| 
| Gazzetta n. 234 del 2005-10-07 |  | AUTORITA' PER L' ENERGIA ELETTRICA E IL GAS |  | DELIBERAZIONE 20 settembre 2005 |  | Modifiche   ed   integrazioni   al  regolamento  delle  attivita'  di accertamento  della  sicurezza degli impianti di utenza a gas, di cui alla   deliberazione  18 marzo  2004,  n.  40/04.  (Deliberazione  n. 192/05). |  | 
 |  | L'AUTORITA' PER L'ENERGIA ELETTRICA E IL GAS Nella riunione del 20 settembre 2005;
 Visti:
 la legge 6 dicembre 1971, n. 1083;
 la legge 5 marzo 1990, n. 46 (di seguito: legge n. 46/1990);
 la legge 14 novembre 1995, n. 481;
 la legge 23 agosto 2004, n. 239;
 il decreto legislativo 23 maggio 2000, n. 164;
 la  deliberazione dell'Autorita' per l'energia elettrica e il gas (di  seguito:  l'Autorita)  18 marzo  2004,  n.  40/2004 e successive modifiche ed integrazioni (di seguito: deliberazione n. 40/2004);
 la  deliberazione dell'Autorita' 29 settembre 2004, n. 168/2004 e successive modifiche e integrazioni;
 Considerato che:
 con  la  deliberazione  n.  40/2004  l'Autorita'  ha  emanato  il regolamento  delle  attivita'  di  accertamento della sicurezza degli impianti di utenza a gas (di seguito: regolamento);
 al  fine di garantire un graduale impatto degli effetti derivanti dall'adozione  del  regolamento,  la  deliberazione  n. 40/2004 ne ha previsto l'attuazione fissando:
 l'avvio degli accertamenti:
 a) per gli impianti di utenza nuovi, a partire dal 1° ottobre 2004, con possibilita' di differimento al 1° luglio 2005;
 b) per  gli  impianti modificati e riattivati, dal 1° ottobre 2005;
 c) per gli impianti in servizio, dal 1° ottobre 2006;
 il  differimento  di  un  anno dei termini di cui al precedente alinea   per  distributori  che,  alla  data  del  31 dicembre  2003, servivano un numero di clienti finali minore o uguale a 5.000;
 sono  pervenute  all'Autorita'  numerose segnalazioni da parte di clienti finali in attesa di ottenere l'attivazione della fornitura di gas che hanno evidenziato tra l'altro:
 i tempi eccessivamente lunghi per ricevere dai venditori di gas i  moduli  e  le  istruzioni  per  la loro compilazione ai fini della documentazione   da   sottoporre   ad   accertamento   ai  sensi  del regolamento.
 l'opportunita'  di prevedere altri mezzi, oltre alla spedizione postale,   per   l'invio   da   parte  del  venditore  di  gas  della documentazione di cui al precedente alinea;
 la  mancanza  di indicazioni chiare ed esaustive che evidenzino le  motivazioni  della incompletezza e le non conformita' riscontrate alle norme tecniche vigenti;
 la   difficolta'   di   stabilire   un   contatto  diretto  tra 1'installatore  e 1'accertatore al fine di pervenire rapidamente alla soluzione  degli  eventuali  problemi  incontrati  nell'attivita'  di accertamento;
 sono  pervenute  segnalazioni  da  parte  delle  associazioni  di categoria  Anigas  e FederUtility (prot. n. 17594 del 9 agosto 2005), Assogasliquidi    (prot.    n.    20260   del   14 settembre   2005), Confartigianato  (prot.  n.  17585 del 9 agosto 2005 e prot. n. 19884 del  9 settembre  2005),  Associazione Artigiani di Brescia (prot. n. 17225  del  4 agosto  2005) e di Italgas (prot. n. 17073 del 4 agosto 2005) che hanno evidenziato tra l'altro l'esigenza di:
 prevedere con urgenza norme transitorie che, senza escludere la successiva  attivita'  di  accertamento  ai  sensi  del  regolamento, consentano  di  attivare  la  fornitura  di  gas  per le richieste di attivazioni  alle  quali  non  si  e'  ancora  dato  seguito  a causa dell'incompletezza,    in   numerosi   casi,   della   documentazione predisposta  dagli  installatori  ed  inviata  dai  clienti finali ai distributori;
 introdurre   nel   regolamento   disposizioni   relative   agli installatori che subiscano un accertamento negativo o che non pongano la  necessaria  diligenza  nella compilazione della documentazione di legge  provocando  in  tal  modo  disagi ai clienti finali in fase di attivazione della fornitura di gas;
 indagare  sulla  corretta  attuazione  della  deliberazione  n. 40/2004  da  parte  di  distributori  e  venditori  di gas al fine di evitare che alcuni di tali soggetti:
 a) adottino  comportamenti  difformi  dal regolamento e dalla legislazione vigente in tema di sicurezza con conseguenti difficolta' per  gli  installatori  e  disagi  per  i  clienti  finali in fase di attivazione della fornitura;
 b) attribuiscano  esito  negativo alla documentazione inviata dal cliente finale, in caso di sua incompletezza, senza attenderne il completamento,  provocando  in tal modo una indebita duplicazione dei costi di accertamento per il cliente finale stesso;
 differire:
 a) almeno  di  dodici  mesi  l'avvio degli accertamenti sugli impianti  di utenza modificati e riattivati, motivando tale richiesta con  la necessita' di non aggiungere le criticita' di tale avvio alle difficolta'   derivanti   dall'attuazione  degli  accertamenti  sugli impianti  di  utenza  nuovi ed evitando, se possibile, la coincidenza dell'avvio   di   tali   accertamenti  con  l'inizio  della  stagione invernale;
 b) almeno al 1° ottobre 2007 l'avvio degli accertamenti sugli impianti  di  utenza  in  servizio,  motivando  tale richiesta con la necessita'   di  approfondire  le  disposizioni  del  Titolo  IV  del regolamento ai fini di una loro eventuale semplificazione;
 c) di  un  ulteriore  anno  la  decorrenza  degli adempimenti previsti  per  i  distributori  che  al 31 dicembre 2003 servivano un numero  di  clienti  finali  minore  o  uguale  a  5.000,  al fine di consentire   una   adeguata   preparazione   per   tutti  i  soggetti interessati;
 le  associazioni di categoria dei distributori e dei venditori di gas    nonche'   degli   installatori,   nelle   riunioni   convocate dall'Autorita'  in data 14 settembre 2005 una verifica dello stato di attuazione   della   deliberazione   n.   40/2004,   hanno  richiesto l'istituzione  da parte dell'Autorita' stessa di un gruppo di lavoro, che  le  coinvolga,  finalizzato ad una eventuale semplificazione del regolamento anche a partire dal monitoraggio dei primi mesi della sua attuazione;
 il  Comitato  Italiano  Gas  (di  seguito:  Cig)  ha provveduto a definire  linee  guida  per la corretta e completa compilazione delle dichiarazioni  previste  dalla  legislazione  vigente  in  materia di sicurezza  ai fini dell'attuazione del regolamento e sta svolgendo il ruolo di referente per ogni controversia tecnica;
 Ritenuto che:
 sia  necessario  individuare con urgenza disposizioni transitorie che  consentano  una tempestiva attivazione della fornitura di gas ai clienti  finali  al  fine  di  evitare  disagi  anche  in  previsione dell'imminente inizio della stagione invernale;
 tali disposizioni transitorie:
 debbano  consentire  l'attivazione della fornitura di gas ad un impianto  di  utenza  nuovo  a  condizione  che  siano  pervenuti  al distributore almeno:
 a) l'allegato A o C, compilato e firmato dal cliente finale;
 b) l'allegato  B,  corredato  dalla  copia del certificato di riconoscimento dei requisiti tecnico-professionali dell'installatore, o   D,  compilato  e  firmato  dall'installatore  che  ha  realizzato l'impianto di utenza;
 non   debbano  escludere,  entro  tempi  certi,  la  successiva attivita'  di  accertamento  della documentazione inviata dal cliente finale, una volta che essa sia stata completata;
 sia opportuno introdurre altresi' integrazioni al regolamento che favoriscano il superamento delle criticita' segnalate sia dai clienti finali  sia  dalle  associazioni  di categoria dei distributori e dei venditori di gas nonche' degli installatori a seguito dell'attuazione del regolamento medesimo;
 sia  opportuno prevedere l'istituzione da parte dell'Autorita' di un  gruppo  di  lavoro,  finalizzato  all'individuazione di eventuali semplificazioni  del  regolamento,  che  coinvolga le associazioni di categoria  dei  distributori  e  dei  venditori  di gas nonche' dalle associazioni  di  categoria degli installatori e che a tale gruppo di lavoro   debbano   partecipare   anche  il  Consiglio  nazionale  dei consumatori e degli utenti e il Cig;
 sia    necessario    avviare   un'istruttoria   conoscitiva   sui comportamenti  adottati  dai  distributori e dai venditori di gas per dare attuazione alla deliberazione n. 40/2004;
 Delibera:
 1.   Di  approvare  le  seguenti  modifiche  ed  integrazioni  alla deliberazione   dell'Autorita'  per  l'energia  elettrica  e  il  gas 18 marzo 2004, n. 40/2004:
 a) all'art.   11   e'   aggiunto  il  seguente  comma:  «11.7  Il distributore   comunica   per  iscritto  alla  competente  Camera  di commercio,  industria  e  artigianato, indicando altresi' gli estremi dell'installatore  interessato,  i casi di accertamento negativo o di mancato   invio   della   documentazione   nei   tempi  previsti  dal regolamento.»;
 b) all'art. 13, comma 1, lettera b, le parole «sottoscrizione del contratto» sono sostituite dalle parole «richiesta di attivazione»;
 c) all'art.  13,  comma  1,  dopo  la  lettera  c  e' aggiunta la seguente lettera d;
 «d)   il   venditore  fornisce  la  documentazione  di  cui  alla precedente  lettera  b,  in  alternativa  ed a scelta del richiedente l'attivazione della fornitura:
 (i) tramite sportello, se esistente;
 (ii) tramite  invio al richiedente, entro due giorni lavorativi dalla  data  di  ricevimento  della  richiesta  di  attivazione della fornitura, mediante fax, posta elettronica o posta prioritaria;»;
 d) il   comma   16.6   e'   sostituito  dal  seguente:  «16.6  Il distributore, qualora, trascorsi quaranta giorni solari dalla data di attivazione  della fornitura, non gli sia pervenuta la documentazione di  cui  al  precedente  comma,  invia  una  comunicazione scritta al venditore in cui:
 a) indica la documentazione che non e' ancora pervenuta;
 b) precisa  che,  in  caso  non  gli pervenga la documentazione indicata   alla   precedente   lettera  entro  trenta  giorni  solari dall'invio della comunicazione, la fornitura verra' sospesa;
 c) indica  l'ammontare  dell'addebito  dell'importo  di  cui al comma  8.7  per l'eventuale intervento di sospensione della fornitura di gas;
 d) precisa  che la riattivazione della fornitura avverra' entro cinque   giorni   lavorativi   dalla   data   di   ricevimento  della documentazione richiesta e non consegnata.»;
 e) all'art.  18,  dopo  il comma 18.1, sono aggiunti i seguenti commi:  «18.2  Successivamente al 30 giugno 2005 e comunque non oltre il  30 settembre 2006 il distributore, con riferimento alle richieste di  attivazione  della  fornitura  di  gas  a  lui  pervenute in data successiva  al  30 settembre  2004,  in  modo non discriminatorio nei confronti  dei  venditori,  puo'  attivare  la fornitura di gas ad un impianto di utenza a cui si applica il Titolo II a condizione che gli siano pervenuti almeno:
 a) l'allegato A o C, compilato e firmato dal cliente finale;
 b) l'allegato   B,   corredato   almeno   da  una  copia  del certificato  di  riconoscimento  dei  requisiti tecnico-professionali dell'installatore,  o D, compilato e firmato dall'installatore che ha realizzato l'impianto di utenza.
 18.3  Nel  caso  di  applicazione  da  parte del distributore delle disposizioni transitorie di cui al comma precedente:
 a) il  cliente  finale  e'  comunque  tenuto  a fare pervenire al distributore stesso entro i centottanta giorni solari successivi alla data di attivazione della fornitura:
 (i) nel  caso  in  cui l'impianto di utenza ricada nel campo di applicazione  della  legge  n.  46/1990, copia della dichiarazione di conformita' completa di tutti gli allegati obbligatori per legge;
 (ii) nel   caso   in   cui  l'impianto  di  utenza  non  ricada nell'ambito di applicazione della legge n. 46/1990, una dichiarazione dell'installatore  in cui attesta sotto la propria responsabilita' di aver  eseguito  con  esito  positivo  tutte  le  prove di sicurezza e funzionalita' dell'impianto di utenza e delle apparecchiature da esso alimentate  richieste dalle leggi e norme tecniche vigenti, corredata di tutti gli allegati indicati nel modulo D;
 b) il distributore sottopone ad accertamento la documentazione di cui   alla   precedente  lettera  a);  nel  caso  di  esito  positivo dell'accertamento, non sospende la fornitura di gas;
 c) il  distributore, nel caso di esito negativo dell'accertamento della  documentazione  di cui alla precedente lettera a), sospende la fornitura di gas ed invia al cliente finale una comunicazione scritta in cui:
 (i)notifica l'esito negativo dell'accertamento;
 (ii) evidenzia  le motivazioni dell'esito negativo ed indica le non conformita' alle norme tecniche vigenti riscontrate;
 (iii) segnala  la  necessita' di presentare una nuova richiesta di attivazione della fornitura, corredata della documentazione di cui alla    precedente   lettera   a),   solo   dopo   avere   provveduto all'eliminazione delle non conformita' alla legislazione vigente;
 d) il  distributore sospende la fornitura di gas nel caso in cui, trascorsi  duecento  giorni  solari  dalla  data di attivazione della fornitura,  non  gli  sia  pervenuta  la  documentazione  di cui alla lettera  a);  in  tal  caso  il  distributore invia una comunicazione scritta al venditore in cui:
 (i) indica la documentazione che non e' ancora pervenuta;
 (ii) precisa  che,  in  caso non gli pervenga la documentazione indicata  al  precedente  punto entro trenta giorni solari dall'invio della comunicazione, la fornitura verra' sospesa;
 (iii) indica  l'ammontare  dell'addebito dell'importo di cui al comma  8.7  per l'eventuale intervento di sospensione della fornitura di gas;
 (iv) precisa  che  la  riattivazione  della  fornitura avverra' entro  cinque  giorni  lavorativi  dalla  data  di  ricevimento della documentazione richiesta e non consegnata;
 e) il   distributore,   nel   caso   in   cui   gli  pervenga  la documentazione  di  cui  alla  lettera  a) non completa, e' tenuto ad inviare  al  venditore  entro  quindici  giorni  solari dalla data di ricevimento  della  documentazione  comunicazione scritta nella quale evidenzia in modo esaustivo la parte di documentazione mancante.
 18.4 Successivamente al 30 giugno 2005 e fino alla pubblicazione da parte  dell'Uni  della  norma  tecnica  che definisce le modalita' di verifica  dei  criteri essenziali di sicurezza ai fini della pubblica incolumita'  di  cui all'art. 26 e comunque non oltre il 30 settembre 2006,  qualora  il  cliente  finale  non  sia  in grado di fornire la documentazione di cui al comma 16.2, il distributore puo' attivare la fornitura  di  gas nel caso in cui il cliente finale faccia pervenire al distributore stesso:
 a) una  richiesta  di attivazione della fornitura con la quale il cliente   finale,   oltre   a  fornire  i  propri  riferimenti  e  le informazioni  necessarie  per l'individuazione del punto ove attivare la fornitura di gas:
 (i) invia  in  allegato  copia  della dichiarazione di cui alla seguente lettera b);
 (ii) si  impegna  ad  inviare  al  distributore  entro i trenta giorni  solari  successivi  alla data di attivazione della fornitura, copia  di  una  dichiarazione  di  un installatore abilitato ai sensi della  legge  n.  46/1990, ove richiesto, in cui quest'ultimo attesta sotto  la propria responsabilita' di aver eseguito con esito positivo le prove di sicurezza e funzionalita' dell'impianto di utenza e delle apparecchiature  da  esso  alimentate  richieste  dalle leggi e norme tecniche  vigenti,  pena  la sospensione della fornitura medesima; il distributore, qualora, trascorsi duecento giorni solari dalla data di attivazione  della fornitura, non gli sia pervenuta la documentazione di cui sopra, attua quanto previsto al comma 16.6;
 (iii) si  impegna  a  non  utilizzare  l'impianto  di utenza in oggetto  fino  a  che  l'installatore, dopo aver effettuato con esito positivo  le  prove  di  sicurezza  e  funzionalita',  non  gli abbia rilasciato   la  dichiarazione  di  cui  al  precedente  punto  (ii), sollevando  il  distributore  da ogni responsabilita' per incidenti a persone e cose derivanti dalla violazione di tale clausola;
 b) copia  di  una  dichiarazione  rilasciata  da  un installatore abilitato  ai  sensi  della legge n. 46/1990 o da un tecnico avente i requisiti tecnico-professionali di cui all'art. 3, comma 3.1, lettera b),  che  attesti  il rispetto dei criteri essenziali di sicurezza ai fini  della  pubblica  incolumita'  definiti  all'art.  26;  su  tale documentazione il distributore non effettua l'accertamento.
 18.5 Fino al 30 settembre 2006:
 a) il  venditore fornisce la documentazione di cui al comma 13.1, lettera b):
 (i) tramite sportello, se esistente;
 (ii) in  assenza  di  sportello,  tramite invio al richiedente, entro due giorni lavorativi dalla data di ricevimento della richiesta di  attivazione  della  fornitura,  mediante  invio postale con posta prioritaria;
 b) il  termine  di quaranta giorni solari previsti dal comma 16.6 e' elevato a duecento giorni solari;
 c) il  distributore,  nel  caso  in  cui  sia  impossibilitato  a sospendere  la  fornitura di gas in attuazione di quanto disposto dal Titolo II, ne informa tempestivamente, mediante segnalazione scritta, il Comune e la Asl territorialmente competenti, fornendo altresi' gli estremi del cliente finale e dell'installatore interessati.»;
 f) all'art.  28,  comma  1,  lettera  a,  le parole «l'anno termico 2006-2007» sono sostituite dalle parole «l'anno termico 2007-2008»;
 g) all'art.  28,  comma  1,  lettera  b,  le parole «l'anno termico 2007-2008» sono sostituite dalle parole «l'anno termico 2008-2009»;
 h) all'art.  28,  comma  3,  lettera  a,  le parole «l'anno termico 2006-2007» sono sostituite dalle parole «l'anno termico 2007-2008»;
 i) all'art.  28,  comma  3,  lettera  b,  le parole «l'anno termico 2007-2008» sono sostituite dalle parole «l'anno termico 2008-2009»;
 j) all'art.  33,  comma 3  «dall'11 ottobre  2005»  sono sostituite dalle parole «dal 1° aprile 2007»;
 k) all'art.  33,  comma  4,  le  parole  «dal 1° ottobre 2006» sono sostituite dalle parole «dal 1° ottobre 2007».
 1.  All'art.  33,  il comma e' sostituito dal seguente: «33.5 Per i distributori che, alla data del 31 dicembre 2003, servivano un numero di clienti finali minore o uguale a 5.000:
 a) il Titolo II, con esclusione dell'art. 18 e fatto salvo quanto di  seguito  disposto,  entra in vigore dal 1° ottobre 2006; qualora, successivamente  a tale data e fino al 31 marzo 2007, il distributore non   fosse  in  grado  di  ottemperare  alle  disposizioni  in  esso contenute,  la fornitura puo' essere attivata previa acquisizione del modulo  di  cui  all'allegato E, compilato nella sezione pertinente e firmato  dall'installatore,  fatto  pervenire  dal  cliente finale al distributore in sostituzione dei moduli di cui al comma 16.1;
 b) i  termini  di  cui  ai  precedenti  commi  33.3  e  33.4 sono differiti di un anno.
 2.  Di prevedere che il presente provvedimento sia pubblicato nella Gazzetta  Ufficiale  della  Repubblica  italiana  e sul sito internet dell'Autorita'  (www.autorita.energia.it),  affinche' entri in vigore dalla data della sua prima pubblicazione.
 3.    Di    pubblicare    sul    sito    internet    dell'Autorita' (www.autorita.energia.it) il testo della deliberazione dell'Autorita' n.  40/2004  come  risultante  dalle  modificazioni  ed  integrazioni apportate con il presente provvedimento.
 4. Di avviare un istruttoria conoscitiva sui comportamenti adottati dai  distributori  e  dai  venditori  di gas per dare attuazione alla deliberazione n. 40/2004.
 5.  Di conferire mandato al Direttore della Direzione consumatori e qualita' del servizio dell'Autorita' per procedere:
 a) allo  svolgimento delle attivita' conoscitive con le finalita' di cui al precedente punto 4.;
 b) alle convocazioni ed all'organizzazione degli incontri con gli operatori  ritenuti  necessari,  fissandone le modalita' in relazione alle  esigenze  di conduzione e sviluppo dell'istruttoria conoscitiva di cui al precedente punto 4.
 6. Di istituire un gruppo di lavoro, finalizzato all'individuazione di   eventuali   semplificazioni   del   regolamento,  da  avviare  e disciplinare  con  successivo  provvedimento  del  Direttore generale dell'Autorita',  che coinvolga, ove possibile, il Consiglio nazionale dei  consumatori  e  degli  utenti,  il  Comitato  italiano  gas,  le associazioni  rappresentative  delle  imprese  di  distribuzione e di vendita del gas nonche' degli installatori.
 7.  Di conferire mandato al Direttore della Direzione consumatori e qualita'  del servizio dell'Autorita' per attivare adeguate azioni di informazione  nei  confronti dei soggetti interessati dall'attuazione della  deliberazione  n.  40/2004 ed in particolare nei confronti dei Comuni   e   delle   Camere  di  commercio  industria  artigianato  e agricoltura.
 Milano, 20 settembre 2005
 Il presidente: Ortis
 |  |  |