Gazzetta n. 234 del 2005-10-07
MINISTERO DELLA GIUSTIZIA
DECRETO 29 settembre 2005
Adeguamento dell'indennita' di trasferta spettante agli ufficiali giudiziari, in applicazione dell'articolo 20, comma 3, del decreto del Presidente della Repubblica 30 maggio 2002, n. 115.

IL CAPO DEL DIPARTIMENTO
dell'organizzazione giudiziaria del personale
e dei servizi del Ministero della giustizia
di concerto con
IL RAGIONIERE GENERALE DELLO STATO
Visto l'art. 20, punto 3 del decreto del Presidente della Repubblica del 30 maggio 2002, n. 115, relativo al testo unico delle discipline legislative e regolamentari in materia di spese di giustizia, il quale prevede che con decreto dirigenziale del Ministero della giustizia, di concerto con il Ministero dell'economia e delle finanze, si provveda all'adeguamento dell'indennita' di trasferta degli ufficiali giudiziari, in base alla variazione dell'indice dei prezzi al consumo per le famiglie di operai e di impiegati, accertata dall'Istituto nazionale di statistica e verificatasi nell'ultimo triennio;
Visti gli articoli 133 e 142 del decreto del Presidente della Repubblica 15 dicembre 1959, n. 1229, e successive modificazioni;
Visti gli articoli 26 e 35 del decreto del Presidente della Repubblica 30 maggio 2002, n. 115;
Considerato che l'adeguamento e' proposto in relazione alla variazione percentuale di prezzi al consumo per le famiglie di operai e impiegati verificatasi nel triennio 1° luglio 2000-30 giugno 2003, che e' pari a + 7,39;
Visto il decreto del Presidente della Repubblica del 17 ottobre 1996, n. 601, relativo all'ultima variazione dell'indennita' di trasferta per gli ufficiali giudiziari;
Decreta:
Art. 1.
1. L'indennita' di trasferta dovuta all'ufficiale giudiziario per il viaggio di andata e ritorno e' stabilita nella seguente misura:
a) fino a 6 chilometri Euro 1,31;
b) fino a 12 chilometri Euro 2,42;
c) fino a 18 chilometri Euro 3,29;
d) oltre i 18 chilometri, per ogni percorso di 6 chilometri o frazione superiore a 3 chilometri di percorso successivo, nella misura di cui alla lettera c), aumentata di Euro 0,70.
2. L'indennita' di trasferta dovuta all'ufficiale giudiziario per il viaggio di andata e ritorno per ogni atto in materia penale, compresa la maggiorazione per l'urgenza e' cosi' corrisposta:
a) fino a 10 chilometri Euro 0,36;
b) oltre i 10 chilometri fino a 20 chilometri Euro 0,89;
c) oltre i 20 chilometri Euro 1,31.
Art. 2.
Il presente decreto sara' pubblicato nel Bollettino ufficiale del Ministero della giustizia ed entra in vigore il primo giorno del mese successivo alla data di pubblicazione.
Roma, 29 settembre 2005
Il capo Dipartimento
dell'organizzazione giudiziaria
del personale e dei servizi
del Ministero della giustizia
Cerrato
Il ragioniere generale
dello Stato
Canzio