Gazzetta n. 233 del 2005-10-06
COMMISSIONE DI GARANZIA PER L'ATTUAZIONE DELLA LEGGE SULLO SCIOPERO NEI SERVIZI PUBBLICI ESSENZIALI
DELIBERAZIONE 14 settembre 2005
Valutazione d'idoneita' dell'accordo collettivo sui servizi pubblici essenziali per il comparto unico del pubblico impiego per la Valle d'Aosta (Pos. 20850). (Deliberazione n. 05/486).

LA COMMISSIONE
Premesso:
che, in data 23 febbraio 2005, l'Agenzia regionale per le relazioni sindacali della Regione autonoma Valle d'Aosta (A.R.R.S.) ha inviato copia del verbale di potesi di accordo in materia di norme di garanzia del funzionamento dei servizi pubblici essenziali e delle procedure di raffreddamento e conciliazione in caso di sciopero nell'ambito dell'area del personale appartenente alle categorie del comparto unico del pubblico impiego della Valle d'Aosta, sottoscritto tra la stessa A.R.R.S. e FP CGIL, FPS CISL, UIL FPL, SAVT/FP, CSA/CISAL/FIADEL/SIAPOL, CSA/CISAL/FIALP/SIVDER in data 27 gennaio 2005;
che l'A.R.R.S. ha precisato che tale accordo «raccoglie una molteplicita' di casistiche e di figure professionali non contenute nel comparto EE.LL.»
che, in data 23 marzo 2005, questa Commissione ha inviato il predetto accordo alle organizzazioni degli utenti e dei consumatori di cui alla legge 30 luglio 1998, n. 281, al fine di acquisirne il parere come prescritto dall'art. 13, comma 1, lettera a), della legge n. 146 del 1990 e successive modifiche;
che in data 29 e 30 marzo 2005, sono pervenuti i pareri favorevoli, rispettivamente, dell'Unione nazionale consumatori e dell'Associazione per la difesa e l'orientamento dei consumatori (Adoc) mentre non sono pervenuti pareri da altre organizzazioni degli utenti e dei consumatori, consultati dalla Commissione.
che la Commissione, con Delibera n. 05/191 del 20 aprile 2005, ha operato una preliminare valutazione positiva dell'ipotesi di accordo, invitando l'A.R.R.S. a procedere alla stipulazione definitiva dell'Accordo stesso ed all'invio del testo sottoscritto dalle parti;
che, in data 10 agosto 2005, l'A.R.R.S. ha trasmesso a questa Commissione il testo definitivo dell'accordo che e' stato sottoscritto dalle parti in data 28 luglio 2005 e che riproduce, senza modifiche, il testo dell'ipotesi di accordo;
Considerato:
che il comparto unico del pubblico impiego della Valle d'Aosta eroga servizi pubblici essenziali ai sensi dell'art. 1, comma 2, lettera a) della legge n. 146 del 1990 e successive modifiche;
che, ai sensi dell'art. 13, comma 1, lettera a), della legge n. 146 del 1990 e successive modifiche, questa Commissione «valuta l'idoneita' delle prestazioni indispensabili, delle procedure di raffreddamento e conciliazione e delle altre misure individuate ai sensi del comma 2 dell'art. 2 a garantire il contemperamento dell'esercizio del diritto di sciopero con il godimento dei diritti della persona costituzionalmente tutelati»;
che, ai fini della garanzia delle prestazioni indispensabili da assicurare in caso di sciopero, il predetto accordo individua adeguatamente i servizi pubblici da considerare essenziali e le prestazioni indispensabili per assicurare il rispetto dei valori e dei diritti costituzionalmente tutelati (art. 2), le modalita' di individuazione dei contingenti di personale da impiegare in caso di sciopero (art. 5), le modalita' di effettuazione degli scioperi con particolare riferimento alla durata, ai tempi delle azioni ed ai periodi di franchigia, agli intervalli tra l'effettuazione di uno sciopero e la proclamazione del successivo (art. 6) e le procedure di raffreddamento e di conciliazione (art. 7);
che, in coerenza con l'Accordo del comparto regione e autonomie locali, l'Accordo in oggetto individua una particolare disciplina per lo sciopero del personale docente, non docente ed educativo delle scuole di ogni ordine e grado e delle istituzioni educative della Regione Valle d'Aosta (articoli 3 e 4);
che dalle modifiche e integrazioni rispetto all'Accordo valutato idoneo del comparto regione e autonomie locali, introdotte a fronte dell'esistenza di casistiche e figure professionali peculiari, non deriva alcuna ulteriore limitazione alla tutela dei diritti della persona costituzionalmente garantiti;
che l'art. 4, comma 3, facendo riferimento ai «servizi essenziali» e alle «prestazioni indispensabili» di cui all'«art. 2, comma 2, lettera w)», contiene un mero errore materiale, essendo chiaro che quel riferimento e' da intendersi ai servizi e alle prestazioni indispensabili di cui all'«art. 2, comma 2, lettera u)»;
Valuta idoneo l'Accordo collettivo in materia di norme di garanzia del funzionamento dei servizi pubblici essenziali per l'area del personale appartenente alle categorie del comparto unico del pubblico impiego della Valle d'Aosta, nel suo testo definitivo sottoscritto in data 28 luglio 2005;
Dispone la trasmissione della presente delibera all'A.R.R.S., invitando la stessa ad informare le OO.SS. interessate; al Ministro della funzione pubblica, al presidente della Regione Valle d'Aosta; nonche' la trasmissione, ai sensi dell'art. 13 lettera n), legge n. 146/1990 e successive modificazioni, ai Presidenti delle Camere e al presidente del Consiglio dei Ministri.
Dispone altresi', la pubblicazione dell'Accordo e della presente delibera nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana.
Roma, 14 settembre 2005
Il presidente: Martone
Allegato

AGENZIA REGIONALE PER LE RELAZIONI SINDACALI

Prot. n. 253 del 28 luglio 2005

OGGETTO: TESTO DI ACCORDO IN MATERIA DI NORME DI GARANZIA DEL
FUNZIONAMENTO DEI SERVIZI PUBBLICI ESSENZIALI E DELLE PROCEDURE DI
RAFFREDDAMENTO E CONCILIAZIONE IN CASO DI SCIOPERO NELL'AMBITO
DELL'AREA DEL PERSONALE APPARTENENTE ALLE CATEGORIE DEL COMPARTO
UNICO DEL PUBBLICO IMPIEGO DELLA VALLE D'AOSTA.

Il giorno 28 luglio 2005 alle ore 16.00, nella sede dell'A.R.R.S. (Agenzia Regionale per le Relazioni Sindacali) sita in Piazza Manzetti, n. 2, il Presidente dell'Agenzia Regionale per le Relazioni Sindacali Ezio DONZEL e i rappresentanti delle organizzazioni sindacali maggiormente rappresentative:

FP/CGIL Marco LO VERSO - Carmela MACHEDA
CISL/FPS lean DONDEYNAZ
UIL/FP Ramira BIZZOTTO
SAVT/FP Alma NEGRI
CSA Pierpaolo GAIA

preso atto del Provvedimento della Giunta regionale in data 15 luglio 2005 n. 2227, concernente l'autorizzazione al Presidente dell'Agenzia Regionale per le Relazioni Sindacali alla sottoscrizione, ai sensi dell'art. 38, commi 1 e 2, della L.R. 45/95, del testo di accordo in materia di norme di garanzia del funzionamento dei servizi pubblici essenziali e delle procedure di raffreddamento e conciliazione in caso di sciopero nell'ambito dell'area del personale appartenente alle categorie del comparto unico del pubblico impiego della Valle d'Aosta.
SOTTOSCRIVONO
l'allegato testo di accordo in materia di norme di garanzia del funzionamento dei servizi pubblici essenziali e delle procedure di raffreddamento e conciliazione in caso di sciopero nell'ambito dell'area del personale appartenente alle categorie del comparto unico del pubblico impiego della Valle d'Aosta.
Si da atto che il testo sottoscritto e' corrispondente a quello allegato al citato provvedimento della Giunta regionale in data 15 luglio 2005 n. 2227, ed allegato al presente verbale di cui fa parte integrante.
Il Presidente
dell'Agenzia Regionale per le Relazioni Sindacali
(Ezio Donzel)

FP/CGIL
Marco LO VERSO

Carmela MACHEDA

CISL/FPS
Jean DONDEYNAZ

UIL/FIP
Ramira BIZZOTTO

SAVT/FP
Alma NEGRI

CSA
Pierpaolo GAIA

TESTO DI ACCORDO IN MATERIA DI NORME DI GARANZIA DEL FUNZIONAMENTO DEI SERVIZI PUBBLICI ESSENZIALI E DELLE PROCEDURE DI RAFFREDDAMENTO E CONCILIAZIONE IN CASO DI SCIOPERO NELL'AMBITO DELL'AREA DEL PERSONALE APPARTENENTE ALLE CATEGORIE DEL COMPARTO UNICO DEL PUBBLICO IMPIEGO DELLA VALLE D'AOSTA.

Art. 1
Campo di applicazione e finalita'
1. Il presente accordo da' attuazione alle disposizioni contenute nella legge 12 giugno 1990, 146, come modificata ed integrata dalla legge 11 aprile 2000, n. 83, in materia di servizi minimi essenziali in caso di sciopero, indicando le prestazioni indispensabili e fissando i criteri per la determinazione dei contingenti di personale tenuti a garantirle.
2. Nel presente accordo vengono altresi' indicati tempi e modalita' per l'espletamento delle procedure di raffreddamento e conciliazione dei conflitti.
3. Le norme del presente accordo si applicano alle azioni sindacali relative alle politiche sindacali di riforma, rivendicative e contrattuali, sia a livello di comparto che a livello decentrato. Le disposizioni in tema di preavviso e di indicazione della durata non si applicano nelle vertenze relative alla difesa dei valori e dell'ordine costituzionale o per gravi eventi lesivi dell'incolumita' e della sicurezza dei lavoratori.
Art. 2
Servizi pubblici essenziali
1. Nel comparto unico del pubblico impiego della Valle d'Aosta sono da considerare essenziali, ai sensi degli articoli 1 e 2 della legge 12 giugno 1990, 146, come modificati ed integrati dagli artt. l e 2 della legge 11 aprile 2000, n. 83, i seguenti servizi:
a. stato civile e servizio elettorale;
b. igiene, sanita' ed attivita' assistenziali;
c. attivita' di tutela della liberta' della persona e della sicurezza pubblica;
d. produzione e distribuzione di energia e beni di prima necessita', nonche' la gestione e la manutenzione dei relativi impianti, limitatamente a quanto attiene alla sicurezza degli stessi;
e. raccolta e smaltimento dei rifiuti urbani e di quelli speciali, tossici e nocivi;
f. trasporti;
g. servizi concernenti l'istruzione pubblica;
h. servizi del personale;
i. servizi culturali;
j. servizi tecnologici informatici atti a garantire i servizi e le attivita' indicati alle precedenti lettere;
k. servizi di controllo concernenti il casino'.
2. Nell'ambito dei servizi essenziali di cui al comma 1 e' garantita, con le modalita' di cui agli artt. 3, 4 e 5, esclusivamente la continuita' delle seguenti prestazioni indispensabili per assicurare il rispetto dei valori e dei diritti costituzionalmente tutelati:
a. raccoglimento delle registrazioni di nascita e di morte;
b. attivita' prescritte in relazione alle scadenze di legge per assicurare il regolare svolgimento delle consultazioni elettorali dalla data di pubblicazione del decreto di convocazione dei comizi elettorali fino alla consegna dei plichi agli uffici competenti;
c. servizi cimiteriali limitatamente al trasporto, ricevimento ed inumazione delle salme;
d. servizio di pronto intervento e di assistenza, anche domiciliare, per assicurare la tutela fisica, la confezione, la distribuzione e somministrazione del vitto a persone non autosufficienti ed ai minori affidati alle apposite strutture a carattere residenziale;
e. farmacie comunali: prestazioni ridotte con personale anche in reperibilita';
f. servizio attinente ai mattatoi, limitatamente alla conservazione della macellazione nelle celle frigorifere e per la conservazione delle bestie da macello;
g. servizio attinente ai magazzini generali, limitatamente alla conservazione ed allo svincolo dei beni deteriorabili;
h. servizio attinente alla rete stradale (ivi compreso lo sgombero delle nevi), idrica, fognaria e di depurazione, con ridotto numero di squadre di pronto intervento in reperibilita' 24 ore su 24;
i. servizio cantieri, limitatamente alla custodia e sorveglianza degli impianti, nonche' alle misure di prevenzione per la tutela fisica dei cittadini;
j. fornitura di acqua, luce e gas, da garantire attraverso un ridotto numero di personale come nei giorni festivi nonche' con la reperibilita' delle squadre di pronto intervento ove normalmente previste;
k. servizio attinente ai giardini zoologici e fattorie, limitatamente all'intervento igienico sanitario e di vitto per gli animali e alla custodia degli stessi;
1. servizi di natura prefettizia che abbiano carattere di urgenza ai fini di garantire la: sicurezza pubblica e l'esercizio dei diritti costituzionalmente tutelati
m. servizio di polizia municipale, da assicurare con un nucleo di personale adeguato limitatamente allo svolgimento delle prestazioni minime riguardanti:
ml. attivita' richiesta dall'autorita' giudiziaria e interventi in caso di trattamenti sanitari obbligatori;
m2. attivita' di rilevazione relativa all'infortunistica stradale;
m3. attivita' di pronto intervento;
m4. attivita' della centrale operativa;
m5. vigilanza casa municipale;
m6. assistenza al servizio di cui al punto h), in caso di sgombero della neve;
n. servizi culturali: da assicurare solo l'ordinaria tutela e vigilanza dei beni culturali di proprieta' dell'amministrazione;
o. servizio del corpo forestale, da assicurare con un nucleo di personale adeguato limitatamente allo svolgimento delle prestazioni minime riguardanti: ol. attivita' richiesta dall'autorita' giudiziaria;
o2. attivita' di pronto intervento e di protezione civile;
o3. attivita' di antincendio boschivo;
o4. attivita' di protezione ambientale;
o5. attivita' di ordine pubblico;
o6. attivita' di polizia giudiziaria conseguenti all'acquisizione della notizia di reato;
p. servizi del personale limitatamente:
p1. alle procedure di intervento urgenti in materia di prevenzione e protezione a tutela dell'integrita' fisica dei lavoratori;
p2. alle denunce di infortuni e/o assicurative;
p3. all'erogazione degli assegni con funzione di sostentamento ed alla compilazione e al controllo delle distinte per il versamento dei contributi previdenziali ove coincidente con l'ultimo giorno di scadenza di legge; tale servizio dovra' essere garantito solo nel caso che lo sciopero sia proclamato per i soli dipendenti dei servizi del personale, per l'intera giornata lavorativa e nei giorni compresi tra il 5 e il 15 di ogni mese;
q. servizio di protezione civile, da presidiare con personale in reperibilita';
r. servizio del Corpo Regionale dei Vigili del Fuoco da assicurare con un nucleo di personale adeguato limitatamente allo svolgimento delle prestazioni minime riguardanti:
rl. servizio di estinzione degli incendi e dei soccorsi tecnici urgenti;
r2. servizio antincendio aeroportuale;
r3. servizio di primo intervento antincendio e di soccorso all'interno dei trafori internazionali, di cui al piano interno di intervento e di sicurezza;
s. servizio di nettezza urbana, nei termini fissati dal vigente accordo di settore;
t. servizio attinente alle carceri mandamentali, limitatamente alla vigilanza, confezione e distribuzione del vitto;
u. servizi educativi e scolastici, secondo le indicazioni degli artt. 3 e 4 del presente accordo;
v. servizio trasporti, ivi compresi quelli gestiti dagli autoparchi: sono garantiti i servizi di supporto erogati in gestione diretta ad altri servizi comunali e regionali riconosciuti tra quelli essenziali;
w. rilascio certificati e visure dal registro delle imprese con diritto di urgenza per partecipazione a gare di appalto;
• deposito bilanci e atti societari;
• certificazione per l'esportazione e l'importazione temporanea di merce (carnet ATA-TIR);
• certificazione per lo sdoganamento limitatamente alle merci deperibili; tali prestazioni sono garantite solo limitatamente alle scadenze di legge, ove previste;
• registrazione brevetti.
x. vigilanza degli impianti e delle apparecchiature, laddove l'interruzione del funzionamento comporti danni alle persone o alle apparecchiature stesse. Gli eventuali e conseguenti interventi di manutenzione saranno garantiti da personale in reperibilita';
y. servizi di controllo regionale presso la Casa da gioco di Saint-Vincent.
Le prestazioni di cui ai numeri precedenti sono garantite in quegli enti ove esse sono gia' assicurate in via ordinaria nel periodo coincidente con quello di effettuazione dello sciopero.
Art. 3
Disciplina particolare per il personale docente
e per il personale non docente
(amministrativo, tecnico e ausiliario)
delle scuole di ogni ordine e grado e delle
istituzioni educative della Regione Valle d'Aosta
1. In relazione ai servizi concernenti l'istruzione pubblica di cui all'art. 2, comma 1, lettera g), ai fini della effettivita' del loro contenuto, in occasione di uno sciopero, viene assicurata la continuita' delle seguenti prestazioni indispensabili:
a. attivita', dirette e strumentali, riguardanti lo svolgimento degli scrutini e degli esami finali nonche' degli esami di idoneita';
b. attivita', dirette e strumentali, riguardanti lo svolgimento degli esami finali, con particolare riferimento agli esami conclusivi dei cicli di istruzione dei diversi ordini e gradi del sistema scolastico (esami di licenza elementare, esami di licenza media, esami di qualifica professionale e di licenza d'arte, esami di abilitazione del grado preparatorio, esami di stato);
c. vigilanza sui minori durante i servizi di refezione, ove funzionanti, nei casi in cui non sia possibile una adeguata sostituzione del servizio;
d. servizi indispensabili nelle istituzioni educative, come indicati nella precedente lettera c), con particolare riferimento alla cucina ed alla mensa ed alla vigilanza sugli allievi anche nelle ore notturne.
2. In occasione di ogni sciopero, il dirigente o il responsabile del servizio invita, in forma scritta, il personale interessato, di cui al comma 1 del presente articolo, a rendere comunicazione volontaria circa l'adesione allo sciopero entro il quinto giorno dalla comunicazione della proclamazione dello sciopero. Decorso tale termine, sulla base dei dati conoscitivi disponibili, il dirigente o il responsabile del servizio valuta l'entita' della riduzione del servizio scolastico e, almeno quattro giorni prima dell'effettuazione dello sciopero, comunica le modalita' di funzionamento o la sospensione del servizio alle famiglie.
3. Al fine di garantire i servizi essenziali e le relative prestazioni indispensabili indicati nell' articolo 2, comma 2, lett. u):
a. non saranno effettuati scioperi a tempo indeterminato;
b. atteso che l'effettiva garanzia del diritto all'istruzione e all'attivita' educativa delle relative prestazioni indispensabili indicate nel comma 1 si ottiene solo se non viene compromessa l'efficacia dell'anno scolastico, espressa in giorni, gli scioperi, anche brevi, di cui alla successiva lettera d), non possono superare per le attivita' di insegnamento e per le attivita' connesse con il funzionamento della scuola nel corso di ciascun anno scolastico il limite di 40 ore individuali (equivalenti a 8 giorni per anno scolastico), nelle scuole materne ed elementari e di 60 ore (equivalenti a 12 giorni di anno scolastico) negli altri ordini e gradi di istruzione;
c. ciascuna azione di sciopero, anche se trattasi di sciopero breve o di sciopero generale, non puo' superare, per ciascun ordine e grado di scuola i due giorni consecutivi; il primo sciopero, all'inizio di ogni vertenza, non puo' superare la durata massima di una giornata lavorativa (24 ore consecutive); gli scioperi successivi al primo per la medesima vertenza non possono superare i due giorni consecutivi (48 ore consecutive); nel caso in cui dovessero essere previsti a ridosso dei giorni festivi, la loro durata non puo' comunque superare la giornata; in caso di scioperi distinti nel tempo, sia della stessa che di altre OO.SS., che incidono sullo stesso servizio finale e sullo stesso bacino di utenza, l'intervallo tra l'effettuazione di un'azione di sciopero e la proclamazione della successiva e' fissato in due giorni, a cui segue il preavviso di cui all' art. 6, comma 1;
d. gli scioperi brevi - che sono alternativi rispetto agli scioperi indetti per l'intera giornata - possono essere effettuati soltanto nella prima oppure nell'ultima ora di lezione o di attivita' educative. In caso di organizzazione delle attivita' su piu' turni, gli scioperi possono essere effettuati soltanto nella prima o nell'ultima ora.: di ciascun turno; se le attivita' si protraggono in orario pomeridiano gli scioperi saranno effettuati nella prima ora del turno antimeridiano e nell'ultima del turno pomeridiano. La proclamazione dello sciopero breve deve essere puntuale. Deve essere precisato se lo sciopero riguarda la prima oppure l'ultima ora di lezione, non essendo consentita la formula alternativa Gli scioperi brevi sono computabili ai fini del raggiungimento dei tetti di cui alla lettera b) del presente articolo; a tal fine 5 ore di sciopero breve corrispondono ad una giornata di sciopero. La durata degli scioperi brevi per le attivita' funzionali all'insegnamento deve essere stabilita con riferimento all'orario predeterminato in sede di programmazione;
e. gli scioperi proclamati e concomitanti con le giornate nelle quali e' prevista l'effettuazione degli scrutini trimestrali o quadrimestrali non finali non devono comunque comportare un differimento della conclusione delle operazioni di detti scrutini superiore a 5 giorni rispetto alle scadenze fissate dal calendario scolastico;
f. gli scioperi proclamati e concomitanti con le giornate nelle quali e' prevista l'effettuazione degli scrutini finali non devono differirne la conclusione nei soli casi in cui il compimento dell'attivita' valutativa sia propedeutico allo svolgimento degli esami conclusivi dei cicli di istruzione. Negli altri casi, i predetti scioperi non devono comunque comportare un differimento delle operazioni di scrutinio superiore a 5 giorni rispetto alla scadenza programmata della conclusione.
4. Per tutti gli aspetti non espressamente disciplinati o derogati dai commi precedenti, trova applicazione la generale disciplina prevista dal presente accordo, ad eccezione di quanto previsto dall'art. 5.
Art. 4
Disciplina particolare per il personale
docente ed educativo degli Enti Locali
1. In relazione allo specifico servizio degli asili nido, ricompreso tra quelli concernenti l'istruzione pubblica di cui all'art. 2, comma 1, lett. g), ai fini della effettivita' del suo contenuto, in occasione di uno sciopero, viene assicurata la continuita' delle seguenti prestazioni indispensabili:
a. svolgimento dell'attivita' educativa, di assistenza e vigilanza dei bambini.
2. In occasione di ogni sciopero, il dirigente o il responsabile del servizio invita, in forma scritta, il personale docente ed educativo interessato, di cui al comma 1 del presente articolo, a rendere comunicazione volontaria circa l'adesione allo sciopero entro il quinto giorno dalla comunicazione della proclamazione dello sciopero. Decorso tale termine, sulla base dei dati conoscitivi disponibili, il dirigente o il responsabile del servizio valuta l'entita' della riduzione del servizio scolastico e, almeno quattro giorni prima dell'effettuazione dello sciopero, comunica le modalita' di funzionamento o la sospensione del servizio alle famiglie.
3. Al fine di garantire i servizi essenziali e le relative prestazioni indispensabili indicati nell'art. 2, comma 2, lett. u) e nel comma 1 del presente articolo:
a. non saranno effettuati scioperi a tempo indeterminato;
b. negli asili nido, gli scioperi, anche brevi, di cui alla successiva lettera d), non possono superare, nel corso di ciascun anno scolastico, il limite di 40 ore individuali (equivalenti a 8 giorni per anno scolastico);
c. ciascuna azione di sciopero, anche se trattasi di sciopero breve o di sciopero generale, non puo' superare, i due giorni consecutivi; il primo sciopero, all'inizio di ogni vertenza, non puo' superare la durata massima di una giornata lavorativa (24 ore consecutive); gli scioperi successivi al primo per la medesima vertenza non possono superare i due giorni consecutivi (48 ore consecutive); nel caso in cui dovessero essere previsti a ridosso dei giorni festivi, la loro durata non puo' comunque superare la giornata; in caso di scioperi distinti nel tempo, sia della stessa che di altre OO.SS., che incidono sullo stesso servizio finale e sullo stesso bacino di utenza, l'intervallo tra l'effettuazione di un'azione di sciopero e la proclamazione della successiva e' fissato in due giorni, a cui segue il preavviso di cui all'art. 6, comma l;
d. gli scioperi brevi - che sono alternativi rispetto agli scioperi indetti per l'intera giornata - possono essere effettuati soltanto nella prima oppure nell'ultima ora di attivita' educative. In caso di organizzazione delle attivita' su piu' turni, gli scioperi possono essere effettuati soltanto nella prima o nell'ultima ora di ciascun turno; se le attivita' si protraggono in orario pomeridiano gli scioperi saranno effettuati nella prima ora del turno antimeridiano e nell'ultima del turno pomeridiano. La proclamazione dello sciopero breve deve essere puntuale. Deve essere precisato se lo sciopero riguarda la prima oppure l'ultima ora di attivita' educative, non essendo consentita la formula alternativa. Gli scioperi brevi sono computabili ai fini del raggiungimento dei tetti di cui alla lettera b) del presente articolo; a tal fine 5 ore di sciopero breve corrispondono ad una giornata di sciopero. La durata degli scioperi brevi per le attivita' funzionali all'attivita' educativa deve essere stabilita con riferimento all'orario predeterminato in sede di programmazione;
e. gli scioperi proclamati per l'intera giornata lavorativa non possono comportare la chiusura degli asili nido e la sospensione del servizio alle famiglie per piu' di otto giorni nel corso dell'anno scolastico.
4. Per tutti gli aspetti non espressamente disciplinati o derogati dai commi precedenti, trova applicazione la generale disciplina prevista dal presente accordo, ad eccezione di quanto previsto dall'art. 5.
Art. 5
Contingenti di personale
1. Ai fini dell'art. 2, comma 2, mediante regolamenti di servizio adottati sulla base di appositi protocolli d'intesa stipulati in sede di negoziazione decentrata tra gli enti e le organizzazioni sindacali rappresentative in quanto ammesse alle trattative di comparto ai sensi della L.R. n. 45/95, vengono individuati, per le diverse categorie e profili professionali addetti ai servizi minimi essenziali, appositi contingenti di personale esonerato dallo sciopero per garantire la continuita' delle relative prestazioni indispensabili.
2. I protocolli di cui al comma 1, da stipularsi entro sessanta giorni dalla data di efficacia del presente accordo, e comunque prima dell'inizio del quadriennio di contrattazione decentrata, individuano:
a. le categorie e i profili professionali che formano i contingenti;
b, i contingenti di personale, suddivisi per categoria e profilo professionale;
c. i criteri e le modalita' da seguire per l'articolazione dei contingenti a livello di singolo ufficio o sede di lavoro.
3. Nel caso in cui non si raggiunga l'intesa sui protocolli di cui al comma 1, sono attivate le procedure di conciliazione presso i soggetti competenti in sede locale, di cui all'art. 7 del presente accordo.
4. In conformita' alle previsioni dei regolamenti di cui al comma 1, i dirigenti ed i responsabili del funzionamento dei singoli uffici o sedi di lavoro, secondo gli ordinamenti di ciascun ente, in occasione di ogni sciopero, individuano, di norma con criteri di rotazione, i nominativi del personale incluso nei contingenti, come sopra definiti, tenuto all'erogazione delle prestazioni necessarie e percio' esonerato dall'effettuazione dello sciopero. 1 nominativi sono comunicati alle organizzazioni sindacali locali ed ai singoli lavoratori interessati, entro il quinto giorno precedente la data di effettuazione dello sciopero. Il personale individuato ha diritto di esprimere, entro le 24 ore dalla ricezione della comunicazione, la volonta' di aderire allo sciopero chiedendo la sostituzione, nel caso questa sia possibile.
5. Nelle more della definizione e della effettiva adozione dei regolamenti di cui al comma 1, le parti assicurano i servizi minimi essenziali, attraverso i contingenti gia' individuati sulla base dei precedenti contratti decentrati sottoscritti.
6. I protocolli di cui al comma 1 sono parte integrante del presente accordo.
Art. 6
Modalita' di effettuazione degli scioperi
1. Le strutture e le rappresentanze sindacali che proclamano azioni di sciopero che coinvolgono i servizi di cui all'art. 2, sono tenute a darne comunicazione all'ente interessato, con un preavviso non inferiore a 10 giorni, precisando, in particolare, la durata dell'astensione dal lavoro, le modalita' di attuazione e le motivazioni dell'astensione dal lavoro. In caso di revoca, sospensione o rinvio di uno sciopero proclamato in precedenza, le strutture e le rappresentanze sindacali devono darne tempestiva comunicazione all'ente, al fine di restituire al servizio il carattere di ordinarieta' per il periodo temporale interessato dalla precedente proclamazione di sciopero.
2. La proclamazione degli scioperi relativi alle vertenze collettive a livello di comparto regionale e quelle a livello di settore deve essere comunicata alla Presidenza della Regione - Dipartimento Enti Locali, sanzioni amministrative e servizi di prefettura e agli enti del settore interessato; la proclamazione di scioperi relativi a vertenze con i singoli enti deve essere comunicata ai singoli enti interessati. Nei casi in cui lo sciopero incida su servizi resi all'utenza, gli enti sono tenuti a trasmettere agli organi di stampa e alle reti radiotelevisive, pubbliche e private, di maggiore diffusione nell'area interessata dallo sciopero una comunicazione completa e tempestiva circa i tempi e le modalita' dell'azione di sciopero. Analoga comunicazione viene effettuata dagli enti anche nell'ipotesi di revoca, sospensione o rinvio dello sciopero, ai sensi dell'art. 7, comma 9.
3. La durata e i tempi delle azioni di sciopero sono cosi' stabiliti:
a. il primo sciopero, all'inizio di ogni vertenza, non puo' superare la durata massima di una giornata lavorativa (24 ore consecutive);
b. successivamente, per la medesima vertenza, gli scioperi non possono avere durata superiore a due giornate lavorative (48 ore consecutive);
c. gli scioperi di durata inferiore alla giornata si svolgono in unico periodo di ore continuative, all'inizio o alla fine di ciascun turno di lavoro, secondo l'articolazione dell'orario previsto nell'ambito delle unita' organizzative o sedi di lavoro;
d. le organizzazioni sindacali garantiscono che eventuali scioperi riguardanti singole aree professionali e/o organizzative comunque non compromettano le prestazioni individuate come indispensabili. Sono comunque escluse manifestazioni di sciopero che impegnino singole unita' organizzative, funzionalmente non autonome. Sono altresi' escluse forme surrettizie di sciopero quali le assemblee permanenti.
e. in caso di scioperi, anche se proclamati da soggetti sindacali diversi, distinti nel tempo, che incidono sullo stesso servizio finale e sullo stesso bacino di utenza, l'intervallo minimo tra l'effettuazione di un'azione di sciopero e la proclamazione della successiva e' fissato in quarantotto ore, alle quali segue il preavviso di cui al comma 1;
f. non possono essere indetti scioperi articolati per servizi e reparti di un medesimo posto di lavoro, con svolgimento in giornate successive consecutive.
4. Il bacino di utenza puo' riguardare l'intero comparto regionale, i singoli settori del comparto e singolarmente i singoli enti. La comunicazione dell'esistenza di scioperi che insistono sul medesimo bacino di utenza e' fornita, nel caso di scioperi collettivi regionali e di settore, dal Dipartimento Enti Locali, sanzioni amministrative e servizi di prefettura della Presidenza della Regione nonche' dagli enti del settore interessato e, nel caso di utenza locale, dai singoli enti, entro 24 ore dalla comunicazione delle organizzazioni sindacali interessate allo sciopero.
5. Non possono essere proclamati scioperi nei seguenti periodi:
a. dal 10 al 20 agosto;
b. dal 23 dicembre al 7 gennaio;
c. nei giorni dal giovedi' antecedente la Pasqua al martedi' successivo;
d. due giorni prima e due giorni dopo la commemorazione dei defunti, limitatamente ai servizi cimiteriali ed ai servizi di polizia municipale;
e. nei cinque giorni che precedono e nei cinque giorni che seguono le consultazioni elettorali europee, nazionali, regionali, provinciali, comunali, circoscrizionali e referendarie nazionali e locali;
Gli scioperi di qualsiasi genere dichiarati o in corso di effettuazione sono immediatamente sospesi in caso di avvenimenti di particolare gravita' o di calamita' naturale.
Art. 7
Procedure di raffreddamento e di conciliazione
1. In caso di insorgenza di una controversia sindacale che possa portare alla proclamazione di uno sciopero, vengono preventivamente espletate le procedure di conciliazione di cui ai commi seguenti.
2. I soggetti incaricati di svolgere le procedure di conciliazione sono:
a. in caso di conflitto sindacale di rilievo collettivo regionale, il Presidente della Regione in qualita' di Prefetto;
b. in caso di conflitto sindacale di rilievo di settore, il Presidente della Regione in qualita' di Prefetto;
c. in caso di conflitto sindacale di rilievo locale, il legale rappresentante dell'ente o, nel caso in cui l'amministrazione locale sia parte, il Presidente della Regione in qualita' di Prefetto.
3. In caso di controversia regionale, il Presidente della Regione, entro un termine di tre giorni lavorativi decorrente dalla comunicazione scritta che chiarisca le motivazioni e gli obiettivi della formale proclamazione dello stato di agitazione e della richiesta della procedura conciliativa, provvede a convocare le parti in controversia, al fine di tentare la conciliazione del conflitto. Il Presidente della Regione puo' chiedere alle organizzazioni sindacali ed ai soggetti pubblici coinvolti notizie e chiarimenti per la utile conduzione del tentativo di conciliazione; il tentativo deve esaurirsi entro l'ulteriore termine di cinque giorni lavorativi dall'apertura del confronto, decorso il quale il tentativo si considera comunque espletato, ai fini di quanto previsto dall'art.2, comma 2, della legge n. 146/ 1990, come modificato dalla legge n. 83/2000.
4. Con le medesime procedure e modalita' di cui al comma 3, nel caso di controversie locali, i soggetti di cui alla lett. b) del comma 2 provvedono alla convocazione delle organizzazioni sindacali per l'espletamento del tentativo di conciliazione entro un termine di tre giorni lavorativi. I1 tentativo deve esaurirsi entro l'ulteriore termine di cinque giorni dall'apertura del confronto.
5. Il tentativo si considera altresi' espletato ove i soggetti di cui al comma 2 non abbiano provveduto a convocare le parti in controversia entro il termine stabilito per la convocazione, che decorre dalla comunicazione scritta della proclamazione dello stato di agitazione.
6. Il periodo complessivo della procedura conciliativa di cui ai commi 3 e 4 ha una durata complessivamente non superiore a dieci giorni lavorativi dalla formale proclamazione dello stato di agitazione.
7. Dell'esito del tentativo di conciliazione di cui al comma 3 viene redatto apposito verbale sottoscritto dalle parti, dal quale risultino le reciproche posizioni sulle materie oggetto del confronto. Tale verbale e' inviato alla Commissione di Garanzia.
8. Nel caso di esito positivo del tentativo di conciliazione, il verbale dovra' contenere anche l'espressa dichiarazione di revoca dello stato di agitazione proclamato e tale revoca non costituisce forma sleale di azione sindacale ai sensi dell'art.2, comma 6, della legge n. 146/1990, come modificata dalla legge n. 83/2000. In caso di esito negativo, nel verbale dovranno essere indicate le ragioni del mancato accordo e le parti si riterranno libere di procedere secondo le consuete forme sindacali, nel rispetto delle vigenti disposizioni legislative e contrattuali.
9. Le revoche, le sospensioni ed i rinvii dello sciopero proclamato non costituiscono forme sleali di azione sindacale, qualora avvengano nei casi previsti dall'art.2, comma 6, della legge n. 146/ 1990, come modificata dalla legge n. 83/2000. Cio' anche nel caso in cui siano dovuti ad oggettivi elementi di novita' nella posizione di parte datoriale.
10. Fino al completo esaurimento, in tutte le loro fasi, delle procedure sopra individuate, le parti non intraprendono iniziative unilaterali e non possono adire l'autorita' giudiziaria sulle materie oggetto della controversia.
11. Nel caso di proclamazione di una seconda iniziativa di sciopero, nell'ambito della medesima vertenza da parte del medesimo soggetto sindacale e' previsto un periodo di tempo dall'effettuazione o revoca della precedente azione di sciopero entro cui non sussiste obbligo di reiterare la procedura di cui ai commi precedenti. Tale termine e' fissato in 120 giorni, esclusi i periodi di franchigia di cui all'art. 6, comma 5.
Art. 8
Norme finali
1. In caso di inosservanza delle disposizioni di cui alla legge 12 giugno 1990, n. 146, come modificata ed integrata dalla legge n. 83/2000, e di quelle contenute nel presente accordo, si applicano gli artt.4 e 6 della predetta legge n. 146/ 1990.