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| Gazzetta n. 232 del 2005-10-05 |  | MINISTERO DELLE POLITICHE AGRICOLE E FORESTALI |  | DECRETO 23 settembre 2005 |  | Differimento  del  termine di proroga dell'autorizzazione, rilasciata all'organismo  di  controllo denominato «CSQA Certificazioni Srl», ad effettuare  i  controlli sulla denominazione di origine protetta olio extravergine di oliva «Garda». |  | 
 |  | IL DIRETTORE GENERALE del Dipartimento delle politiche di sviluppo
 Visto   il  decreto  legislativo  30 marzo  2001,  n.  165,  ed  in particolare l'art. 16, lettera d);
 Visti  i decreti 29 maggio 2003, 1° ottobre 2003, 12 febbraio 2004, 31 maggio  2004, 28 settembre 2004, 20 gennaio 2005 e 23 maggio 2005, con i quali la validita' dell'autorizzazione rilasciata all'organismo di  controllo  denominato  «CSQA  Certificazioni  Srl»,  con  decreto 24 gennaio 2003, e' stata prorogata fino al 15 ottobre 2005;
 Considerato  che  il  predetto organismo di controllo non ha ancora adeguato  in  modo puntuale il piano dei controlli predisposto per la denominazione di origine protetta olio extravergine di oliva «Garda», allo  schema  tipo  di  controllo, trasmessogli con nota ministeriale dell'11 aprile 2002, protocollo numero 61862;
 Considerata la necessita' di garantire la continuita' del controllo concernente la denominazione di origine protetta olio extravergine di oliva «Garda»;
 Ritenuto    di    dover    differire    il   termine   di   proroga dell'autorizzazione  di  un  ulteriore periodo di centoventi giorni a decorrere  dalla  data  di  scadenza  della  succitata  proroga, alle medesime  condizioni  stabilite  nella  autorizzazione  concessa  con decreto 24 gennaio 2003;
 Decreta:
 Art. 1.
 L'autorizzazione  rilasciata  all'organismo  privato  di  controllo «CSQA  -  Certificazioni  Srl»,  con sede in Thiene (Vicenza), via S. Gaetano  n 74, con decreto 24 gennaio 2003, ad effettuare i controlli sulla  denominazione  di  origine protetta olio extravergine di oliva «Garda»  registrata  con  il  regolamento  della  Commissione (CE) n. 2325/97  del  24 novembre  1997,  gia prorogata con decreti 29 maggio 2003, 1° ottobre 2003, 12 febbraio 2004, 31 maggio 2004, 28 settembre 2004, 20 gennaio 2005 e 23 maggio 2005, e' ulteriormente prorogata di centoventi giorni a far data dal 15 ottobre 2005.
 |  | Art. 2. Nell'ambito   del   periodo  di  validita'  della  proroga  di  cui all'articolo  precedente  l'organismo  di  controllo  e' obbligato al rispetto   delle  prescrizioni  impartite  con  il  predetto  decreto 24 gennaio 2003.
 Il  presente  decreto  e' pubblicato nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana.
 Roma, 23 settembre 2005
 Il direttore generale: Abate
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