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| Gazzetta n. 230 del 2005-10-03 |  | MINISTERO DELLE ATTIVITA' PRODUTTIVE |  | DECRETO 23 settembre 2005 |  | Approvazione  delle condizioni di ammissibilita' e delle disposizioni di carattere generale per l'amministrazione del Fondo di garanzia per le piccole e medie imprese, di cui all'articolo 2, comma 100, lettera a),   della   legge   23   dicembre   1996,  n.  662,  a  seguito  di rideterminazione  delle  caratteristiche  degli  interventi del Fondo stesso, ai sensi del decreto ministeriale 20 giugno 2005. |  | 
 |  | IL MINISTRO DELLE ATTIVITA' PRODUTTIVE 
 Visto l'art. 2, comma 100, lettera a) della legge 23 dicembre 1996, n. 662;
 Visto l'art. 15 della legge 7 agosto 1997, n. 266;
 Visto  l'art.  1,  comma  209, della legge 30 dicembre 2004, n. 311 come   modificato   dall'art.   4,   comma   1,  lettera  a-ter)  del decreto-legge  14 marzo  2005,  n. 35, convertito, con modificazioni, dalla legge 14 maggio 2005, n. 80;
 Visto  l'art. 4 del decreto del Ministro delle attivita' produttive e  del  Ministro per l'innovazione e le tecnologie del 20 giugno 2005 pubblicato  nella  Gazzetta  Ufficiale  n.  152  del  2 luglio  2005, «Rideterminazione delle caratteristiche degli interventi del Fondo di garanzia  per  le  piccole  e  medie  imprese»,  che  prevede  che le modalita' di concessione della garanzia di cui al medesimo decreto si applicano  alle richieste pervenute al gestore a decorrere dalla data di  entrata  in  vigore  del decreto ministeriale di approvazione, ai sensi  dell'art.  13  del  decreto  31 maggio  1999,  n.  248,  delle condizioni  di  ammissibilita'  e  delle  disposizioni  di  carattere generale adottate dal Comitato di cui all'articolo 15, comma 3, della legge 7 agosto 1997, n. 266;
 Visto  l'art.  13  del decreto ministeriale 31 maggio 1999, n. 248, «Regolamento  recante  criteri  e  modalita' per la concessione della garanzia  e  per  la  gestione del Fondo di garanzia per le piccole e medie  imprese»,  che  prevede  che  il  Comitato di cui all'art. 15, comma 3,  della  legge  7 agosto  1997,  n.  266 adotta le necessarie disposizioni   operative  per  l'amministrazione  del  Fondo  di  cui all'art.  2,  comma  100, lettera a) della legge 23 dicembre 1996, n. 662,  e  che  le  condizioni  di  ammissibilita' e le disposizioni di carattere  generale sono soggette all'approvazione del Ministro delle attivita'  produttive  sentito il Ministro delle politiche agricole e forestali e sono pubblicate nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana;
 Vista  nota  di  MCC  S.p.a.  con  la quale sono state trasmesse le condizioni  di ammissibilita' e le disposizioni di carattere generale adottate  dal  Comitato  di  cui  all'art.  15,  comma 3, della legge 7 agosto 1997, n. 266, nella riunione del 21 luglio 2005;
 Sentito il Ministro delle politiche agricole e forestali;
 Decreta:
 
 Art. 1.
 1. Sono approvate le condizioni di ammissibilita' e le disposizioni di carattere generale per l'amministrazione del Fondo di garanzia per le  piccole e medie imprese di cui all'art. 2, comma 100, lettera a), della  legge 23 dicembre 1996, n. 662, adottate dal Comitato previsto dall'art.  15,  comma  3,  della  legge  7 agosto 1997, n. 266, nella riunione del 21 luglio 2005.
 2. Per ogni operazione finanziaria ammessa all'intervento del Fondo di  garanzia, viene accantonato, a titolo di coefficiente di rischio, un importo non inferiore all'8% dell'importo garantito dal Fondo.
 3.  E'  riportato  in  allegato  al presente decreto il testo delle condizioni  di  ammissibilita'  e  delle  disposizioni  di  carattere generale di cui al comma 1.
 |  | Art. 2. 1.  Le  condizioni di ammissibilita' e le disposizioni di carattere generale  per l'amministrazione del Fondo di garanzia di cui all'art. 1  entrano  in  vigore  il  giorno  successivo alla pubblicazione del presente decreto nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana.
 Roma, 23 settembre 2005
 Il Ministro: Scajola
 |  | Allegato 
 CONDIZIONI DI AMMISSIBILITA' E DISPOSIZIONI DI CARATTERE GENERALE PER L'AMMINISTRAZIONE  DEL  FONDO  DI  GARANZIA  PER  LE  PICCOLE E MEDIE IMPRESE  DI  CUI  ALL'Art.  2,  COMMA  100,  LETTERA  A)  DELLA LEGGE
 23 DICEMBRE 1996, n. 662.
 
 Parte I
 
 DEFINIZIONI
 
 Nelle presenti disposizioni l'espressione:
 a)  «Fondo», indica il Fondo di garanzia a favore delle piccole e  medie  imprese  costituito  presso  il  MCC  S.p.A.  dall'art.  2, comma 100,  lettera  a),  della  legge  23 dicembre  1996,  n. 662, e successive modificazioni e integrazioni;
 b)  «Comitato»,  indica  l'organo  competente  a  deliberare in materia  di  concessione  della  garanzia  e  di  gestione  del Fondo previsto dall'art. 15, comma 3, della legge 7 agosto 1997, n. 266;
 c)  «Garanzia  Diretta»,  indica la garanzia prestata dal Fondo direttamente a favore dei soggetti finanziatori;
 d)  «Controgaranzia»,  indica  la garanzia prestata dal Fondo a favore dei Confidi e degli Altri fondi di garanzia;
 e)   «Cogaranzia»,   indica  la  garanzia  prestata  dal  Fondo direttamente  a  favore dei soggetti finanziatori e congiuntamente ai Confidi,  agli  Altri  fondi  di  garanzia ovvero a fondi di garanzia istituiti nell'ambito della Unione europea o da essa cofinanziati;
 f)  «PMI»,  indica le piccole e medie imprese, economicamente e finanziariamente  sane,  costituite  anche  in  forma cooperativa, in possesso   dei   parametri   dimensionali   di  cui  alla  disciplina comunitaria  in materia di aiuti di Stato alle PMI, vigente alla data di presentazione della richiesta di ammissione ai benefici del Fondo; al riguardo si precisa che:
 i  parametri  dimensionali  devono  essere  calcolati secondo quanto   previsto   dal  decreto  del  Ministro  dell'industria,  del commercio  e  dell'artigianato  del  18 settembre  1997 (G.U.R.I. del 1° ottobre 1997);
 nel caso di impresa beneficiaria appartenente ad un gruppo: i parametri  dimensionali  dell'impresa  beneficiaria  vengono rilevati come  somma dei valori riferiti all'impresa considerata ed alle altre di  cui  la  stessa  detenga, anche indirettamente, il 25% o piu' del capitale  o dei diritti di voto; detto criterio si applica anche alle imprese  che  detengono  il  25% o piu' del capitale o dei diritti di voto dell'impresa beneficiaria;
 per piccole e medie imprese economicamente e finanziariamente sane  si  intendono  quelle  di cui venga accertata, sulla base della consistenza patrimoniale e finanziaria, la possibilita' di far fronte agli  impegni  finanziari  derivanti dalle operazioni per le quali e' richiesto l'intervento del Fondo;
 g)  «Piccole  imprese»,  indica  le  imprese,  economicamente e finanziariamente   sane,   costituite  anche  in  forma  cooperativa, definite  di piccola dimensione ai sensi della disciplina comunitaria in  materia  di  aiuti  di  Stato  alle  PMI,  vigente  alla  data di presentazione della richiesta di ammissione ai benefici del Fondo. Al riguardo,  si  precisa  che  i  parametri dimensionali sono calcolati secondo   quanto  previsto  dalla  raccomandazione  96/280/CE,  della Commissione,  del  3 aprile 1996. Ai sensi della raccomandazione sono definite piccole le imprese:
 aventi meno di 50 dipendenti, e
 o un fatturato annuo non superiore a 7 milioni di euro, o
 un  totale  di  bilancio  annuo  non superiore a 5 milioni di euro,
 e  in  possesso  del  requisito  di  indipendenza  di seguito definito.
 Sono  considerate imprese indipendenti quelle il cui capitale o i cui  diritti  di  voto  non  sono detenuti per 25% o piu' da una sola impresa,  oppure,  congiuntamente,  da piu' imprese non conformi alla definizione  di  piccola  impresa. Questa soglia puo' essere superata nelle due fattispecie seguenti:
 se   l'impresa   e'  detenuta  da  societa'  di  investimenti pubblici,   societa'   di   capitali   di   rischio   o   investitori istituzionali,   a   condizione   che  questi  non  esercitino  alcun controllo, individuale o congiunto, sull'impresa;
 se  il  capitale e' disperso in modo tale che sia impossibile determinare  da  chi  e'  detenuto  e  se l'impresa dichiara di poter legittimamente presumere che non e' detenuto per il 25% o piu' da una sola  impresa,  oppure,  congiuntamente, da piu' imprese non conformi alla definizione di piccola impresa.
 Per  il calcolo delle soglie di cui sopra, occorre sommare i dati dell'impresa  destinataria  e  di  tutte  le  imprese di cui detiene, direttamente  o  indirettamente,  il  25%  o  piu' del capitale o dei diritti di voto.
 Quando  un'impresa,  alla  data di chiusura del bilancio, supera, verso  l'alto  o verso il basso, le soglie del numero di dipendenti o dei  massimali  finanziari specificati, perde o acquista la qualifica di  «piccola impresa» soltanto se detta circostanza si ripete durante due esercizi consecutivi.
 Il   numero   di   persone  occupate  corrisponde  al  numero  di unita-lavorative-anno (ULA), cioe' al numero di dipendenti occupati a tempo  pieno  durante un anno, mentre i lavoratori a tempo parziale e quelli  stagionali  rappresentano frazioni di ULA. L'anno da prendere in   considerazione   e'   quello   dell'ultimo  esercizio  contabile approvato.
 Le  soglie  per  il  fatturato  e  per il totale di bilancio sono quelle  dell'ultimo esercizio contabile approvato di dodici mesi. Nel caso  di  un'impresa di recente costituzione, la cui contabilita' non e' stata ancora approvata, le soglie da applicare sono soggette a una stima secondo buona fede eseguita nel corso dell'esercizio.
 I  parametri  di  cui alle lettere f) e g) vengono applicati fino alla  conclusione  delle  procedure  di  comunicazione e notifica dei nuovi  parametri  di  cui  al  decreto  del  Ministro delle attivita' produttive del 18 aprile 2005.
 h)  «Consorzi», indica i consorzi e societa' consortili tra PMI di  cui  agli articoli 17, 18, 19 e 23 della legge 5 ottobre 1991, n. 317, e le societa' consortili miste di cui all'art. 27 della medesima legge,   economicamente   e   finanziariamente   sani;  per  consorzi economicamente  e  finanziariamente  sani  si intendono quelli di cui venga   accertata,   sulla  base  della  consistenza  patrimoniale  e finanziaria,  la  possibilita'  di far fronte agli impegni finanziari derivanti dalle operazioni per le quali e' richiesto l'intervento del Fondo;  le  societa'  consortili  miste devono essere in possesso dei parametri  dimensionali di cui alla disciplina comunitaria in materia di  aiuti di Stato alle piccole e medie imprese, vigenti alla data di presentazione della richiesta di ammissione ai benefici del Fondo.
 i)  «Microimprese»,  indica le piccole imprese con un numero di dipendenti non superiore a 10;
 j) «Banche», indica le banche iscritte all'albo di cui all'art. 13 del decreto legislativo 1° settembre 1993, n. 385;
 k)  «Intermediari», indica gli intermediari finanziari iscritti nell'elenco  speciale  di  cui  all'art.  107 del decreto legislativo 1° settembre 1993, n. 385;
 l)  «SFIS»,  indica le societa' finanziarie per l'innovazione e lo sviluppo iscritte all'albo di cui all'art. 2, comma 3, della legge 5 ottobre 1991, n. 317;
 m)  «Confidi», indica i soggetti di cui all'art. 13 del decreto legge  30 settembre  2003, n. 269, convertito nella legge 24 novembre 2003, n. 326;
 n)  «Altri  fondi  di  garanzia»,  indica  i  fondi di garanzia gestiti da Banche, da Intermediari o da soggetti iscritti nell'elenco generale  di  cui  all'art.  106 del decreto legislativo 1° settembre 1993, n. 385;
 o)  «Confidi  operanti  nei  settori agricolo, agroalimentare e della  pesca»,  indica  i  Confidi  il  cui  capitale sociale o fondo interconsortile  sia sottoscritto, per almeno il 50%, da imprenditori operanti nei settori agricolo, agroalimentare e della pesca.
 p)   «Investimenti»,   indica  gli  investimenti  materiali  ed immateriali  da  effettuare  nel territorio nazionale successivamente alla  data  di  presentazione  della  richiesta  di  finanziamento al soggetto  finanziatore.  Tali investimenti non devono essere una mera sostituzione  di  quelli gia' esistenti e non devono essere alienati, ceduti   o  distratti  per  cinque  anni  dalla  data  di  ammissione all'intervento  del  Fondo.  Sono esclusi gli investimenti relativi a mezzi  di trasporto iscritti ai pubblici registri fatta eccezione per i  mezzi  di  trasporto  destinati  al  trasporto di specifici beni e distinti  da  una  particolare attrezzatura relativa a tale scopo (la specificita'  deve  risultare  dalle carte di circolazione, ovvero da altri   documenti   rilasciati   dagli   uffici   provinciali   della motorizzazione civile);
 q)  «Investimenti  immateriali»,  indica  le  spese  legate  al trasferimento  di tecnologie sotto forma di acquisizione di brevetti, di  licenze  di sfruttamento o di conoscenze tecniche brevettate e di conoscenze  tecniche  non brevettate. Tali investimenti devono essere sfruttati  esclusivamente nello stabilimento beneficiario dell'aiuto, essere   considerati  elementi  patrimoniali  ammortizzabili,  essere acquistati  presso  un  terzo  alle  condizioni di mercato e figurare all'attivo dell'impresa e restare nello stabilimento del beneficiario dell'aiuto almeno per un periodo di 5 anni.
 r)   «Finanziamenti   a   medio  -  lungo  termine»,  indica  i finanziamenti,  ivi  compresi  lo  sconto  di  effetti e la locazione finanziaria,  di  durata  superiore a diciotto mesi e non superiore a dieci anni concessi a PMI e Consorzi a fronte di Investimenti;
 s)  «Prestiti  partecipativi», indica i finanziamenti di durata superiore  a  diciotto  mesi  e  non  superiore  a  dieci anni la cui remunerazione  e'  composta da una parte fissa integrata da una parte variabile   commisurata   al   risultato   economico   di   esercizio dell'impresa  finanziata,  concessi  a  PMI  e  Consorzi  a fronte di Investimenti;
 t)  «Partecipazioni», indica le partecipazioni di minoranza, di durata non superiore a dieci anni, nel capitale di PMI, costituite in forma  di  societa'  di  capitali,  acquisite a fronte di un piano di sviluppo  produttivo  dell'impresa  (gli  investimenti  contenuti nel piano di sviluppo produttivo sono quelli definiti nella lettera n));
 u)  «Altre operazioni» indica qualsiasi operazione finanziaria, purche'  direttamente  finalizzata  all'attivita' di impresa, diversa dai Finanziamenti a medio-lungo termine, dai Prestiti partecipativi e dalle  Partecipazioni,  escluse,  nel  caso di intervento di Garanzia Diretta,  le  operazioni di consolidamento dei debiti a breve termine ai sensi dell'art. 2 della legge 8 agosto 1995, n. 341;
 v)  «Tasso  di riferimento» indica il tasso da applicare per le operazioni  di attualizzazione/rivalutazione di cui all'art. 2, comma 2  del  decreto  legislativo  del  31 marzo 1998, n. 123 (il tasso e' pubblicato            su            internet           all'indirizzo: http://europa.eu.int./comm/competition/state aid/others/reference rat es.html);
 w)  «Costo di provvista» indica la media mensile dei rendimenti lordi  dei titoli pubblici soggetti a tassazione («RENDISTATO») cosi' come  definita  dall'art. 1, lettera b), del decreto del Ministro del tesoro del 21 dicembre 1994 e resa nota dalla Banca d'Italia;
 x) «Contratti d'area» indica i contratti d'area di cui all'art. 2, commi 203 e seguenti della legge 23 dicembre 1996, n. 662;
 y)  «Patti  territoriali»  indica  i  patti territoriali di cui all'art.  2,  commi  203  e seguenti della legge 23 dicembre 1996, n. 662;
 z)  «Imprese  a  prevalente partecipazione femminile» indica le societa'  cooperative  e  le societa' di persone costituite in misura non  inferiore  al 60% da donne, le societa' di capitali le cui quote di  partecipazione  spettino  in  misura non inferiore ai due terzi a donne e i cui organi di amministrazione siano costituiti per almeno i due  terzi da donne, nonche' le imprese individuali gestite da donne, che    operino    nei   settori   dell'industria,   dell'artigianato, dell'agricoltura,  del  commercio, del turismo e dei servizi (art. 2, comma 1, lettera a), legge 215/1992).
 
 Parte II
 
 GARANZIA DIRETTA
 
 A. Richiedenti, beneficiari, operazioni ammissibili. 1. Soggetti richiedenti.
 Possono richiedere la Garanzia Diretta:
 1.1. le  Banche  -  anche  in  qualita'  di capofila di pool di banche;
 1.2. gli Intermediari;
 1.3. le SFIS. 2. Soggetti beneficiari finali.
 2.1. Soggetti  beneficiari  finali  sono  le  PMI  e i Consorzi operanti nei settori (classificazione ISTAT 1991):
 C - Estrazione di minerali, con esclusione delle classi:
 13.10  -  Estrazione di minerali di ferro (tutta la classe, ad eccezione delle piriti);
 13.20  -  Estrazione  di  minerali  metallici  non  ferrosi (limitatamente al minerale di manganese);
 D - Attivita' manifatturiere, con esclusione delle classi:
 23.10 - Fabbricazione di prodotti di cokeria;
 24.70 - Fabbricazione di fibre sintetiche e artificiali;
 27.10  -  Produzione  di  ferro, di acciaio e di ferroleghe (CECA) (*);
 27.52 - Fusione di acciaio;
 34.10 - Fabbricazione di autoveicoli, limitatamente a:
 - fabbricazione  di autovetture destinate al trasporto di persone;
 (*)  per  attivita'  dell'industria siderurgica, quale definita nel  trattato  CECA  si  intende:  ghisa  e  ferroleghe; ghisa per la produzione   dell'acciaio,   per   fonderia  e  altre  ghise  grezze, manganesifera e ferro-manganese carburato; prodotti grezzi e prodotti semilavorati   di  ferro,  d'acciaio  comune  o  d'acciaio  speciale, compresi  i prodotti di reimpiego o di rilaminazione; acciaio liquido colato   o  no  in  lingotti,  compresi  i  lingotti  destinati  alla fucinatura,  prodotti  semilavorati  quali  blumi, billette e bramme, bidoni,  coils,  larghi  laminati a caldo; prodotti finiti a caldo di ferro,  di  acciaio comune o di acciaio speciale (non sono compresi i getti  di acciaio, i pezzi fucinati e i prodotti ottenuti con impiego di  polveri);  rotaie,  traverse, piastre e stecche, travi, profilati pesanti  e  barre  da  80  mm  e  piu',  palancole, barre e profilati inferiori  a  80  mm  e  piatti inferiori a 150 mm, vergella, tondi e quadri  per  tubi, nastri e bande laminate a caldo (comprese le bande per  tubi  e  i  coils  considerati  come  prodotti  finiti), lamiere laminate a caldo inferiori a 3 mm, piastre e lamiere di spessore di 3 mm  e  piu',  larghi  piatti  di 150 mm e piu'; prodotti terminali di ferro, acciaio comune o acciaio speciale (non sono compresi i tubi in acciaio,  i  nastri laminati a freddo di larghezza inferiore a 500 mm eccetto  quelli  destinati  alla  produzione  di  banda  stagnata,  i trafilati,  le  barre  calibrate  e  i getti di ghisa; latta, lamiere piombate,  banda  nera,  lamiere  zincate,  altre  lamiere rivestite, lamiere  laminate  a  freddo  inferiori  a  3 mm, lamiere magnetiche, nastro  destinato  alla produzione banda stagnata, lamiere laminate a freddo, in rotoli e in fogli di spessore uguale o superiore a 3 mm)
 - fabbricazione di autoveicoli per il trasporto di merci: limitatamente agli autocarri, ai furgoni ed ai trattori stradali;
 - fabbricazione   di  telai  muniti  di  motori  per  gli autoveicoli di questa classe;
 - fabbricazione di autobus, filobus;
 - fabbricazione di motori per autoveicoli;
 34.20  -  Fabbricazione  di  carrozzerie  per  autoveicoli  e fabbricazione di rimorchi e semirimorchi, limitatamente a:
 - fabbricazione  di  carrozzerie  (comprese  le cabine) per autoveicoli;
 e con esclusione delle categorie:
 27.22.1 - Produzione di tubi senza saldatura;
 27.22.2   -  Produzione  di  tubi  avvicinati,  aggraffati, saldati  e  simili  (limitatamente a ai tubi con diametro superiore a 406,4 mm);
 35.11.1  -  Cantieri  navali  per  costruzioni  metalliche, limitatamente a:
 - costruzione di navi mercantili a scafo metallico per il trasporto di passeggeri e/o merci, di almeno 100 tsl;
 - costruzione  di pescherecci a scafo metallico di almeno 100 tsl (solo se destinati all'esportazione);
 - costruzione di draghe o altre navi per lavori in mare a scafo  metallico (escluse le piattaforme di trivellazione), di almeno 100 tsl;
 - costruzione  di  rimorchiatori  a  scafo  metallico con potenza non inferiore a 365 Kw;
 35.11.3 - Cantieri di riparazioni navali, limitatamente a:
 - la  trasformazione  delle navi a scafo metallico di cui al   precedente   35.11.1,   di   almeno   1000   tsl,  limitatamente all'esecuzione  di  lavori  che  comportano una modifica radicale del piano  di  carico,  dello  scafo,  del sistema di propulsione o delle infrastrutture destinate ad ospitare i passeggeri;
 - la  riparazione  delle navi a scafo metallico di cui al precedente 35.11.1
 E  -  Produzione  e distribuzione di energia elettrica, gas e acqua;
 F - Costruzioni;
 G  -  Commercio  all'ingrosso  e al dettaglio; riparazione di autoveicoli, motocicli e di beni personali e per la casa;
 H - Alberghi e ristoranti;
 I  - Trasporti, magazzinaggio e comunicazioni, con esclusione delle   attivita'   di   trasporto  merci  e  persone.  Sono  ammesse all'intervento  del  Fondo  le  imprese  di autotrasporto che vantano crediti  nei  confronti  delle  imprese  ammesse  all'amministrazione straordinaria  di  cui all'art. 2, legge 18 febbraio 2004, n. 39, nei sei  mesi  precedenti  all'ammissione  alla  predetta amministrazione straordinaria (art. 5, legge 27 marzo 2004, n. 77).
 K  -  Attivita'  immobiliari, noleggio, informatica, ricerca, altre attivita' professionali ed imprenditoriali;
 M - Istruzione;
 N - Sanita' e altri servizi sociali;
 O - Altri servizi pubblici, sociali e personali.
 2.2. Sono   sottoposte   ai   limiti   previsti  dalle  vigenti disposizioni   comunitarie  in  materia  di  aiuti  «de  minimis»  le operazioni   relative   a   PMI   e  Consorzi  operanti  nei  settori (classificazione ISTAT 1991):
 D - Attivita' manifatturiere, classe:
 34.30   -   Fabbricazione  di  parti  e  di  accessori  per autoveicoli e per loro motori:
 - fabbricazione   di   varie   parti   e   accessori  per autoveicoli: fabbricazione di freni, cambi di velocita', assi, ruote, ammortizzatori  di  sospensione,  radiatori,  silenziatori,  tubi  di scappamento, frizioni, volanti, piantoni e scatole dello sterzo;
 - fabbricazione  di  parti ed accessori di carrozzerie di autoveicoli: cinture di sicurezza, portiere, paraurti.
 2.3. Le  operazioni  relative  a  PMI  e  Consorzi operanti nei settori   della  trasformazione  e  commercializzazione  di  prodotti agricoli  di  cui  all'Allegato  I del Trattato CE sono sottoposte ai limiti  e  alle  condizioni  di ammissibilita' previsti dai Programmi operativi  regionali  (POR)  e relativi Complementi di Programmazione (CdP), o dai Piani di sviluppo rurale (PSR).
 2.4. I soggetti beneficiari finali devono:
 - essere  iscritti  nel  registro  delle  imprese,  istituito presso  la  Camera di commercio, industria, artigianato e agricoltura competente per territorio;
 - non essere iscritti all'Albo delle imprese artigiane;
 essere valutati economicamente e finanziariamente sani da MCC sulla base dei criteri approvati dal Comitato. 3. Operazioni ammissibili.
 3.1. Sono ammissibili alla Garanzia Diretta:
 a) i Finanziamenti a medio - lungo termine;
 b) i Prestiti partecipativi;
 c) le Partecipazioni;
 d) le  Altre  operazioni,  nei  limiti  previsti  dalle vigenti disposizioni comunitarie in materia di aiuti «de minimis»;
 e) i  finanziamenti,  finalizzati  al  reintegro  del  capitale circolante  ed  aventi  durata massima di sessanta mesi, concessi, ai sensi  dell'art.  5,  legge  27 marzo  2004,  n.  77, alle imprese di autotrasporto   e  alle  Piccole  imprese  che  vantano  crediti  nei confronti  delle imprese ammesse all'amministrazione straordinaria di cui  all'art.  2,  legge  18 febbraio  2004,  n.  39,  nei  sei  mesi precedenti     all'ammissione     alla    predetta    amministrazione straordinaria.  Tali  finanziamenti  sono  ammissibili nei limiti dei crediti  vantati  dalle  imprese  di  autotrasporto  e  dalle Piccole imprese   nei   confronti   delle   imprese   ammesse  alla  predetta amministrazione  straordinaria  e  nei  limiti previsti dalle vigenti disposizioni comunitarie in materie di aiuti «de minimis».
 3.2.  Non  sono  ammissibili  alla  Garanzia  Diretta  le Altre operazioni  relative  a  PMI  e  Consorzi  operanti nei settori della trasformazione  e  commercializzazione  di  prodotti  agricoli di cui all'Allegato I del Trattato CE.
 3.3.   La   Garanzia   Diretta   e'  cumulabile,  sulla  stessa operazione,  con  altre  garanzie  pubbliche  nei limiti delle misure previste  al  punto 4.2.  La  Garanzia  Diretta  e' cumulabile, sullo stesso   investimento,   con   altri  regimi  di  aiuto,  nel  limite dell'intensita' agevolativa massima fissata dalla Unione europea. Per le  PMI  e  i Consorzi ubicati nelle zone ammesse alle deroghe di cui all'art.  87.3.a)  e 87.3.c) del Trattato CE, qualora per effetto del cumulo   si  superi  il  limite  di  intensita'  agevolativa  fissato dall'Unione europea per le PMI ubicate nelle regioni non ammesse alle deroghe  suddette,  la  cumulabilita' e' permessa a condizione che la PMI  o  il  Consorzio  partecipi  al  finanziamento dell'investimento ammissibile  con un apporto pari, al netto di qualsiasi aiuto, almeno al 25% dell'ammontare dell'investimento stesso.
 3.3.  I  soggetti  richiedenti  e i soggetti beneficiari finali possono  richiedere  che  la Garanzia Diretta sia concessa secondo la regola   «de   minimis»   anche   relativamente  ai  Finanziamenti  a medio-lungo termine, ai Prestiti partecipativi e alle Partecipazioni. 4. Natura e misura massima dell'agevolazione.
 4.1.   Natura  della  garanzia  -  La  garanzia  e'  esplicita, incondizionata  ed irrevocabile; e' inoltre diretta, nel senso che si riferisce ad una singola esposizione.
 4.2.  Copertura  massima delle operazioni - la Garanzia Diretta puo' essere concessa in misura non superiore:
 all'80%  dell'ammontare  di ciascuna delle operazioni ammesse ai benefici del Fondo per le operazioni relative a:
 Imprese a prevalente partecipazione femminile;
 soggetti beneficiari finali ubicati nelle Zone ammesse alla deroga  di  cui  all'art.  87.3.a)  del  Trattato  CE per gli aiuti a finalita' regionale;
 soggetti  beneficiari  finali  che  sottoscrivono Contratti d'area o Patti territoriali.
 al 60% dell'ammontare di ciascuna delle operazioni ammesse ai benefici  del  Fondo  per  le operazioni relative agli altri soggetti beneficiari finali;
 all'85% dell'ammontare delle operazioni di cui al punto 3.1., lettera e).
 Nel caso di locazione finanziaria per ammontare dell'operazione si intende il costo del bene.
 4.3.  Copertura  massima  dell'ammontare  dell'esposizione  - Nei limiti  della copertura massima delle operazioni, la Garanzia Diretta copre   l'ammontare   dell'esposizione   per   capitale,   interessi, contrattuali  e  di  mora  dei soggetti richiedenti nei confronti dei soggetti   beneficiari   finali,  calcolato  al  sessantesimo  giorno successivo  all'intimazione  di  pagamento  di cui ai punto 11.1., in misura non superiore:
 all'80% per le operazioni relative a:
 Imprese a prevalente partecipazione femminile;
 soggetti beneficiari finali ubicati nelle Zone ammesse alla deroga  di  cui  all'art.  87.3.a)  del  Trattato  CE per gli aiuti a finalita' regionale;
 soggetti  beneficiari  finali  che  sottoscrivono Contratti d'area o Patti territoriali;
 al  60%  per  le  operazioni  relative  agli  altri  soggetti beneficiari finali;
 all'85% per le operazioni di cui al punto 3.1., lettera e).
 4.4.  Sulla quota di finanziamento garantita dal Fondo non puo' essere   acquisita   alcuna  altra  garanzia  reale,  assicurativa  e bancaria.  Sulla  parte  residua  del  finanziamento  possono  essere acquisite  garanzie  reali,  assicurative,  bancarie,  il  cui valore cauzionale  complessivo,  calcolato  secondo le percentuali riportate nella  tabella  di  cui  al  punto  4.6.,  non  superi  la  quota  di finanziamento non coperta dalla garanzia del Fondo.
 4.5.   La   Garanzia   Diretta   e'  cumulabile,  sulla  stessa operazione,  con  altre  garanzie  pubbliche  nei limiti delle misure previste  al  punto 4.2.  La  Garanzia  Diretta  e' cumulabile, sullo stesso   investimento,   con   altri  regimi  di  aiuto,  nel  limite dell'intensita' agevolativa massima fissata dalla Unione europea. Per le  PMI  ubicate  nelle  zone  ammesse  alle  deroghe di cui all'art. 87.3.a)  e 87.3.c) del Trattato CE, qualora per effetto del cumulo si superi  il  limite  di  intensita'  agevolativa  fissato  dall'Unione europea  per  le  PMI  ubicate nelle regioni non ammesse alle deroghe suddette,  la  cumulabilita'  e'  permessa  a  condizione  che la PMI partecipi  al  finanziamento  dell'investimento  ammissibile  con  un apporto   pari,   al   netto   di  qualsiasi  aiuto,  almeno  al  25% dell'ammontare dell'investimento stesso.
 4.6.  Tabella  riportante  le percentuali per la determinazione del valore cauzionale delle garanzie:
 
 =====================================================================
 | 50% del valore inteso come costo
 Ipoteca su immobili industriali  |   di ricostruzione ridotto per
 (compresi impianti fissi)     |             vetusta' ===================================================================== Ipoteca su altri immobili         |60% del valore di mercato --------------------------------------------------------------------- Ipoteca su terreni edificabili    |60% del valore di mercato --------------------------------------------------------------------- Privilegio su impianti, macchinari| e attrezzature                    |10% del valore di mercato --------------------------------------------------------------------- Pegno su titoli di Stato o        | garantiti dallo Stato             |80% del valore di borsa --------------------------------------------------------------------- Pegno su obbligazioni di enti     | pubblici                          |80% del valore di borsa --------------------------------------------------------------------- Fidejussioni bancarie             |100% dell'importo --------------------------------------------------------------------- Fidejussioni assicurative         |80% dell'importo --------------------------------------------------------------------- Pegno su titoli azionari e        | obbligazionari privati            |50% del valore di borsa
 
 I soggetti richiedenti possono proporre valori cauzionali diversi purche' adeguatamente motivati.
 
 B. Ammissione all'intervento del Fondo. 5. Richieste di ammissione.
 5.1.  Termine  di presentazione delle richieste - La richiesta di ammissione  deve  pervenire  a  MCC  entro  6  mesi  dalla data della delibera  delle  operazioni  da  parte dei soggetti richiedenti. Sono improcedibili le richieste pervenute a MCC oltre il suddetto termine.
 5.2. Richieste preventive - E' consentito presentare la richiesta di  ammissione  prima  della  delibera  delle operazioni da parte dei soggetti  richiedenti;  in  tal  caso  i  soggetti richiedenti devono comunicare  la  data  della  propria delibera entro 3 mesi dalla data della delibera del Comitato.
 5.3.  Modulo  di  richiesta  -  Le richieste di ammissione devono essere  inoltrate  (anche  via  fax  o attraverso il sistema di posta elettronica  certificato) a MCC sul modulo di richiesta comunicato da MCC, o su versione conforme. Sono improcedibili le richieste arrivate a  MCC non conformi al suddetto modulo, non sottoscritte con timbro e firma  autografa  o  prive del codice fiscale e della partita IVA del soggetto beneficiario finale. Per le operazioni di cui al punto 3.1., lettera e),   al   modulo   di   richiesta   dovra'  essere  allegata dichiarazione  sostitutiva  di  atto  di  notorieta'  rilasciata  dal soggetto  beneficiario  finale  ai sensi dell'art. 47 del decreto del Presidente della Repubblica del 28 dicembre 2000, n. 445, attestante:
 la   denominazione   sociale   dell'impresa  debitrice  ammessa all'amministrazione straordinaria di cui all'art. 2 legge 18 febbraio 2004, n. 39;
 la data in cui e' maturato il credito e l'importo dello stesso.
 5.4.  Documentazione  relativa  agli  Intermediari  e alle SFIS - Contestualmente   alla   presentazione   della   prima  richiesta  di ammissione  alla  Garanzia  Diretta gli Intermediari e le SFIS devono inviare a MCC:
 copia dell'ultimo bilancio approvato;
 per  gli  Intermediari,  copia della documentazione comprovante l'iscrizione  nell'elenco  speciale  di  cui all'art. 107 del decreto legislativo 1° settembre 1993, n. 385;
 per   le   SFIS,   copia   della   documentazione   comprovante l'iscrizione  all'albo  di  cui  all'art.  2,  comma  3,  della legge 5 ottobre 1991, n. 317.
 5.5.  Inefficacia - La Garanzia Diretta e' inefficace qualora sia stata  concessa sulla base di dati, notizie o dichiarazioni, mendaci, inesatte   o   reticenti,  se  quantitativamente  e  qualitativamente rilevanti ai fini dell'ammissibilita' all'intervento del Fondo, che i soggetti  richiedenti  avrebbero  potuto  verificare  con  la  dovuta diligenza  professionale  o  qualora  non  sia  rispettato il termine previsto al punto 5.2. 6. Istruttoria delle richieste di ammissione.
 6.1.  Comunicazione  del  numero  di posizione - MCC assegna alle richieste  arrivate  un numero di posizione progressivo e comunica ai soggetti  richiedenti  e  ai  soggetti  beneficiari  finali, in forma scritta  (posta,  fax  o  attraverso  il sistema di posta elettronica certificato)  entro 15 giorni lavorativi dall'arrivo delle richieste, il  numero  di  posizione  assegnato  e  il  responsabile dell'unita' organizzativa   competente   per   l'istruttoria,   ovvero   comunica l'improcedibilita'.
 6.2.  Data  di  arrivo - La data da prendere in considerazione ai fini  dell'assegnazione  del  numero  di  posizione progressivo delle richieste  e'  quella  di  arrivo a MCC. La documentazione che arriva dopo  le ore 17,00 e' considerata arrivata il primo giorno lavorativo successivo. I termini di scadenza che cadono in un giorno di chiusura degli uffici si considerano automaticamente prorogati al primo giorno lavorativo successivo.
 6.3.  Termine  per  la  delibera  del  Comitato - Le richieste di ammissione,  complete dei dati previsti dal modulo di richiesta, sono presentate  al  Comitato,  nel  rispetto  dell'ordine  cronologico di arrivo  o  di  completamento,  in  tempo utile perche' possano essere deliberate  entro  il  termine  di  2 mesi dalla data di arrivo della richiesta  o  di  completamento della stessa. Alle richieste relative alle  Imprese  a prevalente partecipazione femminile, e' riconosciuta priorita' nell'istruttoria e nella delibera del Comitato.
 6.4.  Completamento  delle  richieste di ammissione - Qualora MCC nel  corso  dell'istruttoria  richiedesse  il  completamento dei dati previsti,  ivi  compresa la rettifica o integrazione di dichiarazioni erronee   o  incomplete,  ovvero  i  chiarimenti  necessari  ai  fini dell'istruttoria  stessa,  il  termine  per  la delibera del Comitato decorre  dalla  data  in cui arrivano, anche se sottoscritti dal solo soggetto  richiedente,  i dati, le rettifiche o integrazioni ovvero i chiarimenti richiesti.
 6.5.  Rigetto  delle  richieste di ammissione - Le richieste sono respinte  d'ufficio  qualora i dati previsti dal modulo di richiesta, le rettifiche o integrazioni ovvero i chiarimenti, non arrivino a MCC entro il termine di 6 mesi dalla data della richiesta di MCC stesso.
 6.6. Comunicazione dell'esito delle richieste di ammissione - MCC comunica  in  forma  scritta  (posta,  fax o attraverso il sistema di posta  elettronica certificato) ai soggetti richiedenti e ai soggetti beneficiari  finali  l'ammissione  all'intervento del Fondo, ovvero i motivi che hanno indotto a ritenere inammissibile la richiesta, entro dieci giorni lavorativi dalla data della delibera del Comitato.
 Alle  proposte  di  rigetto  delle  richieste presentate a MCC si applica quanto previsto dall'art. 10-bis della legge n. 241/1990.
 6.7.   Antimafia  -  L'ammissione  all'intervento  del  Fondo  e' assoggettata  alla  vigente normativa antimafia. L'acquisizione delle informazioni  previste  dalla  normativa  vigente  sulla  materia  e' regolamentata nell'apposita circolare di MCC.
 6.8.  Disponibilita'  -  L'ammissione all'intervento del Fondo e' deliberata   dal   Comitato   subordinatamente   alla   esistenza  di disponibilita'   impegnabili   a   carico  del  Fondo.  MCC  comunica tempestivamente,  con  avviso  da pubblicare nella Gazzetta Ufficiale della  Repubblica  italiana,  l'avvenuto  esaurimento  delle  risorse disponibili  e  restituisce ai soggetti richiedenti, le cui richieste non  siano  soddisfatte,  la  documentazione  da essi inviata. Ove si rendano  disponibili  ulteriori  risorse finanziarie, MCC comunica la data  dalla  quale e' possibile presentare le relative richieste, con avviso  da  pubblicare  nella  Gazzetta  Ufficiale  della  Repubblica italiana, almeno 60 giorni prima del termine iniziale.
 6.9.   Comunicazioni  a  MCC  -  I  soggetti  richiedenti  devono comunicare  a MCC eventuali variazioni della titolarita' dei soggetti beneficiari  finali  nonche'  ogni  altro  fatto  ritenuto  rilevante sull'andamento  dei soggetti beneficiari finali di cui siano venuti a conoscenza. 7. Variazioni.
 7.1.  Richiesta  di  variazione  -  Ai  fini della conferma della Garanzia Diretta i soggetti richiedenti, per ogni operazione ammessa, devono  presentare  preventiva richiesta di variazione della delibera del Comitato in caso di variazioni:
 a) delle garanzie prestate in favore dei soggetti richiedenti;
 b) delle   finalita'  di  investimento  inizialmente  previste, limitatamente  alle variazioni intervenute nei 5 anni successivi alla data di ammissione all'intervento del Fondo;
 c) della   titolarita'   del  credito  a  seguito  di  cessioni effettuate  ai  sensi  dell'art.  2260 del codice civile ovvero della legge 30.4.1999, n. 130
 7.2.  Istruttoria e delibera delle richieste di variazione - Alle richieste  di  variazione  si  applicano,  per quanto compatibili, le modalita' previste al paragrafo 6 per le richieste di ammissione. 8. Controlli.
 Il  Comitato, con delibera approvata dal Ministro dell'industria, del commercio e dell'artigianato sentito il Ministro per le politiche agricole,  stabilisce  le  modalita' di svolgimento delle verifiche e dei    controlli   effettuati   da   MCC   specificamente   orientati all'accertamento   dell'effettiva   destinazione  dei  fondi  per  le finalita'  previste  dal  decreto  del  Ministro  dell'industria, del commercio  e dell'artigianato di concerto con il Ministro del tesoro, del  bilancio  e  della  programmazione economica n. 248/1999 e dalle presenti disposizioni operative.
 Sulle operazioni con durata maggiore o uguale a 3 anni concesse a soggetti beneficiari finali fino a 100 dipendenti e finalizzate:
 a) alla copertura di investimenti materiali ed immateriali, e/o all'assunzione di nuovi dipendenti; o
 b) al  sostegno di nuove imprese che risultano operative da non oltre 12 mesi;
 la  Corte  dei  conti europea ed i funzionari della Commissione europea  possono  in ogni momento effettuare accertamenti documentali ed  ispezioni  in  loco  presso  i soggetti richiedenti ed i soggetti beneficiari finali. 9. Erogazione dei finanziamenti con durata superiore a 18 mesi.
 9.1.  Termine  per  l'erogazione  -  Almeno  il  25% dell'importo ammesso  all'intervento  del  Fondo  deve  essere erogato ai soggetti beneficiari  finali  entro  12  mesi  dalla  data  della delibera del Comitato  di  ammissione  alla Garanzia Diretta. Per le operazioni di locazione  finanziaria  tale  termine  si  riferisce  alla data della consegna dei beni.
 9.2.  Proroga  dei  termini  per  l'erogazione  -  I  termini per l'erogazione  possono  essere  prorogati,  su  delibera del Comitato, soltanto  se  la  proroga  e'  richiesta  prima della loro scadenza e motivata  con  riguardo  a cause oggettive, non imputabili a giudizio del  Comitato a responsabilita' del soggetto beneficiario finale, che hanno impedito l'erogazione.
 9.3.  Contratto  di  finanziamento  - Le operazioni devono essere perfezionate  mediante  un  contratto di finanziamento e, qualora non contestuale,  relativo  atto  di  erogazione.  Le  operazioni possono essere  regolate  ad  un  tasso  di  interesse  (fisso  o  variabile) liberamente  contrattato  tra  i  soggetti  richiedenti  e i soggetti beneficiari  ed espresso in termini di tasso annuo nominale. Il tasso deve   essere  determinato  ed  indicato  in  sede  di  contratto  di finanziamento   e/o   di   erogazione.  Entro  i  3  mesi  successivi all'erogazione  a saldo, i soggetti richiedenti devono far arrivare a MCC  dichiarazione  attestante  la  data  di  valuta dell'erogazione, l'importo erogato e la data di scadenza dell'ultima rata.
 In   caso   di  erogazione  a  saldo  antecedente  alla  data  di concessione  della Garanzia Diretta da parte del Comitato, i soggetti richiedenti devono far arrivare a MCC la predetta dichiarazione entro i 3 mesi successivi alla data della delibera del Comitato.
 9.4.  Contratto  di  locazione  finanziaria  -  Le  operazioni di locazione   finanziaria   devono   essere  perfezionate  mediante  un contratto  di leasing cui fa seguito la sottoscrizione del verbale di consegna.  Le  operazioni  possono essere definite sia a canoni fissi che  variabili  liberamente  contrattati  tra  i soggetti richiedenti (societa'  di leasing) e i soggetti beneficiari (utilizzatori). Entro i  3  mesi  successivi alla consegna del bene, i soggetti richiedenti (societa'  di  leasing)  devono  far  arrivare  a  MCC  dichiarazione attestante  la  data  di consegna dei beni e il costo di acquisto dei beni  oggetto  della  locazione al netto di IVA e la data di scadenza dell'ultimo canone.
 9.5.  Decorrenza  della garanzia - La Garanzia Diretta ha effetto dalla  data  della sua concessione da parte del Comitato o dalla data di valuta dell'erogazione del finanziamento se questo e' erogato dopo la  concessione  della Garanzia Diretta, ovvero nel caso di locazione finanziaria  dalla  data  di  consegna del bene se questa e' avvenuta dopo la concessione della Garanzia Diretta. 10. Acquisizione delle partecipazioni.
 10.1.  Termine  per  l'acquisizione  - Almeno il 25% dell'importo ammesso  all'intervento del Fondo deve essere acquisito entro 12 mesi dalla  data  della  delibera del Comitato di ammissione alla Garanzia Diretta.  Entro  i  3  mesi  successivi  all'acquisizione, i soggetti richiedenti devono far arrivare a MCC una dichiarazione attestante la data dell'acquisizione e l'importo acquisito.
 10.2.  Proroga  dei  termini  per l'acquisizione - Il termine per l'acquisizione  puo'  essere  prorogato,  su  delibera  del Comitato, soltanto  se  la proroga e' richiesta prima della scadenza e motivata con  riguardo  a  cause  oggettive,  non  imputabili  a  giudizio del Comitato  a  responsabilita'  del  soggetto  beneficiario finale, che hanno impedito l'acquisizione.
 
 C. Attivazione della garanzia.
 
 11. Avvio  delle  procedure  di  recupero  nei confronti del soggetto beneficiario finale.
 11.1.  Avvio delle procedure di recupero del credito - In caso di inadempimento   del   soggetto   beneficiario   finale,   i  soggetti richiedenti  devono  avviare  le  procedure  di  recupero del credito inviando   al   soggetto  beneficiario  finale  inadempiente  e,  per conoscenza,   a   MCC,  l'intimazione  del  pagamento  dell'ammontare dell'esposizione  per  rate  o  canoni  insoluti,  capitale residuo e interessi  di  mora,  tramite raccomandata con avviso di ricevimento, entro 12 mesi dalla data dell'inadempimento, intendendosi per tale la data della prima rata o canone rimasto insoluto, ovvero dalla data di ammissione a procedure concorsuali.
 11.2. Revoca dei finanziamenti con durata non superiore a 18 mesi -  Fermo  restando  il  termine  di  cui  al  punto 11.1, nel caso di operazioni   con   durata  non  superiore  a  18  mesi  per  data  di inadempimento  si  intende  la  data  della  risoluzione  o revoca. I soggetti  richiedenti  possono deliberare la risoluzione o revoca dei finanziamenti  con  durata non superiore a 18 mesi entro 1 mese dalla scadenza  e  devono  dare  comunicazione  dell'avvenuta risoluzione o revoca a MCC entro 3 mesi dalla scadenza dei suddetti finanziamenti.
 11.3.  Intimazione del pagamento - L'intimazione del pagamento di cui  al punto 11.1. puo' avvenire, alternativamente, mediante l'invio al soggetto beneficiario finale inadempiente di:
 diffida di pagamento;
 decreto  ingiuntivo,  ovvero, in caso di procedure concorsuali, istanza di ammissione allo stato passivo o atto equivalente.
 MCC si riserva di richiedere copia della predetta documentazione. 12. Attivazione del Fondo.
 12.1. Termine per la presentazione delle richieste di attivazione del Fondo - Trascorsi 60 giorni dalla data di invio della intimazione di  cui  al  punto 11.1. senza che sia intervenuto il pagamento degli importi  dovuti da parte del soggetto beneficiario finale, i soggetti richiedenti possono richiedere l'attivazione del Fondo.
 12.2.  Richiesta  di  attivazione  del  Fondo  -  La richiesta di attivazione   del   Fondo   deve   essere  inviata  a  MCC,  mediante raccomandata  con  avviso di ricevimento, entro 120 giorni dalla data di  invio della intimazione di cui al punto 11.1. Il mancato rispetto di tale termine e' causa di inefficacia della garanzia del Fondo.
 12.3.  Documentazione  -  Alla richiesta di attivazione del Fondo deve essere allegata la seguente documentazione:
 copia   della  delibera  di  concessione  del  finanziamento  o dell'operazione di locazione finanziaria;
 (solo per i finanziamenti con durata superiore a 18 mesi) copia del  contratto  di  finanziamento,  ovvero  copia  del  contratto  di leasing;
 (solo per i finanziamenti con durata superiore a 18 mesi) copia dell'atto di erogazione, ovvero del verbale di consegna;
 (solo per i finanziamenti con durata superiore a 18 mesi) copia del piano di ammortamento o del piano di locazione finanziaria con le relative scadenze;
 dichiarazione dei soggetti richiedenti che attesti:
 a) la  data  di  inadempimento,  come definita ai punti 11.1. o 11.2.;
 b) la  data  di avvio delle procedure di recupero del credito con  indicazioni  sugli  atti  intrapresi  e  sulle  eventuali  somme recuperate;
 c) l'ammontare   dell'esposizione,  rilevato  al  60°  giorno successivo  alla  data della intimazione di pagamento di cui al punto 11.1.,  comprensivo  delle  rate  o  canoni scaduti e non pagati, del capitale residuo e degli interessi contrattuali e di mora;
 copia dei bilanci approvati dei soggetti beneficiari finali e/o della  documentazione relativa agli altri dati sulla base dei quali i soggetti richiedenti hanno compilato il modulo di richiesta.
 12.4. Inefficacia - La Garanzia Diretta e' inefficace in caso non sia  verificata  la  rispondenza sostanziale dei dati di bilancio e/o della  documentazione relativa agli altri dati con i dati forniti dai soggetti  richiedenti  nel  modulo  di  richiesta e in caso non siano stati rispettati i termini previsti ai punti 11.1, 11.2 e 12.2.
 12.5. Istruttoria delle richieste di attivazione del Fondo - Alle richieste  di  liquidazione  si applicano, per quanto compatibili, le modalita' previste al paragrafo 6. per le richieste di ammissione.
 12.6.  Termine per la liquidazione dell'importo massimo garantito -  Entro  90  giorni dal ricevimento della completa documentazione di cui  al  punto  12.3.  MCC  liquida ai soggetti richiedenti l'importo garantito,  nella  misura  massima deliberata dal Comitato in sede di ammissione  dell'operazione  all'intervento del Fondo, dell'ammontare dell'esposizione di cui al punto 12.3 lettera c). 13. Surrogazione legale.
 13.1.  Surrogazione  legale  - Ai sensi dell'art. 2, comma 4, del decreto  del  Ministro  delle attivita' produttive e del Ministro per l'innovazione  e  le  tecnologie  del 20 giugno 2005 pubblicato nella G.U.R.I. n. 152 del 2 luglio 2005, a seguito della liquidazione della perdita  al  soggetto  richiedente, il Fondo acquisisce il diritto di rivalersi  sul  soggetto beneficiario finale per le somme pagate. MCC nello  svolgimento  delle procedure di recupero del credito per conto del  Fondo  applica quanto previsto dall'art. 2, comma 4 del medesimo decreto.
 13.2.  Relazione sulle attivita' di recupero - MCC predispone una relazione  sulle  attivita' di recupero svolte e l'elenco delle somme recuperate  con  l'indicazione  delle  relative  date  di incasso, da sottoporre annualmente all'esame del Comitato. 14. Liquidazione della perdita per le Partecipazioni.
 14.1.  Termine  di  arrivo  della richiesta - Per la liquidazione della perdita i soggetti richiedenti devono far arrivare a MCC, entro 3  mesi  dalla  data della dismissione delle Partecipazioni, espressa richiesta alla quale devono essere allegati:
 copia    dell'atto    notarile    di    sottoscrizione    delle Partecipazioni;
 copia dell'atto notarile di dismissione delle Partecipazioni;
 copia  dei  bilanci, approvati, dei soggetti beneficiari finali e/o  della  documentazione  relativa  agli  altri dati sulla base dei quali i soggetti richiedenti hanno compilato il modulo di richiesta.
 14.2. Inefficacia - La Garanzia Diretta e' inefficace in caso non sia  verificata  la  rispondenza sostanziale dei dati di bilancio e/o degli  altri  dati  con  i  dati forniti dai soggetti richiedenti nel modulo  di  richiesta,  e in caso non sia stato rispettato il termine previsto al punto 14.1.
 14.3. Liquidazione della minusvalenza - Il Fondo interviene nella misura  massima  di  cui  al  punto 4.2 sulla differenza tra i prezzi diacquisto  e di cessione delle quote o delle azioni risultanti dagli atti  notarili  o  dai  fissati  bollati.  Nei  casi  di liquidazione volontaria   o   concorsuale   dell'impresa   partecipata,   per   la determinazione  del valore ipotetico di realizzo delle quote o azioni deve  essere  prodotta una perizia giurata contenente una valutazione delle  Partecipazioni  effettuata  da un perito iscritto all'albo dei consulenti  tecnici d'ufficio, i cui oneri sono a carico dei soggetti richiedenti.  La  liquidazione  della  minusvalenza e' deliberata dal Comitato.
 14.4. Istruttoria delle richieste di liquidazione della perdita - Alle richieste di liquidazione della perdita si applicano, per quanto compatibili, le modalita' previste al paragrafo 6 per le richieste di ammissione.
 
 Parte III
 
 CONTROGARANZIA
 
 A. Richiedenti, beneficiari, operazioni ammissibili. 1. Soggetti richiedenti.
 1.1. Possono richiedere la Controgaranzia:
 i Confidi;
 gli Altri fondi di garanzia. 2. Soggetti beneficiari finali.
 2.1.  Soggetti  beneficiari  finali  sono  le  PMI  e  i Consorzi operanti nei settori (classificazione ISTAT 1991):
 C - Estrazione di minerali, con esclusione delle classi:
 13.10  - Estrazione di minerali di ferro (tutta la classe, ad eccezione delle piriti);
 13.20   -   Estrazione  di  minerali  metallici  non  ferrosi (limitatamente al minerale di manganese);
 D - Attivita' manifatturiere, con esclusione delle classi:
 23.10 - Fabbricazione di prodotti di cokeria;
 24.70 - Fabbricazione di fibre sintetiche e artificiali;
 27.10  -  Produzione  di  ferro,  di  acciaio e di ferroleghe (CECA) (*);
 27.52 - Fusione di acciaio;
 34.10 - Fabbricazione di autoveicoli, limitatamente a:
 - fabbricazione  di  autovetture  destinate al trasporto di persone;
 - fabbricazione  di  autoveicoli per il trasporto di merci: limitatamente agli autocarri, ai furgoni ed ai trattori stradali;
 - fabbricazione   di   telai   muniti  di  motori  per  gli autoveicoli di questa classe;
 - fabbricazione di autobus, filobus;
 - fabbricazione di motori per autoveicoli;
 (*)  per  attivita'  dell'industria siderurgica, quale definita nel  trattato  CECA  si  intende:  ghisa  e  ferroleghe; ghisa per la produzione   dell'acciaio,   per   fonderia  e  altre  ghise  grezze, manganesifera e ferro-manganese carburato; prodotti grezzi e prodotti semilavorati   di  ferro,  d'acciaio  comune  o  d'acciaio  speciale, compresi  i prodotti di reimpiego o di rilaminazione; acciaio liquido colato   o  no  in  lingotti,  compresi  i  lingotti  destinati  alla fucinatura,  prodotti  semilavorati  quali  blumi, billette e bramme, bidoni,  coils,  larghi  laminati a caldo; prodotti finiti a caldo di ferro,  di  acciaio comune o di acciaio speciale (non sono compresi i getti  di acciaio, i pezzi fucinati e i prodotti ottenuti con impiego di  polveri);  rotaie,  traverse, piastre e stecche, travi, profilati pesanti  e  barre  da  80  mm  e  piu',  palancole, barre e profilati inferiori  a  80  mm  e  piatti inferiori a 150 mm, vergella, tondi e quadri  per  tubi, nastri e bande laminate a caldo (comprese le bande per  tubi  e  i  coils  considerati  come  prodotti  finiti), lamiere laminate a caldo inferiori a 3 mm, piastre e lamiere di spessore di 3 mm  e  piu',  larghi  piatti  di 150 mm e piu'; prodotti terminali di ferro, acciaio comune o acciaio speciale (non sono compresi i tubi in acciaio,  i  nastri laminati a freddo di larghezza inferiore a 500 mm eccetto  quelli  destinati  alla  produzione  di  banda  stagnata,  i trafilati,  le  barre  calibrate  e  i getti di ghisa; latta, lamiere piombate,  banda  nera,  lamiere  zincate,  altre  lamiere rivestite, lamiere  laminate  a  freddo  inferiori  a  3 mm, lamiere magnetiche, nastro  destinato  alla produzione banda stagnata, lamiere laminate a freddo, in rotoli e in fogli di spessore uguale o superiore a 3 mm);
 34.20  -  Fabbricazione  di  carrozzerie  per  autoveicoli  e fabbricazione di rimorchi e semirimorchi, limitatamente a:
 - fabbricazione  di  carrozzerie  (comprese  le cabine) per autoveicoli;
 e con esclusione delle categorie:
 27.22.1 - Produzione di tubi senza saldatura;
 27.22.2  - Produzione di tubi avvicinati, aggraffati, saldati e simili (limitatamente a ai tubi con diametro superiore a 406,4 mm);
 35.11.1   -   Cantieri  navali  per  costruzioni  metalliche, limitatamente a:
 - costruzione  di  navi mercantili a scafo metallico per il trasporto di passeggeri e/o merci, di almeno 100 tsl;
 - costruzione  di  pescherecci  a scafo metallico di almeno 100 tsl (solo se destinati all'esportazione);
 - costruzione  di  draghe o altre navi per lavori in mare a scafo  metallico (escluse le piattaforme di trivellazione), di almeno 100 tsl;
 - costruzione   di  rimorchiatori  a  scafo  metallico  con potenza non inferiore a 365 Kw.
 35.11.3 - Cantieri di riparazioni navali, limitatamente a:
 - la  trasformazione delle navi a scafo metallico di cui al precedente  35.11.1, di almeno 1000 tsl, limitatamente all'esecuzione di  lavori  che comportano una modifica radicale del piano di carico, dello  scafo,  del  sistema  di  propulsione  o  delle infrastrutture destinate ad ospitare i passeggeri;
 - la  riparazione  delle  navi  a scafo metallico di cui al precedente 35.11.1.
 E  -  Produzione  e  distribuzione  di energia elettrica, gas e acqua.
 F - Costruzioni.
 G  -  Commercio  all'ingrosso  e  al  dettaglio; riparazione di autoveicoli, motocicli e di beni personali e per la casa.
 H - Alberghi e ristoranti.
 I  -  Trasporti,  magazzinaggio e comunicazioni, con esclusione delle   attivita'   di   trasporto  merci  e  persone.  Sono  ammesse all'intervento  del  Fondo  le  imprese  di autotrasporto che vantano crediti  nei  confronti  delle  imprese  ammesse  all'amministrazione straordinaria  di  cui all'art. 2, legge 18 febbraio 2004, n. 39, nei sei  mesi  precedenti  all'ammissione  alla  predetta amministrazione straordinaria (art. 5, legge 27 marzo 2004, n. 77).
 K  -  Attivita'  immobiliari,  noleggio,  informatica, ricerca, altre attivita' professionali ed imprenditoriali.
 M - Istruzione.
 N - Sanita' e altri servizi sociali.
 O - Altri servizi pubblici, sociali e personali.
 2.2.   Sono   sottoposte   ai   limiti   previsti  dalle  vigenti disposizioni   comunitarie  in  materia  di  aiuti  «de  minimis»  le operazioni   relative   a   PMI   e  Consorzi  operanti  nei  settori (classificazione ISTAT 1991):
 D - Attivita' manifatturiere, classe:
 34.30 - Fabbricazione di parti e di accessori per autoveicoli e per loro motori:
 - fabbricazione di varie parti e accessori per autoveicoli: fabbricazione   di   freni,   cambi   di   velocita',   assi,  ruote, ammortizzatori  di  sospensione,  radiatori,  silenziatori,  tubi  di scappamento, frizioni, volanti, piantoni e scatole dello sterzo;
 - fabbricazione  di  parti  ed  accessori di carrozzerie di autoveicoli: cinture di sicurezza, portiere, paraurti.
 2.3. Le operazioni relative a PMI e Consorzi operanti nei settori della  trasformazione  e  commercializzazione di prodotti agricoli di cui  all'Allegato  I del Trattato CE sono sottoposte ai limiti e alle condizioni   di   ammissibilita'  previsti  dai  Programmi  operativi regionali (POR) e relativi Complementi di Programmazione (CdP), o dai Piani di sviluppo rurale (PSR) .
 2.4.  I  Confidi  operanti nei settori agricolo, agroalimentare e della pesca possono richiedere la Controgaranzia anche per operazioni di  garanzia  effettuate  a  favore  di  soggetti  beneficiari finali operanti  nel  settore  della  «produzione  primaria»  e  della pesca (classificazione ISTAT 1991):
 A - Agricoltura, caccia e silvicoltura.
 B - Pesca, piscicoltura e servizi connessi.
 2.5. I soggetti beneficiari finali devono:
 essere iscritti nel registro delle imprese, istituito presso la Camera  di commercio, industria, artigianato e agricoltura competente per territorio;
 non essere iscritti all'Albo delle imprese artigiane;
 essere  valutati  economicamente e finanziariamente sani da MCC sulla base dei criteri approvati dal Comitato. 3. Operazioni ammissibili.
 3.1.  Sono  ammissibili  alla  Controgaranzia  le  operazioni  di garanzia effettuate dai soggetti richiedenti su:
 a) Finanziamenti a medio - lungo termine;
 b) Prestiti partecipativi;
 c) Partecipazioni;
 d) Altre   operazioni,   nei   limiti  previsti  dalle  vigenti disposizioni comunitarie in materia di aiuti «de minimis»;
 e) i  finanziamenti,  finalizzati  al  reintegro  del  capitale circolante  ed  aventi  durata massima di 60 mesi, concessi, ai sensi dell'art.   5,   legge   27  marzo  2004,  n.  77,  alle  imprese  di autotrasporto   e  alle  Piccole  imprese  che  vantano  crediti  nei confronti  delle imprese ammesse all'amministrazione straordinaria di cui  all'art.  2,  legge  18 febbraio  2004,  n.  39,  nei  sei  mesi precedenti     all'ammissione     alla    predetta    amministrazione straordinaria.  Tali  finanziamenti  sono  ammissibili nei limiti dei crediti  vantati  dalle  imprese  di  autotrasporto  e  dalle Piccole imprese   nei   confronti   delle   imprese   ammesse  alla  predetta amministrazione  straordinaria  e  nei  limiti previsti dalle vigenti disposizioni comunitarie in materie di aiuti «de minimis».
 3.2. Non sono ammissibili alla Controgaranzia le Altre operazioni relative a PMI e Consorzi operanti nei settori della trasformazione e commercializzazione  di  prodotti  agricoli di cui all'Allegato I del Trattato CE.
 3.3.  Le  operazioni di garanzia di cui al punto 2.4. ammissibili alla Controgaranzia possono essere effettuate su:
 3.3.1.  finanziamenti  a breve termine, di durata non superiore ai  12  mesi;  in  tal  caso  si  applicano le condizioni di cui alla Comunicazione  della  Commissione europea 96/C, pubblicata nella GUCE n. C/44 del 16 febbraio 1996;
 3.3.2. finanziamenti a medio-lungo termine concessi a fronte di investimenti,  compatibilmente  con  le  condizioni poste dall'Unione europea  negli  «Orientamenti  comunitari  per gli aiuti di Stato nel settore  agricolo»,  pubblicati  nella  GUCE  n. C/28 del 1° febbraio 2000.
 3.4.  La Controgaranzia e' cumulabile, sulla medesima operazione, con  altre  garanzie  pubbliche  nei  limiti delle misure previste al punto   5.2.   La   Controgaranzia   e'   cumulabile,   sul  medesimo investimento,  con  altri regimi di aiuto, nel limite dell'intensita' agevolativa  massima  fissata  dall'Unione  europea.  Per  le PMI e i Consorzi  ubicati  nelle  zone  ammesse  alle deroghe di cui all'art. 87.3.a)  e 87.3.c) del Trattato CE, qualora per effetto del cumulo si superi  il  limite  di  intensita'  agevolativa  fissato  dall'Unione europea  per  le  PMI  ubicate nelle regioni non ammesse alle deroghe suddette,  la  cumulabilita' e' permessa a condizione che la PMI o il Consorzio  partecipi  al  finanziamento dell'investimento ammissibile con  un  apporto  pari,  al  netto  di qualsiasi aiuto, almeno al 25% dell'ammontare dell'investimento stesso.
 3.5.   I   soggetti   richiedenti   possono   richiedere  che  la Controgaranzia  sia  concessa  secondo  la  regola «de minimis» anche relativamente  ai  Finanziamenti a medio - lungo termine, ai Prestiti partecipativi e alle Partecipazioni. 4. Tipologie di Controgaranzia.
 La Controgaranzia puo' essere concessa:
 a  «prima  richiesta», secondo le modalita' di cui al paragrafo 5;
 in   forma  «sussidiaria»,  secondo  le  modalita'  di  cui  al paragrafo 6. 5. Natura e misura della Controgaranzia «a prima richiesta».
 5.1   La   Controgaranzia   «a  prima  richiesta»  e'  esplicita, incondizionata ed irrevocabile.
 5.2 La Controgaranzia «a prima richiesta» e' concessa ai soggetti richiedenti  in  misura  non  superiore  al  90% dell'importo da essi garantito sui finanziamenti di cui al punto 3.1., a condizione che:
 a) la  garanzia  dei  Confidi  e  degli Altri fondi di garanzia abbia  caratteristiche  identiche  e  sia  prestata  con  le medesime modalita'  della Garanzia Diretta di cui alla Parte II delle presenti disposizioni;
 b) i  soggetti  richiedenti  abbiano  garantito  una  quota non superiore  al  60%  dell'ammontare  di  ciascuna  operazione.  Per le operazioni relative a:
 b1) Imprese a prevalente partecipazione femminile;
 b2)  soggetti  beneficiari  finali ubicati nelle Zone ammesse alla  deroga  di cui all'art. 87.3.a) del Trattato CE per gli aiuti a finalita' regionale;
 b3)  soggetti  beneficiari finali che sottoscrivono Contratti d'area o Patti territoriali,
 tale  quota  e'  elevata  all'80%  dell'ammontare  di  ciascuna operazione. Tale quota e' invece elevata all'85% per le operazioni di cui al punto 3.1., lettera e).
 5.3   Sulla   quota   di  finanziamento  garantita  dai  soggetti richiedenti  non  puo'  essere acquisita alcuna altra garanzia reale, assicurativa  e  bancaria.  Sulla  parte  residua  del  finanziamento possono  essere  acquisite garanzie reali, assicurative, bancarie, il cui  valore  cauzionale complessivo, calcolato secondo le percentuali riportate  nella  tabella di cui al punto 5.6, non superi la quota di finanziamento  non  coperta  dalla  garanzia  concessa  dai  soggetti richiedenti.
 5.4  Nel  limite della copertura massima dei finanziamenti di cui al  precedente  punto 5.2., la Controgaranzia copre fino al 90% della somma  liquidata  ai  soggetti finanziatori dai Confidi e dagli Altri fondi di garanzia.
 5.5 La Controgaranzia e' escutibile, in caso di inadempimento dei soggetti beneficiari finali, a semplice richiesta:
 a) dei   Confidi  e  degli  Altri  fondi  di  garanzia  ammessi all'intervento  del  Fondo  che  hanno  gia' pagato il debito da essi garantito, ovvero;
 b) dei  soggetti finanziatori, nel caso di mancato pagamento in garanzia da parte dei Confidi o degli Altri fondi di garanzia.
 5.6  Tabella  riportante le percentuali per la determinazione del valore cauzionale delle garanzie
 
 =====================================================================
 | 50% del valore inteso come costo
 Ipoteca su immobili industriali  |   di ricostruzione ridotto per
 (compresi impianti fissi)     |             vetusta' ===================================================================== Ipoteca su altri immobili         |60% del valore di mercato --------------------------------------------------------------------- Ipoteca su terreni edificabili    |60% del valore di mercato --------------------------------------------------------------------- Privilegio su impianti, macchinari| e attrezzature                    |10% del valore di mercato --------------------------------------------------------------------- Pegno su titoli di Stato o        | garantiti dallo Stato             |80% del valore di borsa --------------------------------------------------------------------- Pegno su obbligazioni di enti     | pubblici                          |80% del valore di borsa --------------------------------------------------------------------- Fidejussioni bancarie             |100% dell'importo --------------------------------------------------------------------- Fidejussioni assicurative         |80% dell'importo --------------------------------------------------------------------- Pegno su titoli azionari e        | obbligazionari privati            |50% del valore di borsa
 
 6. Controgaranzia «sussidiaria».
 6.1  Qualora  non  ricorrano  le  condizioni  di cui al punto 5.2 lettera a),  la  Controgaranzia  e'  concessa in forma «sussidiaria», secondo le modalita' di cui ai successivi punti.
 6.2  Copertura  massima delle operazioni - La Controgaranzia puo' essere  concessa  in  misura  non  superiore  al  90%  dell'ammontare garantito dai soggetti richiedenti di ciascuna operazione.
 6.3. Copertura massima della perdita - Nei limiti della copertura massima  delle  operazioni, la Controgaranzia copre fino al 90% della somma  versata  a  titolo  definitivo  dai  soggetti  richiedenti  ai soggetti finanziatori.
 6.4.  Copertura massima della garanzia dei soggetti richiedenti - La  Controgaranzia  puo' essere accordata a condizione che i soggetti richiedenti   abbiano  garantito  una  quota  non  superiore  al  60% dell'ammontare di ciascuna operazione. Detta quota e' elevata:
 fino all'80% per le operazioni relative a:
 Imprese a prevalente partecipazione femminile;
 soggetti  beneficiari  finali ubicati nelle Zone ammesse alla deroga  di  cui  all'art.  87.3.a)  del  Trattato  CE per gli aiuti a finalita' regionale;
 soggetti   beneficiari  finali  che  sottoscrivono  Contratti d'area o Patti territoriali;
 fino  all'85%  per  le operazioni di cui al punto 3.1., lettera e).
 Tale  quota  massima  deve  essere indicata nella convenzione tra soggetti  richiedenti e soggetti finanziatori da trasmettere in copia a MCC.
 B. Ammissione all'intervento del Fondo.
 
 7. Richieste di ammissione.
 7.1.  Termini  di presentazione delle richieste - La richiesta di ammissione deve arrivare al MCC entro 6 mesi dalla data:
 a) di   delibera   delle   operazioni  da  parte  dei  soggetti finanziatori;
 b) di   delibera   della   garanzia   da   parte  dei  soggetti richiedenti.
 Sono  improcedibili  le richieste arrivate a MCC oltre i suddetti termini.
 7.2. Richieste preventive - E' consentito presentare la richiesta di  ammissione  prima  della  delibera  delle operazioni da parte dei soggetti  finanziatori;  in  tal  caso  i soggetti richiedenti, e/o i soggetti finanziatori nel caso di Controgaranzia «a prima richiesta», devono   comunicare   la  data  della  delibera  di  concessione  del finanziamento  o  di  acquisizione  della partecipazione da parte dei soggetti  finanziatori  entro  3  mesi  dalla data della delibera del Comitato.
 7.3.  Modulo  di  richiesta  -  Le richieste di ammissione devono essere  inoltrate  (anche  via  fax  o attraverso il sistema di posta
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