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| Gazzetta n. 234 del 2005-10-07 |  | MINISTERO DELL'ECONOMIA E DELLE FINANZE |  | DECRETO 30 settembre 2005 |  | Operazione  di  acquisto  di titoli di Stato in circolazione mediante asta  competitiva,  a  valere  sulle  disponibilita'  del  Fondo  per l'ammortamento dei titoli di Stato. |  | 
 |  | IL DIRETTORE DELLA DIREZIONE II del Dipartimento del Tesoro
 Visto  il decreto del Presidente della Repubblica 30 dicembre 2003, n.  398,  recante  «Testo  unico  delle  disposizioni  legislative  e regolamentari  in  materia  di debito pubblico» ed in particolare gli articoli 44,  45,  46  e  47  ove si determinano le norme sostanziali riguardanti:
 l'istituzione  e  l'amministrazione  del Fondo per l'ammortamento dei titoli di Stato;
 i conferimenti al Fondo;
 i criteri e le modalita' per l'acquisto dei titoli di Stato;
 l'estinzione dei titoli detenuti dal Fondo;
 Visti,  altresi',  gli  articoli 48,  49,  50,  51  e 52 del citato decreto del Presidente della Repubblica n. 398/2003, recanti le norme procedurali  relative al Fondo per l'ammortamento dei titoli di Stato riguardanti:
 gli utilizzi del Fondo;
 gli   adempimenti   a   carico   della  Banca  d'Italia  e  degli intermediari incaricati;
 il   contenuto   dell'incarico   alla   Banca   d'Italia  e  agli intermediari;
 le modalita' d'asta;
 gli adempimenti successivi allo svolgimento dell'asta;
 Visto, in particolare, l'art. 46, in forza del quale i conferimenti al  Fondo  per  l'ammortamento  dei  titoli  di  Stato sono impiegati nell'acquisto  dei  titoli  di  Stato  o  nel rimborso dei titoli che vengono a scadere dal 1° gennaio 1995;
 Visto  il  decreto  del  Ministro  del tesoro, del bilancio e della programmazione  economica  13 maggio  1999,  n. 219, che disciplina i mercati dei titoli di Stato;
 Visto  il  regolamento  concernente  la  disciplina  della gestione accentrata  dei  titoli  di  Stato, adottato con decreto ministeriale 17 aprile  2000,  n.  143, pubblicato nella Gazzetta Ufficiale n. 130 del 6 giugno 2000;
 Visto   il   decreto  23 agosto  2000,  pubblicato  nella  Gazzetta Ufficiale  n.  204  del  1° settembre 2000, con cui e' stato affidato alla  Monte  Titoli  S.p.a.  il  servizio  di gestione accentrata dei titoli di Stato;
 Vista  la  convenzione  tra il Ministero del tesoro, del bilancio e della programmazione economica e la Monte Titoli S.p.a., stipulata ai sensi dell'art. 4 del citato regolamento n. 143/2000;
 Visto  il  decreto  del  Ministro  del  tesoro  29 maggio 2001, che definisce  le modalita' di utilizzo del «Fondo per l'ammortamento dei titoli di Stato»;
 Vista  la  determinazione  17 giugno 2005, con la quale, sulla base della  vigente normativa, e' stata conferita la delega alla firma dei decreti  e  delle  disposizioni  relative  all'utilizzo  delle  somme depositate  sul  Fondo  per  l'ammortamento  dei  titoli  di Stato al direttore della direzione II del Dipartimento del tesoro;
 Visto   il   decreto  ministeriale  n.  43044  del  5 maggio  2004, pubblicato  nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana n. 111 del  13 maggio  2004,  recante  disposizioni  in  caso di ritardo nel regolamento  delle operazioni di emissione, concambio e riacquisto di titoli di Stato;
 Sentito  il  comitato  consultivo di cui all'art. 2, comma 2, della legge n. 432/1993;
 Considerata l'opportunita' di procedere alle operazioni di acquisto di titoli di Stato in circolazione, al fine di ridurre la consistenza del debito pubblico;
 Decreta:
 Art. 1.
 Ai  sensi  dell'art. 5, comma 2, del decreto ministeriale 29 maggio 2001,  citato  nelle  premesse,  e' disposta l'operazione di acquisto mediante asta competitiva dei seguenti prestiti:
 a) buoni  del Tesoro poliennali 1° febbraio 2003-1° febbraio 2006 - codice titolo IT0003424485;
 b) buoni  del  Tesoro  poliennali  15 marzo  2001-15 marzo 2006 - codice titolo IT0003088959;
 c) buoni  del  Tesoro  poliennali  1° settembre 2003-1° settembre 2006 - codice titolo IT0003522254;
 d) buoni  del  Tesoro  poliennali 1° giugno 2004-1° giugno 2007 - codice titolo IT0003674238;
 e) buoni  del Tesoro poliennali 15 gennaio 2003-15 gennaio 2008 - codice titolo IT0003413892.
 Le  suddette  operazioni di acquisto, previste all'art. 1, comma 2, lettera  b), del menzionato decreto 29 maggio 2001 vengono effettuate con le modalita' indicate nei successivi articoli.
 |  | Art. 2. L'esecuzione  delle  operazioni  relative all'acquisto dei suddetti titoli  e'  affidata  alla  Banca  d'Italia  e  ha  luogo  secondo le modalita'  previste  dalla  convenzione  tra  la Banca d'Italia e gli operatori  ammessi  a  partecipare  alle  operazioni di collocamento, acquisto e concambio di titoli di Stato.
 Sono  ammessi  a  partecipare  all'asta  competitiva  gli operatori specialisti  in  titoli  di  Stato, di cui all'art. 3 del decreto del Ministro  del  tesoro  del  bilancio e della programmazione economica 13 maggio  1999,  n.  219, che intervengono per conto proprio e della clientela.
 |  | Art. 3. Le  offerte  di cessione degli operatori, fino a un massimo di tre, devono  contenere  l'indicazione del capitale nominale dei titoli che essi intendono cedere e il relativo prezzo richiesto.
 I  prezzi  indicati  dagli  operatori  devono variare di un importo minimo  di  un  centesimo.  Eventuali  variazioni  di importo diverso vengono arrotondate per difetto.
 Ciascuna  offerta non deve essere inferiore a un milione di euro di capitale   nominale;  eventuali  offerte  di  importo  inferiore  non verranno  prese  in  considerazione. Eventuali offerte di importo non multiplo di un milione sono arrotondate per difetto.
 |  | Art. 4. Le  offerte di ogni singolo operatore devono pervenire entro le ore 11  del  giorno  3 ottobre 2005, esclusivamente mediante trasmissione telematica  indirizzata  alla  Banca  d'Italia tramite Rete nazionale interbancaria,  con  le  modalita'  tecniche  stabilite  dalla  Banca d'Italia medesima per l'acquisto dei titoli di Stato.
 Le  offerte  non  pervenute  entro il suddetto termine non verranno prese in considerazione.
 In  caso  di  interruzione duratura nel collegamento della predetta «Rete»,  si  applicano le specifiche procedure di «recovery» previste nella  convenzione  stipulata  tra  la Banca d'Italia e gli operatori richiamata all'art. 2, primo comma, del presente decreto.
 La  Banca d'Italia e' esonerata da ogni danno o responsabilita' che possa  derivare  sia  dall'utilizzo  della  Rete per la ricezione e/o l'invio  dei  messaggi, sia dall'impiego delle apparecchiature per la riproduzione in facsimile.
 Le  offerte  risultate  accolte  sono  vincolanti ed irrevocabili e danno  conseguentemente  luogo  all'esecuzione  delle  operazioni  di cessione.
 |  | Art. 5. Successivamente  alla  scadenza  del termine di presentazione delle offerte  di  cui  al  precedente  articolo, le operazioni d'asta sono eseguite con procedura automatica nei locali della Banca d'Italia, in presenza  di  un  funzionario della Banca medesima, il quale, ai fini dell'aggiudicazione,    provvede    all'elencazione   delle   offerte pervenute,   con   l'indicazione  dei  relativi  importi,  in  ordine crescente di prezzo richiesto.
 Le operazioni di cui al primo comma hanno luogo con l'intervento di un  funzionario  del  Ministero  dell'economia  e  delle  finanze con funzioni  di  ufficiale  rogante, il quale redige apposito verbale da cui risultano i prezzi di acquisto e le relative quantita'.
 L'esito  delle  operazioni  di  acquisto  viene  reso noto mediante comunicato stampa.
 |  | Art. 6. L'acquisto  dei titoli viene effettuato seguendo l'ordine crescente dei prezzi richiesti da ciascun operatore.
 Ai sensi dell'art. 5, comma 3, del ripetuto decreto 29 maggio 2001, il  Dipartimento  del  tesoro  si riserva la facolta' di escludere le offerte di cessione formulate a prezzi ritenuti non convenienti. Tale esclusione  si  esercita  sulla  base  dell'elaborato  fornito  dalla procedura  automatica d'asta contenente le sole indicazioni di prezzi e quantita'.
 Il Dipartimento del tesoro si riserva, altresi', la facolta' di non acquistare  per  intero  l'importo  offerto dagli operatori al prezzo accolto  piu'  elevato;  in tal caso, si procede al riparto pro-quota dell'importo medesimo con i necessari arrotondamenti.
 |  | Art. 7. Il   regolamento  dei  titoli  acquistati,  di  cui  al  precedente articolo,  sara'  effettuato  il 6 ottobre 2005 con le disponibilita' del conto detenuto dal Ministero dell'economia e delle finanze presso la Banca d'Italia, denominato «Fondo per l'ammortamento dei titoli di Stato».
 A  tal  fine  il 6 ottobre 2005 la Banca d'Italia, verso debito del suindicato  «Fondo»,  provvedera'  a  riconoscere agli operatori, con valuta  stesso  giorno, gli importi relativi ai titoli acquistati, ai prezzi  richiesti  dagli  operatori  e  con corresponsione di dietimi d'interesse  per  sessantasei  giorni  relativamente al B.T.P. di cui alla  lettera a) dell'art. 1 del presente decreto, per ventuno giorni relativamente  al  B.T.P  di  cui  alla  lettera b), per trentacinque giorni   relativamente   al  B.T.P.  di  cui  alla  lettera  c),  per centoventisette giorni relativamente al B.T.P di cui alla lettera d), per  ottantatre giorni relativamente al B.T.P di cui alla lettera e), del decreto medesimo.
 Il  riconoscimento delle somme e la consegna dei titoli avra' luogo tramite  il  servizio di compensazione e liquidazione Express II, nel quale  la  Banca  d'Italia provvedera' ad inserire automaticamente le partite da regolare, con valuta pari al giorno di regolamento.
 L'operatore    partecipante   all'asta,   al   fine   di   regolare l'operazione,  puo'  avvalersi  di  un  altro  intermediario  il  cui nominativo  dovra'  essere comunicato alla Banca d'Italia, secondo la normativa e attenendosi alle modalita' dalla stessa stabilite.
 In  caso  di  ritardo  nella consegna dei titoli di cui al presente decreto   da   parte   dell'operatore,   troveranno  applicazione  le disposizioni  del decreto ministeriale del 5 maggio 2004 citato nelle premesse.
 La    Banca    d'Italia   provvedera'   a   comunicare   la   somma complessivamente  prelevata dal «Fondo», corrispondente all'ammontare totale dei costi dell'operazione di acquisto.
 |  | Art. 8. Alla  Banca d'Italia e' pure affidata l'esecuzione delle operazioni di comunicazione alla Monte Titoli S.p.a. per l'estinzione dei titoli acquistati  dal  Tesoro,  mediante  apposita scritturazione nei conti accentrati nonche' ogni altro adempimento occorrente per l'operazione di  acquisto  in  questione.  Dette operazioni vengono effettuate per conto del Dipartimento del tesoro.
 |  | Art. 9. Entro  un  mese  dalla  data  di  regolamento  delle  operazioni di acquisto  la  Monte  Titoli  S.p.a.  comunichera' al Dipartimento del tesoro - Direzione seconda, l'avvenuta estinzione dei titoli mediante scritturazione   nei   conti   accentrati   e  comunichera'  altresi' l'ammontare residuo dei prestiti oggetto delle operazioni medesime.
 |  | Art. 10. Tutti gli atti comunque riguardanti l'acquisto dei titoli di cui al presente  decreto,  compresi  i conti e la corrispondenza della Banca d'Italia,  incaricata  delle  operazioni  relative  all'acquisto  dei titoli  stessi,  sono esenti dalle tasse di registro, di bollo, sulle concessioni governative e postali.
 Il  presente  decreto  viene  trasmesso  per  il  visto all'Ufficio centrale  del  bilancio  presso  il  Ministero  dell'economia e delle finanze  e sara' pubblicato nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana.
 Roma, 30 settembre 2005
 Il direttore: Cannata
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