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| Gazzetta n. 232 del 2005-10-05 |  | MINISTERO DELLA GIUSTIZIA |  | DECRETO 8 settembre 2005 |  | Riconoscimento,  alla  sig.ra Raducka Stefania Krystyna, di titolo di studio  estero,  quale  titolo  abilitante  per l'esercizio in Italia della professione di psicologo. |  | 
 |  | IL DIRETTORE GENERALE della giustizia civile
 Visti  gli  articoli 1  e  8  della legge 29 dicembre 1990, n. 428, recante   disposizioni   per   l'adempimento  di  obblighi  derivanti dall'appartenenza dell'Italia all'Unione europea;
 Visto il decreto legislativo 27 gennaio 1992, n. 115, di attuazione della  direttiva  n.  89/48/CEE  del 21 dicembre 1988, relativa ad un sistema generale di riconoscimento di diplomi di istruzione superiore che sanzionano formazioni professionali di durata minima di tre anni;
 Visto  il  decreto legislativo 8 luglio 2003, n. 277, di attuazione della  direttiva  n.  19/2001 che modifica le direttive del Consiglio relative  al  sistema  generale  di  riconoscimento  delle qualifiche professionali;
 Visto  il decreto del Presidente della Repubblica 5 giugno 2001, n. 328,  contenente  «Modifiche  ed  integrazioni  della  disciplina dei requisiti  per l'ammissione all'esame di Stato e delle relative prove per l'esercizio di talune ordinamenti»;
 Vista  l'istanza  della  sig.ra  Raducka  Stefania Krystyna, nata a Walbrzych  (Polonia)  il 15 dicembre 1961, cittadina polacca, diretta ad  ottenere,  ai  sensi  dell'art.  12  del  decreto  legislativo n. 115/1992,  cosi' come modificato dal decreto legislativo n. 277/2003, il   riconoscimento   del   suo  titolo  accademico-professionale  di «Magistra  Psychologii»  conseguito in Polonia presso la «Uniwersytet Wroclawski» (Polonia) in data 5 luglio 1985 e rilasciato il 22 agosto 1985 - ai fini dell'accesso all'albo e dell'esercizio in Italia della professione di psicologo;
 Preso  atto che la richiedente ha svolto attivita' professionale in Polonia dal 1985 al 2000, come documentato in atti;
 Viste  le  determinazioni  della Conferenza di servizi nella seduta del 26 luglio 2005;
 Sentito  il  rappresentante  del  Consiglio  nazionale di categoria nella seduta sopra indicata;
 Considerato   che   sussistono   differenze   tra   la   formazione accademico-professionale  richiesta  in  Italia per l'esercizio della professione  di  psicologo  -  sez.  A e quella di cui e' in possesso l'istante,   per   cui   appare   necessario   applicare   le  misure compensative;
 Visto l'art. 6, comma 1 del decreto legislativo n. 115/1992;
 Decreta:
 Art. 1.
 Alla  sig.ra  Raducka Stefania Krystyna, nata a Walbrzych (Polonia) il  15 dicembre 1961, cittadina polacca, e' riconosciuto il titolo di cui  in  premessa quale titolo valido per l'iscrizione all'albo degli psicologi - sezione A e l'esercizio della professione in Italia.
 |  | Art. 2. Il  riconoscimento  di cui al precedente articolo e' subordinato, a scelta  della  richiedente,  al superamento di una prova attitudinale oppure  al  compimento di un tirocinio di adattamento, per un periodo di  dodici  mesi;  le  modalita' di svolgimento dell'una o dell'altra sono  indicate  nell'allegato A, che costituisce parte integrante del presente decreto.
 |  | Art. 3. La  prova  attitudinale, ove oggetto di scelta della richiedente, vertera' sulle seguenti materie:
 a) teoria e tecnica dei tests;
 b) psicologia dinamica.
 Roma, 8 settembre 2005
 Il direttore generale: Mele
 |  | Allegato A a) Prova   attitudinale:  Il  candidato,  per  essere  ammesso  a sostenere  la  prova  attitudinale,  dovra'  presentare  al Consiglio nazionale domanda in carta legale, allegando la copia autenticata del presente  decreto.  La  commissione,  istituita  presso  il Consiglio nazionale,   si  riunisce  su  convocazione  del  presidente  per  lo svolgimento  delle  prove  di  esame, fissandone il calendario. Della convocazione  della commissione e del calendario fissato per le prove e'  data  immediata  notizia  all'interessato,  al recapito da questi indicato nella domanda.
 Detta  prova  si  compone  di un esame orale da svolgersi in lingua italiana   che   evidenzi  la  competenza  teorica,  metodologica  ed esperenziale della candidata circa l'area professionale richiesta.
 La     commissione    rilascia    all'interessato    certificazione dell'avvenuto   superamento   dell'esame,   al  fine  dell'iscrizione all'albo degli psicologi - sez. A.
 b) Tirocinio   di   adattamento:  ove  oggetto  di  scelta  della richiedente,  e' diretto ad ampliare ed approfondire le conoscenze di base,  specialistiche  e professionali. La richiedente presentera' al Consiglio  nazionale  domanda  in  carta  legale  allegando  la copia autenticata del presente provvedimento.
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