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| Gazzetta n. 232 del 2005-10-05 |  | MINISTERO DEGLI AFFARI ESTERI |  | DECRETO 4 agosto 2005, n. 205 |  | Regolamento sulle modalita' di funzionamento delle sezioni distaccate delle  rappresentanze  diplomatiche,  in  applicazione  dell'articolo 30-bis,  settimo comma, del decreto del Presidente della Repubblica 5 gennaio 1967, n. 18. |  | 
 |  | IL MINISTRO DEGLI AFFARI ESTERI di concerto con
 IL MINISTRO DELL'ECONOMIA E DELLE FINANZE
 Visto il decreto del Presidente della Repubblica 5 gennaio 1967, n. 18,     e    successive    modificazioni,    recante    l'ordinamento dell'Amministrazione   degli   affari   esteri,  e,  in  particolare, l'articolo 30-bis, introdotto dalla legge del 23 aprile 2003, n. 109;
 Vista  la  legge  6 febbraio  1985, n. 15 concernente la disciplina delle  spese  da  effettuarsi  all'estero  dal Ministero degli affari esteri;
 Visto  l'articolo  17, comma 3, della legge 23 agosto 1988, n. 400, come modificato dall'articolo 13 della legge 15 marzo 1997, n. 59;
 Visto  il  decreto  legislativo 30 luglio 1999, n. 300 e successive modificazioni ed integrazioni;
 Visto  il  decreto  legislativo  24 marzo 2000, n. 85, sul riordino della carriera diplomatica;
 Visto  il decreto del Presidente della Repubblica 22 marzo 2000, n. 120,  concernente il regolamento recante norme per la semplificazione del procedimento per l'erogazione e la rendicontazione della spesa da parte  dei  funzionari  delegati  operanti  presso  le rappresentanze all'estero;
 Visto  il  decreto  legislativo 30 marzo 2001, n. 165, e successive modificazioni;
 Visto il decreto del Presidente della Repubblica 20 agosto 2001, n. 384,  recante  il  regolamento di semplificazione dei procedimenti di spese in economia;
 Udito  il  parere  del  Consiglio  di  Stato espresso dalla sezione consultiva per gli atti normativi nell'adunanza del 14 giugno 2004;
 Ritenuto di uniformarsi a tale parere;
 Vista la comunicazione al Presidente del Consiglio in data 5 agosto 2004;
 A d o t t a
 il seguente regolamento:
 Art. 1.
 1. Nell'ambito di quanto previsto dall'articolo 30-bis, comma 3 del decreto  del  Presidente  della  Repubblica 5 gennaio 1967, n. 18, il funzionario  incaricato  della  direzione della sezione distaccata e' delegato  dal  titolare  della  rappresentanza  diplomatica da cui la sezione  dipende  ad espletare le procedure di esame per l'assunzione di impiegati a contratto.
 
 
 
 Avvertenza:
 Il  testo  delle  note  qui pubblicato e' stato redatto
 dall'amministrazione   competente  per  materia,  ai  sensi
 dell'art.  10,  comma 3, del testo unico delle disposizioni
 sulla   promulgazione   delle  leggi,  sull'emanazione  dei
 decreti   del   Presidente   della   Repubblica   e   sulle
 pubblicazioni    ufficiali   della   Repubblica   italiana,
 approvato  con  decreto  del  Presidente  della  Repubblica
 28 dicembre  1985,  n.  1092, al solo fine di facilitare la
 lettura  delle  disposizioni di legge alle quali e' operato
 il  rinvio. Restano invariati il valore e l'efficacia degli
 atti legislativi qui trascritti.
 Note alle premesse:
 - Si  trascrive  il  testo del comma 3 dell'art. 30-bis
 del decreto del Presidente della Repubblica 5 gennaio 1967,
 n.   18   (Ordinamento  dell'amministrazione  degli  affari
 esteri):
 «Art.  30-bis  (Sezioni distaccate delle rappresentanze
 diplomatiche). - 1. Per  particolari esigenze di servizio e
 di   razionalizzazione   della  rete  diplomatico-consolare
 possono  essere  istituite,  con decreto del Ministro degli
 affari  esteri, di concerto con il Ministro dell'economia e
 delle finanze, senza nuovi o maggiori oneri per il bilancio
 dello   Stato,   sezioni   distaccate   di   rappresentanze
 diplomatiche  in Stati diversi da quello dove queste ultime
 hanno  sede  ma compresi nel territorio di loro competenza,
 ovvero   in   luogo  di  rappresentanze  diplomatiche  gia'
 esistenti.  Con  le  stesse modalita' si provvede alla loro
 soppressione.
 2.   L'incarico   di   dirigere  in  loco  una  sezione
 distaccata,    la    quale    dipende   gerarchicamente   e
 funzionalmente  dalla rappresentanza diplomatica competente
 per  territorio, individuata nel decreto di cui al comma 1,
 e'   conferito   nell'ambito   delle   dotazioni  organiche
 esistenti  ad  un  funzionario  diplomatico  di  grado  non
 superiore   a   consigliere  di  ambasciata,  nominato  dal
 Ministro  degli  affari  esteri  e  accreditato  presso  le
 autorita'   locali,  ai  soli  fini  formali  esterni,  con
 funzioni  di  incaricato d'affari ad interim. Il capo della
 missione  diplomatica  mantiene,  in conformita' alle norme
 del  diritto  internazionale,  l'accreditamento  come  capo
 missione  anche  nello Stato ove viene istituita la sezione
 distaccata.
 3.  Il  funzionario  incaricato  della  direzione della
 sezione  occupa, in conformita' a quanto previsto dall'art.
 101,   un   posto   di   organico   istituito   presso   la
 rappresentanza  diplomatica  da  cui la sezione dipende con
 decreto  del  Ministro degli affari esteri, di concerto con
 il  Ministro  dell'economia  e delle finanze. Con le stesse
 modalita'   vengono   istituiti   e   soppressi  presso  la
 rappresentanza   diplomatica,   nell'ambito  delle  risorse
 disponibili,  posti  di  organico  per  altro personale non
 diplomatico  dei  ruoli organici dell'amministrazione degli
 affari  esteri  destinato  a  prestare  servizio  presso la
 sezione.  L'amministrazione,  nei limiti del contingente di
 cui all'art. 152, puo' autorizzare altresi' l'assunzione da
 parte  della  rappresentanza  diplomatica  di  impiegati  a
 contratto reclutati nella sede dove e' istituita la sezione
 e a quest'ultima assegnati.
 4.  Il  decreto  che  istituisce  la sezione distaccata
 determina il numero e la ripartizione dei posti di organico
 della rappresentanza diplomatica da cui la sezione dipende,
 da   utilizzare  per  le  necessita'  di  funzionamento  di
 quest'ultima.  Nel decreto vengono altresi' determinati, ai
 sensi  dell'art.  171,  i parametri relativi alla sede dove
 viene  istituita  la  sezione,  ai  fini  del  calcolo  del
 trattamento  economico  spettante  al  personale  dei ruoli
 organici  destinato  a  prestarvi  servizio. Al funzionario
 incaricato  di  dirigere  la  sezione  spetta un assegno di
 rappresentanza  determinato  ai sensi e con le modalita' di
 cui  al comma 3 dell'art. 171-bis. Lo stesso decreto dovra'
 contestualmente  indicare  le eventuali misure compensative
 idonee  per il conseguimento di corrispondenti risparmi, ai
 fini dell'invarianza della spesa.
 5.  La  sezione  distaccata, nei limiti delle direttive
 che  le vengono impartite dalla missione diplomatica da cui
 dipende,  assicura  le  funzioni  di  cui all'art. 37. Essa
 svolge altresi' le funzioni consolari di cui all'art. 39.
 6. La sezione puo' essere ubicata anche all'interno dei
 locali  degli  uffici  di  altri  Stati  membri dell'Unione
 europea   o   della   Commissione   europea   eventualmente
 disponibili   in   loco.  A  tale  fine  e'  stipulata  una
 convenzione  che  prevede  l'eventuale corresponsione di un
 canone di locazione e il rimborso diretto ai predetti Stati
 o alla Commissione europea delle spese per il funzionamento
 della sezione.
 7.  Le  altre modalita' di funzionamento delle sezioni,
 le dotazioni e le attrezzature di cui esse devono disporre,
 sono  determinate  con  decreto  del  Ministro degli affari
 esteri,  di  concerto con il Ministro dell'economia e delle
 finanze.».
 - Si  riporta  il  testo del comma 3 dell'art. 17 della
 legge  23 agosto 1988, n. 400 (Disciplina dell'attivita' di
 Governo  e  ordinamento  della Presidenza del Consiglio dei
 Ministri)»:
 «3.  Con  decreto  ministeriale possono essere adottati
 regolamenti  nelle  materie di competenza del Ministro o di
 autorita'   sottordinate   al  Ministro,  quando  la  legge
 espressamente conferisca tale potere. Tali regolamenti, per
 materie  di  competenza  di  piu'  Ministri, possono essere
 adottati  con  decreti interministeriali, ferma restando la
 necessita' di apposita autorizzazione da parte della legge.
 I regolamenti ministeriali ed interministeriali non possono
 dettare  norme  contrarie  a quelle dei regolamenti emanati
 dal  Governo.  Essi debbono essere comunicati al Presidente
 del Consiglio dei Ministri prima della loro emanazione.».
 - Il  decreto legislativo 30 luglio 1999, n. 300, reca:
 «Riforma dell'organizzazione del Governo, a norma dell'art.
 11 della legge 15 marzo 1997, n. 59».
 - Il  decreto  legislativo 30 marzo 2001, n. 165, reca:
 «Norme generali sull'ordinamento del lavoro alle dipendenze
 delle amministrazioni pubbliche».
 Nota all'art. 1:
 - Per   il  testo  dell'art.  30-bis  del  decreto  del
 Presidente  della  Repubblica  n. 18 del 1967 si veda nelle
 note alle premesse.
 
 
 
 
 |  | Art. 2. 1.   La  rappresentanza  diplomatica  da  cui  dipende  la  sezione distaccata  indica,  in  sede  di  formulazione per ciascun esercizio finanziario  delle  previsioni  relative  al  fabbisogno di fondi sui capitoli  di  bilancio competenti, la quota-parte di pertinenza della sezione  medesima riferita alle spese di personale, di locazione e di manutenzione,  di  acquisto  di  dotazioni e attrezzature, nonche' di funzionamento e per le attivita' di carattere istituzionale.
 2.   I  competenti  uffici  ministeriali,  nell'assegnazione  delle risorse finanziarie alla rappresentanza diplomatica da cui dipende la sezione   distaccata,   provvedono   a   specificare   la  quota  del finanziamento da attribuire alla sezione stessa.
 |  | Art. 3. 1. Ai fini della resa del conto, tutta la documentazione contabile, concernente  la sezione distaccata confluisce in quella relativa alla rappresentanza diplomatica da cui la sezione dipende.
 Il presente decreto, munito del sigillo dello Stato, sara' inserito nella  Raccolta  ufficiale  degli  atti  normativi  della  Repubblica italiana. E' fatto obbligo a chiunque spetti di osservarlo e di farlo osservare.
 Roma, 4 agosto 2005
 Il Ministro degli affari esteri
 Fini
 Il Ministro dell'economia
 e delle finanze
 Siniscalco Visto, il Guardasigilli: Castelli Registrato alla Corte dei conti il 26 settembre 2005
 Ministeri istituzionali, registro n. 11, foglio n. 271
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