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| Gazzetta n. 232 del 2005-10-05 |  | MINISTERO DELL'INTERNO |  | DECRETO 15 settembre 2005 |  | Approvazione  della  regola tecnica di prevenzione incendi per i vani degli  impianti  di  sollevamento ubicati nelle attivita' soggette ai controlli di prevenzione incendi. |  | 
 |  | IL MINISTRO DELL'INTERNO Vista  la  legge 27 dicembre 1941, n. 1570, concernente nuove norme per l'organizzazione dei servizi antincendi;
 Visto  l'art.  1  della  legge  13 maggio 1961, n. 469, concernente l'ordinamento dei servizi antincendi e del Corpo nazionale dei vigili del fuoco;
 Visto  l'art.  2 della legge 26 luglio 1965, n. 966, concernente la disciplina delle tariffe, delle modalita' di pagamento e dei compensi al personale del Corpo nazionale dei vigili del fuoco per i servizi a pagamento;
 Visto il decreto del Presidente della Repubblica 29 luglio 1982, n. 577,   e   successive   modificazioni,   recante  l'approvazione  del regolamento  concernente  l'espletamento dei servizi di prevenzione e di vigilanza antincendi;
 Rilevata la necessita' di aggiornare le disposizioni di prevenzione incendi  per la realizzazione dei vani degli impianti di sollevamento ubicati nelle attivita' soggette ai controlli di prevenzione incendi;
 Visto il progetto di regola tecnica elaborato dal Comitato centrale tecnico-scientifico per la prevenzione incendi di cui all'art. 10 del decreto del Presidente della Repubblica 29 luglio 1982, n. 577;
 Visto  l'art. 11 del citato decreto del Presidente della Repubblica 29 luglio 1982, n. 577;
 Visto il decreto del Presidente della Repubblica 30 aprile 1999, n. 162  «Regolamento  recante  norme  per  l'attuazione  della direttiva 95/16/CE sugli ascensori e di semplificazione dei procedimenti per la concessione  del  nulla  osta  per  ascensori e montacarichi, nonche' della relativa licenza di esercizio;
 Espletata  la  procedura  di  informazione ai sensi della direttiva 98/34/CE, come modificata dalla direttiva 98/48/CE;
 Decreta:
 Art. 1.
 Campo di applicazione
 1. Nel rispetto della direttiva 95/16/CE la regola tecnica allegata al  presente  decreto  si  applica,  in  conformita'  alle specifiche prescrizioni  di  settore  in materia di prevenzione incendi, ai vani degli  impianti  di  sollevamento  installati  nelle  nuove attivita' soggette  ai controlli di prevenzione incendi ed in quelle esistenti, alla  data  di  entrata  in  vigore  del presente decreto, in caso di modifiche sostanziali.
 2. Per modifiche sostanziali agli edifici si intendono:
 a) l'installazione di nuovi impianti di sollevamento;
 b) le  modifiche costruttive degli impianti quali l'aumento delle fermate, oppure il cambiamento del tipo di azionamento;
 c) la sostituzione delle pareti del vano di corsa, delle porte di piano,  del  locale  del  macchinario e/o delle pulegge di rinvio, se eseguita  con  materiali, modelli, dimensioni e/o criteri costruttivi diversi da quelli esistenti;
 d) il  rifacimento  dei  solai dell'edificio, quando coinvolge le strutture di pertinenza dell'impianto di sollevamento;
 e) il  rifacimento  strutturale delle scale dell'edificio, quando coinvolge le strutture di pertinenza dell'impianto di sollevamento;
 f) l'aumento   in   altezza  dell'edificio,  se  coinvolgente  le strutture di pertinenza dell'impianto di sollevamento;
 g) il   cambiamento  della  destinazione  d'uso  degli  ambienti, interni  all'edificio,  in  cui  si  esercitano  attivita'  riportate nell'allegato  al  decreto ministeriale 16 febbraio 1982 e successive modifiche ed integrazioni.
 3.   Per   quanto   non   espressamente   previsto  nelle  presenti disposizioni tecniche si rinvia alle specifiche prescrizioni tecniche di settore.
 |  | Art. 2. Obiettivi
 1.  Ai  fini della prevenzione degli incendi, della sicurezza delle persone  e  della tutela dei beni contro i rischi di incendio, i vani degli  impianti  di  sollevamento  di  cui  all'art.  1 devono essere realizzati in modo da:
 a) minimizzare le cause d'incendio;
 b) limitare danni alle persone ed alle cose;
 c) limitare danni all'edificio ed ai locali serviti;
 d) limitare  la propagazione di un incendio ad edifici e/o locali contigui;
 e) consentire   ai  soccorritori  di  operare  in  condizioni  di sicurezza.
 |  | Art. 3. Disposizioni tecniche
 1.   Ai  fini  del  raggiungimento  degli  obiettivi  descritti  e' approvata  la  regola  tecnica  di  prevenzione  incendi  allegata al presente decreto.
 |  | Art. 4. Commercializzazione CE
 1.  I  materiali  ed i prodotti per la protezione contro l'incendio provenienti  da  uno  degli  Stati membri dell'Unione europea o dalla Turchia,  ovvero da uno degli Stati aderenti all'Associazione europea di  libero  scambio  (EFTA),  firmatari  dell'accordo SEE, legalmente riconosciuti  sulla  base  della  conformita'  alle direttive europee applicabili  possono  essere  impiegati  nel  campo  di  applicazione disciplinato  dal presente decreto sempre che garantiscano un livello di  protezione  equivalente  a  quello previsto dalla allegata regola tecnica.
 |  | Art. 5. Disposizioni finali e abrogazioni
 1.  Sono  abrogate  tutte  le  precedenti  disposizioni tecniche di prevenzione  incendi  impartite in materia e sostituite dall'allegata regola tecnica.
 2.  Il punto 2.5. «Ascensori» dell'allegato al decreto del Ministro dell'interno  16 maggio  1987,  n.  246,  recante «Norme di sicurezza antincendio  per  edifici  di  civile  abitazione»  pubblicato  nella Gazzetta  Ufficiale  della  Repubblica  italiana n. 148 del 27 giugno 1987  e'  sostituito  dal seguente: «2.5. Ascensori. Il vano di corsa dell'ascensore  deve avere le stesse caratteristiche di resistenza al fuoco  del  vano  scala  (vedi tabella A) e deve essere conforme alle specifiche disposizioni vigenti».
 3.   Il  punto  6.8.  «Ascensori  antincendio»  della  parte  prima «Attivita' di nuova costruzione» del titolo II «Disposizioni relative alle  attivita' ricettive con capacita' superiore a venticinque posti letto»  dell'allegato  al  decreto del Ministro dell'interno 9 aprile 1994,  recante  «Approvazione  della  regola  tecnica  di prevenzione incendi  per  la  costruzione e l'esercizio delle attivita' ricettive turistico-alberghiere»  pubblicato  nella  Gazzetta  Ufficiale  della Repubblica  italiana  n.  95  del  26 aprile  1994  e' sostituito dal seguente:  «6.8.  Ascensori  antincendio.  Nelle strutture ricettive, ubicate  in  edifici  aventi  altezza  antincendio  superiore a 54 m, devono  essere  installati  ascensori  di  soccorso, da realizzare in conformita' alle specifiche disposizioni vigenti».
 4. Il punto 3.6.1. «Montalettighe utilizzabili in caso di incendio» del titolo II «Strutture di nuova costruzione che erogano prestazioni in  regime di ricovero ospedaliero e/o in regime residenziale a ciclo continuativo  e/o  diurno»  dell'allegato  al  decreto  del  Ministro dell'interno  18 settembre  2002,  recante «Approvazione della regola tecnica di prevenzione incendi per la costruzione e l'esercizio delle strutture  sanitarie,  pubbliche e private» pubblicato nella Gazzetta Ufficiale  della  Repubblica italiana n. 227 del 27 settembre 2002 e' sostituito  dal  seguente: «3.6.1. Montalettighe utilizzabili in caso di  incendio.  Gli edifici destinati anche in parte ad aree di tipo D devono  disporre di almeno un ascensore montalettighe antincendio, da realizzare in conformita' alle specifiche disposizioni vigenti. Negli edifici,  destinati  anche in parte ad aree di tipo D, aventi altezza antincendio  superiore  a  24  m,  deve  essere  installato almeno un ascensore  di  soccorso  da realizzare in conformita' alle specifiche disposizioni  vigenti». Il punto. 15.7 «Montalettighe utilizzabili in caso  di  incendio»  del  titolo III «Strutture esistenti che erogano prestazioni   in   regime  di  ricovero  ospedaliero  e/o  in  regime residenziale  a  ciclo  continuativo  e/o  diurno» dell'allegato allo stesso   decreto  del  Ministro  dell'interno  18 settembre  2002  e' sostituito dal seguente: «15.7. Montalettighe utilizzabili in caso di incendio.  Gli  edifici  di  altezza  antincendio  superiore  a 12 m, destinati anche in parte ad aree di tipo D, devono disporre di almeno un  ascensore montalettighe antincendio, da realizzare in conformita' alle specifiche disposizioni vigenti».
 |  | Art. 6. Entrata in vigore
 1.  Il  presente  decreto sara' pubblicato nella Gazzetta Ufficiale della  Repubblica  italiana  ed  entrera' in vigore il centoventesimo giorno  successivo  a  quello  della sua pubblicazione nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana.
 E'  fatto  obbligo  a  chiunque  spetti  di  osservarlo  e di farlo osservare.
 Roma, 15 settembre 2005
 Il Ministro: Pisanu
 |  | Allegato Regola tecnica di prevenzione incendi per i vani
 degli impianti di sollevamento ubicati nelle attivita'
 soggette ai controlli di prevenzione incendi 1. Termini,  definizioni  generali, tolleranze dimensionali e simboli grafici di prevenzione incendi.
 Ai  fini  delle  presenti disposizioni si applicano i termini, le definizioni  e  le  tolleranze  dimensionali approvate con il decreto ministeriale 30 novembre 1983. 2. Disposizioni generali.
 Le   pareti   del  vano  di  corsa,  le  pareti  del  locale  del macchinario,  se  esiste,  e  le  pareti  del locale delle pulegge di rinvio, se esiste, ivi compresi porte e portelli di accesso, nel caso in cui non debbano partecipare alla compartimentazione dell'edificio, devono comunque essere costituiti da materiale non combustibile.
 Le  pareti del locale del macchinario, se esiste, e le pareti del locale delle pulegge di rinvio, se esiste, ivi comprese le loro porte e   botole   di   accesso,   se   posti   in   alto  ed  esigenze  di compartimentazione  lo  richiedano,  devono  avere caratteristiche di resistenza  al  fuoco  uguali  o  superiori a quelle richieste per le pareti del vano di corsa con il quale comunicano.
 I   setti  di  separazione,  tra  vano  di  corsa  e  locale  del macchinario,  se esiste, o locale delle pulegge di rinvio, se esiste, devono  essere  realizzati  con materiale non combustibile; i fori di comunicazione,  attraverso  detti setti per passaggio di funi, cavi o tubazioni, devono avere le dimensioni minime indispensabili.
 All'interno  del  vano  di  corsa, del locale del macchinario, se esiste,  del  locale delle pulegge di rinvio, se esiste, e delle aree di  lavoro,  destinate  agli  impianti  di  sollevamento,  non devono esserci  tubazioni  o  installazioni  diverse da quelle necessarie al funzionamento  o  alla  sicurezza dell'impianto come prescritto dalla direttiva 95/16/CE.
 L'intelaiatura  di  sostegno  della cabina deve essere realizzata con  materiale  non combustibile. Le pareti, il pavimento ed il tetto devono  essere costituiti da materiali di classe di reazione al fuoco non  superiore  a  1.  Per  gli ascensori antincendio e per quelli di soccorso,  anche  le pareti, il pavimento ed il soffitto della cabina devono essere realizzati con materiale non combustibile.
 Le  aree  di  sbarco  protette,  realizzate  negli edifici quando necessario   davanti   agli   accessi  di  piano  degli  impianti  di sollevamento,  nonche'  nell'eventuale piano predeterminato d'uscita, di  cui  al  punto 6, devono essere tali che si possa ragionevolmente escludere ogni possibilita' d'incendio in esse. 3. Vano di corsa.
 In  relazione  alle  pareti  del vano di corsa si distinguono tre tipi di impianti di sollevamento:
 in vano aperto;
 in vano protetto;
 in vano a prova di fumo. 3.1 Vano aperto.
 Si considera vano aperto un vano di corsa che non deve costituire compartimento  antincendio;  in tal caso e' sufficiente che le pareti del  vano  di  corsa  e le porte di piano, le eventuali altre porte o portelli  di soccorso ed ispezione siano realizzati con materiali non combustibili. 3.2. Vano protetto.
 Si  considera  vano  protetto  un vano di corsa per il quale sono soddisfatti i seguenti requisiti:
 le  pareti  del  vano  di corsa, comprese le porte di piano, le porte  di  soccorso  e  porte  e  portelli d'ispezione, le pareti del locale del macchinario, se esiste, le pareti del locale delle pulegge di  rinvio, se esiste, nonche' gli spazi del macchinario e le aree di lavoro,  se  disposti fuori del vano di corsa, devono avere le stesse caratteristiche   di  resistenza  al  fuoco  del  compartimento;  gli eventuali   fori   di   passaggio  di  funi,  cavi  e  tubi  relativi all'impianto,  che  debbono  attraversare gli elementi di separazione resistenti al fuoco, devono avere le dimensioni minime indispensabili in relazione a quanto stabilito al punto 2;
 tutte  le  porte  di  piano,  d'ispezione  e di soccorso devono essere  a  chiusura  automatica ed avere le stesse caratteristiche di resistenza al fuoco del compartimento. 3.3. Vano a prova di fumo.
 Si  considera  vano a prova di fumo un vano di corsa per il quale sono soddisfatti i seguenti requisiti:
 le  pareti  del  vano di corsa devono essere separate dal resto dell'edificio a tutti i piani e su tutte le aperture, ivi comprese le porte  di  piano,  di  soccorso  e  di  ispezione  sul vano di corsa, mediante  filtro a prova di fumo. E' consentito che il filtro a prova di  fumo  sia  unico per l'accesso sia alle scale che all'impianto di sollevamento,  fatta  eccezione per gli impianti di cui ai successivi punti 7 e 8;
 le  pareti  del  vano  di corsa, comprese le porte di piano, le porte  di  soccorso  e  porte  e  portelli d'ispezione, le pareti del locale del macchinario, se esiste, le pareti del locale delle pulegge di  rinvio, se esiste, nonche' gli spazi del macchinario e le aree di lavoro,  se  disposti fuori del vano di corsa, devono avere le stesse caratteristiche   di  resistenza  al  fuoco  del  compartimento;  gli eventuali   fori   di   passaggio  di  funi,  cavi  e  tubi  relativi all'impianto,  che  debbono  attraversare gli elementi di separazione resistenti al fuoco, devono avere le dimensioni minime indispensabili in relazione a quanto stabilito al punto 2;
 le  porte  di  piano,  di ispezione e di soccorso, possono dare accesso direttamente ad aree di sbarco che siano aperte per almeno un lato verso uno spazio scoperto, ovvero verso filtri a prova di fumo. 4.  Accessi al locale del macchinario, agli spazi del macchinario e/o alle aree di lavoro.
 Per  i  vani  di  cui ai punti 3.3 e 7, gli accessi al locale del macchinario,  se  esiste,  gli  accessi  al  locale  delle pulegge di rinvio,  se esiste, nonche' agli spazi del macchinario e alle aree di lavoro  devono  avvenire  attraverso  spazi  scoperti  o protetti con filtri a prova di fumo.
 Per  i  vani  di  cui  al  punto  8,  gli  accessi  al locale del macchinario  e  gli  accessi  al  locale  delle pulegge di rinvio, se esiste,  devono  avvenire  attraverso  spazi  scoperti o protetti con filtri a prova di fumo con esclusione di quelli in sovrappressione.
 Nei  vani  di  cui  ai  punti 3.2, 3.3 e 7 in cui sono installati impianti  di  sollevamento  ad  azionamento idraulico, i serbatoi che contengono  l'olio  devono  essere  chiusi e costruiti in acciaio; le tubazioni  per  l'olio, se installate fuori del vano di corsa, devono essere  di  acciaio; in alternativa, i serbatoi e le tubazioni devono essere   protetti  dall'incendio  e  dotati  di  chiusure  capaci  di trattenere l'olio.
 Le  aree  di lavoro, poste fuori del vano di corsa, devono essere facilmente  e  chiaramente  individuate  e  devono  essere ubicate in ambienti  aventi  caratteristiche  conformi  con  quelle stabilite al punto 3 per il vano di corsa. 5. Aerazione  del  vano  di  corsa, dei locali del macchinario, delle pulegge di rinvio e/o degli ambienti contenenti il macchinario.
 Le  aerazioni  del  vano di corsa, del locale del macchinario, se esiste,  del  locale  delle  pulegge  di rinvio, se esiste, e/o degli spazi  del  macchinario  devono  essere  fra  loro  separate e aperte direttamente, o con canalizzazioni anche ad andamento suborizzontale, verso  spazi  scoperti a condizione che sia garantito il tiraggio. Le canalizzazioni   devono   essere   realizzate   con   materiale   non combustibile.
 L'aerazione  del vano di corsa, degli spazi del macchinario o dei locali del macchinario e/o delle pulegge di rinvio, se esistono, deve essere   permanente  e  realizzata  mediante  aperture,  verso  spazi scoperti,  non inferiori al 3% della superficie in pianta del vano di corsa e dei locali, con un minimo di:
 0,20 m2 per il vano di corsa;
 0,05  m2  per  il  locale  del macchinario, se esiste, e per il locale delle pulegge di rinvio, se esiste.
 Dette  aperture  devono  essere realizzate nella parte alta delle pareti  del  vano  e/o dei locali da aerare e devono, inoltre, essere protette  contro  gli  agenti  atmosferici e contro l'introduzione di corpi  estranei  (animali  vari,  volatili ecc.); tali protezioni non devono  consentire  il passaggio di una sfera di diametro maggiore di 15  mm. Quando il vano di corsa e' aperto su spazi scoperti, per esso non e' richiesta aerazione.
 La  canalizzazione  di  aerazione  del  vano puo' attraversare il locale  del  macchinario,  se esiste, o delle pulegge di rinvio; allo stesso  modo la canalizzazione di aerazione degli ambienti contenenti il  macchinario  o  del  locale  del  macchinario,  se  esiste,  puo' attraversare  il vano di corsa ed il locale delle pulegge di rinvio o altri  locali  interni  dell'edificio, purche' garantisca la prevista compartimentazione. 6. Misure di protezione attiva.
 Se  in  vano  protetto o in vano a prova di fumo, gli impianti di sollevamento,  quando le esigenze di compartimentazione dell'edificio lo  richiedono,  prima che la temperatura raggiunga un valore tale da comprometterne  il  funzionamento,  previo  comando  proveniente  dal sistema  di  rilevazione di incendio dell'edificio, devono inviare la cabina  al  piano  predeterminato  di uscita e permettere a qualunque passeggero di uscire.
 In   prossimita'  dell'accesso  agli  spazi  e/o  al  locale  del macchinario  deve  essere  disposto  un  estintore di classe 21A89BC, idoneo per l'uso in presenza d'impianti elettrici.
 Nel  locale  del  macchinario, se esiste, possono essere adottati impianti  di  spegnimento  automatici a condizione che siano del tipo previsto  per  incendi di natura elettrica, convenientemente protetti contro gli urti accidentali e siano tarati a una temperatura nominale d'intervento  tale  che  intervengano  dopo  che  l'ascensore  si sia fermato a seguito della manovra prevista al precedente paragrafo. 7. Vani di corsa per ascensore antincendio.
 Il  vano  di corsa, per un ascensore antincendio, deve rispondere alle   caratteristiche  indicate  al  punto  3.3.  ed  alle  seguenti ulteriori misure:
 tutti    i    piani   dell'edificio   devono   essere   serviti dall'ascensore antincendio;
 l'uscita  dall'ascensore  deve immettere in luogo sicuro, posto all'esterno dell'edificio, in corrispondenza del piano predeterminato di  uscita,  direttamente  o tramite percorso orizzontale protetto di lunghezza  non  superiore a 15 m, ovvero di lunghezza stabilita dalle disposizioni tecniche di settore;
 le  pareti  del  vano  di  corsa, il locale del macchinario, se esiste, gli spazi del macchinario e le aree di lavoro di un ascensore antincendio,  devono  essere distinti da quelli degli altri eventuali ascensori  e  devono  appartenere  a compartimenti distinti da quelli degli altri eventuali ascensori;
 gli  elementi delle strutture del vano di corsa, del locale del macchinario, se esiste, o degli spazi del macchinario e delle aree di lavoro,  se  disposti  fuori  del  vano  di  corsa,  devono avere una resistenza  al  fuoco  corrispondente  a  quella  del compartimento e comunque non inferiore a REI 60;
 l'accesso  al  locale  macchinario,  se  esiste, agli spazi del macchinario  o  alle aree di lavoro deve avvenire da spazio scoperto, esterno  all'edificio, o attraverso un percorso, protetto da filtro a prova  di  fumo  di  resistenza  al fuoco corrispondente a quella del compartimento e comunque non inferiore a REI 60;
 ad   ogni   piano,   all'uscita   dall'ascensore,  deve  essere realizzata   un'area   dedicata   di  almeno  5  m2  aperta,  esterna all'edificio,   oppure,  protetta  da  filtro  a  prova  di  fumo  di resistenza  al  fuoco  corrispondente  a  quella  del compartimento e comunque non inferiore a REI 60;
 la botola installata sul tetto della cabina, per il salvataggio o  per  l'auto  salvataggio  di  persone  intrappolate,  deve  essere prevista  con dimensioni minime m 0,50 x m 0,70 di facile accesso sia dall'interno,  con  la  chiave  di  sblocco,  sia  dall'esterno della cabina.  Le dimensioni interne della cabina devono essere di almeno m (1,10 x 2,10) con accesso sul lato piu' corto;
 le  porte  di  piano  devono  avere  resistenza  al  fuoco  non inferiore  a  quella  richiesta per il vano di corsa e, comunque, non inferiore a REI 60;
 la  linea  di  alimentazione  di  un ascensore antincendio deve essere   distinta   da   quella  di  ogni  altro  ascensore  presente nell'edificio  e  deve  avere  una  doppia  alimentazione  primaria e secondaria di sicurezza;
 i  montanti dell'alimentazione elettrica del macchinario devono essere  separati  dall'alimentazione primaria ed avere una protezione non  inferiore  a  quella richiesta per il vano di corsa e, comunque, non inferiore a REI 60;
 in  caso  di incendio il passaggio da alimentazione primaria ad alimentazione secondaria di sicurezza deve essere automatico;
 i  locali  del  macchinario  e  delle  pulegge  di  rinvio,  se esistono,   ed   il  tetto  di  cabina  devono  essere  provvisti  di illuminazione  di emergenza, con intensita' luminosa di almeno 5 lux, ad  1  m  di  altezza  sul  piano  di calpestio, e dotata di sorgente autonoma  incorporata,  con  autonomia di almeno 1 ora e comunque non inferiore al tempo di resistenza richiesto per l'edificio;
 in  caso di incendio la manovra di questi ascensori deve essere riservata  ai  Vigili  del  fuoco  ed  eventualmente  agli addetti al servizio antincendio opportunamente addestrati;
 un  sistema  di  comunicazione  bidirezionale deve collegare in maniera permanente la cabina all'ambiente contenente il macchinario o al locale del macchinario, se esiste, ed alle aree di sbarco;
 nel progetto dell'edificio devono essere adottate misure idonee a limitare il flusso d'acqua nel vano di corsa, durante le operazioni di spegnimento di un incendio; il materiale elettrico all'interno del vano  di  corsa,  nella zona che puo' essere colpita dall'acqua usata per  lo  spegnimento dell'incendio, e l'illuminazione del vano devono avere protezione IPX3;
 gli ambienti e le aree di sbarco protette devono essere tali da consentire  il  funzionamento  corretto della manovra degli ascensori antincendio  per tutto il tempo prescritto per la resistenza al fuoco dell'edificio;
 gli ascensori antincendio non vanno computati nella valutazione delle vie di esodo. 8. Vano di corsa per ascensore di soccorso.
 Quando  in un edificio, in relazione alle specifiche disposizioni di  prevenzione  incendi,  deve  essere  installato  un  ascensore di soccorso, utilizzabile in caso di incendio, installato esclusivamente per   trasporto  delle  attrezzature  del  servizio  antincendio  ed, eventualmente,  per  l'evacuazione di emergenza delle persone, devono essere  adottare,  oltre  alle  misure  di  cui  al punto 7, anche le seguenti:
 il  numero  degli ascensori di soccorso deve essere definito in modo  da  servire con essi l'intera superficie orizzontale di ciascun piano dell'edificio;
 il locale del macchinario deve essere installato nella sommita' dell'edificio   con  accesso  diretto  dal  piano  di  copertura  del medesimo;
 non e' ammesso un azionamento di tipo idraulico;
 i  condotti  di  aerazione  del  locale  del macchinario devono essere  separati  da quelli del vano di corsa. In caso di condotto di aerazione  del  vano  di  corsa,  che  attraversasse  il  locale  del macchinario  o  che  fosse  contiguo,  il  condotto di aerazione deve essere  segregato e protetto con materiali aventi resistenza al fuoco almeno REI 120;
 le dimensioni interne minime della cabina e dell'accesso devono essere  stabilite  in  base  alle esigenze dei vigili del fuoco ed in ogni caso non devono essere inferiori ai seguenti valori:
 
 larghezza                                           |     1,10 m profondita'                                         |     2,10 m altezza interna di cabina                           |     2,15 m larghezza accesso (posto sul lato minore)           |     1,00 m
 
 le  porte  di  piano  e  di cabina devono essere ad azionamento manuale, la porta di cabina deve essere ad una o piu' ante scorrevoli orizzontali.  Al  fine di assicurare la disponibilita' dell'impianto, anche in caso di uso improprio, deve essere installato un dispositivo che,  quando  il  tempo  di sosta della cabina ad un piano diverso di quello  di  accesso dei vigili del fuoco supera i due minuti, riporti automaticamente  la cabina al piano anzidetto. Un allarme luminoso ed acustico,  a  suono intenso non inferiore ai 60 dB(A), deve segnalare il  fallimento  di  questa  manovra  al personale dell'edificio; tale allarme  non  deve  essere  operativo  quando l'ascensore e' sotto il controllo dei vigili del fuoco;
 un  interruttore  a  chiave,  posto  a ogni piano servito, deve consentire  ai  vigili del fuoco di chiamare direttamente l'ascensore di soccorso;
 per  l'auto salvataggio, dall'interno della cabina, deve essere presente  una scala che consenta di raggiungere in sicurezza il tetto della cabina stessa attraverso la relativa botola;
 per  consentire  il  diretto  e  facile  accesso  alla  botola, all'interno della cabina non sono ammessi controsoffitti. 9. Norme di esercizio.
 L'uso  degli ascensori in caso d'incendio e' vietato. Presso ogni porta  di piano di ogni ascensore deve essere affisso un cartello con l'iscrizione  «Non  usare l'ascensore in caso d'incendio». In edifici di  civile  abitazione  e'  sufficiente  prevedere  l'affissione  del cartello solo presso la porta del piano principale servito e di tutti gli altri piani da cui si puo' accedere dall'esterno.
 In  caso  d'incendio  e' consentito unicamente l'uso di ascensori antincendio  e  di  soccorso  in  relazione  a quanto stabilito dalle specifiche regole tecniche di settore. Inoltre, e' proibito accendere fiamme   libere  in  cabina,  nel  vano  di  corsa,  nei  locali  del macchinario e delle pulegge di rinvio e nelle aree di lavoro, nonche' depositare  in  tali  ambienti  materiale  estraneo  al funzionamento dell'ascensore.
 I  suddetti divieti, limitazioni e condizioni di esercizio devono essere   segnalati  con  apposita  segnaletica  conforme  al  decreto legislativo n. 493/1996.
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