Gazzetta n. 233 del 2005-10-06 |
MINISTERO DELLE POLITICHE AGRICOLE E FORESTALI |
DECRETO 23 settembre 2005 |
Differimento del termine di proroga dell'autorizzazione, rilasciata all'organismo di controllo denominato ĞIS.ME.CERT. - Istituto mediterraneo di certificazione agroalimentareğ, ad effettuare i controlli sulla indicazione geografica protetta ĞLimone Costa d'Amalfiğ. |
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IL DIRETTORE GENERALE del Dipartimento delle politiche di sviluppo Visto il decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165, ed in particolare l'art. 16, lettera d); Visti i decreti 1° luglio 2003, 19 novembre 2003, 12 febbraio 2004, 31 maggio 2004, 28 settembre 2004, 20 gennaio 2005 e 23 maggio 2005 con i quali la validita' dell'autorizzazione triennale rilasciata all'organismo di controllo denominato ĞIS.ME.CERT. - Istituto mediterraneo di certificazione agroalimentareğ, con decreto del 28 luglio 2000, e' stata prorogata fino al 24 ottobre 2005; Considerato che il predetto organismo di controllo non ha ancora adeguato in modo puntuale il piano dei controlli predisposto per la indicazione geografica protetta ĞLimone Costa d'Amalfiğ allo schema tipo di controllo, trasmessogli con nota ministeriale del 25 febbraio 2003, protocollo n. 61133; Considerata la necessita' di garantire la continuita' del controllo concernente la indicazione geografica protetta ĞLimone Costa d'Amalfiğ; Ritenuto di dover differire il termine di proroga dell'autorizzazione di un ulteriore periodo di centoventi giorni a decorrere dalla data di scadenza della succitata proroga, alle medesime condizioni stabilite nella autorizzazione concessa con decreto 28 luglio 2000; Decreta: Art. 1. L'autorizzazione rilasciata all'organismo privato di controllo ĞIS.ME.CERT. - Istituto mediterraneo di certificazione agroalimentareğ, con sede in Napoli, via G. Porzio - Centro direzionale Isola G/1, con decreto 28 luglio 2000, ad effettuare i controlli sulla indicazione geografica protetta ĞLimone Costa d'Amalfiğ registrata con il regolamento della Commissione CE n. 2446/2000 del 6 novembre 2000 gia' prorogata con decreti 1° luglio 2003, 19 novembre 2003, 12 febbraio 2004, 31 maggio 2004, 28 settembre 2004, 20 gennaio 2005 e 23 maggio 2005, e' ulteriormente prorogata di centoventi giorni a far data dal 24 ottobre 2005. | Art. 2. Nell'ambito del periodo di validita' della proroga di cui all'articolo precedente l'organismo di controllo e' obbligato al rispetto delle prescrizioni impartite con il predetto decreto 28 luglio 2000. Il presente decreto e' pubblicato nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana. Roma, 23 settembre 2005 Il direttore generale: Abate |
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