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| Gazzetta n. 232 del 2005-10-05 |  | MINISTERO DELLE POLITICHE AGRICOLE E FORESTALI |  | DECRETO 23 settembre 2005 |  | Differimento  del  termine di proroga dell'autorizzazione, rilasciata all'organismo di controllo denominato «Agroqualita' - Societa' per la certificazione   della   qualita'  nell'agroalimentare  a  r.l.»,  ad effettuare  i  controlli  sulla  denominazione  di  origine  protetta «Nocellara del Belice». |  | 
 |  | IL DIRETTORE GENERALE del Dipartimento delle politiche di sviluppo
 Visto   il  decreto  legislativo  30 marzo  2001,  n.  165,  ed  in particolare l'art. 16, lettera d);
 Visti  i  decreti 7 luglio 2004, 19 ottobre 2004, 20 gennaio 2005 e 23 maggio 2005 con i quali la validita' dell'autorizzazione triennale rilasciata  all'organismo  di  controllo  denominato  «Agroqualita' - Societa'  per  la certificazione della qualita' nell'agroalimentare a r.l.»,  con  decreto  6 luglio  2001,  e'  stata  prorogata  fino  al 27 ottobre 2005;
 Considerato  che  l'Associazione  culturale cultori della nocellara del  Belice,  pur  essendone  richiesto,  non  ha ancora provveduto a segnalare  l'organismo  di  controllo  da autorizzare per il triennio successivo alla data di scadenza dell'autorizzazione sopra indicata;
 Considerata la necessita' di garantire la continuita' del controllo concernente  la  denominazione  di  origine  protetta  «Nocellara del Belice»;
 Ritenuto    di    dover    differire    il   termine   di   proroga dell'autorizzazione  di  un  ulteriore periodo di centoventi giorni a decorrere  dalla  data  di  scadenza  della  succitata  proroga, alle medesime  condizioni  stabilite  nella  autorizzazione  concessa  con decreto 6 luglio 2001;
 Decreta:
 Art. 1.
 L'autorizzazione  rilasciata  all'organismo  privato  di  controllo «Agroqualita'   -  Societa'  per  la  certificazione  della  qualita' nell'agroalimentare  a  r.l.», con sede in Roma, con decreto 6 luglio 2001,  ad  effettuare  i  controlli  sulla  denominazione  di origine protetta  «Nocellara  del Belice» registrata con il regolamento della Commissione  (CE)  n.  134/98 del 20 gennaio 1998, gia' prorogata con decreti  7 luglio  2004, 19 ottobre 2004, 20 gennaio 2005 e 23 maggio 2005,  e' ulteriormente prorogata di centoventi giorni a far data dal 27 ottobre 2005.
 |  | Art. 2. Nell'ambito   del   periodo  di  validita'  della  proroga  di  cui all'articolo  precedente  l'organismo  di  controllo  e' obbligato al rispetto   delle  prescrizioni  impartite  con  il  predetto  decreto 6 luglio 2001.
 Il  presente  decreto  e' pubblicato nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana.
 Roma, 23 settembre 2005
 Il direttore generale: Abate
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