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| Gazzetta n. 232 del 2005-10-05 |  |  |  | DECRETO LEGISLATIVO 19 agosto 2005, n. 187 |  | Ripubblicazione  del testo del decreto legislativo 19 agosto 2005, n. 187,   recante:   «Attuazione   della   direttiva   2002/44/CE  sulle prescrizioni minime di sicurezza e di salute relative all'esposizione dei   lavoratori  ai  rischi  derivanti  da  vibrazioni  meccaniche», corredato  delle relative note. (Decreto legislativo pubblicato nella Gazzetta Ufficiale - serie generale - n. 220 del 21 settembre 2005). |  | 
 |  | Avvertenza: -   Si   procede  alla  ripubblicazione  del  testo  del  decreto legislativo 19 agosto 2005, n. 187, corredato dalle relative note, ai sensi  dell'art.  8, comma 3, del regolamento di esecuzione del testo unico  delle  disposizioni  sulla  promulgazione  delle  leggi, sulla emanazione dei decreti del Presidente della Repubblica 14 marzo 1986, n.   217.   Restano  invariati  il  valore  e  l'efficacia  dell'atto legislativo qui trascritto.
 IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA
 Visti gli articoli 76 e 87 della Costituzione;
 Vista la legge 31 ottobre 2003, n. 306 (legge comunitaria 2003);
 Vista   la  direttiva  2002/44/CE  del  Parlamento  europeo  e  del Consiglio,  del  25 giugno 2002, relativa alle prescrizioni minime di sicurezza  e salute relative all'esposizione dei lavoratori ai rischi derivanti dagli agenti fisici (vibrazioni);
 Visto   il   decreto  legislativo  19 settembre  1994,  n.  626,  e successive modificazioni;
 Vista  la  preliminare  deliberazione  del  Consiglio dei Ministri, adottata nella riunione del 20 maggio 2005;
 Acquisito  il parere della Conferenza permanente per i rapporti tra lo Stato, le regioni e le province autonome di Trento e di Bolzano;
 Acquisiti  i  pareri  delle competenti commissioni della Camera dei deputati e del Senato della Repubblica;
 Vista  la  deliberazione del Consiglio dei Ministri, adottata nella riunione del 29 luglio 2005;
 Sulla  proposta  del  Ministro  per  le politiche comunitarie e del Ministro  del  lavoro  e  delle  politiche sociali, di concerto con i Ministri  degli affari esteri, della giustizia, dell'economia e delle finanze,  della  salute,  delle  attivita' produttive, per gli affari regionali e per la funzione pubblica;
 E m a n a
 il seguente decreto legislativo:
 Art. 1.
 Campo di applicazione
 1. Fermo   restando   quanto   previsto   dal  decreto  legislativo 19 settembre  1994, n. 626, il presente decreto legislativo prescrive le misure per la tutela della salute e della sicurezza dei lavoratori che  sono  esposti  o  possono  essere  esposti a rischi derivanti da vibrazioni meccaniche.
 2.  Nei riguardi dei soggetti indicati all'articolo 1, comma 2, del decreto  legislativo  19  settembre 1994, n. 626, le disposizioni del presente  decreto  sono  applicate  tenuto  conto  delle  particolari esigenze   connesse   al   servizio   espletato  individuate  con  il provvedimento di cui al medesimo articolo 1, comma 2.
 
 
 
 Note alle premesse:
 - L'art.   76   della   Costituzione   stabilisce   che
 l'esercizio  della  funzione  legislativa  non  puo' essere
 delegato al Governo se non con determinazione di principi e
 criteri  direttivi  e  soltanto  per  tempo  limitato e per
 oggetti definiti.
 - L'art. 87 della Costituzione conferisce, tra l'altro,
 al  Presidente  della Repubblica il potere di promulgare le
 leggi  e  di  emanare i decreti aventi valore di legge ed i
 regolamenti.
 - La  legge  31 ottobre 2003, n. 306, (Disposizioni per
 l'adempimento   di   obblighi  derivanti  dall'appartenenza
 dell'Italia alle Comunita' europee. Legge comunitaria 2003)
 e' pubblicata nella Gazzetta Ufficiale 15 novembre 2003, n.
 266.
 - La  direttiva  2002/44/CE e' pubblicata in GUCE n. L.
 177 del 6 luglio 2002.
 - Il  decreto  legislativo  19 settembre  1994, n. 626,
 (Attuazione  della  direttiva  89/391/CEE,  della direttiva
 89/654/CEE,  della  direttiva  89/655/CEE,  della direttiva
 89/656/CEE,  della  direttiva  90/269/CEE,  della direttiva
 90/270/CEE,  della  direttiva  90/394/CEE,  della direttiva
 90/679/CEE,  della  direttiva  93/88/CEE,  della  direttiva
 95/63/CE,   della   direttiva   97/42/CE,  della  direttiva
 98/24/CE,   della   direttiva   99/38/CE,  della  direttiva
 2001/45/CE   e  della  direttiva  99/92/CE  riguardanti  il
 miglioramento della sicurezza e della salute dei lavoratori
 durante  il  lavoro) e' pubblicato nella Gazzetta Ufficiale
 12 novembre 1994, n. 265.
 Nota all'art. 1:
 - Il  testo  del  comma  2,  dell'art.  1  del  decreto
 legislativo citato nelle premesse, e' il seguente:
 «Art. 1 (Campo di applicazione). - (Omissis).
 2.  Nei  riguardi  delle Forze armate e di Polizia, dei
 servizi  di  protezione  civile,  nonche' nell'ambito delle
 strutture  giudiziarie,  penitenziarie, di quelle destinate
 per finalita' istituzionali alle attivita' degli organi con
 compiti  in  materia  di ordine e sicurezza pubblica, delle
 universita',  degli  istituti  di istruzione universitaria,
 degli istituti di istruzione ed educazione di ogni ordine e
 grado,  degli archivi, delle biblioteche, dei musei e delle
 aree   archeologiche   dello   Stato  delle  rappresentanze
 diplomatiche  e  consolari e dei mezzi di trasporto aerei e
 marittimi,  le  norme  del  presente decreto sono applicate
 tenendo   conto  delle  particolari  esigenze  connesse  al
 servizio  espletato,  individuate  con decreto del Ministro
 competente  di  concerto  con i Ministri del lavoro e della
 previdenza   sociale,   della   sanita'  e  della  funzione
 pubblica.
 (Omissis)».
 
 
 
 
 |  | Art. 2. Definizioni
 1. Ai fini del presente decreto legislativo, si intende per:
 a) vibrazioni  trasmesse  al  sistema mano-braccio: le vibrazioni meccaniche  che,  se  trasmesse  al  sistema  mano-braccio nell'uomo, comportano un rischio per la salute e la sicurezza dei lavoratori, in particolare   disturbi   vascolari,  osteoarticolari,  neurologici  o muscolari;
 b) vibrazioni trasmesse al corpo intero: le vibrazioni meccaniche che,  se trasmesse al corpo intero, comportano rischi per la salute e la  sicurezza  dei  lavoratori, in particolare lombalgie e traumi del rachide.
 |  | Art. 3. Valori limite di esposizione e valori di azione
 1. Per le vibrazioni trasmesse al sistema mano-braccio:
 a) il valore limite di esposizione giornaliero, normalizzato a un periodo di riferimento di 8 ore, e' fissato a 5 m/s2;
 b) il  valore  d'azione giornaliero, normalizzato a un periodo di riferimento di 8 ore, che fa scattare l'azione e' fissato a 2,5 m/s2.
 2. Per le vibrazioni trasmesse al corpo intero:
 a) il valore limite di esposizione giornaliero, normalizzato a un periodo di riferimento di 8 ore, e' fissato a 1,15 m/s2;
 b) il  valore  d'azione giornaliero, normalizzato a un periodo di riferimento di 8 ore, e' fissato a 0,5 m/s2.
 |  | Art. 4. Valutazione dei rischi
 1.   Nell'assolvere  gli  obblighi  stabiliti  dall'articolo 4  del decreto  legislativo  19 settembre  1994, n. 626, il datore di lavoro valuta  e,  nel  caso  non siano disponibili informazioni relative ai livelli di vibrazione presso banche dati dell'ISPESL, delle regioni o del  CNR  o  direttamente  presso  i produttori o fornitori, misura i livelli di vibrazioni meccaniche a cui i lavoratori sono esposti.
 2.  L'esposizione  dei  lavoratori  alle  vibrazioni  trasmesse  al sistema mano-braccio e' valutata o misurata in base alle disposizioni di cui all'allegato I, parte A.
 3.  L'esposizione dei lavoratori alle vibrazioni trasmesse al corpo intero  e'  valutata  o  misurata  in  base  alle disposizioni di cui all'allegato I, parte B.
 4. Il livello di esposizione alle vibrazioni meccaniche puo' essere valutato   mediante   l'osservazione   delle   condizioni  di  lavoro specifiche   e  il  riferimento  ad  appropriate  informazioni  sulla probabile  entita'  delle  vibrazioni per le attrezzature o i tipi di attrezzature   in   particolari   condizioni   di   uso,  incluse  le informazioni  fornite  in materia dal costruttore delle attrezzature. Questa   operazione  va  distinta  dalla  misurazione,  che  richiede l'impiego   di   attrezzature   specifiche   e   di  una  metodologia appropriata.
 5.  La valutazione e la misurazione di cui al comma 1 devono essere programmate  ed  effettuate  a intervalli idonei sulla base di quanto emerso  dalla  valutazione  del  rischio  da  personale adeguatamente qualificato  nell'ambito  del  servizio  di  cui  all'articolo 8  del decreto legislativo 19 settembre 1994, n. 626, e i relativi risultati devono essere riportati nel documento di cui all'articolo 4, comma 2, del medesimo decreto.
 6. Ai fini della valutazione di cui al comma 1, il datore di lavoro tiene conto, in particolare, dei seguenti elementi:
 a) il  livello, il tipo e la durata dell'esposizione, ivi inclusa ogni esposizione a vibrazioni intermittenti o a urti ripetuti;
 b) i valori limite di esposizione e i valori d'azione specificati nell'articolo 3;
 c) gli  eventuali  effetti  sulla  salute  e  sulla sicurezza dei lavoratori particolarmente sensibili al rischio;
 d) gli eventuali effetti indiretti sulla sicurezza dei lavoratori risultanti  da  interazioni tra le vibrazioni meccaniche e l'ambiente di lavoro o altre attrezzature;
 e) le  informazioni  fornite dal costruttore dell'attrezzatura di lavoro;
 f) l'esistenza di attrezzature alternative progettate per ridurre i livelli di esposizione alle vibrazioni meccaniche;
 g) il  prolungamento  del  periodo  di  esposizione  a vibrazioni trasmesse  al  corpo intero al di la' delle ore lavorative, in locali di cui e' responsabile;
 h) condizioni di lavoro particolari, come le basse temperature;
 i) informazioni  raccolte dalla sorveglianza sanitaria, comprese, per   quanto   possibile,   quelle   reperibili   nella   letteratura scientifica.
 7.  La valutazione dei rischi deve essere documentata conformemente all'articolo 4  del  decreto legislativo 19 settembre 1994, n. 626, e include  la  giustificazione  che  la  natura  e l'entita' dei rischi connessi  con  le  vibrazioni  meccaniche  rendono non necessaria una valutazione maggiormente dettagliata dei rischi.
 8.   Il  datore  di  lavoro  aggiorna  la  valutazione  dei  rischi periodicamente,  e  in  ogni  caso  senza  ritardo  se  vi sono stati significativi  mutamenti  ai  fini della sicurezza e della salute dei lavoratori  che  potrebbero  averla  resa  superata,  oppure quando i risultati della sorveglianza sanitaria ne richiedano la necessita'.
 
 
 
 Note all'art. 4:
 - Il   testo   degli   articoli 4   e  8,  del  decreto
 legislativo citato nelle premesse, e' il seguente:
 «Art. 4 (Obblighi del datore di lavoro, del dirigente e
 del  preposto). - 1. Il datore di lavoro, in relazione alla
 natura   dell'attivita'   dell'azienda  ovvero  dell'unita'
 produttiva, valuta tutti i rischi per la sicurezza e per la
 salute  dei  lavoratori,  ivi  compresi  quelli riguardanti
 gruppi  di  lavoratori  esposti a rischi particolari, anche
 nella  scelta delle attrezzature di lavoro e delle sostanze
 o   dei   preparati   chimici   impiegati,   nonche'  nella
 sistemazione dei luoghi di lavoro.
 2.  All'esito  della  valutazione di cui al comma 1, il
 datore di lavoro elabora un documento contenente:
 a) una  relazione sulla valutazione dei rischi per la
 sicurezza  e  la salute durante il lavoro, nella quale sono
 specificati i criteri adottati per la valutazione stessa;
 b) l'individuazione  delle misure di prevenzione e di
 protezione  e  dei  dispositivi  di protezione individuale,
 conseguente alla valutazione di cui alla lettera a);
 c) il  programma  delle misure ritenute opportune per
 garantire   il  miglioramento  nel  tempo  dei  livelli  di
 sicurezza.
 3.  Il  documento  e' custodito presso l'azienda ovvero
 l'unita' produttiva.
 4. Il datore di lavoro:
 a) designa    il   responsabile   del   servizio   di
 prevenzione  e  protezione  interno  o  esterno all'azienda
 secondo le regole di cui all'art. 8;
 b) designa  gli  addetti al servizio di prevenzione e
 protezione  interno o esterno all'azienda secondo le regole
 di cui all'art. 8;
 c) nomina,  nei casi previsti dall'art. 16, il medico
 competente.
 5.  Il datore di lavoro adotta le misure necessarie per
 la sicurezza e la salute dei lavoratori, e in particolare:
 a) designa  preventivamente  i  lavoratori incaricati
 dell'attuazione delle misure di prevenzione incendi e lotta
 antincendio,  di  evacuazione  dei  lavoratori  in  caso di
 pericolo  grave  e  immediato,  di  salvataggio,  di pronto
 soccorso e, comunque, di gestione dell'emergenza;
 b) aggiorna  le misure di prevenzione in relazione ai
 mutamenti organizzativi e produttivi che hanno rilevanza ai
 fini  della  salute e della sicurezza del lavoro, ovvero in
 relazione  al  grado  di  evoluzione  della  tecnica  della
 prevenzione e della protezione;
 c) nell'affidare  i compiti ai lavoratori tiene conto
 delle capacita' e delle condizioni degli stessi in rapporto
 alla loro salute e alla sicurezza;
 d) fornisce   ai  lavoratori  i  necessari  e  idonei
 dispositivi   di   protezione   individuale,   sentito   il
 responsabile del servizio di prevenzione e protezione;
 e) prende  le misure appropriate affinche' soltanto i
 lavoratori  che hanno ricevuto adeguate istruzioni accedano
 alle zone che li espongono ad un rischio grave e specifico;
 f) richiede   l'osservanza   da   parte  dei  singoli
 lavoratori  delle norme vigenti, nonche' delle disposizioni
 aziendali  in materia di sicurezza e di igiene del lavoro e
 di uso dei mezzi di protezione collettivi e dei dispositivi
 di protezione individuali messi a loro disposizione;
 g) richiede   l'osservanza   da   parte   del  medico
 competente  degli  obblighi  previsti dal presente decreto,
 informandolo   sui   processi   e   sui   rischi   connessi
 all'attivita' produttiva;
 h) adotta le misure per il controllo delle situazioni
 di  rischio in caso di emergenza e da' istruzioni affinche'
 i  lavoratori,  in  caso  di  pericolo  grave, immediato ed
 inevitabile,  abbandonino  il  posto  di  lavoro  o la zona
 pericolosa;
 i) informa  il  piu'  presto  possibile  i lavoratori
 esposti  al  rischio di un pericolo grave e immediato circa
 il  rischio stesso e le disposizioni prese o da prendere in
 materia di protezione;
 l) si  astiene, salvo eccezioni debitamente motivate,
 dal   richiedere   ai  lavoratori  di  riprendere  la  loro
 attivita'  in  una  situazione di lavoro in cui persiste un
 pericolo grave e immediato;
 m) permette  ai lavoratori di verificare, mediante il
 rappresentante   per  la  sicurezza,  l'applicazione  delle
 misure di sicurezza e di protezione della salute e consente
 al   rappresentante  per  la  sicurezza  di  accedere  alle
 informazioni   ed  alla  documentazione  aziendale  di  cui
 all'art. 19, comma 1, lettera e);
 n) prende  appropriati  provvedimenti per evitare che
 le  misure  tecniche adottate possano causare rischi per la
 salute della popolazione o deteriorare l'ambiente esterno;
 o) tiene   un   registro   nel  quale  sono  annotati
 cronologicamente  gli  infortuni  sul lavoro che comportano
 un'assenza  dal  lavoro  di  almeno un giorno. Nel registro
 sono   annotati   il   nome,   il   cognome,  la  qualifica
 professionale  dell'infortunato,  le cause e le circostanze
 dell'infortunio,  nonche' la data di abbandono e di ripresa
 del lavoro. Il registro e' redatto conformemente al modello
 approvato  con  decreto  del  Ministero  del lavoro e della
 previdenza   sociale,  sentita  la  commissione  consultiva
 permanente,  di cui all'art. 393 del decreto del Presidente
 della  Repubblica  27 aprile  1955,  n.  547,  e successive
 modifiche,   ed  e'  conservato  sul  luogo  di  lavoro,  a
 disposizione  dell'organo di vigilanza. Fino all'emanazione
 di  tale  decreto  il registro e' redatto in conformita' ai
 modelli gia' disciplinati dalle leggi vigenti;
 p) consulta  il  rappresentante  per la sicurezza nei
 casi previsti dall'art. 19, comma 1, lettere b), c) e d);
 q) adotta   le   misure   necessarie  ai  fini  della
 prevenzione  incendi  e  dell'evacuazione  dei  lavoratori,
 nonche'  per  il  caso  di pericolo grave e immediato. Tali
 misure  devono  essere adeguate alla natura dell'attivita',
 alle    dimensioni    dell'azienda,    ovvero   dell'unita'
 produttiva, e al numero delle persone presenti.
 6.  Il  datore di lavoro effettua la valutazione di cui
 al  comma  1  ed  elabora il documento di cui al comma 2 in
 collaborazione   con   il   responsabile  del  servizio  di
 prevenzione  e  protezione  e  con il medico competente nei
 casi  in  cui  sia  obbligatoria la sorveglianza sanitaria,
 previa consultazione del rappresentante per la sicurezza.
 7.  La  valutazione di cui al comma 1 e il documento di
 cui  al  comma 2 sono rielaborati in occasione di modifiche
 del   processo   produttivo  significative  ai  fini  della
 sicurezza e della salute dei lavoratori.
 8.  Il  datore  di  lavoro custodisce, presso l'azienda
 ovvero  l'unita'  produttiva,  la  cartella  sanitaria e di
 rischio del lavoratore sottoposto a sorveglianza sanitaria,
 con  salvaguardia  del segreto professionale, e ne consegna
 copia al lavoratore stesso al momento della risoluzione del
 rapporto   di   lavoro,  ovvero  quando  lo  stesso  ne  fa
 richiesta.
 9.  Per  le  piccole  e  medie  aziende, con uno o piu'
 decreti da emanarsi entro il 31 marzo 1996 dai Ministri del
 lavoro  e  della  previdenza  sociale,  dell'industria, del
 commercio  e  dell'artigianato  e della sanita', sentita la
 commissione  consultiva permanente per la prevenzione degli
 infortuni  e  per  l'igiene  del  lavoro, in relazione alla
 natura  dei  rischi  e  alle  dimensioni dell'azienda, sono
 definite   procedure  standardizzate  per  gli  adempimenti
 documentali  di cui al presente articolo. Tali disposizioni
 non si applicano alle attivita' industriali di cui all'art.
 1  del  decreto  del  Presidente della Repubblica 17 maggio
 1988,  n. 175, e successive modifiche, soggette all'obbligo
 di  dichiarazione  o notifica ai sensi degli articoli 4 e 6
 del  decreto  stesso,  alle  centrali termoelettriche, agli
 impianti  e laboratori nucleari, alle aziende estrattive ed
 altre    attivita'   minerarie,   alle   aziende   per   la
 fabbricazione  e il deposito separato di esplosivi, polveri
 e  munizioni,  e  alle  strutture  di  ricovero  e cura sia
 pubbliche sia private.
 10.  Per  le  medesime aziende di cui al comma 9, primo
 periodo,  con  uno o piu' decreti dei Ministri del lavoro e
 della  previdenza  sociale, dell'industria, del commercio e
 dell'artigianato  e  della  sanita', sentita la commissione
 consultiva  permanente per la prevenzione degli infortuni e
 per l'igiene del lavoro, possono essere altresi' definiti:
 a) i casi relativi a ipotesi di scarsa pericolosita',
 nei  quali  e' possibile lo svolgimento diretto dei compiti
 di  prevenzione  e  protezione  in  aziende  ovvero  unita'
 produttive  che  impiegano un numero di addetti superiore a
 quello indicato nell'allegato I;
 b) i casi in cui e' possibile la riduzione a una sola
 volta all'anno della visita di cui all'art. 17, lettera h),
 degli  ambienti  di  lavoro da parte del medico competente,
 ferma   restando  l'obbligatorieta'  di  visite  ulteriori,
 allorche' si modificano le situazioni di rischio.
 11.  Fatta eccezione per le aziende indicate nella nota
 [1]  dell'allegato  I,  il  datore  di lavoro delle aziende
 familiari,  nonche' delle aziende che occupano fino a dieci
 addetti  non  e' soggetto agli obblighi di cui ai commi 2 e
 3,  ma  e'  tenuto comunque ad autocertificare per iscritto
 l'avvenuta  effettuazione  della  valutazione  dei rischi e
 l'adempimento    degli    obblighi   ad   essa   collegati.
 L'autocertificazione  deve essere inviata al rappresentante
 per  la sicurezza. Sono in ogni caso soggette agli obblighi
 di  cui  ai  commi  2  e  3 le aziende familiari nonche' le
 aziende  che  occupano  fino  a  dieci  addetti, soggette a
 particolari  fattori di rischio, individuate nell'ambito di
 specifici  settori  produttivi  con  uno o piu' decreti del
 Ministro del lavoro e della previdenza sociale, di concerto
 con i Ministri della sanita', dell'industria, del commercio
 e  dell'artigianato,  delle  risorse  agricole alimentari e
 forestali   e   dell'interno,   per  quanto  di  rispettiva
 competenza.
 12. Gli obblighi relativi agli interventi strutturali e
 di  manutenzione  necessari  per  assicurare,  ai sensi del
 presente  decreto,  la sicurezza dei locali e degli edifici
 assegnati  in  uso a pubbliche amministrazioni o a pubblici
 uffici,   ivi   comprese   le  istituzioni  scolastiche  ed
 educative,  restano  a  carico dell'amministrazione tenuta,
 per  effetto  di norme o convenzioni, alla loro fornitura e
 manutenzione.   In  tal  caso  gli  obblighi  previsti  dal
 presente  decreto, relativamente ai predetti interventi, si
 intendono  assolti,  da  parte  dei  dirigenti o funzionari
 preposti agli uffici interessati, con la richiesta del loro
 adempimento  all'amministrazione  competente  o al soggetto
 che ne ha l'obbligo giuridico.
 Art.  8  (Servizio  di  prevenzione e protezione). - 1.
 Salvo  quanto  previsto  dall'art.  10, il datore di lavoro
 organizza   all'interno  dell'azienda,  ovvero  dell'unita'
 produttiva,  il  servizio  di  prevenzione  e protezione, o
 incarica  persone o servizi esterni all'azienda, secondo le
 regole di cui al presente articolo.
 2. Il datore di lavoro designa all'interno dell'azienda
 ovvero  dell'unita'  produttiva,  una o piu' persone da lui
 dipendenti  per  l'espletamento dei compiti di cui all'art.
 9,  tra  cui il responsabile del servizio in possesso delle
 capacita'  e  dei  requisiti  professionali di cui all'art.
 8-bis,  previa  consultazione  del  rappresentante  per  la
 sicurezza.
 3.  I  dipendenti  di  cui  al comma 2 devono essere in
 numero  sufficiente,  possedere  le  capacita' necessarie e
 disporre  di  mezzi  e di tempo adeguati per lo svolgimento
 dei   compiti  loro  assegnati.  Essi  non  possono  subire
 pregiudizio a causa dell'attivita' svolta nell'espletamento
 del proprio incarico.
 4.  Salvo  quanto  previsto  dal  comma 2, il datore di
 lavoro  puo'  avvalersi  di  persone esterne all'azienda in
 possesso  delle  conoscenze  professionali  necessarie  per
 integrare l'azione di prevenzione o protezione.
 5.  L'organizzazione  del  servizio  di  prevenzione  e
 protezione  all'interno  dell'azienda,  ovvero  dell'unita'
 produttiva, e' comunque obbligatoria nei seguenti casi:
 a) nelle  aziende  industriali  di cui all'art. 1 del
 decreto  del Presidente della Repubblica 17 maggio 1988, n.
 175,   e  successive  modifiche,  soggette  all'obbligo  di
 dichiarazione o notifica, ai sensi degli articoli 4 e 6 del
 decreto stesso;
 b) nelle centrali termoelettriche;
 c) negli impianti e laboratori nucleari;
 d) nelle  aziende  per la fabbricazione e il deposito
 separato di esplosivi, polveri e munizioni;
 e) nelle   aziende  industriali  con  oltre  duecento
 dipendenti;
 f) nelle  industrie  estrattive  con  oltre cinquanta
 lavoratori dipendenti;
 g) nelle  strutture  di ricovero e cura sia pubbliche
 sia private.
 6.  Salvo  quanto previsto dal comma 5, se le capacita'
 dei  dipendenti all'interno dell'azienda ovvero dell'unita'
 produttiva sono insufficienti, il datore di lavoro deve far
 ricorso  a  persone  o  servizi esterni all'azienda, previa
 consultazione del rappresentante per la sicurezza.
 7.  Il  servizio  esterno  deve  essere  adeguato  alle
 caratteristiche  dell'azienda,  ovvero unita' produttiva, a
 favore della quale e' chiamato a prestare la propria opera,
 anche con riferimento al numero degli operatori.
 8.  Il responsabile del servizio esterno deve possedere
 le  capacita'  e  i requisiti professionali di cui all'art.
 8-bis.
 9.  Il  Ministro del lavoro e della previdenza sociale,
 con  decreto  di  concerto  con  i Ministri della sanita' e
 dell'industria,  del  commercio e dell'artigianato, sentita
 la  commissione  consultiva  permanente,  puo'  individuare
 specifici   requisiti,   modalita'   e  procedure,  per  la
 certificazione  dei servizi, nonche' il numero minimo degli
 operatori di cui ai commi 3 e 7.
 10.  Qualora  il  datore  di lavoro ricorra a persone o
 servizi  esterni  egli  non  e'  per  questo liberato dalla
 propria responsabilita' in materia.
 11.  Il  datore  di lavoro comunica all'ispettorato del
 lavoro  e  alle  unita'  sanitarie  locali territorialmente
 competenti  il  nominativo  della  persona  designata  come
 responsabile  del  servizio  di  prevenzione  e  protezione
 interno  ovvero  esterno all'azienda. Tale comunicazione e'
 corredata  da  una dichiarazione nella quale si attesti con
 riferimento alle persone designate:
 a) i  compiti  svolti  in  materia  di  prevenzione e
 protezione;
 b) il  periodo  nel  quale  tali  compiti  sono stati
 svolti;
 c) il curriculum professionale.».
 
 
 
 
 |  | Art. 5. Misure di prevenzione e protezione
 1.  Fermo  restando  quanto  previsto  dall'articolo 3  del decreto legislativo  19 settembre 1994, n. 626, il datore di lavoro elimina i rischi  alla  fonte  o li riduce al minimo e, in ogni caso, a livelli non superiori ai valori limite di esposizione.
 2.  In  base  alla  valutazione  dei  rischi di cui all'articolo 4, quando sono superati i valori d'azione, il datore di lavoro elabora e applica  un  programma  di  misure  tecniche o organizzative, volte a ridurre  al  minimo  l'esposizione  e  i  rischi  che  ne conseguono, considerando in particolare quanto segue:
 a) altri metodi di lavoro che richiedono una minore esposizione a vibrazioni meccaniche;
 b)  la  scelta  di  attrezzature di lavoro adeguate concepite nel rispetto  dei  principi  ergonomici e che producono, tenuto conto del lavoro da svolgere, il minor livello possibile di vibrazioni;
 c) la  fornitura  di attrezzature accessorie per ridurre i rischi di  lesioni  provocate  dalle  vibrazioni, quali sedili che attenuano efficacemente  le  vibrazioni  trasmesse al corpo intero e maniglie o guanti che attenuano la vibrazione trasmessa al sistema mano-braccio;
 d) adeguati  programmi  di  manutenzione  delle  attrezzature  di lavoro, del luogo di lavoro e dei sistemi sul luogo di lavoro;
 e) la  progettazione e l'organizzazione dei luoghi e dei posti di lavoro;
 f) l'adeguata  informazione  e formazione dei lavoratori sull'uso corretto e sicuro delle attrezzature di lavoro, in modo da ridurre al minimo la loro esposizione a vibrazioni meccaniche;
 g) la     limitazione     della    durata    e    dell'intensita' dell'esposizione;
 h) l'organizzazione  di orari di lavoro appropriati, con adeguati periodi di riposo;
 i) la  fornitura,  ai  lavoratori  esposti,  di  indumenti per la protezione dal freddo e dall'umidita'.
 3.   Se,  nonostante  le  misure  adottate,  il  valore  limite  di esposizione  e'  stato  superato,  il  datore di lavoro prende misure immediate  per  riportare  l'esposizione  al di sotto di tale valore, individua  le cause del superamento e adatta di conseguenza le misure di protezione e prevenzione per evitare un nuovo superamento.
 
 
 
 Nota all'art. 5:
 - Il  testo dell'art. 3, del decreto legislativo citato
 nelle premesse, e' il seguente:
 «Art.  3  (Misure  generali  di tutela). - 1. Le misure
 generali  per la protezione della salute e per la sicurezza
 dei lavoratori sono:
 a) valutazione   dei   rischi  per  la  salute  e  la
 sicurezza;
 b) eliminazione   dei   rischi   in   relazione  alle
 conoscenze  acquisite  in  base al progresso tecnico e, ove
 cio' non e' possibile, loro riduzione al minimo;
 c) riduzione dei rischi alla fonte;
 d) programmazione  della  prevenzione  mirando  ad un
 complesso che integra in modo coerente nella prevenzione le
 condizioni    tecniche    produttive    ed    organizzative
 dell'azienda  nonche' l'influenza dei fattori dell'ambiente
 di lavoro;
 e) sostituzione  di  cio'  che e' pericoloso con cio'
 che non lo e', o e' meno pericoloso;
 f) rispetto  dei principi ergonomici nella concezione
 dei  posti  di  lavoro,  nella  scelta delle attrezzature e
 nella  definizione dei metodi di lavoro e produzione, anche
 per attenuare il lavoro monotono e quello ripetitivo;
 g) priorita'  delle  misure  di protezione collettiva
 rispetto alle misure di protezione individuale;
 h) limitazione  al  minimo  del numero dei lavoratori
 che sono, o che possono essere, esposti al rischio;
 i) utilizzo  limitato  degli agenti chimici, fisici e
 biologici, sui luoghi di lavoro;
 l) controllo sanitario dei lavoratori in funzione dei
 rischi specifici;
 m) allontanamento  del  lavoratore dall'esposizione a
 rischio, per motivi sanitari inerenti la sua persona;
 n) misure igieniche;
 o) misure di protezione collettiva ed individuale;
 p) misure  di  emergenza da attuare in caso di pronto
 soccorso,   di   lotta   antincendio,  di  evacuazione  dei
 lavoratori e di pericolo grave ed immediato;
 q) uso di segnali di avvertimento e di sicurezza;
 r) regolare  manutenzione  di ambienti, attrezzature,
 macchine   ed   impianti,   con   particolare  riguardo  ai
 dispositivi  di  sicurezza  in conformita' alla indicazione
 dei fabbricanti;
 s) informazione,    formazione,    consultazione    e
 partecipazione    dei    lavoratori    ovvero    dei   loro
 rappresentanti,  sulle questioni riguardanti la sicurezza e
 la salute sul luogo di lavoro;
 t) istruzioni adeguate ai lavoratori.
 2.  Le  misure  relative  alla sicurezza, all'igiene ed
 alla  salute  durante  il  lavoro non devono in nessun caso
 comportare oneri finanziari per i lavoratori.».
 
 
 
 
 |  | Art. 6. Informazione e formazione dei lavoratori
 1.  Nell'ambito  degli  obblighi  di  cui agli articoli 21 e 22 del decreto  legislativo  19 settembre  1994, n. 626, il datore di lavoro garantisce  che i lavoratori esposti a rischi derivanti da vibrazioni meccaniche sul luogo di lavoro ricevano informazioni e una formazione adeguata   sulla   base   della   valutazione   dei   rischi  di  cui all'articolo 4, con particolare riguardo:
 a) alle misure adottate volte a eliminare o a ridurre al minimo i rischi derivanti dalle vibrazioni meccaniche;
 b) ai valori limite di esposizione e ai valori d'azione;
 c) ai  risultati delle valutazioni e misurazioni delle vibrazioni meccaniche   effettuate   in   applicazione  dell'articolo 4  e  alle potenziali lesioni derivanti dalle attrezzature di lavoro utilizzate;
 d) all'utilita'  e  al modo di individuare e di segnalare sintomi di lesioni;
 e) alle  circostanze nelle quali i lavoratori hanno diritto a una sorveglianza sanitaria;
 f) alle   procedure  di  lavoro  sicure  per  ridurre  al  minimo l'esposizione a vibrazioni meccaniche.
 
 
 
 Nota all'art. 6:
 - Il   testo   degli  articoli 21  e  22,  del  decreto
 legislativo citato nelle premesse, e' il seguente:
 «Art.  21 (Informazione dei lavoratori). - 1. Il datore
 di  lavoro  provvede  affinche'  ciascun  lavoratore riceva
 un'adeguata informazione su:
 a) i  rischi  per  la  sicurezza e la salute connessi
 all'attivita' dell'impresa in generale;
 b) le   misure   e   le  attivita'  di  protezione  e
 prevenzione adottate;
 c) i  rischi  specifici  cui  e' esposto in relazione
 all'attivita'  svolta,  le  normative  di  sicurezza  e  le
 disposizioni aziendali in materia;
 d) i  pericoli  connessi all'uso delle sostanze e dei
 preparati  pericolosi  sulla  base delle schede dei dati di
 sicurezza previste dalla normativa vigente e dalle norme di
 buona tecnica;
 e) le procedure che riguardano il pronto soccorso, la
 lotta antincendio, l'evacuazione dei lavoratori;
 f) il  responsabile  del  servizio  di  prevenzione e
 protezione ed il medico competente;
 g) i   nominativi   dei   lavoratori   incaricati  di
 applicare le misure di cui agli articoli 12 e 15.
 2.  Il datore di lavoro fornisce le informazioni di cui
 al  comma 1, lettere a), b), c), anche ai lavoratori di cui
 all'art. 1, comma 3.».
 «Art. 22 (Formazione dei lavoratori). - 1. Il datore di
 lavoro  assicura  che  ciascun  lavoratore,  ivi compresi i
 lavoratori   di   cui  all'art.  1,  comma  3,  riceva  una
 formazione  sufficiente ed adeguata in materia di sicurezza
 e  di  salute, con particolare riferimento al proprio posto
 di lavoro ed alle proprie mansioni.
 2. La formazione deve avvenire in occasione:
 a) dell'assunzione;
 b) del trasferimento o cambiamento di mansioni;
 c) dell'introduzione  di nuove attrezzature di lavoro
 o  di  nuove  tecnologie,  di  nuove  sostanze  e preparati
 pericolosi.
 3. La formazione deve essere periodicamente ripetuta in
 relazione  all'evoluzione  dei rischi ovvero all'insorgenza
 di nuovi rischi.
 4. Il rappresentante per la sicurezza ha diritto ad una
 formazione  particolare  in  materia di salute e sicurezza,
 concernente la normativa in materia di sicurezza e salute e
 i   rischi   specifici  esistenti  nel  proprio  ambito  di
 rappresentanza, tale da assicurargli adeguate nozioni sulle
 principali  tecniche  di controllo e prevenzione dei rischi
 stessi.
 5.    I   lavoratori   incaricati   dell'attivita'   di
 prevenzione incendi e lotta antincendio, di evacuazione dei
 lavoratori  in  caso  di  pericolo  grave  ed immediato, di
 salvataggio,  di  pronto  soccorso e, comunque, di gestione
 dell'emergenza devono essere adeguatamente formati.
 6.  La  formazione  dei  lavoratori  e  quella dei loro
 rappresentanti   di  cui  al  comma  4  deve  avvenire,  in
 collaborazione con gli organismi paritetici di cui all'art.
 20,  durante l'orario di lavoro e non puo' comportare oneri
 economici a carico dei lavoratori.
 7.  I  Ministri del lavoro e della previdenza sociale e
 della    sanita',   sentita   la   commissione   consultiva
 permanente,  possono  stabilire  i  contenuti  minimi della
 formazione   dei  lavoratori,  dei  rappresentanti  per  la
 sicurezza  e dei datori di lavoro di cui all'art. 10, comma
 3,  tenendo  anche conto delle dimensioni e della tipologia
 delle imprese.».
 
 
 
 
 |  | Art. 7. Sorveglianza sanitaria
 1. I lavoratori esposti a livelli di vibrazioni superiori ai valori d'azione   sono   sottoposti   alla  sorveglianza  sanitaria  di  cui all'articolo 16 del decreto legislativo 19 settembre 1994, n. 626. La sorveglianza  viene  effettuata  periodicamente,  di  norma una volta l'anno  o  con  periodicita' diversa decisa dal medico competente con adeguata  motivazione  riportata  nel  documento  di  valutazione dei rischi  e  resa nota ai rappresentanti per la sicurezza di lavoratori in funzione della valutazione del rischio. L'organo di vigilanza, con provvedimento  motivato  puo' disporre contenuti e periodicita' della sorveglianza  sanitaria  diversi rispetto a quelli forniti dal medico competente.
 2.  I lavoratori esposti a vibrazioni sono altresi' sottoposti alla sorveglianza  sanitaria  di  cui  all'articolo 16  del citato decreto legislativo n. 626 del 1994, quando, secondo il medico competente, si verificano  congiuntamente  le seguenti condizioni: l'esposizione dei lavoratori   alle   vibrazioni   e'   tale   da   rendere   possibile l'individuazione  di  un  nesso  tra l'esposizione in questione e una malattia  identificabile  o  ad  effetti  nocivi  per la salute ed e' probabile   che  la  malattia  o  gli  effetti  sopraggiungano  nelle particolari  condizioni di lavoro del lavoratore ed esistono tecniche sperimentate  che consentono di individuare la malattia o gli effetti nocivi per la salute.
 3.  Nel  caso  in  cui  la  sorveglianza  sanitaria  riveli,  in un lavoratore,  l'esistenza  di  anomalie  imputabili  ad  esposizione a vibrazioni, il medico competente informa il datore di lavoro di tutti i  dati  significativi  emersi  dalla  sorveglianza sanitaria tenendo conto del segreto medico.
 4. Nel caso di cui al comma 3, il datore di lavoro:
 a) sottopone  a  revisione la valutazione dei rischi effettuata a norma dell'articolo 4;
 b) sottopone  a  revisione  le misure predisposte per eliminare o ridurre i rischi;
 c) tiene  conto  del parere del medico competente nell'attuazione delle misure necessarie per eliminare o ridurre il rischio;
 d) prende  le  misure  affinche' sia effettuata una visita medica straordinaria  per  tutti  gli  altri  lavoratori  che  hanno  subito un'esposizione simile.
 
 
 
 Nota all'art. 7:
 - Il testo dell'art. 16, del decreto legislativo citato
 nelle premesse, e' il seguente:
 «Art. 16 (Contenuto della sorveglianza sanitaria). - 1.
 La  sorveglianza  sanitaria e' effettuata nei casi previsti
 dalla normativa vigente.
 2.  La sorveglianza di cui al comma 1 e' effettuata dal
 medico competente e comprende:
 a) accertamenti   preventivi   intesi   a  constatare
 l'assenza  di  controindicazioni al lavoro cui i lavoratori
 sono  destinati,  ai  fini  della  valutazione  della  loro
 idoneita' alla mansione specifica;
 b) accertamenti periodici per controllare lo stato di
 salute dei lavoratori ed esprimere il giudizio di idoneita'
 alla mansione specifica.
 3. Gli accertamenti di cui al comma 2 comprendono esami
 clinici  e  biologici  e  indagini  diagnostiche  mirati al
 rischio ritenuti necessari dal medico competente.».
 
 
 
 
 |  | Art. 8. Cartelle sanitarie e di rischio
 1.  Il  medico  competente,  per  ciascuno  dei  lavoratori  di cui all'articolo 7,  provvede  ad  istituire  e  aggiornare  una cartella sanitaria  e  di  rischio,  secondo quando previsto dall'articolo 17, comma  1,  lettera  d), del decreto legislativo 19 settembre 1994, n. 626.  Nella  cartella  sono,  tra  l'altro,  riportati  i  valori  di esposizione  individuali  comunicati  dal  datore  di  lavoro  per il tramite del servizio di prevenzione e protezione.
 
 
 
 Nota all'art. 8:
 - Il  testo della lettera d) del comma 1, dell'art. 17,
 del  decreto  legislativo  citato  nelle  premesse,  e'  il
 seguente:
 «d)   istituisce   ed   aggiorna,  sotto  la  propria
 responsabilita',   per   ogni   lavoratore   sottoposto   a
 sorveglianza sanitaria, una cartella sanitaria e di rischio
 da  custodire  presso  il datore di lavoro con salvaguardia
 del segreto professionale;».
 
 
 
 
 |  | Art. 9. Deroghe
 1.  Nei  settori  della navigazione marittima e aerea, il datore di lavoro,  in  circostanze debitamente giustificate, puo' richiedere la deroga,  limitatamente  al  rispetto dei valori limite di esposizione per  il  corpo  intero  qualora,  tenuto  conto della tecnica e delle caratteristiche  specifiche  dei  luoghi di lavoro, non sia possibile rispettare  tale  valore  limite  nonostante  le  misure  tecniche  e organizzative messe in atto.
 2.  Nel  caso  di  attivita'  lavorative in cui l'esposizione di un lavoratore  alle  vibrazioni  meccaniche e' abitualmente inferiore ai valori  di  azione,  ma varia sensibilmente da un momento all'altro e puo'  occasionalmente  superare  il  valore limite di esposizione, il datore  di  lavoro  puo'  richiedere la deroga al rispetto dei valori limite a condizione che il valore medio dell'esposizione calcolata su un  periodo di 40 ore sia inferiore al valore limite di esposizione e si  dimostri,  con elementi probanti, che i rischi derivanti dal tipo di  esposizione  cui  e'  sottoposto  il  lavoratore sono inferiori a quelli  derivanti  da  un  livello  di  esposizione corrispondente al valore limite.
 3.  Le  deroghe di cui ai commi 1 e 2 sono concesse, per un periodo massimo  di  quattro  anni, dall'organo di vigilanza territorialmente competente  che provvede anche a darne comunicazione, specificando le ragioni  e  le  circostanze che hanno consentito la concessione delle stesse, al Ministero del lavoro e delle politiche sociali. Le deroghe sono  rinnovabili  e  possono  essere revocate quando vengono meno le circostanze che le hanno giustificate.
 4.  La  concessione  delle  deroghe  di  cui  ai  commi  1  e  2 e' condizionata all'intensificazione della sorveglianza sanitaria.
 5. Il Ministero del lavoro e delle politiche sociali trasmette ogni quattro  anni  alla Commissione della Unione europea un prospetto dal quale  emergano  circostanze e motivi delle deroghe concesse ai sensi del presente articolo.
 |  | Art. 10. Adeguamenti normativi
 1.  Con decreto dei Ministri del lavoro e delle politiche sociali e della salute d'intesa con la Conferenza permanente per i rapporti tra lo  Stato,  le regioni e le province autonome di Trento e Bolzano, si provvede  all'aggiornamento dell'allegato I che si renda necessario a seguito di modifiche delle direttive comunitarie.
 |  | Art. 11. Clausola di cedevolezza
 1.  In relazione a quanto disposto dall'articolo 117, quinto comma, della  Costituzione le norme del presente decreto afferenti a materie di  competenza legislativa delle regioni e delle province autonome di Trento e di Bolzano, che non abbiano ancora provveduto al recepimento della  direttiva  2002/44/CE  del Parlamento europeo e del Consiglio, del  25 giugno 2002, si applicano fino alla data di entrata in vigore della  normativa  di  attuazione  di  ciascuna  regione  e  provincia autonoma,   nel   rispetto  dei  vincoli  derivanti  dall'ordinamento comunitario  e  dei  principi  fondamentali  desumibili  dal presente decreto.
 
 
 
 Note all'art. 11:
 - L'art.  117,  quinto comma, della Costituzione, cosi'
 recita:
 «Le  regioni  e  le  province  autonome  di Trento e di
 Bolzano, nelle materie di loro competenza, partecipano alle
 decisioni  dirette  alla  formazione  degli  atti normativi
 comunitari  e  provvedono  all'attuazione  e all'esecuzione
 degli  accordi  internazionali  e  degli  atti  dell'Unione
 europea, nel rispetto delle norme di procedura stabilite da
 legge dello Stato, che disciplina le modalita' di esercizio
 del potere sostitutivo in caso di inadempienza.».
 - Per   la  direttiva  2002/44/CE  vedi  le  note  alle
 premesse.
 
 
 
 
 |  | Art. 12. Sanzioni
 1.  Il datore di lavoro e' punito con l'arresto da tre a sei mesi o con   l'ammenda  da  euro  1.500  a  euro  4.000  per  la  violazione dell'articolo 4,  commi 1, 7 e 8, e dell'articolo 7, comma 4, lettere a) e b).
 2.  Il datore di lavoro e il dirigente sono puniti con l'arresto da tre  a  sei  mesi  o  con l'ammenda da euro 1.500 a euro 4.000 per la violazione  dell'articolo 4,  commi  2,  3, 5 e 6, e dell'articolo 5, comma 2.
 3.  Il  medico competente e' punito con l'arresto fino a due mesi o con   l'ammenda   da   euro   500  a  euro 3.000  per  la  violazione dell'articolo 7, comma 3.
 |  | Art. 13. Entrata in vigore ed abrogazioni
 1.  Gli obblighi di misurazione e valutazione di cui all'articolo 4 del presente decreto decorrono dalla data del 1° gennaio 2006.
 2.  In  caso  di  attrezzature  di  lavoro messe a disposizione dei lavoratori  anteriormente  al  6  luglio 2007 e che non permettono il rispetto  dei valori limite di esposizione tenuto conto del progresso tecnico  e  delle  misure  organizzative messe in atto, l'obbligo del rispetto dei valori limite di esposizione di cui all'articolo 3 entra in vigore il 6 luglio 2010.
 3.  Per  il settore agricolo e forestale l'obbligo del rispetto dei valori limite di esposizione di cui all'articolo 3, ferme restando le condizioni di cui al comma 2, entra in vigore il 6 luglio 2014.
 4.  Dalla  data  di  entrata  in  vigore  del presente decreto sono abrogati  l'articolo 24  del  decreto del Presidente della Repubblica 19 marzo  1956,  n. 303, e la voce 48 della tabella delle lavorazioni di cui all'articolo 33 del medesimo decreto n. 303 del 1956.
 5. All'attuazione del presente decreto le Amministrazioni pubbliche provvedono  nell'ambito degli ordinari stanziamenti di bilancio e con le   dotazioni   umane,   strumentali  e  finanziarie  disponibili  a legislazione  vigente,  senza  nuovi  o maggiori oneri per la finanza pubblica.
 Il presente decreto, munito del sigillo dello Stato, sara' inserito nella  Raccolta  ufficiale  degli  atti  normativi  della  Repubblica italiana. E' fatto obbligo a chiunque spetti di osservarlo e di farlo osservare.     Dato a Roma, addi' 19 agosto 2005
 
 
 
 Note all'art. 13:
 - L'art. 24 del decreto del Presidente della Repubblica
 19 marzo  1956,  n.  303  (Norme  generali per l'igiene del
 lavoro, pubblicato nella Gazzetta Ufficiale 30 aprile 1956,
 n. 105) abrogato dal presente decreto, recava:
 «Art. 24 (Rumori e scuotimenti).».
 -  La  voce  48  della tabella delle lavorazioni di cui
 all'art.  33 del medesimo decreto n. 303 del 1956, abrogata
 dal presente decreto, recava:
 «48 (Vibrazioni e scuotimenti).».
 
 
 
 
 |  | Allegato I (art. 4, commi 2 e 3) A. Vibrazioni trasmesse al sistema mano-braccio. 1. Valutazione dell'esposizione.
 La valutazione del livello di esposizione alle vibrazioni trasmesse al sistema mano-braccio si basa principalmente sul calcolo del valore dell'esposizione giornaliera normalizzato a un periodo di riferimento di  8  ore,  A  (8),  calcolato  come radice quadrata della somma dei quadrati   (valore   totale)   dei   valori   quadratici  medi  delle accelerazioni  ponderate  in  frequenza,  determinati  sui  tre  assi ortogonali  (ahwx,  ahwy,  ahwz)  conformemente  ai  capitoli 4 e 5 e all'allegato A della norma ISO 5349-1 (2001).
 La  valutazione  del  livello di esposizione puo' essere effettuata sulla  base  di  una  stima  fondata  sulle  informazioni relative al livello di emissione delle attrezzature di lavoro utilizzate, fornite dai  fabbricanti,  e  sull'osservazione  delle specifiche pratiche di lavoro,   oppure   attraverso   una  misurazione.  Come  elementi  di riferimento   possono   essere   utilizzate   anche  le  banche  dati dell'ISPESL  e  delle  regioni  contenenti  i  livelli di esposizione professionale alle vibrazioni. 2. Misurazione.
 Qualora si proceda alla misurazione:
 a) i metodi utilizzati possono includere la campionatura, purche' sia rappresentativa dell'esposizione di un lavoratore alle vibrazioni meccaniche  considerate;  i  metodi  e  le apparecchiature utilizzati devono   essere   adattati  alle  particolari  caratteristiche  delle vibrazioni  meccaniche  da  misurare,  ai  fattori  ambientali e alle caratteristiche  dell'apparecchio  di misurazione, conformemente alla norma ISO 5349-2 (2001);
 b) nel caso di attrezzature che devono essere tenute con entrambe le  mani,  la  misurazione e' eseguita su ogni mano. L'esposizione e' determinata  facendo  riferimento  al  piu' alto dei due valori; deve essere inoltre fornita l'informazione relativa all'altra mano. 3. Interferenze.
 Le  disposizioni dell'articolo 4, comma 6, lettera d), si applicano in particolare nei casi in cui le vibrazioni meccaniche ostacolano il corretto uso manuale dei comandi o la lettura degli indicatori. 4. Rischi indiretti.
 Le  disposizioni dell'articolo 4, comma 6, lettera d), si applicano in  particolare  nei  casi  in  cui le vibrazioni meccaniche incidono sulla   stabilita'   delle  strutture  o  sulla  buona  tenuta  delle giunzioni. 5. Attrezzature di protezione individuale.
 Attrezzature   di   protezione  individuale  contro  le  vibrazioni trasmesse al sistema mano-braccio possono contribuire al programma di misure di cui all'articolo 5, comma 2. B. Vibrazioni trasmesse al corpo intero. 1. Valutazione dell'esposizione.
 La  valutazione  del livello di esposizione alle vibrazioni si basa sul   calcolo   dell'esposizione  giornaliera  A  (8)  espressa  come l'accelerazione continua equivalente su 8 ore, calcolata come il piu' alto  dei  valori  quadratici  medi  delle accelerazioni ponderate in frequenza, determinati sui tre assi ortogonali (1,4awx, 1,4awy, 1awz, per  un lavoratore seduto o in piedi), conformemente ai capitoli 5, 6 e 7, all'allegato A e all'allegato B della norma ISO 2631-1 (1997).
 La  valutazione  del  livello di esposizione puo' essere effettuata sulla  base  di  una  stima  fondata  sulle  informazioni relative al livello di emissione delle attrezzature di lavoro utilizzate, fornite dai  fabbricanti,  e  sull'osservazione  delle specifiche pratiche di lavoro,   oppure   attraverso   una  misurazione.  Come  elementi  di riferimento   possono   essere   utilizzate   anche  le  banche  dati dell'ISPESL  e  delle  regioni  contenenti  i  livelli di esposizione professionale alle vibrazioni.
 Per  quanto  riguarda  la  navigazione  marittima,  si  prendono in considerazione solo le vibrazioni di frequenza superiore a 1 Hz. 2. Misurazione.
 Qualora  si  proceda  alla misurazione, i metodi utilizzati possono includere    la    campionatura,    purche'    sia    rappresentativa dell'esposizione   di   un   lavoratore  alle  vibrazioni  meccaniche considerate.   I   metodi  utilizzati  devono  essere  adeguati  alle particolari  caratteristiche delle vibrazioni meccaniche da misurare, ai  fattori  ambientali  e  alle  caratteristiche dell'apparecchio di misurazione.  I  metodi  rispondenti  a  norme  di  buona  tecnica si considerano adeguati a quanto richiesto dal presente punto. 3. Interferenze.
 Le  disposizioni dell'articolo 4, comma 6, lettera d), si applicano in particolare nei casi in cui le vibrazioni meccaniche ostacolano il corretto uso manuale dei comandi o la lettura degli indicatori. 4. Rischi indiretti.
 Le  disposizioni dell'articolo 4, comma 6, lettera d), si applicano in  particolare  nei  casi  in  cui le vibrazioni meccaniche incidono sulla   stabilita'   delle  strutture  o  sulla  buona  tenuta  delle giunzioni. 5. Prolungamento dell'esposizione.
 Le  disposizioni dell'articolo 4, comma 6, lettera g), si applicano in particolare nei casi in cui, data la natura dell'attivita' svolta, un  lavoratore  utilizza  locali  di  riposo  e  ricreazione  messi a disposizione dal datore di lavoro; tranne nei casi di forza maggiore, l'esposizione  del  corpo  intero alle vibrazioni in tali locali deve essere  ridotto a un livello compatibile con le funzioni e condizioni di utilizzazione di tali locali.
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