| 
| Gazzetta n. 232 del 2005-10-05 |  |  |  | DECRETO LEGISLATIVO 19 agosto 2005, n. 186 |  | Ripubblicazione  del testo del decreto legislativo 19 agosto 2005, n. 186,  recante:  «Attuazione della direttiva 2002/74/CE concernente la tutela dei lavoratori subordinati in caso di insolvenza del datore di lavoro»,   corredato   delle   relative  note.  (Decreto  legislativo pubblicato  nella Gazzetta Ufficiale - serie generale - n. 220 del 21 settembre 2005). |  | 
 |  | Avvertenza: -   Si   procede  alla  ripubblicazione  del  testo  del  decreto legislativo 19 agosto 2005, n. 186, corredato delle relative note, ai sensi  dell'art.  8, comma 3, del regolamento di esecuzione del testo unico  delle  disposizioni  sulla  promulgazione  delle  leggi, sulla emanazione  dei  decreti  del  Presidente  della  Repubblica  e sulle pubblicazioni  ufficiali  della  Repubblica  italiana,  approvato con decreto  del  Presidente  della  Repubblica  14 marzo  1986,  n. 217. Restano  invariati  il valore e l'efficacia dell'atto legislativo qui trascritto.
 IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA
 Visti gli articoli 76 e 87 della Costituzione;
 Vista  la  legge  31 ottobre 2003, n. 306, recante disposizioni per l'adempimento  di  obblighi  derivanti  dall'appartenenza dell'Italia alle Comunita' europee (Legge comunitaria 2003);
 Vista   la  direttiva  2002/74/CE  del  Parlamento  europeo  e  del Consiglio,   del   23 settembre   2002,  che  modifica  la  direttiva 80/987/CEE   del  Consiglio,  concernente  il  riavvicinamento  delle legislazioni  degli  Stati membri relative alla tutela dei lavoratori subordinati in caso di insolvenza del datore di lavoro;
 Vista  la  preliminare  deliberazione  del  Consiglio dei Ministri, adottata nella riunione del 20 maggio 2005;
 Acquisiti  i  pareri  delle competenti Commissioni della Camera dei deputati e del Senato della Repubblica;
 Vista  la  deliberazione del Consiglio dei Ministri, adottata nella riunione del 29 luglio 2005;
 Sulla  proposta  del  Ministro  per  le politiche comunitarie e del Ministro  del  lavoro  e  delle  politiche sociali, di concerto con i Ministri degli affari esteri, della giustizia e dell'economia e delle finanze;
 E m a n a
 il seguente decreto legislativo:
 Art. 1.
 Modifiche al decreto legislativo 27 gennaio 1992, n. 80
 1.  All'articolo 2  del decreto legislativo 27 gennaio 1992, n. 80, dopo il comma 2, e' inserito il seguente:
 «2-bis.  L'intervento del Fondo di garanzia opera anche nel caso in cui  datore di lavoro sia un'impresa, avente attivita' sul territorio di almeno due Stati membri, costituita secondo il diritto di un altro Stato   membro   ed   in  tale  Stato  sottoposta  ad  una  procedura concorsuale, a condizione che il dipendente abbia abitualmente svolto la sua attivita' in Italia. Agli eventuali maggiori oneri che gravano sul  fondo  di  garanzia si provvede ai sensi dell'articolo 2, ottavo comma, quarto periodo, della legge 19 maggio 1982, n. 297.».
 2.  All'articolo 2,  comma  4,  del  decreto legislativo 27 gennaio 1992, n. 80, la lettera b) e' soppressa.
 
 
 
 Note alle premesse:
 -   L'art.   76   della   Costituzione  stabilisce  che
 l'esercizio  della  funzione  legislativa  non  puo' essere
 delegato al Governo se non con determinazione di principi e
 criteri  direttivi  e  soltanto  per  tempo  limitato e per
 oggetti definiti.
 - L'art. 87 della Costituzione conferisce, tra l'altro,
 al  Presidente  della Repubblica il potere di promulgare le
 leggi  e  di  emanare i decreti aventi valore di legge ed i
 regolamenti.
 -  La  legge  31 ottobre 2003, n. 306 (Disposizioni per
 l'adempimento   di   obblighi  derivanti  dall'appartenenza
 dell'Italia  alle  Comunita'  europee  -  legge Comunitaria
 2003),  e'  pubblicata nella Gazzetta Ufficiale 15 novembre
 2003, n. 266.
 -  La  direttiva 2002/74/CE e' pubblicata in GUCE n. L.
 270 dell'8 ottobre 2002.
 -  La  direttiva 80/987/CEE e' pubblicata in GUCE n. L.
 283 del 20 ottobre 1980.
 Note all'art. 1:
 -   Si   riporta  il  testo  dell'art.  2  del  decreto
 legislativo  27 gennaio  1992,  n.  80,  (Attuazione  della
 direttiva  80/987/CEE  in  materia di tutela dei lavoratori
 subordinati  in  caso  di  insolvenza del datore di lavoro)
 pubblicato nella Gazzetta Ufficiale 13 febbraio 1992, n. 36
 come modificato dal presente decreto:
 «Art.  2  (Intervento del Fondo di garanzia di cui alla
 legge 29 maggio 1982, n. 297). - 1. Il pagamento effettuato
 dal  Fondo  di garanzia ai sensi dell'art. 1 e' relativo ai
 crediti  di lavoro, diversi da quelli spettanti a titolo di
 trattamento  di fine rapporto, inerenti gli ultimi tre mesi
 del  rapporto  di  lavoro  rientranti  nei  dodici mesi che
 precedono:  a)  la  data  del  provvedimento  che determina
 l'apertura  di  una  delle  procedure indicate nell'art. 1,
 comma  1;  b) la data di inizio dell'esecuzione forzata; c)
 la  data  del  provvedimento  di messa in liquidazione o di
 cessazione      dell'esercizio      provvisorio      ovvero
 dell'autorizzazione  alla  continuazione  dell'esercizio di
 impresa  per i lavoratori che abbiano continuato a prestare
 attivita'  lavorativa,  ovvero  la  data  di cessazione del
 rapporto  di  lavoro,  se  questa e' intervenuta durante la
 continuazione dell'attivita' dell'impresa.
 2. Il pagamento effettuato dal Fondo ai sensi del comma
 1  non  puo' essere superiore ad una somma pari a tre volte
 la   misura   massima   del  trattamento  straordinario  di
 integrazione  salariale  mensile  al netto delle trattenute
 previdenziali e assistenziali.
 2-bis.  L'intervento  del Fondo di garanzia opera anche
 nel  caso  in  cui  datore di lavoro sia un'impresa, avente
 attivita'  sul  territorio  di  almeno  due  Stati  membri,
 costituita  secondo  il diritto di un altro Stato membro ed
 in  tale  Stato  sottoposta ad una procedura concorsuale, a
 condizione  che  il dipendente abbia abitualmente svolto la
 sua  attivita' in Italia. Agli eventuali maggiori oneri che
 gravano   sul  fondo  di  garanzia  si  provvede  ai  sensi
 dell'art.  2,  ottavo comma, quarto periodo, della legge 19
 maggio 1982, n. 297.
 3. Per il conseguimento delle somme dovute dal Fondo ai
 sensi del presente articolo si applicano le disposizioni di
 cui ai commi secondo, terzo, quarto, quinto, settimo, primo
 periodo e decimo dell'art. 2 della legge 29 maggio 1982, n.
 297.  Per  le  somme  corrisposte  dal  Fondo si applica il
 disposto   di   cui  al  comma  settimo,  secondo  periodo,
 dell'art. 2 della legge citata.
 4.  Il  pagamento  di  cui al comma 1 non e' cumulabile
 fino  a  concorrenza  degli  importi: a) con il trattamento
 straordinario  di  integrazione  salariale fruito nell'arco
 dei   dodici   mesi  di  cui  al  comma  1;  b)  -;  c) con
 l'indennita' di mobilita' riconosciuta ai sensi della legge
 23 luglio 1991, 223, nell'arco dei tre mesi successivi alla
 risoluzione di rapporto di lavoro.
 5.  Il  diritto  alla  prestazione di cui al comma 1 si
 prescrive  in  un  anno.  Gli  interessi  e la svalutazione
 monetaria  sono  dovuti  dalla  data di presentazione della
 domanda.
 6.  L'intervento  del  Fondo di garanzia previsto dalle
 disposizioni  che  procedono opera soltanto nei casi in cui
 le   procedure   indicate  nell'art.  1  siano  intervenute
 successivamente  all'entrata in vigore del presente decreto
 legislativo.
 7.  Per la determinazione dell'indennita' eventualmente
 spettante,  in  relazione alle procedure di cui all'art. 1,
 comma  1,  per  il danno derivante dalla mancata attuazione
 della direttiva CEE 80/987, trovano applicazione i termini,
 le misure e le modalita' di cui ai commi 1, 2 e 4. L'azione
 va  promossa  entro un anno dalla data di entrata in vigore
 del presente decreto.».
 
 
 
 
 |  | Art. 2. Modifica alla legge 29 maggio 1982, n. 297
 1. All'articolo 2 della legge 29 maggio 1982, n. 297, dopo il comma 4 e' inserito il seguente:
 «4-bis.  L'intervento del Fondo di garanzia opera anche nel caso in cui  datore di lavoro sia un'impresa, avente attivita' sul territorio di almeno due Stati membri, costituita secondo il diritto di un altro Stato   membro   ed   in  tale  Stato  sottoposta  ad  una  procedura concorsuale, a condizione che il dipendente abbia abitualmente svolto la sua attivita' in Italia.».
 
 
 
 Nota all'art. 2:
 - Si riporta il testo dell'art. 2 della legge 29 maggio
 1982, n. 297 (Disciplina del trattamento di fine rapporto e
 norme  in  materia pensionistica. Pubblicata nella Gazzetta
 Ufficiale  31  maggio  1982,  n.  147)  come modificato dal
 presente decreto:
 «Art.  2  (Fondo di garanzia). - 1. E' istituito presso
 l'Istituto  nazionale della previdenza sociale il «Fondo di
 garanzia  per il trattamento di fine rapporto» con lo scopo
 di  sostituirsi  al  datore di lavoro in caso di insolvenza
 del   medesimo   nel  pagamento  del  trattamento  di  fine
 rapporto, di cui all'art. 2120 del codice civile, spettante
 ai lavoratori o loro aventi diritto.
 2.  Trascorsi  quindici giorni dal deposito dello stato
 passivo,  reso  esecutivo  ai  sensi dell'art. 97 del regio
 decreto  16 marzo 1942, n. 67, ovvero dopo la pubblicazione
 della sentenza di cui all'art. 99 dello stesso decreto, per
 il  caso  siano  state  proposte opposizioni o impugnazioni
 riguardanti  il  suo  credito,  ovvero  dalla pubblicazione
 della  sentenza  di omologazione del concordato preventivo,
 il  lavoratore  o  i suoi aventi diritto possono ottenere a
 domanda  il  pagamento, a carico del fondo, del trattamento
 di   fine   rapporto  di  lavoro  e  dei  relativi  crediti
 accessori,  previa  detrazione  delle  somme  eventualmente
 corrisposte.
 3.  Nell'ipotesi di dichiarazione tardiva di crediti di
 lavoro di cui all'art. 101 del regio decreto 16 marzo 1942,
 n.  267,  la domanda di cui al comma precedente puo' essere
 presentata  dopo il decreto di ammissione al passivo o dopo
 la  sentenza che decide il giudizio insorto per l'eventuale
 contestazione del curatore fallimentare.
 4.  Ove  l'impresa sia sottoposta a liquidazione coatta
 amministrativa  la domanda puo' essere presentata trascorsi
 quindici  giorni  dal  deposito dello stato passivo, di cui
 all'art.  209  del  regio  decreto  16 marzo  1942, n. 267,
 ovvero, ove siano state proposte opposizioni o impugnazioni
 riguardanti il credito di lavoro, dalla sentenza che decide
 su di esse.
 4-bis.  L'intervento  del Fondo di garanzia opera anche
 nel  caso  in  cui  datore di lavoro sia un'impresa, avente
 attivita'  sul  territorio  di  almeno  due  Stati  membri,
 costituita  secondo  il diritto di un altro Stato membro ed
 in  tale  Stato  sottoposta ad una procedura concorsuale, a
 condizione  che  il dipendente abbia abitualmente svolto la
 sua attivita' in Italia.
 5.  Qualora  il  datore  di  lavoro,  non soggetto alle
 disposizioni  del  regio decreto 16 marzo 1942, n. 267, non
 adempia,  in  caso  di  risoluzione del rapporto di lavoro,
 alla  corresponsione del trattamento dovuto o vi adempia in
 misura  parziale,  il  lavoratore  o  i suoi aventi diritto
 possono  chiedere  al fondo il pagamento del trattamento di
 fine   rapporto,  sempreche',  a  seguito  dell'esperimento
 dell'esecuzione  forzata  per  la realizzazione del credito
 relativo  a  detto  trattamento,  le  garanzie patrimoniali
 siano  risultate  in  tutto  o  in  parte insufficienti. Il
 fondo, ove non sussista contestazione in materia, esegue il
 pagamento del trattamento insoluto.
 6.  Quanto  previsto  nei  commi  precedenti si applica
 soltanto  nei  casi  in  cui la risoluzione del rapporto di
 lavoro  e  la  procedura  concorsuale  od  esecutiva  siano
 intervenute  successivamente  all'entrata  in  vigore della
 presente legge.
 7.  I  pagamenti  di  cui  al  secondo, terzo, quarto e
 quinto  comma del presente articolo sono eseguiti dal fondo
 entro  60 giorni dalla richiesta dell'interessato. Il fondo
 e'  surrogato  di  diritto  al  lavoratore o ai suoi aventi
 causa nel privilegio spettante sul patrimonio dei datori di
 lavoro  ai  sensi degli articoli 2751-bis e 2776 del codice
 civile per le somme da esso pagate.
 8. Il fondo, per le cui entrate ed uscite e' tenuta una
 contabilita'  separata  nella  gestione  dell'assicurazione
 obbligatoria contro la disoccupazione, e' alimentato con un
 contributo a carico dei datori di lavoro pari allo 0,03 per
 cento  della retribuzione di cui all'art. 12 della legge 30
 aprile  1969,  n.  153,  a decorrere dal periodo di paga in
 corso  al  1° luglio 1982. Per tale contributo si osservano
 le  stesse  disposizioni  vigenti  per  l'accertamento e la
 riscossione  dei  contributi  dovuti  al Fondo pensioni dei
 lavoratori  dipendenti.  Le  disponibilita'  del  fondo  di
 garanzia  non possono in alcun modo essere utilizzate al di
 fuori  della  finalita'  istituzionale del fondo stesso. Al
 fine  di  assicurare il pareggio della gestione, l'aliquota
 contributiva  puo'  essere  modificata, in diminuzione o in
 aumento,  con  decreto  del  Ministro  del  lavoro  e della
 previdenza sociale, di concerto con il Ministro del tesoro,
 sentito  il  consiglio  di amministrazione dell'INPS, sulla
 base  delle  risultanze  del  bilancio consuntivo del fondo
 medesimo.
 9.  Il  datore  di  lavoro  deve  integrare  le denunce
 previste   dall'art.  4,  primo  comma,  del  decreto-legge
 6 luglio 1978, n. 352, convertito, con modificazione, nella
 legge  4 agosto  1978,  n.  467, con l'indicazione dei dati
 necessari   all'applicazione   delle  norme  contenute  nel
 presente     articolo    nonche'    dei    dati    relativi
 all'accantonamento   effettuato   nell'anno  precedente  ed
 all'accantonamento  complessivo  risultante  a  credito del
 lavoratore. Si applicano altresi' le disposizioni di cui ai
 commi  secondo,  terzo  e  quarto  dell'art. 4 del predetto
 decreto-legge.  Le  disposizioni  del presente comma non si
 applicano al rapporto di lavoro domestico.
 10.  Per  i  giornalisti  e  per i dirigenti di aziende
 industriali,  il  fondo  di  garanzia per il trattamento di
 fine  rapporto  e'  gestito, rispettivamente, dall'Istituto
 nazionale  di previdenza dei giornalisti italiani «Giovanni
 Amendola»  e  dall'Istituto  nazionale  di previdenza per i
 dirigenti di aziende industriali.».
 
 
 
 
 |  | Art. 3. Notifiche e termini di applicazione
 1.  I  tipi  di procedura nazionale di insolvenza che rientrano nel campo di applicazione del decreto legislativo 27 gennaio 1992, n. 80, nonche'   tutte   le  modifiche  normative  che  le  riguardano  sono notificate alla Commissione e agli altri Stati membri.
 2.  Le  disposizioni  di  cui al presente decreto si applicano alle procedure  concorsuali aperte successivamente alla data di entrata in vigore del decreto stesso.
 Il presente decreto, munito del sigillo dello Stato, sara' inserito nella  Raccolta  ufficiale  degli  atti  normativi  della  Repubblica italiana. E' fatto obbligo a chiunque spetti di osservarlo e di farlo osservare.
 Dato a Roma, addi' 19 agosto 2005
 
 
 
 Nota all'art. 3:
 - Per il decreto legislativo 27 gennaio 1992, n. 80, si
 vedano le note all'art. 1.
 
 
 
 
 |  |  |