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| Gazzetta n. 234 del 2005-10-07 |  | AUTORITA' PER L' ENERGIA ELETTRICA E IL GAS |  | DELIBERAZIONE 14 settembre 2005 |  | Definizione del soggetto attuatore e delle modalita' per l'erogazione delle tariffe incentivanti degli impianti fotovoltaici, in attuazione dell'articolo  9 del decreto del Ministro delle attivita' produttive, di  concerto  con  il  Ministro  dell'ambiente  e  della  tutela  del territorio 28 luglio 2005. (Deliberazione n. 188/05). |  | 
 |  | L'AUTORITA' PER L'ENERGIA ELETTRICA E IL GAS Nella riunione del 14 settembre 2005;
 Visti:
 la legge 14 novembre 1995, n. 481;
 il  decreto  legislativo  29 dicembre  2003,  n. 387 (di seguito: decreto legislativo n. 387/2003);
 la legge 23 agosto 2004, n. 239 (di seguito: legge n. 239/2004);
 il  decreto  del Ministro delle attivita' produttive, di concerto con il Ministro dell'ambiente e della tutela del territorio 28 luglio 2005 (di seguito: decreto ministeriale 28 luglio 2005);
 il   testo   integrato   delle  disposizioni  dell'Autorita'  per l'energia   elettrica   e   il   gas  (di  seguito:  l'Autorita)  per l'erogazione  dei  servizi  di  trasmissione, distribuzione, misura e vendita   dell'energia   elettrica  per  il  periodo  di  regolazione 2004-2007  e disposizioni in materia di contributi di allacciamento e diritti  fissi, allegato alla deliberazione dell'Autorita' 30 gennaio 2004, n. 5/04, e sue successive modifiche e integrazioni (di seguito: Testo integrato);
 la  deliberazione  dell'Autorita'  6 dicembre 2000, n. 224/00 (di seguito: deliberazione n. 224/00);
 la  deliberazione  dell'Autorita' 2 settembre 2005, n. 183/05 (di seguito: deliberazione n. 183/05);
 Considerato che:
 l'art.  9,  comma  1,  del  decreto  ministeriale  28 luglio 2005 prevede  che  l'Autorita',  con  propri  provvedimenti,  determina le modalita'  con  le  quali  le risorse per l'erogazione delle «tariffe incentivanti»   trovano   copertura   nel  gettito  della  componente tariffaria  A3, di cui all'art. 52, comma 52.2, lettera b), del Testo integrato;
 l'art.  9,  comma  2,  del  decreto  ministeriale  28 luglio 2005 prevede  che  l'Autorita' individua il soggetto che eroga le «tariffe incentivanti»,  le  modalita'  e  le condizioni per l'erogazione, ivi inclusa  la verifica del rispetto delle disposizioni degli articoli 4 e  10,  tenuto  conto  di  quanto  disposto agli articoli 12 e 13 del medesimo decreto;
 l'Autorita',  con  la  deliberazione  n.  183/05,  ha  avviato un procedimento  per  la formazione di provvedimenti per dare attuazione all'art.  9  del  decreto  ministeriale  28 luglio  2005, fissando in quindici  giorni la durata massima del procedimento, decorrenti dalla data di pubblicazione del presente provvedimento;
 il   soggetto  che  eroga  le  «tariffe  incentivanti»,  definito soggetto  attuatore  dall'art.  2,  comma  1, lettera h), del decreto ministeriale 28 luglio 2005, deve:
 essere  un soggetto unico a livello nazionale dovendo applicare i    criteri    di    priorita'   unici   nazionali   per   l'accesso all'incentivazione,   ai  sensi  dell'art.  7  del  medesimo  decreto ministeriale;
 disporre  delle  competenze amministrative necessarie per poter erogare  le  «tariffe  incentivanti»  utilizzando  le risorse che, ai sensi  dell'art. 9, comma 1, del decreto ministeriale 28 luglio 2005, trovano copertura nel gettito della componente tariffaria A3;
 disporre  delle  competenze tecniche necessarie per svolgere le verifiche   di   ammissibilita'  delle  domande  ricevute,  ai  sensi dell'art. 7 del medesimo decreto ministeriale;
 disporre   delle   competenze   tecniche   e   della  capacita' organizzativa   per   svolgere,   avvalendosi   eventualmente   della collaborazione  di  soggetti  terzi abilitati e/o enti di ricerca, di certificazione  e/o  istituti  universitari  qualificati  nel settore specifico,  le  verifiche circa il rispetto delle condizioni previste dall'art.  8,  commi 3 e 4, del decreto ministeriale 28 luglio 2005 e le   verifiche   sugli   impianti   fotovoltaici   in  esercizio  che percepiscono le «tariffe incentivanti»;
 Ritenuto opportuno prevedere che:
 il   soggetto  che  eroga  le  «tariffe  incentivanti»  ai  sensi dell'art.  7  del decreto ministeriale 28 luglio 2005 sia la societa' Gestore  della rete di trasmissione nazionale S.p.a., in quanto e' il soggetto   che   meglio  risponde  ai  requisiti  di  cui  all'ultimo considerato e di cui si e' verificata la disponibilita';
 i  soggetti  responsabili degli impianti fotovoltaici, per essere ammessi  a  beneficiare  delle  «tariffe  incentivanti»  previste dal decreto  ministeriale  28 luglio  2005,  all'atto della presentazione della  domanda  di  cui all'art. 7, comma 1, del decreto ministeriale 28 luglio 2005, debbano dichiarare, sotto la propria responsabilita', di  rispettare  i  requisiti per l'ammissibilita' alle incentivazioni previsti dal decreto ministeriale 28 luglio 2005, nonche':
 a) di  assumere  l'impegno a conseguire tutte le autorizzazioni necessarie   alla  costruzione  e  all'esercizio  dell'impianto,  nel rispetto  dei vincoli architettonici e paesaggistici, della normativa esistente in materia di sicurezza durante le attivita' di costruzione ed  esercizio  dell'impianto e dei relativi allacciamenti, nonche' di essere  consapevole  delle  proprie  responsabilita'  civili e penali verso  terzi  connesse  alle  attivita'  di  costruzione ed esercizio dell'impianto;
 b) che  l'impianto in oggetto, rispetto al quale sono o saranno riferite   le   domande   di   autorizzazione   alla   costruzione  e all'esercizio,   e'   o  sara'  individuato  da  un  unico  punto  di connessione  alla  rete elettrica in uscita dal gruppo di conversione della  corrente  continua in corrente alternata, rispetto al quale e' stata   o  sara'  presentata  domanda  al  gestore  di  rete  per  la connessione  ai  sensi  di  quanto previsto dall'art. 8, comma 1, del decreto ministeriale 28 luglio 2005;
 c) di non aver presentato, oltre alla presente domanda ed entro la  medesima  scadenza  di  cui  all'art.  7,  comma  1,  del decreto ministeriale   28 luglio  2005,  altre  domande  di  ammissione  alle «tariffe  incentivanti»  previste  dal decreto ministeriale 28 luglio 2005  relative  ad  impianti  fotovoltaici da realizzare nel medesimo sito, anche tramite societa' controllate o collegate;
 d) di   essere   proprietario   dell'immobile   destinato  alla installazione    dell'impianto    o,    diversamente,   di   disporre dell'autorizzazione sottoscritta dal proprietario, o dai proprietari, di  tale  immobile,  qualora detto proprietario/i sia/siano diverso/i dal soggetto responsabile;
 e) di impegnarsi a comunicare al soggetto attuatore l'eventuale mancato  rispetto  delle scadenze di cui all'art. 8, commi 3 e 4, del decreto  ministeriale  28 luglio 2005 che, come previsto dall'art. 8, comma 6, del medesimo decreto, comporta la decadenza del diritto alle «tariffe   incentivanti»   e  la  cancellazione  del  progetto  dalle graduatorie  di cui all'art. 7, commi 4 e 5, del decreto ministeriale 28 luglio 2005;
 f) di  impegnarsi  a dotare le proprie installazioni, a propria cura  e  spese,  di  idonei  apparecchi di connessione e protezione e regolazione,   che  verranno  concordati  con  il  gestore  di  rete, rispondenti   alle   norme   tecniche  ed  antinfortunistiche,  e  di impegnarsi altresi' a mantenerli in efficienza;
 g) di   impegnarsi   a   dotare   tutti   i   componenti  delle apparecchiature  di  misura,  inclusi i cablaggi e le morsettiere, di sistemi   meccanici   di  sigillatura  (piombatura  o  similari)  che garantiscano  da manomissioni o alterazione dei dati di misura, oltre che  di  impegnarsi  a non alterare le caratteristiche di targa delle apparecchiature  di  misura  e  a  non  modificare  i  dati di misura registrati dalle medesime;
 h) di   consentire   l'accesso  all'impianto  e  alle  relative infrastrutture,  comprese  quelle  di  misura  dell'energia elettrica prodotta,  al  soggetto  attuatore  e  agli  altri soggetti di cui il soggetto  attuatore puo' avvalersi per l'espletamento delle attivita' di   verifica   e   controllo   previste  dall'art.  6  del  presente provvedimento;
 i) di  aver costituito, per i soli impianti di potenza nominale superiore  a  50  kW  ed  inferiore  a 1000 kW, a favore del soggetto attuatore,  una  cauzione  definitiva  nella misura di 1.500 euro per ogni  kW  di  potenza  nominale  dell'impianto,  ai  sensi  di quanto previsto dall'art. 7, commi 1 e 9, del decreto ministeriale 28 luglio 2005, ai  fini  di garantire a tutti i soggetti responsabili interessati ad usufruire   delle   «tariffe   incentivanti»   previste  dal  decreto ministeriale   28 luglio   2005   criteri  di  certezza,  equita'  di trattamento  e non discriminazione, oltre che il rispetto dei criteri di  priorita'  per l'accesso all'incentivazione di cui all'art. 7 del decreto ministeriale 28 luglio 2005;
 il soggetto attuatore effettui le necessarie verifiche in sede di presentazione  delle  domande,  di  realizzazione dell'impianto, e di esercizio  del  medesimo  impianto,  avvalendosi  eventualmente della collaborazione  di  soggetti  terzi abilitati e/o enti di ricerca, di certificazione  e/o  istituti  universitari  qualificati  nel settore specifico, informando l'Autorita';
 Delibera:
 Art. 1.
 Definizioni
 1.1.  Ai  soli  fini  del  presente  provvedimento  si applicano le definizioni  di  cui  all'art.  2  del decreto ministeriale 28 luglio 2005.
 |  | Art. 2. Individuazione del soggetto attuatore
 2.1.  Il  soggetto  che  eroga  le  «tariffe incentivanti» ai sensi dell'art.   7  del  decreto  ministeriale  28 luglio  2005,  definito soggetto  attuatore  dall'art.  2,  comma 1, lettera h), del medesimo decreto,  e' la societa' Gestore della rete di trasmissione nazionale S.p.a.
 2.2.  Il  soggetto  attuatore  adotta,  informando  l'Autorita', le procedure  necessarie  per  la  verifica  di  ammissibilita' e per la predisposizione  dell'elenco  e  delle graduatorie di cui all'art. 7, commi  4  e 5, del decreto ministeriale 28 luglio 2005, assicurando a tutti  i  soggetti  responsabili  interessati l'accesso alle «tariffe incentivanti»   previste  dal  decreto  ministeriale  28 luglio  2005 secondo   criteri   di   certezza,   equita'  di  trattamento  e  non discriminazione,  oltre  che il rispetto dei criteri di priorita' per l'accesso   all'incentivazione   di   cui   all'art.  7  del  decreto ministeriale 28 luglio 2005.
 2.3. Il soggetto attuatore aggiorna, pubblicandole nel proprio sito Internet,  le  «tariffe  incentivanti»  di  cui  all'art. 5, comma 2, all'art.  6,  commi  2  e  3, del decreto ministeriale 28 luglio 2005 secondo  le  modalita'  previste  dagli  articoli 5  e 6 del medesimo decreto.
 |  | Art. 3. Condizioni per accedere alle
 «tariffe incentivanti»
 previste dal decreto ministeriale 28 luglio 2005
 3.1.  Il  soggetto responsabile di cui all'art. 2, comma 1, lettera g),  del  decreto  ministeriale  28 luglio 2005, per essere ammesso a beneficiare   delle   «tariffe  incentivanti»  previste  dal  decreto ministeriale  28 luglio  2005,  all'atto  della  presentazione  della domanda  di  cui  all'art.  7,  comma  1,  del  decreto  ministeriale 28 luglio 2005, deve dichiarare, sotto la propria responsabilita', di rispettare  i  requisiti  per  l'ammissibilita'  alle  incentivazioni previsti dal decreto ministeriale 28 luglio 2005, nonche':
 a) di  assumere  l'impegno  a  conseguire tutte le autorizzazioni necessarie   alla  costruzione  e  all'esercizio  dell'impianto,  nel rispetto  dei vincoli architettonici e paesaggistici, della normativa esistente in materia di sicurezza durante le attivita' di costruzione ed  esercizio  dell'impianto e dei relativi allacciamenti, nonche' di essere  consapevole  delle  proprie  responsabilita'  civili e penali verso  terzi  connesse  alle  attivita'  di  costruzione ed esercizio dell'impianto;
 b) che  l'impianto  in  oggetto, rispetto al quale sono o saranno riferite   le   domande   di   autorizzazione   alla   costruzione  e all'esercizio,   e'   o  sara'  individuato  da  un  unico  punto  di connessione  alla  rete elettrica in uscita dal gruppo di conversione della  corrente  continua in corrente alternata, rispetto al quale e' stata   o  sara'  presentata  domanda  al  gestore  di  rete  per  la connessione  ai  sensi  di  quanto previsto dall'art. 8, comma 1, del decreto ministeriale 28 luglio 2005;
 c) di  non  aver presentato, oltre alla presente domanda ed entro la  medesima  scadenza  di  cui  all'art.  7,  comma  1,  del decreto ministeriale   28 luglio  2005,  altre  domande  di  ammissione  alle «tariffe  incentivanti»  previste  dal decreto ministeriale 28 luglio 2005  relative  ad  impianti  fotovoltaici da realizzare nel medesimo sito, anche tramite societa' controllate o collegate;
 d) di    essere   proprietario   dell'immobile   destinato   alla installazione    dell'impianto    o,    diversamente,   di   disporre dell'autorizzazione sottoscritta dal proprietario, o dai proprietari, di  tale  immobile,  qualora detto proprietario/i sia/siano diverso/i dal soggetto responsabile;
 e) di  impegnarsi  a comunicare al soggetto attuatore l'eventuale mancato  rispetto  delle scadenze di cui all'art. 8, commi 3 e 4, del decreto  ministeriale  28 luglio 2005 che, come previsto dall'art. 8, comma 6, del medesimo decreto, comporta la decadenza del diritto alle «tariffe   incentivanti»   e  la  cancellazione  del  progetto  dalle graduatorie  di cui all'art. 7, commi 4 e 5, del decreto ministeriale 28 luglio 2005;
 f) di  impegnarsi  a  dotare  le proprie installazioni, a propria cura  e  spese,  di  idonei  apparecchi di connessione e protezione e regolazione,   che  verranno  concordati  con  il  gestore  di  rete, rispondenti   alle   norme   tecniche  ed  antinfortunistiche,  e  di impegnarsi altresi' a mantenerli in efficienza;
 g) di    impegnarsi   a   dotare   tutti   i   componenti   delle apparecchiature  di  misura,  inclusi i cablaggi e le morsettiere, di sistemi   meccanici   di  sigillatura  (piombatura  o  similari)  che garantiscano  da manomissioni o alterazione dei dati di misura, oltre che  di  impegnarsi  a non alterare le caratteristiche di targa delle apparecchiature  di  misura  e  a  non  modificare  i  dati di misura registrati dalle medesime;
 h) di   consentire   l'accesso   all'impianto   e  alle  relative infrastrutture,  comprese  quelle  di  misura  dell'energia elettrica prodotta,  al  soggetto  attuatore  e  agli  altri soggetti di cui il soggetto  attuatore puo' avvalersi per l'espletamento delle attivita' di   verifica   e   controllo   previste  dall'art.  6  del  presente provvedimento;
 i) di  aver  costituito,  per i soli impianti di potenza nominale superiore  a  50  kW  ed  inferiore  a 1000 kW, a favore del soggetto attuatore,  una  cauzione  definitiva  nella misura di 1.500 euro per ogni  kW  di  potenza  nominale  dell'impianto,  ai  sensi  di quanto previsto dall'art. 7, commi 1 e 9, del decreto ministeriale 28 luglio 2005, secondo  lo  schema  riportato nell'allegato A, che costituisce parte integrante e sostanziale del presente provvedimento.
 3.2.  La domanda di ammissione alle «tariffe incentivanti», inclusa la  dichiarazione  di  cui  al  precedente  comma  3.1, dovra' essere inoltrata  al soggetto attuatore entro le scadenze previste dall'art. 7,  comma  1,  del decreto ministeriale 28 luglio 2005, tenendo conto che, nel caso di impianti di potenza nominale compresa tra 1 e 50 kW, le  domande  ammesse  verranno  ordinate  sulla  base  della  data di ricevimento della domanda medesima, secondo quanto previsto dall'art. 7, comma 4, del decreto ministeriale 28 luglio 2005.
 3.3. Il soggetto attuatore verifica la completezza della domanda ai fini  della  sua  ammissibilita'  e  non e' responsabile di eventuali conseguenze  derivanti  dal mancato rispetto di quanto dichiarato dal soggetto responsabile ai sensi del comma 3.1.
 3.4.  In  caso di domanda o di dichiarazione incompleta o con gravi inesattezze  tecniche, il soggetto attuatore, a proprio insindacabile giudizio,   esclude   la   domanda   dall'ammissione   alle  «tariffe incentivanti»  previste  dal  decreto  ministeriale  28 luglio  2005, dandone  comunicazione  al  soggetto responsabile entro il termine di cui all'art. 7, comma 7, del decreto ministeriale 28 luglio 2005.
 3.5.   Entro  sessanta  giorni  dalla  data  di  ricevimento  della comunicazione  di  cui  all'art. 7, comma 7, del decreto ministeriale 28 luglio   2005,   il  soggetto  responsabile  inoltra  al  soggetto attuatore  e  al  gestore  di  rete cui l'impianto sara' collegato il progetto  definitivo  dell'impianto  fotovoltaico  in conformita' del quale   il   soggetto   responsabile   concludera'  la  realizzazione dell'impianto.   Il   progetto  definitivo,  firmato  da  un  tecnico abilitato  o  da  un professionista iscritto agli albi professionali, dovra'  tener  conto  dei  requisiti  tecnici  previsti  dal  decreto ministeriale  28 luglio  2005,  comprese le norme tecniche richiamate nell'allegato  1  al  medesimo  decreto.  Se  il  progetto definitivo coincide  con quello preliminare presentato all'atto della domanda di ammissione  alle  «tariffe incentivanti», il soggetto responsabile si limita  a  comunicare  detta  invarianza  al  soggetto attuatore e al gestore di rete cui l'impianto sara' collegato.
 3.6.  Il  progetto  definitivo  non  puo'  presentare,  rispetto al progetto   preliminare  allegato  alla  domanda  di  ammissione  alle «tariffe   incentivanti»,   alcun   aumento  della  potenza  nominale dell'impianto fotovoltaico. Se presenta una diminuzione della potenza nominale,  il  soggetto responsabile ne da' comunicazione al soggetto attuatore  ai  fini  di  quanto  previsto  dall'art.  12  del decreto ministeriale 28 luglio 2005.
 3.7.  Il  soggetto  responsabile dichiara, all'atto dell'inoltro al soggetto  attuatore e al gestore di rete del progetto definitivo, che il  medesimo  risponde  ai  requisiti  tecnici  previsti  dal decreto ministeriale  28 luglio  2005,  comprese le norme tecniche richiamate nell'allegato 1 al medesimo decreto, fermo restando quanto previsto a carico  del soggetto responsabile dall'art. 3, comma 3.1, lettere a), d), e), f) e g).
 3.8.   Il   soggetto  responsabile,  all'atto  della  comunicazione relativa  alla conclusione della realizzazione dell'impianto prevista dall'art.  8,  comma  3,  del  decreto  ministeriale  28 luglio 2005, allega,  oltre al certificato di collaudo dell'impianto, il numero di matricola  dei  pannelli fotovoltaici che compongono l'impianto, come riportati  dai costruttori dei pannelli medesimi. Nel caso in cui uno o  piu'  pannelli  che  compongono  l'impianto,  a seguito di danni o avarie  non  riparabili  e che ne rendano necessaria la sostituzione, vengano   sostituiti   con   altri   di  pari  potenza,  il  soggetto responsabile  comunica  tempestivamente  al  soggetto  attuatore e al gestore  di rete il/i nuovo/i numero/i di matricola a sostituzione di quello/i precedente/i.
 |  | Art. 4. Modalita' di erogazione delle
 «tariffe incentivanti»
 previste dal decreto ministeriale 28 luglio 2005
 4.1.  L'energia  elettrica  prodotta  da  un  impianto fotovoltaico ammesso  a  beneficiare  delle  «tariffe  incentivanti»  previste dal decreto ministeriale 28 luglio 2005, misurata su base mensile secondo le  modalita'  di  cui  all'art. 2, comma 1, lettera c), del medesimo decreto,  viene  comunicata  dal  soggetto  responsabile  al soggetto attuatore.  Il  soggetto  responsabile  puo' avvalersi del gestore di rete cui l'impianto e' collegato per la misura dell'energia elettrica prodotta,  nel  qual caso l'impianto fotovoltaico deve disporre di un sistema  di  misura  idoneo  a consentire la telelettura dell'energia elettrica prodotta, oltre che di quella immessa in rete.
 4.2.  Per  i  soli  impianti di potenza nominale superiore a 20 kW, oltre  alla  comunicazione  mensile  di cui al comma 4.1, il soggetto responsabile  trasmette  al  soggetto  attuatore,  su  base annuale e riferita  all'anno  solare  precedente,  copia della dichiarazione di produzione  di  energia  elettrica  presentata all'Ufficio tecnico di finanza.
 4.3.  Il soggetto attuatore verifica i dati di produzione trasmessi dai  soggetti  responsabili  avvalendosi  delle  misure  dell'energia elettrica rilevate dai gestori di rete cui l'impianto fotovoltaico e' collegato.  A  tal  fine  i  predetti  gestori di rete trasmettono al soggetto   attuatore   la  registrazione  delle  misure  dell'energia elettrica  rilevate secondo quanto previsto dall'art. 35, comma 35.3, del   Testo  integrato,  oltre  che  la  registrazione  delle  misure dell'energia   elettrica   prodotta  nel  caso  in  cui  il  soggetto responsabile  si  avvale  del  gestore  di  rete  cui  l'impianto  e' collegato  per la misura dell'energia elettrica prodotta ai sensi del comma 4.1.
 4.4.  Per  gli  impianti  fotovoltaici di potenza superiore a 20 kW ammessi a beneficiare delle «tariffe incentivanti» il pagamento delle «tariffe  incentivanti»  viene effettuato dal soggetto attuatore, che eroga  un  corrispettivo  pari al prodotto tra l'energia elettrica di cui  al  comma 4.1. e la «tariffa incentivante» di cui all'art. 6 del decreto  ministeriale 28 luglio 2005, nel mese successivo a quello in cui  l'ammontare  cumulato di detto corrispettivo supera il valore di 500  euro.  Nel caso di corrispettivi annui superiori a 1000 euro per ogni  kW  di potenza nominale dell'impianto fotovoltaico, il soggetto attuatore  effettua  un  sopralluogo  ai  sensi  di  quanto  previsto dall'art. 6, comma 6.3, del presente provvedimento.
 4.5.  Per gli impianti fotovoltaici di potenza fino a 20 kW ammessi a   beneficiare  delle  «tariffe  incentivanti»  il  pagamento  delle «tariffe  incentivanti»  viene effettuato dal soggetto attuatore, che eroga  un  corrispettivo  pari al prodotto tra l'energia elettrica di cui  al  comma 4.1. e la «tariffa incentivante» di cui all'art. 5 del decreto  ministeriale 28 luglio 2005, nel mese successivo a quello in cui  l'ammontare  cumulato di detto corrispettivo supera il valore di 250  euro.  Al  fine di accedere alle «tariffe incentivanti» previste dal  decreto ministeriale 28 luglio 2005 le apparecchiature di misura di detti impianti, in deroga a quanto previsto nello schema elettrico allegato  alla deliberazione n. 224/00 ed ai sensi di quanto previsto dall'art.  5,  commi  1 e 2, del decreto ministeriale 28 luglio 2005, dovranno  prevedere  la  possibilita'  di misurare l'energia prodotta dall'impianto  fotovoltaico,  come  definita  dall'art.  2,  comma 1, lettera c),  del  decreto  ministeriale 28 luglio 2005, e non la sola energia immessa in rete, risultante dal saldo tra l'energia elettrica prodotta  dall'impianto  fotovoltaico e quella consumata dall'utenza. Nel  caso di corrispettivi annui superiori a 1000 euro per ogni kW di potenza  nominale  dell'impianto  fotovoltaico, il soggetto attuatore effettua  un  sopralluogo  ai  sensi  di quanto previsto dall'art. 6, comma 6.3, del presente provvedimento.
 |  | Art. 5. Modalita' di copertura delle risorse
 per l'erogazione delle «tariffe incentivanti»
 previste dal decreto ministeriale 28 luglio 2005.
 5.1.  Le  «tariffe  incentivanti» previste dal decreto ministeriale 28 luglio  2005  sono  poste a carico del Conto per nuovi impianti da fonti  rinnovabili  e  assimilate,  di  cui  all'art. 59, comma 59.1, lettera b), del testo integrato.
 5.2.  Ai  fini  della  determinazione  del  valore della componente tariffaria  A3 e della copertura delle risorse per l'erogazione delle «tariffe  incentivanti»  previste  dal decreto ministeriale 28 luglio 2005  attraverso  il Conto di cui al comma 5.1, il soggetto attuatore comunica,  trimestralmente  ed  entro  la  prima  decade del mese che precede l'aggiornamento della tariffa elettrica, all'Autorita' e alla Cassa conguaglio per il settore elettrico:
 a) i  dati a consuntivo, relativi ai mesi precedenti dell'anno in corso,  delle  quantita'  di  energia  prodotta  ai sensi del decreto ministeriale  28 luglio  2005  e del fabbisogno a carico del Conto di cui  al comma 5.1 per il pagamento delle «tariffe incentivanti» e dei costi vivi di cui al comma 6.6;
 b) la  previsione,  per  i mesi residui dell'anno in corso, oltre che  per  l'anno  successivo, del gettito necessario a dare copertura alle incentivazioni previste dal decreto ministeriale 28 luglio 2005.
 |  | Art. 6. Verifiche
 6.1.  Il  soggetto  attuatore  verifica  le  domande presentate dai soggetti  responsabili  ai  fini  dell'ammissibilita'  alle  «tariffe incentivanti»  previste  dal  decreto  ministeriale  28 luglio  2005, tenendo   conto   di  quanto  previsto  dal  presente  provvedimento, avvalendosi  eventualmente  della  collaborazione  di  soggetti terzi abilitati  e/o  enti  di  ricerca,  di  certificazione  e/o  istituti universitari    qualificati   nel   settore   specifico,   informando l'Autorita'.
 6.2.  Il  soggetto  attuatore verifica il rispetto delle condizioni previste dall'art. 8, commi 3 e 4, del decreto ministeriale 28 luglio 2005,  avvalendosi  eventualmente  della  collaborazione  di soggetti terzi  abilitati  e/o enti di ricerca, di certificazione e/o istituti universitari    qualificati   nel   settore   specifico,   informando l'Autorita',  prevedendo  anche  sopralluoghi al fine di accertare la veridicita'  delle  informazioni  e  dei dati trasmessi e il rispetto delle  condizioni  previste  dal decreto ministeriale 28 luglio 2005, ivi  inclusi  controlli a campione circa la conformita' dei lavori di realizzazione al progetto definitivo.
 6.3.   Il   soggetto  attuatore  esegue  verifiche  sugli  impianti fotovoltaici in esercizio che percepiscono le «tariffe incentivanti», avvalendosi  eventualmente  della  collaborazione  di  soggetti terzi abilitati  e/o  enti  di  ricerca,  di  certificazione  e/o  istituti universitari    qualificati   nel   settore   specifico,   informando l'Autorita',  prevedendo  anche  sopralluoghi  a  campione al fine di accertare la veridicita' delle informazioni e dei dati trasmessi e il rispetto delle condizioni previste dal decreto ministeriale 28 luglio 2005.
 6.4.  Ai  sensi  dell'art.  9,  comma  2,  del decreto ministeriale 28 luglio 2005, le verifiche di cui ai commi 6.1, 6.2 e 6.3 includono il  rispetto  delle  disposizioni  degli  articoli 4, 10, 12 e 13 del medesimo decreto.
 6.5.  Le  verifiche di cui al comma 6.3 includono anche la verifica delle   apparecchiature   di  misura,  di  eventuali  manomissioni  o alterazioni dei dati di misura e delle caratteristiche di targa delle apparecchiature   medesime,   oltre  che  dei  sistemi  meccanici  di sigillatura  (piombatura  o  similari). L'accertamento delle suddette manomissioni  o  alterazioni  comporta la restituzione delle «tariffe incentivanti», maggiorate degli interessi legali, percepite a partire dalla  data  della  precedente  verifica, ai sensi del comma 6.3, con esito  positivo  o,  in  mancanza, dalla data di entrata in esercizio dell'impianto,  a  meno  che  tali  manomissioni  o alterazioni siano dovute  a cause indipendenti dalla volonta' del soggetto responsabile e  siano  state tempestivamente segnalate da quest'ultimo al soggetto attuatore e al gestore di rete.
 6.6.  I  costi  vivi  relativi  all'avvalimento  di  soggetti terzi abilitati  e/o  enti  di  ricerca,  di  certificazione  e/o  istituti universitari   qualificati   nel  settore  specifico,  sostenuti  dal soggetto  attuatore nell'espletamento delle verifiche di cui ai commi 6.1,  6.2  e 6.3, sono posti a carico del Conto per nuovi impianti da fonti  rinnovabili  e  assimilate,  di  cui  all'art. 59, comma 59.1, lettera b), del testo integrato, previa comunicazione all'Autorita'.
 6.7. L'eventuale esito negativo delle verifiche:
 a) di  cui al comma 6.1 comporta l'inammissibilita' della domanda per l'ottenimento delle «tariffe incentivanti»;
 b) di  cui  al  comma  6.2 comporta la decadenza dal diritto alle «tariffe  incentivanti»,  come  previsto  dall'art.  8,  comma 6, del decreto ministeriale 28 luglio 2005;
 c) di  cui  al  comma 6.3 comporta la restituzione delle «tariffe incentivanti», maggiorate degli interessi legali, percepite a partire dalla  data  della  precedente  verifica, ai sensi del comma 6.3, con esito  positivo  o,  in  mancanza, dalla data di entrata in esercizio dell'impianto,  oltre a qualunque azione legale e segnalazione che il soggetto attuatore ritenga opportuna.
 6.8. Il soggetto attuatore, entro il 31 ottobre di ogni anno, oltre a  quanto  previsto  dall'art.  13 del decreto ministeriale 28 luglio 2005,  trasmette all'Autorita' un piano annuale di sopralluoghi sugli impianti ai sensi dei commi 6.2 e 6.3 del presente provvedimento e un prospetto   riepilogativo   degli   esiti   delle   verifiche  e  dei sopralluoghi gia' effettuati.
 |  | Art. 7. Disposizioni finali
 7.1.  Il  presente  provvedimento  viene  pubblicato nella Gazzetta Ufficiale   della   Repubblica   italiana   e   nel   sito   internet dell'Autorita'  (www.autorita.energia.it) ed entra in vigore alle ore 9 del giorno 19 settembre 2005.
 7.2.  Il  presente  provvedimento viene trasmesso al Ministro delle attivita'  produttive,  al  Ministro dell'ambiente e della tutela del territorio,   alla   societa'  Gestore  della  rete  di  trasmissione nazionale S.p.a. e alla Cassa conguaglio per il settore elettrico.
 7.3.  Eventuali  domande  inoltrate  al  soggetto  attuatore  prima dell'entrata   in   vigore   del   presente  provvedimento  non  sono ammissibili.
 7.4.  Con  successivo  provvedimento  l'Autorita'  determinera'  le modalita'  e  i  criteri  secondo  cui  verranno riconosciuti i costi derivanti  alla societa' Gestore della rete di trasmissione nazionale S.p.a. dalle attivita' previste per il soggetto attuatore dal decreto ministeriale  28 luglio  2005  e  dal  presente provvedimento, tenuto conto di quanto previsto dal comma 6.6.
 Milano, 14 settembre 2005
 Il presidente: Ortis
 |  | Allegato A Domanda  di  ammissione  alle  «tariffe  incentivanti»  previste  dal decreto  ministeriale  28 luglio  2005 per l'impianto fotovoltaico
 denominato  ...........................,  di  potenza  nominale (o
 massima,  o  di  picco, o di targa) pari a ........... kw, ubicato
 nel   sito   di   ................,   comune  di  ................
 (provincia di .............)
 Il         sottoscritto         (persona        fisica/giuridica) ....................................,    nato    a   ..........,   il ....................,  residente  a  ....,  in  via  ...., CAP ....., comune   .............,   provincia   ......................,  codice fiscale ............., eventuale partita IVA, in qualita' di soggetto responsabile   dell'impianto   fotovoltaico  oggetto  della  presente domanda ai sensi di quanto previsto dall'art. 2, comma 1, lettera g), del   decreto   ministeriale  28 luglio  2005  (di  seguito:  decreto ministeriale 28 luglio 2005),
 Richiede:
 Di essere ammesso, previa verifica di ammissibilita' da parte del soggetto  attuatore, alle «tariffe incentivanti» previste dal decreto ministeriale  28 luglio  2005  per l'impianto fotovoltaico denominato ....,  di potenza nominale (o massima, o di picco, o di targa) pari a ............  kW,  ubicato  nell'unico  sito  di ..................., comune di ...., CAP ...................., (provincia di ....), in via ....,  n.  .....  o localita' ...., con un unico punto di connessione alla  rete  elettrica  in  uscita  del  gruppo  di  conversione della corrente  continua  in  corrente  alternata,  nel  rispetto di quanto previsto   dal   decreto   ministeriale   28 luglio   2005   e  dalla deliberazione  dell'Autorita'  per  l'energia  elettrica e il gas (di seguito: l'Autorita) 14 settembre 2005, n. 188/05.
 A tal fine dichiara, sotto la propria responsabilita',
 a) di  assumere  l'impegno a conseguire tutte le autorizzazioni necessarie   alla  costruzione  e  all'esercizio  dell'impianto,  nel rispetto  dei vincoli architettonici e paesaggistici, della normativa esistente in materia di sicurezza durante le attivita' di costruzione ed  esercizio  dell'impianto e dei relativi allacciamenti, nonche' di essere  consapevole  delle  proprie  responsabilita'  civili e penali verso  terzi  connesse  alle  attivita'  di  costruzione ed esercizio dell'impianto;
 b) che  l'impianto in oggetto, rispetto al quale sono o saranno riferite   le   domande   di   autorizzazione   alla   costruzione  e all'esercizio,   e'   o  sara'  individuato  da  un  unico  punto  di connessione  alla  rete elettrica in uscita dal gruppo di conversione della  corrente  continua in corrente alternata, rispetto al quale e' stata   o  sara'  presentata  domanda  al  gestore  di  rete  per  la connessione  ai  sensi  di  quanto previsto dall'art. 8, comma 1, del decreto ministeriale 28 luglio 2005;
 c) di non aver presentato, oltre alla presente domanda ed entro la  medesima  scadenza  di  cui  all'art.  7,  comma  1,  del decreto ministeriale   28 luglio  2005,  altre  domande  di  ammissione  alle «tariffe  incentivanti»  previste  dal decreto ministeriale 28 luglio 2005  relative  ad  impianti  fotovoltaici da realizzare nel medesimo sito, anche tramite societa' controllate o collegate;
 d) di   essere   proprietario   dell'immobile   destinato  alla installazione    dell'impianto    o,    diversamente,   di   disporre dell'autorizzazione sottoscritta dal proprietario, o dai proprietari, di  tale  immobile,  qualora detto proprietario/i sia/siano diverso/i dal soggetto responsabile;
 e) di impegnarsi a comunicare al soggetto attuatore l'eventuale mancato  rispetto  delle scadenze di cui all'art. 8, commi 3 e 4, del decreto  ministeriale  28 luglio 2005 che, come previsto dall'art. 8, comma 6, del medesimo decreto, comporta la decadenza del diritto alle «tariffe   incentivanti»   e  la  cancellazione  del  progetto  dalle graduatorie  di cui all'art. 7, commi 4 e 5, del decreto ministeriale 28 luglio 2005;
 f) di  impegnarsi  a dotare le proprie installazioni, a propria cura  e  spese,  di  idonei  apparecchi di connessione e protezione e regolazione,   che  verranno  concordati  con  il  gestore  di  rete, rispondenti   alle   norme   tecniche  ed  antinfortunistiche,  e  di impegnarsi altresi' a mantenerli in efficienza;
 g) di   impegnarsi   a   dotare   tutti   i   componenti  delle apparecchiature  di  misura,  inclusi i cablaggi e le morsettiere, di sistemi   meccanici   di  sigillatura  (piombatura  o  similari)  che garantiscano  da manomissioni o alterazione dei dati di misura, oltre che  di  impegnarsi  a non alterare le caratteristiche di targa delle apparecchiature  di  misura  e  a  non  modificare  i  dati di misura registrati dalle medesime;
 h) di   consentire   l'accesso  all'impianto  e  alle  relative infrastrutture,  comprese  quelle  di  misura  dell'energia elettrica prodotta,  al  soggetto  attuatore  e  agli  altri soggetti di cui il soggetto  attuatore puo' avvalersi per l'espletamento delle attivita' di  verifica  e  controllo  previste  dall'art. 6 della deliberazione dell'Autorita' 14 settembre 2005, n. 188/05;
 i) di  aver costituito, per i soli impianti di potenza nominale superiore  a  50  kW  ed  inferiore  a 1000 kW, a favore del soggetto attuatore,  una  cauzione  definitiva  nella misura di 1.500 euro per ogni   kW   di   potenza   nominale  dell'impianto,  sotto  forma  di fideiussione  bancaria/polizza  assicurativa  rilasciata  da istituti bancari   o   assicurativi  o  da  intermediari  finanziari  iscritti nell'elenco  speciale  di  cui  all'art.  107 del decreto legislativo 1° settembre 1993, n. 395, che svolgono in via esclusiva o prevalente attivita'  di  rilascio  di  garanzie,  ai  sensi  di quanto previsto dall'art. 7, commi 1 e 9, del decreto ministeriale 28 luglio 2005.
 E dichiara altresi' che:
 a. Caratteristiche generali dell'impianto:
 1)  Il  sito  in  cui  e' localizzato l'impianto, precisando la tipologia  della  struttura  edilizia  destinata  alla  installazione dell'impianto  (distinguendo tra i seguenti casi: abitazione privata, condominio,   scuola   o   universita'   o  istituti  di  istruzione, infrastruttura   ricettiva   o   alberghiera,  edificio  pubblico  da precisare,  manufatto  industriale,  ospedali e altri luoghi di cura, altri da specificare), la potenza nominale dell'impianto, la tensione in  corrente  continua  in  ingresso  al  gruppo di conversione della corrente  continua  in  corrente  alternata,  la tensione in corrente alternata in uscita dal gruppo di conversione della corrente continua in  corrente  alternata,  le caratteristiche dei moduli fotovoltaici, del  gruppo  di  conversione  della  corrente  continua  in  corrente alternata,  la  produzione  annua  attesa  di  energia elettrica sono quelle   riportate   nella   scheda   tecnica  inclusa  nel  progetto preliminare dell'impianto allegato alla presente domanda, ai sensi di quanto  previsto  dall'art.  7, commi 1 e 2, del decreto ministeriale 28 luglio 2005.
 2)  Se  l'impianto  fotovoltaico  e'  di  potenza  nominale non superiore  a 20 kW, intende presentare richiesta di scambio sul posto dell'energia elettrica ai sensi di quanto previsto dall'art. 3, comma 1, del decreto ministeriale 28 luglio 2005.
 3)  L'impianto fotovoltaico entrera' in esercizio, a seguito di [indicare il caso di interesse]:
 3.1. nuova costruzione;
 3.2.  rifacimento  totale  di  impianto  esistente entrato in esercizio in data ..............................;
 3.3.   potenziamento,   di   impianto  esistente  entrato  in esercizio  in data ........................ La produzione annua media prima dell'intervento, definita dall'art. 2, comma 1, lettera k), del decreto  ministeriale  28 luglio  2005 e' pari a ................. La produzione aggiuntiva, definita dall'art. 2, comma 1, lettera j), del decreto ministeriale 28 luglio 2005, attesa a seguito dell'intervento di potenziamento, e' pari a ........;
 in  data  successiva  al  30 settembre  2005,  ai sensi di quanto previsto dall'art. 4, commi 1 e 2, del decreto ministeriale 28 luglio 2005.
 b. Requisiti tecnici:
 4)  L'impianto  fotovoltaico  e  i  relativi componenti saranno realizzati nel rispetto delle norme tecniche richiamate nell'Allegato 1 al decreto ministeriale 28 luglio 2005, ai sensi di quanto previsto dall'art. 4, comma 3, del decreto ministeriale 28 luglio 2005;
 5)  L'impianto  fotovoltaico se di potenza nominale superiore a 50  kW  ed  inferiore  a 1000 kW, sara' realizzato con componenti che assicurino  l'osservanza  delle  due  condizioni  di  cui all'art. 4, comma 4, del decreto ministeriale 28 luglio 2005:
 a) Pcc > 0,85 * Pnom * I / Istc,
 dove:
 Pcc  e'  la  potenza in corrente continua misurata all'uscita del generatore fotovoltaico, con precisione migliore del ± 2%;
 Pnom e' la potenza nominale del generatore fotovoltaico;
 I  e'  l'irraggiamento  [W/m2] misurato sul piano dei moduli, con precisione migliore del ± 3%;
 Istc,  pari  a 1000 W/m2, e' l'irraggiamento in condizioni di prova standard;
 Tale condizione deve essere verificata per I > 600 W/m2.
 b) Pca > 0,9 * Pcc,
 dove:
 Pca  e'  la  potenza  attiva  in  corrente  alternata  misurata all'uscita  del  gruppo  di  conversione  della  corrente continua in corrente alternata, con precisione migliore del 2%.
 Tale  condizione  deve  essere  verificata  per  Pca  > 90% della potenza di targa del gruppo di conversione della corrente continua in corrente alternata.
 6) L'impianto fotovoltaico sara' collegato alla rete elettrica, ivi  incluse le piccole reti isolate di cui all'art. 2, comma 17, del decreto  legislativo  16 marzo  1999,  n. 79, e in particolare, se di potenza  nominale  non  superiore  a 20 kW, sara' collegato alla rete elettrica  in  bassa  o  media  tensione  ai sensi di quanto previsto dall'art. 4, comma 5, del decreto ministeriale 28 luglio 2005.
 7)  I sistemi di misura dell'energia elettrica prodotta saranno collocati   all'uscita  del  gruppo  di  conversione  della  corrente continua   in   corrente  alternata,  resa  disponibile  alle  utenze elettriche del soggetto responsabile e/o immessa nella rete elettrica e   saranno   idonei   a   consentire  la  telelettura  della  misura dell'energia  elettrica prodotta e di quella immessa in rete nel caso in cui il soggetto responsabile intenda avvalersi del gestore di rete cui l'impianto e' collegato per il servizio di misura.
 c. Tempi e modalita' di realizzazione dell'impianto.
 8)  Ha preso atto e intende rispettare, in caso di accoglimento della  domanda,  pena  la  decadenza al diritto di ammissibilta' alle «tariffe  incentivanti»  previste  dal decreto ministeriale 28 luglio 2005, i tempi e le modalita' realizzative previste dall'art. 8, commi 3  e  4,  del  decreto  ministeriale  28 luglio  2005, impegnandosi a comunicare al soggetto attuatore e al gestore di rete:
 l'inizio  lavori,  trasmettendo copia del verbale di consegna lavori o della denuncia di inizio attivita';
 la conclusione dei lavori di realizzazione, con dichiarazione di  conformita'  al  progetto definitivo, allegando il certificato di collaudo   dell'impianto  e  il  numero  di  matricola  dei  pannelli fotovoltaici che compongono l'impianto;
 la data di entrata in esercizio dell'impianto, da cui decorre il   riconoscimento   delle  «tariffe  incentivanti»,  come  previsto dall'art.  2, comma 1, lettera f), del decreto ministeriale 28 luglio 2005.
 d. Cumulabilita' delle «tariffe incentivanti» con altri incentivi e  altre condizioni che comportano l'esclusione dai benefici previsti secondo   quanto  previsto  dall'art.  10  del  decreto  ministeriale 28 luglio 2005
 9)    Ai   fini   dell'eventuale   riduzione   delle   «tariffe incentivanti»  di  cui all'art. 10, comma 1, del decreto ministeriale 28 luglio  2005, beneficia [o non beneficia] della detrazione fiscale richiamata all'art. 2, comma 5, della legge 27 dicembre 2002, n. 289, ivi incluse proroghe e modificazioni della medesima detrazione.
 10)  Per  la  realizzazione  dell'impianto fotovoltaico oggetto della presente domanda non ha usufruito e non usufruira' di incentivi pubblici  in  conto  capitale  in  misura  eccedente il 20% del costo dell'investimento.
 11)  Per  la  realizzazione  dell'impianto fotovoltaico oggetto della  presente  domanda  non  ha  usufruito  e  non usufruira' degli incentivi  erogati  dal  Ministero  dell'ambiente  e della tutela del territorio  e  dalle  regioni  e  province  autonome, nell'ambito del programma  «Tetti  fotovoltaici»  del Ministero dell'ambiente e della tutela  del  territorio,  come definito dai decreti del Direttore del servizio  inquinamento  atmosferico e rischi industriali dello stesso Ministero  22 dicembre  2000,  n.  111/SIAR/2000, e 16 marzo 2001, n. 106/SIAR/2001.
 12)  L'energia  elettrica  prodotta  dall'impianto fotovoltaico oggetto  della  presente  domanda non beneficia e non beneficera' dei certificati verdi di cui all'art. 2, comma 1, lettera o), del decreto legislativo 29 dicembre 2003, n. 387.
 13)  L'energia  elettrica  prodotta  dall'impianto fotovoltaico oggetto  della  presente  domanda non beneficia e non beneficera' dei titoli  derivanti  dalla  applicazione  delle  disposizioni attuative dell'art.  9,  comma 1, del decreto legislativo 16 marzo 1999, n. 79, ne'  con  i  titoli  derivanti  dall'applicazione  delle disposizioni attuative  dell'art.  16,  comma 4, del decreto legislativo 23 maggio 2000, n. 164.
 Le  dichiarazioni  di cui ai punti da 9) a 13) sono riferite alla situazione  all'atto  della  presentazione  della  domanda al fine di consentire  al  soggetto  attuatore la comunicazione dell'esito della domanda di ammissione alle «tariffe incentivanti», ai sensi dell'art. 7, commi 7 e 8, del decreto ministeriale 28 luglio 2005. Rimane fermo l'impegno  del  soggetto responsabile a comunicare tempestivamente al soggetto  attuatore  ogni  eventuale  variazione  e  ad  inoltrare al soggetto  attuatore,  all'atto  della  comunicazione  di  entrata  in esercizio  dell'impianto,  la dichiarazione giurata con la quale sono forniti  gli elementi per l'applicazione di quanto disposto dall'art. 10,  commi da 1 a 5, del decreto ministeriale 28 luglio 2005, secondo quanto  previsto dall'art. 8, comma 5, del medesimo decreto. Non sono ammesse  variazioni  successive  alla  data  di  entrata in esercizio dell'impianto.
 e. Corrispondenza e referente tecnico del soggetto responsabile.
 14)  L'indirizzo  del  soggetto  responsabile a cui il soggetto attuatore  deve  inviare  le  comunicazioni ufficiali e' il seguente: nome   e   cognome  ...........................................,  via ...............,  CAP .............. comune .............., provincia .....................,     telefono/i    ....................,    fax ......................., e-mail ............;
 15)  Intende/non  intende avvalersi di un referente tecnico per seguire  l'istruttoria relativa all'impianto in oggetto. Il referente tecnico  delegato  a  seguire  l'istruttoria relativa all'impianto in oggetto  e'  (se  intende  avvalersi di un referente tecnico): nome e cognome   del  referente  tecnico  .......................,  societa' (eventuale)      ......................,     via     ..............., CAP..............  comune .............., provincia ................, telefono/i  ......................, fax ............................, e-mail .................
 DOCUMENTAZIONE ALLEGATA ALLA PRESENTE DOMANDA
 Alla presente domanda viene allegata, pena la non ammissione alle «tariffe  incentivanti»  previste  dal decreto ministeriale 28 luglio 2005, la seguente documentazione:
 a) progetto  preliminare  dell'impianto fotovoltaico, inclusivo della  scheda  tecnica  di  cui  all'art.  7,  comma  2  del  decreto ministeriale  28 luglio 2005, firmato da un tecnico abilitato o da un professionista  iscritto  agli  albi  professionali e redatto tenendo conto di quanto previsto dalla norma CEI 0-2 richiamata nell'Allegato 1 al decreto ministeriale 28 luglio 2005;
 b) autorizzazione   sottoscritta   dal   proprietario,   o  dai proprietari,     dell'immobile     destinato    alla    installazione dell'impianto,  qualora  detto proprietario/i sia/siano diverso/i dal soggetto responsabile;
 c) preventivo   di   spesa  relativo  ai  costi  da  sostenere, ripartito  tra  le  principali voci di costo, tra cui: progettazione, direzione  lavori, collaudo e certificazione dell'impianto, fornitura dei   materiali   e   dei  componenti  necessari  alla  realizzazione dell'impianto, installazione e posa in opera dell'impianto, eventuali opere  edili  necessarie  e connesse all'installazione dell'impianto, costi di sviluppo del progetto, eventuali altri oneri;
 d) elenco  delle  autorizzazioni  necessarie alla costruzione e all'esercizio  gia'  conseguite  o  da  conseguire  e descrizione dei vincoli  architettonici  e  paesaggistici che eventualmente insistono sulla  struttura  edilizia o sull'elemento di arredo urbano destinati alla installazione dell'impianto;
 e) per i soli impianti di potenza nominale superiore a 50 kW ed inferiore  a  1000  kW,  fideiussione  bancaria/polizza  assicurativa relativa  alla costituzione della cauzione di cui all'art. 7, commi 1 e 9, del decreto ministeriale 28 luglio 2005;
 f) per i soli impianti di potenza nominale superiore a 50 kW ed inferiore  a  1000  kW,  offerta  economica  relativa al valore della «tariffa  incentivante» richiesta, ai sensi dell'art. 7, comma 3, del decreto  ministeriale  28 luglio  2005,  inoltrata con busta chiusa e sigillata,   riportante   il   nome  del  soggetto  responsabile,  la denominazione dell'impianto e l'intestazione «Incentivazione impianti fotovoltaici  ai  sensi  del  decreto  ministeriale  28 luglio  2005. Offerta economica».
 La   presente   domanda,   riportante   l'intestazione   «GRTN  - Incentivazione   impianti   fotovoltaici   ai   sensi   del   decreto ministeriale   28 luglio   2005»,   corredata   della  documentazione allegata,   dovra'   essere   inoltrata  al  Gestore  della  rete  di trasmissione  nazionale  S.p.a.,  nella sede di Viale M.llo Pilsudski 92,  00197  Roma, soggetto attuatore ai sensi dell'art. 2, comma 2.1, della  deliberazione  dell'Autorita'  14 settembre 2005, n. 188/05, a mezzo  di plico raccomandato con avviso di ricevimento o consegnata a mano  o tramite corriere, con registrazione della data di ricevimento da  parte  del  soggetto  attuatore che, nel caso di inoltro a mano o tramite corriere, costituisce riferimento per il rispetto dei termini di  cui all'art. 7, comma 1, del decreto ministeriale 28 luglio 2005. Nel  caso  di impianti di potenza nominale compresa tra 1 e 50 kW, le domande   ammesse   verranno   ordinate  sulla  base  della  data  di ricevimento della domanda medesima, secondo quanto previsto dall'art. 7, comma 4, del decreto ministeriale 28 luglio 2005.
 Informativa  ai  sensi  dell'art.  13  del decreto legislativo n. 196/03: ....
 Il  trattamento  dei  dati trasmessi dal soggetto responsabile e' finalizzato  alla  ammissione  alle  «tariffe incentivanti» di cui al decreto ministeriale 28 luglio 2005.
 I  dati  forniti  saranno  utilizzati  solo con le modalita' e le procedure  strettamente  necessarie per dar seguito alla richiesta di ammissione alle «tariffe incentivanti».
 Il  trattamento  e'  realizzato attraverso le operazioni previste dal  decreto  legislativo  n.  196/03  e  successive  modificazioni e integrazioni,  con l'ausilio di strumenti informatici ed e' svolto da personale  del  soggetto  attuatore e/o da soggetti terzi che abbiano con esso rapporti di servizio.
 Ai  sensi  dell'art.  7  del  decreto  legislativo  n. 196/03, il soggetto  responsabile  ha  il diritto di conoscere, in ogni momento, quali sono i suoi dati e come vengono utilizzati.
 Ha anche il diritto di farli aggiornare, integrare, rettificare o cancellare,  chiederne  il  blocco  e opporsi al loro trattamento. Ha altresi'  il diritto di opporsi gratuitamente al trattamento dei dati personali   che  lo  riguardano,  previsto  a  fini  di  informazione commerciale  o  di  invio  di  materiale  pubblicitario  o di vendita diretta  ovvero  per  il  compimento  di  ricerche  di  mercato  o di comunicazione commerciale interattiva. Puo' rivolgersi per tutto cio' al  ..................,  domiciliato per la carica presso la sede del soggetto  attuatore  in  ....................., nella sua qualita' di responsabile del trattamento.
 Il  conferimento  dei  dati da parte del soggetto responsabile e' obbligatorio  in  quanto  necessari ai fini della ammissibilita' alle «tariffe  incentivanti»  previste  dal decreto ministeriale 28 luglio 2005.
 I   dati   forniti  dal  soggetto  responsabile  potranno  essere comunicati  ai  soggetti  di  cui  all'art.  13, comma 1, del decreto ministeriale  28 luglio  2005,  nel  rispetto  delle prescrizioni del decreto   legislativo   n.   196/03   e  successive  modificazioni  e integrazioni.  Detti  dati  non  sono  ulteriormente diffusi ad altri soggetti  se  non  in  quanto  prescritto  da  espresse  disposizioni normative.
 Si  informa,  infine, che il titolare del trattamento dei dati e' ......................., nella persona di .......................
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