Gazzetta n. 232 del 2005-10-05
MINISTERO DEGLI AFFARI ESTERI
DECRETO 4 agosto 2005, n. 205
Regolamento sulle modalita' di funzionamento delle sezioni distaccate delle rappresentanze diplomatiche, in applicazione dell'articolo 30-bis, settimo comma, del decreto del Presidente della Repubblica 5 gennaio 1967, n. 18.

IL MINISTRO DEGLI AFFARI ESTERI
di concerto con
IL MINISTRO DELL'ECONOMIA E DELLE FINANZE
Visto il decreto del Presidente della Repubblica 5 gennaio 1967, n. 18, e successive modificazioni, recante l'ordinamento dell'Amministrazione degli affari esteri, e, in particolare, l'articolo 30-bis, introdotto dalla legge del 23 aprile 2003, n. 109;
Vista la legge 6 febbraio 1985, n. 15 concernente la disciplina delle spese da effettuarsi all'estero dal Ministero degli affari esteri;
Visto l'articolo 17, comma 3, della legge 23 agosto 1988, n. 400, come modificato dall'articolo 13 della legge 15 marzo 1997, n. 59;
Visto il decreto legislativo 30 luglio 1999, n. 300 e successive modificazioni ed integrazioni;
Visto il decreto legislativo 24 marzo 2000, n. 85, sul riordino della carriera diplomatica;
Visto il decreto del Presidente della Repubblica 22 marzo 2000, n. 120, concernente il regolamento recante norme per la semplificazione del procedimento per l'erogazione e la rendicontazione della spesa da parte dei funzionari delegati operanti presso le rappresentanze all'estero;
Visto il decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165, e successive modificazioni;
Visto il decreto del Presidente della Repubblica 20 agosto 2001, n. 384, recante il regolamento di semplificazione dei procedimenti di spese in economia;
Udito il parere del Consiglio di Stato espresso dalla sezione consultiva per gli atti normativi nell'adunanza del 14 giugno 2004;
Ritenuto di uniformarsi a tale parere;
Vista la comunicazione al Presidente del Consiglio in data 5 agosto 2004;
A d o t t a
il seguente regolamento:
Art. 1.
1. Nell'ambito di quanto previsto dall'articolo 30-bis, comma 3 del decreto del Presidente della Repubblica 5 gennaio 1967, n. 18, il funzionario incaricato della direzione della sezione distaccata e' delegato dal titolare della rappresentanza diplomatica da cui la sezione dipende ad espletare le procedure di esame per l'assunzione di impiegati a contratto.



Avvertenza:
Il testo delle note qui pubblicato e' stato redatto
dall'amministrazione competente per materia, ai sensi
dell'art. 10, comma 3, del testo unico delle disposizioni
sulla promulgazione delle leggi, sull'emanazione dei
decreti del Presidente della Repubblica e sulle
pubblicazioni ufficiali della Repubblica italiana,
approvato con decreto del Presidente della Repubblica
28 dicembre 1985, n. 1092, al solo fine di facilitare la
lettura delle disposizioni di legge alle quali e' operato
il rinvio. Restano invariati il valore e l'efficacia degli
atti legislativi qui trascritti.
Note alle premesse:
- Si trascrive il testo del comma 3 dell'art. 30-bis
del decreto del Presidente della Repubblica 5 gennaio 1967,
n. 18 (Ordinamento dell'amministrazione degli affari
esteri):
«Art. 30-bis (Sezioni distaccate delle rappresentanze
diplomatiche). - 1. Per particolari esigenze di servizio e
di razionalizzazione della rete diplomatico-consolare
possono essere istituite, con decreto del Ministro degli
affari esteri, di concerto con il Ministro dell'economia e
delle finanze, senza nuovi o maggiori oneri per il bilancio
dello Stato, sezioni distaccate di rappresentanze
diplomatiche in Stati diversi da quello dove queste ultime
hanno sede ma compresi nel territorio di loro competenza,
ovvero in luogo di rappresentanze diplomatiche gia'
esistenti. Con le stesse modalita' si provvede alla loro
soppressione.
2. L'incarico di dirigere in loco una sezione
distaccata, la quale dipende gerarchicamente e
funzionalmente dalla rappresentanza diplomatica competente
per territorio, individuata nel decreto di cui al comma 1,
e' conferito nell'ambito delle dotazioni organiche
esistenti ad un funzionario diplomatico di grado non
superiore a consigliere di ambasciata, nominato dal
Ministro degli affari esteri e accreditato presso le
autorita' locali, ai soli fini formali esterni, con
funzioni di incaricato d'affari ad interim. Il capo della
missione diplomatica mantiene, in conformita' alle norme
del diritto internazionale, l'accreditamento come capo
missione anche nello Stato ove viene istituita la sezione
distaccata.
3. Il funzionario incaricato della direzione della
sezione occupa, in conformita' a quanto previsto dall'art.
101, un posto di organico istituito presso la
rappresentanza diplomatica da cui la sezione dipende con
decreto del Ministro degli affari esteri, di concerto con
il Ministro dell'economia e delle finanze. Con le stesse
modalita' vengono istituiti e soppressi presso la
rappresentanza diplomatica, nell'ambito delle risorse
disponibili, posti di organico per altro personale non
diplomatico dei ruoli organici dell'amministrazione degli
affari esteri destinato a prestare servizio presso la
sezione. L'amministrazione, nei limiti del contingente di
cui all'art. 152, puo' autorizzare altresi' l'assunzione da
parte della rappresentanza diplomatica di impiegati a
contratto reclutati nella sede dove e' istituita la sezione
e a quest'ultima assegnati.
4. Il decreto che istituisce la sezione distaccata
determina il numero e la ripartizione dei posti di organico
della rappresentanza diplomatica da cui la sezione dipende,
da utilizzare per le necessita' di funzionamento di
quest'ultima. Nel decreto vengono altresi' determinati, ai
sensi dell'art. 171, i parametri relativi alla sede dove
viene istituita la sezione, ai fini del calcolo del
trattamento economico spettante al personale dei ruoli
organici destinato a prestarvi servizio. Al funzionario
incaricato di dirigere la sezione spetta un assegno di
rappresentanza determinato ai sensi e con le modalita' di
cui al comma 3 dell'art. 171-bis. Lo stesso decreto dovra'
contestualmente indicare le eventuali misure compensative
idonee per il conseguimento di corrispondenti risparmi, ai
fini dell'invarianza della spesa.
5. La sezione distaccata, nei limiti delle direttive
che le vengono impartite dalla missione diplomatica da cui
dipende, assicura le funzioni di cui all'art. 37. Essa
svolge altresi' le funzioni consolari di cui all'art. 39.
6. La sezione puo' essere ubicata anche all'interno dei
locali degli uffici di altri Stati membri dell'Unione
europea o della Commissione europea eventualmente
disponibili in loco. A tale fine e' stipulata una
convenzione che prevede l'eventuale corresponsione di un
canone di locazione e il rimborso diretto ai predetti Stati
o alla Commissione europea delle spese per il funzionamento
della sezione.
7. Le altre modalita' di funzionamento delle sezioni,
le dotazioni e le attrezzature di cui esse devono disporre,
sono determinate con decreto del Ministro degli affari
esteri, di concerto con il Ministro dell'economia e delle
finanze.».
- Si riporta il testo del comma 3 dell'art. 17 della
legge 23 agosto 1988, n. 400 (Disciplina dell'attivita' di
Governo e ordinamento della Presidenza del Consiglio dei
Ministri)»:
«3. Con decreto ministeriale possono essere adottati
regolamenti nelle materie di competenza del Ministro o di
autorita' sottordinate al Ministro, quando la legge
espressamente conferisca tale potere. Tali regolamenti, per
materie di competenza di piu' Ministri, possono essere
adottati con decreti interministeriali, ferma restando la
necessita' di apposita autorizzazione da parte della legge.
I regolamenti ministeriali ed interministeriali non possono
dettare norme contrarie a quelle dei regolamenti emanati
dal Governo. Essi debbono essere comunicati al Presidente
del Consiglio dei Ministri prima della loro emanazione.».
- Il decreto legislativo 30 luglio 1999, n. 300, reca:
«Riforma dell'organizzazione del Governo, a norma dell'art.
11 della legge 15 marzo 1997, n. 59».
- Il decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165, reca:
«Norme generali sull'ordinamento del lavoro alle dipendenze
delle amministrazioni pubbliche».
Nota all'art. 1:
- Per il testo dell'art. 30-bis del decreto del
Presidente della Repubblica n. 18 del 1967 si veda nelle
note alle premesse.



Art. 2.
1. La rappresentanza diplomatica da cui dipende la sezione distaccata indica, in sede di formulazione per ciascun esercizio finanziario delle previsioni relative al fabbisogno di fondi sui capitoli di bilancio competenti, la quota-parte di pertinenza della sezione medesima riferita alle spese di personale, di locazione e di manutenzione, di acquisto di dotazioni e attrezzature, nonche' di funzionamento e per le attivita' di carattere istituzionale.
2. I competenti uffici ministeriali, nell'assegnazione delle risorse finanziarie alla rappresentanza diplomatica da cui dipende la sezione distaccata, provvedono a specificare la quota del finanziamento da attribuire alla sezione stessa.
Art. 3.
1. Ai fini della resa del conto, tutta la documentazione contabile, concernente la sezione distaccata confluisce in quella relativa alla rappresentanza diplomatica da cui la sezione dipende.
Il presente decreto, munito del sigillo dello Stato, sara' inserito nella Raccolta ufficiale degli atti normativi della Repubblica italiana. E' fatto obbligo a chiunque spetti di osservarlo e di farlo osservare.
Roma, 4 agosto 2005
Il Ministro degli affari esteri
Fini
Il Ministro dell'economia
e delle finanze
Siniscalco Visto, il Guardasigilli: Castelli Registrato alla Corte dei conti il 26 settembre 2005
Ministeri istituzionali, registro n. 11, foglio n. 271