Gazzetta n. 231 del 2005-10-04 |
MINISTERO DELLA GIUSTIZIA |
DECRETO 16 settembre 2005 |
Riconoscimento, alla sig.ra Hernandez Carina Susana, di titolo di studio estero, quale titolo abilitante per l'esercizio in Italia della professione di psicologo. |
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IL DIRETTORE GENERALE della giustizia civile Visti gli articoli 39 e 49 del decreto del Presidente della Repubblica del 31 agosto 1999, n. 394, regolamento recante norme di attuazione del testo unico delle disposizioni concernenti la disciplina dell'immigrazione e norme sulla condizione dello straniero, a norma dell'art. 1, comma 6, del decreto legislativo 25 luglio 1998, n. 286 e successive integrazioni; Visto il decreto legislativo 27 gennaio 1992, n. 115, di attuazione della direttiva n. 89/48/CEE del 21 dicembre 1988 relativa ad un sistema generale di riconoscimento di diplomi di istruzione superiore che sanzionano formazioni professionali di durata minima di tre anni; Visto il decreto del Presidente della Repubblica del 5 giugno 2001, n. 328 contenente «Modifiche ed integrazioni della disciplina dei requisiti per l'ammissione all'esame di Stato e delle relative prove per l'esercizio di talune professioni, nonche' della disciplina dei relativi ordinamenti»; Vista l'istanza della sig.ra Hernandez Carina Susana, nata a Buenos Aires (Argentina) il 13 novembre 1969, cittadina argentina, diretta ad ottenere, ai sensi dell'art. 49 del decreto del Presidente della Repubblica n. 394/1999 in combinato disposto con l'art. 12 del decreto legislativo n. 115/1992, il riconoscimento del titolo professionale di psicologa e psicoterapeuta ai fini dell'accesso all'albo e l'esercizio in Italia della professione di psicologa e psicoterapeuta. Preso atto che la richiedente ha conseguito il titolo accademico di «licenciada en psicologia» presso l'«Universidad del Salvador» il 17 dicembre 1992; Considerato che la richiedente e' iscritta presso il «Ministerio de Salud» dal 15 febbraio 1994, con matricola n. 23277; Preso atto che la migrante ha gia' ottenuto il riconoscimento del titolo di psicologo con decreto di questo Ministero, in data 27 agosto 2004; Preso atto della documentazione nel campo della psicoterapia, presentata dalla sig.ra Hernandez; Visto il conforme parere nella Conferenza dei servizi nella seduta del 28 aprile 2005; Considerato il conforme parere scritto del rappresentante del Consiglio nazionale di categoria nella conferenza sopra citata; Ritenuto che, alla luce della normativa di cui sopra, la formazione accademica e professionale della richiedente appare completa ai fini dell'iscrizione nell'albo degli psicologi anche per l'attivita' di psicoterapeuta e che pertanto non sia necessaria l'applicazione di alcuna misura compensativa; Visti gli articoli 6 del decreto legislativo n. 286/1998, cosi' come modificato dalla legge n. 189/2002 e 14 e 39, comma 7 del decreto del Presidente della Repubblica n. 394/1999, per cui la verifica del rispetto delle quote relative ai flussi di ingresso nel territorio dello Stato di cui all'art. 3 del decreto legislativo n. 286/1998, cosi' come modificato dalla legge n. 189/2002 non e' richiesta per i cittadini stranieri gia' in possesso di un permesso di soggiorno per lavoro subordinato, lavoro autonomo o per motivi familiari; Considerato che la richiedente possiede un permesso di soggiorno rinnovato dalla Questura di Alessandria in data 19 maggio 2005 con scadenza il 14 aprile 2007, per motivi familiari; Decreta: Alla sig.ra Hernandez Carina Susana, nata a Buenos Aires (Argentina) il 13 novembre 1969, cittadina argentina, e' riconosciuto il titolo professionale di cui in premessa quale titolo valido per l'iscrizione all'albo degli psicologi, sez. A e l'esercizio della professione in Italia. Roma, 16 settembre 2005 Il direttore generale: Mele |
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