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| Gazzetta n. 232 del 2005-10-05 |  | MINISTERO DELLE POLITICHE AGRICOLE E FORESTALI |  | DECRETO 23 settembre 2005 |  | Differimento  del  termine di proroga dell'autorizzazione, rilasciata all'organismo   di   controllo   denominato   «O.C.P.A.  -  Organismo consortile  per  il  controllo  sui  formaggi  sardi  a  D.O.P.»,  ad effettuare  i  controlli  sulla  denominazione  di  origine  protetta «Pecorino sardo». |  | 
 |  | IL DIRETTORE GENERALE del Dipartimento delle politiche di sviluppo
 Visto   il  decreto  legislativo  30 marzo  2001,  n.  165,  ed  in particolare l'articolo 16 lettera d);
 Visti i decreti 16 luglio 2002, 20 novembre 2002, 26 febbraio 2003, 10 giugno  2003,  24 ottobre  2003, 12 febbraio 2004, 31 maggio 2004, 28 settembre  2004,  20 gennaio 2005 e 23 maggio 2005, con i quali la validita'  dell'autorizzazione  triennale rilasciata all'organismo di controllo   denominato   «O.C.P.A.  -  Organismo  consortile  per  il controllo  sui  formaggi  sardi  a D.O.P.», con decreto del 27 luglio 1999, e' stata prorogata fino al 23 ottobre 2005;
 Considerato  che  il  predetto organismo di controllo non ha ancora adeguato  in  modo puntuale il piano dei controlli predisposto per la denominazione  di  origine protetta «Pecorino sardo» allo schema tipo di  controllo, trasmessogli con nota ministeriale del 23 aprile 2002, protocollo n. 62118;
 Considerata la necessita' di garantire la continuita' del controllo concernente la denominazione di origine protetta «Pecorino Sardo»;
 Ritenuto    di    dover    differire    il   termine   di   proroga dell'autorizzazione  di  un  ulteriore periodo di centoventi giorni a decorrere  dalla  data  di  scadenza  della  succitata  proroga, alle medesime  condizioni  stabilite  nella  autorizzazione  concessa  con decreto 27 luglio 1999;
 Decreta:
 Art. 1.
 L'autorizzazione  rilasciata  all'organismo  privato  di  controllo «O.C.P.A.  - Organismo consortile per il controllo sui formaggi sardi a  D.O.P.»,  con  sede  in  Olmedo  (Sassari), localita' Bonassi, con decreto 27 luglio 1999, ad effettuare i controlli sulla denominazione di  origine  protetta  «Pecorino Sardo» registrata con il regolamento della  Commissione (CE) n. 1263/96 del 1° luglio 1996, gia' prorogata con  decreti  16 luglio  2002,  20 novembre  2002,  26 febbraio 2003, 10 giugno  2003,  24 ottobre  2003, 12 febbraio 2004, 31 maggio 2004, 28 settembre 2004, 20 gennaio 2005 e 23 maggio 2005, e' ulteriormente prorogata di centoventi giorni a far data dal 23 ottobre 2005.
 |  | Art. 2. Nell'ambito   del   periodo  di  validita'  della  proroga  di  cui all'articolo  precedente  l'organismo  di  controllo  e' obbligato al rispetto   delle  prescrizioni  impartite  con  il  predetto  decreto 27 luglio 1999.
 Il  presente  decreto  e' pubblicato nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana.
 Roma, 23 settembre 2005
 Il direttore generale: Abate
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