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| Gazzetta n. 232 del 2005-10-05 |  |  |  | DECRETO LEGISLATIVO 19 agosto 2005, n. 185 |  | Ripubblicazione  del testo del decreto legislativo 19 agosto 2005, n. 185,   recante:   «Attuazione  della  direttiva  2000/79/CE  relativa all'Accordo  europeo  sull'organizzazione  dell'orario  di lavoro del personale  di  volo  dell'aviazione civile», corredato delle relative note.  (Decreto  legislativo  pubblicato  nella  Gazzetta Ufficiale - serie generale - n. 220 del 21 settembre 2005). |  | 
 |  | Avvertenza: Si procede alla ripubblicazione del testo del decreto legislativo 19 agosto  2005,  n.  185,  corredato  delle  relative note, ai sensi dell'art.  8,  comma 3, del regolamento di esecuzione del testo unico delle  disposizioni sulla promulgazione delle leggi, sulla emanazione dei  decreti  del  Presidente  della Repubblica e sulle pubblicazioni ufficiali  della  Repubblica  italiana,  approvato  con  decreto  del Presidente  della Repubblica 14 marzo 1986, n. 217. Restano invariati il valore e l'efficacia dell'atto legislativo qui trascritto.
 IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA
 Visti gli articoli 76 e 87 della Costituzione;
 Vista  la direttiva 2000/79/CE del Consiglio, del 27 novembre 2000, relativa  all'attuazione dell'accordo sull'organizzazione dell'orario di  lavoro  del  personale  di volo nell'aviazione civile concluso da AEA, ETF, ECA, ERA e IACA;
 Vista  la  legge  31 ottobre 2003, n. 306, recante disposizioni per l'adempimento  di  obblighi  derivanti  dall'appartenenza dell'Italia alle  Comunita'  europee  (Legge comunitaria 2003), ed in particolare l'allegato  B  che  delega  il  Governo ad emanare uno o piu' decreti legislativi  recanti le norme per l'attuazione della citata direttiva 2000/79/CE;
 Visto il codice della navigazione, di cui al regio decreto 30 marzo 1942,  n. 327, come modificato dal decreto legislativo 9 maggio 2005, n. 96;
 Vista  la  preliminare  deliberazione  del  Consiglio dei Ministri, adottata nella riunione del 20 maggio 2005;
 Acquisiti  i  pareri  delle competenti commissioni della Camera dei deputati e del Senato della Repubblica;
 Vista  la  deliberazione del Consiglio dei Ministri, adottata nella riunione del 29 luglio 2005;
 Sulla  proposta  del  Ministro  per  le politiche comunitarie e del Ministro  del  lavoro  e  delle  politiche sociali, di concerto con i Ministri  degli affari esteri, della giustizia, dell'economia e delle finanze, delle infrastrutture e dei trasporti e della salute;
 E m a n a
 il seguente decreto legislativo:
 Art. 1.
 Campo di applicazione
 1.  Le  disposizioni del presente decreto si applicano al personale di volo dell'aviazione civile.
 
 
 
 Note alle premesse:
 -   L'art.   76   della   Costituzione  stabilisce  che
 l'esercizio  della  funzione  legislativa  non  puo' essere
 delegato al Governo se non con determinazione di principi e
 criteri  direttivi  e  soltanto  per  tempo  limitato e per
 oggetti definiti.
 -  L'art. 87 della Costituzione conferisce, tra l'atro,
 al  Presidente  della Repubblica il potere di promulgare le
 leggi  e  di  emanare i decreti aventi valore di legge ed i
 regolamenti.
 -  La  direttiva 2000/79/CE e' pubblicata in GUCE n. L.
 302 del 1° dicembre 2000.
 -  Il  testo  dell'allegato  B,  della legge 31 ottobre
 2003,  n.  306: (Disposizioni per l'adempimento di obblighi
 derivanti   dall'appartenenza  dell'Italia  alle  Comunita'
 europee - Legge comunitaria 2003) pubblicata nella Gazzetta
 Ufficiale 15 novembre 2003, n. 266, e' il seguente:
 «Allegato B
 (Articolo 1, commi 1 e 3)
 96/61/CE  del  Consiglio,  del 24 settembre 1996, sulla
 prevenzione e la riduzione integrate dell'inquinamento.
 1999/22/CE  del  Consiglio, del 29 marzo 1999, relativa
 alla   custodia   degli   animali  selvatici  nei  giardini
 zoologici.
 1999/63/CE  del Consiglio, del 21 giugno 1999, relativa
 all'accordo sull'organizzazione dell'orario di lavoro della
 gente  di  mare  concluso  dall'Associazione armatori della
 Comunita'  europea (ECSA) e dalla Federazione dei sindacati
 dei trasportatori dell'Unione europea (FST).
 2000/60/CE  del Parlamento europeo e del Consiglio, del
 23 ottobre  2000,  che  istituisce  un  quadro per l'azione
 comunitaria in materia di acque.
 2000/76/CE  del Parlamento europeo e del Consiglio, del
 4 dicembre 2000, sull'incenerimento dei rifiuti.
 2000/79/CE   del   Consiglio,   del  27 novembre  2000,
 relativa      all'attuazione      dell'accordo      europeo
 sull'organizzazione  dell'orario di lavoro del personale di
 volo  nell'aviazione  civile  concluso  da  Association  of
 European     Airlines     (AEA),     European     Transport
 Workers'Federation   (ETF),  European  Cockpit  Association
 (ECA),   European   Regions  Airline  Association  (ERA)  e
 International Air Carrier Association (IACA).
 2001/16/CE  del Parlamento europeo e del Consiglio, del
 19 marzo  2001,  relativa all'interoperabilita' del sistema
 ferroviario transeuropeo convenzionale.
 2001/86/CE  del  Consiglio,  dell'8 ottobre  2001,  che
 completa  lo  Statuto  della  Societa'  europea  per quanto
 riguarda il coinvolgimento dei lavoratori.
 2002/30/CE  del Parlamento europeo e del Consiglio, del
 26 marzo   2002,  che  istituisce  norme  e  procedure  per
 l'introduzione   di   restrizioni  operative  ai  fini  del
 contenimento del rumore negli aeroporti della Comunita'.
 2002/44/CE  del Parlamento europeo e del Consiglio, del
 25 giugno 2002, sulle prescrizioni minime di sicurezza e di
 salute  relative  all'esposizione  dei lavoratori ai rischi
 derivanti  dagli  agenti  fisici  (vibrazioni)  (sedicesima
 direttiva  particolare  ai sensi dell'art. 16, paragrafo 1,
 della direttiva 89/391/CEE).
 2002/49/CE  del Parlamento europeo e del Consiglio, del
 25 giugno   2002,   relativa  alla  determinazione  e  alla
 gestione del rumore ambientale.
 2002/58/CE  del Parlamento europeo e del Consiglio, del
 12 luglio  2002, relativa al trattamento dei dati personali
 e   alla  tutela  della  vita  privata  nel  settore  delle
 comunicazioni  elettroniche  (direttiva  relativa alla vita
 privata e alle comunicazioni elettroniche).
 2002/65/CE  del Parlamento europeo e del Consiglio, del
 23 settembre  2002,  concernente  la  commercializzazione a
 distanza   di  servizi  finanziari  ai  consumatori  e  che
 modifica   la  direttiva  90/619/CEE  del  Consiglio  e  le
 direttive 97/7/CE e 98/27/CE.
 2002/73/CE  del Parlamento europeo e del Consiglio, del
 23 settembre 2002, che modifica la direttiva 76/207/CEE del
 Consiglio   relativa  all'attuazione  del  principio  della
 parita' di trattamento tra gli uomini e le donne per quanto
 riguarda  l'accesso  al  lavoro,  alla  formazione  e  alla
 promozione professionali e le condizioni di lavoro.
 2002/74/CE  del Parlamento europeo e del Consiglio, del
 23 settembre 2002, che modifica la direttiva 80/987/CEE del
 Consiglio  concernente il ravvicinamento delle legislazioni
 degli  Stati  membri  relative  alla  tutela dei lavoratori
 subordinati in caso di insolvenza del datore di lavoro.
 2002/84/CE  del Parlamento europeo e del Consiglio, del
 5 novembre  2002,  che  modifica le direttive in materia di
 sicurezza  marittima  e  di  prevenzione  dell'inquinamento
 provocato dalle navi.
 2002/87/CE  del Parlamento europeo e del Consiglio, del
 16 dicembre  2002,  relativa  alla  vigilanza supplementare
 sugli  enti  creditizi,  sulle  imprese  di assicurazione e
 sulle   imprese   di   investimento   appartenenti   ad  un
 conglomerato   finanziario  e  che  modifica  le  direttive
 73/239/CEE,  79/267/CEE,  92/49/CEE,  92/96/CEE, 93/6/CEE e
 93/22/CEE   del   Consiglio   e  le  direttive  98/78/CE  e
 2000/12/CE del Parlamento europeo e del Consiglio.
 2002/89/CE  del  Consiglio,  del  28 novembre 2002, che
 modifica  la  direttiva 2000/29/CE concernente le misure di
 protezione   contro   l'introduzione   nella  Comunita'  di
 organismi  nocivi  ai  vegetali  o  ai  prodotti vegetali e
 contro la loro diffusione nella Comunita'.
 2002/90/CE del Consiglio, del 28 novembre 2002, volta a
 definire  il  favoreggiamento dell'ingresso, del transito e
 del soggiorno illegali.
 2002/92/CE  del Parlamento europeo e del Consiglio, del
 9 dicembre 2002, sulla intermediazione assicurativa.
 2002/95/CE  del Parlamento europeo e del Consiglio, del
 27 gennaio  2003, sulla restrizione dell'uso di determinate
 sostanze  pericolose  nelle  apparecchiature  elettriche ed
 elettroniche.
 2002/96/CE  del Parlamento europeo e del Consiglio, del
 27 gennaio  2003, sui rifiuti di apparecchiature elettriche
 ed elettroniche (RAEE).
 2003/4/CE  del  Parlamento europeo e del Consiglio, del
 28 gennaio 2003, sull'accesso del pubblico all'informazione
 ambientale   e  che  abroga  la  direttiva  90/313/CEE  del
 Consiglio, del 7 giugno 1990.
 2003/6/CE  del  Parlamento europeo e del Consiglio, del
 28   gennaio   2003,  relativa  all'abuso  di  informazioni
 privilegiate  e  alla  manipolazione  del mercato (abusi di
 mercato).
 2003/17/CE  del Parlamento europeo e del Consiglio, del
 3 marzo  2003,  che modifica la direttiva 98/70/CE relativa
 alla qualita' della benzina e del combustibile diesel.
 2003/24/CE  del Parlamento europeo e del Consiglio, del
 14 aprile  2003,  che  modifica  la  direttiva 98/18/CE del
 Consiglio,  del 17 marzo 1998, relativa alle disposizioni e
 norme di sicurezza per le navi da passeggeri.
 2003/25/CE  del Parlamento europeo e del Consiglio, del
 14 aprile   2003,   concernente   requisiti   specifici  di
 stabilita' per le navi ro/ro da passeggeri.
 2003/33/CE  del Parlamento europeo e del Consiglio, del
 26 maggio   2003,  sul  ravvicinamento  delle  disposizioni
 legislative,  regolamentari  e  amministrative  degli Stati
 membri  in  materia  di pubblicita' e di sponsorizzazione a
 favore dei prodotti del tabacco.
 2003/43/CE  del  Consiglio, del 26 maggio 2003, recante
 modifica  della  direttiva  88/407/CEE  che  stabilisce  le
 esigenze  di  polizia  sanitaria  applicabili  agli  scambi
 intracomunitari  e  alle  importazioni di sperma di animali
 della specie bovina.
 2003/44/CE  del Parlamento europeo e del Consiglio, del
 16 giugno  2003,  che  modifica  la  direttiva 94/25/CE sul
 ravvicinamento      delle     disposizioni     legislative,
 regolamentari   e   amministrative   degli   Stati   membri
 riguardanti le imbarcazioni da diporto.
 2003/50/CE  del  Consiglio,  dell'11  giugno  2003, che
 modifica  la  direttiva  91/68/CEE  per  quanto riguarda il
 rafforzamento  dei  controlli  sui  movimenti  di  ovini  e
 caprini.».
 -  Il regio decreto 30 marzo 1942, n. 327 (Codice della
 navigazione),  modificato  dal decreto legislativo 9 maggio
 2005,  n. 96. (Revisione della parte aeronautica del Codice
 della  navigazione,  a  norma  dell'art.  2  della  legge 9
 novembre 2004, n. 265 - pubblicato nella Gazzetta Ufficiale
 8   giugno  2005,  n.  131)  e'  publicato  nella  Gazzetta
 Ufficiale 18 aprile 1942, n. 93.
 
 
 
 
 |  | Art. 2. Definizioni
 1.  Per «Orario di lavoro» si intende qualsiasi periodo di tempo in cui  il lavoratore sia al lavoro, a disposizione del datore di lavoro e   nell'esercizio   della   sua  attivita',  o  delle  sue  funzioni conformemente  alle  disposizioni,  anche dei contratti collettivi di lavoro, applicabili in materia.
 2.  Per  «Personale  di  volo  dell'aviazione civile» si intende il personale  di  cui  all'articolo  732  del  codice  della navigazione impiegato da un'azienda con sede legale o base delle operazioni nello Stato italiano.
 3.  Per  «Tempo  di volo» si intende il periodo dall'istante in cui l'aeromobile si muove dalla propria area di parcheggio per effettuare una  tratta  di  volo  fino al momento in cui, dopo l'atterraggio, si ferma  nella  posizione  di  parcheggio  assegnata e fino al completo arresto dei motori di spinta.
 4.   Per  «giorno  locale»  si  intende  un  periodo  di  tempo  di ventiquattro ore che inizia alle ore 00.00 locali.
 
 
 
 Nota all'art. 2.
 -  Il  testo dell'art. 732 del codice della navigazione
 e' il seguente:
 «732. personale di volo.
 (Testo in vigore dal 21 ottobre 2005)
 Il personale di volo comprende:
 a)  il  personale addetto al comando, alla guida e al
 pilotaggio di aeromobili;
 b) il personale addetto al controllo degli apparecchi
 e degli impianti di bordo;
 c)  il  pesonale  addetto ai servizi complementari di
 bordo.».
 
 
 
 
 |  | Art. 3. Orario di lavoro
 1. Ferma restando la disciplina comunitaria e nazionale riguardanti limitazioni   del   tempo  di  volo  e  dei  periodi  di  servizio  e prescrizioni  di  riposo,  l'orario di lavoro massimo annuo e' pari a 2000  ore.  In  tale  limite  massimo  sono compresi anche periodi di riserva   la   cui   determinazione   ed  il  relativo  computo  sono disciplinati  ai  sensi della normativa vigente. Il tempo di volo non puo' superare le 900 ore annue.
 2.   La  distribuzione  dell'orario  di  lavoro  massimo  annuo  e' programmata  ed  effettuata,  in maniera uniforme nell'arco dell'anno salvo    motivate    esigenze    di    carattere   tecnico-operative, disciplinabili  in sede di contrattazione collettiva nei limiti della normativa vigente.
 |  | Art. 4. Ferie
 1.  Il  personale  di volo dell'aviazione civile ha diritto a ferie annuali  retribuite  di  almeno  quattro  settimane  alle  condizioni previste dalla normativa vigente o dai contratti collettivi di lavoro applicati.
 2. Il predetto periodo minimo di quattro settimane di ferie annuali retribuite  non  puo'  essere  sostituito da un'indennita' economica, salvo che nell'ipotesi di cessazione del rapporto di lavoro.
 |  | Art. 5. Riposi
 1.  Fermo  restando  quanto  disposto  all'articolo 4 in materia di ferie,  al  personale di volo dell'aviazione civile vengono assegnati giorni  liberi  da  ogni  tipo  di  servizio e di riserva, comunicati preventivamente dal datore di lavoro, nella misura di almeno 7 giorni locali  per ciascun mese di calendario e comunque di almeno 96 giorni locali  per  ciascun  anno  di  calendario,  che  possono comprendere eventuali periodi di riposo prescritti dalla legislazione vigente.
 2. I contratti collettivi di lavoro stipulati con le organizzazioni sindacali  comparativamente piu' rappresentative possono stabilire le modalita'  di fruizione proporzionale delle giornate di riposo di cui al comma 1.
 |  | Art. 6. Informazioni
 1.  Il  datore  di  lavoro  e'  tenuto, a richiesta delle autorita' competenti,   a   fornire   informazioni  riguardanti  i  criteri  di programmazione  ed  i consuntivi dell'attivita' di volo del personale che opera alle sue dipendenze.
 |  | Art. 7. Misure di tutela del personale di volo
 1.  Il personale di volo dell'aviazione civile ha diritto, ai sensi della  legislazione  vigente, nel rispetto del segreto medico, ad una valutazione   gratuita   dello   stato  di  salute  prima  della  sua assegnazione ed in seguito ad intervalli periodici.
 2.  Il  personale di volo che abbia problemi di salute aventi nesso riconosciuto  con  il  fatto  che  presta anche lavoro notturno viene assegnato  ad  un  lavoro  diurno in volo o a terra per cui e' idoneo secondo  quanto  previsto  dall'articolo  15  del decreto legislativo 8 aprile 2003, n. 66.
 3.  La  valutazione  di  cui  ai  commi  1  e 2 e' effettuata dagli organismi previsti dalle vigenti disposizioni in materia di idoneita' alla  mansione  specifica  di  navigante  ed  e'  compiuta secondo le modalita' e la periodicita' previste dalle suddette disposizioni.
 4.  Al  personale  di volo dell'aviazione civile viene garantito un livello di tutela della salute e della sicurezza adeguato alla natura della sua attivita'.
 5. Il datore di lavoro assicura servizi ed i mezzi di prevenzione e protezione  idonei  a  garantire  al personale di volo dell'aviazione civile gli adeguati livelli di tutela della salute e della sicurezza.
 
 
 
 Nota all'art. 7:
 -  Il  testo  dell'art.  15  del  decreto legislativo 8
 aprile 2003, n. 66, (Attuazione della direttiva 93/104/CE e
 della   direttiva  2000/34/CE  concernenti  taluni  aspetti
 dell'organizzazione  dell'orario  di  lavoro  -  pubblicato
 nella  Gazzetta  Ufficiale  14  aprile  2003,  n. 87) e' il
 seguente:
 «15. Trasferimento al lavoro diurno.
 1.  Qualora  sopraggiungano  condizioni  di  salute che
 comportino   l'inidoneita'  alla  presentazione  di  lavoro
 notturno,  acertata dal medico competente o dalle strutture
 sanitarie  pubbliche,  il  lavoratore  verra'  assegnato al
 lavoro  diurno, in altre mansioni equivalenti, se esistenti
 e disponibili.
 2.  La contrattazione collettiva definisce le modalita'
 di   applicazione   delle  disposizioni  di  cui  al  comma
 precedente  e  individua le soluzioni in cui l'assegnazione
 prevista dal comma citato non risulti applicabile.».
 
 
 
 
 |  | Art. 8. Sanzioni
 1. La violazione delle disposizioni previste dall'articolo 3, commi 1  e  2,  e  dall'articolo  4,  comma  1,  e'  punita con la sanzione amministrativa  da  130  euro  a  780 euro, per ogni lavoratore e per ciascun periodo cui si riferisca la violazione.
 2. La violazione delle disposizioni previste dall'articolo 5, comma 1, e' punita con la sanzione amministrativa da 105 euro a 630 euro.
 3.  La  violazione  della disposizione prevista dall'articolo 6, e' punita con la sanzione amministrativa da 103 euro a 200 euro.
 4.  Chiunque  impedisce  o  limita  l'esercizio  del diritto di cui all'articolo 7, commi 1 e 3, e' punito con la sanzione amministrativa da 1.549 euro a 4.131 euro.
 |  | Art. 9. Disposizione finale
 1.  Dal presente provvedimento non devono derivare nuovi o maggiori oneri a carico della finanza pubblica.
 Il  presente decreto, munito del sigillo dello Stato, sara inserito nella  Raccolta  ufficiale  degli  atti  normativi  della  Repubblica italiana. E' fatto obbligo a chiunque spetti di osservarlo e di farlo osservare.
 Dato a Roma, addi' 19 agosto 2005
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