Gazzetta n. 230 del 2005-10-03
MINISTERO DELLE ATTIVITA' PRODUTTIVE
DECRETO 23 settembre 2005
Approvazione delle condizioni di ammissibilita' e delle disposizioni di carattere generale per l'amministrazione del Fondo di garanzia per le piccole e medie imprese, di cui all'articolo 2, comma 100, lettera a), della legge 23 dicembre 1996, n. 662, a seguito di rideterminazione delle caratteristiche degli interventi del Fondo stesso, ai sensi del decreto ministeriale 20 giugno 2005.

IL MINISTRO DELLE ATTIVITA' PRODUTTIVE

Visto l'art. 2, comma 100, lettera a) della legge 23 dicembre 1996, n. 662;
Visto l'art. 15 della legge 7 agosto 1997, n. 266;
Visto l'art. 1, comma 209, della legge 30 dicembre 2004, n. 311 come modificato dall'art. 4, comma 1, lettera a-ter) del decreto-legge 14 marzo 2005, n. 35, convertito, con modificazioni, dalla legge 14 maggio 2005, n. 80;
Visto l'art. 4 del decreto del Ministro delle attivita' produttive e del Ministro per l'innovazione e le tecnologie del 20 giugno 2005 pubblicato nella Gazzetta Ufficiale n. 152 del 2 luglio 2005, «Rideterminazione delle caratteristiche degli interventi del Fondo di garanzia per le piccole e medie imprese», che prevede che le modalita' di concessione della garanzia di cui al medesimo decreto si applicano alle richieste pervenute al gestore a decorrere dalla data di entrata in vigore del decreto ministeriale di approvazione, ai sensi dell'art. 13 del decreto 31 maggio 1999, n. 248, delle condizioni di ammissibilita' e delle disposizioni di carattere generale adottate dal Comitato di cui all'articolo 15, comma 3, della legge 7 agosto 1997, n. 266;
Visto l'art. 13 del decreto ministeriale 31 maggio 1999, n. 248, «Regolamento recante criteri e modalita' per la concessione della garanzia e per la gestione del Fondo di garanzia per le piccole e medie imprese», che prevede che il Comitato di cui all'art. 15, comma 3, della legge 7 agosto 1997, n. 266 adotta le necessarie disposizioni operative per l'amministrazione del Fondo di cui all'art. 2, comma 100, lettera a) della legge 23 dicembre 1996, n. 662, e che le condizioni di ammissibilita' e le disposizioni di carattere generale sono soggette all'approvazione del Ministro delle attivita' produttive sentito il Ministro delle politiche agricole e forestali e sono pubblicate nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana;
Vista nota di MCC S.p.a. con la quale sono state trasmesse le condizioni di ammissibilita' e le disposizioni di carattere generale adottate dal Comitato di cui all'art. 15, comma 3, della legge 7 agosto 1997, n. 266, nella riunione del 21 luglio 2005;
Sentito il Ministro delle politiche agricole e forestali;
Decreta:

Art. 1.
1. Sono approvate le condizioni di ammissibilita' e le disposizioni di carattere generale per l'amministrazione del Fondo di garanzia per le piccole e medie imprese di cui all'art. 2, comma 100, lettera a), della legge 23 dicembre 1996, n. 662, adottate dal Comitato previsto dall'art. 15, comma 3, della legge 7 agosto 1997, n. 266, nella riunione del 21 luglio 2005.
2. Per ogni operazione finanziaria ammessa all'intervento del Fondo di garanzia, viene accantonato, a titolo di coefficiente di rischio, un importo non inferiore all'8% dell'importo garantito dal Fondo.
3. E' riportato in allegato al presente decreto il testo delle condizioni di ammissibilita' e delle disposizioni di carattere generale di cui al comma 1.
Art. 2.
1. Le condizioni di ammissibilita' e le disposizioni di carattere generale per l'amministrazione del Fondo di garanzia di cui all'art. 1 entrano in vigore il giorno successivo alla pubblicazione del presente decreto nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana.
Roma, 23 settembre 2005
Il Ministro: Scajola
Allegato

CONDIZIONI DI AMMISSIBILITA' E DISPOSIZIONI DI CARATTERE GENERALE PER L'AMMINISTRAZIONE DEL FONDO DI GARANZIA PER LE PICCOLE E MEDIE IMPRESE DI CUI ALL'Art. 2, COMMA 100, LETTERA A) DELLA LEGGE
23 DICEMBRE 1996, n. 662.

Parte I

DEFINIZIONI

Nelle presenti disposizioni l'espressione:
a) «Fondo», indica il Fondo di garanzia a favore delle piccole e medie imprese costituito presso il MCC S.p.A. dall'art. 2, comma 100, lettera a), della legge 23 dicembre 1996, n. 662, e successive modificazioni e integrazioni;
b) «Comitato», indica l'organo competente a deliberare in materia di concessione della garanzia e di gestione del Fondo previsto dall'art. 15, comma 3, della legge 7 agosto 1997, n. 266;
c) «Garanzia Diretta», indica la garanzia prestata dal Fondo direttamente a favore dei soggetti finanziatori;
d) «Controgaranzia», indica la garanzia prestata dal Fondo a favore dei Confidi e degli Altri fondi di garanzia;
e) «Cogaranzia», indica la garanzia prestata dal Fondo direttamente a favore dei soggetti finanziatori e congiuntamente ai Confidi, agli Altri fondi di garanzia ovvero a fondi di garanzia istituiti nell'ambito della Unione europea o da essa cofinanziati;
f) «PMI», indica le piccole e medie imprese, economicamente e finanziariamente sane, costituite anche in forma cooperativa, in possesso dei parametri dimensionali di cui alla disciplina comunitaria in materia di aiuti di Stato alle PMI, vigente alla data di presentazione della richiesta di ammissione ai benefici del Fondo; al riguardo si precisa che:
i parametri dimensionali devono essere calcolati secondo quanto previsto dal decreto del Ministro dell'industria, del commercio e dell'artigianato del 18 settembre 1997 (G.U.R.I. del 1° ottobre 1997);
nel caso di impresa beneficiaria appartenente ad un gruppo: i parametri dimensionali dell'impresa beneficiaria vengono rilevati come somma dei valori riferiti all'impresa considerata ed alle altre di cui la stessa detenga, anche indirettamente, il 25% o piu' del capitale o dei diritti di voto; detto criterio si applica anche alle imprese che detengono il 25% o piu' del capitale o dei diritti di voto dell'impresa beneficiaria;
per piccole e medie imprese economicamente e finanziariamente sane si intendono quelle di cui venga accertata, sulla base della consistenza patrimoniale e finanziaria, la possibilita' di far fronte agli impegni finanziari derivanti dalle operazioni per le quali e' richiesto l'intervento del Fondo;
g) «Piccole imprese», indica le imprese, economicamente e finanziariamente sane, costituite anche in forma cooperativa, definite di piccola dimensione ai sensi della disciplina comunitaria in materia di aiuti di Stato alle PMI, vigente alla data di presentazione della richiesta di ammissione ai benefici del Fondo. Al riguardo, si precisa che i parametri dimensionali sono calcolati secondo quanto previsto dalla raccomandazione 96/280/CE, della Commissione, del 3 aprile 1996. Ai sensi della raccomandazione sono definite piccole le imprese:
aventi meno di 50 dipendenti, e
o un fatturato annuo non superiore a 7 milioni di euro, o
un totale di bilancio annuo non superiore a 5 milioni di euro,
e in possesso del requisito di indipendenza di seguito definito.
Sono considerate imprese indipendenti quelle il cui capitale o i cui diritti di voto non sono detenuti per 25% o piu' da una sola impresa, oppure, congiuntamente, da piu' imprese non conformi alla definizione di piccola impresa. Questa soglia puo' essere superata nelle due fattispecie seguenti:
se l'impresa e' detenuta da societa' di investimenti pubblici, societa' di capitali di rischio o investitori istituzionali, a condizione che questi non esercitino alcun controllo, individuale o congiunto, sull'impresa;
se il capitale e' disperso in modo tale che sia impossibile determinare da chi e' detenuto e se l'impresa dichiara di poter legittimamente presumere che non e' detenuto per il 25% o piu' da una sola impresa, oppure, congiuntamente, da piu' imprese non conformi alla definizione di piccola impresa.
Per il calcolo delle soglie di cui sopra, occorre sommare i dati dell'impresa destinataria e di tutte le imprese di cui detiene, direttamente o indirettamente, il 25% o piu' del capitale o dei diritti di voto.
Quando un'impresa, alla data di chiusura del bilancio, supera, verso l'alto o verso il basso, le soglie del numero di dipendenti o dei massimali finanziari specificati, perde o acquista la qualifica di «piccola impresa» soltanto se detta circostanza si ripete durante due esercizi consecutivi.
Il numero di persone occupate corrisponde al numero di unita-lavorative-anno (ULA), cioe' al numero di dipendenti occupati a tempo pieno durante un anno, mentre i lavoratori a tempo parziale e quelli stagionali rappresentano frazioni di ULA. L'anno da prendere in considerazione e' quello dell'ultimo esercizio contabile approvato.
Le soglie per il fatturato e per il totale di bilancio sono quelle dell'ultimo esercizio contabile approvato di dodici mesi. Nel caso di un'impresa di recente costituzione, la cui contabilita' non e' stata ancora approvata, le soglie da applicare sono soggette a una stima secondo buona fede eseguita nel corso dell'esercizio.
I parametri di cui alle lettere f) e g) vengono applicati fino alla conclusione delle procedure di comunicazione e notifica dei nuovi parametri di cui al decreto del Ministro delle attivita' produttive del 18 aprile 2005.
h) «Consorzi», indica i consorzi e societa' consortili tra PMI di cui agli articoli 17, 18, 19 e 23 della legge 5 ottobre 1991, n. 317, e le societa' consortili miste di cui all'art. 27 della medesima legge, economicamente e finanziariamente sani; per consorzi economicamente e finanziariamente sani si intendono quelli di cui venga accertata, sulla base della consistenza patrimoniale e finanziaria, la possibilita' di far fronte agli impegni finanziari derivanti dalle operazioni per le quali e' richiesto l'intervento del Fondo; le societa' consortili miste devono essere in possesso dei parametri dimensionali di cui alla disciplina comunitaria in materia di aiuti di Stato alle piccole e medie imprese, vigenti alla data di presentazione della richiesta di ammissione ai benefici del Fondo.
i) «Microimprese», indica le piccole imprese con un numero di dipendenti non superiore a 10;
j) «Banche», indica le banche iscritte all'albo di cui all'art. 13 del decreto legislativo 1° settembre 1993, n. 385;
k) «Intermediari», indica gli intermediari finanziari iscritti nell'elenco speciale di cui all'art. 107 del decreto legislativo 1° settembre 1993, n. 385;
l) «SFIS», indica le societa' finanziarie per l'innovazione e lo sviluppo iscritte all'albo di cui all'art. 2, comma 3, della legge 5 ottobre 1991, n. 317;
m) «Confidi», indica i soggetti di cui all'art. 13 del decreto legge 30 settembre 2003, n. 269, convertito nella legge 24 novembre 2003, n. 326;
n) «Altri fondi di garanzia», indica i fondi di garanzia gestiti da Banche, da Intermediari o da soggetti iscritti nell'elenco generale di cui all'art. 106 del decreto legislativo 1° settembre 1993, n. 385;
o) «Confidi operanti nei settori agricolo, agroalimentare e della pesca», indica i Confidi il cui capitale sociale o fondo interconsortile sia sottoscritto, per almeno il 50%, da imprenditori operanti nei settori agricolo, agroalimentare e della pesca.
p) «Investimenti», indica gli investimenti materiali ed immateriali da effettuare nel territorio nazionale successivamente alla data di presentazione della richiesta di finanziamento al soggetto finanziatore. Tali investimenti non devono essere una mera sostituzione di quelli gia' esistenti e non devono essere alienati, ceduti o distratti per cinque anni dalla data di ammissione all'intervento del Fondo. Sono esclusi gli investimenti relativi a mezzi di trasporto iscritti ai pubblici registri fatta eccezione per i mezzi di trasporto destinati al trasporto di specifici beni e distinti da una particolare attrezzatura relativa a tale scopo (la specificita' deve risultare dalle carte di circolazione, ovvero da altri documenti rilasciati dagli uffici provinciali della motorizzazione civile);
q) «Investimenti immateriali», indica le spese legate al trasferimento di tecnologie sotto forma di acquisizione di brevetti, di licenze di sfruttamento o di conoscenze tecniche brevettate e di conoscenze tecniche non brevettate. Tali investimenti devono essere sfruttati esclusivamente nello stabilimento beneficiario dell'aiuto, essere considerati elementi patrimoniali ammortizzabili, essere acquistati presso un terzo alle condizioni di mercato e figurare all'attivo dell'impresa e restare nello stabilimento del beneficiario dell'aiuto almeno per un periodo di 5 anni.
r) «Finanziamenti a medio - lungo termine», indica i finanziamenti, ivi compresi lo sconto di effetti e la locazione finanziaria, di durata superiore a diciotto mesi e non superiore a dieci anni concessi a PMI e Consorzi a fronte di Investimenti;
s) «Prestiti partecipativi», indica i finanziamenti di durata superiore a diciotto mesi e non superiore a dieci anni la cui remunerazione e' composta da una parte fissa integrata da una parte variabile commisurata al risultato economico di esercizio dell'impresa finanziata, concessi a PMI e Consorzi a fronte di Investimenti;
t) «Partecipazioni», indica le partecipazioni di minoranza, di durata non superiore a dieci anni, nel capitale di PMI, costituite in forma di societa' di capitali, acquisite a fronte di un piano di sviluppo produttivo dell'impresa (gli investimenti contenuti nel piano di sviluppo produttivo sono quelli definiti nella lettera n));
u) «Altre operazioni» indica qualsiasi operazione finanziaria, purche' direttamente finalizzata all'attivita' di impresa, diversa dai Finanziamenti a medio-lungo termine, dai Prestiti partecipativi e dalle Partecipazioni, escluse, nel caso di intervento di Garanzia Diretta, le operazioni di consolidamento dei debiti a breve termine ai sensi dell'art. 2 della legge 8 agosto 1995, n. 341;
v) «Tasso di riferimento» indica il tasso da applicare per le operazioni di attualizzazione/rivalutazione di cui all'art. 2, comma 2 del decreto legislativo del 31 marzo 1998, n. 123 (il tasso e' pubblicato su internet all'indirizzo: http://europa.eu.int./comm/competition/state aid/others/reference rat es.html);
w) «Costo di provvista» indica la media mensile dei rendimenti lordi dei titoli pubblici soggetti a tassazione («RENDISTATO») cosi' come definita dall'art. 1, lettera b), del decreto del Ministro del tesoro del 21 dicembre 1994 e resa nota dalla Banca d'Italia;
x) «Contratti d'area» indica i contratti d'area di cui all'art. 2, commi 203 e seguenti della legge 23 dicembre 1996, n. 662;
y) «Patti territoriali» indica i patti territoriali di cui all'art. 2, commi 203 e seguenti della legge 23 dicembre 1996, n. 662;
z) «Imprese a prevalente partecipazione femminile» indica le societa' cooperative e le societa' di persone costituite in misura non inferiore al 60% da donne, le societa' di capitali le cui quote di partecipazione spettino in misura non inferiore ai due terzi a donne e i cui organi di amministrazione siano costituiti per almeno i due terzi da donne, nonche' le imprese individuali gestite da donne, che operino nei settori dell'industria, dell'artigianato, dell'agricoltura, del commercio, del turismo e dei servizi (art. 2, comma 1, lettera a), legge 215/1992).

Parte II

GARANZIA DIRETTA

A. Richiedenti, beneficiari, operazioni ammissibili. 1. Soggetti richiedenti.
Possono richiedere la Garanzia Diretta:
1.1. le Banche - anche in qualita' di capofila di pool di banche;
1.2. gli Intermediari;
1.3. le SFIS. 2. Soggetti beneficiari finali.
2.1. Soggetti beneficiari finali sono le PMI e i Consorzi operanti nei settori (classificazione ISTAT 1991):
C - Estrazione di minerali, con esclusione delle classi:
13.10 - Estrazione di minerali di ferro (tutta la classe, ad eccezione delle piriti);
13.20 - Estrazione di minerali metallici non ferrosi (limitatamente al minerale di manganese);
D - Attivita' manifatturiere, con esclusione delle classi:
23.10 - Fabbricazione di prodotti di cokeria;
24.70 - Fabbricazione di fibre sintetiche e artificiali;
27.10 - Produzione di ferro, di acciaio e di ferroleghe (CECA) (*);
27.52 - Fusione di acciaio;
34.10 - Fabbricazione di autoveicoli, limitatamente a:
- fabbricazione di autovetture destinate al trasporto di persone;
(*) per attivita' dell'industria siderurgica, quale definita nel trattato CECA si intende: ghisa e ferroleghe; ghisa per la produzione dell'acciaio, per fonderia e altre ghise grezze, manganesifera e ferro-manganese carburato; prodotti grezzi e prodotti semilavorati di ferro, d'acciaio comune o d'acciaio speciale, compresi i prodotti di reimpiego o di rilaminazione; acciaio liquido colato o no in lingotti, compresi i lingotti destinati alla fucinatura, prodotti semilavorati quali blumi, billette e bramme, bidoni, coils, larghi laminati a caldo; prodotti finiti a caldo di ferro, di acciaio comune o di acciaio speciale (non sono compresi i getti di acciaio, i pezzi fucinati e i prodotti ottenuti con impiego di polveri); rotaie, traverse, piastre e stecche, travi, profilati pesanti e barre da 80 mm e piu', palancole, barre e profilati inferiori a 80 mm e piatti inferiori a 150 mm, vergella, tondi e quadri per tubi, nastri e bande laminate a caldo (comprese le bande per tubi e i coils considerati come prodotti finiti), lamiere laminate a caldo inferiori a 3 mm, piastre e lamiere di spessore di 3 mm e piu', larghi piatti di 150 mm e piu'; prodotti terminali di ferro, acciaio comune o acciaio speciale (non sono compresi i tubi in acciaio, i nastri laminati a freddo di larghezza inferiore a 500 mm eccetto quelli destinati alla produzione di banda stagnata, i trafilati, le barre calibrate e i getti di ghisa; latta, lamiere piombate, banda nera, lamiere zincate, altre lamiere rivestite, lamiere laminate a freddo inferiori a 3 mm, lamiere magnetiche, nastro destinato alla produzione banda stagnata, lamiere laminate a freddo, in rotoli e in fogli di spessore uguale o superiore a 3 mm)
- fabbricazione di autoveicoli per il trasporto di merci: limitatamente agli autocarri, ai furgoni ed ai trattori stradali;
- fabbricazione di telai muniti di motori per gli autoveicoli di questa classe;
- fabbricazione di autobus, filobus;
- fabbricazione di motori per autoveicoli;
34.20 - Fabbricazione di carrozzerie per autoveicoli e fabbricazione di rimorchi e semirimorchi, limitatamente a:
- fabbricazione di carrozzerie (comprese le cabine) per autoveicoli;
e con esclusione delle categorie:
27.22.1 - Produzione di tubi senza saldatura;
27.22.2 - Produzione di tubi avvicinati, aggraffati, saldati e simili (limitatamente a ai tubi con diametro superiore a 406,4 mm);
35.11.1 - Cantieri navali per costruzioni metalliche, limitatamente a:
- costruzione di navi mercantili a scafo metallico per il trasporto di passeggeri e/o merci, di almeno 100 tsl;
- costruzione di pescherecci a scafo metallico di almeno 100 tsl (solo se destinati all'esportazione);
- costruzione di draghe o altre navi per lavori in mare a scafo metallico (escluse le piattaforme di trivellazione), di almeno 100 tsl;
- costruzione di rimorchiatori a scafo metallico con potenza non inferiore a 365 Kw;
35.11.3 - Cantieri di riparazioni navali, limitatamente a:
- la trasformazione delle navi a scafo metallico di cui al precedente 35.11.1, di almeno 1000 tsl, limitatamente all'esecuzione di lavori che comportano una modifica radicale del piano di carico, dello scafo, del sistema di propulsione o delle infrastrutture destinate ad ospitare i passeggeri;
- la riparazione delle navi a scafo metallico di cui al precedente 35.11.1
E - Produzione e distribuzione di energia elettrica, gas e acqua;
F - Costruzioni;
G - Commercio all'ingrosso e al dettaglio; riparazione di autoveicoli, motocicli e di beni personali e per la casa;
H - Alberghi e ristoranti;
I - Trasporti, magazzinaggio e comunicazioni, con esclusione delle attivita' di trasporto merci e persone. Sono ammesse all'intervento del Fondo le imprese di autotrasporto che vantano crediti nei confronti delle imprese ammesse all'amministrazione straordinaria di cui all'art. 2, legge 18 febbraio 2004, n. 39, nei sei mesi precedenti all'ammissione alla predetta amministrazione straordinaria (art. 5, legge 27 marzo 2004, n. 77).
K - Attivita' immobiliari, noleggio, informatica, ricerca, altre attivita' professionali ed imprenditoriali;
M - Istruzione;
N - Sanita' e altri servizi sociali;
O - Altri servizi pubblici, sociali e personali.
2.2. Sono sottoposte ai limiti previsti dalle vigenti disposizioni comunitarie in materia di aiuti «de minimis» le operazioni relative a PMI e Consorzi operanti nei settori (classificazione ISTAT 1991):
D - Attivita' manifatturiere, classe:
34.30 - Fabbricazione di parti e di accessori per autoveicoli e per loro motori:
- fabbricazione di varie parti e accessori per autoveicoli: fabbricazione di freni, cambi di velocita', assi, ruote, ammortizzatori di sospensione, radiatori, silenziatori, tubi di scappamento, frizioni, volanti, piantoni e scatole dello sterzo;
- fabbricazione di parti ed accessori di carrozzerie di autoveicoli: cinture di sicurezza, portiere, paraurti.
2.3. Le operazioni relative a PMI e Consorzi operanti nei settori della trasformazione e commercializzazione di prodotti agricoli di cui all'Allegato I del Trattato CE sono sottoposte ai limiti e alle condizioni di ammissibilita' previsti dai Programmi operativi regionali (POR) e relativi Complementi di Programmazione (CdP), o dai Piani di sviluppo rurale (PSR).
2.4. I soggetti beneficiari finali devono:
- essere iscritti nel registro delle imprese, istituito presso la Camera di commercio, industria, artigianato e agricoltura competente per territorio;
- non essere iscritti all'Albo delle imprese artigiane;
essere valutati economicamente e finanziariamente sani da MCC sulla base dei criteri approvati dal Comitato. 3. Operazioni ammissibili.
3.1. Sono ammissibili alla Garanzia Diretta:
a) i Finanziamenti a medio - lungo termine;
b) i Prestiti partecipativi;
c) le Partecipazioni;
d) le Altre operazioni, nei limiti previsti dalle vigenti disposizioni comunitarie in materia di aiuti «de minimis»;
e) i finanziamenti, finalizzati al reintegro del capitale circolante ed aventi durata massima di sessanta mesi, concessi, ai sensi dell'art. 5, legge 27 marzo 2004, n. 77, alle imprese di autotrasporto e alle Piccole imprese che vantano crediti nei confronti delle imprese ammesse all'amministrazione straordinaria di cui all'art. 2, legge 18 febbraio 2004, n. 39, nei sei mesi precedenti all'ammissione alla predetta amministrazione straordinaria. Tali finanziamenti sono ammissibili nei limiti dei crediti vantati dalle imprese di autotrasporto e dalle Piccole imprese nei confronti delle imprese ammesse alla predetta amministrazione straordinaria e nei limiti previsti dalle vigenti disposizioni comunitarie in materie di aiuti «de minimis».
3.2. Non sono ammissibili alla Garanzia Diretta le Altre operazioni relative a PMI e Consorzi operanti nei settori della trasformazione e commercializzazione di prodotti agricoli di cui all'Allegato I del Trattato CE.
3.3. La Garanzia Diretta e' cumulabile, sulla stessa operazione, con altre garanzie pubbliche nei limiti delle misure previste al punto 4.2. La Garanzia Diretta e' cumulabile, sullo stesso investimento, con altri regimi di aiuto, nel limite dell'intensita' agevolativa massima fissata dalla Unione europea. Per le PMI e i Consorzi ubicati nelle zone ammesse alle deroghe di cui all'art. 87.3.a) e 87.3.c) del Trattato CE, qualora per effetto del cumulo si superi il limite di intensita' agevolativa fissato dall'Unione europea per le PMI ubicate nelle regioni non ammesse alle deroghe suddette, la cumulabilita' e' permessa a condizione che la PMI o il Consorzio partecipi al finanziamento dell'investimento ammissibile con un apporto pari, al netto di qualsiasi aiuto, almeno al 25% dell'ammontare dell'investimento stesso.
3.3. I soggetti richiedenti e i soggetti beneficiari finali possono richiedere che la Garanzia Diretta sia concessa secondo la regola «de minimis» anche relativamente ai Finanziamenti a medio-lungo termine, ai Prestiti partecipativi e alle Partecipazioni. 4. Natura e misura massima dell'agevolazione.
4.1. Natura della garanzia - La garanzia e' esplicita, incondizionata ed irrevocabile; e' inoltre diretta, nel senso che si riferisce ad una singola esposizione.
4.2. Copertura massima delle operazioni - la Garanzia Diretta puo' essere concessa in misura non superiore:
all'80% dell'ammontare di ciascuna delle operazioni ammesse ai benefici del Fondo per le operazioni relative a:
Imprese a prevalente partecipazione femminile;
soggetti beneficiari finali ubicati nelle Zone ammesse alla deroga di cui all'art. 87.3.a) del Trattato CE per gli aiuti a finalita' regionale;
soggetti beneficiari finali che sottoscrivono Contratti d'area o Patti territoriali.
al 60% dell'ammontare di ciascuna delle operazioni ammesse ai benefici del Fondo per le operazioni relative agli altri soggetti beneficiari finali;
all'85% dell'ammontare delle operazioni di cui al punto 3.1., lettera e).
Nel caso di locazione finanziaria per ammontare dell'operazione si intende il costo del bene.
4.3. Copertura massima dell'ammontare dell'esposizione - Nei limiti della copertura massima delle operazioni, la Garanzia Diretta copre l'ammontare dell'esposizione per capitale, interessi, contrattuali e di mora dei soggetti richiedenti nei confronti dei soggetti beneficiari finali, calcolato al sessantesimo giorno successivo all'intimazione di pagamento di cui ai punto 11.1., in misura non superiore:
all'80% per le operazioni relative a:
Imprese a prevalente partecipazione femminile;
soggetti beneficiari finali ubicati nelle Zone ammesse alla deroga di cui all'art. 87.3.a) del Trattato CE per gli aiuti a finalita' regionale;
soggetti beneficiari finali che sottoscrivono Contratti d'area o Patti territoriali;
al 60% per le operazioni relative agli altri soggetti beneficiari finali;
all'85% per le operazioni di cui al punto 3.1., lettera e).
4.4. Sulla quota di finanziamento garantita dal Fondo non puo' essere acquisita alcuna altra garanzia reale, assicurativa e bancaria. Sulla parte residua del finanziamento possono essere acquisite garanzie reali, assicurative, bancarie, il cui valore cauzionale complessivo, calcolato secondo le percentuali riportate nella tabella di cui al punto 4.6., non superi la quota di finanziamento non coperta dalla garanzia del Fondo.
4.5. La Garanzia Diretta e' cumulabile, sulla stessa operazione, con altre garanzie pubbliche nei limiti delle misure previste al punto 4.2. La Garanzia Diretta e' cumulabile, sullo stesso investimento, con altri regimi di aiuto, nel limite dell'intensita' agevolativa massima fissata dalla Unione europea. Per le PMI ubicate nelle zone ammesse alle deroghe di cui all'art. 87.3.a) e 87.3.c) del Trattato CE, qualora per effetto del cumulo si superi il limite di intensita' agevolativa fissato dall'Unione europea per le PMI ubicate nelle regioni non ammesse alle deroghe suddette, la cumulabilita' e' permessa a condizione che la PMI partecipi al finanziamento dell'investimento ammissibile con un apporto pari, al netto di qualsiasi aiuto, almeno al 25% dell'ammontare dell'investimento stesso.
4.6. Tabella riportante le percentuali per la determinazione del valore cauzionale delle garanzie:

=====================================================================
| 50% del valore inteso come costo
Ipoteca su immobili industriali | di ricostruzione ridotto per
(compresi impianti fissi) | vetusta' ===================================================================== Ipoteca su altri immobili |60% del valore di mercato --------------------------------------------------------------------- Ipoteca su terreni edificabili |60% del valore di mercato --------------------------------------------------------------------- Privilegio su impianti, macchinari| e attrezzature |10% del valore di mercato --------------------------------------------------------------------- Pegno su titoli di Stato o | garantiti dallo Stato |80% del valore di borsa --------------------------------------------------------------------- Pegno su obbligazioni di enti | pubblici |80% del valore di borsa --------------------------------------------------------------------- Fidejussioni bancarie |100% dell'importo --------------------------------------------------------------------- Fidejussioni assicurative |80% dell'importo --------------------------------------------------------------------- Pegno su titoli azionari e | obbligazionari privati |50% del valore di borsa

I soggetti richiedenti possono proporre valori cauzionali diversi purche' adeguatamente motivati.

B. Ammissione all'intervento del Fondo. 5. Richieste di ammissione.
5.1. Termine di presentazione delle richieste - La richiesta di ammissione deve pervenire a MCC entro 6 mesi dalla data della delibera delle operazioni da parte dei soggetti richiedenti. Sono improcedibili le richieste pervenute a MCC oltre il suddetto termine.
5.2. Richieste preventive - E' consentito presentare la richiesta di ammissione prima della delibera delle operazioni da parte dei soggetti richiedenti; in tal caso i soggetti richiedenti devono comunicare la data della propria delibera entro 3 mesi dalla data della delibera del Comitato.
5.3. Modulo di richiesta - Le richieste di ammissione devono essere inoltrate (anche via fax o attraverso il sistema di posta elettronica certificato) a MCC sul modulo di richiesta comunicato da MCC, o su versione conforme. Sono improcedibili le richieste arrivate a MCC non conformi al suddetto modulo, non sottoscritte con timbro e firma autografa o prive del codice fiscale e della partita IVA del soggetto beneficiario finale. Per le operazioni di cui al punto 3.1., lettera e), al modulo di richiesta dovra' essere allegata dichiarazione sostitutiva di atto di notorieta' rilasciata dal soggetto beneficiario finale ai sensi dell'art. 47 del decreto del Presidente della Repubblica del 28 dicembre 2000, n. 445, attestante:
la denominazione sociale dell'impresa debitrice ammessa all'amministrazione straordinaria di cui all'art. 2 legge 18 febbraio 2004, n. 39;
la data in cui e' maturato il credito e l'importo dello stesso.
5.4. Documentazione relativa agli Intermediari e alle SFIS - Contestualmente alla presentazione della prima richiesta di ammissione alla Garanzia Diretta gli Intermediari e le SFIS devono inviare a MCC:
copia dell'ultimo bilancio approvato;
per gli Intermediari, copia della documentazione comprovante l'iscrizione nell'elenco speciale di cui all'art. 107 del decreto legislativo 1° settembre 1993, n. 385;
per le SFIS, copia della documentazione comprovante l'iscrizione all'albo di cui all'art. 2, comma 3, della legge 5 ottobre 1991, n. 317.
5.5. Inefficacia - La Garanzia Diretta e' inefficace qualora sia stata concessa sulla base di dati, notizie o dichiarazioni, mendaci, inesatte o reticenti, se quantitativamente e qualitativamente rilevanti ai fini dell'ammissibilita' all'intervento del Fondo, che i soggetti richiedenti avrebbero potuto verificare con la dovuta diligenza professionale o qualora non sia rispettato il termine previsto al punto 5.2. 6. Istruttoria delle richieste di ammissione.
6.1. Comunicazione del numero di posizione - MCC assegna alle richieste arrivate un numero di posizione progressivo e comunica ai soggetti richiedenti e ai soggetti beneficiari finali, in forma scritta (posta, fax o attraverso il sistema di posta elettronica certificato) entro 15 giorni lavorativi dall'arrivo delle richieste, il numero di posizione assegnato e il responsabile dell'unita' organizzativa competente per l'istruttoria, ovvero comunica l'improcedibilita'.
6.2. Data di arrivo - La data da prendere in considerazione ai fini dell'assegnazione del numero di posizione progressivo delle richieste e' quella di arrivo a MCC. La documentazione che arriva dopo le ore 17,00 e' considerata arrivata il primo giorno lavorativo successivo. I termini di scadenza che cadono in un giorno di chiusura degli uffici si considerano automaticamente prorogati al primo giorno lavorativo successivo.
6.3. Termine per la delibera del Comitato - Le richieste di ammissione, complete dei dati previsti dal modulo di richiesta, sono presentate al Comitato, nel rispetto dell'ordine cronologico di arrivo o di completamento, in tempo utile perche' possano essere deliberate entro il termine di 2 mesi dalla data di arrivo della richiesta o di completamento della stessa. Alle richieste relative alle Imprese a prevalente partecipazione femminile, e' riconosciuta priorita' nell'istruttoria e nella delibera del Comitato.
6.4. Completamento delle richieste di ammissione - Qualora MCC nel corso dell'istruttoria richiedesse il completamento dei dati previsti, ivi compresa la rettifica o integrazione di dichiarazioni erronee o incomplete, ovvero i chiarimenti necessari ai fini dell'istruttoria stessa, il termine per la delibera del Comitato decorre dalla data in cui arrivano, anche se sottoscritti dal solo soggetto richiedente, i dati, le rettifiche o integrazioni ovvero i chiarimenti richiesti.
6.5. Rigetto delle richieste di ammissione - Le richieste sono respinte d'ufficio qualora i dati previsti dal modulo di richiesta, le rettifiche o integrazioni ovvero i chiarimenti, non arrivino a MCC entro il termine di 6 mesi dalla data della richiesta di MCC stesso.
6.6. Comunicazione dell'esito delle richieste di ammissione - MCC comunica in forma scritta (posta, fax o attraverso il sistema di posta elettronica certificato) ai soggetti richiedenti e ai soggetti beneficiari finali l'ammissione all'intervento del Fondo, ovvero i motivi che hanno indotto a ritenere inammissibile la richiesta, entro dieci giorni lavorativi dalla data della delibera del Comitato.
Alle proposte di rigetto delle richieste presentate a MCC si applica quanto previsto dall'art. 10-bis della legge n. 241/1990.
6.7. Antimafia - L'ammissione all'intervento del Fondo e' assoggettata alla vigente normativa antimafia. L'acquisizione delle informazioni previste dalla normativa vigente sulla materia e' regolamentata nell'apposita circolare di MCC.
6.8. Disponibilita' - L'ammissione all'intervento del Fondo e' deliberata dal Comitato subordinatamente alla esistenza di disponibilita' impegnabili a carico del Fondo. MCC comunica tempestivamente, con avviso da pubblicare nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana, l'avvenuto esaurimento delle risorse disponibili e restituisce ai soggetti richiedenti, le cui richieste non siano soddisfatte, la documentazione da essi inviata. Ove si rendano disponibili ulteriori risorse finanziarie, MCC comunica la data dalla quale e' possibile presentare le relative richieste, con avviso da pubblicare nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana, almeno 60 giorni prima del termine iniziale.
6.9. Comunicazioni a MCC - I soggetti richiedenti devono comunicare a MCC eventuali variazioni della titolarita' dei soggetti beneficiari finali nonche' ogni altro fatto ritenuto rilevante sull'andamento dei soggetti beneficiari finali di cui siano venuti a conoscenza. 7. Variazioni.
7.1. Richiesta di variazione - Ai fini della conferma della Garanzia Diretta i soggetti richiedenti, per ogni operazione ammessa, devono presentare preventiva richiesta di variazione della delibera del Comitato in caso di variazioni:
a) delle garanzie prestate in favore dei soggetti richiedenti;
b) delle finalita' di investimento inizialmente previste, limitatamente alle variazioni intervenute nei 5 anni successivi alla data di ammissione all'intervento del Fondo;
c) della titolarita' del credito a seguito di cessioni effettuate ai sensi dell'art. 2260 del codice civile ovvero della legge 30.4.1999, n. 130
7.2. Istruttoria e delibera delle richieste di variazione - Alle richieste di variazione si applicano, per quanto compatibili, le modalita' previste al paragrafo 6 per le richieste di ammissione. 8. Controlli.
Il Comitato, con delibera approvata dal Ministro dell'industria, del commercio e dell'artigianato sentito il Ministro per le politiche agricole, stabilisce le modalita' di svolgimento delle verifiche e dei controlli effettuati da MCC specificamente orientati all'accertamento dell'effettiva destinazione dei fondi per le finalita' previste dal decreto del Ministro dell'industria, del commercio e dell'artigianato di concerto con il Ministro del tesoro, del bilancio e della programmazione economica n. 248/1999 e dalle presenti disposizioni operative.
Sulle operazioni con durata maggiore o uguale a 3 anni concesse a soggetti beneficiari finali fino a 100 dipendenti e finalizzate:
a) alla copertura di investimenti materiali ed immateriali, e/o all'assunzione di nuovi dipendenti; o
b) al sostegno di nuove imprese che risultano operative da non oltre 12 mesi;
la Corte dei conti europea ed i funzionari della Commissione europea possono in ogni momento effettuare accertamenti documentali ed ispezioni in loco presso i soggetti richiedenti ed i soggetti beneficiari finali. 9. Erogazione dei finanziamenti con durata superiore a 18 mesi.
9.1. Termine per l'erogazione - Almeno il 25% dell'importo ammesso all'intervento del Fondo deve essere erogato ai soggetti beneficiari finali entro 12 mesi dalla data della delibera del Comitato di ammissione alla Garanzia Diretta. Per le operazioni di locazione finanziaria tale termine si riferisce alla data della consegna dei beni.
9.2. Proroga dei termini per l'erogazione - I termini per l'erogazione possono essere prorogati, su delibera del Comitato, soltanto se la proroga e' richiesta prima della loro scadenza e motivata con riguardo a cause oggettive, non imputabili a giudizio del Comitato a responsabilita' del soggetto beneficiario finale, che hanno impedito l'erogazione.
9.3. Contratto di finanziamento - Le operazioni devono essere perfezionate mediante un contratto di finanziamento e, qualora non contestuale, relativo atto di erogazione. Le operazioni possono essere regolate ad un tasso di interesse (fisso o variabile) liberamente contrattato tra i soggetti richiedenti e i soggetti beneficiari ed espresso in termini di tasso annuo nominale. Il tasso deve essere determinato ed indicato in sede di contratto di finanziamento e/o di erogazione. Entro i 3 mesi successivi all'erogazione a saldo, i soggetti richiedenti devono far arrivare a MCC dichiarazione attestante la data di valuta dell'erogazione, l'importo erogato e la data di scadenza dell'ultima rata.
In caso di erogazione a saldo antecedente alla data di concessione della Garanzia Diretta da parte del Comitato, i soggetti richiedenti devono far arrivare a MCC la predetta dichiarazione entro i 3 mesi successivi alla data della delibera del Comitato.
9.4. Contratto di locazione finanziaria - Le operazioni di locazione finanziaria devono essere perfezionate mediante un contratto di leasing cui fa seguito la sottoscrizione del verbale di consegna. Le operazioni possono essere definite sia a canoni fissi che variabili liberamente contrattati tra i soggetti richiedenti (societa' di leasing) e i soggetti beneficiari (utilizzatori). Entro i 3 mesi successivi alla consegna del bene, i soggetti richiedenti (societa' di leasing) devono far arrivare a MCC dichiarazione attestante la data di consegna dei beni e il costo di acquisto dei beni oggetto della locazione al netto di IVA e la data di scadenza dell'ultimo canone.
9.5. Decorrenza della garanzia - La Garanzia Diretta ha effetto dalla data della sua concessione da parte del Comitato o dalla data di valuta dell'erogazione del finanziamento se questo e' erogato dopo la concessione della Garanzia Diretta, ovvero nel caso di locazione finanziaria dalla data di consegna del bene se questa e' avvenuta dopo la concessione della Garanzia Diretta. 10. Acquisizione delle partecipazioni.
10.1. Termine per l'acquisizione - Almeno il 25% dell'importo ammesso all'intervento del Fondo deve essere acquisito entro 12 mesi dalla data della delibera del Comitato di ammissione alla Garanzia Diretta. Entro i 3 mesi successivi all'acquisizione, i soggetti richiedenti devono far arrivare a MCC una dichiarazione attestante la data dell'acquisizione e l'importo acquisito.
10.2. Proroga dei termini per l'acquisizione - Il termine per l'acquisizione puo' essere prorogato, su delibera del Comitato, soltanto se la proroga e' richiesta prima della scadenza e motivata con riguardo a cause oggettive, non imputabili a giudizio del Comitato a responsabilita' del soggetto beneficiario finale, che hanno impedito l'acquisizione.

C. Attivazione della garanzia.

11. Avvio delle procedure di recupero nei confronti del soggetto beneficiario finale.
11.1. Avvio delle procedure di recupero del credito - In caso di inadempimento del soggetto beneficiario finale, i soggetti richiedenti devono avviare le procedure di recupero del credito inviando al soggetto beneficiario finale inadempiente e, per conoscenza, a MCC, l'intimazione del pagamento dell'ammontare dell'esposizione per rate o canoni insoluti, capitale residuo e interessi di mora, tramite raccomandata con avviso di ricevimento, entro 12 mesi dalla data dell'inadempimento, intendendosi per tale la data della prima rata o canone rimasto insoluto, ovvero dalla data di ammissione a procedure concorsuali.
11.2. Revoca dei finanziamenti con durata non superiore a 18 mesi - Fermo restando il termine di cui al punto 11.1, nel caso di operazioni con durata non superiore a 18 mesi per data di inadempimento si intende la data della risoluzione o revoca. I soggetti richiedenti possono deliberare la risoluzione o revoca dei finanziamenti con durata non superiore a 18 mesi entro 1 mese dalla scadenza e devono dare comunicazione dell'avvenuta risoluzione o revoca a MCC entro 3 mesi dalla scadenza dei suddetti finanziamenti.
11.3. Intimazione del pagamento - L'intimazione del pagamento di cui al punto 11.1. puo' avvenire, alternativamente, mediante l'invio al soggetto beneficiario finale inadempiente di:
diffida di pagamento;
decreto ingiuntivo, ovvero, in caso di procedure concorsuali, istanza di ammissione allo stato passivo o atto equivalente.
MCC si riserva di richiedere copia della predetta documentazione. 12. Attivazione del Fondo.
12.1. Termine per la presentazione delle richieste di attivazione del Fondo - Trascorsi 60 giorni dalla data di invio della intimazione di cui al punto 11.1. senza che sia intervenuto il pagamento degli importi dovuti da parte del soggetto beneficiario finale, i soggetti richiedenti possono richiedere l'attivazione del Fondo.
12.2. Richiesta di attivazione del Fondo - La richiesta di attivazione del Fondo deve essere inviata a MCC, mediante raccomandata con avviso di ricevimento, entro 120 giorni dalla data di invio della intimazione di cui al punto 11.1. Il mancato rispetto di tale termine e' causa di inefficacia della garanzia del Fondo.
12.3. Documentazione - Alla richiesta di attivazione del Fondo deve essere allegata la seguente documentazione:
copia della delibera di concessione del finanziamento o dell'operazione di locazione finanziaria;
(solo per i finanziamenti con durata superiore a 18 mesi) copia del contratto di finanziamento, ovvero copia del contratto di leasing;
(solo per i finanziamenti con durata superiore a 18 mesi) copia dell'atto di erogazione, ovvero del verbale di consegna;
(solo per i finanziamenti con durata superiore a 18 mesi) copia del piano di ammortamento o del piano di locazione finanziaria con le relative scadenze;
dichiarazione dei soggetti richiedenti che attesti:
a) la data di inadempimento, come definita ai punti 11.1. o 11.2.;
b) la data di avvio delle procedure di recupero del credito con indicazioni sugli atti intrapresi e sulle eventuali somme recuperate;
c) l'ammontare dell'esposizione, rilevato al 60° giorno successivo alla data della intimazione di pagamento di cui al punto 11.1., comprensivo delle rate o canoni scaduti e non pagati, del capitale residuo e degli interessi contrattuali e di mora;
copia dei bilanci approvati dei soggetti beneficiari finali e/o della documentazione relativa agli altri dati sulla base dei quali i soggetti richiedenti hanno compilato il modulo di richiesta.
12.4. Inefficacia - La Garanzia Diretta e' inefficace in caso non sia verificata la rispondenza sostanziale dei dati di bilancio e/o della documentazione relativa agli altri dati con i dati forniti dai soggetti richiedenti nel modulo di richiesta e in caso non siano stati rispettati i termini previsti ai punti 11.1, 11.2 e 12.2.
12.5. Istruttoria delle richieste di attivazione del Fondo - Alle richieste di liquidazione si applicano, per quanto compatibili, le modalita' previste al paragrafo 6. per le richieste di ammissione.
12.6. Termine per la liquidazione dell'importo massimo garantito - Entro 90 giorni dal ricevimento della completa documentazione di cui al punto 12.3. MCC liquida ai soggetti richiedenti l'importo garantito, nella misura massima deliberata dal Comitato in sede di ammissione dell'operazione all'intervento del Fondo, dell'ammontare dell'esposizione di cui al punto 12.3 lettera c). 13. Surrogazione legale.
13.1. Surrogazione legale - Ai sensi dell'art. 2, comma 4, del decreto del Ministro delle attivita' produttive e del Ministro per l'innovazione e le tecnologie del 20 giugno 2005 pubblicato nella G.U.R.I. n. 152 del 2 luglio 2005, a seguito della liquidazione della perdita al soggetto richiedente, il Fondo acquisisce il diritto di rivalersi sul soggetto beneficiario finale per le somme pagate. MCC nello svolgimento delle procedure di recupero del credito per conto del Fondo applica quanto previsto dall'art. 2, comma 4 del medesimo decreto.
13.2. Relazione sulle attivita' di recupero - MCC predispone una relazione sulle attivita' di recupero svolte e l'elenco delle somme recuperate con l'indicazione delle relative date di incasso, da sottoporre annualmente all'esame del Comitato. 14. Liquidazione della perdita per le Partecipazioni.
14.1. Termine di arrivo della richiesta - Per la liquidazione della perdita i soggetti richiedenti devono far arrivare a MCC, entro 3 mesi dalla data della dismissione delle Partecipazioni, espressa richiesta alla quale devono essere allegati:
copia dell'atto notarile di sottoscrizione delle Partecipazioni;
copia dell'atto notarile di dismissione delle Partecipazioni;
copia dei bilanci, approvati, dei soggetti beneficiari finali e/o della documentazione relativa agli altri dati sulla base dei quali i soggetti richiedenti hanno compilato il modulo di richiesta.
14.2. Inefficacia - La Garanzia Diretta e' inefficace in caso non sia verificata la rispondenza sostanziale dei dati di bilancio e/o degli altri dati con i dati forniti dai soggetti richiedenti nel modulo di richiesta, e in caso non sia stato rispettato il termine previsto al punto 14.1.
14.3. Liquidazione della minusvalenza - Il Fondo interviene nella misura massima di cui al punto 4.2 sulla differenza tra i prezzi diacquisto e di cessione delle quote o delle azioni risultanti dagli atti notarili o dai fissati bollati. Nei casi di liquidazione volontaria o concorsuale dell'impresa partecipata, per la determinazione del valore ipotetico di realizzo delle quote o azioni deve essere prodotta una perizia giurata contenente una valutazione delle Partecipazioni effettuata da un perito iscritto all'albo dei consulenti tecnici d'ufficio, i cui oneri sono a carico dei soggetti richiedenti. La liquidazione della minusvalenza e' deliberata dal Comitato.
14.4. Istruttoria delle richieste di liquidazione della perdita - Alle richieste di liquidazione della perdita si applicano, per quanto compatibili, le modalita' previste al paragrafo 6 per le richieste di ammissione.

Parte III

CONTROGARANZIA

A. Richiedenti, beneficiari, operazioni ammissibili. 1. Soggetti richiedenti.
1.1. Possono richiedere la Controgaranzia:
i Confidi;
gli Altri fondi di garanzia. 2. Soggetti beneficiari finali.
2.1. Soggetti beneficiari finali sono le PMI e i Consorzi operanti nei settori (classificazione ISTAT 1991):
C - Estrazione di minerali, con esclusione delle classi:
13.10 - Estrazione di minerali di ferro (tutta la classe, ad eccezione delle piriti);
13.20 - Estrazione di minerali metallici non ferrosi (limitatamente al minerale di manganese);
D - Attivita' manifatturiere, con esclusione delle classi:
23.10 - Fabbricazione di prodotti di cokeria;
24.70 - Fabbricazione di fibre sintetiche e artificiali;
27.10 - Produzione di ferro, di acciaio e di ferroleghe (CECA) (*);
27.52 - Fusione di acciaio;
34.10 - Fabbricazione di autoveicoli, limitatamente a:
- fabbricazione di autovetture destinate al trasporto di persone;
- fabbricazione di autoveicoli per il trasporto di merci: limitatamente agli autocarri, ai furgoni ed ai trattori stradali;
- fabbricazione di telai muniti di motori per gli autoveicoli di questa classe;
- fabbricazione di autobus, filobus;
- fabbricazione di motori per autoveicoli;
(*) per attivita' dell'industria siderurgica, quale definita nel trattato CECA si intende: ghisa e ferroleghe; ghisa per la produzione dell'acciaio, per fonderia e altre ghise grezze, manganesifera e ferro-manganese carburato; prodotti grezzi e prodotti semilavorati di ferro, d'acciaio comune o d'acciaio speciale, compresi i prodotti di reimpiego o di rilaminazione; acciaio liquido colato o no in lingotti, compresi i lingotti destinati alla fucinatura, prodotti semilavorati quali blumi, billette e bramme, bidoni, coils, larghi laminati a caldo; prodotti finiti a caldo di ferro, di acciaio comune o di acciaio speciale (non sono compresi i getti di acciaio, i pezzi fucinati e i prodotti ottenuti con impiego di polveri); rotaie, traverse, piastre e stecche, travi, profilati pesanti e barre da 80 mm e piu', palancole, barre e profilati inferiori a 80 mm e piatti inferiori a 150 mm, vergella, tondi e quadri per tubi, nastri e bande laminate a caldo (comprese le bande per tubi e i coils considerati come prodotti finiti), lamiere laminate a caldo inferiori a 3 mm, piastre e lamiere di spessore di 3 mm e piu', larghi piatti di 150 mm e piu'; prodotti terminali di ferro, acciaio comune o acciaio speciale (non sono compresi i tubi in acciaio, i nastri laminati a freddo di larghezza inferiore a 500 mm eccetto quelli destinati alla produzione di banda stagnata, i trafilati, le barre calibrate e i getti di ghisa; latta, lamiere piombate, banda nera, lamiere zincate, altre lamiere rivestite, lamiere laminate a freddo inferiori a 3 mm, lamiere magnetiche, nastro destinato alla produzione banda stagnata, lamiere laminate a freddo, in rotoli e in fogli di spessore uguale o superiore a 3 mm);
34.20 - Fabbricazione di carrozzerie per autoveicoli e fabbricazione di rimorchi e semirimorchi, limitatamente a:
- fabbricazione di carrozzerie (comprese le cabine) per autoveicoli;
e con esclusione delle categorie:
27.22.1 - Produzione di tubi senza saldatura;
27.22.2 - Produzione di tubi avvicinati, aggraffati, saldati e simili (limitatamente a ai tubi con diametro superiore a 406,4 mm);
35.11.1 - Cantieri navali per costruzioni metalliche, limitatamente a:
- costruzione di navi mercantili a scafo metallico per il trasporto di passeggeri e/o merci, di almeno 100 tsl;
- costruzione di pescherecci a scafo metallico di almeno 100 tsl (solo se destinati all'esportazione);
- costruzione di draghe o altre navi per lavori in mare a scafo metallico (escluse le piattaforme di trivellazione), di almeno 100 tsl;
- costruzione di rimorchiatori a scafo metallico con potenza non inferiore a 365 Kw.
35.11.3 - Cantieri di riparazioni navali, limitatamente a:
- la trasformazione delle navi a scafo metallico di cui al precedente 35.11.1, di almeno 1000 tsl, limitatamente all'esecuzione di lavori che comportano una modifica radicale del piano di carico, dello scafo, del sistema di propulsione o delle infrastrutture destinate ad ospitare i passeggeri;
- la riparazione delle navi a scafo metallico di cui al precedente 35.11.1.
E - Produzione e distribuzione di energia elettrica, gas e acqua.
F - Costruzioni.
G - Commercio all'ingrosso e al dettaglio; riparazione di autoveicoli, motocicli e di beni personali e per la casa.
H - Alberghi e ristoranti.
I - Trasporti, magazzinaggio e comunicazioni, con esclusione delle attivita' di trasporto merci e persone. Sono ammesse all'intervento del Fondo le imprese di autotrasporto che vantano crediti nei confronti delle imprese ammesse all'amministrazione straordinaria di cui all'art. 2, legge 18 febbraio 2004, n. 39, nei sei mesi precedenti all'ammissione alla predetta amministrazione straordinaria (art. 5, legge 27 marzo 2004, n. 77).
K - Attivita' immobiliari, noleggio, informatica, ricerca, altre attivita' professionali ed imprenditoriali.
M - Istruzione.
N - Sanita' e altri servizi sociali.
O - Altri servizi pubblici, sociali e personali.
2.2. Sono sottoposte ai limiti previsti dalle vigenti disposizioni comunitarie in materia di aiuti «de minimis» le operazioni relative a PMI e Consorzi operanti nei settori (classificazione ISTAT 1991):
D - Attivita' manifatturiere, classe:
34.30 - Fabbricazione di parti e di accessori per autoveicoli e per loro motori:
- fabbricazione di varie parti e accessori per autoveicoli: fabbricazione di freni, cambi di velocita', assi, ruote, ammortizzatori di sospensione, radiatori, silenziatori, tubi di scappamento, frizioni, volanti, piantoni e scatole dello sterzo;
- fabbricazione di parti ed accessori di carrozzerie di autoveicoli: cinture di sicurezza, portiere, paraurti.
2.3. Le operazioni relative a PMI e Consorzi operanti nei settori della trasformazione e commercializzazione di prodotti agricoli di cui all'Allegato I del Trattato CE sono sottoposte ai limiti e alle condizioni di ammissibilita' previsti dai Programmi operativi regionali (POR) e relativi Complementi di Programmazione (CdP), o dai Piani di sviluppo rurale (PSR) .
2.4. I Confidi operanti nei settori agricolo, agroalimentare e della pesca possono richiedere la Controgaranzia anche per operazioni di garanzia effettuate a favore di soggetti beneficiari finali operanti nel settore della «produzione primaria» e della pesca (classificazione ISTAT 1991):
A - Agricoltura, caccia e silvicoltura.
B - Pesca, piscicoltura e servizi connessi.
2.5. I soggetti beneficiari finali devono:
essere iscritti nel registro delle imprese, istituito presso la Camera di commercio, industria, artigianato e agricoltura competente per territorio;
non essere iscritti all'Albo delle imprese artigiane;
essere valutati economicamente e finanziariamente sani da MCC sulla base dei criteri approvati dal Comitato. 3. Operazioni ammissibili.
3.1. Sono ammissibili alla Controgaranzia le operazioni di garanzia effettuate dai soggetti richiedenti su:
a) Finanziamenti a medio - lungo termine;
b) Prestiti partecipativi;
c) Partecipazioni;
d) Altre operazioni, nei limiti previsti dalle vigenti disposizioni comunitarie in materia di aiuti «de minimis»;
e) i finanziamenti, finalizzati al reintegro del capitale circolante ed aventi durata massima di 60 mesi, concessi, ai sensi dell'art. 5, legge 27 marzo 2004, n. 77, alle imprese di autotrasporto e alle Piccole imprese che vantano crediti nei confronti delle imprese ammesse all'amministrazione straordinaria di cui all'art. 2, legge 18 febbraio 2004, n. 39, nei sei mesi precedenti all'ammissione alla predetta amministrazione straordinaria. Tali finanziamenti sono ammissibili nei limiti dei crediti vantati dalle imprese di autotrasporto e dalle Piccole imprese nei confronti delle imprese ammesse alla predetta amministrazione straordinaria e nei limiti previsti dalle vigenti disposizioni comunitarie in materie di aiuti «de minimis».
3.2. Non sono ammissibili alla Controgaranzia le Altre operazioni relative a PMI e Consorzi operanti nei settori della trasformazione e commercializzazione di prodotti agricoli di cui all'Allegato I del Trattato CE.
3.3. Le operazioni di garanzia di cui al punto 2.4. ammissibili alla Controgaranzia possono essere effettuate su:
3.3.1. finanziamenti a breve termine, di durata non superiore ai 12 mesi; in tal caso si applicano le condizioni di cui alla Comunicazione della Commissione europea 96/C, pubblicata nella GUCE n. C/44 del 16 febbraio 1996;
3.3.2. finanziamenti a medio-lungo termine concessi a fronte di investimenti, compatibilmente con le condizioni poste dall'Unione europea negli «Orientamenti comunitari per gli aiuti di Stato nel settore agricolo», pubblicati nella GUCE n. C/28 del 1° febbraio 2000.
3.4. La Controgaranzia e' cumulabile, sulla medesima operazione, con altre garanzie pubbliche nei limiti delle misure previste al punto 5.2. La Controgaranzia e' cumulabile, sul medesimo investimento, con altri regimi di aiuto, nel limite dell'intensita' agevolativa massima fissata dall'Unione europea. Per le PMI e i Consorzi ubicati nelle zone ammesse alle deroghe di cui all'art. 87.3.a) e 87.3.c) del Trattato CE, qualora per effetto del cumulo si superi il limite di intensita' agevolativa fissato dall'Unione europea per le PMI ubicate nelle regioni non ammesse alle deroghe suddette, la cumulabilita' e' permessa a condizione che la PMI o il Consorzio partecipi al finanziamento dell'investimento ammissibile con un apporto pari, al netto di qualsiasi aiuto, almeno al 25% dell'ammontare dell'investimento stesso.
3.5. I soggetti richiedenti possono richiedere che la Controgaranzia sia concessa secondo la regola «de minimis» anche relativamente ai Finanziamenti a medio - lungo termine, ai Prestiti partecipativi e alle Partecipazioni. 4. Tipologie di Controgaranzia.
La Controgaranzia puo' essere concessa:
a «prima richiesta», secondo le modalita' di cui al paragrafo 5;
in forma «sussidiaria», secondo le modalita' di cui al paragrafo 6. 5. Natura e misura della Controgaranzia «a prima richiesta».
5.1 La Controgaranzia «a prima richiesta» e' esplicita, incondizionata ed irrevocabile.
5.2 La Controgaranzia «a prima richiesta» e' concessa ai soggetti richiedenti in misura non superiore al 90% dell'importo da essi garantito sui finanziamenti di cui al punto 3.1., a condizione che:
a) la garanzia dei Confidi e degli Altri fondi di garanzia abbia caratteristiche identiche e sia prestata con le medesime modalita' della Garanzia Diretta di cui alla Parte II delle presenti disposizioni;
b) i soggetti richiedenti abbiano garantito una quota non superiore al 60% dell'ammontare di ciascuna operazione. Per le operazioni relative a:
b1) Imprese a prevalente partecipazione femminile;
b2) soggetti beneficiari finali ubicati nelle Zone ammesse alla deroga di cui all'art. 87.3.a) del Trattato CE per gli aiuti a finalita' regionale;
b3) soggetti beneficiari finali che sottoscrivono Contratti d'area o Patti territoriali,
tale quota e' elevata all'80% dell'ammontare di ciascuna operazione. Tale quota e' invece elevata all'85% per le operazioni di cui al punto 3.1., lettera e).
5.3 Sulla quota di finanziamento garantita dai soggetti richiedenti non puo' essere acquisita alcuna altra garanzia reale, assicurativa e bancaria. Sulla parte residua del finanziamento possono essere acquisite garanzie reali, assicurative, bancarie, il cui valore cauzionale complessivo, calcolato secondo le percentuali riportate nella tabella di cui al punto 5.6, non superi la quota di finanziamento non coperta dalla garanzia concessa dai soggetti richiedenti.
5.4 Nel limite della copertura massima dei finanziamenti di cui al precedente punto 5.2., la Controgaranzia copre fino al 90% della somma liquidata ai soggetti finanziatori dai Confidi e dagli Altri fondi di garanzia.
5.5 La Controgaranzia e' escutibile, in caso di inadempimento dei soggetti beneficiari finali, a semplice richiesta:
a) dei Confidi e degli Altri fondi di garanzia ammessi all'intervento del Fondo che hanno gia' pagato il debito da essi garantito, ovvero;
b) dei soggetti finanziatori, nel caso di mancato pagamento in garanzia da parte dei Confidi o degli Altri fondi di garanzia.
5.6 Tabella riportante le percentuali per la determinazione del valore cauzionale delle garanzie

=====================================================================
| 50% del valore inteso come costo
Ipoteca su immobili industriali | di ricostruzione ridotto per
(compresi impianti fissi) | vetusta' ===================================================================== Ipoteca su altri immobili |60% del valore di mercato --------------------------------------------------------------------- Ipoteca su terreni edificabili |60% del valore di mercato --------------------------------------------------------------------- Privilegio su impianti, macchinari| e attrezzature |10% del valore di mercato --------------------------------------------------------------------- Pegno su titoli di Stato o | garantiti dallo Stato |80% del valore di borsa --------------------------------------------------------------------- Pegno su obbligazioni di enti | pubblici |80% del valore di borsa --------------------------------------------------------------------- Fidejussioni bancarie |100% dell'importo --------------------------------------------------------------------- Fidejussioni assicurative |80% dell'importo --------------------------------------------------------------------- Pegno su titoli azionari e | obbligazionari privati |50% del valore di borsa

6. Controgaranzia «sussidiaria».
6.1 Qualora non ricorrano le condizioni di cui al punto 5.2 lettera a), la Controgaranzia e' concessa in forma «sussidiaria», secondo le modalita' di cui ai successivi punti.
6.2 Copertura massima delle operazioni - La Controgaranzia puo' essere concessa in misura non superiore al 90% dell'ammontare garantito dai soggetti richiedenti di ciascuna operazione.
6.3. Copertura massima della perdita - Nei limiti della copertura massima delle operazioni, la Controgaranzia copre fino al 90% della somma versata a titolo definitivo dai soggetti richiedenti ai soggetti finanziatori.
6.4. Copertura massima della garanzia dei soggetti richiedenti - La Controgaranzia puo' essere accordata a condizione che i soggetti richiedenti abbiano garantito una quota non superiore al 60% dell'ammontare di ciascuna operazione. Detta quota e' elevata:
fino all'80% per le operazioni relative a:
Imprese a prevalente partecipazione femminile;
soggetti beneficiari finali ubicati nelle Zone ammesse alla deroga di cui all'art. 87.3.a) del Trattato CE per gli aiuti a finalita' regionale;
soggetti beneficiari finali che sottoscrivono Contratti d'area o Patti territoriali;
fino all'85% per le operazioni di cui al punto 3.1., lettera e).
Tale quota massima deve essere indicata nella convenzione tra soggetti richiedenti e soggetti finanziatori da trasmettere in copia a MCC.
B. Ammissione all'intervento del Fondo.

7. Richieste di ammissione.
7.1. Termini di presentazione delle richieste - La richiesta di ammissione deve arrivare al MCC entro 6 mesi dalla data:
a) di delibera delle operazioni da parte dei soggetti finanziatori;
b) di delibera della garanzia da parte dei soggetti richiedenti.
Sono improcedibili le richieste arrivate a MCC oltre i suddetti termini.
7.2. Richieste preventive - E' consentito presentare la richiesta di ammissione prima della delibera delle operazioni da parte dei soggetti finanziatori; in tal caso i soggetti richiedenti, e/o i soggetti finanziatori nel caso di Controgaranzia «a prima richiesta», devono comunicare la data della delibera di concessione del finanziamento o di acquisizione della partecipazione da parte dei soggetti finanziatori entro 3 mesi dalla data della delibera del Comitato.
7.3. Modulo di richiesta - Le richieste di ammissione devono essere inoltrate (anche via fax o attraverso il sistema di posta