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| Gazzetta n. 232 del 2005-10-05 |  | MINISTERO DEL LAVORO E DELLE POLITICHE SOCIALI |  | DECRETO 14 settembre 2005 |  | Determinazione   del   costo  orario  del  lavoro  per  i  lavoratori dipendenti   da  aziende  del  settore  turismo  -  comparto  aziende alberghiere, riferito al mese di luglio 2005. |  | 
 |  | IL MINISTRO DEL LAVORO E DELLE POLITICHE SOCIALI
 Vista  la legge 7 novembre 2000, n. 327, recante «Valutazione dei costi del lavoro e della sicurezza nelle gare di appalto»;
 Visto l'art. 1, comma 1, della suddetta legge, nella parte che fa riferimento  al  costo  del  lavoro  determinato  periodicamente,  in apposite tabelle, dal Ministro del lavoro e della previdenza sociale, sulla   base  dei  valori  economici  previsti  dalla  contrattazione collettiva    stipulata    dai    sindacati   comparativamente   piu' rappresentativi,    delle   norme   in   materia   previdenziale   ed assistenziale,  dei  diversi  fattori merceologici e delle differenti aree territoriali;
 Considerata  la  necessita'  di  determinare  il costo orario del lavoro  per  i  dipendenti  da aziende del settore turismo - comparto aziende alberghiere;
 Esaminato  il  contratto  collettivo  nazionale  di  lavoro per i dipendenti   da  aziende  del  settore  turismo  -  comparto  aziende alberghiere,  stipulato  il  19 luglio  2003 tra Federalberghi, FIPE, FAITA,  FIAVET,  FEDERRETI  con  la partecipazione di Confcommercio e FILCAMS  CGIL,  FISASCAT  CISL,  UILTTuCS  UIL,  nonche'  il CCNL del 23 luglio  2003 tra Federalberghi, FIPE, FAITA, FIAVET, FEDERRETI con la partecipazione di Confcommercio e UGL - terziario;
 Sentite  le  organizzazioni  sindacali dei datori di lavoro e dei lavoratori   firmatarie  del  sopraindicato  contratto,  al  fine  di acquisire  dati  sugli  elementi  di  costo variabili e peculiari del settore di attivita';
 Decreta:
 Art. 1.
 Il costo orario del lavoro per i lavoratori dipendenti da aziende del  settore turismo - comparto aziende alberghiere, riferito al mese di luglio 2005, e' determinato a livello nazionale nell'unita tabella che fa parte integrante del presente decreto.
 |  | Art. 2. La tabella prescinde:
 a) da  eventuali  benefici  previsti  da  norme di legge di cui l'impresa puo' usufruire;
 b) dagli  oneri derivanti dalla gestione aziendale e accordi di secondo livello;
 c) dagli oneri derivanti da specifici adempimenti connessi alla normativa   sulla   sicurezza   del   lavoro   (decreto   legislativo 19 settembre 1994, n. 626).
 Il  presente  decreto  sara'  pubblicato nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana.
 Roma, 14 settembre 2005
 Il Ministro: Maroni
 |  | Allegato 
 ---->  Vedere allegato a pag. 25   <----
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