Gazzetta n. 234 del 2005-10-07 |
MINISTERO DELLE POLITICHE AGRICOLE E FORESTALI |
DECRETO 30 settembre 2005 |
Acidificazione dei prodotti vitivinicoli per la provincia autonoma di Bolzano. |
|
IL DIRETTORE GENERALE per le politiche agroalimentari Visto il regolamento (CE) n. 1493/1999 del Consiglio del 17 maggio 1999 relativo all'organizzazione comune del mercato vitivinicolo; Visto, in particolare, l'allegato V, punto E del regolamento CE 1493/99 il quale prevede che negli anni caratterizzati da condizioni climatiche eccezionali gli Stati membri possono autorizzare l'acidificazione dei prodotti vitivinicoli nelle zone viticole CIb; Tenuto conto che la provincia autonoma di Bolzano - Assessorato all'agricoltura - ha segnalato che nel territorio della provincia medesima si sono verificate condizioni climatiche tali da rendere necessario, nella corrente campagna vitivinicola, acidificare tutti i prodotti vinicoli: uve fresche, mosto di uve parzialmente fermentato, vino nuovo ancora in fermentazione ed il vino atto a dare vini da tavola e vini a IGT che verra' prodotto nella campagna 2005/2006, nel rispetto di quanto previsto all'allegato V, lettera E punto del regolamento CE 1493/99 nonche' delle disposizioni contenute nel regolamento CE n. 1622/2000; Tenuto conto che il parere espresso dalla commissione CE con la nota interpretativa n. 40923 del 28 ottobre 1998 che recita: «E' lecito, alla luce del disposto dell'art. 21, paragrafo 3, praticare l'arricchimento per aumentare il titolo alcolometrico naturale avvalendosi dei metodi indicati all'art. 19 per i prodotti di cui al paragrafo 1, lettere a) e b) dello stesso articolo e sottoporre ulteriormente ad acidificazione il vino ottenuto dalla fermentazione di tale prodotto, alla condizione prevista dall'art. 21» e' ritenuto valido dalla commissione CE in quanto il reg. n. 1493/99 non ha modificato la materia; Decreta: Articolo unico 1. Nella campagna 2005/2006 e' consentito acidificare i prodotti citati in premessa ottenuti da uve raccolte nelle aree viticole della provincia autonoma di Bolzano. 2. Le operazioni di acidificazione debbono essere effettuate secondo le modalita' ed i limiti massimi previsti dalla regolamentazione comunitaria e nazionale. Il presente decreto sara' pubblicato nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana. Roma, 30 settembre 2005 Il direttore generale: Petroli |
|
|