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| Gazzetta n. 232 del 2005-10-05 |  | MINISTERO DELLA GIUSTIZIA |  | DECRETO 16 settembre 2005 |  | Riconoscimento,  alla  sig.ra  Morla  Crespin  Maria  del Rosario, di titolo  di  studio estero, quale titolo abilitante per l'esercizio in Italia della professione di revisore contabile. |  | 
 |  | IL DIRETTORE GENERALE della giustizia civile
 Visto il decreto del Presidente della Repubblica 31 agosto 1999, n. 394,  recante  norme di attuazione del testo unico delle disposizioni concernenti  la disciplina dell'immigrazione e norme sulla condizione dello   straniero,  ai  sensi  dell'art.  1,  comma  6,  del  decreto legislativo 25 luglio 1998, n. 286, e successive integrazioni;
 Visto  altresi'  il decreto legislativo 27 gennaio 1992, n. 115, di attuazione della direttiva n. 89/48/CEE del 21 dicembre 1988 relativa ad  un  sistema  generale  di riconoscimento di diplomi di istruzione superiore che sanzionano formazioni professionali di durata minima di tre anni;
 Vista  l'istanza della sig.ra Morla Crespin Maria del Rosario, nata a  Guayaquil  (Ecuador)  il  27 aprile  1970,  cittadina ecuadoriana, diretta ad ottenere, ai sensi dell'art. 49 del decreto del Presidente della Repubblica n. 394/1999, in combinato disposto con l'art. 12 del decreto   legislativo  n.  115/1992,  il  riconoscimento  del  titolo professionale  di  kontador  publico,  conseguito in Ecuador, ai fini dell'accesso  all'albo  ed  esercizio  in Italia della professione di revisore contabile;
 Preso  atto che la richiedente e' in possesso del titolo accademico titulo de contador publico autorizado rilasciato il 25 novembre 1998, e  del  titolo  licenciada  en  contaduria  y auditoria rilasciato il 26 novembre  1999,  conseguiti  presso  l'«Universidad Laica Vincente Rocafuerte de Guayaquil»;
 Considerato   che  la  richiedente  e'  iscritta  alla  «Federacion Nacional de Contadores del Ecuador» dal 21 dicembre 1998;
 Preso atto delle informazioni acquisite dall'Ambasciata d'Italia in Ecuador  in  cui  e'  stato  precisato che il titolo di licenciada en contaduria y auditoria e ulteriore titolo che il professionista, gia' iscritto  presso  la  «Federacion»  acquisisce successivamente a tale iscrizione;
 Viste le conformi determinazioni della Conferenza dei servizi nella seduta del 28 aprile 2005;
 Preso  atto  del  conforme  parere  scritto  del  rappresentante di categoria in atti allegato;
 Rilevato  che  comunque  permangono  differenze  tra  la formazione accademico-professionale  richiesta  in  Italia per l'esercizio della professione  di  revisore  contabile  e  quella di cui e' in possesso l'istante, per cui appare necessario applicare misure compensative;
 Visto  l'art.  49,  comma  3,  del  decreto  del  Presidente  della Repubblica del 31 agosto 1999, n. 394, e successive integrazioni;
 Visto  l'art.  6,  n. 2, del decreto legislativo n. 115/1992, sopra indicato;
 Visti  gli articoli 6 del decreto legislativo n. 286/1998 e 14 e 39 del  decreto  del Presidente della Repubblica n. 394/1999, per cui la verifica  del rispetto delle quote relative ai flussi di ingresso nel territorio  dello  Stato di cui all'art. 3 del decreto legislativo n. 286/1998,  cosi'  come  modificato  dalla  legge  n.  189/2002 non e' richiesta  per  i cittadini stranieri gia' in possesso di un permesso di  soggiorno  per  lavoro  subordinato, lavoro autonomo o per motivi familiari;
 Considerato  che  la richiedente possiede un permesso di soggiorno, rilasciato  dalla  questura  di Genova, rinnovato in data 23 febbraio 2004 con scadenza il 27 marzo 2006;
 Decreta:
 Art. 1.
 Alla  sig.ra  Morla  Crespin  Maria  del  Rosario, nata a Guayaquil (Ecuador)  il  27 aprile 1970, cittadina ecuadoriana, e' riconosciuto il  titolo  professionale  di cui in premessa quale titolo valido per l'iscrizione al registro dei «Revisori contabili» e l'esercizio della professione in Italia.
 |  | Art. 2. Il  riconoscimento  di  cui  al presente articolo e' subordinato al superamento  di  una  prova  attitudinale  sulle seguenti materie: 1) diritto tributario, 2) diritto societario, 3) principi contabili.
 |  | Art. 3. La  prova  si  compone  di  un  esame  orale da svolgersi in lingua italiana.  Le  modalita' di svolgimento della prova attitudinale sono indicate  nell'allegato  A,  che  costituisce  parte  integrante  del presente decreto.
 Roma, 16 settembre 2005
 Il direttore generale: Mele
 |  | Allegato A a) La   candidata,  per  essere  ammessa  a  sostenere  la  prova attitudinale,   dovra'   presentare  alla  commissione  esaminatrice, istituita  presso  il  registro  dei  revisori  contabili,  ai  sensi dell'art.  15 del decreto del Presidente della Repubblica n. 99/1998, domanda  in  carta legale allegando la copia autenticata del presente decreto,  la  commissione  da' immediata notizia del calendario della prova all'interessata, al recapito da questa indicato nella domanda.
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