Gazzetta n. 230 del 2005-10-03
MINISTERO DELLA GIUSTIZIA
DECRETO 26 settembre 2005
Individuazione delle modalita' di svolgimento dell'attivita' di alienazione e delle attivita' ad essa funzionali e connesse dei veicoli giacenti a seguito di provvedimenti di sequestro da parte dell'autorita' giudiziaria, di cui all'articolo 1, commi da 312 a 320, della legge 30 dicembre 2004, n. 311.

IL CAPO DEL DIPARTIMENTO per gli affari di giustizia

Vista la legge 30 dicembre 2004, n. 311, recante: Disposizioni per la formazione del bilancio annuale e pluriennale dello Stato (legge finanziaria 2005);
Considerato che l'art. 1, commi da 312 a 320, della legge n. 311/2004 prevede una procedura straordinaria per l'alienazione, anche ai soli fini della rottamazione, dei veicoli giacenti presso i custodi a seguito dell'applicazione di provvedimenti di sequestro dell'autorita' giudiziaria, anche se non sottoposti a confisca;
Considerato che il suddetto art. 1, comma 314, demanda al Ministero della giustizia, di concerto con le altre amministrazioni interessate, l'individuazione delle modalita' di svolgimento di tale alienazione, nonche' delle attivita' ad essa funzionali e connesse;
Sentite le amministrazioni interessate;
Rilevato che l'art. 1, comma 318, della citata legge 30 dicembre 2004, n. 311, prevede che al custode-acquirente venga riconosciuto un compenso complessivo forfettario, in deroga alle tariffe previste dagli articoli 59 e 276 del testo unico di cui al decreto del Presidente della Repubblica 30 maggio 2002, n. 115;
Rilevato, altresi', che l'art. 1, comma 321, prevede che alle procedure di alienazione o rottamazione gia' avviate e non ancora concluse e alle relative istanze di liquidazione dei compensi, comunque presentate dai custodi, si applicano, qualora esse concernano veicoli in possesso dei requisiti di cui al comma 312, le disposizioni di cui ai commi da 312 a 320;
Decreta:

Art. 1.
Oggetto

1. Il presente decreto disciplina il procedimento di alienazione, anche ai soli fini della rottamazione, dei veicoli giacenti presso i custodi a seguito dell'applicazione di provvedimenti di sequestro dell'autorita' giudiziaria, previsto dall'art. 1, commi da 312 a 320 della legge 30 dicembre 2004, n. 311, di seguito indicato come art. 1.
Art. 2.
Commissione per l'espletamento delle attivita' di cui all'art. 1

1. Per lo svolgimento delle attivita' connesse al procedimento di cui all'art. 1, e' istituita presso i tribunali, le sezioni distaccate dei tribunali ed i tribunali per i minorenni la commissione per l'espletamento delle attivita' indicate all'art. 1 della legge 30 dicembre 2004, n. 311, il cui funzionamento si ispira ai principi di cui al capo IV della legge 7 agosto 1990, n. 241.
2. La commissione e' composta dal Presidente del Tribunale, o da un Giudice dallo stesso delegato, che ne assume la Presidenza, dal Procuratore della Repubblica presso il Tribunale, o da un Magistrato dallo stesso delegato, e da due Funzionari, in servizio presso il Tribunale e presso la Procura della Repubblica, nominati, rispettivamente, dal Presidente del Tribunale e dal Procuratore della Repubblica.
3. Il presidente della commissione ha facolta' di invitare alle sedute i rappresentanti degli uffici la cui partecipazione e' ritenuta indispensabile ai fini dell'adozione del provvedimento.
Art. 3.
Predisposizione degli elenchi

1. Sulla base degli atti in possesso dei competenti uffici giudiziari attestanti la sussistenza delle condizioni di cui all'art. 1, comma 312, della legge 30 dicembre 2004, n. 311, la commissione predispone gli elenchi dei veicoli da alienare a favore di ogni singolo custode, individuando prioritariamente quelli destinati alla rottamazione come prevista dal successivo art. 4.
2. A questo fine, il presidente della commissione invita i custodi ad indicare i veicoli in custodia che si trovano nelle condizioni di cui all'art. 1, comma 312, lettere b) e c) della legge 30 dicembre 2004, n. 311.
3. I custodi, entro sessanta giorni dal ricevimento dell'invito, comunicano i dati richiesti indicando, altresi', l'organo di polizia giudiziaria che ha proceduto all'affidamento in custodia. I veicoli, ove non risultino altri elementi identificativi, sono individuati secondo il tipo, il modello, il numero di targa o di telaio.
4. La comunicazione e' effettuata in conformita' delle disposizioni previste dall'art. 47 del decreto del Presidente della Repubblica 28 dicembre 2000, n. 445, secondo il modello allegato sub-1 al presente decreto.
5. Sulla base della documentazione di ufficio e di quella eventualmente acquisita, la commissione procede alla verifica dei dati, anche senza documentazione in ordine allo stato di conservazione, anche avvalendosi degli organi di polizia giudiziaria che hanno proceduto all'affidamento in custodia.
Art. 4.
Modalita' di alienazione e criteri di valutazione

1. L'alienazione dei veicoli al custode-acquirente viene effettuata in conformita' delle modalita' e con l'osservanza dei criteri di seguito indicati.
2. I veicoli immatricolati per la prima volta da oltre dieci anni alla data del 30 settembre 2004 che siano privi di interesse storico e collezionistico sono alienati ai soli fini della rottamazione.
3. Sono, altresi', alienati ai soli fini della rottamazione, indipendentemente dalla data di prima immatricolazione, quei veicoli il cui stato di conservazione risulti irrimediabilmente compromesso ai fini della circolazione, come nel caso di veicoli bruciati, gravemente incidentati ovvero privi di parti rilevanti.
4. Il prezzo di acquisto dei veicoli da rottamare e' stabilito in base alla quotazione di rottame dei ferri vecchi leggeri elaborata dalla camera di commercio territorialmente competente, tenendo conto delle categorie e del peso, forfettariamente stabilito, come indicati nella tabella allegata sub. 2 al presente decreto.
5. La valutazione dei veicoli che non si trovano nelle condizioni di cui ai commi 2 e 3 e' determinata dalla media delle quotazioni riportate da almeno due riviste specializzate e qualificate del settore, ridotta del 30%.
Art. 5.
Determinazione del corrispettivo dell'alienazione

1. Il corrispettivo dell'alienazione e' determinato in modo cumulativo per il totale dei veicoli esistenti presso ogni custode, tenuto conto della valutazione dei veicoli effettuata secondo i criteri di cui all'art. 4.
2. Da tale importo vanno detratti:
a) il corrispettivo complessivo riconosciuto al depositario-acquirente per la custodia ed il trasporto di ciascun veicolo, cosi' come stabilito dall'art. 1, comma 318, della legge 30 dicembre 2004, n. 311;
b) gli eventuali oneri di rottamazione che possono gravare sul medesimo depositario-acquirente.
3. Il corrispettivo verra' versato entro sessanta giorni dalla comunicazione sul capitolo 3530 dello stato di previsione dell'entrata del Ministero della giustizia, utilizzando l'apposito modello F23.
4. Nel caso in cui l'importo dovuto per le spese di custodia sia superiore al valore del veicolo, la differenza verra' corrisposta dagli uffici giudiziari interessati, secondo il prospetto di calcolo che sara' allegato al provvedimento di alienazione, con le modalita' previste dall'art. 1, comma 320, della legge 30 dicembre 2004, n. 311.
5. Tutte le necessarie operazioni sono effettuate dalla commissione.
Art. 6.
Provvedimento di alienazione

1. Il presidente della commissione adotta il provvedimento di alienazione, previa approvazione dell'elenco dei veicoli da alienare, predisposto secondo le modalita' di cui all'art. 3, per il corrispettivo fissato ai sensi dell'art. 5.
2. L'alienazione si perfeziona con la notifica del provvedimento al custode acquirente.
3. Il provvedimento di alienazione e' comunicato all'autorita' giudiziaria che aveva disposto il sequestro.
4. Del provvedimento, corredato degli estremi della notifica al custode acquirente, e' data altresi' comunicazione al pubblico registro automobilistico competente per il conseguente aggiornamento, senza oneri, delle iscrizioni.
Art. 7.
Durata del procedimento

1. Il procedimento di alienazione di cui all'art. 1 deve concludersi entro il termine di sei mesi dalla data di invito ai custodi-acquirenti.
2. Il presente decreto entra in vigore il giorno successivo alla data di pubblicazione nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana.
Roma, 26 settembre 2005
Il Capo del Dipartimento: Iannini
Allegato 1

TABELLA

I veicoli da rottamare sono divisi nelle seguenti categorie:
A. completi;
B. privi di parti rilevanti;
C. gravemente incidentati;
D. bruciati;
E. a due o tre ruote;
F. roulottes ed altri veicoli non riciclabili.
Il peso dei suddetti veicoli viene forfettariamente stabilito in:
a. kg. 700 per i veicoli completi;
b. kg. 500 per i veicoli privi di parti rilevanti;
c. kg. 500 per i veicoli gravemente incidentati;
d. kg. 50 per i veicoli bruciati;
e. kg. 50 per i veicoli a due o tre ruote targati, salvo eventuale migliore valutazione tecnica;
f. kg. 50 per i veicoli non riciclabili.
Allegato 2

----> Vedere da pag. 19 a pag. 21 <----