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| Gazzetta n. 232 del 2005-10-05 |  | MINISTERO DELLA GIUSTIZIA |  | DECRETO 16 settembre 2005 |  | Riconoscimento,  al  sig.  Iovino Andrea, di titolo di studio estero, quale  titolo  abilitante per l'esercizio in Italia della professione di avvocato. |  | 
 |  | IL DIRETTORE GENERALE della giustizia civile
 Visto il decreto del Presidente della Repubblica 31 agosto 1999, n. 394,  recante  norme di attuazione del testo unico delle disposizioni concernenti  la disciplina dell'immigrazione e norme sulla condizione dello straniero, a norma dell'art. 1, comma 6 del decreto legislativo 25 luglio 1998, n. 28 e successive integrazioni;
 Visto  altresi'  il  decreto legislativo 27 gennaio 1992, n. 115 di attuazione  della  direttiva  n.  89/48/CEE  del  21 dicembre  1988 - relativa  ad  un  sistema  generale  di  riconoscimento di diplomi di istruzione  superiore  che  sanzionano  formazioni  professionali  di durata minima di tre anni;
 Visto  l'art. 1 comma 2 del citato decreto legislativo n. 286/1998, cosi'  come  modificato con legge 30 luglio 2002, n. 189, che prevede l'applicabilita'  del  decreto  legislativo stesso anche ai cittadini degli  Stati  membri dell'Unione europea in quanto si tratti di norme piu' favorevoli e successive integrazioni;
 Vista  l'istanza  del  sig. Iovino Andrea, nato il 20 luglio 1974 a Poggiomarino  (Italia),  cittadino  italiano, diretta ad ottenere, ai sensi  dell'art.  49  del  decreto del Presidente della Repubblica n. 394/1999  in combinato disposto con l'art. 12 del decreto legislativo n.  115/1992, il riconoscimento del titolo professionale di «Abogado» di  cui  e' in possesso, rilasciato dall'«Universidad Santa Maria» di Caracas  (Venezuela)  in  data  3 novembre 2001, ai fini dell'accesso all'albo ed esercizio in Italia della professione di avvocato;
 Considerato  che il richiedente e' iscritto al «Colegio de Abogados del Distrito Capital» (Venezuela) dal 2002 con il n. 49926;
 Vista  l'esperienza  professionale documentata in atti e il diploma di  Master  universitario  di  secondo  livello in diritto tributario «Antonio  Berlieri»  conseguito  presso  l'«Alma  Mater Studiorum» di Bologna nel 2004;
 Viste  le conformi determinazioni della Conferenza di servizi nella seduta del 27 maggio 2005;
 Considerato il parere del rappresentante del consiglio nazionale di categoria nella seduta di cui sopra;
 Rilevato  che  comunque  permangono  differenze  tra  la formazione accademico-professionale  richiesta  in  Italia per l'esercizio della professione  di  «avvocato» e quella di cui e' in possesso l'istante, per cui appare necessario applicare le misure compensative;
 Visto l'art. 49 comma 3 del decreto del Presidente della Repubblica del 31 agosto 1999, n. 394 e successive integrazioni;
 Visto  l'art.  6  n.  2  del decreto legislativo n. 115/1992, sopra indicato;
 Decreta:
 Art. 1.
 Al  sig.  Iovino  Andrea,  nato  il  20 luglio  1974 a Poggiomarino (Italia), cittadino italiano, e' riconosciuto il titolo professionale di  «Abogado» di cui in premessa quale titolo valido per l'iscrizione all'albo degli avvocati e l'esercizio della professione in Italia.
 |  | Art. 2. Detto  riconoscimento  e'  subordinato  al superamento di una prova attitudinale sulle seguenti materie:
 1) diritto civile;
 2) diritto processuale civile;
 3) diritto penale;
 4) diritto processuale penale;
 5) diritto amministrativo;
 6) diritto costituzionale;
 7) diritto del lavoro;
 8) diritto commerciale;
 9) diritto internazionale privato.
 |  | Art. 3. La  prova  si  compone  di  un  esame  scritto  e un esame orale da svolgersi  in lingua italiana. Le modalita' di svolgimento dell'uno e dell'altro  sono  indicate  nell'allegato  A,  che  costituisce parte integrante del presente decreto.
 Roma, 16 settembre 2005
 Il direttore generale: Mele
 |  | Allegato A a) Il   candidato,  per  essere  ammesso  a  sostenere  la  prova attitudinale,  dovra'  presentare  al  consiglio nazionale domanda in carta legale, allegando la copia autenticata del presente decreto. La commissione,  istituita presso il consiglio nazionale, si riunisce su convocazione  del presidente per lo svolgimento delle prove di esame, fissandone  il calendario. Della convocazione della commissione e del calendario   fissato   per   le   prove  e'  data  immediata  notizia all'interessato, al recapito da questi indicato nella domanda.
 b) La  prova  scritta  consiste nello svolgimento di elaborati su tre materie, di cui due vertono su:
 1) diritto civile;
 2) diritto penale, e una a scelta del candidato tra le restanti materie, ad esclusione di deontologia e ordinamento professionale.
 c) La  prova  orale  verte  nella  discussione di brevi questioni pratiche su cinque materie scelte dall'interessato, tra le nove sopra indicate  oltre  che  su  deontologia e ordinamento professionale. Il candidato  potra'  accedere  a  questo  secondo  esame  solo se abbia superato con successo la prova scritta.
 d) La   commissione   rilascia   all'interessato   certificazione dell'avvenuto   superamento   dell'esame,   al  fine  dell'iscrizione all'albo degli avvocati.
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