Gazzetta n. 231 del 2005-10-04
MINISTERO DELLA GIUSTIZIA
DECRETO 8 settembre 2005
Riconoscimento, alla sig.ra Giamberardino Gisela Mariel, di titolo di studio estero, quale titolo abilitante per l'esercizio in Italia della professione di assistente sociale.

IL DIRETTORE GENERALE
della giustizia civile
Visto il decreto del Presidente della Repubblica 31 agosto 1999, n. 394, recante norme di attuazione del testo unico delle disposizioni concernenti la disciplina dell'immigrazione e norme sulla condizione dello straniero, a norma dell'art. 1, comma 6, del decreto legislativo 25 luglio 1998, n. 286, e successive integrazioni;
Visto altresi' il decreto legislativo 27 gennaio 1992, n. 115, di attuazione della direttiva n. 89/48/CEE del 21 dicembre 1988, relativa ad un sistema generale di riconoscimento di diplomi di istruzione superiore che sanzionano formazioni professionali di durata minima di tre anni;
Visto l'art. 1, comma 2, del citato decreto legislativo n. 286/1998 e successive integrazioni, che prevede l'applicabilita' del decreto legislativo stesso anche ai cittadini degli Stati membri dell'Unione europea in quanto si tratti di norme piu' favorevoli;
Visto il decreto del Presidente della Repubblica 5 giugno 2001, n. 328, contenente «Modifiche ed integrazioni della disciplina dei requisiti per l'ammissione all'esame di Stato e delle relative prove per l'esercizio di talune professioni, nonche' della disciplina dei relativi ordinamenti»;
Vista l'istanza della sig.ra Giamberardino Gisela Mariel, nata il 3 settembre 1970 a Buenos Aires (Argentina), cittadina italiana, diretta ad ottenere, ai sensi dell'art. 49 del decreto del Presidente della Repubblica 31 agosto 1999, n. 394, in combinato disposto con l'art. 12 del decreto legislativo 27 gennaio 1992, n. 115, il riconoscimento del proprio titolo professionale di «Licenciada en trabajo social» conseguito in Argentina e rilasciato dalla «Universidad Nacional del Centro de la Provincia de Buenos Aires» in data 7 ottobre 1999, ai fini dell'accesso all'albo degli assistenti sociali - sezione A e ai fini dell'esercizio in Italia della professione di assistente sociale;
Preso atto che la sig.ra Giamberardino e' iscritta al «Colegio de Asistentes Sociales y/o Trabajadores Sociales de la Provincia de Buenos Aires - Distrito Azul» dal 12 aprile 2003 con matricola n. 8145;
Preso atto cha la richiedente ha svolto un dottorato di ricerca presso l'Universita' degli studi di Trieste;
Preso atto che in data 5 aprile 2005 e' stato emesso un provvedimento di estinzione della istanza di riconoscimento presentata dalla richiedente in quanto la stessa non aveva prodotto la documentazione necessaria ai fini del riconoscimento del titolo professionale argentino;
Preso atto che in data 22 aprile 2005 la richiedente ha provveduto a produrre i documenti mancanti;
Viste le determinazioni della Conferenza di servizi nelle sedute del 27 maggio 2005 e del 23 giugno 2005;
Considerato il parere del rappresentante del Consiglio nazionale di categoria espresso nella seduta del 23 giugno 2005;
Rilevato che comunque permangono differenze tra la formazione accademico-professionale richiesta in Italia per l'esercizio della professione di assistente sociale - sezione A e quella di cui e' in possesso l'istante, per cui appare necessario applicare le misure compensative;
Visto l'art. 49, comma 3, del decreto del Presidente della Repubblica del 31 agosto 1999, n. 394, e successive integrazioni;
Visto l'art. 6, n. 1 del decreto legislativo n. 115/1992 sopra indicato;
Decreta:
Art. 1.
Alla sig.ra Giamberardino Gisela Mariel, nata il 3 settembre 1970 a Buenos Aires (Argentina), cittadina italiana e' riconosciuto il titolo di cui in premessa quale titolo valido per l'iscrizione nella sezione A dell'albo degli assistenti sociali e l'esercizio in Italia della omonima professione.
Art. 2.
Il riconoscimento di cui al precedente articolo e' subordinato al superamento di una prova attitudinale sulle seguenti materie: 1) management del servizio sociale; 2) pianificazione dei casi complessi.
Art. 3.
Le modalita' di svolgimento della prova attitudinale sono indicate nell'allegato A che costituisce parte integrante del presente decreto.
Roma, 8 settembre 2005
Il direttore generale: Mele
Allegato A
La candidata, per essere ammessa a sostenere la prova attitudinale, dovra' presentare al Consiglio nazionale domanda in carta legale, allegando la copia autenticata del presente decreto. La commissione, istituita presso il Consiglio nazionale, si riunisce su convocazione del presidente per lo svolgimento delle prove di esame, fissandone il calendario. Della convocazione della commissione e del calendario fissato per le prove e' data immediata notizia all'interessato, al recapito da questi indicato nella domanda.
La prova attitudinale, volta ad accertare la conoscenza delle materie indicate nel testo del decreto, si compone di un esame scritto ed un esame orale da svolgersi in lingua italiana. All'esame orale il candidato potra' accedere solo se abbia superato, con successo, quello scritto.
La commissione rilascia all'interessato certificazione dell'avvenuto superamento dell'esame, al fine dell'iscrizione all'albo degli assistenti sociali - sezione A.