse forme devono comunque essere fornite al consumatore anche le seguenti informazioni:
 a) un'informazione  sulle  condizioni e le modalita' di esercizio del  diritto di recesso, ai sensi della sezione IV del presente capo, inclusi i casi di cui all'articolo 65, comma 3;
 b) l'indirizzo  geografico della sede del professionista a cui il consumatore puo' presentare reclami;
 c) le  informazioni  sui  servizi  di assistenza e sulle garanzie commerciali esistenti;
 d) le  condizioni  di  recesso  dal  contratto  in caso di durata indeterminata o superiore ad un anno.
 2.  Le disposizioni di cui al presente articolo non si applicano ai servizi  la  cui  esecuzione  e'  effettuata  mediante una tecnica di comunicazione  a  distanza,  qualora i detti servizi siano forniti in un'unica  soluzione e siano fatturati dall'operatore della tecnica di comunicazione.  Anche in tale caso il consumatore deve poter disporre dell'indirizzo  geografico  della  sede  del professionista cui poter presentare reclami.
 |  | Art. 54. Esecuzione del contratto
 1.  Salvo  diverso  accordo  tra  le  parti, il professionista deve eseguire  l'ordinazione  entro  trenta  giorni a decorrere dal giorno successivo  a quello in cui il consumatore ha trasmesso l'ordinazione al professionista.
 2.  In  caso  di  mancata  esecuzione dell'ordinazione da parte del professionista,  dovuta  alla indisponibilita', anche temporanea, del bene o del servizio richiesto, il professionista, entro il termine di cui  al  comma 1, informa il consumatore, secondo le modalita' di cui all'articolo 53,   comma 1,   e  provvede  al  rimborso  delle  somme eventualmente  gia'  corrisposte  per  il  pagamento della fornitura. Salvo  consenso  del  consumatore,  da  esprimersi prima o al momento della conclusione del contratto, il professionista non puo' adempiere eseguendo  una  fornitura  diversa  da  quella  pattuita, anche se di valore e qualita' equivalenti o superiori.
 |  | Art. 55. Esclusioni
 1.  Il  diritto  di  recesso  previsto agli articoli 64 e seguenti, nonche'  gli  articoli 52  e 53 ed il comma 1 dell'articolo 54 non si applicano:
 a) ai  contratti  di fornitura di generi alimentari, di bevande o di  altri  beni  per  uso  domestico  di  consumo corrente forniti al domicilio  del  consumatore, al suo luogo di residenza o al suo luogo di lavoro, da distributori che effettuano giri frequenti e regolari;
 b) ai contratti di fornitura di servizi relativi all'alloggio, ai trasporti,  alla ristorazione, al tempo libero, quando all'atto della conclusione del contratto il professionista si impegna a fornire tali prestazioni ad una data determinata o in un periodo prestabilito.
 2.  Salvo  diverso  accordo  tra  le parti, il consumatore non puo' esercitare il diritto di recesso previsto agli articoli 64 e seguenti nei casi:
 a) di  fornitura  di  servizi la cui esecuzione sia iniziata, con l'accordo  del consumatore, prima della scadenza del termine previsto dall'articolo 64, comma 1;
 b) di  fornitura  di  beni  o  servizi  il cui prezzo e' legato a fluttuazioni  dei tassi del mercato finanziario che il professionista non e' in grado di controllare;
 d) di  fornitura  di  beni  confezionati  su misura o chiaramente personalizzati o che, per loro natura, non possono essere rispediti o rischiano di deteriorarsi o alterarsi rapidamente;
 d) di fornitura di prodotti audiovisivi o di software informatici sigillati, aperti dal consumatore;
 e) di fornitura di giornali, periodici e riviste;
 f) di servizi di scommesse e lotterie.
 |  | Art. 56. Pagamento mediante carta
 1.  Il  consumatore puo' effettuare il pagamento mediante carta ove cio'  sia  previsto  tra  le modalita' di pagamento, da comunicare al consumatore ai sensi dell'articolo 52, comma 1, lettera e).
 2.  L'istituto di emissione della carta di pagamento riaccredita al consumatore   i  pagamenti  dei  quali  questi  dimostri  l'eccedenza rispetto  al  prezzo  pattuito  ovvero l'effettuazione mediante l'uso fraudolento   della   propria   carta   di  pagamento  da  parte  del professionista   o   di   un   terzo,   fatta   salva  l'applicazione dell'articolo 12 del decreto-legge 3 maggio 1991, n. 143, convertito, con  modificazioni,  dalla legge 5 luglio 1991, n. 197. L'istituto di emissione  della  carta  di  pagamento  ha  diritto  di addebitare al professionista le somme riaccreditate al consumatore.
 
 
 
 Note all'art. 56:
 -  Il  testo  dell'art.  12  del decreto-legge 3 maggio
 1991,  n.  143, recante «Provvedimenti urgenti per limitare
 l'uso   del  contante  e  dei  titoli  al  portatore  nelle
 transazioni   e   prevenire   l'utilizzazione  del  sistema
 finanziario  a  scopo  di  riciclaggio»,  pubblicato  nella
 Gazzetta  Ufficiale  8 maggio  1991, n. 106 e convertito in
 legge, con modificazioni, dalla legge 5 luglio 1991, n. 197
 (pubblicato  nella  Gazzetta  Ufficiale  6 luglio  1991, n.
 157), e' il seguente:
 «Art.  12  (Carte  di credito, di pagamento e documenti
 che  abilitano  al  prelievo  di  denaro  contante).  -  1.
 Chiunque,  al  fine di trarne profitto per se' o per altri,
 indebitamente  utilizza,  non  essendone titolare, carte di
 credito  o  di  pagamento, ovvero qualsiasi altro documento
 analogo  che  abiliti  al  prelievo  di  denaro  contante o
 all'acquisto  di  beni  o  alla  prestazione di servizi, e'
 punito  con  la  reclusione  da  uno a cinque anni e con la
 multa  da lire seicentomila a lire tre milioni. Alla stessa
 pena soggiace chi, al fine di trarne profitto per se' o per
 altri, falsifica o altera carte di credito o di pagamento o
 qualsiasi  altro  documento analogo che abiliti al prelievo
 di   denaro   contante   o  all'acquisto  di  beni  o  alla
 prestazione  di servizi, ovvero possiede, cede o acquisisce
 tali  carte  o documenti di provenienza illecita o comunque
 falsificati   o   alterati,  nonche'  ordini  di  pagamento
 prodotti con essi.».
 
 
 
 
 |  | Art. 57. Fornitura non richiesta
 1.  E'  vietata  la  fornitura  di beni o servizi al consumatore in mancanza  di  una sua previa ordinazione nel caso in cui la fornitura comporti una richiesta di pagamento.
 2. Il consumatore non e' tenuto ad alcuna prestazione corrispettiva in  caso di fornitura non richiesta. In ogni caso la mancata risposta non significa consenso.
 |  | Art. 58. Limiti all'impiego di talune tecniche di comunicazione a distanza
 1. L'impiego da parte di un professionista del telefono, della
 posta  elettronica,  di  sistemi  automatizzati  di  chiamata senza l'intervento di un operatore o di fax richiede il consenso preventivo del consumatore.
 2. Tecniche di comunicazione a distanza diverse da quelle di cui al comma  1,  qualora  consentano una comunicazione individuale, possono essere impiegate dal professionista se il consumatore non si dichiara esplicitamente contrario.
 |  | Art. 59. Vendita tramite mezzo televisivo o altri mezzi audiovisivi
 1.  Nel  caso  di  contratti a distanza riguardanti la fornitura di beni o la prestazione di servizi, sulla base di offerte effettuate al pubblico  tramite  il  mezzo  televisivo  o altri mezzi audiovisivi e finalizzate ad una diretta stipulazione del contratto stesso, nonche' nel   caso   di   contratti  conclusi  mediante  l'uso  di  strumenti informatici  e  telematici,  l'informazione sul diritto di recesso di cui all'articolo 52, comma 1, lettere f) e g), come disciplinato agli articoli 64   e   seguenti,  deve  essere  fornita  nel  corso  della presentazione  del  prodotto  o  del  servizio oggetto del contratto, compatibilmente    con    le   particolari   esigenze   poste   dalle caratteristiche dello strumento impiegato e dalle relative evoluzioni tecnologiche.  Per  i  contratti  negoziati sulla base di una offerta effettuata  tramite  il  mezzo  televisivo l'informazione deve essere fornita  all'inizio  e  nel corso della trasmissione nella quale sono contenute  le  offerte.  L'informazione  sul  diritto di recesso deve essere  altresi'  fornita  per  iscritto,  con  le modalita' previste dall'articolo 52,  non  oltre  il  momento in cui viene effettuata la consegna  della merce. Il termine per l'invio della comunicazione per l'esercizio    del    diritto    di   recesso   decorre,   ai   sensi dell'articolo 65, dalla data di ricevimento della merce.
 |  | Art. 60. Riferimenti
 1.  Il  contratto  a  distanza  deve  contenere il riferimento alle disposizioni della presente sezione.
 |  | Art. 61. Rinvio
 1. Ai contratti a distanza si applicano altresi' le disposizioni di cui  all'articolo 18  del  decreto legislativo 31 marzo 1998, n. 114, recante riforma della disciplina relativa al commercio.
 
 
 
 Note all'art. 61:
 -  Per  il  testo  dell'art. 18 del decreto legislativo
 31 marzo 1998, n. 114, vedi note all'art. 49.
 
 
 
 
 |  | Art. 62 Sanzioni
 
 1.  Salvo  che  il  fatto  costituisca  reato il professionista che contravviene  alle norme di cui al presente capo, ovvero non fornisce l'informazione   al  consumatore,  ovvero  ostacola  l'esercizio  del diritto di recesso ovvero fornisce informazione incompleta o errata o comunque non conforme sul diritto di recesso da parte del consumatore secondo  le  modalita' di cui agli articoli 64 e seguenti, ovvero non rimborsa  al  consumatore  le  somme  da questi eventualmente pagate, nonche'  nei  casi  in cui abbia presentato all'incasso o allo sconto gli  effetti  cambiari  prima  che  sia  trascorso  il termine di cui all'articolo  64, e' punito con la sanzione amministrativa pecuniaria da euro cinquecentosedici a euro cinquemilacentosessantacinque.
 2.  Nei casi di particolare gravita' o di recidiva, i limiti minimo e  massimo  della  sanzione  indicata al comma 1 sono raddoppiati. La recidiva  si verifica qualora sia stata commessa la stessa violazione per due volte in un anno, anche se si e' proceduto al pagamento della sanzione mediante oblazione.
 3.  Le  sanzioni  sono  applicate  ai sensi della legge 24 novembre 1981,  n.  689. Fermo restando quanto previsto in ordine ai poteri di accertamento  degli  ufficiali  e degli agenti di polizia giudiziaria dall'articolo   13   della   predetta   legge   n.   689   del  1981, all'accertamento   delle   violazioni   provvedono,  d'ufficio  o  su denunzia,  gli organi di polizia amministrativa. Il rapporto previsto dall'articolo  17 della legge 24 novembre 1981, n. 689, e' presentato alla  Camera di commercio, industria, artigianato e agricoltura della provincia   in   cui  vi  e'  la  residenza  o  la  sede  legale  del professionista,   ovvero,   limitatamente   alla  violazione  di  cui all'articolo 58, al Garante per la protezione dei dati personali.
 
 
 
 Note all'art. 62:
 - Per gli articoli 13 e 17 della legge n. 689 del 1981,
 vedi le note all'art. 12.
 
 
 
 
 |  | Art. 63. Foro competente
 1.   Per  le  controversie  civili  inerenti  all'applicazione  del presente  capo la competenza territoriale inderogabile e' del giudice del luogo di residenza o di domicilio del consumatore, se ubicati nel territorio dello Stato.
 |  | Art. 64. Esercizio del diritto di recesso
 1. Per i contratti e per le proposte contrattuali a distanza ovvero negoziati  fuori dai locali commerciali, il consumatore ha diritto di recedere senza alcuna penalita' e senza specificarne il motivo, entro il  termine  di  dieci  giorni  lavorativi,  salvo  quanto  stabilito dall'articolo 65, commi 3, 4 e 5.
 2.  Il  diritto di recesso si esercita con l'invio, entro i termini previsti  dal  comma 1,  di  una  comunicazione scritta alla sede del professionista    mediante   lettera raccomandata   con   avviso   di ricevimento.  La  comunicazione  puo' essere inviata, entro lo stesso termine, anche mediante telegramma, telex, posta elettronica e fax, a condizione  che  sia  confermata  mediante  lettera raccomandata  con avviso  di  ricevimento  entro  le  quarantotto  ore  successive;  la raccomandata   si  intende  spedita  in  tempo  utile  se  consegnata all'ufficio  postale accettante entro i termini previsti dal codice o dal contratto, ove diversi. L'avviso di ricevimento non e', comunque, condizione essenziale per provare l'esercizio del diritto di recesso.
 3.  Qualora espressamente previsto nell'offerta o nell'informazione concernente  il  diritto  di  recesso,  in  luogo  di  una  specifica comunicazione e' sufficiente la restituzione, entro il termine di cui al comma 1, della merce ricevuta.
 |  | Art. 65. Decorrenze
 1.  Per  i contratti o le proposte contrattuali negoziati fuori dei locali commerciali, il termine per l'esercizio del diritto di recesso di cui all'articolo 64 decorre:
 a) dalla  data  di  sottoscrizione della nota d'ordine contenente l'informazione di cui all'articolo 47 ovvero, nel caso in cui non sia predisposta    una   nota   d'ordine,   dalla   data   di   ricezione dell'informazione  stessa, per i contratti riguardanti la prestazione di  servizi  ovvero per i contratti riguardanti la fornitura di beni, qualora   al   consumatore   sia  stato  preventivamente  mostrato  o illustrato dal professionista il prodotto oggetto del contratto;
 b) dalla  data  di  ricevimento della merce, se successiva, per i contratti  riguardanti  la  fornitura di beni, qualora l'acquisto sia stato  effettuato  senza  la  presenza  del professionista ovvero sia stato  mostrato  o  illustrato  un prodotto di tipo diverso da quello oggetto del contratto.
 2.  Per  i  contratti  a  distanza,  il termine per l'esercizio del diritto di recesso di cui all'articolo 64 decorre:
 a) per  i  beni,  dal  giorno  del  loro ricevimento da parte del consumatore  ove siano stati soddisfatti gli obblighi di informazione di  cui all'articolo 52 o dal giorno in cui questi ultimi siano stati soddisfatti,  qualora  cio' avvenga dopo la conclusione del contratto purche' non oltre il termine di tre mesi dalla conclusione stessa;
 b) per  i  servizi,  dal giorno della conclusione del contratto o dal   giorno   in   cui  siano  stati  soddisfatti  gli  obblighi  di informazione  di  cui  all'articolo 52,  qualora cio' avvenga dopo la conclusione  del  contratto  purche' non oltre il termine di tre mesi dalla conclusione stessa.
 3.  Nel  caso in cui il professionista non abbia soddisfatto, per i contratti  o  le  proposte  contrattuali  negoziati  fuori dei locali commerciali  gli  obblighi  di  informazione  di cui all'articolo 47, ovvero,  per  i contratti a distanza, gli obblighi di informazione di cui  agli articoli 52, comma 1, lettere f) e g), e 53, il termine per l'esercizio del diritto di recesso e', rispettivamente, di sessanta o di  novanta  giorni  e  decorre,  per  i  beni,  dal  giorno del loro ricevimento da parte del consumatore, per i servizi, dal giorno della conclusione del contratto.
 4. Le disposizioni di cui al comma 3 si applicano anche nel caso in cui  il  professionista fornisca una informazione incompleta o errata che non consenta il corretto esercizio del diritto di recesso.
 5. Le parti possono convenire garanzie piu' ampie nei confronti dei consumatori rispetto a quanto previsto dal presente articolo.
 |  | Art. 66. Effetti del diritto di recesso
 1. Con la ricezione da parte del professionista della comunicazione di  cui  all'articolo 64,  le  parti  sono  sciolte  dalle rispettive obbligazioni  derivanti  dal contratto o dalla proposta contrattuale, fatte  salve,  nell'ipotesi in cui le obbligazioni stesse siano state nel frattempo in tutto o in parte eseguite, le ulteriori obbligazioni di cui all'articolo 67.
 |  | Art. 67. Ulteriori obbligazioni delle parti
 1.  Qualora  sia  avvenuta  la  consegna del bene il consumatore e' tenuto a restituirlo o a metterlo a disposizione del professionista o della  persona  da  questi designata, secondo le modalita' ed i tempi previsti  dal  contratto. Il termine per la restituzione del bene non puo'  comunque  essere inferiore a dieci giorni lavorativi decorrenti dalla  data  del  ricevimento  del  bene.  Ai fini della scadenza del termine  la  merce  si  intende  restituita  nel momento in cui viene consegnata all'ufficio postale accettante o allo spedizioniere.
 2.  Per  i contratti riguardanti la vendita di beni, qualora vi sia stata  la consegna della merce, la sostanziale integrita' del bene da restituire  e'  condizione  essenziale per l'esercizio del diritto di recesso.  E'  comunque  sufficiente  che  il  bene  sia restituito in normale  stato  di  conservazione,  in  quanto sia stato custodito ed eventualmente adoperato con l'uso della normale diligenza.
 3. Le sole spese dovute dal consumatore per l'esercizio del diritto di  recesso  a  norma  del presente articolo sono le spese dirette di restituzione  del  bene  al  mittente, ove espressamente previsto dal contratto.
 4.   Se  il  diritto  di  recesso  e'  esercitato  dal  consumatore conformemente   alle   disposizioni   della   presente   sezione,  il professionista   e'  tenuto  al  rimborso  delle  somme  versate  dal consumatore,  ivi  comprese  le somme versate a titolo di caparra. Il rimborso  deve avvenire gratuitamente, nel minor tempo possibile e in ogni  caso entro trenta giorni dalla data in cui il professionista e' venuto  a  conoscenza  dell'esercizio del diritto di recesso da parte del consumatore. Le somme si intendono rimborsate nei termini qualora vengano effettivamente restituite, spedite o riaccreditate con valuta non posteriore alla scadenza del termine precedentemente indicato.
 5.  Nell'ipotesi in cui il pagamento sia stato effettuato per mezzo di effetti cambiari, qualora questi non siano stati ancora presentati all'incasso,   deve  procedersi  alla  loro  restituzione.  E'  nulla qualsiasi  clausola che preveda limitazioni al rimborso nei confronti del consumatore delle somme versate in conseguenza dell'esercizio del diritto di recesso.
 6.  Qualora  il  prezzo  di un bene o di un servizio, oggetto di un contratto  di  cui al presente titolo, sia interamente o parzialmente coperto  da  un  credito  concesso al consumatore, dal professionista ovvero da terzi in base ad un accordo tra questi e il professionista, il  contratto  di credito si intende risolto di diritto, senza alcuna penalita',  nel  caso  in  cui  il consumatore eserciti il diritto di recesso  conformemente alle disposizioni di cui al presente articolo. E'  fatto obbligo al professionista di comunicare al terzo concedente il  credito  l'avvenuto esercizio del diritto di recesso da parte del consumatore. Le somme eventualmente versate dal terzo che ha concesso il credito a pagamento del bene o del servizio fino al momento in cui ha conoscenza dell'avvenuto esercizio del diritto di recesso da parte del  consumatore  sono  rimborsate al terzo dal professionista, senza alcuna  penalita',  fatta  salva  la  corresponsione  degli interessi legali maturati.
 |  | Art. 67-bis (5) ((Oggetto e campo di applicazione))
 ((  1.  Le  disposizioni  della  presente sezione si applicano alla commercializzazione  a distanza di servizi finanziari ai consumatori, anche  quando  una  delle  fasi della commercializzazione comporta la partecipazione,  indipendentemente  dalla sua natura giuridica, di un soggetto diverso dal fornitore.
 2.  Per i contratti riguardanti servizi finanziari costituiti da un accordo  iniziale  di  servizio seguito da operazioni successive o da una  serie di operazioni distinte della stessa natura scaglionate nel tempo,   le   disposizioni   della   presente  sezione  si  applicano esclusivamente all'accordo iniziale. Se non vi e' accordo iniziale di servizio,  ma le operazioni successive o distinte della stessa natura scaglionate nel tempo sono eseguite tra le stesse parti contrattuali, gli   articoli   67-quater,   67-quinquies,   67-sexies,  67-septies, 67-octies, 67-novies e 67-decies si applicano solo quando e' eseguita la  prima  operazione.  Tuttavia,  se nessuna operazione della stessa natura  e'  eseguita  entro  un  periodo  di  un  anno,  l'operazione successiva  e'  considerata  come  la  prima  di  una  nuova serie di operazioni  e,  di  conseguenza,  si  applicano le disposizioni degli articoli  67-quater,  67-quinquies, 67-sexies, 67-septies, 67-octies, 67-novies e 67-decies.
 3.  Ferme  restando  le  disposizioni  che  stabiliscono  regimi di autorizzazione  per  la commercializzazione dei servizi finanziari in Italia,   sono  fatte  salve,  ove  non  espressamente  derogate,  le disposizioni  in  materia  bancaria,  finanziaria,  assicurativa, dei sistemi   di  pagamento  e  di  previdenza  individuale,  nonche'  le competenze delle autorita' indipendenti di settore.))
 |  | Art. 67-ter (5) ((Definizioni))
 (( 1. Ai fini della presente sezione si intende per:
 a)  contratto  a distanza: qualunque contratto avente per oggetto servizi  finanziari,  concluso  tra  un fornitore e un consumatore ai sensi dell'articolo 50, comma 1, lettera a);
 b)  servizio  finanziario: qualsiasi servizio di natura bancaria, creditizia,  di  pagamento,  di  investimento,  di assicurazione o di previdenza individuale;
 c)  fornitore:  qualunque  persona  fisica  o giuridica, soggetto pubblico   o   privato,  che,  nell'ambito  delle  proprie  attivita' commerciali o professionali, e' il fornitore contrattuale dei servizi finanziari oggetto di contratti a distanza;
 d)  consumatore:  qualunque soggetto di cui all'articolo 3, comma 1, lettera a) del presente codice;
 e)  tecnica  di comunicazione a distanza: qualunque mezzo che, ai sensi  dell'articolo  50,  comma  1, lettera b), del presente codice, possa impiegarsi per la commercializzazione a distanza di un servizio finanziario tra le parti;
 f)   supporto  durevole:  qualsiasi  strumento  che  permetta  al consumatore  di  memorizzare informazioni a lui personalmente dirette in  modo che possano essere agevolmente recuperate durante un periodo di  tempo adeguato ai fini cui sono destinate le informazioni stesse, e   che   consenta   la   riproduzione  immutata  delle  informazioni memorizzate;
 g)  operatore o fornitore di tecnica di comunicazione a distanza: qualunque  persona  fisica  o  giuridica,  pubblica o privata, la cui attivita'   commerciale   o  professionale  consista  nel  mettere  a disposizione  dei  fornitori  una  o piu' tecniche di comunicazione a distanza;
 h)  reclamo  del  consumatore:  una  dichiarazione,  sostenuta da validi  elementi  di  prova,  secondo  cui un fornitore ha commesso o potrebbe  commettere  un'infrazione  alla  normativa sulla protezione degli interessi dei consumatori;
 i)  interessi  collettivi  dei  consumatori:  gli interessi di un numero  di consumatori che sono stati o potrebbero essere danneggiati da un'infrazione.))
 |  | Art. 67-quater (5) ((Informazione del consumatore prima  della conclusione del contratto a
 Distanza))
 ((  1.  Nella  fase  delle  trattative  e  comunque  prima  che  il consumatore sia vincolato da un contratto a distanza o da un'offerta, gli sono fornite le informazioni riguardanti:
 a) il fornitore;
 b) il servizio finanziario;
 c) il contratto a distanza;
 d) il ricorso.
 2.  Le informazioni di cui al comma 1, il cui fine commerciale deve risultare  in  maniera  inequivocabile, sono fornite in modo chiaro e comprensibile   con   qualunque   mezzo   adeguato  alla  tecnica  di comunicazione  a  distanza  utilizzata,  tenendo debitamente conto in particolare  dei  doveri  di  correttezza  e  buona  fede  nella fase precontrattuale  e  dei principi che disciplinano la protezione degli incapaci di agire e dei minori.
 3.   Le   informazioni  relative  agli  obblighi  contrattuali,  da comunicare  al  consumatore nella fase precontrattuale, devono essere conformi  agli  obblighi contrattuali imposti dalla legge applicabile al  contratto  a  distanza  anche qualora la tecnica di comunicazione impiegata sia quella elettronica.
 4. Se il fornitore ha sede in uno Stato non appartenente all'Unione europea,  le  informazioni  di  cui al comma 3 devono essere conformi agli  obblighi  contrattuali  imposti dalla legge italiana qualora il contratto sia concluso. ))
 |  | Art. 67-quinquies (5) ((Informazioni relative al fornitore))
 ((   1.  Le  informazioni  relative  al  fornitore  riguardano:  a) l'identita'  del fornitore e la sua attivita' principale, l'indirizzo geografico  al  quale  il  fornitore  e'  stabilito e qualsiasi altro indirizzo   geografico  rilevante  nei  rapporti  tra  consumatore  e fornitore;
 b)  l'identita'  del  rappresentante  del  fornitore stabilito in Italia   e   l'indirizzo   geografico   rilevante  nei  rapporti  tra consumatore e rappresentante, quando tale rappresentante esista;
 c)   se   il   consumatore   ha   relazioni  commerciali  con  un professionista diverso dal fornitore, l'identita' del professionista, la  veste  in  cui  agisce  nei  confronti  del  consumatore, nonche' l'indirizzo  geografico  rilevante  nei  rapporti  tra  consumatore e professionista;
 d) se il fornitore e' iscritto in un registro commerciale o in un pubblico  registro  analogo,  il  registro  di  commercio  in  cui il fornitore  e'  iscritto  e  il  numero di registrazione o un elemento equivalente per identificarlo nel registro;
 e)   qualora   l'attivita'   del   fornitore   sia   soggetta  ad autorizzazione,  gli estremi della competente autorita' di controllo. ))
 |  | Art. 67-sexies (5) ((Informazioni relative al servizio finanziario))
 ((1. Le informazioni relative al servizio finanziario riguardano:
 a)  una descrizione delle principali caratteristiche del servizio finanziario;
 b)  il  prezzo  totale che il consumatore dovra' corrispondere al fornitore  per  il  servizio  finanziario,  compresi tutti i relativi oneri,  commissioni  e  spese  e  tutte le imposte versate tramite il fornitore  o,  se non e' possibile indicare il prezzo esatto, la base di  calcolo  del  prezzo,  che  consenta al consumatore di verificare quest'ultimo;
 c)  se  del caso, un avviso indicante che il servizio finanziario e'  in rapporto con strumenti che implicano particolari rischi dovuti a  loro specifiche caratteristiche o alle operazioni da effettuare, o il  cui  prezzo  dipenda dalle fluttuazioni dei mercati finanziari su cui  il  fornitore  non  esercita alcuna influenza, e che i risultati ottenuti in passato non costituiscono elementi indicativi riguardo ai risultati futuri;
 d)  l'indicazione  dell'eventuale  esistenza  di  altre imposte e costi   non   versati   tramite  il  fornitore  o  non  fatturati  da quest'ultimo;
 e)  qualsiasi  limite del periodo durante il quale sono valide le informazioni fornite;
 f)  le  modalita'  di  pagamento  e  di  esecuzione,  nonche'  le caratteristiche   essenziali  delle  condizioni  di  sicurezza  delle operazioni  di  pagamento  da effettuarsi nell'ambito dei contratti a distanza;
 g)  qualsiasi  costo  specifico  aggiuntivo  per  il  consumatore relativo all'utilizzazione della tecnica di comunicazione a distanza, se addebitato;
 h) l'indicazione dell'esistenza di collegamenti o connessioni con altri  servizi  finanziari,  con  la  illustrazione  degli  eventuali effetti complessivi derivanti dalla combinazione. ))
 |  | Art. 67-septies (5) ((Informazioni relative al contratto a distanza))
 (( 1. Le informazioni relative al contratto a distanza riguardano:
 a) l'esistenza o la mancanza del diritto di recesso conformemente all'articolo  67-duodecies  e, se tale diritto esiste, la durata e le modalita'  d'esercizio, comprese le informazioni relative all'importo che   il   consumatore   puo'   essere  tenuto  a  versare  ai  sensi dell'articolo   67-terdecies,   comma  1,  nonche'  alle  conseguenze derivanti dal mancato esercizio di detto diritto;
 b)  la  durata  minima  del  contratto  a  distanza,  in  caso di prestazione permanente o periodica di servizi finanziari;
 c)  le  informazioni relative agli eventuali diritti delle parti, secondo  i  termini  del  contratto  a distanza, di mettere fine allo stesso  prima  della  scadenza  o unilateralmente, comprese le penali eventualmente stabilite dal contratto in tali casi;
 d) le istruzioni pratiche per l'esercizio del diritto di recesso, comprendenti  tra  l'altro  il mezzo, inclusa in ogni caso la lettera raccomandata  con  avviso  di  ricevimento,  e l'indirizzo a cui deve essere inviata la comunicazione di recesso;
 e)  lo  Stato membro o gli Stati membri sulla cui legislazione il fornitore  si  basa  per instaurare rapporti con il consumatore prima della conclusione del contratto a distanza;
 f) qualsiasi clausola contrattuale sulla legislazione applicabile al contratto a distanza e sul foro competente;
 g)  la  lingua  o  le lingue in cui sono comunicate le condizioni contrattuali  e  le  informazioni  preliminari  di  cui  al  presente articolo,  nonche'  la  lingua  o  le lingue in cui il fornitore, con l'accordo  del consumatore, si impegna a comunicare per la durata del contratto a distanza. ))
 |  | Art. 67-octies (5) ((Informazioni relative al ricorso))
 (( 1. Le informazioni relative al ricorso riguardano:
 a)  l'esistenza  o  la  mancanza  di procedure extragiudiziali di reclamo  e  di  ricorso  accessibili  al consumatore che e' parte del contratto a distanza e, ove tali procedure esistono, le modalita' che consentono al Consumatore di avvalersene;
 b)  l'esistenza  di  fondi  di garanzia o di altri dispositivi di indennizzo. ))
 |  | Art. 67-novies (5) ((Comunicazioni mediante telefonia vocale))
 (( 1. In caso di comunicazioni mediante telefonia vocale:
 a) l'identita' del fornitore e il fine commerciale della chiamata avviata   dal   fornitore   sono  dichiarati  in  maniera  inequivoca all'inizio di qualsiasi conversazione con il consumatore;
 b)  devono  essere fornite, previo consenso del consumatore, solo le informazioni seguenti:
 1)  l'identita' della persona in contatto con il consumatore e il suo rapporto con il fornitore;
 2)  una descrizione delle principali caratteristiche del servizio finanziario;
 3)  il  prezzo  totale che il consumatore dovra' corrispondere al fornitore  per  il  servizio  finanziario,  comprese tutte le imposte versate  tramite  il  fornitore  o,  se  non e' possibile indicare il prezzo  esatto,  la  base  di  calcolo  del  prezzo,  che consenta al consumatore di verificare quest'ultimo;
 4)  l'indicazione  dell'eventuale  esistenza di altre imposte e/o costi   non   versati   tramite  il  fornitore  o  non  fatturati  da quest'ultimo;
 5) l'esistenza o la mancanza del diritto di recesso conformemente all'articolo  67-duodecies  e, se tale diritto esiste, la durata e le modalita'  d'esercizio, comprese le informazioni relative all'importo che   il   consumatore   puo'   essere  tenuto  a  versare  ai  sensi dell'articolo 67-terdecies, comma 1.
 2. Il fornitore comunica al consumatore che altre informazioni sono disponibili  su  richiesta  e  ne  precisa  la  natura.  Il fornitore comunica  in  ogni  caso  le  informazioni complete quando adempie ai propri obblighi ai sensi dell'articolo 67-undecies. ))
 |  | Art. 67-decies (5) ((Requisiti aggiuntivi in materia di informazioni))
 ((  1.  Oltre  alle  informazioni  di  cui agli articoli 67-quater, 67-quinquies,  67-sexies,  67-septies e 67-octies sono applicabili le disposizioni  piu'  rigorose  previste dalla normativa di settore che disciplina l'offerta del servizio o del prodotto interessato.
 2.  Il Ministero dello sviluppo economico comunica alla Commissione europea  le  disposizioni  nazionali  sui  requisiti  di informazione preliminare che sono aggiuntive rispetto a quelle di cui all'articolo 3, paragrafo 1, della direttiva 2002/65/CE.
 3.  Le  autorita'  di vigilanza del settore bancario, assicurativo, finanziario  e della previdenza complementare comunicano al Ministero dello  sviluppo  economico  le disposizioni di cui al comma 2, per le materie di rispettiva competenza.
 4.  Le informazioni di cui al comma 2 sono messe a disposizione dei consumatori  e  dei  fornitori,  anche mediante l'utilizzo di sistemi telematici, a cura del Ministero dello sviluppo economico. ))
 |  | Art. 67-undecies (5) ((Comunicazione delle condizioni contrattuali e delle informazioni
 Preliminari))
 ((  1.  Il  fornitore  comunica  al consumatore tutte le condizioni contrattuali, nonche' le informazioni di cui agli articoli 67-quater, 67-quinquies,   67-sexies,   67-septies,   67-octies,   67-novies   e 67-decies,  su  supporto  cartaceo  o  su un altro supporto durevole, disponibile  e  accessibile  per il consumatore in tempo utile, prima che  lo  stesso  sia  vincolato  da  un  contratto  a  distanza  o da un'offerta.
 2. Il fornitore ottempera all'obbligo di cui al comma 1 subito dopo la  conclusione  del  contratto  a distanza, se quest'ultimo e' stato concluso  su  richiesta  del  consumatore  utilizzando una tecnica di comunicazione   a   distanza  che  non  consente  di  trasmettere  le condizioni contrattuali ne' le informazioni ai sensi del comma 1.
 3.  In  qualsiasi momento del rapporto contrattuale il consumatore, se  lo richiede, ha il diritto di ricevere le condizioni contrattuali su  supporto cartaceo. Inoltre lo stesso ha il diritto di cambiare la tecnica  di  comunicazione a distanza utilizzata, a meno che cio' non sia  incompatibile  con  il  contratto  concluso  o con la natura del servizio finanziario prestato. ))
 |  | Art. 67-duodecies (5) (( Diritto di recesso ))
 ((1. Il consumatore dispone di un termine di quattordici giorni per recedere dal contratto senza penali e senza dover indicare il motivo.
 2.  Il predetto termine e' esteso a trenta giorni per i contratti a distanza  aventi  per  oggetto  le assicurazioni sulla vita di cui al decreto  legislativo  7  settembre 2005, n. 209, recante Codice delle assicurazioni  private,  e le operazioni aventi ad oggetto gli schemi pensionistici individuali.
 3. Il termine durante il quale puo' essere esercitato il diritto di recesso decorre alternativamente:
 a)  dalla  data  della conclusione del contratto, tranne nel caso delle  assicurazioni  sulla  vita, per le quali il termine comincia a decorrere  dal  momento  in  cui  al consumatore e' comunicato che il contratto e' stato concluso;
 b)  dalla  data  in  cui  il  consumatore  riceve  le  condizioni contrattuali  e  le  informazioni di cui all'articolo 67-undecies, se tale data e' successiva a quella di cui alla lettera a).
 4. L'efficacia dei contratti relativi ai servizi di investimento e' sospesa  durante  la  decorrenza del termine previsto per l'esercizio del diritto di recesso.
 5. Il diritto di recesso non si applica:
 a)  ai  servizi  finanziari,  diversi dal servizio di gestione su base  individuale  di  portafogli di investimento se gli investimenti non  sono  stati  gia' avviati, il cui prezzo dipende da fluttuazioni del  mercato  finanziario  che  il  fornitore  non  e'  in  grado  di controllare  e  che possono aver luogo durante il periodo di recesso, quali ad esempio i servizi riguardanti:
 1) operazioni di cambio;
 2) strumenti del mercato monetario;
 3) valori mobiliari;
 4) quote di un organismo di investimento collettivo;
 5)  contratti  a termine fermo (futures) su strumenti finanziari, compresi gli strumenti equivalenti che si regolano in contanti;
 6) contratti a termine su tassi di interesse (FRA);
 7) contratti swaps su tassi d'interesse, su valute o contratti di scambio connessi ad azioni o a indici azionari (equity swaps);
 8)  opzioni per acquistare o vendere qualsiasi strumento previsto dalla  presente  lettera,  compresi  gli strumenti equivalenti che si regolano   in  contanti.  Sono  comprese  in  particolare  in  questa categoria le opzioni su valute e su tassi d'interesse;
 b)  alle  polizze  di  assicurazione  viaggio  e  bagagli  o alle analoghe  polizze  assicurative a breve termine di durata inferiore a un mese;
 c)  ai  contratti  interamente  eseguiti  da entrambe le parti su esplicita  richiesta  scritta  del consumatore prima che quest'ultimo eserciti   il  suo  diritto  di  recesso,  nonche'  ai  contratti  di assicurazione  obbligatoria  della responsabilita' civile per i danni derivanti  dalla circolazione dei veicoli a motore e dei natanti, per i quali si sia verificato l'evento assicurato;
 d)  alle  dichiarazioni  dei consumatori rilasciate dinanzi ad un pubblico  ufficiale  a  condizione che il pubblico ufficiale confermi che  al  consumatore  sono  garantiti  i  diritti di cui all'articolo 67-undecies, comma 1.
 6.  Se  esercita il diritto di recesso, il consumatore invia, prima dello  scadere del termine e secondo le istruzioni che gli sono state date  ai  sensi  dell'articolo  67-septies,  comma 1, lettera d), una comunicazione scritta al fornitore, mediante lettera raccomandata con avviso  di  ricevimento o altro mezzo indicato ai sensi dell'articolo 67-septies, comma 1, lettera d).
 7.  Il  presente  articolo  non  si  applica  alla  risoluzione dei contratti di credito disciplinata dagli articoli 67, comma 6, e 77.
 8.  Se  ad  un  contratto  a  distanza  relativo  ad un determinato servizio  finanziario  e'  aggiunto  un  altro  contratto  a distanza riguardante servizi finanziari prestati da un fornitore o da un terzo sulla  base  di  un  accordo  tra  il  terzo  e  il fornitore, questo contratto  aggiuntivo  e'  risolto,  senza  alcuna penale, qualora il consumatore  eserciti  il suo diritto di recesso secondo le modalita' fissate dal presente articolo. ))
 |  | Art. 67-terdecies (5) ((Pagamento del servizio fornito prima del recesso))
 ((  1.  Il  consumatore che esercita il diritto di recesso previsto dall'articolo   67-duodecies,  comma  1,  e'  tenuto  a  pagare  solo l'importo   del  servizio  finanziario  effettivamente  prestato  dal fornitore  conformemente  al  contratto  a distanza. L'esecuzione del contratto  puo'  iniziare  solo previa richiesta del consumatore. Nei contratti  di assicurazione l'impresa trattiene la frazione di premio relativa al periodo in cui il contratto ha avuto effetto.
 2. L'importo di cui al comma 1 non puo':
 a)  eccedere un importo proporzionale all'importanza del servizio gia'  fornito  in  rapporto  a  tutte  le  prestazioni  previste  dal contratto a distanza;
 b) essere di entita' tale da poter costituire una penale.
 3. Il fornitore non puo' esigere dal consumatore il pagamento di un importo  in  base  al  comma  1  se non e' in grado di provare che il consumatore  e'  stato  debitamente informato dell'importo dovuto, in conformita'  all'articolo  67-septies,  comma l, lettera a). Egli non puo'  tuttavia in alcun caso esigere tale pagamento se ha dato inizio all'esecuzione  del  contratto  prima  della  scadenza del periodo di esercizio  del  diritto  di recesso di cui all'articolo 67-duodecies, comma 1, senza che vi fosse una preventiva richiesta del consumatore.
 4.  Il  fornitore  e'  tenuto  a  rimborsare  al consumatore, entro quindici   giorni,   tutti   gli  importi  da  questo  versatigli  in conformita'  del  contratto  a distanza, ad eccezione dell'importo di cui  al  comma  1.  Il periodo decorre dal giorno in cui il fornitore riceve  la  comunicazione di recesso. L'impresa di assicurazione deve adempiere  alle  obbligazioni derivanti dal contratto, concernenti il periodo in cui il contratto medesimo ha avuto effetto.
 5.  Il  consumatore  paga  al  fornitore il corrispettivo di cui al comma 1 e gli restituisce qualsiasi bene o importo che abbia ricevuto da  quest'ultimo entro quindici giorni dall'invio della comunicazione di   recesso.   Non   sono  ripetibili  gli  indennizzi  e  le  somme eventualmente  corrisposte  dall'impresa agli assicurati e agli altri aventi diritto a prestazioni assicurative.
 6.  Per  i  finanziamenti  diretti  principalmente  a permettere di acquistare  o  mantenere  diritti  di proprieta' su terreni o edifici esistenti  o  progettati,  o  di  rinnovare  o ristrutturare edifici, l'efficacia  del  recesso  e' subordinata alla restituzione di cui al comma 5.))
 |  | Art. 67-quaterdecies (5) ((Pagamento dei servizi finanziari offerti a distanza))
 ((  1.  Il  consumatore  puo'  effettuare il pagamento con carte di credito,  debito  o  con  altri  strumenti di Pagamento, ove cio' sia previsto  tra  le  modalita' di pagamento, che gli sono comunicate ai sensi dell'articolo 67-sexies, comma 1, lettera f).
 2.  Fatta salva l'applicazione dell'articolo 12 del decreto-legge 3 maggio  1991,  n.  143,  convertito, con modificazioni, dalla legge 5 luglio  1991,  n.  197,  l'ente che emette o fornisce lo strumento di pagamento  riaccredita  al  consumatore i pagamenti non autorizzati o dei  quali  questi  dimostri  l'eccedenza rispetto al prezzo pattuito ovvero l'effettuazione mediante l'uso fraudolento della propria carta di  pagamento da parte del fornitore o di un terzo. L'ente che emette o  fornisce  lo  strumento  di  pagamento ha diritto di addebitare al fornitore le somme riaccreditate al consumatore.
 3.  Fermo  restando quanto previsto dal decreto legislativo 7 marzo 2005,  n.  82,  e  successive  modifiche  ed integrazioni, sul valore probatorio della firma elettronica e dei documenti elettronici, e' in capo  all'ente  che  emette  o  fornisce  lo  strumento di pagamento, l'onere   di  provare  che  la  transazione  di  pagamento  e'  stata autorizzata,  accuratamente  registrata  e  contabilizzata  e  che la medesima  non e' stata alterata da guasto tecnico o da altra carenza. L'uso  dello  strumento di pagamento non comporta necessariamente che il pagamento sia stato autorizzato.
 4.  Relativamente  alle  operazioni  di  pagamento  da  effettuarsi nell'ambito  di  contratti a distanza, il fornitore adotta condizioni di  sicurezza  conformi  a quanto disposto ai sensi dell'articolo 146 del  testo unico delle leggi in materia bancaria e creditizia, di cui al decreto legislativo 1° settembre 1993, n. 385, avendo riguardo, in particolare,  alle  esigenze  di  integrita',  di  autenticita'  e di tracciabilita' delle operazioni medesime. ))
 |  | Art. 67-quinquiesdecies (5) ((Servizi non richiesti))
 ((   1.   Il  consumatore  non  e'  tenuto  ad  alcuna  prestazione corrispettiva  in  caso  di  fornitura  non  richiesta. In ogni caso, l'assenza di risposta non implica consenso del consumatore.
 2. Salve le sanzioni previste dall'articolo 67-septies-decies, ogni servizio  non  richiesto  di  cui  al  presente  articolo costituisce pratica commerciale scorretta ai sensi degli articoli 21, 22, 23, 24, 25 e 26. ))
 |  | Art. 67-sexiesdecies (5) ((Comunicazioni non richieste))
 ((  1.  L'utilizzazione  da  parte  di  un fornitore delle seguenti tecniche  di comunicazione a distanza richiede il previo consenso del consumatore:
 a)  sistemi di chiamata senza intervento di un operatore mediante dispositivo automatico;
 b) telefax.
 2.  Le  tecniche  di  comunicazione  a  distanza  diverse da quelle indicate al comma 1, quando consentono una comunicazione individuale, non  sono  autorizzate  se  non  e'  stato  ottenuto  il consenso del consumatore interessato.
 3.  Le  misure  di  cui  ai  commi 1 e 2 non comportano costi per i consumatori. ))
 |  | Art. 67-septiesdecies (5) ((Sanzioni))
 ((  1.  Salvo  che  il  fatto  costituisca  reato, il fornitore che contravviene  alle  norme  di  cui  alla presente sezione, ovvero che ostacola  l'esercizio del diritto di recesso da parte del consumatore ovvero  non  rimborsa al consumatore le somme da questi eventualmente pagate,  e'  punito  con  la  sanzione amministrativa pecuniaria, per ciascuna violazione, da euro cinquemila a euro cinquantamila.
 2.  Nei  casi  di  particolare  gravita'  o  di  recidiva,  nonche' nell'ipotesi  della  violazione dell'articolo 67-novies decies, comma 3,  i limiti minimo e massimo della sanzione indicata al comma l sono raddoppiati.
 3.  Le  autorita'  di vigilanza dei settori bancario, assicurativo, finanziario  e della previdenza complementare e, ciascuna nel proprio ambito  di  competenza,  accertano le violazioni alle disposizioni di cui  alla  presente  sezione  e  le  relative  sanzioni sono irrogate secondo le procedure rispettivamente applicabili in ciascun settore.
 4.  Il  contratto  e'  nullo, nel caso in cui il fornitore ostacola l'esercizio del diritto di recesso da parte del contraente ovvero non rimborsa  le  somme  da questi eventualmente pagate, ovvero viola gli obblighi  di  informativa precontrattuale in modo da alterare in modo significativo la rappresentazione delle sue caratteristiche.
 5.  La  nullita'  puo'  essere  fatta valere solo dal consumatore e obbliga  le parti alla restituzione di quanto ricevuto. Nei contratti di  assicurazione  l'impresa  e'  tenuta  alla restituzione dei premi pagati  e  deve adempiere alle obbligazioni concernenti il periodo in cui  il  contratto  ha  avuto  esecuzione.  Non  sono  ripetibili gli indennizzi  e  le  somme  eventualmente corrisposte dall'impresa agli assicurati e agli altri aventi diritto a prestazioni assicurative. E' fatto  salvo  il diritto del Consumatore ad agire per il risarcimento dei danni.
 6. Sono fatte salve le sanzioni previste nel decreto legislativo 30 giugno 2003, n. 196. ))
 |  | Art. 67-octiesdecies (5) ((Irrinunciabilita' dei diritti))
 ((  1.  I  diritti attribuiti al consumatore dalla presente sezione sono irrinunciabili. E' nulla ogni pattuizione che abbia l'effetto di privare il consumatore della protezione assicurata dalle disposizioni della presente sezione. La nullita' puo' essere fatta valere solo dal consumatore e puo' essere rilevata d'ufficio dal giudice.
 2.  Ove  le  parti  abbiano  scelto  di  applicare al contratto una legislazione  diversa  da  quella  italiana,  al  consumatore  devono comunque  essere  riconosciute le condizioni di tutela previste dalla presente sezione. ))
 |  | Art. 67-noviesdecies (5) ((Ricorso giurisdizionale o amministrativo))
 ((  1.  Le  associazioni dei consumatori iscritte all'elenco di cui all'articolo   137,  sono  legittimate  a  proporre  alle  competenti autorita' di vigilanza, nell'ambito delle rispettive attribuzioni, al fine  di  tutelare  gli interessi collettivi dei consumatori, reclamo per  l'accertamento  di  violazioni delle disposizioni della presente sezione.
 2.  Le  associazioni  dei  consumatori  iscritte  all'elenco di cui all'articolo   137,   sono   legittimate   a  proporre  all'autorita' giudiziaria  l'azione  inibitoria per far cessare le violazioni delle disposizioni  della  presente  sezione  nei confronti delle imprese o degli intermediari ai sensi dell'articolo 140.
 3.  Le  autorita'  di vigilanza nei settori bancario, assicurativo, finanziario  e  della  previdenza  complementare,  nell'esercizio dei rispettivi  poteri, anche al di fuori dell'ipotesi di cui al comma 1, ordinano  ai  soggetti  vigilati  la cessazione o vietano l'inizio di pratiche non conformi alle disposizioni della presente sezione.
 4.   Sono   fatte   salve,   ove  non  espressamente  derogate,  le disposizioni  in  materia  bancaria,  finanziaria, assicurativa e dei sistemi  di  pagamento, ivi comprese le attribuzioni delle rispettive autorita' di vigilanza di settore. ))
 |  | Art. 67-vicies (5) ((Composizione extragiudiziale delle controversie))
 ((  1.  Il  Ministero  dell'economia  e delle finanze, il Ministero dello  sviluppo economico ed il Ministero della giustizia, sentite le autorita'  di  vigilanza  di settore, possono promuovere, nell'ambito degli ordinari stanziamenti di bilancio, l'istituzione di adeguate ed efficaci  procedure  extragiudiziali  di  reclamo e di ricorso per la composizione  di  controversie riguardanti i consumatori, conformi ai principi  previsti dall'ordinamento comunitario e da quello nazionale e  che  operano  nell'ambito  della  rete europea relativa ai servizi finanziari (FIN NET).
 2.  Gli  organi  di composizione extragiudiziale delle controversie comunicano  ai Ministeri di cui al comma 1 le decisioni significative che   adottano  sulla  commercializzazione  a  distanza  dei  servizi finanziari. ))
 |  | Art. 67-viciessemel (5) ((Onere della prova))
 (( 1. Sul fornitore grava l'onere della prova riguardante:
 a) l'adempimento agli obblighi di informazione del consumatore;
 b)  la  prestazione del consenso del consumatore alla conclusione del contratto;
 c) l'esecuzione del contratto;
 d)  la  responsabilita'  per  l'inadempimento  delle obbligazioni derivanti dal contratto.
 2.  Le  clausole  che  hanno per effetto l'inversione o la modifica dell'onere  della  prova di cui al comma 1 si presumono vessatorie ai sensi dell'articolo 33, comma 2, lettera t). ))
 |  | Art. 67-viciesbis ((Misure transitorie))
 ((1.  Le disposizioni della presente sezione si applicano anche nei confronti dei fornitori stabiliti in un altro Stato membro che non ha ancora  recepito la direttiva 2002/65/CE e in cui non vigono obblighi corrispondenti a quelli in essa previsti.))
 |  | Art. 68. Rinvio
 1.  Alle  offerte  di  servizi  della  societa'  dell'informazione, effettuate  ai consumatori per via elettronica, si applicano, per gli aspetti  non disciplinati dal presente codice, le disposizioni di cui al decreto legislativo 9 aprile 2003, n. 70, recante attuazione della direttiva   2000/31/CE   del  Parlamento  europeo  e  del  Consiglio, dell'8 giugno  2000,  relativa a taluni aspetti giuridici dei servizi della   societa'   dell'informazione,  in  particolare  il  commercio elettronico, nel mercato interno.
 
 
 
 Note all'art. 68:
 - Per il decreto legislativo 9 aprile 2003, n. 70, vedi
 le note all'art. 52.
 
 
 
 
 |  | Art. 69. Definizioni
 1. Ai fini del presente capo si intende per:
 a) contratto:  uno  o  piu'  contratti della durata di almeno tre anni   con  i  quali,  verso  pagamento  di  un  prezzo  globale,  si costituisce, si trasferisce o si promette di costituire o trasferire, direttamente  o  indirettamente,  un  diritto  reale  ovvero un altro diritto  avente  ad oggetto il godimento di uno o piu' beni immobili, per un periodo determinato o determinabile dell'anno non inferiore ad una settimana;
 b) acquirente: il consumatore in favore del quale si costituisce, si trasferisce o si promette di costituire o di trasferire il diritto oggetto del contratto;
 c) venditore:  la  persona  fisica  o  giuridica che, nell'ambito della   sua   attivita'  professionale,  costituisce,  trasferisce  o promette  di  costituire  o  di  trasferire  il  diritto  oggetto del contratto;  al  venditore e' equiparato ai fini dell'applicazione del codice  colui  che,  a qualsiasi titolo, promuove la costituzione, il trasferimento  o la promessa di trasferimento del diritto oggetto del contratto;
 d) bene   immobile:   un   immobile,   anche   con   destinazione alberghiera,   o  parte  di  esso,  per  uso  abitazione  o  per  uso alberghiero  o  per  uso turistico-ricettivo, su cui verte il diritto oggetto del contratto.
 |  | Art. 70. Documento informativo
 1. Il venditore e' tenuto a consegnare ad ogni persona che richiede informazioni  sul  bene immobile un documento informativo in cui sono indicati con precisione i seguenti elementi:
 a) il  diritto  oggetto  del  contratto, con specificazione della natura e delle condizioni di esercizio di tale diritto nello Stato in cui e' situato l'immobile; se tali ultime condizioni sono soddisfatte o, in caso contrario, quali occorre soddisfare;
 b) l'identita'  ed il domicilio del venditore, con specificazione della  sua  qualita'  giuridica,  l'identita'  ed  il  domicilio  del proprietario;
 c) se l'immobile e' determinato:
 1) la descrizione dell'immobile e la sua ubicazione;
 2) gli estremi del permesso di costruire ovvero di altro titolo edilizio e delle leggi regionali che regolano l'uso dell'immobile con destinazione   turistico-ricettiva   e,   per  gli  immobili  situati all'estero,   gli   estremi  degli  atti  che  garantiscano  la  loro conformita' alle prescrizioni vigenti in materia;
 d) se l'immobile non e' ancora determinato:
 1)  gli  estremi  della  concessione  edilizia  e  delle  leggi regionali   che   regolano   l'uso   dell'immobile  con  destinazione turistico-ricettiva  e,  per  gli  immobili  situati  all'estero, gli estremi   degli  atti  che  garantiscano  la  loro  conformita'  alle prescrizioni  vigenti in materia, nonche' lo stato di avanzamento dei lavori  di  costruzione  dell'immobile  e  la  data entro la quale e' prevedibile il completamento degli stessi;
 2)  lo  stato  di  avanzamento  dei lavori relativi ai servizi, quali   il   collegamento   alla   rete   di  distribuzione  di  gas, elettricita', acqua e telefono;
 3)  in caso di mancato completamento dell'immobile, le garanzie relative  al rimborso dei pagamenti gia' effettuati e le modalita' di applicazione di queste garanzie;
 e) i  servizi  comuni  ai  quali l'acquirente ha o avra' accesso, quali  luce,  acqua, manutenzione, raccolta di rifiuti, e le relative condizioni di utilizzazione;
 f) le  strutture  comuni  alle  quali  l'acquirente  ha  o  avra' accesso,  quali piscina, sauna, ed altre, e le relative condizioni di utilizzazione;
 g) le  norme applicabili in materia di manutenzione e riparazione dell'immobile, nonche' in materia di amministrazione e gestione dello stesso;
 h) il  prezzo  globale,  comprensivo  di  IVA,  che  l'acquirente versera'  quale  corrispettivo;  la stima dell'importo delle spese, a carico  dell'acquirente,  per  l'utilizzazione  dei  servizi  e delle strutture  comuni  e  la  base  di  calcolo  dell'importo degli oneri connessi  all'occupazione  dell'immobile  da  parte  dell'acquirente, delle  tasse  e imposte, delle spese amministrative accessorie per la gestione,  la  manutenzione  e  la  riparazione, nonche' le eventuali spese di trascrizione del contratto;
 i) informazioni  circa  il  diritto  di recesso dal contratto con l'indicazione  degli elementi identificativi della persona alla quale deve  essere  comunicato  il  recesso stesso, precisando le modalita' della comunicazione e l'importo complessivo delle spese, specificando quelle  che  l'acquirente  in caso di recesso e' tenuto a rimborsare; informazioni  circa  le  modalita'  per  risolvere  il  contratto  di concessione di credito connesso al contratto, in caso di recesso;
 l) le modalita' per ottenere ulteriori informazioni.
 2.  Le  disposizioni di cui al comma 1 si applicano anche quando il venditore  offre  al pubblico un diritto che attribuisce il godimento su uno o piu' beni immobili sulla base di liste, elenchi, cataloghi o altre forme di comunicazione. In questo caso il documento informativo deve  essere  consegnato  per  ciascuno  dei  beni  immobili  oggetto dell'offerta.
 3.  Il  venditore  non  puo'  apportare modifiche agli elementi del documento  di cui al comma 1, a meno che le stesse non siano dovute a circostanze   indipendenti  dalla  sua  volonta';  in  tale  caso  le modifiche devono essere comunicate alla parte interessata prima della conclusione del contratto ed inserite nello stesso. Tuttavia, dopo la consegna  del  documento informativo, le parti possono accordarsi per modificare il documento stesso.
 4.  Il documento di cui al comma 1 deve essere redatto nella lingua o  in  una  delle lingue dello Stato membro in cui risiede la persona interessata  oppure,  a scelta di quest'ultima, nella lingua o in una delle  lingue  dello  Stato  di  cui  la persona stessa e' cittadina, purche' si tratti di lingue ufficiali dell'Unione europea.
 5.  Restano  salve  le  disposizioni  previste  dal codice dei beni culturali  e  del  paesaggio di cui al decreto legislativo 22 gennaio 2004, n. 42.
 
 
 
 Note all'art. 70.
 -  Il  decreto  legislativo  22 gennaio  2004,  n.  42,
 recante  «Codice  dei  beni  culturali  e del paesaggio, ai
 sensi  dell'art.  10 della legge 6 luglio 2002, n. 137», e'
 pubblicato  nella  Gazzetta  Ufficiale 24 febbraio 2004, n.
 45, S.O.
 
 
 
 
 |  | Art. 71. Requisiti del contratto
 1.  Il  contratto  deve  essere  redatto  per  iscritto  a  pena di nullita';  esso  e'  redatto  nella  lingua italiana e tradotto nella lingua  o  in  una  delle  lingue  dello  Stato membro in cui risiede l'acquirente  oppure, a scelta di quest'ultimo, nella lingua o in una delle  lingue dello Stato di cui egli e' cittadino, purche' si tratti di lingue ufficiali dell'Unione europea.
 2.  Il  contratto  contiene,  oltre  a  tutti  gli  elementi di cui all'articolo 70,  comma 1,  lettere da  a) a i), i seguenti ulteriori elementi:
 a) l'identita' ed il domicilio dell'acquirente;
 b) la  durata  del contratto ed il termine a partire dal quale il consumatore puo' esercitare il suo diritto di godimento;
 c) una clausola in cui si afferma che l'acquisto non comporta per l'acquirente   altri  oneri,  obblighi  o  spese  diversi  da  quelli stabiliti nel contratto;
 d) la possibilita' o meno di partecipare ad un sistema di scambio ovvero  di vendita del diritto oggetto del contratto, nonche' i costi eventuali  qualora  il  sistema  di  scambio  ovvero  di  vendita sia organizzato  dal  venditore  o  da  un  terzo da questi designato nel contratto;
 e) la data ed il luogo di sottoscrizione del contratto.
 3.  Il  venditore  deve  fornire  all'acquirente  la traduzione del contratto  nella  lingua dello Stato membro in cui e' situato il bene immobile, purche' si tratti di una delle lingue ufficiali dell'Unione europea.
 |  | Art. 72. Obblighi specifici del venditore
 1.  Il  venditore utilizza il termine multiproprieta' nel documento informativo,  nel  contratto e nella pubblicita' commerciale relativa al  bene immobile soltanto quando il diritto oggetto del contratto e' un diritto reale.
 2.  La  pubblicita' commerciale relativa al bene immobile deve fare riferimento   al   diritto  di  ottenere  il  documento  informativo, indicando il luogo in cui lo stesso viene consegnato.
 |  | Art. 73. Diritto di recesso
 1.  Entro  dieci  giorni lavorativi dalla conclusione del contratto l'acquirente puo' recedere dallo stesso senza specificarne il motivo. In  tale  caso l'acquirente non e' tenuto a pagare alcuna penalita' e deve  rimborsare  al  venditore solo le spese sostenute e documentate per  la  conclusione  del  contratto e di cui e' fatta menzione nello stesso,  purche'  si  tratti  di  spese relative ad atti da espletare tassativamente prima dello scadere del periodo di recesso.
 2.  Se  il  contratto  non  contiene  uno  degli  elementi  di  cui all'articolo 70, comma 1, lettere a), b), c), d), numero 1), h) e i), ed  all'articolo 71, comma 2, lettere b) e d), e non contiene la data di   cui  all'articolo 71,  comma 2,  lettera e),  l'acquirente  puo' recedere  dallo stesso entro tre mesi dalla conclusione. In tale caso l'acquirente non e' tenuto ad alcuna penalita' ne' ad alcun rimborso.
 3.   Se  entro  tre  mesi  dalla  conclusione  del  contratto  sono comunicati   gli  elementi  di  cui  al  comma 2,  l'acquirente  puo' esercitare  il  diritto di recesso alle condizioni di cui al comma 1, ed  il  termine  di  dieci  giorni  lavorativi  decorre dalla data di ricezione della comunicazione degli elementi stessi.
 4.  Se  l'acquirente  non  esercita il diritto di recesso di cui al comma 2,  ed  il  venditore  non  effettua la comunicazione di cui al comma 3,  l'acquirente  puo'  esercitare  il  diritto di recesso alle condizioni  di  cui  al  comma 1,  ed  il  termine  di  dieci  giorni lavorativi  decorre  dal giorno successivo alla scadenza dei tre mesi dalla conclusione del contratto.
 5.  Il  diritto  di  recesso si esercita dandone comunicazione alla persona  indicata  nel  contratto  e,  in  mancanza, al venditore. La comunicazione  deve essere sottoscritta dall'acquirente e deve essere inviata mediante lettera raccomandata con avviso di ricevimento entro il  termine  previsto.  Essa  puo'  essere  inviata,  entro lo stesso termine, anche mediante telegramma, telex e fax, a condizione che sia confermata  con  lettera raccomandata con avviso di ricevimento entro le quarantotto ore successive.
 |  | Art. 74. Divieto di acconti
 1.   E'   fatto   divieto   al  venditore  di  esigere  o  ricevere dall'acquirente  il  versamento  di  somme  di  danaro  a  titolo  di anticipo,  di  acconto  o  di caparra, fino alla scadenza dei termini concessi   per   l'esercizio   del   diritto   di   recesso   di  cui all'articolo 73.
 |  | Art. 75. Rinvio   alla  generale  disciplina  dei  contratti  con  particolari modalita' di conclusione
 1.  Salvo quanto specificamente disposto, ai contratti disciplinati dal   presente   capo  si  applicano  le  disposizioni  di  cui  agli articoli da 64 a 67.
 2.  Ai  contratti  di  cui  al  presente  capo si applicano, ove ne ricorrano  i  relativi  presupposti,  le piu' favorevoli disposizioni dettate dal capo I del titolo III della parte III.
 |  | Art. 76. Obbligo di fideiussione
 1.  Il  venditore  non  avente  la  forma  giuridica di societa' di capitali ovvero con un capitale sociale versato inferiore a 5.164.569 euro  e non avente sede legale e sedi secondarie nel territorio dello Stato   e'  obbligato  a  prestare  idonea  fideiussione  bancaria  o assicurativa a garanzia della corretta esecuzione del contratto.
 2.  Il  venditore e' in ogni caso obbligato a prestare fideiussione bancaria  o assicurativa allorquando l'immobile oggetto del contratto sia in corso di costruzione, a garanzia dell'ultimazione dei lavori.
 3.  Delle fideiussioni deve farsi espressa menzione nel contratto a pena di nullita'.
 4.  Le  garanzie  di  cui  ai  commi 1  e  2  non  possono  imporre all'acquirente la preventiva esclusione del venditore.
 |  | Art. 77. Risoluzione del contratto di concessione di credito
 1.  Il  contratto di concessione di credito erogato dal venditore o da  un  terzo  in  base  ad  un  accordo  tra questi ed il venditore, sottoscritto  dall'acquirente  per  il  pagamento del prezzo o di una parte  di  esso,  si risolve di diritto, senza il pagamento di alcuna penale,  qualora  l'acquirente abbia esercitato il diritto di recesso ai sensi dell'articolo 73.
 |  | Art. 78. Nullita' di clausole contrattuali o patti aggiunti
 1.  Sono  nulle  le  clausole  contrattuali  o  i patti aggiunti di rinuncia  dell'acquirente  ai diritti previsti dal presente capo o di limitazione delle responsabilita' previste a carico del venditore.
 |  | Art. 79. Competenza territoriale inderogabile
 1.  Per  le  controversie  derivanti dall'applicazione del presente capo,  la  competenza  territoriale  inderogabile  e' del giudice del luogo  di  residenza  o  di domicilio dell'acquirente, se ubicati nel territorio dello Stato.
 |  | Art. 80. Diritti dell'acquirente nel caso di applicazione di legge straniera
 1.  Ove  le  parti  abbiano  scelto  di  applicare al contratto una legislazione   diversa  da  quella  italiana,  all'acquirente  devono comunque  essere  riconosciute  le  condizioni di tutela previste dal presente  capo,  allorquando  l'immobile  oggetto  del  contratto sia situato nel territorio di uno Stato membro dell'Unione europea.
 |  | Art. 81. Sanzioni
 1.   Salvo  che  il  fatto  costituisca  reato,  il  venditore  che contravviene alle norme di cui agli articoli 70, comma 1, lettere a), b),  c),  numero  1),  d),  numeri  2) e 3), e), f), g), h) e i), 71, comma 3,  72,  74  e  78,  e'  punito  con la sanzione amministrativa pecuniaria da 500 euro a 3.000 euro.
 2.   Si   applica   la  sanzione  amministrativa  accessoria  della sospensione  dall'esercizio  dell'attivita'  da quindici giorni a tre mesi  al  venditore  che abbia commesso una ripetuta violazione delle disposizioni di cui al comma 1.
 3.  Ai  fini  dell'accertamento dell'infrazione e dell'applicazione della sanzione si applica l'articolo 62, comma 3.
 |  | Art. 82. Ambito di applicazione
 1.  Le  disposizioni  del  presente  capo si applicano ai pacchetti turistici definiti all'articolo 83, venduti od offerti in vendita nel territorio  nazionale  dall'organizzatore  o  dal  venditore,  di cui all'articolo 84.
 2.  Il  presente  capo  si  applica altresi' ai pacchetti turistici negoziati  al  di  fuori  dai  locali commerciali e a distanza, ferme restando le disposizioni previste negli articoli da 64 a 67.
 |  | Art. 83. Definizioni
 1. Ai fini del presente capo si intende per:
 a) organizzatore   di   viaggio,  il  soggetto  che  realizza  la combinazione  degli  elementi  di cui all'articolo 84 e si obbliga in nome  proprio  e  verso  corrispettivo forfetario a procurare a terzi pacchetti turistici;
 b) venditore,  il  soggetto  che  vende, o si obbliga a procurare pacchetti  turistici  realizzati  ai  sensi dell'articolo 84 verso un corrispettivo forfetario;
 c) consumatore   di   pacchetti   turistici,   l'acquirente,   il cessionario  di  un  pacchetto turistico o qualunque persona anche da nominare,  purche'  soddisfi  tutte  le  condizioni  richieste per la fruizione   del   servizio,  per  conto  della  quale  il  contraente principale  si impegna ad acquistare senza remunerazione un pacchetto turistico.
 2.  L'organizzatore puo' vendere pacchetti turistici direttamente o tramite un venditore.
 |  | Art. 84. Pacchetti turistici
 1. I pacchetti turistici hanno ad oggetto i viaggi, le vacanze ed i circuiti  tutto compreso, risultanti dalla prefissata combinazione di almeno  due degli elementi di seguito indicati, venduti od offerti in vendita   ad  un  prezzo  forfetario,  e  di  durata  superiore  alle ventiquattro ore ovvero comprendente almeno una notte:
 a) trasporto;
 b) alloggio;
 c) servizi turistici non accessori al trasporto o all'alloggio di cui  all'articolo  86,  lettere  i)  e  o),  che  costituiscano parte significativa del pacchetto turistico.
 2.  La fatturazione separata degli elementi di uno stesso pacchetto turistico  non  sottrae  l'organizzatore o il venditore agli obblighi della presente sezione.
 |  | Art. 85. Forma del contratto di vendita di pacchetti turistici
 1.  Il  contratto  di  vendita di pacchetti turistici e' redatto in forma scritta in termini chiari e precisi.
 2.  Al  consumatore  deve essere rilasciata una copia del contratto stipulato, sottoscritto o timbrato dall'organizzatore o venditore.
 |  | Art. 86 Elementi del contratto di vendita di pacchetti turistici
 
 1. Il contratto contiene i seguenti elementi: a) destinazione,  durata,  data  d'inizio  e conclusione, qualora sia
 previsto un soggiorno frazionato, durata del medesimo con relative
 date di inizio e fine; b) nome, indirizzo, numero di telefono ed estremi dell'autorizzazione
 all'esercizio  dell'organizzatore  o  venditore che sottoscrive il
 contratto; c) prezzo  del  pacchetto  turistico,  modalita' della sua revisione,
 diritti  e tasse sui servizi di atterraggio, sbarco ed imbarco nei
 porti   ed  aeroporti  e  gli  altri  oneri  posti  a  carico  del
 viaggiatore; d) importo,  comunque  non  superiore  al  venticinque  per cento del
 prezzo,  da  versarsi  all'atto  della  prenotazione,  nonche'  il
 termine per il pagamento del saldo; il suddetto importo e' versato
 a  titolo  di  caparra ma gli effetti di cui all'articolo 1385 del
 codice civile non si producono qualora il recesso dipenda da fatto
 sopraggiunto  non  imputabile,  ovvero  sia giustificato dal grave
 inadempimento della controparte; e) estremi  della  copertura  assicurativa  e delle ulteriori polizze
 convenute con il viaggiatore; f) presupposti e modalita' di intervento del fondo di garanzia di cui
 all'articolo 100; g) mezzi,  caratteristiche e tipologie di trasporto, data, ora, luogo
 della partenza e del ritorno, tipo di posto assegnato; h) ove  il  pacchetto  turistico  includa la sistemazione in albergo,
 l'ubicazione,  la  categoria  turistica,  il  livello, l'eventuale
 idoneita'   all'accoglienza   di   persone  disabili,  nonche'  le
 principali  caratteristiche,  la conformita' alla regolamentazione
 dello Stato membro ospitante, i pasti forniti; i) itinerario,   visite,  escursioni  o  altri  servizi  inclusi  nel
 pacchetto  turistico, ivi compresa la presenza di accompagnatori e
 guide turistiche; l) termine   entro   cui   il   consumatore   deve  essere  informato
 dell'annullamento  del  viaggio per la mancata adesione del numero
 minimo dei partecipanti eventualmente previsto; m) accordi   specifici  sulle  modalita'  del  viaggio  espressamente
 convenuti  tra  l'organizzatore o il venditore e il consumatore al
 momento della prenotazione; n) eventuali spese poste a carico del consumatore per la cessione del
 contratto ad un terzo; o) termine  entro il quale il consumatore deve presentare reclamo per
 l'inadempimento o l'inesatta esecuzione del contratto; p) termine  entro  il quale il consumatore deve comunicare la propria
 scelta  in  relazione alle modifiche delle condizioni contrattuali
 di cui all'articolo 91.
 
 
 
 Note all'art. 86:
 - L'art. 1385 del codice civile e' il seguente:
 "Art.  1385  (Caparra  confirmatoria).  - Se al momento
 della  conclusione del contratto una parte da' all'altra, a
 titolo  di caparra, una somma di danaro, o una quantita' di
 altre  cose  fungibili, la caparra, in caso di adempimento,
 deve essere restituita o imputata alla prestazione dovuta.
 Se  la  parte  che  ha dato la caparra e' inadempiente,
 l'altra  puo' recedere dal contratto, ritenendo la caparra;
 se  inadempiente  e'  invece  la  parte  che l'ha ricevuta,
 l'altra  puo'  recedere  dal contratto ed esigere il doppio
 della caparra.
 Se  pero'  la  parte che non e' inadempiente preferisce
 domandare  l'esecuzione  o la risoluzione del contratto, il
 risarcimento del danno e' regolato dalle norme generali.".
 
 
 
 
 |  | Art. 87. Informazione del consumatore
 1.  Nel  corso  delle trattative e comunque prima della conclusione del contratto, il venditore o l'organizzatore forniscono per iscritto informazioni   di   carattere   generale  concernenti  le  condizioni applicabili  ai  cittadini  dello Stato membro dell'Unione europea in materia  di  passaporto  e visto con l'indicazione dei termini per il rilascio,  nonche' gli obblighi sanitari e le relative formalita' per l'effettuazione del viaggio e del soggiorno.
 2.  Prima  dell'inizio  del viaggio l'organizzatore ed il venditore comunicano al consumatore per iscritto le seguenti informazioni:
 a) orari, localita' di sosta intermedia e coincidenze;
 b) generalita'  e recapito telefonico di eventuali rappresentanti locali   dell'organizzatore  o  venditore  ovvero  di  uffici  locali contattabili dal viaggiatore in caso di difficolta';
 c) recapito    telefonico    dell'organizzatore    o    venditore utilizzabile  in  caso  di  difficolta'  in assenza di rappresentanti locali;
 d) per  i viaggi ed i soggiorni di minorenne all'estero, recapiti telefonici  per  stabilire  un  contatto  diretto con questi o con il responsabile locale del suo soggiorno;
 e) circa   la  sottoscrizione  facoltativa  di  un  contratto  di assicurazione  a  copertura delle spese sostenute dal consumatore per l'annullamento  del contratto o per il rimpatrio in caso di incidente o malattia.
 3.  Quando il contratto e' stipulato nell'imminenza della partenza, le   indicazioni   contenute   nel   comma 1  devono  essere  fornite contestualmente alla stipula del contratto.
 4.  E'  fatto  comunque divieto di fornire informazioni ingannevoli sulle  modalita'  del  servizio  offerto,  sul  prezzo  e sugli altri elementi del contratto qualunque sia il mezzo mediante il quale dette informazioni vengono comunicate al consumatore.
 |  | Art. 88. Opuscolo informativo
 1.  L'opuscolo, ove posto a disposizione del consumatore, indica in modo chiaro e preciso:
 a) la  destinazione, il mezzo, il tipo, la categoria di trasporto utilizzato;
 b) la   sistemazione   in  albergo  o  altro  tipo  di  alloggio, l'ubicazione,   la  categoria  o  il  livello  e  le  caratteristiche principali,   la  sua  approvazione  e  classificazione  dello  Stato ospitante;
 c) i pasti forniti;
 d) l'itinerario;
 e) le informazioni di carattere generale applicabili al cittadino di  uno  Stato  membro dell'Unione europea in materia di passaporto e visto  con  indicazione  dei  termini  per  il  rilascio, nonche' gli obblighi   sanitari   e  le  relative  formalita'  da  assolvere  per l'effettuazione del viaggio e del soggiorno;
 f) l'importo o la percentuale di prezzo da versare come acconto e le scadenze per il versamento del saldo;
 g) l'indicazione  del numero minimo di partecipanti eventualmente necessario  per  l'effettuazione  del  viaggio  tutto  compreso e del termine   entro   il  quale  il  consumatore  deve  essere  informato dell'annullamento del pacchetto turistico;
 h) i  termini,  le  modalita',  il  soggetto  nei cui riguardi si esercita  il  diritto  di recesso ai sensi degli articoli da 64 a 67, nel  caso  di  contratto  negoziato  fuori dei locali commerciali o a distanza.
 2.    Le    informazioni    contenute    nell'opuscolo    vincolano l'organizzatore   e   il   venditore  in  relazione  alle  rispettive responsabilita',  a  meno  che  le  modifiche  delle  condizioni  ivi indicate non siano comunicate per iscritto al consumatore prima della stipulazione  del  contratto  o  vengano  concordate  dai contraenti, mediante   uno   specifico   accordo  scritto,  successivamente  alla stipulazione.
 |  | Art. 89. Cessione del contratto
 1. Il consumatore puo' sostituire a se' un terzo che soddisfi tutte le  condizioni  per la fruizione del servizio, nei rapporti derivanti dal  contratto,  ove  comunichi  per  iscritto all'organizzatore o al venditore,  entro  e  non oltre quattro giorni lavorativi prima della partenza,  di trovarsi nell'impossibilita' di usufruire del pacchetto turistico e le generalita' del cessionario.
 2.  Il  cedente  ed  il  cessionario sono solidamente obbligati nei confronti  dell'organizzatore o del venditore al pagamento del prezzo e delle spese ulteriori eventualmente derivanti dalla cessione.
 |  | Art. 90. Revisione del prezzo
 1.  La  revisione  del  prezzo  forfetario  di vendita di pacchetto turistico  convenuto  dalle  parti  e'  ammessa solo quando sia stata espressamente  prevista nel contratto, anche con la definizione delle modalita'  di  calcolo, in conseguenza della variazione del costo del trasporto,  del carburante, dei diritti e delle tasse quali quelle di atterraggio,  di  sbarco  o  imbarco nei porti o negli aeroporti, del tasso  di  cambio  applicato.  I  costi  devono  essere adeguatamente documentati dal venditore.
 2. La revisione al rialzo non puo' in ogni caso essere superiore al dieci per cento del prezzo nel suo originario ammontare.
 3.  Quando  l'aumento  del  prezzo  supera la percentuale di cui al comma  2,  l'acquirente  puo' recedere dal contratto, previo rimborso delle somme gia' versate alla controparte.
 4.  Il  prezzo  non  puo'  in  ogni caso essere aumentato nei venti giorni che precedono la partenza.
 |  | Art. 91. Modifiche delle condizioni contrattuali
 1.  Prima  della  partenza l'organizzatore o il venditore che abbia necessita'  di  modificare  in modo significativo uno o piu' elementi del   contratto,   ne  da'  immediato  avviso  in  forma  scritta  al consumatore, indicando il tipo di modifica e la variazione del prezzo che ne consegue, ai sensi dell'articolo 90.
 2.  Ove  non  accetti la proposta di modifica di cui al comma 1, il consumatore puo' recedere, senza pagamento di penali, ed ha diritto a quanto previsto nell'articolo 92.
 3. Il consumatore comunica la propria scelta all'organizzatore o al venditore  entro due giorni lavorativi dal momento in cui ha ricevuto l'avviso indicato al comma 2.
 4.  Dopo  la  partenza,  quando  una  parte  essenziale dei servizi previsti  dal  contratto  non puo' essere effettuata, l'organizzatore predispone  adeguate  soluzioni  alternative  per la prosecuzione del viaggio  programmato non comportanti oneri di qualsiasi tipo a carico del  consumatore,  oppure  rimborsa  quest'ultimo  nei  limiti  della differenza  tra  le  prestazioni  originariamente  previste  e quelle effettuate, salvo il risarcimento del danno.
 5.   Se   non  e'  possibile  alcuna  soluzione  alternativa  o  il consumatore non l'accetta per un giustificato motivo, l'organizzatore gli  mette  a  disposizione  un mezzo di trasporto equivalente per il ritorno  al  luogo  di  partenza  o  ad  altro luogo convenuto, e gli restituisce  la  differenza tra il costo delle prestazioni previste e quello  delle  prestazioni  effettuate  fino  al  momento del rientro anticipato.
 |  | Art. 92. Diritti  del  consumatore  in  caso  di  recesso  o  annullamento del servizio
 1.  Quando  il  consumatore  recede dal contratto nei casi previsti dagli  articoli 90  e  91,  o il pacchetto turistico viene cancellato prima  della  partenza per qualsiasi motivo, tranne che per colpa del consumatore,  questi  ha  diritto  di usufruire di un altro pacchetto turistico  di  qualita'  equivalente o superiore senza supplemento di prezzo, o di un pacchetto turistico qualitativamente inferiore previa restituzione  della  differenza del prezzo, oppure gli e' rimborsata, entro  sette  giorni  lavorativi  dal  momento  del  recesso  o della cancellazione, la somma di danaro gia' corrisposta.
 2.  Nei  casi  previsti  dal  comma 1  il consumatore ha diritto ad essere  risarcito  di  ogni  ulteriore danno dipendente dalla mancata esecuzione del contratto.
 3.  Il comma 2 non si applica quando la cancellazione del pacchetto turistico  dipende  dal  mancato  raggiungimento del numero minimo di partecipanti  eventualmente  richiesto  ed  il  consumatore sia stato informato  in  forma  scritta  almeno  venti  giorni prima della data prevista  per la partenza, oppure da causa di forza maggiore, escluso in ogni caso l'eccesso di prenotazioni.
 |  | Art. 93. Mancato o inesatto adempimento
 1.  Fermi  restando gli obblighi previsti dall'articolo precedente, in  caso di mancato o inesatto adempimento delle obbligazioni assunte con   la  vendita  del  pacchetto  turistico,  l'organizzatore  e  il venditore   sono   tenuti  al  risarcimento  del  danno,  secondo  le rispettive  responsabilita', se non provano che il mancato o inesatto adempimento  e' stato determinato da impossibilita' della prestazione derivante da causa a loro non imputabile.
 2. L'organizzatore o il venditore che si avvale di altri prestatori di  servizi  e'  comunque  tenuto  a  risarcire il danno sofferto dal consumatore, salvo il diritto di rivalersi nei loro confronti.
 |  | Art. 94. Responsabilita' per danni alla persona
 1.  Il  danno  derivante  alla  persona  dall'inadempimento o dalla inesatta   esecuzione  delle  prestazioni  che  formano  oggetto  del pacchetto   turistico  e'  risarcibile  nei  limiti  stabiliti  delle convenzioni  internazionali  che disciplinano la materia, di cui sono parte  l'Italia  o  l'Unione  europea, ed, in particolare, nei limiti previsti  dalla  convenzione  di  Varsavia  del  12 ottobre  1929 sul trasporto  aereo  internazionale,  resa esecutiva con legge 19 maggio 1932,  n.  841,  dalla  convenzione di Berna del 25 febbraio 1961 sul trasporto ferroviario, resa esecutiva con legge 2 marzo 1963, n. 806, e  dalla  convenzione  di Bruxelles del 23 aprile 1970 (C.C.V.), resa esecutiva con legge 27 dicembre 1977, n. 1084, per ogni altra ipotesi di  responsabilita'  dell'organizzatore  e  del venditore, cosi' come recepite nell'ordinamento ovvero nei limiti stabiliti dalle ulteriori convenzioni,  rese  esecutive  nell'ordinamento  italiano, alle quali aderiscono  i  Paesi  dell'Unione  europea  ovvero  la  stessa Unione europea.
 2.  Il  diritto  al risarcimento del danno si prescrive in tre anni dalla  data  del rientro del viaggiatore nel luogo di partenza, salvo il   termine   di   diciotto   o   dodici  mesi  per  quanto  attiene all'inadempimento  di prestazioni di trasporto comprese nel pacchetto turistico per le quali si applica l'articolo 2951 del codice civile.
 3.  E'  nullo  ogni  accordo  che stabilisca limiti di risarcimento inferiori a quelli di cui al comma 1.
 
 
 
 Note all'art. 94:
 -   La   legge   19   maggio   1932,  n.  841,  recante
 «Approvazione   della  Convenzione  per  l'unificazione  di
 alcune  regole  relative  al trasporto aereo internazionale
 stipulata  a  Varsavia  il  12 ottobre 1929», e' pubblicata
 nella Gazzetta Ufficiale 26 luglio 1932, n. 171.
 -  La  legge 2 marzo 1963, n. 806, recante «Ratifica ed
 esecuzione  dei  seguenti  Accordi internazionali firmati a
 Berna   il  25 febbraio  1961:  Convenzione  internazionale
 concernente  il  trasporto  di viaggiatori e di bagagli per
 ferrovia   (C.I.V.)   con   relativi  annessi;  Convenzione
 internazionale   concernente  il  trasporto  di  merci  per
 ferrovia   (C.I.M.)   con   relativi   annessi;  Protocollo
 addizionale  alle Convenzioni internazionali concernenti il
 trasporto per ferrovia di viaggiatori e di bagagli (C.I.V.)
 e   di  merci  (C.I.M.)»,  e'  pubblicata  nel  supplemento
 ordinario alla Gazzetta Ufficiale 15 giugno 1963, n. 158.
 - La legge 27 dicembre 1977, n. 1084, recante «Ratifica
 ed  esecuzione della convenzione internazionale relativa al
 contratto   di   viaggio  (CCV),  firmata  a  Bruxelles  il
 23 aprile  1970»,  e'  pubblicata  nella Gazzetta Ufficiale
 17 febbraio 1978, n. 48, S.O.
 - L'art. 2951 del codice civile e' il seguente:
 «Art.  2951  (Pescrizione in materia di spedizione e di
 trasporto). - Si prescrivono in un anno i diritti derivanti
 dal  contratto  di spedizione e dal contratto di trasporto.
 La  prescrizione  si compie con il decorso di diciotto mesi
 se il trasporto ha inizio o termine fuori d'Europa.
 Il  termine  decorre  dall'arrivo  a destinazione della
 persona  o,  in  caso  di  sinistro,  dal giorno di questo,
 ovvero  dal  giorno  in  cui  e'  avvenuta o sarebbe dovuta
 avvenire la riconsegna della cosa al luogo di destinazione.
 Si prescrivono parimenti in un anno dalla richiesta del
 trasporto i diritti verso gli esercenti pubblici servizi di
 linea indicati dall'art. 1679.».
 
 
 
 
 |  | Art. 95 Responsabilita' per danni diversi da quelli alla persona
 
 1.  Le  parti  contraenti possono convenire in forma scritta, fatta salva  in  ogni  caso  l'applicazione  degli articoli 1341 del codice civile  e  degli  articoli  da  33  a  37  del codice, limitazioni al risarcimento  del  danno,  diverso  dal danno alla persona, derivante dall'inadempimento  o  dall'inesatta esecuzione delle prestazioni che formano oggetto del pacchetto turistico.
 2.  La  limitazione  di  cui  al comma 1 non puo' essere, a pena di nullita', comunque inferiore a quanto previsto dall'articolo 13 della convenzione internazionale relativa al contratto di viaggio (C.C.V.), firmata  a Bruxelles il 23 aprile 1970, resa esecutiva dalla legge 29 dicembre 1977, n. 1084.
 3.  In  assenza di specifica pattuizione, il risarcimento del danno e'  ammesso  nei  limiti  previsti dall'articolo 13 della convenzione internazionale  relativa  al contratto di viaggio (C.C.V.), firmata a Bruxelles  il  23 aprile 1970, resa esecutiva dalla legge 29 dicembre 1977, n. 1084, e dagli articoli dal 1783 al 1786 del codice civile.
 4. Il diritto al risarcimento del danno si prescrive in un anno dal rientro del viaggiatore nel luogo della partenza.
 
 
 
 Note all'art. 95:
 - L'art. 1341 del codice civile e' il seguente:
 "Art.  1341  (Condizioni  generali  di contratto). - Le
 condizioni  generali  di  contratto  predisposte da uno dei
 contraenti  sono  efficaci  nei confronti dell'altro, se al
 momento  della  conclusione  del  contratto  questi  le  ha
 conosciute  o  avrebbe dovuto conoscerle usando l'ordinaria
 diligenza.
 In   ogni   caso   non   hanno  effetto,  se  non  sono
 specificamente  approvate  per  iscritto, le condizioni che
 stabiliscono,  a  favore  di  colui  che le ha predisposte,
 limitazioni  di  responsabilita',  facolta' di recedere dal
 contratto  o di sospenderne l'esecuzione, ovvero sanciscono
 a  carico dell'altro contraente decadenze, limitazioni alla
 facolta'  di  opporre  eccezioni, restrizioni alla liberta'
 contrattuale  nei  rapporti  coi  terzi,  tacita  proroga o
 innovazione   del   contratto,  clausole  compromissorie  o
 deroghe alla competenza dell'autorita' giudiziaria.".
 -  Per la legge 29 dicembre 1977, n. 1084, vedi le note
 all'art. 94.
 -  Gli  articoli 1783  e 1786 del codice civile, sono i
 seguenti:
 "Art.  1783  (Responsabilita'  per  le  cose portate in
 albergo).  -  Gli  albergatori  sono  responsabili  di ogni
 deterioramento,   distruzione   o  sottrazione  delle  cose
 portate dal cliente in albergo.
 Sono considerate cose portate in albergo:
 1)  le  cose  che  vi si trovano durante il tempo nel
 quale il cliente dispone dell'alloggio;
 2)  le cose di cui l'albergatore, un membro della sua
 famiglia  o  un  suo ausiliario assumono la custodia, fuori
 dell'albergo  durante il periodo di tempo in cui il cliente
 dispone dell'alloggio;
 3)  le cose di cui l'albergatore, un membro della sua
 famiglia  o  un  suo  ausiliario  assumono  la custodia sia
 nell'albergo, sia fuori dell'albergo, durante un periodo di
 tempo  ragionevole, precedente o successivo a quello in cui
 il cliente dispone dell'alloggio.
 La  responsabilita'  di  cui  al  presente  articolo e'
 limitata  al  valore di quanto sia deteriorato, distrutto o
 sottratto, sino all'equivalente di cento volte il prezzo di
 locazione dell'alloggio per giornata.".
 "Art.  1786  (Stabilimenti  e  locali  assimilati  agli
 alberghi).  - Le norme di questa sezione si applicano anche
 agli imprenditori di case di cura, stabilimenti di pubblici
 spettacoli,  stabilimenti  balneari,  pensioni,  trattorie,
 carrozze letto e simili.".
 
 
 
 
 |  | Art. 96. Esonero di responsabilita'
 1.   L'organizzatore   ed   il   venditore   sono  esonerati  dalla responsabilita'  di  cui  agli  articoli 94 e 95, quando la mancata o inesatta  esecuzione  del contratto e' imputabile al consumatore o e' dipesa dal fatto di un terzo a carattere imprevedibile o inevitabile, ovvero da un caso fortuito o di forza maggiore.
 2. L'organizzatore o il venditore apprestano con sollecitudine ogni rimedio  utile al soccorso del consumatore al fine di consentirgli la prosecuzione   del   viaggio,  salvo  in  ogni  caso  il  diritto  al risarcimento  del  danno  nel  caso in cui l'inesatto adempimento del contratto sia a questo ultimo imputabile.
 |  | Art. 97. Diritto di surrogazione
 1.   L'organizzatore   o   il  venditore  che  hanno  risarcito  il consumatore   sono   surrogati   in  tutti  i  diritti  e  azioni  di quest'ultimo verso i terzi responsabili.
 2. Il consumatore fornisce all'organizzatore o al venditore tutti i documenti,  le  informazioni e gli elementi in suo possesso utili per l'esercizio del diritto di surroga.
 |  | Art. 98. Reclamo
 1.   Ogni   mancanza  nell'esecuzione  del  contratto  deve  essere contestata  dal  consumatore senza ritardo affinche' l'organizzatore, il   suo   rappresentante   locale   o  l'accompagnatore  vi  pongano tempestivamente rimedio.
 2.  Il  consumatore puo' altresi' sporgere reclamo mediante l'invio di  una  raccomandata, con avviso di ricevimento, all'organizzatore o al  venditore,  entro  e non oltre dieci giorni lavorativi dalla data del rientro nel luogo di partenza.
 |  | Art. 99. Assicurazione
 1.   L'organizzatore   e   il   venditore   devono  essere  coperti dall'assicurazione per la responsabilita' civile verso il consumatore per il risarcimento dei danni di cui agli articoli 94 e 95.
 2.  E' fatta salva la facolta' di stipulare polizze assicurative di assistenza al turista.
 |  | Art. 100. Fondo di garanzia
 1.  E'  istituito presso il Ministero delle attivita' produttive un fondo  nazionale di garanzia, per consentire, in caso di insolvenza o di  fallimento  del  venditore  o dell'organizzatore, il rimborso del prezzo  versato  ed  il  rimpatrio del consumatore nel caso di viaggi all'estero,   nonche'   per   fornire  una  immediata  disponibilita' economica   in   caso   di   rientro  forzato  di  turisti  da  Paesi extracomunitari  in  occasione  di  emergenze,  imputabili  o meno al comportamento dell'organizzatore.
 2.  Il fondo e' alimentato annualmente da una quota pari al due per cento  dell'ammontare  del  premio  delle  polizze  di  assicurazione obbligatoria  di  cui all'articolo 99, che e' versata all'entrata del bilancio dello Stato per essere riassegnata, con decreto del Ministro dell'economia e delle finanze, al fondo di cui al comma 1.
 3.  Il  fondo  interviene,  per le finalita' di cui al comma 1, nei limiti  dell'importo corrispondente alla quota cosi' come determinata ai sensi del comma 2.
 4.  Il  fondo potra' avvalersi del diritto di rivalsa nei confronti del soggetto inadempiente.
 5.  Le  modalita'  di  gestione  e  di funzionamento del fondo sono determinate  con  decreto del Ministro delle attivita' produttive, di concerto con il Ministro dell'economia e delle finanze.
 |  | Art. 101. Norma di rinvio
 1.  Lo Stato e le regioni, nell'ambito delle rispettive competenze, garantiscono  i  diritti degli utenti dei servizi pubblici attraverso la concreta e corretta attuazione dei principi e dei criteri previsti della normativa vigente in materia.
 2. Il rapporto di utenza deve svolgersi nel rispetto di standard di qualita' predeterminati e adeguatamente resi pubblici.
 3.  Agli  utenti e' garantita, attraverso forme rappresentative, la partecipazione  alle  procedure di definizione e di valutazione degli standard di qualita' previsti dalle leggi.
 4.  La  legge  stabilisce per determinati enti erogatori di servizi pubblici  l'obbligo  di  adottare, attraverso specifici meccanismi di attuazione  diversificati in relazione ai settori, apposite carte dei servizi.
 |  | Art. 102. Finalita' e campo di applicazione
 1.  Il presente titolo intende garantire che i prodotti immessi sul mercato ovvero in libera pratica siano sicuri.
 2.  Le  disposizioni  del  presente  titolo  si applicano a tutti i prodotti  definiti  all'articolo 103,  comma 1,  lettera a). Ciascuna delle  sue  disposizioni si applica laddove non esistono, nell'ambito della   normativa   vigente,   disposizioni  specifiche  aventi  come obiettivo la sicurezza dei prodotti.
 3.  Se  taluni  prodotti  sono  soggetti  a  requisiti di sicurezza prescritti  da  normativa  comunitaria,  le disposizioni del presente titolo  si  applicano  unicamente  per  gli  aspetti ed i rischi o le categorie di rischio non soggetti a tali requisiti.
 4.  Ai  prodotti di cui al comma 3 non si applicano l'articolo 103, comma 1, lettere b) e c), e gli articoli 104 e 105.
 5. Ai prodotti di cui al comma 3 si applicano gli articoli da 104 a 108  se  sugli  aspetti  disciplinati  da  tali articoli non esistono disposizioni specifiche riguardanti lo stesso obiettivo.
 6. Le disposizioni del presente titolo non si applicano ai prodotti alimentari  di  cui  al  regolamento (CE) n. 178/2002, del Parlamento europeo e del Consiglio, del 28 gennaio 2002.
 
 
 
 Note all'art. 102:
 -  Il  regolamento  (CE)  28 gennaio  2002  n.  178 del
 Parlamento   europeo  e  del  Consiglio  che  stabilisce  i
 principi   e   i   requisiti  generali  della  legislazione
 alimentare, istituisce l'Autorita' europea per la sicurezza
 alimentare  e  fissa  procedure  nel  campo della sicurezza
 alimentare,  e'  pubblicato  nella Gazzetta Ufficiale della
 Comunita' europea 1° febbraio 2002, n. L 31.
 
 
 
 
 |  | Art. 103. Definizioni
 1. Ai fini del presente titolo si intende per:
 a) prodotto    sicuro:    qualsiasi   prodotto,   come   definito all'articolo 3,  comma 1,  lettera e),  che,  in  condizioni  di  uso normali  o  ragionevolmente prevedibili, compresa la durata e, se del caso,  la  messa  in servizio, l'installazione e la manutenzione, non presenti  alcun  rischio  oppure  presenti  unicamente rischi minimi, compatibili  con  l'impiego  del  prodotto  e considerati accettabili nell'osservanza  di un livello elevato di tutela della salute e della sicurezza  delle  persone  in  funzione, in particolare, dei seguenti elementi:
 1)  delle  caratteristiche  del prodotto, in particolare la sua composizione,  il  suo imballaggio, le modalita' del suo assemblaggio e, se del caso, della sua installazione e manutenzione;
 2)  dell'effetto  del  prodotto  su altri prodotti, qualora sia ragionevolmente prevedibile l'utilizzazione del primo con i secondi;
 3)  della  presentazione del prodotto, della sua etichettatura, delle  eventuali  avvertenze  e  istruzioni  per  il suo uso e la sua eliminazione,  nonche'  di qualsiasi altra indicazione o informazione relativa al prodotto;
 4)  delle categorie di consumatori che si trovano in condizione di rischio nell'utilizzazione del prodotto, in particolare dei minori e degli anziani;
 b) prodotto  pericoloso: qualsiasi prodotto che non risponda alla definizione di prodotto sicuro di cui alla lettera a);
 c) rischio  grave:  qualsiasi rischio grave compreso quello i cui effetti  non  sono immediati, che richiede un intervento rapido delle autorita' pubbliche;
 d) produttore:   il  fabbricante  del  prodotto  stabilito  nella Comunita'  e qualsiasi altra persona che si presenti come fabbricante apponendo sul prodotto il proprio nome, il proprio marchio o un altro segno  distintivo,  o  colui  che  rimette  a  nuovo  il prodotto; il rappresentante del fabbricante se quest'ultimo non e' stabilito nella Comunita'  o,  qualora  non  vi sia un rappresentante stabilito nella Comunita',   l'importatore   del   prodotto;   gli   altri  operatori professionali della catena di commercializzazione nella misura in cui la  loro  attivita' possa incidere sulle caratteristiche di sicurezza dei prodotti;
 e) distributore:  qualsiasi  operatore professionale della catena di   commercializzazione,   la   cui   attivita'   non  incide  sulle caratteristiche di sicurezza dei prodotti;
 f) richiamo:  le  misure  volte ad ottenere la restituzione di un prodotto  pericoloso  che  il  fabbricante  o il distributore ha gia' fornito o reso disponibile ai consumatori;
 g) ritiro:  qualsiasi  misura volta a impedire la distribuzione e l'esposizione  di  un  prodotto pericoloso, nonche' la sua offerta al consumatore.
 2. La possibilita' di raggiungere un livello di sicurezza superiore o  di  procurarsi altri prodotti che presentano un rischio minore non costituisce  un  motivo  sufficiente per considerare un prodotto come non sicuro o pericoloso.
 |  | Art. 104. Obblighi del produttore e del distributore
 1. Il produttore immette sul mercato solo prodotti sicuri.
 2.  Il  produttore  fornisce  al  consumatore tutte le informazioni utili  alla  valutazione  e  alla  prevenzione  dei  rischi derivanti dall'uso  normale  o ragionevolmente prevedibile del prodotto, se non sono  immediatamente  percettibili  senza adeguate avvertenze, e alla prevenzione  contro  detti rischi. La presenza di tali avvertenze non esenta,  comunque,  dal  rispetto  degli  altri obblighi previsti nel presente titolo.
 3.  Il  produttore  adotta  misure  proporzionate in funzione delle caratteristiche del prodotto fornito per consentire al consumatore di essere  informato  sui rischi connessi al suo uso e per intraprendere le  iniziative  opportune per evitare tali rischi, compresi il ritiro del prodotto dal mercato, il richiamo e l'informazione appropriata ed efficace dei consumatori.
 4. Le misure di cui al comma 3 comprendono:
 a) l'indicazione  in  base  al  prodotto  o  al  suo imballaggio, dell'identita' e degli estremi del produttore; il riferimento al tipo di  prodotto  o,  eventualmente,  alla  partita di prodotti di cui fa parte,  salva  l'omissione  di  tale  indicazione nei casi in cui sia giustificata;
 b) i  controlli a campione sui prodotti commercializzati, l'esame dei  reclami  e,  se del caso, la tenuta di un registro degli stessi, nonche' l'informazione ai distributori in merito a tale sorveglianza.
 5.   Le  misure  di  ritiro,  di  richiamo  e  di  informazione  al consumatore, previste al comma 3, hanno luogo su base volontaria o su richiesta  delle  competenti  autorita' a norma dell'articolo 107. Il richiamo  interviene  quando  altre  azioni  non  siano sufficienti a prevenire  i rischi del caso, ovvero quando i produttori lo ritengano necessario   o   vi   siano   tenuti   in   seguito  a  provvedimenti dell'autorita' competente.
 6.  Il  distributore  deve agire con diligenza nell'esercizio della sua attivita' per contribuire a garantire l'immissione sul mercato di prodotti sicuri; in particolare e' tenuto:
 a) a  non  fornire  prodotti  di  cui  conosce  o  avrebbe dovuto conoscere  la pericolosita' in base alle informazioni in suo possesso e nella sua qualita' di operatore professionale;
 b) a  partecipare  al controllo di sicurezza del prodotto immesso sul  mercato,  trasmettendo  le informazioni concernenti i rischi del prodotto  al  produttore e alle autorita' competenti per le azioni di rispettiva competenza;
 c) a  collaborare  alle azioni intraprese di cui alla lettera b), conservando  e  fornendo  la  documentazione  idonea  a  rintracciare l'origine  dei  prodotti  per  un periodo di dieci anni dalla data di cessione al consumatore finale.
 7. Qualora i produttori e i distributori sappiano o debbano sapere, sulla  base delle informazioni in loro possesso e in quanto operatori professionali,  che  un  prodotto  da  loro  immesso  sul  mercato  o altrimenti  fornito al consumatore presenta per il consumatore stesso rischi  incompatibili  con l'obbligo generale di sicurezza, informano immediatamente     le     amministrazioni    competenti,    di    cui all'articolo 106,   comma 1,  precisando  le  azioni  intraprese  per prevenire i rischi per i consumatori.
 8. In caso di rischio grave, le informazioni da fornire comprendono almeno:
 a) elementi  specifici che consentano una precisa identificazione del prodotto o del lotto di prodotti in questione;
 b) una  descrizione  completa del rischio presentato dai prodotti interessati;
 c) tutte   le   informazioni   disponibili   che   consentono  di rintracciare il prodotto;
 d) una  descrizione  dei  provvedimenti  adottati per prevenire i rischi per i consumatori.
 9. Nei limiti delle rispettive attivita', produttori e distributori collaborano   con   le  Autorita'  competenti,  ove  richiesto  dalle medesime,  in  ordine  alle  azioni  intraprese  per evitare i rischi presentati dai prodotti che essi forniscono o hanno fornito.
 |  | Art. 105. Presunzione e valutazione di sicurezza
 1.   In   mancanza   di  specifiche  disposizioni  comunitarie  che disciplinano  gli aspetti di sicurezza, un prodotto si presume sicuro quando  e'  conforme  alla legislazione vigente nello Stato membro in cui  il  prodotto  stesso  e'  commercializzato  e con riferimento ai requisiti cui deve rispondere sul piano sanitario e della sicurezza.
 2.  Si  presume  che  un prodotto sia sicuro, per quanto concerne i rischi   e  le  categorie  di  rischi  disciplinati  dalla  normativa nazionale,  quando  e'  conforme alle norme nazionali non cogenti che recepiscono  le norme europee i cui riferimenti sono stati pubblicati dalla  Commissione  europea  nella Gazzetta Ufficiale delle Comunita' europee  a  norma  dell'articolo 4  della  direttiva  2001/95/CE, del Parlamento europeo e del Consiglio, del 3 dicembre 2001.
 3.  In  assenza delle norme di cui ai commi 1 e 2, la sicurezza del prodotto  e'  valutata  in  base alle norme nazionali non cogenti che recepiscono norme europee, alle norme in vigore nello Stato membro in cui  il  prodotto  e'  commercializzato,  alle  raccomandazioni della Commissione  europea relative ad orientamenti sulla valutazione della sicurezza  dei  prodotti,  ai  codici di buona condotta in materia di sicurezza  vigenti  nel  settore  interessato,  agli ultimi ritrovati della  tecnica,  al  livello  di  sicurezza che i consumatori possono ragionevolmente attendersi.
 4.  Fatte  salve  le  disposizioni  di  cui  ai  commi 1, 2 e 3, le Autorita'  competenti  adottano  le  misure necessarie per limitare o impedire  l'immissione sul mercato o chiedere il ritiro o il richiamo dal  mercato  del  prodotto,  se  questo  si  rivela,  nonostante  la conformita', pericoloso per la salute e la sicurezza del consumatore.
 
 
 
 Note all'art. 105:
 -  La  direttiva  3 dicembre  2001 n. 95 del Parlamento
 europeo  e  del  Consiglio relativa alla sicurezza generale
 dei  prodotti pubblicata nella Gazzetta Ufficiale Comunita'
 europea del 15 gennaio 2002, n. L 11.
 
 
 
 
 |  | Art. 106. Procedure di consultazione e coordinamento
 1. I Ministeri delle attivita' produttive, della salute, del lavoro e  delle  politiche  sociali,  dell'interno,  dell'economia  e  delle finanze,   delle   infrastrutture   e  trasporti,  nonche'  le  altre amministrazioni  pubbliche  di  volta in volta competenti per materia alla effettuazione dei controlli di cui all'articolo 107, provvedono, nell'ambito  delle  ordinarie disponibilita' di bilancio e secondo le rispettive  competenze,  alla  realizzazione di un sistema di scambio rapido  di  informazioni  mediante  un  adeguato supporto informativo operante  in  via telematica, anche attraverso il Sistema pubblico di connettivita',  in  conformita'  alle  prescrizioni stabilite in sede comunitaria  che consenta anche l'archiviazione e la diffusione delle informazioni.
 2.   I   criteri   per  il  coordinamento  dei  controlli  previsti dall'articolo 107  sono  stabiliti  in  una  apposita  conferenza  di servizi fra i competenti uffici dei Ministeri e delle amministrazioni di  cui  al  comma 1,  convocata almeno due volte l'anno dal Ministro delle  attivita'  produttive;  alla  conferenza  partecipano anche il Ministro della giustizia e le altre amministrazioni di cui al comma 1 di volta in volta competenti per materia.
 3.  La  conferenza  di  cui  al comma 2, tiene conto anche dei dati raccolti   ed   elaborati  nell'ambito  del  sistema  comunitario  di informazione sugli incidenti domestici e del tempo libero.
 4.   Alla   conferenza   di  cui  al  comma 2,  possono  presentare osservazioni  gli  organismi  di  categoria  della produzione e della distribuzione,  nonche' le associazioni di tutela degli interessi dei consumatori    e    degli   utenti   iscritte   all'elenco   di   cui all'articolo 137,   secondo   modalita'   definite  dalla  conferenza medesima.
 |  | Art. 107. Controlli
 1. Le amministrazioni di cui all'articolo 106, comma 1, controllano che  i  prodotti immessi sul mercato siano sicuri. Il Ministero delle attivita' produttive comunica alla Commissione europea l'elenco delle amministrazioni di cui al periodo che precede, nonche' degli uffici e degli  organi  di  cui  esse  si avvalgono, aggiornato annualmente su indicazione delle amministrazioni stesse.
 2.  Le amministrazioni di cui all'articolo 106 possono adottare tra l'altro le misure seguenti:
 a) per qualsiasi prodotto:
 1)  disporre,  anche  dopo che un prodotto e' stato immesso sul mercato   come   prodotto   sicuro,   adeguate  verifiche  delle  sue caratteristiche  di  sicurezza  fino  allo stadio dell'utilizzo o del consumo,  anche  procedendo  ad  ispezioni presso gli stabilimenti di produzione  e  di confezionamento, presso i magazzini di stoccaggio e presso i magazzini di vendita;
 2)   esigere  tutte  le  informazioni  necessarie  dalle  parti interessate;
 3)  prelevare  campioni  di  prodotti per sottoporli a prove ed analisi volte ad accertare la sicurezza, redigendone processo verbale di cui deve essere rilasciata copia agli interessati;
 b) per   qualsiasi   prodotto  che  possa  presentare  rischi  in determinate condizioni:
 1)  richiedere  l'apposizione sul prodotto, in lingua italiana, di  adeguate  avvertenze sui rischi che esso puo' presentare, redatte in modo chiaro e facilmente comprensibile;
 2) sottoporne l'immissione sul mercato a condizioni preventive, in modo da renderlo sicuro;
 c) per   qualsiasi  prodotto  che  possa  presentare  rischi  per determinati soggetti:
 1)  disporre  che tali soggetti siano avvertiti tempestivamente ed  in  una  forma  adeguata  di  tale  rischio,  anche  mediante  la pubblicazione di avvisi specifici;
 d) per qualsiasi prodotto che puo' essere pericoloso:
 1)  vietare,  per  il  tempo  necessario  allo  svolgimento dei controlli,  delle  verifiche o degli accertamenti sulla sicurezza del prodotto, di fornirlo, di proporne la fornitura o di esporlo;
 2)  disporre,  entro  un  termine perentorio, l'adeguamento del prodotto  o  di  un  lotto  di  prodotti  gia'  commercializzati agli obblighi  di  sicurezza  previsti dal presente titolo, qualora non vi sia un rischio imminente per la salute e l'incolumita' pubblica;
 e) per qualsiasi prodotto pericoloso:
 1)  vietarne  l'immissione  sul  mercato  e  adottare le misure necessarie a garantire l'osservanza del divieto;
 f) per  qualsiasi  prodotto  pericoloso  gia' immesso sul mercato rispetto  al  quale  l'azione  gia'  intrapresa  dai produttori e dai distributori sia insoddisfacente o insufficiente:
 1) ordinare o organizzare il suo ritiro effettivo e immediato e l'informazione  dei  consumatori circa i rischi da esso presentati. I costi relativi sono posti a carico del produttore e, ove cio' non sia in tutto o in parte possibile, a carico del distributore;
 2)  ordinare  o  coordinare  o,  se del caso, organizzare con i produttori  e i distributori, il suo richiamo anche dai consumatori e la  sua  distruzione  in  condizioni opportune. I costi relativi sono posti a carico dei produttori e dei distributori.
 3.  Nel  caso  di  prodotti  che  presentano  un  rischio  grave le amministrazioni  di  cui  all'articolo 106  intraprendono  le  azioni necessarie  per  applicare, con la dovuta celerita', opportune misure analoghe  a  quelle  previste al comma 2, lettere da b) a f), tenendo conto  delle  linee-guida che riguardano la gestione del RAPEX di cui all'allegato II.
 4.  Le amministrazioni competenti quando adottano misure analoghe a quelle  di  cui  al  comma 2  ed  in particolare a quelle di cui alle lettere d),  e)  e  f),  tenendo  conto del principio di precauzione, agiscono   nel  rispetto  del  Trattato  istitutivo  della  Comunita' europea,  in particolare degli articoli 28 e 30, per attuarle in modo proporzionato alla gravita' del rischio.
 5. Le amministrazioni competenti, nell'ambito delle misure adottate sulla  base  del principio di precauzione e, senza maggiori oneri per la  finanza  pubblica, incoraggiano e favoriscono l'azione volontaria dei  produttori  e  dei  distributori  di  adeguamento  agli obblighi imposti  dal presente titolo, anche mediante l'eventuale elaborazione di codici di buona condotta ed accordi con le categorie di settore.
 6.  Per  le  finalita'  di  cui  al  presente  titolo e senza oneri aggiuntivi  per  la  finanza  pubblica,  le  amministrazioni  di  cui all'articolo 106,   comma 1,   si   avvalgono   della  collaborazione dell'Agenzia  delle dogane e della Guardia di finanza, le quali hanno accesso  al  sistema di scambio rapido delle informazioni gestite dal sistema RAPEX, di cui all'allegato II, ed agiscono secondo le norme e le facolta' ad esse attribuite dall'ordinamento.
 7.  Le  misure  di  cui  al  presente  articolo possono riguardare, rispettivamente:
 a) il produttore;
 b) il  distributore,  e,  in  particolare,  il responsabile della prima immissione in commercio;
 c) qualsiasi  altro  detentore  del  prodotto,  qualora  cio' sia necessario  al fine di collaborare alle azioni intraprese per evitare i rischi derivanti dal prodotto stesso.
 8.  Per armonizzare l'attivita' di controllo derivante dal presente titolo  con quella attuata per i prodotti per i quali gli obblighi di sicurezza sono disciplinati dalla normativa antincendio, il Ministero dell'interno si avvale, per gli aspetti di coordinamento, del proprio Dipartimento  dei  vigili  del  fuoco,  del soccorso pubblico e della difesa  civile-direzione  centrale  per la prevenzione e la sicurezza tecnica  del  Corpo  nazionale  dei  vigili  del fuoco, nonche' degli organi  periferici  del  Corpo nazionale dei vigili del fuoco per gli interventi  sul  territorio,  nell'ambito  delle  dotazioni organiche esistenti  e,  comunque, senza oneri aggiuntivi a carico del bilancio dello Stato.
 9.  Il Ministero della salute, ai fini degli adempimenti comunitari derivanti  dalle  norme  sulla  sicurezza dei prodotti e dal presente titolo, si avvale anche dei propri uffici di sanita' marittima, aerea e  di  frontiera  nell'ambito  delle dotazioni organiche esistenti e, comunque, senza oneri aggiuntivi a carico del bilancio dello Stato.
 10.  Fatti  salvi  gli obblighi previsti dalla normativa vigente, i soggetti   di   cui  al  comma 1  sono  tenuti  a  non  divulgare  le informazioni acquisite che, per loro natura, sono coperte dal segreto professionale,  a  meno  che la loro divulgazione sia necessaria alla tutela della salute o della pubblica o privata incolumita'.
 
 
 
 Note all'art. 107:
 -  Il  Trattato  che  istituisce la Comunita' economica
 europea,  e'  pubblicato  nella  Gazzetta  Ufficiale  delle
 Comunita' europea del 24 dicembre 2002, n. C 325.
 -  La legge 16 giugno 1998 n. 209, recante «Ratifica ed
 esecuzione  del  Trattato  di  Amsterdam  che  modifica  il
 Trattato  sull'Unione  europea, i trattati che istituiscono
 le  Comunita' europee ed alcuni atti connessi, con allegato
 e  protocolli,  fatto  ad  Amsterdam il 2 ottobre 1997», e'
 pubblicata  nella Gazzetta Ufficiale 6 luglio 1998, n. 155,
 S.O.
 
 
 
 
 |  | Art. 108. Disposizioni procedurali
 1.  Il provvedimento adottato ai sensi dell'articolo 107 che limita l'immissione  sul  mercato di un prodotto o ne dispone il ritiro o il richiamo,  deve  essere adeguatamente motivato, con l'indicazione dei termini  e  delle  Autorita'  competenti cui e' possibile ricorrere e deve essere notificato entro sette giorni dall'adozione.
 2. Fatti salvi i casi di grave o immediato pericolo per la salute o per  la  pubblica  o  privata  incolumita', prima dell'adozione delle misure  di  cui  all'articolo 107, commi 2 e 3, agli interessati deve essere   consentito   di   partecipare  alla  fase  del  procedimento amministrativo  e  di  presenziare  agli  accertamenti  riguardanti i propri  prodotti,  in  base  agli articoli 7 e seguenti della legge 7 agosto   1990,  n.  241;  in  particolare,  gli  interessati  possono presentare all'Autorita' competente osservazioni scritte e documenti.
 3. Gli interessati possono presentare osservazioni scritte anche in seguito  all'emanazione  del  provvedimento,  anche  quando,  a causa dell'urgenza  della  misura da adottare, non hanno potuto partecipare al procedimento.
 |  | Art. 109. Sorveglianza del mercato
 1.  Per  esercitare  un'efficace  sorveglianza del mercato, volta a garantire  un  elevato  livello  di  protezione  della salute e della sicurezza    dei    consumatori,    le    amministrazioni    di   cui all'articolo 106,   anche   indipendentemente   dalla  conferenza  di servizi, assicurano:
 a) l'istituzione,  l'aggiornamento  periodico  e  l'esecuzione di programmi  settoriali  di sorveglianza per categorie di prodotti o di rischi,  nonche'  il  monitoraggio  delle  attivita' di sorveglianza, delle osservazioni e dei risultati;
 b) l'aggiornamento   delle  conoscenze  scientifiche  e  tecniche relative alla sicurezza dei prodotti;
 c) esami   e   valutazioni  periodiche  del  funzionamento  delle attivita'  di  controllo  e  della  loro efficacia, come pure, se del caso,  la revisione dei metodi dell'organizzazione della sorveglianza messa in opera.
 2. Le Amministrazioni di cui all'articolo 106 assicurano, altresi', la  gestione  dei  reclami  presentati  dai consumatori e dagli altri interessati con riguardo alla sicurezza dei prodotti e alle attivita' di  controllo  e  sorveglianza.  Le  modalita'  operative  di  cui al presente comma vengono concordate in sede di conferenza di servizi.
 3. Le strutture amministrative competenti a svolgere l'attivita' di cui  al  comma 2  vanno  rese  note  in sede di conferenza di servizi convocata  dopo  la  data  di entrata in vigore del codice. In quella sede  sono  definite  le  modalita'  per informare i consumatori e le altre parti interessate delle procedure di reclamo.
 4.  Dall'attuazione del presente articolo non devono derivare nuovi o maggiori oneri per la finanza pubblica.
 |  | Art. 110. Notificazione e scambio di informazioni
 1.   Il   Ministero   delle   attivita'  produttive  notifica  alla Commissione  europea,  precisando le ragioni che li hanno motivati, i provvedimenti  di  cui all'articolo 107, commi 2, lettere b), c), d), e)  e  f),  e  3,  nonche' eventuali modifiche e revoche, fatta salva l'eventuale  normativa  comunitaria specifica vigente sulla procedura di notifica.
 2. I provvedimenti, anche concordati con produttori e distributori, adottati  per  limitare  o  sottoporre  a  particolari  condizioni la commercializzazione  o  l'uso  di  prodotti che presentano un rischio grave  per  i  consumatori, vanno notificati alla Commissione europea secondo   le   prescrizioni   del   sistema   RAPEX,   tenendo  conto dell'allegato II della direttiva 2001/95/CE, di cui all'allegato II.
 3.  Se il provvedimento adottato riguarda un rischio che si ritiene limitato  al  territorio  nazionale,  il  Ministero  delle  attivita' produttive  procede,  anche  su richiesta delle altre amministrazioni competenti,   alla  notifica  alla  Commissione  europea  qualora  il provvedimento  contenga  informazioni  suscettibili  di presentare un interesse,  quanto  alla  sicurezza dei prodotti, per gli altri Stati membri,  in  particolare se tale provvedimento risponde ad un rischio nuovo, non ancora segnalato in altre notifiche.
 4.  Ai  fini  degli  adempimenti di cui al comma 1, i provvedimenti adottati  dalle  amministrazioni  competenti  di cui all'articolo 106 devono essere comunicati tempestivamente al Ministero delle attivita' produttive;  analoga  comunicazione  deve  essere  data  a cura delle cancellerie  ovvero  delle  segreterie  degli organi giurisdizionali, relativamente  ai  provvedimenti,  sia a carattere provvisorio, sia a carattere   definitivo,   emanati   dagli  stessi  nell'ambito  degli interventi di competenza.
 5.    Il    Ministero    delle    attivita'   produttive   comunica all'amministrazione  competente  le  decisioni eventualmente adottate dalla  Commissione europea relativamente a prodotti che presentano un rischio grave per la salute e la sicurezza dei consumatori in diversi Stati  membri  e  che  quindi  necessitano, entro un termine di venti giorni,  dell'adozione  di  provvedimenti  idonei.  E' fatto salvo il rispetto del termine eventualmente inferiore previsto nella decisione della Commissione europea.
 6.  Le  Autorita'  competenti  assicurano alle parti interessate la possibilita' di esprimere entro un mese dall'adozione della decisione di  cui  al comma 5, pareri ed osservazioni per il successivo inoltro alla Commissione.
 7.  Sono vietate le esportazioni al di fuori dell'Unione europea di prodotti  pericolosi  oggetto  di  una decisione di cui al comma 5, a meno che la decisione non disponga diversamente.
 
 
 
 Note all'art. 110:
 -  Direttiva  3 dicembre  2001,  n.  95  del Parlamento
 europeo  e  del  Consiglio relativa alla sicurezza generale
 dei  prodotti,  pubblicata  nella  Gazzetta Ufficiale della
 Comunita' europea del 15 gennaio 2002, n. L 11.
 Note all'art. 110:
 -   Per   la  direttiva  3 dicembre  2001,  n.  95  del
 Parlamento  europeo e del Consiglio relativa alla sicurezza
 generale dei prodotti, vedi le note all'art. 107.
 
 
 
 
 |  | Art. 111. Responsabilita' del produttore
 1.  Sono  fatte  salve  le disposizioni di cui al titolo secondo in materia di responsabilita' per danno da prodotti difettosi.
 |  | Art. 112. Sanzioni
 1. Salvo che il fatto costituisca piu' grave reato, il produttore o il  distributore  che  immette  sul  mercato  prodotti  pericolosi in violazione  del divieto di cui all'articolo 107, comma 2, lettera e), e'  punito  con  l'arresto  da sei mesi ad un anno e con l'ammenda da 10.000 euro a 50.000 euro.
 2.  Salvo  che il fatto costituisca piu' grave reato, il produttore che  immette sul mercato prodotti pericolosi, e' punito con l'arresto fino ad un anno e con l'ammenda da 10.000 euro a 50.000 euro.
 3. Salvo che il fatto costituisca piu' grave reato, il produttore o il  distributore  che  non ottempera ai provvedimenti emanati a norma dell'articolo 107,  comma 2,  lettere b),  numeri  1)  e 2), c) e d), numeri 1) e 2), e' punito con l'ammenda da 10.000 euro a 25.000 euro.
 4.  Il  produttore  o  il  distributore  che non assicura la dovuta collaborazione  ai  fini  dello  svolgimento  delle  attivita' di cui all'articolo 107,  comma 2,  lettera a),  e'  soggetto  alla sanzione amministrativa da 2.500 euro a 40.000 euro.
 5. Salvo che il fatto costituisca reato, il produttore che violi le disposizioni  di cui all'articolo 104, commi 2, 3, 5, 7, 8 e 9, ed il distributore  che  violi le disposizioni di cui al medesimo art. 104, commi 6,  7,  8  e  9,  sono  soggetti ad una sanzione amministrativa compresa fra 1.500 euro e 30.000 euro.
 |  | Art. 113. Rinvio
 1.  Sono  fatte  salve  le  specifiche  norme  di  settore che, con riferimento   a  particolari  categorie  merceologiche,  obbligano  a specifici standard di sicurezza.
 2.  Sono  fatte  salve le disposizioni regionali che disciplinano i controlli di competenza.
 |  | Art. 114 Responsabilita' del produttore
 
 1. Il produttore e' responsabile del danno cagionato da difetti del suo prodotto.
 |  | Art. 115. Prodotto
 1.  Prodotto,  ai  fini  del  presente titolo, e' ogni bene mobile, anche se incorporato in altro bene mobile o immobile.
 2. Si considera prodotto anche l'elettricita'.
 |  | Art. 116. Responsabilita' del fornitore
 1.  Quando  il  produttore  non sia individuato, e' sottoposto alla stessa responsabilita' il fornitore che abbia distribuito il prodotto nell'esercizio   di   un'attivita'   commerciale,  se  ha  omesso  di comunicare  al  danneggiato,  entro  il  termine  di  tre  mesi dalla richiesta,  l'identita' e il domicilio del produttore o della persona che gli ha fornito il prodotto.
 2.  La  richiesta deve essere fatta per iscritto e deve indicare il prodotto  che  ha  cagionato  il  danno,  il luogo e, con ragionevole approssimazione,   la  data  dell'acquisto;  deve  inoltre  contenere l'offerta in visione del prodotto, se ancora esistente.
 3.  Se  la notificazione dell'atto introduttivo del giudizio non e' stata  preceduta  dalla  richiesta prevista dal comma 2, il convenuto puo' effettuare la comunicazione entro i tre mesi successivi.
 4.  In  ogni  caso,  su istanza del fornitore presentata alla prima udienza del giudizio di primo grado, il giudice, se le circostanze lo giustificano,  puo'  fissare un ulteriore termine non superiore a tre mesi per la comunicazione prevista dal comma 1.
 5.  Il  terzo  indicato come produttore o precedente fornitore puo' essere  chiamato nel processo a norma dell'articolo 106 del codice di procedura  civile e il fornitore convenuto puo' essere estromesso, se la   persona   indicata  comparisce  e  non  contesta  l'indicazione. Nell'ipotesi  prevista  dal  comma 3,  il  convenuto puo' chiedere la condanna  dell'attore  al  rimborso  delle  spese  cagionategli dalla chiamata in giudizio.
 6.  Le  disposizioni del presente articolo si applicano al prodotto importato   nella   Unione   europea,   quando  non  sia  individuato l'importatore, anche se sia noto il produttore.
 
 
 
 Note all'art. 116:
 -  L'art.  106  del  codice  di  procedura civile e' il
 seguente:
 «Art.  106 (Intervento su istanza di parte). - Ciascuna
 parte  puo' chiamare nel processo un terzo al quale ritiene
 comune la causa o dal quale pretende essere garantita.».
 
 
 
 
 |  | Art. 117. Prodotto difettoso
 1. Un prodotto e' difettoso quando non offre la sicurezza che ci si puo'  legittimamente  attendere tenuto conto di tutte le circostanze, tra cui:
 a) il  modo in cui il prodotto e' stato messo in circolazione, la sua  presentazione, le sue caratteristiche palesi, le istruzioni e le avvertenze fornite;
 b) l'uso   al  quale  il  prodotto  puo'  essere  ragionevolmente destinato  e  i  comportamenti  che, in relazione ad esso, si possono ragionevolmente prevedere;
 c) il tempo in cui il prodotto e' stato messo in circolazione.
 2.  Un  prodotto  non puo' essere considerato difettoso per il solo fatto  che un prodotto piu' perfezionato sia stato in qualunque tempo messo in commercio.
 3.  Un  prodotto  e'  difettoso  se  non offre la sicurezza offerta normalmente dagli altri esemplari della medesima serie.
 |  | Art. 118. Esclusione della responsabilita'
 1. La responsabilita' e' esclusa:
 a) se il produttore non ha messo il prodotto in circolazione;
 b) se il difetto che ha cagionato il danno non esisteva quando il produttore ha messo il prodotto in circolazione;
 c) se  il produttore non ha fabbricato il prodotto per la vendita o per qualsiasi altra forma di distribuzione a titolo oneroso, ne' lo ha  fabbricato  o  distribuito  nell'esercizio  della  sua  attivita' professionale;
 d) se  il  difetto  e' dovuto alla conformita' del prodotto a una norma giuridica imperativa o a un provvedimento vincolante;
 e) se  lo  stato  delle  conoscenze  scientifiche  e tecniche, al momento  in  cui  il produttore ha messo in circolazione il prodotto, non permetteva ancora di considerare il prodotto come difettoso;
 f) nel  caso del produttore o fornitore di una parte componente o di  una  materia  prima,  se  il  difetto  e' interamente dovuto alla concezione  del  prodotto  in  cui  e'  stata  incorporata la parte o materia  prima  o alla conformita' di questa alle istruzioni date dal produttore che la ha utilizzata.
 |  | Art. 119. Messa in circolazione del prodotto
 1.  Il  prodotto  e'  messo  in  circolazione quando sia consegnato all'acquirente,  all'utilizzatore, o a un ausiliario di questi, anche in visione o in prova.
 2.  La  messa in circolazione avviene anche mediante la consegna al vettore   o   allo   spedizioniere   per   l'invio  all'acquirente  o all'utilizzatore.
 3.  La  responsabilita'  non e' esclusa se la messa in circolazione dipende  da  vendita  forzata,  salvo che il debitore abbia segnalato specificamente   il  difetto  con  dichiarazione  resa  all'ufficiale giudiziario  all'atto  del  pignoramento  o  con  atto  notificato al creditore  procedente  e depositato presso la cancelleria del giudice dell'esecuzione entro quindici giorni dal pignoramento stesso.
 |  | Art. 120. Prova
 1.  Il  danneggiato  deve  provare  il  difetto,  il  danno,  e  la connessione causale tra difetto e danno.
 2.  Il  produttore  deve  provare  i fatti che possono escludere la responsabilita'  secondo  le  disposizioni dell'articolo 118. Ai fini dell'esclusione   da   responsabilita'   prevista  nell'articolo 118, comma 1,  lettera b),  e'  sufficiente  dimostrare  che, tenuto conto delle  circostanze,  e' probabile che il difetto non esistesse ancora nel momento in cui il prodotto e' stato messo in circolazione.
 3.  Se  e'  verosimile che il danno sia stato causato da un difetto del  prodotto, il giudice puo' ordinare che le spese della consulenza tecnica siano anticipate dal produttore.
 |  | Art. 121. Pluralita' di responsabili
 1. Se piu' persone sono responsabili del medesimo danno, tutte sono obbligate in solido al risarcimento.
 2.  Colui  che  ha  risarcito il danno ha regresso contro gli altri nella  misura  determinata  dalle dimensioni del rischio riferibile a ciascuno,  dalla gravita' delle eventuali colpe e dalla entita' delle conseguenze  che ne sono derivate. Nel dubbio la ripartizione avviene in parti uguali.
 |  | Art. 122. Colpa del danneggiato
 1.  Nelle  ipotesi di concorso del fatto colposo del danneggiato il risarcimento si valuta secondo le disposizioni dell'articolo 1227 del codice civile.
 2.  Il  risarcimento  non e' dovuto quando il danneggiato sia stato consapevole del difetto del prodotto e del pericolo che ne derivava e nondimeno vi si sia volontariamente esposto.
 3.  Nell'ipotesi  di danno a cosa, la colpa del detentore di questa e' parificata alla colpa del danneggiato.
 
 
 
 Note all'art. 122:
 - L'art. 1227 del codice civile e' il seguente:
 «Art.  1227 (Concorso del fatto colposo del creditore).
 - Se il fatto colposo del creditore ha concorso a cagionare
 il  danno, il risarcimento e' diminuito secondo la gravita'
 della  colpa  e  l'entita'  delle  conseguenze  che ne sono
 derivate  il  risarcimento non e' dovuto per i danni che il
 creditore   avrebbe   potuto   evitare  usando  l'ordinaria
 diligenza».
 
 
 
 
 |  | Art. 123. Danno risarcibile
 1. E' risarcibile in base alle disposizioni del presente titolo:
 a) il danno cagionato dalla morte o da lesioni personali;
 b) la  distruzione  o  il  deterioramento di una cosa diversa dal prodotto  difettoso,  purche' di tipo normalmente destinato all'uso o consumo privato e cosi' principalmente utilizzata dal danneggiato.
 2.  Il  danno a cose e' risarcibile solo nella misura che ecceda la somma di euro trecentottantasette.
 |  | Art. 124. Clausole di esonero da responsabilita'
 1.  E'  nullo qualsiasi patto che escluda o limiti preventivamente, nei  confronti  del  danneggiato,  la  responsabilita'  prevista  dal presente titolo.
 |  | Art. 125. Prescrizione
 1.  Il  diritto al risarcimento si prescrive in tre anni dal giorno in  cui il danneggiato ha avuto o avrebbe dovuto avere conoscenza del danno, del difetto e dell'identita' del responsabile.
 2. Nel caso di aggravamento del danno, la prescrizione non comincia a decorrere prima del giorno in cui il danneggiato ha avuto o avrebbe dovuto  avere  conoscenza  di  un  danno  di  gravita'  sufficiente a giustificare l'esercizio di un'azione giudiziaria.
 |  | Art. 126. Decadenza
 1.  Il  diritto  al risarcimento si estingue alla scadenza di dieci anni  dal  giorno  in  cui il produttore o l'importatore nella Unione europea  ha  messo  in  circolazione  il prodotto che ha cagionato il danno.
 2.  La  decadenza  e' impedita solo dalla domanda giudiziale, salvo che  il processo si estingua, dalla domanda di ammissione del credito in  una  procedura  concorsuale  o  dal riconoscimento del diritto da parte del responsabile.
 3.  L'atto  che  impedisce  la  decadenza  nei confronti di uno dei responsabili non ha effetto riguardo agli altri.
 |  | Art. 127. Responsabilita' secondo altre disposizioni di legge
 1. Le disposizioni del presente titolo non escludono ne' limitano i diritti attribuiti al danneggiato da altre leggi.
 2.  Le  disposizioni  del presente titolo non si applicano ai danni cagionati  dagli  incidenti nucleari previsti dalla legge 31 dicembre 1962, n. 1860, e successive modificazioni.
 3. Le disposizioni del presente titolo non si applicano ai prodotti messi in circolazione prima del 30 luglio 1988.
 
 
 
 Note all'art. 127:
 -  La legge 31 dicembre 1962, n. 1860, recante «Impiego
 pacifico   dell'energia   nucleare»   e'  pubblicata  nella
 Gazzetta Ufficiale 30 gennaio 1963, n. 27.
 
 
 
 
 |  | Art. 128. Ambito di applicazione e definizioni
 1.  Il  presente  capo  disciplina  taluni aspetti dei contratti di vendita  e  delle garanzie concernenti i beni di consumo. A tali fini ai  contratti  di vendita sono equiparati i contratti di permuta e di somministrazione  nonche'  quelli  di  appalto,  di opera e tutti gli altri  contratti  comunque  finalizzati  alla  fornitura  di  beni di consumo da fabbricare o produrre.
 2. Ai fini del presente capo si intende per:
 a) beni  di  consumo: qualsiasi bene mobile, anche da assemblare, tranne:
 1) i beni oggetto di vendita forzata o comunque venduti secondo altre modalita' dalle autorita' giudiziarie, anche mediante delega ai notai;
 2)  l'acqua e il gas, quando non confezionati per la vendita in un volume delimitato o in quantita' determinata;
 3) l'energia elettrica;
 b) venditore:  qualsiasi  persona  fisica  o giuridica pubblica o privata che, nell'esercizio della propria attivita' imprenditoriale o professionale, utilizza i contratti di cui al comma 1;
 c) garanzia  convenzionale  ulteriore:  qualsiasi  impegno  di un venditore  o  di un produttore, assunto nei confronti del consumatore senza   costi   supplementari,   di   rimborsare  il  prezzo  pagato, sostituire,  riparare,  o intervenire altrimenti sul bene di consumo, qualora   esso   non  corrisponda  alle  condizioni  enunciate  nella dichiarazione di garanzia o nella relativa pubblicita';
 d) riparazione: nel caso di difetto di conformita', il ripristino del bene di consumo per renderlo conforme al contratto di vendita.
 3.  Le  disposizioni del presente capo si applicano alla vendita di beni di consumo usati, tenuto conto del tempo del pregresso utilizzo, limitatamente ai difetti non derivanti dall'uso normale della cosa.
 |  | Art. 129. Conformita' al contratto
 1.  Il  venditore  ha  l'obbligo  di consegnare al consumatore beni conformi al contratto di vendita.
 2. Si presume che i beni di consumo siano conformi al contratto se, ove pertinenti, coesistono le seguenti circostanze:
 a) sono  idonei  all'uso al quale servono abitualmente beni dello stesso tipo;
 b) sono   conformi   alla   descrizione  fatta  dal  venditore  e possiedono  le  qualita'  del  bene che il venditore ha presentato al consumatore come campione o modello;
 c) presentano  la  qualita'  e le prestazioni abituali di un bene dello   stesso   tipo,   che   il  consumatore  puo'  ragionevolmente aspettarsi,  tenuto conto della natura del bene e, se del caso, delle dichiarazioni  pubbliche  sulle  caratteristiche  specifiche dei beni fatte  al  riguardo  dal venditore, dal produttore o dal suo agente o rappresentante,     in     particolare     nella     pubblicita'    o sull'etichettatura;
 d) sono   altresi'   idonei   all'uso   particolare   voluto  dal consumatore  e  che  sia  stato  da  questi  portato a conoscenza del venditore  al  momento  della  conclusione  del  contratto  e  che il venditore abbia accettato anche per fatti concludenti.
 3.   Non  vi  e'  difetto  di  conformita'  se,  al  momento  della conclusione  del  contratto,  il  consumatore  era  a  conoscenza del difetto  non  poteva  ignorarlo  con  l'ordinaria  diligenza  o se il difetto  di  conformita' deriva da istruzioni o materiali forniti dal consumatore.
 4.  Il  venditore non e' vincolato dalle dichiarazioni pubbliche di cui  al  comma 2,  lettera c),  quando,  in  via  anche  alternativa, dimostra che:
 a) non   era  a  conoscenza  della  dichiarazione  e  non  poteva conoscerla con l'ordinaria diligenza;
 b) la  dichiarazione  e'  stata  adeguatamente  corretta entro il momento della conclusione del contratto in modo da essere conoscibile al consumatore;
 c) la  decisione  di  acquistare  il bene di consumo non e' stata influenzata dalla dichiarazione.
 5.   Il   difetto   di   conformita'   che  deriva  dall'imperfetta installazione  del  bene  di  consumo  e'  equiparato  al  difetto di conformita' del bene quando l'installazione e' compresa nel contratto di  vendita  ed  e'  stata  effettuata  dal  venditore o sotto la sua responsabilita'.  Tale equiparazione si applica anche nel caso in cui il  prodotto, concepito per essere installato dal consumatore, sia da questo  installato  in modo non corretto a causa di una carenza delle istruzioni di installazione.
 |  | Art. 130. Diritti del consumatore
 1.  Il  venditore e' responsabile nei confronti del consumatore per qualsiasi  difetto di conformita' esistente al momento della consegna del bene.
 2.  In caso di difetto di conformita', il consumatore ha diritto al ripristino,   senza   spese,  della  conformita'  del  bene  mediante riparazione  o sostituzione, a norma dei commi 3, 4, 5 e 6, ovvero ad una  riduzione  adeguata del prezzo o alla risoluzione del contratto, conformemente ai commi 7, 8 e 9.
 3.  Il  consumatore  puo'  chiedere,  a sua scelta, al venditore di riparare  il  bene  o di sostituirlo, senza spese in entrambi i casi, salvo  che  il  rimedio  richiesto  sia  oggettivamente impossibile o eccessivamente oneroso rispetto all'altro.
 4.  Ai  fini  di  cui  al  comma 3 e' da considerare eccessivamente oneroso uno dei due rimedi se impone al venditore spese irragionevoli in confronto all'altro, tenendo conto:
 a)  del  valore  che  il  bene avrebbe se non vi fosse difetto di conformita';
 b) dell'entita' del difetto di conformita';
 c)  dell'eventualita'  che  il  rimedio  alternativo possa essere esperito senza notevoli inconvenienti per il consumatore.
 5.  Le riparazioni o le sostituzioni devono essere effettuate entro un  congruo  termine  dalla  richiesta e non devono arrecare notevoli inconvenienti  al  consumatore, tenendo conto della natura del bene e dello scopo per il quale il consumatore ha acquistato il bene.
 6.  Le  spese  di  cui  ai  commi  2  e  3  si riferiscono ai costi indispensabili  per  rendere conformi i beni, in particolare modo con riferimento  alle  spese  effettuate  per  la spedizione, per la mano d'opera e per i materiali.
 7.  Il  consumatore  puo'  richiedere,  a  sua  scelta, una congrua riduzione  del  prezzo o la risoluzione del contratto ove ricorra una delle seguenti situazioni:
 a)   la   riparazione   e  la  sostituzione  sono  impossibili  o eccessivamente onerose;
 b)  il  venditore  non  ha  provveduto  alla  riparazione  o alla sostituzione del bene entro il termine congruo di cui al comma 6;
 c) la sostituzione o la riparazione precedentemente effettuata ha arrecato notevoli inconvenienti al consumatore.
 8.  Nel  determinare  l'importo  della  riduzione  o  la  somma  da restituire si tiene conto dell'uso del bene.
 9.  Dopo  la denuncia del difetto di conformita', il venditore puo' offrire  al  consumatore  qualsiasi  altro rimedio disponibile, con i seguenti effetti:
 a)  qualora  il  consumatore  abbia  gia' richiesto uno specifico rimedio,  il venditore resta obbligato ad attuarlo, con le necessarie conseguenze  in  ordine alla decorrenza del termine congruo di cui al comma  6,  salvo  accettazione  da  parte del consumatore del rimedio alternativo proposto;
 b)  qualora il consumatore non abbia gia' richiesto uno specifico rimedio,  il  consumatore  deve  accettare  la proposta o respingerla scegliendo un altro rimedio ai sensi del presente articolo.
 10.  Un difetto di conformita' di lieve entita' per il quale non e' stato  possibile  o e' eccessivamente oneroso esperire i rimedi della riparazione  o  della  sostituzione, non da' diritto alla risoluzione del contratto.
 |  | Art. 131. Diritto di regresso
 1.  Il  venditore  finale, quando e' responsabile nei confronti del consumatore  a  causa  di  un  difetto  di  conformita' imputabile ad un'azione   o  ad  un'omissione  del  produttore,  di  un  precedente venditore  della  medesima  catena  contrattuale  distributiva  o  di qualsiasi  altro  intermediario,  ha diritto di regresso, salvo patto contrario  o  rinuncia,  nei  confronti  del  soggetto o dei soggetti responsabili facenti parte della suddetta catena distributiva.
 2. Il venditore finale che abbia ottemperato ai rimedi esperiti dal consumatore,   puo'   agire,  entro  un  anno  dall'esecuzione  della prestazione,  in  regresso  nei confronti del soggetto o dei soggetti responsabili per ottenere la reintegrazione di quanto prestato.
 |  | Art. 132. Termini
 1.  Il venditore e' responsabile, a norma dell'articolo 130, quando il  difetto  di conformita' si manifesta entro il termine di due anni dalla consegna del bene.
 2.  Il  consumatore  decade dai diritti previsti dall'articolo 130, comma 2, se non denuncia al venditore il difetto di conformita' entro il  termine  di due mesi dalla data in cui ha scoperto il difetto. La denuncia   non   e'   necessaria  se  il  venditore  ha  riconosciuto l'esistenza del difetto o lo ha occultato.
 3.  Salvo  prova contraria, si presume che i difetti di conformita' che si manifestano entro sei mesi dalla consegna del bene esistessero gia'  a  tale  data, a meno che tale ipotesi sia incompatibile con la natura del bene o con la natura del difetto di conformita'.
 4.  L'azione  diretta  a  far  valere  i  difetti  non  dolosamente occultati  dal  venditore si' prescrive, in ogni caso, nel termine di ventisei  mesi  dalla  consegna  del  bene;  il  consumatore, che sia convenuto  per  l'esecuzione  del contratto, puo' tuttavia far valere sempre i diritti di cui all'articolo 130, comma 2, purche' il difetto di  conformita'  sia stato denunciato entro due mesi dalla scoperta e prima della scadenza del termine di cui al periodo precedente.
 |  | Art. 133. Garanzia convenzionale
 1.  La  garanzia  convenzionale  vincola  chi  la  offre secondo le modalita'  indicate  nella dichiarazione di garanzia medesima o nella relativa pubblicita'.
 2. La garanzia deve, a cura di chi la offre, almeno indicare:
 a) la  specificazione  che il consumatore e' titolare dei diritti previsti  dal  presente  paragrafo e  che la garanzia medesima lascia impregiudicati tali diritti;
 b) in  modo chiaro e comprensibile l'oggetto della garanzia e gli elementi  essenziali necessari per farla valere, compresi la durata e l'estensione  territoriale della garanzia, nonche' il nome o la ditta e il domicilio o la sede di chi la offre.
 3. A richiesta del consumatore, la garanzia deve essere disponibile per iscritto o su altro supporto duraturo a lui accessibile.
 4. La garanzia deve essere redatta in lingua italiana con caratteri non meno evidenti di quelli di eventuali altre lingue.
 5. Una garanzia non rispondente ai requisiti di cui ai commi 2, 3 e 4,  rimane  comunque  valida  e  il  consumatore  puo'  continuare ad avvalersene ed esigerne l'applicazione.
 |  | Art. 134 Carattere imperativo delle disposizioni
 
 1.  E'  nullo ogni patto, anteriore alla comunicazione al venditore del  difetto  di conformita', volto ad escludere o limitare, anche in modo  indiretto,  i  diritti  riconosciuti dal presente paragrafo. La nullita'  puo' essere fatta valere solo dal consumatore e puo' essere rilevata d'ufficio dal giudice.
 2.  Nel  caso  di  beni  usati, le parti possono limitare la durata della  responsabilita'  di cui all'articolo 1519-sexies, comma primo, del  codice  civile ad un periodo di tempo in ogni caso non inferiore ad un anno.
 3.   E'   nulla   ogni   clausola   contrattuale   che,  prevedendo l'applicabilita'  al  contratto  di  una  legislazione  di  un  Paese extracomunitario,  abbia  l'effetto  di  privare il consumatore della protezione  assicurata  dal  presente paragrafo, laddove il contratto presenti  uno  stretto  collegamento  con  il territorio di uno Stato membro dell'Unione europea.
 
 
 
 Note all'art. 134:
 - L'art. 1519-sexies del codice civile e' il seguente:
 "Art.   1519-sexies   (Termini).   -  Il  venditore  e'
 responsabile,  a  norma  dell'art.  1519-quater,  quando il
 difetto di conformita' si manifesta entro il termine di due
 anni dalla consegna del bene.
 Il  consumatore  decade  dai diritti previsti dall'art.
 1519-quater, comma secondo, se non denuncia al venditore il
 difetto  di  conformita' entro il termine di due mesi dalla
 data  in  cui  ha  scoperto  il difetto. La denuncia non e'
 necessaria  se il venditore ha riconosciuto l'esistenza del
 difetto o l'ha occultato.
 Salvo  prova  contraria,  si  presume  che i difetti di
 conformita'   che  si  manifestano  entro  sei  mesi  dalla
 consegna  del bene esistessero gia' a tale data, a meno che
 tale ipotesi sia incompatibile con la natura del bene o con
 la natura del difetto di conformita'.
 L'azione diretta a far valere i difetti non dolosamente
 occultati  dal  venditore  si  prescrive, in ogni caso, nel
 termine  di  ventisei  mesi  dalla  consegna  del  bene; il
 consumatore,   che   sia  convenuto  per  l'esecuzione  del
 contratto, puo' tuttavia far valere sempre i diritti di cui
 all'art.  1519-quater, comma secondo, purche' il difetto di
 conformita'  sia  stato  denunciato  entro  due  mesi dalla
 scoperta  e  prima  della  scadenza  del  termine di cui al
 periodo precedente.".
 
 
 
 
 |  | Art. 135. Tutela in base ad altre disposizioni
 1.  Le  disposizioni del presente capo non escludono ne' limitano i diritti   che   sono   attribuiti   al  consumatore  da  altre  norme dell'ordinamento giuridico.
 2.  Per  quanto  non  previsto dal presente titolo, si applicano le disposizioni del codice civile in tema di contratto di vendita.
 |  | Art. 136. Consiglio nazionale dei consumatori e degli utenti
 1.  E'  istituito presso il Ministero delle attivita' produttive il Consiglio  nazionale  dei  consumatori  e  degli  utenti,  di seguito denominato: «Consiglio».
 2.  Il  Consiglio,  che si avvale, per le proprie iniziative, della struttura  e  del personale del Ministero delle attivita' produttive, e'  composto  dai rappresentanti delle associazioni dei consumatori e degli  utenti  inserite  nell'elenco  di cui all'articolo 137 e da un rappresentante  designato  dalla Conferenza di cui all'articolo 8 del decreto  legislativo  28 agosto  1997,  n.  281  ed e' presieduto dal Ministro  delle  attivita'  produttive  o  da  un  suo  delegato.  Il Consiglio  e'  nominato  con decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri, su proposta del Ministro delle attivita' produttive, e dura in carica tre anni.
 3.  Il  Consiglio invita alle proprie riunioni rappresentanti delle associazioni  di  tutela ambientale riconosciute e delle associazioni nazionali  delle cooperative dei consumatori. Possono altresi' essere invitati  i rappresentanti di enti ed organismi che svolgono funzioni di  regolamentazione  o  di  normazione  del mercato, delle categorie economiche  e  sociali  interessate,  delle pubbliche amministrazioni competenti, nonche' esperti delle materie trattate.
 4. E' compito del Consiglio:
 a) esprimere   pareri,   ove  richiesto,  sugli  schemi  di  atti normativi  che riguardino i diritti e gli interessi dei consumatori e degli utenti;
 b) formulare  proposte  in  materia  di  tutela dei consumatori e degli  utenti,  anche  in  riferimento  ai programmi e alle politiche comunitarie;
 c) promuovere  studi,  ricerche  e  conferenze  sui  problemi del consumo e sui diritti dei consumatori e degli utenti, ed il controllo della qualita' e della sicurezza dei prodotti e dei servizi;
 d) elaborare  programmi  per  la  diffusione  delle  informazioni presso i consumatori e gli utenti;
 e) favorire   iniziative  volte  a  promuovere  il  potenziamento dell'accesso  dei  consumatori  e  degli utenti ai mezzi di giustizia previsti per la soluzione delle controversie;
 f) favorire  ogni  forma  di  raccordo  e  coordinamento  tra  le politiche  nazionali e regionali in materia di tutela dei consumatori e  degli  utenti,  assumendo anche iniziative dirette a promuovere la piu'  ampia  rappresentanza  degli  interessi dei consumatori e degli utenti  nell'ambito delle autonomie locali. A tale fine il presidente convoca una volta all'anno una sessione a carattere programmatico cui partecipano  di  diritto i presidenti degli organismi rappresentativi dei consumatori e degli utenti previsti dagli ordinamenti regionali e delle province autonome di Trento e di Bolzano;
 g) stabilire  rapporti  con analoghi organismi pubblici o privati di altri Paesi e dell'Unione europea;
 h) segnalare   alla  Presidenza  del  Consiglio  dei  Ministri  - Dipartimento   della   funzione   pubblica,   eventuali  difficolta', impedimenti  od  ostacoli, relativi all'attuazione delle disposizioni in  materia  di  semplificazione  procedimentale  e documentale nelle pubbliche   amministrazioni.  Le  segnalazioni  sono  verificate  dal predetto  Dipartimento  anche  mediante  l'Ispettorato della funzione pubblica  e  l'Ufficio  per l'attivita' normativa e amministrativa di semplificazione delle norme e delle procedure.
 
 
 
 Note all'art. 136:
 -  Per  il  testo  dell'art.  8 del decreto legislativo
 28 agosto 1997, n. 281, vedi note alle premesse.
 
 
 
 
 |  | Art. 137. Elenco   delle   associazioni   dei   consumatori   e   degli  utenti rappresentative a livello nazionale
 1.  Presso  il  Ministero  delle  attivita' produttive e' istituito l'elenco   delle   associazioni   dei   consumatori  e  degli  utenti rappresentative a livello nazionale.
 2.   L'iscrizione   nell'elenco  e'  subordinata  al  possesso,  da comprovare  con  la  presentazione  di  documentazione  conforme alle prescrizioni  e  alle  procedure  stabilite  con decreto del Ministro delle attivita' produttive, dei seguenti requisiti:
 a) avvenuta  costituzione,  per  atto  pubblico  o  per scrittura privata autenticata, da almeno tre anni e possesso di uno statuto che sancisca  un  ordinamento  a  base  democratica  e preveda come scopo esclusivo  la  tutela  dei  consumatori e degli utenti, senza fine di lucro;
 b) tenuta di un elenco degli iscritti, aggiornato annualmente con l'indicazione  delle  quote versate direttamente all'associazione per gli scopi statutari;
 c) numero  di  iscritti  non  inferiore  allo 0,5 per mille della popolazione  nazionale  e  presenza  sul  territorio di almeno cinque regioni  o province autonome, con un numero di iscritti non inferiore allo 0,2 per mille degli abitanti di ciascuna di esse, da certificare con dichiarazione sostitutiva dell'atto di notorieta' resa dal legale rappresentante   dell'associazione  con  le  modalita'  di  cui  agli articoli 46 e seguenti del testo unico delle disposizioni legislative e  regolamentari  in materia di documentazione amministrativa, di cui al decreto del Presidente della Repubblica 28 dicembre 2000, n. 445;
 d) elaborazione  di  un  bilancio  annuale  delle entrate e delle uscite  con  indicazione delle quote versate dagli associati e tenuta dei  libri  contabili, conformemente alle norme vigenti in materia di contabilita' delle associazioni non riconosciute;
 e) svolgimento   di   un'attivita'   continuativa  nei  tre  anni precedenti;
 f) non avere i suoi rappresentanti legali subito alcuna condanna, passata  in  giudicato,  in relazione all'attivita' dell'associazione medesima,  e  non rivestire i medesimi rappresentanti la qualifica di imprenditori  o  di amministratori di imprese di produzione e servizi in  qualsiasi  forma  costituite, per gli stessi settori in cui opera l'associazione.
 3.  Alle  associazioni  dei  consumatori e degli utenti e' preclusa ogni  attivita'  di  promozione  o pubblicita' commerciale avente per oggetto  beni  o  servizi  prodotti  da  terzi ed ogni connessione di interessi con imprese di produzione o di distribuzione.
 4.  Il  Ministero  delle  attivita' produttive provvede annualmente all'aggiornamento dell'elenco.
 5.  All'elenco di cui al presente articolo possono iscriversi anche le   associazioni   dei   consumatori   e   degli   utenti   operanti esclusivamente  nei  territori  ove  risiedono minoranze linguistiche costituzionalmente  riconosciute, in possesso dei requisiti di cui al comma 2,  lettere a),  b),  d),  e)  e  f),  nonche' con un numero di iscritti  non  inferiore  allo  0,5  per  mille  degli abitanti della regione  o  provincia  autonoma  di  riferimento,  da certificare con dichiarazione  sostitutiva  dell'atto  di  notorieta' resa dal legale rappresentante   dell'associazione  con  le  modalita'  di  cui  agli articoli 46  e seguenti del citato testo unico, di cui al decreto del Presidente della Repubblica n. 445 del 2000.
 6.   Il   Ministero   delle   attivita'  produttive  comunica  alla Commissione  europea  l'elenco  di  cui al comma 1, comprensivo anche degli  enti  di  cui  all'articolo 139,  comma 2,  nonche' i relativi aggiornamenti   al   fine   dell'iscrizione  nell'elenco  degli  enti legittimati  a  proporre  azioni  inibitorie a tutela degli interessi collettivi  dei  consumatori  istituito  presso la stessa Commissione europea.
 
 
 
 Note all'art. 137:
 -  Il  testo degli articoli 46, 47, 48 e 49 del decreto
 del  Presidente  della Repubblica 28 dicembre 2000, n. 445,
 recante  «Testo  unico  delle  disposizioni  legislative  e
 regolamentari  in materia di documentazione amministrativa.
 (Testo A)», pubblicato nella Gazzetta Ufficiale 20 febbraio
 2001, n. 42, e' il seguente:
 «Art.     46-(R)    (Dichiarazioni    sostitutive    di
 certificazioni).  1.  Sono  comprovati  con  dichiarazioni,
 anche       contestuali      all'istanza,      sottoscritte
 dall'interessato  e  prodotte in sostituzione delle normali
 certificazioni  i  seguenti  stati,  qualita'  personali  e
 fatti:
 a) data e il luogo di nascita;
 b) residenza;
 c) cittadinanza;
 d) godimento dei diritti civili e politici;
 e) stato di celibe, coniugato, vedovo o stato libero;
 f) stato di famiglia;
 g) esistenza in vita;
 h)   nascita   del   figlio,   decesso  del  coniuge,
 dell'ascendente o discendente;
 i) iscrizione in albi, in elenchi tenuti da pubbliche
 amministrazioni;
 l) appartenenza a ordini professionali;
 m) titolo di studio, esami sostenuti;
 n) qualifica   professionale   posseduta,  titolo  di
 specializzazione,   di   abilitazione,  di  formazione,  di
 aggiornamento e di qualificazione tecnica;
 o) situazione  reddituale  o  economica anche ai fini
 della  concessione  dei benefici di qualsiasi tipo previsti
 da leggi speciali;
 p) assolvimento  di  specifici  obblighi contributivi
 con l'indicazione dell'ammontare corrisposto;
 q) possesso   e  numero  del  codice  fiscale,  della
 partita  I.V.A.  e di qualsiasi dato presente nell'archivio
 dell'anagrafe tributaria;
 r) stato di disoccupazione;
 s) qualita' di pensionato e categoria di pensione;
 t) qualita' di studente;
 u) qualita'   di  legale  rappresentante  di  persone
 fisiche o giuridiche, di tutore, di curatore e simili;
 v)   iscrizione   presso  associazioni  o  formazioni
 sociali di qualsiasi tipo;
 z) tutte le situazioni relative all'adempimento degli
 obblighi militari, ivi comprese quelle attestate nel foglio
 matricolare dello stato di servizio;
 aa)  di  non  aver riportato condanne penali e di non
 essere   destinatario   di   provvedimenti  che  riguardano
 l'applicazione  di  misure  di  sicurezza  e  di  misure di
 prevenzione,   di   decisioni  civili  e  di  provvedimenti
 amministrativi  iscritti nel casellario giudiziale ai sensi
 della vigente normativa;
 bb) di non essere a conoscenza di essere sottoposto a
 procedimenti penali;
 bb-bis)   di   non   essere  l'ente  destinatario  di
 provvedimenti   giudiziari   che   applicano   le  sanzioni
 amministrative di cui al decreto legislativo 8 giugno 2001,
 n. 231;
 cc) qualita' di vivenza a carico;
 dd)    tutti    i    dati    a   diretta   conoscenza
 dell'interessato contenuti nei registri dello stato civile;
 ee)  di  non  trovarsi  in stato di liquidazione o di
 fallimento   e   di   non   aver   presentato   domanda  di
 concordato.».
 «Art.  47  (R)  (Dichiarazioni sostitutive dell'atto di
 notorieta). 1.  L'atto  di  notorieta'  concernente  stati,
 qualita'  personali  o fatti che siano a diretta conoscenza
 dell'interessato  e'  sostituito  da  dichiarazione  resa e
 sottoscritta dal medesimo con la osservanza delle modalita'
 di cui all'art. 38. (R).
 2.  La  dichiarazione  resa  nell'interesse proprio del
 dichiarante puo' riguardare anche stati, qualita' personali
 e  fatti  relativi  ad  altri  soggetti  di  cui egli abbia
 diretta conoscenza. (R)
 3.  Fatte salve le eccezioni espressamente previste per
 legge, nei rapporti con la pubblica amministrazione e con i
 concessionari  di  pubblici  servizi,  tutti  gli stati, le
 qualita'  personali  e  i  fatti non espressamente indicati
 nell'art.  46  sono comprovati dall'interessato mediante la
 dichiarazione sostitutiva di atto di notorieta'. (R)
 4.  Salvo il caso in cui la legge preveda espressamente
 che  la  denuncia  all'Autorita'  di Polizia Giudiziaria e'
 presupposto   necessario   per   attivare  il  procedimento
 amministrativo  di  rilascio  del duplicato di documenti di
 riconoscimento  o  comunque  attestanti  stati  e  qualita'
 personali  dell'interessato,  lo  smarrimento dei documenti
 medesimi  e'  comprovato  da  chi  ne richiede il duplicato
 mediante dichiarazione sostitutiva. (R).».
 «Art.  48  (R)  (Disposizioni  generali  in  materia di
 dichiarazioni     sostitutive). - 1.    Le    dichiarazioni
 sostitutive  hanno la stessa validita' temporale degli atti
 che sostituiscono.
 2.  Le  singole  amministrazioni predispongono i moduli
 necessari per la redazione delle dichiarazioni sostitutive,
 che  gli  interessati  hanno  facolta'  di  utilizzare. Nei
 moduli per la presentazione delle dichiarazioni sostitutive
 le  amministrazioni  inseriscono  il richiamo alle sanzioni
 penali previste dall'art. 76, per le ipotesi di falsita' in
 atti  e  dichiarazioni  mendaci  ivi  indicate.  Il  modulo
 contiene anche l'informativa di cui all'art. 10 della legge
 31 dicembre 1996, n. 675.
 3. In tutti i casi in cui sono ammesse le dichiarazioni
 sostitutive,  le  singole  amministrazioni  inseriscono  la
 relativa formula nei moduli per le istanze.».
 «Art.  49  (R)  (Limiti  di  utilizzo  delle  misure di
 semplificazione). 1.   I   certificati   medici,  sanitari,
 veterinari,  di  origine,  di  conformita'  CE, di marchi o
 brevetti  non possono essere sostituiti da altro documento,
 salvo diverse disposizioni della normativa di settore.
 2.  Tutti  i  certificati  medici  e sanitari richiesti
 dalle  istituzioni  scolastiche  ai  fini della pratica non
 agonistica di attivita' sportive da parte dei propri alunni
 sono  sostituiti con un unico certificato di idoneita' alla
 pratica non agonistica di attivita' sportive rilasciato dal
 medico   di   base   con   validita'   per   l'intero  anno
 scolastico.».
 
 
 
 
 |  | Art. 138. Agevolazioni e contributi
 1.  Le  agevolazioni  e  i contributi previsti dalla legge 5 agosto 1981,  n.  416,  e successive modificazioni, in materia di disciplina delle imprese editrici e provvidenze per l'editoria, sono estesi, con le  modalita'  ed  i  criteri  di  graduazione  definiti con apposito decreto  del  Presidente  del  Consiglio dei Ministri, alle attivita' editoriali   delle   associazioni   iscritte   nell'elenco   di   cui all'articolo 137.
 
 
 
 Nota all'art. 138:
 - La  legge  5 agosto 1981, n. 416, recante «Disciplina
 delle  imprese  editrici  e  provvidenze per l'editoria» e'
 pubblicata nella Gazzetta Ufficiale 6 agosto 1981, n. 215.
 
 
 
 
 |  | Art. 139. Legittimazione ad agire
 1.   Le  associazioni  dei  consumatori  e  degli  utenti  inserite nell'elenco  di  cui  all'articolo  137  sono  legittimate ad agire a tutela  degli  interessi  collettivi  dei consumatori e degli utenti. Oltre  a  quanto disposto dall'articolo 2, le dette associazioni sono legittimate  ad  agire  nelle  ipotesi  di violazione degli interessi collettivi dei consumatori contemplati nelle materie disciplinate dal presente codice, nonche' dalle seguenti disposizioni legislative:
 a)  legge  6 agosto 1990, n. 223, e legge 30 aprile 1998, n. 122, concernenti l'esercizio delle attivita' televisive;
 b)  decreto legislativo 30 dicembre 1992, n. 541, come modificato dal  decreto  legislativo 18 febbraio 1997, n. 44, e legge 14 ottobre 1999,  n.  362,  concernente  la  pubblicita'  dei medicinali per uso umano.
 2.   Gli   organismi   pubblici   indipendenti   nazionali   e   le organizzazioni  riconosciuti  in  altro  Stato dell'Unione europea ed inseriti   nell'elenco  degli  enti  legittimati  a  proporre  azioni inibitorie  a  tutela  degli  interessi  collettivi  dei consumatori, pubblicato  nella Gazzetta Ufficiale delle Comunita' europee, possono agire,  ai  sensi del presente articolo e secondo le modalita' di cui all'articolo  140, nei confronti di atti o comportamenti lesivi per i consumatori  del  proprio  Paese, posti in essere in tutto o in parte sul territorio dello Stato.
 
 
 
 Note all'art. 139:
 -  La  legge 6 agosto 1990, n. 223, recante "Disciplina
 del   sistema   radiotelevisivo   pubblico  e  privato"  e'
 pubblicata  nella Gazzetta Ufficiale 9 agosto 1990, n. 185,
 S.O.
 - La legge 30 aprile 1998, n. 122 recante "Differimento
 di  termini  previsti  dalla  legge 31 luglio 1997, n. 249,
 relativi all'Autorita' per le garanzie nelle comunicazioni,
 nonche'   norme   in   materia   di   programmazione  e  di
 interruzioni   pubblicitarie  televisive  pubblicata  nella
 Gazzetta Ufficiale 30 aprile 1998 n. 99.
 -  Il  decreto  legislativo  30 dicembre  1992, n. 541,
 recante  "Attuazione  della direttiva 92/28/CEE concernente
 la  pubblicita' dei medicinali per uso umano" e' pubblicato
 nella Gazzetta Ufficiale 11 gennaio 1993, n. 7, S.O.
 - La   legge  14 ottobre  1999,  n.  362  "Disposizioni
 urgenti  in materia sanitaria" e' pubblicata nella Gazzetta
 Ufficiale 20 ottobre 1999, n. 247.
 
 
 
 
 |  | Art. 140 Procedura
 
 1.  I  soggetti di cui all'articolo 139 sono legittimati ad agire a tutela  degli  interessi  collettivi  dei  consumatori e degli utenti richiedendo al tribunale: a) di  inibire  gli atti e i comportamenti lesivi degli interessi dei
 consumatori e degli utenti; b) di  adottare le misure idonee a correggere o eliminare gli effetti
 dannosi delle violazioni accertate; c) di  ordinare  la  pubblicazione  del  provvedimento  su uno o piu'
 quotidiani a diffusione nazionale oppure locale nei casi in cui la
 pubblicita'  del  provvedimento  puo'  contribuire  a correggere o
 eliminare gli effetti delle violazioni accertate.
 2.  Le  associazioni  di  cui al comma 1, nonche' i soggetti di cui all'articolo  139,  comma  2,  possono attivare, prima del ricorso al giudice,  la  procedura  di  conciliazione  dinanzi  alla  camera  di commercio,   industria,  artigianato  e  agricoltura  competente  per territorio, a norma dell'articolo 2, comma 4, lettera a), della legge 29   dicembre   1993,   n.  580,  nonche'  agli  altri  organismi  di composizione  extragiudiziale  per la composizione delle controversie in  materia di consumo a norma dell'articolo 141. La procedura e', in ogni caso, definita entro sessanta giorni.
 3. Il processo verbale di conciliazione, sottoscritto dalle parti e dal  rappresentante  dell'organismo  di  composizione extragiudiziale adito,   e'  depositato  per  l'omologazione  nella  cancelleria  del tribunale  del  luogo  nel  quale  si  e'  svolto  il procedimento di conciliazione.
 4.   Il   tribunale,  in  composizione  monocratica,  accertata  la regolarita'  formale  del processo verbale, lo dichiara esecutivo con decreto.  Il  verbale  di  conciliazione omologato costituisce titolo esecutivo.
 5.  In  ogni  caso  l'azione di cui al comma 1 puo' essere proposta solo  dopo  che  siano  decorsi  quindici giorni dalla data in cui le associazioni   abbiano   richiesto   al  soggetto  da  esse  ritenuto responsabile, a mezzo lettera raccomandata con avviso di ricevimento, la   cessazione   del   comportamento   lesivo  degli  interessi  dei consumatori e degli utenti.
 6.   Il   soggetto   al  quale  viene  chiesta  la  cessazione  del comportamento  lesivo  ai sensi del comma 5, o che sia stato chiamato in  giudizio  ai  sensi  del  comma  1, puo' attivare la procedura di conciliazione  di cui al comma 2 senza alcun pregiudizio per l'azione giudiziale  da  avviarsi  o  gia' avviata. La favorevole conclusione, anche  nella  fase esecutiva, del procedimento di conciliazione viene valutata ai fini della cessazione della materia del contendere.
 7. Con il provvedimento che definisce il giudizio di cui al comma 1 il   giudice  fissa  un  termine  per  l'adempimento  degli  obblighi stabiliti  e,  anche su domanda della parte che ha agito in giudizio, dispone,  in  caso  di  inadempimento,  il  pagamento di una somma di denaro da 516 euro a 1.032 euro, per ogni inadempimento ovvero giorno di   ritardo   rapportati   alla  gravita'  del  fatto.  In  caso  di inadempimento  degli obblighi risultanti dal verbale di conciliazione di   cui  al  comma  3  le  parti  possono  adire  il  tribunale  con procedimento    in   camera   di   consiglio   affinche',   accertato l'inadempimento,  disponga  il pagamento delle dette somme di denaro. Tali  somme  di  denaro  sono  versate all'entrata del bilancio dello Stato per essere riassegnate con decreto del Ministro dell'economia e delle  finanze  al  fondo da istituire nell'ambito di apposita unita' previsionale  di  base  dello stato di previsione del Ministero delle attivita'  produttive,  per  finanziare  iniziative  a  vantaggio dei consumatori.
 8.  Nei  casi  in  cui ricorrano giusti motivi di urgenza, l'azione inibitoria   si   svolge   a   norma  degli  articoli  da  669-bis  a 669-quaterdecies del codice di procedura civile.
 9.  Fatte  salve  le  norme  sulla litispendenza, sulla continenza, sulla  connessione e sulla riunione dei procedimenti, le disposizioni di  cui  al  presente  articolo  non  precludono il diritto ad azioni individuali  dei  consumatori  che  siano  danneggiati dalle medesime violazioni.
 10. Per le associazioni di cui all'articolo 139 l'azione inibitoria prevista  dall'articolo  37  in  materia  di  clausole vessatorie nei contratti  stipulati  con  i  consumatori,  si  esercita ai sensi del presente articolo.
 11.   Resta   ferma   la   giurisdizione   esclusiva   del  giudice amministrativo  in materia di servizi pubblici ai sensi dell'articolo 33 del decreto legislativo 31 marzo 1988, n. 80.
 12.   Restano   salve   le  procedure  conciliative  di  competenza dell'Autorita'   per   le   garanzie   nelle   comunicazioni  di  cui all'articolo 1, comma 11, della legge 31 luglio 1997, n. 249.
 
 
 
 Note all'art. 140:
 -  Il comma 4 dell'art. 2 della legge 29 dicembre 1993,
 n.  580,  recante "Riordinamento delle camere di commercio,
 industria,   artigianato  e  agricoltura  pubblicata  nella
 Gazzetta  Ufficiale  1° gennaio  1994,  n.  7,  S.O,  e' il
 seguente:
 "4.  Le  camere  di commercio, singolarmente o in forma
 associata, possono tra l'altro:
 a) promuovere    la   costituzione   di   commissioni
 arbitrali   e   conciliative   per   la  risoluzione  delle
 controversie  tra  imprese  e  tra imprese e consumatori ed
 utenti.".
 -  Il testo dell'art. 1, comma 11 della legge 31 luglio
 1997,  n.  249,  recante "Istituzione dell'Autorita' per le
 garanzie  nelle  comunicazioni  e  norme  sui sistemi delle
 telecomunicazioni   e  radiotelevisivo"  (pubblicata  nella
 Gazzetta  Ufficiale  31 luglio  1997  n.  177,  S.O., e' il
 seguente:
 "11. L'Autorita' disciplina con propri provvedimenti le
 modalita'   per  la  soluzione  non  giurisdizionale  delle
 controversie  che  possono insorgere fra utenti o categorie
 di  utenti  ed  un  soggetto  autorizzato o destinatario di
 licenze  oppure  tra  soggetti autorizzati o destinatari di
 licenze tra loro. Per le predette controversie, individuate
 con provvedimenti dell'Autorita', non puo' proporsi ricorso
 in  sede  giurisdizionale fino a che non sia stato esperito
 un  tentativo  obbligatorio  di  conciliazione  da ultimare
 entro   trenta   giorni   dalla  proposizione  dell'istanza
 all'Autorita'.  A  tal  fine,  i  termini per agire in sede
 giurisdizionale sono sospesi fino alla scadenza del termine
 per la conclusione del procedimento di conciliazione.".
 
 
 
 
 |  | Art. 140-bis (6) ((Azione collettiva risarcitoria))
 
 ((  1.  Le  associazioni  di cui al comma 1 dell'articolo 139 e gli altri  soggetti  di  cui  al  comma  2  del  presente  articolo  sono legittimati   ad  agire  a  tutela  degli  interessi  collettivi  dei consumatori  e degli utenti richiedendo al tribunale del luogo in cui ha  sede  l'impresa  l'accertamento  del  diritto al risarcimento del danno   e   alla   restituzione  delle  somme  spettanti  ai  singoli consumatori  o  utenti  nell'ambito  di rapporti giuridici relativi a contratti  stipulati  ai  sensi dell'articolo 1342 del codice civile, ovvero in conseguenza di atti illeciti extracontrattuali, di pratiche commerciali  scorrette  o di comportamenti anticoncorrenziali, quando sono lesi i diritti di una pluralita' di consumatori o di utenti.
 2.   Sono   legittimati  ad  agire  ai  sensi  del  comma  1  anche associazioni  e comitati che sono adeguatamente rappresentativi degli interessi  collettivi  fatti  valere.  I  consumatori  o  utenti  che intendono  avvalersi  della  tutela  prevista  dal  presente articolo devono  comunicare  per  iscritto  al  proponente la propria adesione all'azione  collettiva.  L'adesione puo' essere comunicata, anche nel giudizio   di   appello,   fino  all'udienza  di  precisazione  delle conclusioni.  Nel  giudizio  promosso  ai sensi del comma 1 e' sempre ammesso  l'intervento  dei  singoli consumatori o utenti per proporre domande   aventi   il   medesimo   oggetto.  L'esercizio  dell'azione collettiva  di cui al comma 1 o, se successiva, l'adesione all'azione collettiva,  produce  gli  effetti interruttivi della prescrizione ai sensi dell'articolo 2945 del codice civile.
 3.  Alla  prima  udienza  il tribunale, sentite le parti, e assunte quando  occorre  sommarie informazioni, pronuncia sull'ammissibilita' della  domanda,  con  ordinanza  reclamabile  davanti  alla  corte di appello,  che  pronuncia  in  camera  di  consiglio.  La  domanda  e' dichiarata  inammissibile  quando e' manifestamente infondata, quando sussiste  un  conflitto  di  interessi,  ovvero quando il giudice non ravvisa  l'esistenza  di  un  interesse  collettivo  suscettibile  di adeguata  tutela  ai  sensi  del  presente  articolo. Il giudice puo' differire  la  pronuncia sull'ammissibilita' della domanda quando sul medesimo  oggetto  e' in corso un'istruttoria davanti ad un'autorita' indipendente. Se ritiene ammissibile la domanda il giudice dispone, a cura  di  chi  ha proposto l'azione collettiva, che venga data idonea pubblicita'  dei contenuti dell'azione proposta e da' i provvedimenti per la prosecuzione del giudizio.
 4.  Se  accoglie la domanda, il giudice determina i criteri in base ai  quali  liquidare  la  somma  da  corrispondere o da restituire ai singoli  consumatori o utenti che hanno aderito all'azione collettiva o  che  sono  intervenuti nel giudizio. Se possibile allo stato degli atti, il giudice determina la somma minima da corrispondere a ciascun consumatore   o   utente.   Nei   sessanta   giorni  successivi  alla notificazione  della  sentenza, l'impresa propone il pagamento di una somma,  con  atto sottoscritto, comunicato a ciascun avente diritto e depositato  in  cancelleria. La proposta in qualsiasi forma accettata dal consumatore o utente costituisce titolo esecutivo.
 5.  La  sentenza  che  definisce  il giudizio promosso ai sensi del comma  1  fa  stato  anche nei confronti dei consumatori e utenti che hanno   aderito   all'azione  collettiva.  E'  fatta  salva  l'azione individuale  dei  consumatori  o utenti che non aderiscono all'azione collettiva,  o  non  intervengono  nel giudizio promosso ai sensi del comma 1.
 6. Se l'impresa non comunica la proposta entro il termine di cui al comma 4 o non vi e' stata accettazione nel termine di sessanta giorni dalla   comunicazione  della  stessa,  il  presidente  del  tribunale competente  ai  sensi  del  comma  1  costituisce  un'unica camera di conciliazione per la determinazione delle somme da corrispondere o da restituire  ai  consumatori  o  utenti  che  hanno aderito all'azione collettiva  o  sono  intervenuti  ai sensi del comma 2 e che ne fanno domanda.  La  camera  di  conciliazione  e'  composta  da un avvocato indicato  dai soggetti che hanno proposto l'azione collettiva e da un avvocato  indicato  dall'impresa  convenuta  ed  e'  presieduta da un avvocato  nominato  dal  presidente  del  tribunale  tra gli iscritti all'albo  speciale  per  le  giurisdizioni  superiori.  La  camera di conciliazione  quantifica, con verbale sottoscritto dal presidente, i modi, i termini e l'ammontare da corrispondere ai singoli consumatori o  utenti.  Il verbale di conciliazione costituisce titolo esecutivo. In  alternativa,  su  concorde  richiesta  del  promotore dell'azione collettiva  e  dell'impresa  convenuta,  il  presidente del tribunale dispone  che  la  composizione non contenziosa abbia luogo presso uno degli  organismi  di conciliazione di cui all'articolo 38 del decreto legislativo  17  gennaio  2003,  n.  5,  e  successive modificazioni, operante  presso il comune in cui ha sede il tribunale. Si applicano, in  quanto  compatibili,  le  disposizioni degli articoli 39 e 40 del citato  decreto  legislativo  17  gennaio  2003,  n.  5, e successive modificazioni )).
 |  | Art. 141. Composizione extragiudiziale delle controversie
 1.  Nei rapporti tra consumatore e professionista, le parti possono avviare  procedure di composizione extragiudiziale per la risoluzione delle controversie in materia di consumo, anche in via telematica.
 2.  Il  Ministero  delle  attivita'  produttive,  d'intesa  con  il Ministero della giustizia, comunica alla Commissione europea l'elenco degli  organi  di  composizione extragiudiziale delle controversie in materia   di   consumo   che   si   conformano   ai   principi  della raccomandazione  98/257/CE  della  Commissione,  del  30  marzo 1998, riguardante  i  principi  applicabili agli organi responsabili per la risoluzione  extragiudiziale delle controversie in materia di consumo e  della  raccomandazione 2001/310/CE della Commissione, del 4 aprile 2001,  concernente i principi applicabili agli organi extragiudiziali che  partecipano  alla risoluzione extragiudiziale delle controversie in  materia  di  consumo.  Il  Ministero  delle attivita' produttive, d'intesa  con  il  Ministero della giustizia, assicura, altresi', gli ulteriori  adempimenti  connessi all'attuazione della risoluzione del Consiglio  dell'Unione  europea  del  25  maggio 2000, 2000/C 155/01, relativa   ad  una  rete  comunitaria  di  organi  nazionali  per  la risoluzione extragiudiziale delle controversie in materia di consumo.
 3.   In   ogni   caso,   si   considerano  organi  di  composizione extragiudiziale  delle  controversie  ai  sensi  del  comma  2 quelli costituiti  ai sensi dell'articolo 4 della legge 29 dicembre 1993, n. 580, dalle camere di commercio, industria, artigianato e agricoltura.
 4.  Non  sono  vessatorie  le  clausole  inserite nei contratti dei consumatori  aventi ad oggetto il ricorso ad organi che si conformano alle disposizioni di cui al presente articolo.
 5.  Il  consumatore  non  puo'  essere  privato  in nessun caso del diritto  di  adire  il giudice competente qualunque sia l'esito della procedura di composizione extragiudiziale.
 
 
 
 Note all'art. 141:
 -  Il  testo  della  raccomandazione  30 marzo 1998, n.
 257/CE,    recante   "Raccomandazione   della   Commissione
 riguardante i principi applicabili agli organi responsabili
 per  la  risoluzione  extragiudiziale delle controversie in
 materia  di  consumo e' pubblicata nella Gazzetta Ufficiale
 della Comunita' Europea 17 aprile 1998, n. L 115.
 -  Il  testo  della  raccomandazione  4 aprile 2001, n.
 310/CE,  recante  "Raccomandazione  della  Commissione  sui
 principi   applicabili   agli  organi  extragiudiziali  che
 partecipano alla risoluzione consensuale delle controversie
 in   materia  di  consumo"  e'  pubblicata  nella  Gazzetta
 Ufficiale della Comunita' Europea 19 aprile 2001, n. L 109.
 -  Il  testo  della risoluzione 25 maggio 2000, recante
 "Risoluzione del Consiglio relativa ad una rete comunitaria
 di  organi  nazionali  per  la  risoluzione extragiudiziale
 delle  controversie  in  materia  di consumo" e' pubblicata
 nella  Gazzetta  Ufficiale della Comunita' Europea 6 giugno
 2000, n. C 155.
 -  il  testo dell'art. 4, della legge 29 dicembre 1993,
 n.  580,  recante "Riordinamento delle camere di commercio,
 industria,  artigianato  e agricoltura" e' pubblicata nella
 Gazzetta  Ufficiale  11 gennaio  1994,  n.  7,  S.O., e' il
 seguente:
 "Art.  4. (Vigilanza). - 1. La vigilanza sull'attivita'
 delle  camere  di  commercio  e delle loro unioni spetta al
 Ministro  dell'industria, del commercio e dell'artigianato,
 che ogni anno presenta al Parlamento una relazione generale
 sulle  attivita'  delle  camere  di  commercio e delle loro
 unioni,   con   particolare   riferimento  agli  interventi
 realizzati e ai programmi attuati.
 2.  Le delibere di approvazione del bilancio preventivo
 e  del  conto  consuntivo,  della dotazione complessiva del
 personale   nonche'  quelle  di,  variazione  del  bilancio
 preventivo  e  di  costituzione  di  aziende  speciali sono
 trasmesse  al  Ministero  dell'industria,  del  commercio e
 dell'artigianato,  al  Ministero  del tesoro e alla regione
 competente.
 3.   Il   Ministro   dell'industria,  del  commercio  e
 dell'artigianato,  di  concerto con il Ministro del tesoro,
 stabilisce con proprio decreto le norme che disciplinano la
 gestione   patrimoniale   e  finanziaria  delle  camere  di
 commercio.
 4.  Le  delibere  di cui al comma 2 divengono esecutive
 se,  entro  il  termine  di  sessanta  giorni dalla data di
 ricezione,  ridotto  a  trenta  giorni  per  le delibere di
 variazione    del    bilancio   preventivo,   il   Ministro
 dell'industria,  del  commercio  e  dell'artigianato non ne
 disponga,  con  provvedimento  motivato, anche su richiesta
 delle   regioni  competenti,  l'annullamento  per  vizi  di
 legittimita'  ovvero il rinvio alla camera di commercio per
 il riesame.
 5.   Il   Ministro   dell'industria,  del  commercio  e
 dell'artigianato  puo' sospendere i termini di cui al comma
 4 per una sola volta e per un periodo di pari durata.
 6.  Le  delibere  riesaminate dalle camere di commercio
 sono  soggette  unicamente  al  controllo  di legittimita',
 limitatamente alle parti modificate.".
 
 
 
 
 |  | Art. 142. Modifiche al codice civile
 1.  Gli  articoli 1469-bis, 1469-ter, l469-quater, 1469-quinquies e 1469-sexies del codice civile sono sostituiti dal seguente:
 «Art. 1469-bis
 Contratti del consumatore
 Le  disposizioni  del presente titolo si applicano ai contratti del consumatore,  ove  non  derogate  dal  codice  del consumo o da altre disposizioni piu' favorevoli per il consumatore.».
 |  | Art. 143. Irrinunciabilita' dei diritti
 1.   I   diritti   attribuiti   al   consumatore  dal  codice  sono irrinunciabili.  E'  nulla  ogni  pattuizione  in  contrasto  con  le disposizioni del codice.
 2.  Ove  le  parti  abbiano  scelto  di  applicare al contratto una legislazione  diversa  da  quella  italiana,  al  consumatore  devono comunque  essere riconosciute le condizioni minime di tutela previste dal codice.
 |  | Art. 144 Aggiornamenti
 
 1.  Ogni intervento normativo incidente sul codice, o sulle materie dallo  stesso  disciplinate,  va attuato mediante esplicita modifica, integrazione,  deroga  o sospensione delle specifiche disposizioni in esso contenute.
 |  | Art. 144-bis (3) (( Cooperazione tra le autorita' nazionali
 per la tutela dei consumatori ))
 
 ((  1.  Il Ministero dello sviluppo economico svolge le funzioni di autorita'  pubblica  nazionale, ai sensi dell'articolo 3, lettera c), del  regolamento  (CE)  n.  2006/2004  del  Parlamento  europeo e del Consiglio,  del  27 ottobre 2004, sulla cooperazione tra le autorita' nazionali  responsabili dell'esecuzione della normativa per la tutela dei consumatori.
 2.  In  particolare,  i  compiti  di  cui  al comma 1 riguardano la disciplina in materia di: a) servizi turistici, di cui alla parte III, titolo IV, capo II; b) clausole abusive nei contratti stipulati con i consumatori, di cui
 alla parte III, titolo I; c) garanzia  nella vendita dei beni di consumo, di cui alla parte IV,
 titolo III, capo I; d) credito  al  consumo,  di  cui alla parte III, titolo II, capo II,
 sezione I; e) commercio elettronico, di cui alla parte III, titolo III, capo II.
 3.  Il  Ministero  dello sviluppo economico esercita le funzioni di cui  al citato regolamento (CE) n. 2006/2004, nelle materie di cui al comma 1, anche con riferimento alle infrazioni lesive degli interessi collettivi dei consumatori in ambito nazionale.
 4.  Per  lo svolgimento dei compiti di cui al comma 1, il Ministero dello  sviluppo  economico  puo' avvalersi delle camere di commercio, industria, artigianato e agricoltura e puo' definire forme stabili di collaborazione  con altre pubbliche amministrazioni. Limitatamente ai poteri di cui all'articolo 139, puo' avvalersi delle associazioni dei consumatori e degli utenti di cui all'articolo 137.
 5.  Con  decreto  del Ministro dello sviluppo economico adottato ai sensi  dell'articolo 17, comma 3, della legge 23 agosto 1988, n. 400, sono  disciplinati  i  procedimenti  istruttori previsti dal presente articolo.  In  mancanza,  i  procedimenti sono regolati dalla legge 7 agosto 1990, n. 241, e successive modificazioni.
 6. Il Ministero dello sviluppo economico designa l'ufficio unico di collegamento  responsabile  dell'applicazione  del citato regolamento (CE) n. 2006/2004. ))
 |  | Art. 145. Competenze delle regioni e delle province autonome
 1.  Sono fatte salve le disposizioni adottate dalle regioni e dalle province autonome di Trento e di Bolzano nell'esercizio delle proprie competenze  legislative  in  materia di educazione e informazione del consumatore.
 |  | Art. 146. Abrogazioni
 1.  Dalla  data  di  entrata  in  vigore  del  presente codice sono abrogati:
 a)  il decreto del Presidente della Repubblica 24 maggio 1988, n. 224,  cosi'  come modificato dal decreto legislativo 2 febbraio 2001, n.  25,  recante  attuazione  della direttiva 85/374/CEE, relativa al ravvicinamento   delle   disposizioni  legislative,  regolamentari  e amministrative  degli  Stati membri in materia di responsabilita' per danno da prodotti difettosi, ai sensi dell'articolo 15 della legge 16 aprile 1987, n. 183;
 b)  la  legge 10 aprile 1991, n. 126, cosi' come modificata dalla legge  22 febbraio 1994, n. 146, recante norme per l'informazione del consumatore;
 c)  il  decreto  legislativo  15  gennaio  1992,  n.  50, recante attuazione  della  direttiva  85/577/CEE,  in  materia  di  contratti negoziati fuori dei locali commerciali;
 d)  decreto  legislativo  25  gennaio  1992,  n.  74,  cosi' come modificato  dal  decreto legislativo 25 febbraio 2000, n. 67, recante attuazione  della  direttiva  84/450/CEE,  in  materia di pubblicita' ingannevole e comparativa;
 e)  decreto  legislativo  17  marzo  1995,  n.  111,  cosi'  come modificato  dalla legge 5 marzo 2001, n. 57, recante attuazione della direttiva  90/314/CEE, concernente i viaggi, le vacanze ed i circuiti "tutto compreso";
 f)  la  legge  30  luglio  1998,  n.  281, recante disciplina dei diritti  dei  consumatori e degli utenti, cosi' come modificata dalla legge  24  novembre  2000,  n. 340, dal decreto legislativo 23 aprile 2001,  n.  224,  e dall'articolo 11 della legge 1° marzo 2002, n. 39, recante   disposizioni   per   l'adempimento  di  obblighi  derivanti dall'appartenenza   dell'Italia   alle   Comunita'  europee  -  legge comunitaria   2001,   sono   fatte   salve  le  disposizioni  di  cui all'articolo  7,  con  riferimento  alle  attivita'  promozionali del Consiglio   nazionale   dei   consumatori   e  degli  utenti  di  cui all'articolo 136 e alle agevolazioni di cui all'articolo 138;
 g)  il  decreto  legislativo  9  novembre  1998,  n  427, recante attuazione   della   direttiva   94/47/CE,   concernente   la  tutela dell'acquirente   per   taluni   aspetti   dei   contratti   relativi all'acquisizione  di un diritto di godimento a tempo parziale di beni immobili;
 h)  il  decreto  legislativo  22  maggio  1999,  n  185,  recante attuazione  della  direttiva  97/7/CE,  relativa  alla protezione dei consumatori in materia di contratti a distanza;
 i)  il  decreto  legislativo  25  febbraio  2000,  n  63, recante attuazione   della  direttiva  98/7/CE,  che  modifica  la  direttiva 87/102/CEE, in materia di credito al consumo;
 l)  il  decreto  legislativo  25  febbraio  2000,  n. 67, recante attuazione  della  direttiva  97/55/CE,  che  modifica  la  direttiva 84/450/CEE, in materia di pubblicita' ingannevole e comparativa;
 m)  il  decreto  legislativo  25  febbraio  2000,  n. 84, recante attuazione della direttiva 98/6/CE, relativa alla protezione dei
 consumatori  in  materia  di  indicazione  dei  prezzi offerti ai
 medesimi; n) il decreto legislativo 23 aprile 2001, n. 224, recante attuazione   della   direttiva  98/27/CE,  relativa  a  provvedimenti inibitori a tutela degli interessi dei consumatori;
 o)  il  decreto  legislativo  21  maggio  2004,  n.  172, recante attuazione   della  direttiva  2001/95/CE,  relativa  alla  sicurezza generale dei prodotti;
 p)  il  comma 7 dell'articolo 18 del decreto legislativo 31 marzo 1998,  n.  114,  recante riforma della disciplina relativa al settore del commercio, a norma dell'articolo 4, comma 4, della legge 15 marzo 1997, n. 59;
 q)  il  comma 9 dell'articolo 19 del decreto legislativo 31 marzo 1998,  n.  114,  recante riforma della disciplina relativa al settore del commercio, a norma dell'articolo 4, comma 4, della legge 15 marzo 1997, n. 59;
 r)  commi  4 e 5 dell'articolo 125 del testo unico delle leggi in materia  bancaria  e  creditizia,  di  cui  al decreto legislativo 1° settembre 1993, n. 385, e successive modificazioni;
 s)  gli articoli 1519-bis, 1519-ter, 1519-quater, 1519-quinquies, 1519-sexies,  1519-septies,  1519-octies  e  1519-nonies  del  codice civile;
 t)  la legge 6 aprile 2005, n. 49, recante modifiche all'articolo 7  del  decreto  legislativo  25  gennaio  1992, n. 74, in materia di messaggi   pubblicitari   ingannevoli  diffusi  attraverso  mezzi  di comunicazione.
 2.  Dalla  data  di  entrata  in vigore del presente codice restano abrogati:
 a)  il decreto del Presidente della Repubblica 23 agosto 1982, n. 903,  recante  attuazione  della  direttiva 79/581/CEE, relativa alla indicazione   dei  prezzi  dei  prodotti  alimentari  ai  fini  della protezione dei consumatori;
 b)  il  decreto  legislativo  25  gennaio  1992,  n.  76, recante attuazione  della direttiva 88/315/CEE, concernente l'indicazione dei prezzi   dei   prodotti  alimentari  ai  fini  della  protezione  dei consumatori;
 c)  il  decreto  legislativo  27  gennaio  1992,  n.  78, recante attuazione  della direttiva 88/314/CEE, concernente l'indicazione dei prezzi  dei  prodotti  non  alimentari  ai  fini della protezione dei consumatori;
 d)  il  decreto  legislativo  17  marzo  1995,  n.  115,  recante attuazione   della   direttiva  92/59/CEE,  relativa  alla  sicurezza generale dei prodotti.
 
 Il  presente  decreto, munito del sigillo dello Stato, sara' inserito nella  Raccolta  ufficiale  degli  atti  normativi  della  Repubblica italiana. E' fatto obbligo a chiunque spetti di osservarlo e di farlo osservare.
 
 Dato a Roma, addi' 6 settembre 2005
 
 CIAMPI
 
 Berlusconi,  Presidente  del  Consiglio
 dei Ministri
 Scajola,   Ministro   delle   attivita'
 produttive
 La  Malfa,  Ministro  per  le politiche
 comunitarie
 Baccini,   Ministro   per  la  funzione
 pubblica
 Castelli, Ministro della giustizia
 Siniscalco,  Ministro  del-l'economia e
 delle finanze
 Storace, Ministro della salute
 
 Visto, il Guardasigilli: Castelli
 
 
 
 Note all'art. 146:
 -  Per  il  decreto  del  Presidente  della  Repubblica
 24 maggio 1988, n. 224, vedi la nota alle premesse.
 -  La  legge  10  aprile  1991,  n.  126,  abrogata dal
 presente   decreto,  reca  "Norme  per  l'informazione  del
 consumatore".
 -   Il  decreto  legislativo  15  gennaio1992,  n.  50,
 abrogato  dal  presente  decreto,  reca:  "Attuazione della
 direttiva  n.  85/577/CEE in materia di contratti negoziati
 fuori dei locali commerciali.".
 -  Per  il  decreto legislativo 22 gennaio 1992, n. 74,
 vedi le note alle premesse.
 -  Per  il  decreto  legislativo 17 marzo 1995, n. 111,
 vedi le note alle premesse.
 -  La legge 30 luglio 1998, n. 281, recante "Disciplina
 dei  diritti dei consumatori e degli utenti", e' pubblicata
 nella Gazzetta Ufficiale 14 agosto 1998, n. 189.
 -  Per  il testo del decreto legislativo 6 aprile 2005,
 n. 49, vedi le note alle premesse.
 - Per il testo del decreto legislativo 9 novembre 1998,
 n. 427, vedi le note alle premesse.
 -  Per il testo del decreto legislativo 22 maggio 1999,
 n. 185, vedi le note alle premesse.
 -  Per  il  testo  del  decreto legislativo 25 febbraio
 2000, n. 63, vedi le note alle premesse.
 -  Per  il  testo  del  decreto legislativo 25 febbraio
 2000, n. 67, vedi le note alle premesse.
 -  Per  il  testo  del  decreto legislativo 25 febbraio
 2000, n. 84, vedi le note alle premesse.
 -  Per il testo del decreto legislativo 23 aprile 2001,
 n. 224, vedi le note alle premesse.
 -  Per il testo del decreto legislativo 21 maggio 2004,
 n. 172, vedi le note alle premesse.
 -  Per  i  testi  degli  articoli 18  e  19 del decreto
 legislativo  31 marzo  1998,  n.  114,  vedi  le  note alle
 premesse.
 -  Il  testo  dell'art.  125  del  decreto  legislativo
 1° settembre 1993, n. 385, recante "Testo unico delle leggi
 in   materia  bancaria  e  creditizia",  (pubblicato  nella
 Gazzetta  Ufficiale  30 settembre  1993, n. 230, S.O., come
 modificato dal presente decreto, e' il seguente:
 "Art.    125   (Disposizioni   varie   a   tutela   dei
 consumatori). - 1.  Le  norme  dettate  dall'art.  1525 del
 codice  civile  si  applicano  anche a tutti i contratti di
 credito al consumo a fronte dei quali sia stato concesso un
 diritto reale di garanzia sul bene acquistato con il denaro
 ricevuto in prestito.
 2.  Le  facolta'  di  adempiere  in via anticipata o di
 recedere  dal contratto senza penalita' spettano unicamente
 al consumatore senza possibilita' di patto contrario. Se il
 consumatore esercita la facolta' di adempimento anticipato,
 ha  diritto  a  un'equa riduzione del costo complessivo del
 credito, secondo le modalita' stabilite dal CICR.
 3.  In  caso  di  cessione  dei  crediti nascenti da un
 contratto di credito al consumo, il consumatore puo' sempre
 opporre  al  cessionario  tutte le eccezioni che poteva far
 valere   nei   confronti   del  cedente,  ivi  compresa  la
 compensazione,  anche  in deroga al disposto dell'art. 1248
 del codice civile.
 4 - 5. (Abrogati).".
 
 
 
 
 |  | Allegato I 
 Servizi finanziari di cui all'articolo 51, comma 1, lettera a):
 
 servizi d'investimento;
 
 operazioni di assicurazione e di riassicurazione;
 
 servizi bancari;
 
 operazioni riguardanti fondi di pensione;
 
 servizi riguardanti operazioni a termine o di opzione.
 
 Tali servizi comprendono in particolare:
 
 i  servizi  di  investimento  di cui all'allegato della direttiva 93/22/CEE, i servizi di societa' di investimenti collettivi;
 
 i  servizi  che  rientrano  nelle  attivita'  che beneficiano del riconoscimento  reciproco  di cui si applica l'allegato della seconda direttiva 89/646/CEE;
 
 le  operazioni  che  rientrano nelle attivita' di assicurazione e riassicurazione di cui:
 
 all'articolo 1 della direttiva 73/239/CEE;
 
 all'allegato della direttiva 79/267/CEE;
 
 alla direttiva 64/225/CEE;
 
 alle direttive 92/49/CEE e 92/96/CEE.
 |  | Allegato II 
 (previsto dall'articolo 107, comma 3)
 
 (riproduce l'allegato II della direttiva 2001/95/CE)
 
 PROCEDURE  PER  L'APPLICAZIONE  DEL  RAPEX  DELLE  LINEE GUIDA PER LE NOTIFICHE
 
 1.   Il   sistema  riguarda  i  prodotti,  secondo  la  definizione dell'articolo 3, comma 1, lettera e), che presentano un rischio grave per la salute e la sicurezza dei consumatori. I prodotti farmaceutici previsti  nelle  direttive  2001/83/CE  del  Parlamento europeo e del Consiglio, dell'11 novembre 2001, e 2001/82/CE del Parlamento europeo e  del Consiglio, del 6 novembre 2001, sono esclusi dall'applicazione del RAPEX.
 
 2.  Il  RAPEX mira essenzialmente a permettere un rapido scambio di informazioni  in  presenza di un rischio grave. Le linee guida di cui al  punto 8  definiscono  criteri  specifici  per l'individuazione di rischi gravi.
 
 3.  Gli  Stati  membri  che  hanno  effettuato  la notifica a norma dell'articolo 12  forniscono  tutte  le  precisazioni disponibili. In particolare,  la  notifica  contiene  le informazioni stabilite dalle linee guida di cui al punto 8 e almeno:
 a) le informazioni che permettono di identificare il prodotto;
 
 b) una  descrizione  del  rischio  incontrato,  ivi  compresa una sintesi  dei  risultati  di  qualsiasi prova o di qualsiasi analisi e delle  loro  conclusioni  che permettano di valutare l'importanza del rischio;
 
 c) la natura e la durata delle misure o azioni prese o decise, se del caso;
 
 d) informazioni   sui   canali  di  commercializzazione  e  sulla distribuzione del prodotto, in particolare sui Paesi destinatari.
 
 Tali  informazioni devono essere trasmesse valendosi dello speciale formulario  tipo  di notifica e degli strumenti stabiliti dalle linee guida di cui al punto 8.
 
 Quando  la  misura  notificata  a  norma  degli articoli 11 o 12 e' intesa  a  limitare  la  commercializzazione  o l'uso di una sostanza chimica o di un preparato chimico, gli Stati membri forniscono quanto prima possibile una sintesi o i riferimenti dei pertinenti dati della sostanza  o  del  preparato  in questione e dei sostituti conosciuti, qualora  tale  informazione  sia disponibile. Essi comunicano inoltre gli  effetti  previsti  del provvedimento sulla salute e la sicurezza dei  consumatori,  nonche'  la  valutazione del rischio effettuata in conformita'  dei  principi  generali  di valutazione dei rischi delle sostanze   chimiche   di   cui   all'articolo 10,   paragrafo 4,  del regolamento  (CEE)  n.  793/93  del Consiglio, del 23 marzo 1993, nel caso  di  sostanze  esistenti  o  all'articolo 3,  paragrafo 2, della direttiva  n.  67/548/CEE del Consiglio, del 27 giugno 1967, nel caso di  nuove  sostanze.  Le  linee guida di cui al punto 8 definiscono i particolari  e  le  procedure  relativi alle informazioni richieste a tale riguardo.
 
 4.  Quando  uno Stato membro ha informato la Commissione, in virtu' dell'articolo 12,  paragrafo 1,  terzo comma, in merito ad un rischio grave,  prima di decidere in merito a eventuali provvedimenti informa la Commissione, entro un termine di quarantacinque giorni, se intende confermare o modificare tale informazione.
 
 5.  La  Commissione  verifica,  nel  piu' breve tempo possibile, la conformita'  con  le  disposizioni della direttiva delle informazioni ricevute in base al RAPEX e, qualora lo ritenga necessario ed al fine di  valutare  la sicurezza del prodotto, puo' svolgere un'indagine di propria  iniziativa.  Qualora  abbia  luogo  tale indagine, gli Stati membri devono fornire alla Commissione nella misura del possibile, le informazioni richieste.
 
 6. Ricevuta una notifica a norma dell'articolo 12, gli Stati membri sono  invitati  ad  informare  la  Commissione,  entro e non oltre il termine   stabilito   dalle  linee  guida  di  cui  al  punto 8,  sui punti seguenti:
 
 a) se   il  prodotto  e'  stato  immesso  sul  mercato  nel  loro territorio;
 
 b) quali  provvedimenti  nei  confronti del prodotto in questione adotteranno  eventualmente  in  funzione  della  situazione  nel loro Paese,  motivandone  le ragioni, in specie la diversa valutazione del rischio  o  qualsiasi altra circostanza particolare che giustifica la decisione, in particolare che giustifica l'assenza di provvedimento o di seguito;
 
 c) le informazioni supplementari pertinenti ottenute in merito al rischio implicato, compresi i risultati di prove o analisi.
 
 Le  linee  guida  di  cui  al punto 8 propongono criteri precisi di notifica  delle  misure  la  cui  portata  e'  limitata al territorio nazionale e come trattare le notifiche sui rischi che lo Stato membro ritiene limitati al proprio territorio.
 
 7.  Gli  Stati  membri  informano  immediatamente la Commissione di eventuali   modifiche  o  della  revoca  delle  misure  o  azioni  in questione.
 
 8.  Le  linee  guida  che riguardano la gestione del RAPEX da parte della   Commissione   e   degli  Stati  membri  vengono  elaborate  e regolarmente aggiornate dalla Commissione secondo la procedura di cui all'articolo 15, paragrafo 3.
 
 9.  La  Commissione  puo'  informare  i punti di contatto nazionali riguardo  ai  prodotti  che  presentano rischi gravi, importati nella Comunita'  e  nello Spazio economico europeo o esportati a partire da tali territori.
 
 10.  La  responsabilita'  delle  informazioni  fornite incombe allo Stato membro che ha effettuato la notifica.
 
 11.  La Commissione assicura l'opportuno funzionamento del sistema, provvedendo in particolare a classificare e a catalogare le notifiche in  base  al  grado  di urgenza. Le modalita' saranno stabilite dalle linee guida di cui al punto 8.
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