Gazzetta n. 234 del 2005-10-07
AUTORITA' PER L' ENERGIA ELETTRICA E IL GAS
DELIBERAZIONE 12 settembre 2005
Riconoscimento dei costi sostenuti per l'approvvigionamento dell'energia elettrica, necessaria alla compensazione della differenza tra perdite effettive e perdite convenzionali nel sistema elettrico nazionale, per gli anni 2002, 2003 e sino all'avvio del dispacciamento di merito economico al 1° aprile 2004. (Deliberazione n. 186/05).

L'AUTORITA' PER L'ENERGIA ELETTRICA E IL GAS
Nella riunione del 12 settembre 2005;
Visti:
la legge 14 novembre 1995, n. 481 (di seguito: legge n. 481/95);
la deliberazione dell'Autorita' per l'energia elettrica e il gas (di seguito: l'Autorita) 27 dicembre 2001, n. 317/01 (di seguito: deliberazione n. 317/01);
la deliberazione dell'Autorita' 26 giugno 2003, n. 67/03 (di seguito: deliberazione n. 67/03);
la deliberazione dell'Autorita' 7 luglio 2003, n. 73/03 (di seguito: deliberazione n. 73/03);
la deliberazione dell'Autorita' 20 novembre 2003, n. 132/03 (di seguito: deliberazione n. 132/03);
la deliberazione dell'Autorita' 19 febbraio 2004, n. 18/04;
il testo integrato delle disposizioni dell'Autorita' per l'energia elettrica e il gas per l'erogazione dei servizi di trasmissione, distribuzione, misura e vendita dell'energia elettrica per il periodo di regolazione 2004 - 2007, riportato nell'allegato A alla deliberazione dell'Autorita' 30 gennaio 2004, n. 5/04, come successivamente modificato ed integrato (di seguito: testo integrato);
Considerato che:
il testo integrato e le deliberazioni dell'Autorita' in materia di dispacciamento prevedono, tra l'altro, che le partite di energia elettrica alla base della liquidazione dei corrispettivi per i servizi di trasporto, misura, vendita e dispacciamento dell'energia elettrica devono essere calcolate utilizzando fattori convenzionali di perdita di energia elettrica sulle reti fissati dall'Autorita';
la deliberazione n. 67/03 ha modificato il Testo integrato, istituendo un'apposita componente tariffaria (UC5) a copertura dei costi sostenuti dalla societa' Gestore della rete di trasmissione nazionale (di seguito: il Gestore della rete) a seguito dell'approvvigionamento dell'energia elettrica necessaria a compensare l'eventuale differenza tra perdite effettive e perdite convenzionali nel sistema elettrico nazionale, nell'ambito del servizio di dispacciamento;
nel corso dell'istruttoria conoscitiva sulle modalita' e sugli esiti dell'applicazione della disciplina riguardante le partite fisiche di energia elettrica immessa e prelevata nel sistema elettrico, avviata con la deliberazione n. 73/03, l'Autorita' ha riscontrato la non corretta applicazione da parte delle imprese distributrici, per l'anno 2002 e per il primo semestre 2003, della disciplina relativa alle perdite convenzionali di energia elettrica nelle reti; e che, con la deliberazione n. 132/03, l'Autorita' ha diffidato le medesime imprese ad adottare correttamente la predetta disciplina;
la deliberazione n. 132/03 e' stata annullata dal TAR Lombardia con sentenze n. 203/05 e n. 2474/04;
l'Autorita', nell'uniformarsi al predetto giudicato, intende, previa consultazione, adottare un nuovo provvedimento che consenta la corretta applicazione da parte delle imprese distributrici della disciplina relativa alle perdite convenzionali nelle reti;
con lettera del 29 luglio 2005 (protocollo Autorita' 017668 del 10 agosto 2005) il Gestore della rete, in risposta alla nota inviata dalla Direzione energia elettrica dell'Autorita' in data 22 luglio 2005 (protocollo Autorita' GB/M05/ 3139/cp), ha attestato che i costi a carico del medesimo Gestore della rete per l'approvvigionamento dell'energia elettrica necessaria alla compensazione della differenza tra perdite effettive e perdite convenzionali nelle reti sono stati pari a 214 milioni di euro nell'anno 2002 ed a 121 milioni di euro nell'anno 2003; e che con riferimento al primo trimestre 2004, anteriormente all'avvio del dispacciamento di merito economico (1 aprile 2004), il Gestore della rete stima che tali costi siano di poco inferiori ai 35 milioni di euro;
l'annullamento della deliberazione n. 132/03 comporta, nelle more dell'adozione di ulteriori provvedimenti da parte dell'Autorita', la necessita' di ricalcolare le partite di energia relative al 2002 ed al primo semestre del 2003, utilizzando coefficienti di perdita convenzionali differenti e che detto ricalcolo determina un aumento dei costi di cui al precedente alinea in capo al Gestore della rete per un ammontare stimato dal medesimo Gestore in circa 74 milioni di euro per il 2002 e 42 milioni di euro per il primo semestre 2003; e che le risorse necessarie a coprire i costi del Gestore della rete aumenterebbero quindi a circa 486 milioni di euro per il biennio 2002-2003 e per il primo trimestre 2004;
il Gestore della rete ha altresi' comunicato alla Direzione energia elettrica, con la medesima lettera del 29 luglio 2005 (protocollo Autorita' 017668 del 10 agosto 2005), che i ricavi derivanti dall'applicazione della componente tariffaria UC5 all'energia elettrica destinata al mercato libero e contabilizzati dal medesimo Gestore per il periodo febbraio 2004 - maggio 2005 sono stati pari a 87,7 milioni di euro;
con lettera del 16 giugno 2005 (protocollo Autorita' n. 013662 del 20 giugno 2005) la Cassa conguaglio per il settore elettrico (di seguito: Cassa conguaglio) ha comunicato alla Direzione energia elettrica dell'Autorita' che il conto di cui all'art. 59, comma 59.1, lettera n), del Testo integrato alimentato dai relativi corrispettivi applicati all'energia elettrica destinata al mercato vincolato (di seguito: conto UC5) aveva una giacenza di 149.166.319,54 euro in data 10 giugno 2005, ampiamente inferiore ai relativi costi gia' sostenuti dal Gestore della rete;
Ritenuto opportuno:
prevedere che, in attesa che siano definiti i valori di conguaglio dei costi a carico del Gestore della rete connessi all'approvvigionamento dell'energia elettrica necessaria a compensare l'eventuale differenza tra perdite effettive e perdite convenzionali nel sistema elettrico italiano, la Cassa conguaglio versi al Gestore della rete le disponibilita' registrate nel conto UC5 alla data del presente provvedimento in quanto destinate al medesimo Gestore e finalizzate, poiche' insufficienti a coprire parzialmente, anche in congiunzione con i ricavi detenuti dal Gestore ottenuti dall'applicazione della componente UC5 di cui ai precedenti alinea, i costi sostenuti dal Gestore della rete;
Delibera:
1. Di approvare il seguente provvedimento:
Art. 1. Riconoscimento dei costi sostenuti per l'approvvigionamento
dell'energia elettrica necessaria alla compensazione della
differenza tra perdite effettive e perdite convenzionali nel
sistema elettrico nazionale
1. La Cassa conguaglio per il settore elettrico versa al Gestore della rete, a titolo di acconto, le giacenze esistenti presso il conto di cui all'art. 59, comma 59.1, lettera n), dell'Allegato A alla deliberazione dell'Autorita' per l'energia elettrica e il gas 30 gennaio 2004, n. 5/04, come successivamente modificato ed integrato.
Art. 2.
Disposizioni finali
1. Il presente provvedimento viene pubblicato nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana e nel sito internet dell'Autorita' (www.autorita.energia.it), ed entra in vigore dalla data della sua pubblicazione.
2. Il presente provvedimento viene trasmesso alla Cassa conguaglio per il settore elettrico per le azioni di competenza.
Milano, 12 settembre 2005
Il presidente: Ortis