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| Gazzetta n. 230 del 2005-10-03 |  | MINISTERO DELLA GIUSTIZIA |  | DECRETO 26 settembre 2005 |  | Individuazione  delle  modalita'  di  svolgimento  dell'attivita'  di alienazione  e  delle  attivita'  ad  essa  funzionali e connesse dei veicoli  giacenti  a  seguito  di provvedimenti di sequestro da parte dell'autorita'  giudiziaria,  di  cui  all'articolo 1, commi da 312 a 320, della legge 30 dicembre 2004, n. 311. |  | 
 |  | IL CAPO DEL DIPARTIMENTO per gli affari di giustizia 
 Vista  la legge 30 dicembre 2004, n. 311, recante: Disposizioni per la  formazione  del bilancio annuale e pluriennale dello Stato (legge finanziaria 2005);
 Considerato  che  l'art.  1,  commi  da  312  a 320, della legge n. 311/2004 prevede una procedura straordinaria per l'alienazione, anche ai  soli  fini  della  rottamazione,  dei  veicoli  giacenti presso i custodi  a  seguito  dell'applicazione  di provvedimenti di sequestro dell'autorita' giudiziaria, anche se non sottoposti a confisca;
 Considerato che il suddetto art. 1, comma 314, demanda al Ministero della   giustizia,   di   concerto   con   le  altre  amministrazioni interessate,  l'individuazione delle modalita' di svolgimento di tale alienazione, nonche' delle attivita' ad essa funzionali e connesse;
 Sentite le amministrazioni interessate;
 Rilevato  che  l'art.  1, comma 318, della citata legge 30 dicembre 2004, n. 311, prevede che al custode-acquirente venga riconosciuto un compenso  complessivo  forfettario,  in  deroga alle tariffe previste dagli  articoli 59  e  276  del  testo  unico  di  cui al decreto del Presidente della Repubblica 30 maggio 2002, n. 115;
 Rilevato,  altresi',  che  l'art.  1,  comma  321, prevede che alle procedure  di  alienazione  o  rottamazione gia' avviate e non ancora concluse  e  alle  relative  istanze  di  liquidazione  dei compensi, comunque   presentate   dai   custodi,  si  applicano,  qualora  esse concernano  veicoli in possesso dei requisiti di cui al comma 312, le disposizioni di cui ai commi da 312 a 320;
 Decreta:
 
 Art. 1.
 Oggetto
 
 1.  Il  presente decreto disciplina il procedimento di alienazione, anche  ai soli fini della rottamazione, dei veicoli giacenti presso i custodi  a  seguito  dell'applicazione  di provvedimenti di sequestro dell'autorita'  giudiziaria, previsto dall'art. 1, commi da 312 a 320 della  legge  30 dicembre 2004, n. 311, di seguito indicato come art. 1.
 |  | Art. 2. Commissione per l'espletamento delle attivita' di cui all'art. 1
 
 1.  Per  lo svolgimento delle attivita' connesse al procedimento di cui   all'art.  1,  e'  istituita  presso  i  tribunali,  le  sezioni distaccate   dei   tribunali  ed  i  tribunali  per  i  minorenni  la commissione  per  l'espletamento  delle attivita' indicate all'art. 1 della  legge 30 dicembre 2004, n. 311, il cui funzionamento si ispira ai principi di cui al capo IV della legge 7 agosto 1990, n. 241.
 2. La commissione e' composta dal Presidente del Tribunale, o da un Giudice  dallo  stesso  delegato,  che  ne  assume la Presidenza, dal Procuratore  della Repubblica presso il Tribunale, o da un Magistrato dallo  stesso  delegato,  e  da due Funzionari, in servizio presso il Tribunale   e   presso   la   Procura   della  Repubblica,  nominati, rispettivamente, dal Presidente del Tribunale e dal Procuratore della Repubblica.
 3.  Il  presidente  della  commissione ha facolta' di invitare alle sedute  i  rappresentanti  degli  uffici  la  cui  partecipazione  e' ritenuta indispensabile ai fini dell'adozione del provvedimento.
 |  | Art. 3. Predisposizione degli elenchi
 
 1.  Sulla  base  degli  atti  in  possesso  dei  competenti  uffici giudiziari attestanti la sussistenza delle condizioni di cui all'art. 1,  comma  312,  della legge 30 dicembre 2004, n. 311, la commissione predispone  gli  elenchi  dei  veicoli  da  alienare a favore di ogni singolo  custode, individuando prioritariamente quelli destinati alla rottamazione come prevista dal successivo art. 4.
 2.  A questo fine, il presidente della commissione invita i custodi ad  indicare i veicoli in custodia che si trovano nelle condizioni di cui  all'art.  1,  comma 312, lettere b) e c) della legge 30 dicembre 2004, n. 311.
 3.  I  custodi,  entro sessanta giorni dal ricevimento dell'invito, comunicano  i dati richiesti indicando, altresi', l'organo di polizia giudiziaria  che ha proceduto all'affidamento in custodia. I veicoli, ove  non  risultino  altri  elementi identificativi, sono individuati secondo il tipo, il modello, il numero di targa o di telaio.
 4. La comunicazione e' effettuata in conformita' delle disposizioni previste  dall'art.  47  del  decreto del Presidente della Repubblica 28 dicembre  2000,  n.  445,  secondo  il  modello  allegato sub-1 al presente decreto.
 5.   Sulla  base  della  documentazione  di  ufficio  e  di  quella eventualmente  acquisita,  la  commissione  procede alla verifica dei dati,   anche   senza   documentazione   in   ordine  allo  stato  di conservazione,  anche avvalendosi degli organi di polizia giudiziaria che hanno proceduto all'affidamento in custodia.
 |  | Art. 4. Modalita' di alienazione e criteri di valutazione
 
 1. L'alienazione dei veicoli al custode-acquirente viene effettuata in  conformita'  delle  modalita'  e  con l'osservanza dei criteri di seguito indicati.
 2.  I  veicoli immatricolati per la prima volta da oltre dieci anni alla  data del 30 settembre 2004 che siano privi di interesse storico e collezionistico sono alienati ai soli fini della rottamazione.
 3.  Sono,  altresi',  alienati  ai  soli  fini  della rottamazione, indipendentemente  dalla data di prima immatricolazione, quei veicoli il  cui  stato di conservazione risulti irrimediabilmente compromesso ai  fini  della  circolazione,  come  nel  caso  di veicoli bruciati, gravemente incidentati ovvero privi di parti rilevanti.
 4.  Il  prezzo di acquisto dei veicoli da rottamare e' stabilito in base  alla  quotazione  di rottame dei ferri vecchi leggeri elaborata dalla  camera di commercio territorialmente competente, tenendo conto delle categorie e del peso, forfettariamente stabilito, come indicati nella tabella allegata sub. 2 al presente decreto.
 5.  La  valutazione dei veicoli che non si trovano nelle condizioni di  cui  ai  commi  2 e 3 e' determinata dalla media delle quotazioni riportate  da  almeno  due  riviste  specializzate  e qualificate del settore, ridotta del 30%.
 |  | Art. 5. Determinazione del corrispettivo dell'alienazione
 
 1.   Il  corrispettivo  dell'alienazione  e'  determinato  in  modo cumulativo  per  il totale dei veicoli esistenti presso ogni custode, tenuto  conto  della  valutazione  dei  veicoli  effettuata secondo i criteri di cui all'art. 4.
 2. Da tale importo vanno detratti:
 a) il      corrispettivo      complessivo     riconosciuto     al depositario-acquirente  per  la  custodia  ed il trasporto di ciascun veicolo,  cosi'  come  stabilito  dall'art. 1, comma 318, della legge 30 dicembre 2004, n. 311;
 b) gli  eventuali  oneri  di rottamazione che possono gravare sul medesimo depositario-acquirente.
 3.  Il  corrispettivo  verra'  versato  entro sessanta giorni dalla comunicazione   sul   capitolo   3530   dello   stato  di  previsione dell'entrata  del  Ministero  della giustizia, utilizzando l'apposito modello F23.
 4.  Nel  caso  in cui l'importo dovuto per le spese di custodia sia superiore  al  valore  del  veicolo, la differenza verra' corrisposta dagli  uffici giudiziari interessati, secondo il prospetto di calcolo che  sara' allegato al provvedimento di alienazione, con le modalita' previste  dall'art.  1,  comma  320, della legge 30 dicembre 2004, n. 311.
 5.   Tutte   le   necessarie   operazioni   sono  effettuate  dalla commissione.
 |  | Art. 6. Provvedimento di alienazione
 
 1.  Il  presidente  della  commissione  adotta  il provvedimento di alienazione, previa approvazione dell'elenco dei veicoli da alienare, predisposto   secondo   le  modalita'  di  cui  all'art.  3,  per  il corrispettivo fissato ai sensi dell'art. 5.
 2. L'alienazione si perfeziona con la notifica del provvedimento al custode acquirente.
 3.  Il  provvedimento  di  alienazione  e' comunicato all'autorita' giudiziaria che aveva disposto il sequestro.
 4.  Del  provvedimento,  corredato  degli estremi della notifica al custode  acquirente,  e'  data  altresi'  comunicazione  al  pubblico registro automobilistico competente per il conseguente aggiornamento, senza oneri, delle iscrizioni.
 |  | Art. 7. Durata del procedimento
 
 1.   Il   procedimento  di  alienazione  di  cui  all'art.  1  deve concludersi  entro  il  termine  di  sei mesi dalla data di invito ai custodi-acquirenti.
 2.  Il  presente  decreto entra in vigore il giorno successivo alla data  di  pubblicazione  nella  Gazzetta  Ufficiale  della Repubblica italiana.
 Roma, 26 settembre 2005
 Il Capo del Dipartimento: Iannini
 |  | Allegato 1 
 TABELLA
 
 I veicoli da rottamare sono divisi nelle seguenti categorie:
 A. completi;
 B. privi di parti rilevanti;
 C. gravemente incidentati;
 D. bruciati;
 E. a due o tre ruote;
 F. roulottes ed altri veicoli non riciclabili.
 Il peso dei suddetti veicoli viene forfettariamente stabilito in:
 a. kg. 700 per i veicoli completi;
 b. kg. 500 per i veicoli privi di parti rilevanti;
 c. kg. 500 per i veicoli gravemente incidentati;
 d. kg. 50 per i veicoli bruciati;
 e.  kg.  50  per  i  veicoli  a  due o tre ruote targati, salvo eventuale migliore valutazione tecnica;
 f. kg. 50 per i veicoli non riciclabili.
 |  | Allegato 2 
 ---->   Vedere da pag. 19 a pag. 21  <----
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