Gazzetta n. 232 del 2005-10-05 |
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DECRETO LEGISLATIVO 19 agosto 2005, n. 185 |
Ripubblicazione del testo del decreto legislativo 19 agosto 2005, n. 185, recante: «Attuazione della direttiva 2000/79/CE relativa all'Accordo europeo sull'organizzazione dell'orario di lavoro del personale di volo dell'aviazione civile», corredato delle relative note. (Decreto legislativo pubblicato nella Gazzetta Ufficiale - serie generale - n. 220 del 21 settembre 2005). |
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Avvertenza: Si procede alla ripubblicazione del testo del decreto legislativo 19 agosto 2005, n. 185, corredato delle relative note, ai sensi dell'art. 8, comma 3, del regolamento di esecuzione del testo unico delle disposizioni sulla promulgazione delle leggi, sulla emanazione dei decreti del Presidente della Repubblica e sulle pubblicazioni ufficiali della Repubblica italiana, approvato con decreto del Presidente della Repubblica 14 marzo 1986, n. 217. Restano invariati il valore e l'efficacia dell'atto legislativo qui trascritto. IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA Visti gli articoli 76 e 87 della Costituzione; Vista la direttiva 2000/79/CE del Consiglio, del 27 novembre 2000, relativa all'attuazione dell'accordo sull'organizzazione dell'orario di lavoro del personale di volo nell'aviazione civile concluso da AEA, ETF, ECA, ERA e IACA; Vista la legge 31 ottobre 2003, n. 306, recante disposizioni per l'adempimento di obblighi derivanti dall'appartenenza dell'Italia alle Comunita' europee (Legge comunitaria 2003), ed in particolare l'allegato B che delega il Governo ad emanare uno o piu' decreti legislativi recanti le norme per l'attuazione della citata direttiva 2000/79/CE; Visto il codice della navigazione, di cui al regio decreto 30 marzo 1942, n. 327, come modificato dal decreto legislativo 9 maggio 2005, n. 96; Vista la preliminare deliberazione del Consiglio dei Ministri, adottata nella riunione del 20 maggio 2005; Acquisiti i pareri delle competenti commissioni della Camera dei deputati e del Senato della Repubblica; Vista la deliberazione del Consiglio dei Ministri, adottata nella riunione del 29 luglio 2005; Sulla proposta del Ministro per le politiche comunitarie e del Ministro del lavoro e delle politiche sociali, di concerto con i Ministri degli affari esteri, della giustizia, dell'economia e delle finanze, delle infrastrutture e dei trasporti e della salute; E m a n a il seguente decreto legislativo: Art. 1. Campo di applicazione 1. Le disposizioni del presente decreto si applicano al personale di volo dell'aviazione civile.
Note alle premesse: - L'art. 76 della Costituzione stabilisce che l'esercizio della funzione legislativa non puo' essere delegato al Governo se non con determinazione di principi e criteri direttivi e soltanto per tempo limitato e per oggetti definiti. - L'art. 87 della Costituzione conferisce, tra l'atro, al Presidente della Repubblica il potere di promulgare le leggi e di emanare i decreti aventi valore di legge ed i regolamenti. - La direttiva 2000/79/CE e' pubblicata in GUCE n. L. 302 del 1° dicembre 2000. - Il testo dell'allegato B, della legge 31 ottobre 2003, n. 306: (Disposizioni per l'adempimento di obblighi derivanti dall'appartenenza dell'Italia alle Comunita' europee - Legge comunitaria 2003) pubblicata nella Gazzetta Ufficiale 15 novembre 2003, n. 266, e' il seguente: «Allegato B (Articolo 1, commi 1 e 3) 96/61/CE del Consiglio, del 24 settembre 1996, sulla prevenzione e la riduzione integrate dell'inquinamento. 1999/22/CE del Consiglio, del 29 marzo 1999, relativa alla custodia degli animali selvatici nei giardini zoologici. 1999/63/CE del Consiglio, del 21 giugno 1999, relativa all'accordo sull'organizzazione dell'orario di lavoro della gente di mare concluso dall'Associazione armatori della Comunita' europea (ECSA) e dalla Federazione dei sindacati dei trasportatori dell'Unione europea (FST). 2000/60/CE del Parlamento europeo e del Consiglio, del 23 ottobre 2000, che istituisce un quadro per l'azione comunitaria in materia di acque. 2000/76/CE del Parlamento europeo e del Consiglio, del 4 dicembre 2000, sull'incenerimento dei rifiuti. 2000/79/CE del Consiglio, del 27 novembre 2000, relativa all'attuazione dell'accordo europeo sull'organizzazione dell'orario di lavoro del personale di volo nell'aviazione civile concluso da Association of European Airlines (AEA), European Transport Workers'Federation (ETF), European Cockpit Association (ECA), European Regions Airline Association (ERA) e International Air Carrier Association (IACA). 2001/16/CE del Parlamento europeo e del Consiglio, del 19 marzo 2001, relativa all'interoperabilita' del sistema ferroviario transeuropeo convenzionale. 2001/86/CE del Consiglio, dell'8 ottobre 2001, che completa lo Statuto della Societa' europea per quanto riguarda il coinvolgimento dei lavoratori. 2002/30/CE del Parlamento europeo e del Consiglio, del 26 marzo 2002, che istituisce norme e procedure per l'introduzione di restrizioni operative ai fini del contenimento del rumore negli aeroporti della Comunita'. 2002/44/CE del Parlamento europeo e del Consiglio, del 25 giugno 2002, sulle prescrizioni minime di sicurezza e di salute relative all'esposizione dei lavoratori ai rischi derivanti dagli agenti fisici (vibrazioni) (sedicesima direttiva particolare ai sensi dell'art. 16, paragrafo 1, della direttiva 89/391/CEE). 2002/49/CE del Parlamento europeo e del Consiglio, del 25 giugno 2002, relativa alla determinazione e alla gestione del rumore ambientale. 2002/58/CE del Parlamento europeo e del Consiglio, del 12 luglio 2002, relativa al trattamento dei dati personali e alla tutela della vita privata nel settore delle comunicazioni elettroniche (direttiva relativa alla vita privata e alle comunicazioni elettroniche). 2002/65/CE del Parlamento europeo e del Consiglio, del 23 settembre 2002, concernente la commercializzazione a distanza di servizi finanziari ai consumatori e che modifica la direttiva 90/619/CEE del Consiglio e le direttive 97/7/CE e 98/27/CE. 2002/73/CE del Parlamento europeo e del Consiglio, del 23 settembre 2002, che modifica la direttiva 76/207/CEE del Consiglio relativa all'attuazione del principio della parita' di trattamento tra gli uomini e le donne per quanto riguarda l'accesso al lavoro, alla formazione e alla promozione professionali e le condizioni di lavoro. 2002/74/CE del Parlamento europeo e del Consiglio, del 23 settembre 2002, che modifica la direttiva 80/987/CEE del Consiglio concernente il ravvicinamento delle legislazioni degli Stati membri relative alla tutela dei lavoratori subordinati in caso di insolvenza del datore di lavoro. 2002/84/CE del Parlamento europeo e del Consiglio, del 5 novembre 2002, che modifica le direttive in materia di sicurezza marittima e di prevenzione dell'inquinamento provocato dalle navi. 2002/87/CE del Parlamento europeo e del Consiglio, del 16 dicembre 2002, relativa alla vigilanza supplementare sugli enti creditizi, sulle imprese di assicurazione e sulle imprese di investimento appartenenti ad un conglomerato finanziario e che modifica le direttive 73/239/CEE, 79/267/CEE, 92/49/CEE, 92/96/CEE, 93/6/CEE e 93/22/CEE del Consiglio e le direttive 98/78/CE e 2000/12/CE del Parlamento europeo e del Consiglio. 2002/89/CE del Consiglio, del 28 novembre 2002, che modifica la direttiva 2000/29/CE concernente le misure di protezione contro l'introduzione nella Comunita' di organismi nocivi ai vegetali o ai prodotti vegetali e contro la loro diffusione nella Comunita'. 2002/90/CE del Consiglio, del 28 novembre 2002, volta a definire il favoreggiamento dell'ingresso, del transito e del soggiorno illegali. 2002/92/CE del Parlamento europeo e del Consiglio, del 9 dicembre 2002, sulla intermediazione assicurativa. 2002/95/CE del Parlamento europeo e del Consiglio, del 27 gennaio 2003, sulla restrizione dell'uso di determinate sostanze pericolose nelle apparecchiature elettriche ed elettroniche. 2002/96/CE del Parlamento europeo e del Consiglio, del 27 gennaio 2003, sui rifiuti di apparecchiature elettriche ed elettroniche (RAEE). 2003/4/CE del Parlamento europeo e del Consiglio, del 28 gennaio 2003, sull'accesso del pubblico all'informazione ambientale e che abroga la direttiva 90/313/CEE del Consiglio, del 7 giugno 1990. 2003/6/CE del Parlamento europeo e del Consiglio, del 28 gennaio 2003, relativa all'abuso di informazioni privilegiate e alla manipolazione del mercato (abusi di mercato). 2003/17/CE del Parlamento europeo e del Consiglio, del 3 marzo 2003, che modifica la direttiva 98/70/CE relativa alla qualita' della benzina e del combustibile diesel. 2003/24/CE del Parlamento europeo e del Consiglio, del 14 aprile 2003, che modifica la direttiva 98/18/CE del Consiglio, del 17 marzo 1998, relativa alle disposizioni e norme di sicurezza per le navi da passeggeri. 2003/25/CE del Parlamento europeo e del Consiglio, del 14 aprile 2003, concernente requisiti specifici di stabilita' per le navi ro/ro da passeggeri. 2003/33/CE del Parlamento europeo e del Consiglio, del 26 maggio 2003, sul ravvicinamento delle disposizioni legislative, regolamentari e amministrative degli Stati membri in materia di pubblicita' e di sponsorizzazione a favore dei prodotti del tabacco. 2003/43/CE del Consiglio, del 26 maggio 2003, recante modifica della direttiva 88/407/CEE che stabilisce le esigenze di polizia sanitaria applicabili agli scambi intracomunitari e alle importazioni di sperma di animali della specie bovina. 2003/44/CE del Parlamento europeo e del Consiglio, del 16 giugno 2003, che modifica la direttiva 94/25/CE sul ravvicinamento delle disposizioni legislative, regolamentari e amministrative degli Stati membri riguardanti le imbarcazioni da diporto. 2003/50/CE del Consiglio, dell'11 giugno 2003, che modifica la direttiva 91/68/CEE per quanto riguarda il rafforzamento dei controlli sui movimenti di ovini e caprini.». - Il regio decreto 30 marzo 1942, n. 327 (Codice della navigazione), modificato dal decreto legislativo 9 maggio 2005, n. 96. (Revisione della parte aeronautica del Codice della navigazione, a norma dell'art. 2 della legge 9 novembre 2004, n. 265 - pubblicato nella Gazzetta Ufficiale 8 giugno 2005, n. 131) e' publicato nella Gazzetta Ufficiale 18 aprile 1942, n. 93.
| Art. 2. Definizioni 1. Per «Orario di lavoro» si intende qualsiasi periodo di tempo in cui il lavoratore sia al lavoro, a disposizione del datore di lavoro e nell'esercizio della sua attivita', o delle sue funzioni conformemente alle disposizioni, anche dei contratti collettivi di lavoro, applicabili in materia. 2. Per «Personale di volo dell'aviazione civile» si intende il personale di cui all'articolo 732 del codice della navigazione impiegato da un'azienda con sede legale o base delle operazioni nello Stato italiano. 3. Per «Tempo di volo» si intende il periodo dall'istante in cui l'aeromobile si muove dalla propria area di parcheggio per effettuare una tratta di volo fino al momento in cui, dopo l'atterraggio, si ferma nella posizione di parcheggio assegnata e fino al completo arresto dei motori di spinta. 4. Per «giorno locale» si intende un periodo di tempo di ventiquattro ore che inizia alle ore 00.00 locali.
Nota all'art. 2. - Il testo dell'art. 732 del codice della navigazione e' il seguente: «732. personale di volo. (Testo in vigore dal 21 ottobre 2005) Il personale di volo comprende: a) il personale addetto al comando, alla guida e al pilotaggio di aeromobili; b) il personale addetto al controllo degli apparecchi e degli impianti di bordo; c) il pesonale addetto ai servizi complementari di bordo.».
| Art. 3. Orario di lavoro 1. Ferma restando la disciplina comunitaria e nazionale riguardanti limitazioni del tempo di volo e dei periodi di servizio e prescrizioni di riposo, l'orario di lavoro massimo annuo e' pari a 2000 ore. In tale limite massimo sono compresi anche periodi di riserva la cui determinazione ed il relativo computo sono disciplinati ai sensi della normativa vigente. Il tempo di volo non puo' superare le 900 ore annue. 2. La distribuzione dell'orario di lavoro massimo annuo e' programmata ed effettuata, in maniera uniforme nell'arco dell'anno salvo motivate esigenze di carattere tecnico-operative, disciplinabili in sede di contrattazione collettiva nei limiti della normativa vigente. | Art. 4. Ferie 1. Il personale di volo dell'aviazione civile ha diritto a ferie annuali retribuite di almeno quattro settimane alle condizioni previste dalla normativa vigente o dai contratti collettivi di lavoro applicati. 2. Il predetto periodo minimo di quattro settimane di ferie annuali retribuite non puo' essere sostituito da un'indennita' economica, salvo che nell'ipotesi di cessazione del rapporto di lavoro. | Art. 5. Riposi 1. Fermo restando quanto disposto all'articolo 4 in materia di ferie, al personale di volo dell'aviazione civile vengono assegnati giorni liberi da ogni tipo di servizio e di riserva, comunicati preventivamente dal datore di lavoro, nella misura di almeno 7 giorni locali per ciascun mese di calendario e comunque di almeno 96 giorni locali per ciascun anno di calendario, che possono comprendere eventuali periodi di riposo prescritti dalla legislazione vigente. 2. I contratti collettivi di lavoro stipulati con le organizzazioni sindacali comparativamente piu' rappresentative possono stabilire le modalita' di fruizione proporzionale delle giornate di riposo di cui al comma 1. | Art. 6. Informazioni 1. Il datore di lavoro e' tenuto, a richiesta delle autorita' competenti, a fornire informazioni riguardanti i criteri di programmazione ed i consuntivi dell'attivita' di volo del personale che opera alle sue dipendenze. | Art. 7. Misure di tutela del personale di volo 1. Il personale di volo dell'aviazione civile ha diritto, ai sensi della legislazione vigente, nel rispetto del segreto medico, ad una valutazione gratuita dello stato di salute prima della sua assegnazione ed in seguito ad intervalli periodici. 2. Il personale di volo che abbia problemi di salute aventi nesso riconosciuto con il fatto che presta anche lavoro notturno viene assegnato ad un lavoro diurno in volo o a terra per cui e' idoneo secondo quanto previsto dall'articolo 15 del decreto legislativo 8 aprile 2003, n. 66. 3. La valutazione di cui ai commi 1 e 2 e' effettuata dagli organismi previsti dalle vigenti disposizioni in materia di idoneita' alla mansione specifica di navigante ed e' compiuta secondo le modalita' e la periodicita' previste dalle suddette disposizioni. 4. Al personale di volo dell'aviazione civile viene garantito un livello di tutela della salute e della sicurezza adeguato alla natura della sua attivita'. 5. Il datore di lavoro assicura servizi ed i mezzi di prevenzione e protezione idonei a garantire al personale di volo dell'aviazione civile gli adeguati livelli di tutela della salute e della sicurezza.
Nota all'art. 7: - Il testo dell'art. 15 del decreto legislativo 8 aprile 2003, n. 66, (Attuazione della direttiva 93/104/CE e della direttiva 2000/34/CE concernenti taluni aspetti dell'organizzazione dell'orario di lavoro - pubblicato nella Gazzetta Ufficiale 14 aprile 2003, n. 87) e' il seguente: «15. Trasferimento al lavoro diurno. 1. Qualora sopraggiungano condizioni di salute che comportino l'inidoneita' alla presentazione di lavoro notturno, acertata dal medico competente o dalle strutture sanitarie pubbliche, il lavoratore verra' assegnato al lavoro diurno, in altre mansioni equivalenti, se esistenti e disponibili. 2. La contrattazione collettiva definisce le modalita' di applicazione delle disposizioni di cui al comma precedente e individua le soluzioni in cui l'assegnazione prevista dal comma citato non risulti applicabile.».
| Art. 8. Sanzioni 1. La violazione delle disposizioni previste dall'articolo 3, commi 1 e 2, e dall'articolo 4, comma 1, e' punita con la sanzione amministrativa da 130 euro a 780 euro, per ogni lavoratore e per ciascun periodo cui si riferisca la violazione. 2. La violazione delle disposizioni previste dall'articolo 5, comma 1, e' punita con la sanzione amministrativa da 105 euro a 630 euro. 3. La violazione della disposizione prevista dall'articolo 6, e' punita con la sanzione amministrativa da 103 euro a 200 euro. 4. Chiunque impedisce o limita l'esercizio del diritto di cui all'articolo 7, commi 1 e 3, e' punito con la sanzione amministrativa da 1.549 euro a 4.131 euro. | Art. 9. Disposizione finale 1. Dal presente provvedimento non devono derivare nuovi o maggiori oneri a carico della finanza pubblica. Il presente decreto, munito del sigillo dello Stato, sara inserito nella Raccolta ufficiale degli atti normativi della Repubblica italiana. E' fatto obbligo a chiunque spetti di osservarlo e di farlo osservare. Dato a Roma, addi' 19 agosto 2005 |
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