Gazzetta n. 231 del 2005-10-04
MINISTERO DELLA GIUSTIZIA
DECRETO 16 settembre 2005
Riconoscimento, alla sig.ra Hernandez Carina Susana, di titolo di studio estero, quale titolo abilitante per l'esercizio in Italia della professione di psicologo.

IL DIRETTORE GENERALE
della giustizia civile
Visti gli articoli 39 e 49 del decreto del Presidente della Repubblica del 31 agosto 1999, n. 394, regolamento recante norme di attuazione del testo unico delle disposizioni concernenti la disciplina dell'immigrazione e norme sulla condizione dello straniero, a norma dell'art. 1, comma 6, del decreto legislativo 25 luglio 1998, n. 286 e successive integrazioni;
Visto il decreto legislativo 27 gennaio 1992, n. 115, di attuazione della direttiva n. 89/48/CEE del 21 dicembre 1988 relativa ad un sistema generale di riconoscimento di diplomi di istruzione superiore che sanzionano formazioni professionali di durata minima di tre anni;
Visto il decreto del Presidente della Repubblica del 5 giugno 2001, n. 328 contenente «Modifiche ed integrazioni della disciplina dei requisiti per l'ammissione all'esame di Stato e delle relative prove per l'esercizio di talune professioni, nonche' della disciplina dei relativi ordinamenti»;
Vista l'istanza della sig.ra Hernandez Carina Susana, nata a Buenos Aires (Argentina) il 13 novembre 1969, cittadina argentina, diretta ad ottenere, ai sensi dell'art. 49 del decreto del Presidente della Repubblica n. 394/1999 in combinato disposto con l'art. 12 del decreto legislativo n. 115/1992, il riconoscimento del titolo professionale di psicologa e psicoterapeuta ai fini dell'accesso all'albo e l'esercizio in Italia della professione di psicologa e psicoterapeuta.
Preso atto che la richiedente ha conseguito il titolo accademico di «licenciada en psicologia» presso l'«Universidad del Salvador» il 17 dicembre 1992;
Considerato che la richiedente e' iscritta presso il «Ministerio de Salud» dal 15 febbraio 1994, con matricola n. 23277;
Preso atto che la migrante ha gia' ottenuto il riconoscimento del titolo di psicologo con decreto di questo Ministero, in data 27 agosto 2004;
Preso atto della documentazione nel campo della psicoterapia, presentata dalla sig.ra Hernandez;
Visto il conforme parere nella Conferenza dei servizi nella seduta del 28 aprile 2005;
Considerato il conforme parere scritto del rappresentante del Consiglio nazionale di categoria nella conferenza sopra citata;
Ritenuto che, alla luce della normativa di cui sopra, la formazione accademica e professionale della richiedente appare completa ai fini dell'iscrizione nell'albo degli psicologi anche per l'attivita' di psicoterapeuta e che pertanto non sia necessaria l'applicazione di alcuna misura compensativa;
Visti gli articoli 6 del decreto legislativo n. 286/1998, cosi' come modificato dalla legge n. 189/2002 e 14 e 39, comma 7 del decreto del Presidente della Repubblica n. 394/1999, per cui la verifica del rispetto delle quote relative ai flussi di ingresso nel territorio dello Stato di cui all'art. 3 del decreto legislativo n. 286/1998, cosi' come modificato dalla legge n. 189/2002 non e' richiesta per i cittadini stranieri gia' in possesso di un permesso di soggiorno per lavoro subordinato, lavoro autonomo o per motivi familiari;
Considerato che la richiedente possiede un permesso di soggiorno rinnovato dalla Questura di Alessandria in data 19 maggio 2005 con scadenza il 14 aprile 2007, per motivi familiari;
Decreta:
Alla sig.ra Hernandez Carina Susana, nata a Buenos Aires (Argentina) il 13 novembre 1969, cittadina argentina, e' riconosciuto il titolo professionale di cui in premessa quale titolo valido per l'iscrizione all'albo degli psicologi, sez. A e l'esercizio della professione in Italia.
Roma, 16 settembre 2005
Il direttore generale: Mele