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| Gazzetta n. 232 del 2005-10-05 |  | MINISTERO DELLE ATTIVITA' PRODUTTIVE |  | DECRETO 23 settembre 2005 |  | Definizione di passata di pomodoro. |  | 
 |  | IL MINISTRO DELLE ATTIVITA' PRODUTTIVE
 di concerto con
 i Ministri delle politiche agricole e forestali della salute
 e per le politiche comunitarie
 Visto  l'art.  5,  paragrafo 1, lettere a), b) e c) della direttiva 2000/13/CE;
 Visto l'art. 4 del decreto legislativo 27 gennaio 1992, n. 109;
 Visto il decreto legislativo 3 marzo 1993, n. 123;
 Visto l'art. 1 della legge 3 agosto 2004, n. 204;
 Considerato  che  la  passata  di  pomodoro e' un prodotto ottenuto direttamente da pomodoro fresco;
 Ritenuta  la  necessita'  di  definire  le  condizioni  d'uso della denominazione  di  vendita  «passata  di  pomodoro», in particolare i requisiti   che  il  prodotto  deve  possedere  per  rispondere  alle aspettative del consumatore;
 Valutato  il  metodo  di  analisi  per  la  verifica dell'eventuale aggiunta di acqua;
 Vista  la  notifica  alla  Commissione  europea  ai sensi e per gli effetti della direttiva 98/34/CE;
 Acquisito  il parere della Conferenza permanente per i rapporti tra lo  Stato,  le regioni e le province autonome di Trento e di Bolzano, espresso nella seduta del 22 settembre 2005;
 Decreta:
 Art. 1.
 Definizione di passata di pomodoro
 1.  La  denominazione di vendita «Passata di pomodoro» e' riservata al  prodotto ottenuto direttamente da pomodoro fresco, sano e maturo, avente  il  colore,  l'aroma ed il gusto caratteristici del frutto da cui proviene, per spremitura, eventuale separazione di bucce e semi e parziale  eliminazione  dell'acqua  di  costituzione  in  modo che il residuo  ottico  rifrattometrico  risulti  compreso  tra 5 e 12 gradi Brix, con una tolleranza di 3%, al netto del sale aggiunto.
 2.  Per  il prodotto definito al comma 1 puo' essere usata anche la denominazione di vendita «Passato di pomodoro».
 3.  Non  e' consentito concentrare il succo di pomodoro al di sopra di  12  gradi Brix e provvedere poi alla successiva diluizione per la preparazione della passata di pomodoro.
 4. La passata di pomodoro, qualora non confezionata immediatamente, deve essere condizionata in asettico.
 5. Il prodotto di cui al comma 1 possiede i seguenti requisiti:
 a) zuccheri totali, espressi in zucchero invertito, in misura non inferiore a 42% del residuo ottico, al netto del sale aggiunto;
 b) pH non superiore a 4,5;
 c) limite  di  conteggio Howard (HMC): massimo 70 campi positivi; l'esame  microscopico  va  effettuato  sul prodotto diluito a residuo rifrattometrico  8%  a  25°C se superiore e sul prodotto tal quale se inferiore:  in  quest'ultimo  caso  il  limite  del 70% e' ridotto in proporzione;
 d) impurezze  minerali  in  misura  non  superiore  allo 0,1% del residuo ottico;
 e) acido  lattico in misura non superiore a 1% del residuo ottico al netto del sale aggiunto.
 6.  La  presenza di bucce e di semi non deve superare il limite del 4% in peso del prodotto finito.
 7. E' ammessa l'aggiunta dei seguenti ingredienti:
 a) sale alimentare;
 b) correttori di acidita' previsti dal decreto del Ministro della sanita' 27 febbraio 1996, n. 209;
 c) spezie, erbe, piante aromatiche e relativi estratti.
 8.  Gli  ingredienti  di  cui al comma 7, lettera c), devono essere evidenziati nell'etichettatura.
 |  | Art. 2. Metodo di analisi
 1.  Per  la  determinazione  dell'acqua  aggiunta  ai  prodotti che riportano  la  denominazione  di  vendita  «passata  di  pomodoro»  o «passato  di  pomodoro» si applica il metodo di analisi UNI ENV 12141 (giugno 1997) e successive modifiche.
 |  | Art. 3. Controlli
 1.  L'Ispettorato  centrale per la repressione delle frodi effettua controlli  a  sondaggio  in  tutte  le  fasi della produzione e della commercializzazione  della passata di pomodoro attraverso ispezioni e prelievi di campioni da sottoporre ad analisi.
 2.  Restano ferme le disposizioni concernenti i controlli ufficiali di cui al decreto legislativo 3 marzo 1993, n. 123.
 |  | Art. 4. Destinazione ad altri paesi
 1.  I  prodotti destinati ad altri Paesi riportano la denominazione di vendita prevista od ammessa in tali Paesi.
 |  | Art. 5. Mutuo riconoscimento
 1.  Il  prodotto  avente  la  denominazione  di vendita «passata di pomodoro»   o   «passato   di   pomodoro»,  legalmente  fabbricato  o commercializzato negli altri Stati dell'Unione europea o in Turchia e legalmente  fabbricato  negli  Stati  parti dell'accordo sullo Spazio economico   europeo,  puo'  essere  commercializzato  nel  territorio italiano.
 Tuttavia e' vietato utilizzare la denominazione di vendita «passata di  pomodoro»  o  «passato  di  pomodoro»,  anche  se accompagnata da integrazioni  o  specificazioni,  per  designare  un  prodotto che si differenzi  in  modo  sostanziale  da  quello  indicato  nel presente decreto  dal  punto  di  vista  della  sua  composizione  o della sua fabbricazione.
 |  | Art. 6. Sanzioni
 Per le violazioni alle disposizioni di cui all'art. 1, commi 1 e 5, del   presente  decreto  si  applicano  rispettivamente  le  sanzioni amministrative  pecuniarie  previste  dall'art.  18, commi 2 e 3, del decreto   legislativo   27 gennaio   1992,   n.   109   e  successive modificazioni.
 |  | Art. 7. Entrata in vigore
 1.  Il  presente  decreto entra in vigore il giorno successivo alla pubblicazione nella Gazzetta Ufficiale.
 2.    I   prodotti   confezionati   in   conformita'   alle   norme precedentemente  in vigore possono essere venduti fino ad esaurimento delle scorte e, comunque, non oltre il 31 dicembre 2006.
 Roma, 23 settembre 2005
 Il Ministro delle attivita' produttive
 Scajola
 Il Ministro delle politiche agricole e forestali
 Alemanno
 Il Ministro della salute
 Storace
 Il Ministro per le politiche comunitarie
 La Malfa
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