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| Gazzetta n. 233 del 2005-10-06 |  |  |  | DECRETO LEGISLATIVO 19 agosto 2005, n. 191 |  | Ripubblicazione  del testo del decreto legislativo 19 agosto 2005, n. 191,  recante:  «Attuazione della direttiva 2002/98/CE che stabilisce norme  di  qualita'  e di sicurezza per la raccolta, il controllo, la lavorazione,  la  conservazione e la distribuzione del sangue umano e dei   suoi  componenti»,  corredato  delle  relative  note.  (Decreto legislativo pubblicato nella Gazzetta Ufficiale - serie generale - n. 221 del 22 settembre 2005). |  | 
 |  | Avvertenza: Si procede alla ripubblicazione del testo del decreto legislativo 19 agosto  2005,  n.  191,  corredato  delle  relative note, ai sensi dell'art.  8,  comma 3, del regolamento di esecuzione del testo unico delle  disposizioni sulla promulgazione delle leggi, sulla emanazione dei  decreti  del  Presidente  della Repubblica e sulle pubblicazioni ufficiali  della  Repubblica 14 marzo 1986, n. 217. Restano invariati il valore e l'efficacia dell'atto legislativo qui trascritto.
 IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA
 Visti gli articoli 76 e 87 della Costituzione;
 Vista la legge 21 dicembre 1999, n. 526;
 Vista   la  direttiva  2002/98/CE  del  Parlamento  europeo  e  del Consiglio, del 27 gennaio 2003, che stabilisce norme di qualita' e di sicurezza   per   la  raccolta,  il  controllo,  la  lavorazione,  la conservazione  e  la  distribuzione  del  sangue  umano  e  dei  suoi componenti e che modifica la direttiva 2001/83/CE;
 Vista  la  legge  31 ottobre 2003, n. 306, recante disposizioni per l'adempimento  di  obblighi  derivanti  dall'appartenenza dell'Italia alle Comunita' europee. (Legge comunitaria 2003);
 Visti  i decreti legislativi 24 febbraio 1997, n. 46, e 8 settembre 2000, n. 332;
 Vista  la  legge  4 maggio  1990, n. 107, recante disciplina per le attivita'   trasfusionali   relative  al  sangue  umano  ed  ai  suoi componenti, e per la produzione di plasmaderivati;
 Visto  il decreto legislativo 30 dicembre 1992, n. 502, concernente riordino  della disciplina in materia sanitaria a norma dell'articolo 1 della legge 23 ottobre 1992, n. 421, e successive modificazioni;
 Visto il decreto del Ministro della sanita' 17 luglio 1997, n. 308, concernente  regolamento  recante norme per la disciplina dei compiti di  coordinamento  a  livello nazionale delle attivita' dei centri di coordinamento e compensazione in materia di sangue ed emoderivati;
 Visto  il decreto del Ministro della sanita' in data 1° marzo 2000, recante  adozione  del  progetto relativo al piano nazionale sangue e plasma   per   il  triennio  1999-2001,  pubblicato  nel  supplemento ordinario alla Gazzetta Ufficiale n. 73 del 28 marzo 2000;
 Visto  il decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri in data 1° settembre  2000,  recante  approvazione  dell'Atto  di indirizzo e coordinamento  in  materia  di  requisiti strutturali, tecnologici ed organizzativi  minimi,  per  l'esercizio  delle  attivita'  sanitarie relative  alla  medicina  trasfusionale,  pubblicato  nella  Gazzetta Ufficiale n. 274 del 23 novembre 2000;
 Visto  il  decreto  del  Ministro della sanita' in data 7 settembre 2000,    recante    disposizioni    relative    all'importazione    e all'esportazione  di  sangue  e di emocomponenti per uso terapeutico, diagnostico  e  profilattico,  pubblicato nella Gazzetta Ufficiale n. 248 del 23 ottobre 2000;
 Visto  il  decreto  del Ministro della salute in data 3 marzo 2005, recante  caratteristiche  e  modalita' per la raccolta di sangue e di emocomponenti,   pubblicato   nella  Gazzetta  Ufficiale  n.  85  del 13 aprile 2005;
 Visto  il  decreto  del Ministro della salute in data 3 marzo 2005, concernente   protocolli   per  l'accertamento  della  idoneita'  del donatore  di  sangue  e  di  emocomponenti, pubblicato nella Gazzetta Ufficiale n. 85 del 13 aprile 2005;
 Acquisito  il  parere  della  Commissione nazionale per il servizio trasfusionale nella riunione del 21 settembre 2004;
 Vista  la  preliminare  deliberazione  del  Consiglio dei Ministri, adottata nella riunione del 27 maggio 2005;
 Acquisito  il parere della Conferenza permanente per i rapporti tra lo Stato, le regioni e le province autonome di Trento e di Bolzano;
 Acquisiti  i  pareri  delle competenti Commissioni della Camera dei deputati e del Senato della Repubblica;
 Vista  la  deliberazione del Consiglio dei Ministri, adottata nella riunione del 29 luglio 2005;
 Sulla  proposta  del  Ministro  per  le politiche comunitarie e del Ministro  della  salute,  di  concerto  con  i  Ministri degli affari esteri,  della  giustizia,  dell'economia  e  delle finanze e per gli affari regionali;
 E m a n a
 il seguente decreto legislativo:
 Art. 1.
 Finalita'
 1. Il presente decreto stabilisce norme di qualita' e sicurezza del sangue  umano e dei suoi componenti, al fine di assicurare un elevato livello di protezione della salute umana.
 
 
 
 Note alle premesse:
 - L'art.   76   della   Costituzione   stabilisce   che
 l'esercizio  della  funzione  legislativa  non  puo' essere
 delegato al Governo se non con determinazione di principi e
 criteri  direttivi  e  soltanto  per  tempo  limitato e per
 oggetti definiti.
 - L'art. 87 della Costituzione conferisce, tra l'altro,
 al  Presidente  della Repubblica il potere di promulgare le
 leggi  e  di  emanare i decreti aventi valore di legge ed i
 regolamenti.
 - La  legge  21 dicembre 1999, n. 526 (Disposizioni per
 l'adempimento   di   obblighi  derivanti  dall'appartenenza
 dell'Italia  alle  Comunita'  europee  -  Legge comunitaria
 1999)  e'  pubblicata  nella  Gazzetta Ufficiale 18 gennaio
 2000, n. 13.
 - La  direttiva  2002/98/CE e' pubblicata in GUCE n. L.
 33 dell'8 febbraio 2003.
 - La  direttiva  2001/83/CE e' pubblicata in GUCE n. L.
 311 del 28 novembre 2001.
 - La  legge  31 ottobre  2003, n. 306 (Disposizioni per
 l'adempimento   di   obblighi  derivanti  dall'appartenenza
 dell'Italia  alle  comunita'  europee  -  Legge comunitaria
 2003)  e'  pubblicata  nella Gazzetta Ufficiale 15 novembre
 2003, n. 266.
 - Il   decreto  legislativo  24 febbraio  1997,  n.  46
 (Attuazione   della   direttiva  93/42/CEE,  concernente  i
 dispositivi  medici) e' pubblicata nella Gazzetta Ufficiale
 6 marzo 1997, n. 54.
 - Il  decreto  legislativo  8 settembre  2000,  n.  332
 (Attuazione    della   direttiva   98/79/CE   relativa   ai
 dispositivi  medico-diagnostici  in  vitro)  e'  pubblicato
 nella Gazzetta Ufficiale 17 novembre 2000, n. 269.
 - La  legge  4 maggio  1990,  n. 107 (Disciplina per le
 attivita' trasfusionali relative al sangue umano ed ai suoi
 componenti,  e  per  la  produzione  di  plasmaderivati) e'
 pubblicata nella Gazzetta Ufficiale 11 maggio 1990, n. 108.
 - Il  decreto  legislativo  30 dicembre  1992,  n.  502
 (Riordino  della  disciplina  in  materia sanitaria a norma
 dell'art.   1  della  legge  23 ottobre  1992,  n.  421,  e
 successive  modificazioni)  e'  pubblicato  nella  Gazzetta
 Ufficiale 30 dicembre 1992, n. 305.
 - Il decreto del Ministro della sanita' 17 luglio 1997,
 n.   308   (Norme   per   la   disciplina  dei  compiti  di
 coordinamento  a  livello  nazionale  delle  attivita'  dei
 centri  di  coordinamento  e  compensazione  in  materia di
 sangue   ed   emoderivati)  e'  pubblicato  nella  Gazzetta
 Ufficiale 17 settembre 1997, n. 217.
 
 
 
 
 |  | Art. 2. Campo di applicazione
 1.  Il presente decreto si applica alla raccolta e al controllo del sangue  umano e dei suoi componenti, a qualunque uso siano destinati, nonche' alla lavorazione, conservazione, distribuzione e assegnazione degli stessi qualora siano destinati alla trasfusione.
 2.  Al  sangue  umano  ed ai suoi componenti che vengano raccolti e controllati  per  essere  utilizzati  esclusivamente  in  trasfusioni autologhe  e  siano  chiaramente indicati in quanto tali si applicano requisiti  conformi  alla  normativa di cui all'articolo 26, comma 1, lettera g).
 3.  Le  disposizioni  del  presente  decreto  non si applicano alle cellule staminali del sangue.
 |  | Art. 3. Definizioni
 1. Ai fini del presente decreto si intende per:
 a) «sangue»: il sangue intero prelevato da un donatore e trattato per la trasfusione o per l'elaborazione di prodotti derivati;
 b) «componenti  del  sangue»  o «emocomponenti»: i componenti del sangue  (globuli  rossi,  globuli  bianchi,  piastrine,  plasma)  che possono essere preparati a fini terapeutici con vari metodi;
 c) «prodotto del sangue»: qualunque prodotto terapeutico derivato dal sangue o dal plasma umano;
 d) «trasfusione   autologa»:   la  trasfusione  di  sangue  o  di emocomponenti  ottenuta  attraverso predeposito, in cui il donatore e il ricevente sono la stessa persona;
 e) «servizio   trasfusionale»:   le   strutture   previste  dalla normativa  vigente  secondo  i  modelli  organizzativi regionali, ivi comprese   eventuali  unita'  di  medicina  trasfusionale,  che  sono responsabili  sotto  qualsiasi aspetto della raccolta e del controllo del sangue umano e dei suoi componenti, quale ne sia la destinazione, nonche'    della    lavorazione,   conservazione,   distribuzione   e assegnazione quando gli stessi sono destinati alla trasfusione;
 f) «unita'  di  raccolta»:  strutture  incaricate della raccolta, previa  autorizzazione  delle regioni o province autonome competenti, gestite anche dalle Associazioni del volontariato del sangue sotto la responsabilita'  tecnico-organizzativa  del servizio trasfusionale di riferimento;
 g) «incidente  grave»:  qualunque  evento negativo collegato alla raccolta,  al  controllo,  alla lavorazione, alla conservazione, alla distribuzione  e  alla assegnazione di sangue e di emocomponenti, che puo'  provocare  la  morte  o  determinare condizioni suscettibili di mettere  in  pericolo la vita o di produrre invalidita' o incapacita' del   donatore   o  del  paziente  o  che  ne  determina  o  prolunga l'ospedalizzazione o la morbilita';
 h) «reazione   indesiderata  grave»:  la  risposta  inattesa  del donatore o del paziente, connessa con la raccolta o la trasfusione di sangue  e  di emocomponenti, che provoca la morte o mette in pericolo la  vita  o  produce  invalidita'  o  incapacita'  del donatore o del paziente   ovvero   determina  o  prolunga  l'ospedalizzazione  o  la morbilita';
 i) «rilascio  di  emocomponenti»:  l'operazione  che  consente di liberare  dalla  quarantena  componenti del sangue mediante sistemi e procedure  idonei  ad  assicurare  che il prodotto finito soddisfi le condizioni previste per il rilascio;
 l)  «esclusione»:  la sospensione dell'idoneita' di una persona a donare   sangue   o   emocomponenti;  tale  sospensione  puo'  essere definitiva o temporanea;
 m) «distribuzione»:  la  cessione di sangue o di emocomponenti ad altri  servizi  trasfusionali e a produttori di derivati del sangue e del  plasma. E' esclusa dalla distribuzione l'assegnazione del sangue o dei suoi componenti a scopo di trasfusione;
 n) «assegnazione»:   attribuzione  al  paziente  di  determinate, specifiche   unita'   di   sangue   o   di  emocomponenti  per  l'uso trasfusionale;
 o) «emovigilanza»:   insieme   delle  procedure  di  sorveglianza organizzate  relative  agli  incidenti  o  alle reazioni indesiderate gravi  o  inaspettate  dei  donatori  o  dei  riceventi,  nonche'  al controllo epidemiologico dei donatori;
 p) «ispezione»:  controllo  ufficiale  e obiettivo, effettuato in conformita'  a  norme  esistenti  al fine di valutare il rispetto del presente  decreto  e  di  altre  normative  pertinenti  e volto anche all'individuazione di problemi.
 |  | Art. 4. Applicazione
 1.  Il  Ministero della salute, l'Istituto superiore di sanita', le regioni   e   le  province  autonome,  nell'ambito  delle  rispettive competenze, e il Ministero della difesa per il servizio trasfusionale di  cui  all'articolo 20, comma 1, della legge 4 maggio 1990, n. 107, sono  le  Autorita' responsabili del rispetto dei requisiti di cui al presente decreto.
 
 
 
 Nota all'art. 4:
 - Il  testo  del  comma  1,  dell'art.  20, della legge
 4 maggio   1990,  n.  107,  citata  nelle  premesse  e'  il
 seguente:
 «1.   Le  Forze  armate  organizzano  autonomamente  il
 servizio  trasfusionale  in  modo  da  essere  in  grado di
 svolgere tutte le competenze di cui alla presente legge.».
 
 
 
 
 |  | Art. 5. Autorizzazione e accreditamento dei servizi trasfusionali
 1.  Le  attivita'  relative alla raccolta e al controllo del sangue umano e degli emocomponenti, a qualunque uso siano destinati, nonche' alla  loro  lavorazione, conservazione, distribuzione e assegnazione, ove  siano destinati alla trasfusione, sono effettuate unicamente dai servizi trasfusionali di cui all'articolo 3, comma 1, lettera e), che abbiano  ottenuto,  ai  sensi  della normativa vigente e del presente decreto,  l'autorizzazione  e l'accreditamento come previsto da parte della regione o provincia autonoma.
 2.  Ai fini del rilascio dell'autorizzazione e dell'accreditamento, il  servizio  trasfusionale  fornisce  alla  regione o alla provincia autonoma  le  informazioni dalla stessa richieste in attuazione della normativa vigente.
 3.  La  regione  o la provincia autonoma, previo accertamento della conformita'  del  servizio  trasfusionale  ai  requisiti previsti, ai sensi  della  normativa  vigente e del presente decreto, ne autorizza l'esercizio delle attivita' consentite prescrivendone le condizioni.
 4.  Ogni  modifica  sostanziale  delle  attivita'  di  un  servizio trasfusionale  e'  subordinata  a  preventiva autorizzazione da parte della regione o della provincia autonoma.
 5.  La  regione  o la provincia autonoma puo' sospendere o revocare l'autorizzazione   e   l'accreditamento  del  servizio  trasfusionale qualora  l'ispezione  o le misure di controllo attuate dimostrino che lo stesso non soddisfa i requisiti previsti.
 |  | Art. 6. Ispezioni e misure di controllo
 1.  Le  regioni e le province autonome, in adempimento del presente decreto  e  delle  altre disposizioni in materia vigenti, organizzano ispezioni   e   adeguate   misure   di  controllo  presso  i  servizi trasfusionali per verificarne la rispondenza ai requisiti previsti.
 2. Dette ispezioni o misure di controllo sono eseguite a intervalli di tempo regolari a distanza non superiore a due anni.
 3. Il personale incaricato dalle Autorita' competenti di effettuare tali ispezioni e misure di controllo, ha il potere di:
 a) ispezionare  nel  proprio territorio i servizi trasfusionali e le strutture che ai sensi della normativa vigente sono incaricate dal titolare  dell'autorizzazione  e  dell'accreditamento  di  effettuare procedimenti  di  valutazione  e  controllo  secondo quanto stabilito dall'articolo 16;
 b) prelevare campioni a fini di esame ed analisi;
 c) esaminare    qualunque    documento    riguardante   l'oggetto dell'ispezione,  nel  rispetto delle disposizioni vigenti che pongano limiti a tale potere per quanto riguarda le descrizioni dei metodi di preparazione.
 4.  Le regioni e le province autonome organizzano ispezioni e altre misure  di  controllo  adeguate in caso di incidenti gravi o reazioni indesiderate gravi o sospetti in tale senso.
 5.  Dall'attuazione del presente articolo non devono derivare nuovi o maggiori oneri a carico della finanza pubblica.
 |  | Art. 7. Persona responsabile
 1.   La  persona  responsabile  del  servizio  trasfusionale,  come definito  alla lettera e) del comma 1 dell'articolo 3, ha le seguenti responsabilita':
 a) garantire  che ciascuna unita' di sangue o di emocomponenti, a qualunque  uso  destinata, sia raccolta e controllata e, se destinata alla  trasfusione,  sia lavorata, conservata, distribuita e assegnata conformemente alle norme vigenti;
 b) fornire   le  informazioni  necessarie  per  le  procedure  di autorizzazione e accreditamento;
 c) assicurare  che il servizio trasfusionale soddisfi i requisiti di cui agli articoli 9, 10, 11, 12, 13 e 14.
 2.  La persona responsabile di cui al comma 1, possiede i requisiti previsti  dalla  normativa vigente per le funzioni di responsabilita' in materia di medicina trasfusionale.
 3.  Le  funzioni  di  cui  al  comma 1, nei casi e con le modalita' previsti  dalla  normativa  vigente, possono essere delegate ad altro personale  addetto  al  servizio  trasfusionale,  in  possesso  delle qualificazioni di formazione ed esperienza previste nel comma 2.
 4.  L'Azienda  sanitaria  comunica  alla  regione  o alla provincia autonoma   il   nome   della   persona   responsabile   del  servizio trasfusionale  e,  nei  casi  di  cui  al  comma 3, il nominativo del delegato.
 5.  L'unita'  di  raccolta  definita  alla  lettera  f) del comma 1 dell'articolo  3,  comunica  alle  regioni  o  province  autonome  il nominativo  della persona responsabile, come previsto dalle normative vigenti  regionali, in tema di autorizzazione e di accreditamento. La persona  responsabile  possiede  il  diploma  di laurea in medicina e chirurgia  ed esperienza pratica post-laurea di almeno due anni nelle unita' di raccolta del sangue e degli emocomponenti.
 6.  Qualora  la persona responsabile debba essere temporaneamente o permanentemente sostituita, l'Azienda sanitaria ovvero l'Associazione dei  donatori  volontari  di  sangue  di riferimento, ciascuno per la propria  competenza,  comunica alla regione o alla provincia autonoma il  nome  del  nuovo  responsabile  e  la  data  di  assunzione delle funzioni.
 |  | Art. 8. Personale
 1. Il personale che interviene nella raccolta, nel controllo, nella lavorazione,   nella   conservazione,  nella  distribuzione  e  nella assegnazione  del  sangue  umano  e  degli  emocomponenti possiede le qualificazioni  previste  dalla  normativa  vigente per svolgere tali funzioni   e   riceve,   in   tempo  opportuno,  adeguata  formazione professionale, periodicamente aggiornata.
 |  | Art. 9. Sistema di qualita'
 1.  Le regioni e le province autonome adottano le misure necessarie perche'  i servizi trasfusionali e le unita' di raccolta istituiscano e  mantengano  un  sistema  di  qualita' basato sui principi di buona prassi e secondo quanto previsto dalla normativa vigente.
 |  | Art. 10. Documentazione
 1. Presso i servizi trasfusionali, ai sensi della normativa vigente e  del  presente  decreto viene curata la conservazione dei documenti relativi  alle procedure operative e alle linee guida, dei manuali di formazione  e  di  riferimento,  nonche'  dei  moduli  di  rapporto o resoconti.
 2.  Il personale incaricato di eseguire le ispezioni e le misure di controllo  di  cui  all'articolo 6, ha accesso ai documenti di cui al comma 1.
 |  | Art. 11. Tenuta dei registri
 1. Presso i servizi trasfusionali e le unita' di raccolta, ai sensi della  normativa  vigente  e  del  presente  decreto  viene curata la registrazione  e  la  conservazione  dei  dati  e  delle informazioni prescritte ai fini del Registro nazionale e regionale sangue e plasma e dell'allegato I al presente decreto, degli esami per la validazione biologica delle unita' di sangue ed emocomponenti di cui all'allegato III, nonche' di quanto indicato all'articolo 26, comma 1, lettere b), c) e d), per i periodi di tempo previsti dalla normativa vigente.
 2.  Le  regioni  e  le  province autonome e l'Istituto superiore di sanita',  ciascuno  per  quanto  di competenza, conservano i registri relativi  ai  dati  di  cui  agli articoli 5, 6, 7 e 13, ricevuti dai servizi trasfusionali.
 |  | Art. 12. Tracciabilita'
 1.  Per  ciascuna  unita'  di  sangue  o di emocomponenti raccolta, controllata,   lavorata,   conservata,   rilasciata,   distribuita  e assegnata  e'  assicurata la tracciabilita' del percorso dal donatore al  ricevente  e  viceversa.  A  tale  fine  i  servizi trasfusionali istituiscono,  conformemente alle disposizioni vigenti e all'articolo 26,  comma  1,  lettera  a),  un  sistema  di identificazione di ogni singola  donazione  di  sangue  e  di  ciascuna unita' di sangue o di emocomponenti  in  modo  da  garantire  la  sicura tracciabilita' del donatore,   della  trasfusione  e  del  ricevente.  Il  sistema  deve identificare  senza possibilita' di errore ciascuna donazione singola e tipo di emocomponente.
 2.  Per  ciascuna  unita' di sangue o di emocomponenti importata da Paesi  terzi, i servizi trasfusionali garantiscono un pari livello di tracciabilita' del percorso.
 3.  Ogni unita' di sangue o di emocomponenti raccolta, controllata, lavorata, conservata, rilasciata, distribuita, assegnata, deve essere conforme  al  sistema  di  identificazione  di  cui  al  comma  1, ed etichettata secondo quanto indicato all'allegato II.
 4.  I  dati  necessari  ai  fini della completa tracciabilita' sono conservati per almeno trenta anni.
 |  | Art. 13. Notifica di incidenti e di reazioni indesiderate gravi
 1. Qualunque incidente grave, sia esso dovuto ad evento accidentale o  ad errore, connesso alla raccolta, al controllo, alla lavorazione, alla conservazione, alla distribuzione e alla assegnazione del sangue o   di  emocomponenti,  che  puo'  influire  sulla  loro  qualita'  e sicurezza,  nonche'  qualunque  reazione indesiderata grave osservata durante  o  dopo  la  trasfusione  che  possa  avere attinenza con la qualita'  e  sicurezza del sangue e dei suoi componenti, o con errore umano,   e'   notificato  alla  regione  o  alla  provincia  autonoma interessata  che  a  sua  volta lo notifica all'Istituto superiore di sanita'.
 2.  I  servizi  trasfusionali  stabiliscono una procedura accurata, efficace  e verificabile per ritirare dalla distribuzione il sangue e gli  emocomponenti  associati  alla  notifica di cui al comma 1, e ne curano l'attuazione.
 3.  Gli  incidenti  gravi  e  le  reazioni  indesiderate gravi sono notificati con procedura conforme al disposto di cui all'articolo 26, comma 1, lettera i).
 |  | Art. 14. Informazioni da fornire ai candidati donatori
 1.  Il Ministero della salute, sentita la Conferenza permanente per i  rapporti  tra  lo Stato, le regioni e le province autonome, adotta provvedimenti   affinche'   i  candidati  donatori  di  sangue  e  di emocomponenti  ricevano  adeguate  informazioni  come  previsto dalle disposizioni   relative   ai   protocolli  per  l'accertamento  della idoneita'  del  donatore  di  sangue  e di emocomponenti, coerenti al disposto di cui all'articolo 26, comma 1, lettera b).
 |  | Art. 15. Informazioni richieste ai candidati donatori
 1.  Il Ministero della salute, sentita la Conferenza permanente per i  rapporti  tra  lo Stato, le regioni e le province autonome, adotta provvedimenti  per  garantire  che  i  candidati  donatori, una volta espressa  la volonta' di donare sangue o emocomponenti, forniscano al centro  trasfusionale le informazioni previste dalle disposizioni sui protocolli  per l'accertamento della idoneita' del donatore di sangue e  di  emocomponenti,  coerenti  al  disposto di cui all'articolo 26, comma 1, lettera c).
 |  | Art. 16. Idoneita' del donatore
 1.  Il servizio trasfusionale assicura l'attuazione di procedure di valutazione  per  tutti  i donatori di sangue e di emocomponenti e il rispetto  dei  criteri  per  le  donazioni  richiesti dalla normativa vigente,  coerenti  con  il disposto di cui all'articolo 26, comma 1, lettera d).
 2.  I risultati della valutazione e del controllo del donatore sono documentati  e  al  predetto  viene  comunicato  qualsiasi  risultato anomalo.
 |  | Art. 17. Selezione del donatore
 1.  La  selezione  del  donatore  e'  eseguita secondo la procedura prevista  dalle  disposizioni  vigenti  in  materia di protocolli per l'accertamento   della   idoneita'   del  donatore  di  sangue  e  di emocomponenti.
 |  | Art. 18. Donazione volontaria e gratuita del sangue
 1.  Il Ministero della salute, le regioni, le province autonome, in collaborazione  con  le  Associazioni  e  le Federazioni dei donatori volontari  di  sangue  e con il Ministero della difesa, adottano, nei limiti degli ordinari stanziamenti di bilancio, misure per promuovere la  donazione  del  sangue e dei suoi componenti, che e' volontaria e non remunerata.
 2. Il Ministero della salute, entro i due anni successivi alla data di entrata in vigore della direttiva 2002/98/CE e in seguito ogni tre anni, presenta alla Commissione europea una relazione sulle misure di cui al comma 1.
 
 
 
 Nota all'art. 18:
 - Per  la  direttiva 2002/98/CE, si vedano le note alle
 premesse.
 
 
 
 
 |  | Art. 19. Controllo delle donazioni
 1.  I  servizi trasfusionali garantiscono che ciascuna donazione di sangue o di emocomponenti sia controllata in conformita' ai requisiti previsti dall'allegato III.
 2.  Il Ministero della salute, sentita la Conferenza permanente per i rapporti tra lo Stato, le regioni e le province autonome, dirama le opportune istruzioni tecniche affinche' il sangue e gli emocomponenti importati rispondano ai requisiti di cui all'allegato III.
 |  | Art. 20. Modalita' di conservazione, trasporto e distribuzione
 1.  I  servizi  trasfusionali  garantiscono  che  le  modalita'  di conservazione,   trasporto   e   distribuzione   del   sangue   e  di emocomponenti  siano conformi alle disposizioni vigenti, coerenti con il disposto di cui all'articolo 26, comma 1, lettera e).
 |  | Art. 21. Requisiti di qualita' e di sicurezza relativi
 al sangue e agli emocomponenti
 1.   I   servizi  trasfusionali  garantiscono  la  rispondenza  dei requisiti di qualita' e di sicurezza del sangue e degli emocomponenti ai  parametri elevati richiesti dalla normativa vigente, coerente con il disposto di cui all'articolo 26, comma 1, lettera f).
 |  | Art. 22. Formazione
 1.  L'attivita'  di  formazione  nel  settore ispettivo, anche allo scopo  di  promuovere  l'armonizzazione  dei  criteri  ispettivi, per l'attuazione e verifica del sistema di qualita' e per l'emovigilanza, e' garantita dalle strutture a cio' preposte dalla normativa vigente, con   l'impiego   esclusivo   delle   risorse  finanziarie,  umane  e strumentali  gia'  disponibili a legislazione vigente, senza maggiori oneri per la finanza pubblica.
 |  | Art. 23. Protezione dei dati e tutela della riservatezza
 1.  Tutti  i  dati, comprese le informazioni di carattere genetico, raccolti  ai sensi del presente decreto e delle disposizioni vigenti, a  cui  hanno  accesso  terzi, sono resi anonimi, in modo tale che il donatore non sia piu' identificabile.
 2. A tale fine e' garantito che:
 a) sono  adottate  misure  di  protezione  dei  dati  e misure di salvaguardia  per  prevenire  aggiunte,  soppressioni o modifiche non autorizzate  negli  archivi  riguardanti i donatori o nei registri di donatori esclusi, o trasferimenti indebiti di informazioni;
 b) sono poste in essere procedure volte a risolvere le divergenze tra i dati;
 c) non avviene alcuna divulgazione indebita di tali informazioni, garantendo al tempo stesso la tracciabilita' delle donazioni.
 |  | Art. 24. Relazioni
 1.  Il  Ministero  della  salute presenta alla Commissione europea, entro  il secondo anno da quello di entrata in vigore della direttiva e successivamente ogni tre anni, una relazione sulle attivita' svolte in  riferimento al presente decreto, comprendente un rendiconto sulle misure adottate per le ispezioni e il controllo.
 2.  Entro  sei  mesi  dalla  data di entrata in vigore del presente decreto,  con apposito accordo in sede di Conferenza permanente per i rapporti  tra lo Stato, le regioni e le province autonome di Trento e di  Bolzano,  sono  stabiliti  modalita' e tempi per corrispondere ai disposti del comma 1.
 |  | Art. 25. Sanzioni
 1.  Salvo  che  il  fatto  costituisca  piu'  grave reato, chiunque preleva,   procura,   raccoglie,  conserva,  lavora,  distribuisce  o assegna,  sangue  o emocomponenti, al di fuori delle strutture di cui all'articolo   3,   lettere   e)   ed   f),  o  senza  le  prescritte autorizzazioni  e'  punito,  quando  si  configura un pericolo per la salute  umana, con l'arresto da sei mesi ad un anno e quattro mesi, e con  l'ammenda  da  euro  5.500  ad  euro  55.000.  Se si verifica un pericolo  per la vita umana, la pena e' aumentata fino a un terzo. Se il  colpevole e' persona che esercita una professione sanitaria, alla condanna segue l'interdizione dall'esercizio della professione per un periodo da uno a due anni.
 2.  Salvo  che  il  fatto  costituisca piu' grave reato, la persona responsabile di una delle strutture di cui all'articolo 3, lettere e) ed  f),  che delega lo svolgimento delle funzioni di cui all'articolo 7,  comma  1,  a  persona che non possiede le qualificazioni previste dall'articolo  7,  commi  2 e 5, e' punita con l'arresto da uno a sei mesi,  e con l'ammenda da euro 5.000 ad euro 25.000. Alla stessa pena e'  assoggettato  il  delegato  privo  delle qualificazioni, se abbia esercitato le funzioni.
 3.  Salvo  che  il  fatto  costituisca piu' grave reato, la persona responsabile di una delle strutture di cui all'articolo 3, lettere e) ed  f),  o il suo legittimo delegato, che non svolge una o piu' delle funzioni  di  cui all'articolo 7, comma 1, e' punito con l'arresto da quattro a dodici mesi, o con l'ammenda da euro 10.000 ad euro 30.000. Salvo  che  il  fatto  costituisca piu' grave reato, chiunque pone la persona  responsabile  di  una delle strutture di cui all'articolo 3, lettere  e)  ed  f),  in  condizione  di non poter svolgere una delle funzioni  di  cui all'articolo 7, comma 1, e' punito con l'arresto da quattro a dodici mesi, o con l'ammenda da euro 10.000 ad euro 30.000.
 4.  Salvo  che  il  fatto  costituisca  piu'  grave reato, chiunque richiede  a persona che non possiede le qualificazioni previste dalla normativa  vigente,  di  intervenire  nella  raccolta, nel controllo, nella  lavorazione,  nella conservazione, nella distribuzione e nella assegnazione  del  sangue  umano e degli emocomponenti, e' punito con l'arresto  da  due  a sei mesi, o con l'ammenda da euro 5.000 ad euro 15.000. Se l'intervento si verifica, la pena e' aumentata.
 5.  Salvo che il fatto costituisca piu' grave reato, la persona che interviene  nella  raccolta,  nel controllo, nella lavorazione, nella conservazione,  nella  distribuzione  e nella assegnazione del sangue umano  e  degli  emocomponenti,  senza  possedere  le  qualificazioni previste  dalla  normativa  vigente  per  svolgere tali attivita', e' punito con l'arresto da due a sei mesi, o con l'ammenda da euro 5.000 ad euro 15.000.
 6.  Salvo  che  il  fatto  costituisca  piu'  grave reato, chiunque impedisca  oppure ostacoli, in qualsiasi modo, il compimento da parte del personale incaricato delle attivita' di cui all'articolo 6, comma 3,  o  non assicuri la dovuta collaborazione, e' punito con l'arresto da uno a sei mesi, o con l'ammenda da euro 5.000 ad euro 30.000.
 7.  Salvo  che  il  fatto  costituisca  piu'  grave reato, chiunque preleva,   procura,   raccoglie,  conserva,  lavora,  distribuisce  o assegna,  sangue  o emocomponenti, al di fuori di una delle strutture di  cui  all'articolo  3,  lettere  e)  ed  f), o senza le prescritte autorizzazioni,  e'  punito  con  l'arresto  da uno a sei mesi, o con l'ammenda  da  euro  3.000 ad euro 25.000. Se il fatto e' commesso da persona  che  esercita una professione sanitaria, alla condanna segue l'interdizione dall'esercizio della professione da due a sei mesi.
 8.  Salvo  che  il  fatto  costituisca piu' grave reato, la persona responsabile di una delle strutture di cui all'articolo 3, lettere e) ed  f),  o il suo legittimo delegato, e la persona che pone in essere la  condotta,  in  caso  di  violazione delle prescrizioni imposte ai sensi  dell'articolo  5,  comma 3, sono puniti con l'arresto da uno a tre  mesi, o con l'ammenda da euro 3.000 ad euro 15.000. Salvo che il fatto   costituisca  piu'  grave  reato,  chiunque  pone  la  persona responsabile di una delle strutture di cui all'articolo 3, lettere e) ed  f),  in condizione di non poter adempiere le prescrizioni imposte ai  sensi  dell'articolo 5, comma 3, e' punito con l'arresto da uno a tre mesi, o con l'ammenda da euro 3.000 ad euro 15.000.
 9. Salvo che il fatto costituisca reato, la persona responsabile di una delle strutture di cui all'articolo 3, lettere e) ed f), o il suo legittimo delegato che, essendosi verificata una modifica sostanziale delle   attivita',   continua   ad   operare   senza   la  preventiva autorizzazione  da rilasciarsi  ai sensi dell'articolo 5, comma 4, e' punito con la sanzione amministrativa da euro 5.000 ad euro 25.000.
 10.  Salvo  che il fatto costituisca reato, la persona responsabile di  una delle strutture di cui all'articolo 3, lettere e) ed f), o il suo  legittimo  delegato,  che  non  provvede agli adempimenti di cui all'articolo  16, commi 1 e 2, all'articolo 17, comma 1, all'articolo 19,  comma 1,  all'articolo  20,  comma  1, all'articolo 21, comma 1, all'articolo   23,   commi   1   e  2,  e'  punito  con  la  sanzione amministrativa da euro 5.000 ad euro 30.000.
 11.  Chiunque  cede il proprio sangue o i suoi componenti a fini di lucro  e' punito con la sanzione amministrativa da euro 1.000 ad euro 10.000.
 12.  Le  Autorita' sanitarie territorialmente competenti dispongono la    sospensione   cautelare   dell'attivita'   di   una   struttura trasfusionale non autorizzata.
 |  | Art. 26. Requisiti tecnici e loro adeguamento
 al progresso tecnico e scientifico
 1. Il Ministero della salute, d'intesa con la Conferenza permanente per  i  rapporti  tra  lo Stato, le regioni e le province autonome di Trento  e di Bolzano, recepisce le disposizioni per l'adeguamento dei requisiti  tecnici  nelle materie di seguito elencate, come stabilito con  procedura  prevista  in  ambito  europeo, al progresso tecnico e scientifico:
 a) requisiti in materia di tracciabilita' del percorso;
 b) informazioni da fornire ai donatori;
 c) informazioni    da    richiedere    ai    donatori,   comprese l'identificazione, gli antecedenti medici e la firma del donatore;
 d) requisiti  relativi  all'idoneita' dei donatori di sangue e di plasma e al controllo del sangue donato che comprendono:
 1) criteri di esclusione definitiva ed eventuali deroghe;
 2) criteri di esclusione temporanea;
 e) requisiti   per   la   conservazione,   il   trasporto   e  la distribuzione;
 f) requisiti  di qualita' e sicurezza del sangue e dei componenti del sangue;
 g) requisiti applicabili alle trasfusioni autologhe;
 h) norme  e  specifiche  comunitarie  relative  a  un  sistema di qualita' per le strutture trasfusionali;
 i) procedura   comunitaria  di  notifica  di  gravi  incidenti  o reazioni indesiderate gravi e modulo della notifica.
 |  | Art. 27. Produzione di medicinali derivati dal sangue o dal plasma
 1.  Alla  raccolta  e al controllo del sangue e del plasma umani da utilizzare  per  la  produzione  di  medicinali,  si  applica  quanto disposto dal presente decreto.
 |  | Art. 28. Fase transitoria
 1.  Le regioni e le province autonome adeguano le proprie normative ai principi contenuti nel presente decreto entro l'8 novembre 2005.
 |  | Art. 29. Clausola di cedevolezza
 1.  In relazione a quanto disposto dall'articolo 117, quinto comma, della Costituzione, le norme del presente decreto afferenti a materia di  competenza legislativa delle regioni e delle province autonome di Trento e di Bolzano, che non abbiano ancora provveduto al recepimento della direttiva 2002/98/CE, si applicano fino alla data di entrata in vigore  della  normativa  di  attuazione  adottata,  nel rispetto dei vincoli   derivanti   dall'ordinamento  comunitario  e  dei  principi fondamentali  desumibili  dal presente decreto, da ciascuna regione e provincia autonoma.
 
 
 
 Note all'art. 29:
 - L'art.  117,  quinto comma, della Costituzione, cosi'
 recita:
 «Le  regioni  e  le  province  autonome  di Trento e di
 Bolzano, nelle materie di loro competenza, partecipano alle
 decisioni  dirette  alla  formazione  degli  atti normativi
 comunitari  e  provvedono  all'attuazione  e all'esecuzione
 degli  accordi  internazionali  e  degli  atti  dell'Unione
 europea, nel rispetto delle norme di procedura stabilite da
 legge dello Stato, che disciplina le modalita' di esercizio
 del potere sostitutivo in caso di inadempienza.».
 - Per  la  direttiva 2002/98/CE, si vedano le note alle
 premesse.
 
 
 
 
 |  | Art. 30. Clausola di invarianza degli oneri
 1.  Dalle  disposizioni  del  presente  decreto non devono derivare nuovi o maggiori oneri a carico della finanza pubblica.
 Il presente decreto, munito del sigillo dello Stato, sara' inserito nella  Raccolta  ufficiale  degli  atti  normativi  della  Repubblica italiana. E' fatto obbligo a chiunque spetti di osservarlo e di farlo osservare.
 Dato a Roma, addi' 19 agosto 2005
 |  | Allegato I (previsto dall'articolo 11, comma 1)
 RELAZIONE SULLA ATTIVITA' SVOLTA DAL SERVIZIO
 TRASFUSIONALE NELL'ANNO PRECEDENTE
 La relazione annuale contiene tra l'altro le seguenti informazioni:
 numero totale di donatori di sangue e componenti del sangue;
 numero totale di donazioni;
 elenco  aggiornato  dei  servizi  trasfusionali e delle unita' di raccolta;
 numero totale di donazioni di sangue intero non utilizzate;
 numero di ciascun componente prodotto e distribuito;
 incidenza  e  grado  di  diffusione  dei  marcatori  di infezioni trasmissibili  con  la  trasfusione  presso  i  donatori  di sangue e componenti del sangue;
 numero di prodotti richiamati;
 numero di incidenti e reazioni indesiderate gravi registrato.
 |  | Allegato II (previsto dall'articolo 12, comma 3)
 REQUISITI IN MATERIA DI ETICHETTATURA
 Si   fa  riferimento  alla  normativa  vigente,  prevedendo,  oltre all'indicazione  della composizione e del volume degli anticoagulanti e delle soluzioni additive, anche la denominazione dei medesimi.
 |  | Allegato III (previsto dall'articolo 11, comma 1)
 ESAMI AI FINI DELLA VALIDAZIONE BIOLOGICA
 DELLE UNITA' DI SANGUE E DI EMOCOMPONENTI
 Si fa riferimento alla normativa vigente.
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