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| Gazzetta n. 230 del 2005-10-03 |  | MINISTERO DELLE POLITICHE AGRICOLE E FORESTALI |  | DECRETO 27 settembre 2005 |  | Modificazione   del   disciplinare   di  produzione  dei  vini  della denominazione di origine controllata «Colli Tortonesi». |  | 
 |  | IL DIRETTORE GENERALE per la qualita' dei prodotti agroalimentari
 e la tutela del consumatore
 
 Vista  la  legge 10 febbraio 1992, n. 164, recante nuova disciplina delle denominazioni di origine dei vini;
 Visti i decreti di attuazione della predetta legge finora emanati;
 Visto il decreto del Presidente della Repubblica 20 aprile 1994, n. 348,  con  il  quale  e'  stato  emanato  il  regolamento  recante la disciplina  del  procedimento  di  riconoscimento di denominazione di origine dei vini;
 Visto  il  decreto  27 marzo  2001,  n.  122,  recante disposizioni modificative  e  integrative alla normativa che disciplina il settore agricolo e forestale;
 Visto  il  decreto del Presidente della Repubblica 9 ottobre 1973 e successive   modifiche   con   il  quale  e'  stata  riconosciuta  la denominazione di origine controllata dei vini «Colli Tortonesi» ed e' stato approvato il relativo disciplinare di produzione;
 Vista  la domanda presentata congiuntamente dalle organizzazioni di categoria  della  provincia  di  Alessandria  --  Coldiretti,  Unione provinciale  agricoltori  e  Confederazione  italiana  agricoltori -- intesa  ad  ottenere  la  modifica del disciplinare di produzione dei vini di che trattasi;
 Visto  il  parere  favorevole,  espresso al riguardo, dalla regione Piemonte;
 Visti   gli   esiti   favorevoli   delle   operazioni  di  pubblico accertamento, espletate al riguardo, che hanno avuto luogo in Tortona (Alessandria) in data 31 marzo 2005;
 Visto  il parere favorevole espresso del «Comitato nazionale per la tutela  e  la  valorizzazione  delle denominazioni di origine e delle indicazioni  geografiche  tipiche  dei  vini»,  in merito alla citata domanda  e  alla  proposta di modifica del disciplinare di produzione dei  vini  in  discorso,  pubblicati nella Gazzetta Ufficiale - serie generale - n. 166 del 19 lugio 2005;
 Considerato  che non sono pervenute, nei termini stabiliti, ricorsi o  controdeduzioni da parte degli interessati, avverso il parere e la proposta del Comitato di cui sopra e' cenno;
 Ritenuto  pertanto  necessario  doversi procedere alla modifica del disciplinare  di  produzione  dei vini della denominazione di origine controllata  «Colli  Tortonesi», in conformita' al parere espresso ed alla proposta di modifica formulata dal citato Comitato;
 Decreta:
 
 Art. 1.
 Il  disciplinare  di produzione dei vini a denominazione di origine controllata   «Colli   Tortonesi»,   riconosciuto   con  decreto  del Presidente della Repubblica 9 ottobre 1973 e successive modifiche, e' sostituito  per  intero  dal testo annesso al presente decreto le cui disposizioni entrano in vigore a partire dalla vendemmia 2005.
 |  | Art. 2. I  soggetti  che intendono porre in commercio, a partire gia' dalla vendemmia  2005, i vini a denominazione di origine controllata «Colli Tortonesi»  provenienti da vigneti non ancora iscritti, conformemente alle  disposizioni  del  relativo  disciplinare  di  produzione, sono tenuti  ad  effettuare, ai sensi e per gli effetti dell'art. 15 della legge  10 febbraio  1992,  n. 164, la denuncia dei rispettivi terreni vitati  ai  fini  dell'iscrizione  dei medesimi all'apposito Albo dei vigneti  della denominazione di origine controllata «Colli Tortonesi» entro  sessanta  giorni  dalla  data  di  pubblicazione  del presente decreto.
 |  | Art. 3. Per  la  produzione dei vini a denominazione di origine controllata «Colli Tortonesi», in deroga a quanto previsto dall'art. 2 dell'unito disciplinare  di produzione e fino a tre anni a partire dalla data di entrata  in  vigore  del  medesimo,  possono essere iscritti a titolo transitorio  nell'Albo  previsto dall'art. 15 della legge 10 febbraio 1992,  n.  164,  i  vigneti  in cui siano presenti viti di vitigni in percentuali  diverse  da  quelle  indicate  nel  sopra citato art. 2, purche'  non  superino  del  20%  il  totale  delle  viti dei vitigni previsti per la produzione dei vini di che trattasi.
 La deroga di cui sopra non si applica, ai sensi dell'allegato 8 del Regolamento  Comunitario  1439/99  (lettera  e)  «impiego  di  alcuni termini  specifici»  -  paragrafo  2 - lettera f) - terzo trattino) a tutte le tipologie presenti nel disciplinare di produzione dei vini a denominazione  di origine controllata «Colli Tortonesi» che prevedono l'utilizzo del monovitigno per un minimo dell'85%;
 Allo  scadere del predetto periodo transitorio, i vigneti di cui al comma  precedente  saranno  cancellati d'ufficio dal rispettivo Albo, qualora i produttori interessati non abbiano provveduto ad apportare, a  detti  vigneti,  le  modifiche  necessarie  per uniformare la loro composizione  ampelografica  alle  disposizioni  di  cui  all'art.  2 dell'unito  disciplinare  di  produzione,  dandone  comunicazione  al competente  ufficio  dell'Assessorato  regionale dell'agricoltura, ai fini degli accertamenti tecnici di idoneita'.
 |  | Art. 4. Chiunque  produce,  vende,  pone in vendita o comunque distribuisce per  il  consumo  vini  con  la  denominazione di origine controllata «Colli  Tortonesi»  e' tenuto, a norma di legge, all'osservanza delle condizioni  e  dei  requisiti  stabiliti nell'annesso disciplinare di produzione.
 Il presente decreto sara' pubblicato nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana.
 Roma, 27 settembre 2005
 Il direttore generale: Abate
 |  | Allegato 
 DISCIPLINARE  DI  PRODUZIONE  DEI VINI DELLA DENOMINAZIONE DI ORIGINE
 CONTROLLATA «COLLI TORTONESI»
 
 Art. 1.
 
 Denominazione
 
 La  denominazione  di  origine  controllata  «Colli Tortonesi» e' riservata  ai  vini  che  rispondono  alle condizioni ed ai requisiti prescritti  dal  presente disciplinare di produzione, per le seguenti tipologie, specificazioni aggiuntive o menzioni: Vini rossi:
 «Colli Tortonesi» Rosso;
 «Colli Tortonesi» Novello;
 «Colli Tortonesi» Barbera;
 «Colli Tortonesi» Barbera Superiore;
 «Colli Tortonesi» Dolcetto;
 «Colli Tortonesi» Dolcetto Novello;
 «Colli Tortonesi» Croatina. Vini bianchi:
 «Colli Tortonesi» Bianco;
 «Colli Tortonesi» Cortese;
 «Colli Tortonesi» Cortese Frizzante;
 «Colli Tortonesi» Cortese Spumante;
 «Colli Tortonesi» Favorita;
 «Colli Tortonesi» Timorasso;
 «Colli Tortonesi» Moscato bianco. Vini rosati:
 «Colli Tortonesi» Chiaretto.
 La  sottozona:  «Monleale»  e'  disciplinata  tramite allegato in calce al presente disciplinare.
 Art. 2.
 
 Base ampelografica
 
 La denominazione di origine controllata «Colli Tortonesi» seguita dalla  qualifica  «Bianco»  e' riservata ai vini ottenuti da uve, non aromatiche,  provenienti  da  vitigni,  presenti in ambito aziendale: Cortese,   Favorita,  Muller  Thurgau,  Pinot  bianco,  Pinot  grigio Riesling   italico,  Riesling  Renano,  Barbera  bianca,  Chardonnay, Sauvignon, Sylvaner verde e Timorasso.
 La denominazione di origine controllata «Colli Tortonesi» seguita dalla  qualifica «Rosso» e «Novello» e' riservata ai vini ottenuti da uve a bacca nera, non aromatiche, provenienti da vitigni, presenti in ambito  aziendale:  Aleatico,  Barbera, Bonarda piemontese, Dolcetto, Freisa,  Grignolino,  Pinot nero, Cabernet franc, Cabernet Sauvignon, Croatina, Lambrusca di Alessandria, Merlot, Nebbiolo e Sangiovese.
 La denominazione di origine controllata «Colli Tortonesi» seguita dalla  qualifica  «Chiaretto»  e' riservata ai vini ottenuti da uve a bacca  nera  provenienti  da  vitigni,  presenti in ambito aziendale: Aleatico,  Barbera, Bonarda piemontese, Dolcetto, Freisa, Grignolino, Pinot  nero,  Cabernet franc, Cabernet Sauvignon, Croatina, Lambrusca di Alessandria, Merlot, Nebbiolo e Sangiovese.
 La denominazione di origine controllata «Colli Tortonesi» seguita da  una  delle  specificazioni  di cui appresso, e' riservata ai vini ottenuti  da  uve di vigneti aventi, in ambito aziendale, la seguente composizione ampelografica: Barbera e Barbera Superiore:
 Barbera  85%;  possono concorrere altri vitigni a bacca nera, non aromatici,  idonei  alla coltivazione nella regione Piemonte, fino ad un massimo del 15%; Dolcetto e Dolcetto Novello:
 Dolcetto  85%; possono concorrere altri vitigni a bacca nera, non aromatici,  idonei  alla coltivazione nella regione Piemonte, fino ad un massimo del 15%; Cortese, Cortese frizzante e Cortese spumante:
 Cortese  da 95% a 100%; possono concorrere, per l'eventuale parte restante,  altri  vitigni  a bacca bianca, non aromatici, idonei alla coltivazione nella regione Piemonte; Croatina:
 Croatina  85%; possono concorrere altri vitigni a bacca nera, non aromatici,  idonei  alla coltivazione nella regione Piemonte, fino ad un massimo del 15%; Timorasso:
 Timorasso 95%; per la parte restante possono concorrere vitigni a bacca   bianca  non  aromatici,  idonei  coltivazione  nella  regione Piemonte; Moscato bianco:
 Vitigno Moscato: 100 %; Favorita:
 Favorita 85%; possono concorrere altri vitigni a bacca bianca non aromatici idonei alla coltivazione nella regione Piemonte, fino ad un massimo del 15%.
 Art. 3.
 
 Zona di produzione delle uve
 
 La  zona  di  produzione  dei  vini  a  denominazione  di origine controllata  «Colli Tortonesi» comprende la fascia viticola collinare del  Tortonese  e  cioe'  in  tutto o in parte i territori dei comuni seguenti:  Avolasca, Berzano di Tortona, Brignano Frascata, Carbonara Scrivia,    Carezzano,   Casalnoceto,   Casasco,   Cassano   Spinola, Castellania,  Castellar  Guidobono,  Cerreto  Grue,  Costa Vescovato, Gavazzana,  Momperone,  Monleale,  Montegioco, Montemarzino, Paderna, Pozzol  Groppo,  Sant'Agata  Fossili, Sardigliano, Sarezzano, Spineto Scrivia,  Stazzano, Tortona, Viguzzolo, Villalvernia, Villaromagnano, Volpeglino, Volpedo.
 Tale  zona  collinare  e'  pertanto  cosi'  delimitata:  partendo dall'abitato di Tonona, lato nord-est localita' Fitteria, la linea di delimitazione segue la strada provinciale Tortona-Viguzzolo-Castellar Guidobono-Casalnoceto.  Dall'abitato  di  Casalnoceto segue la strada che,  toccando  successivamente  le  quote  159,  167, 182, 174, 195, raggiunge  il  confine  provinciale  di Alessandria in prossimita' di quota  199.  Segue,  verso sud-est, detto confine provinciale fino in prossimita'  di  La  Delmonte  da  dove  prende  a seguire il confine meridionale  del  comune  di  Brignano Frascata. Tocca le quote 350 e 627, Costa Sternai, quota 573, Monte Scabella, Monte Mogliazza, quote 340, 451, 318, e a quota 460, incontra il confine comunale di Casasco che  segue fino in prossimita' di quota 407. Da questo punto la linea di  delimitazione segue il confine comunale di Avolasca che, passando per  C.  Ronchetti  e  Baiarda,  raggiunge  il  confine  comunale  di Castellania  tra  Monte San Vito e Monte Campogrande. Segue quindi il confine  comunale  di Castellania, tocca le quote 601, 497, e a quota 408  incontra il rio Mazzapiedi e il confine comunale di Sardigliano; passando  per  le  quote  582,  434,  366,  r.  Angiassi, a quota 305 incontra  il  confine comunale di Stazzano. Segue il confine comunale di  Stazzano  passando  per  il  Rio  di  Boi,  Monte Albarola, Colle Albarasca,  M.  di  Ca'  del  Bello,  Mass.  Giogo, torrente Borbera, raggiunge  Cascina  Vaccarezza  per  incontrare, in prossimita' di C. Crocemina,  il confine comunale di Cassano Spinola fino a incontrare, presso  C.S.  di  Bartolomeo, la strada statale dei Giovi (n. 35) che segue  in  direzione  sud-nord, fino a Tortona, dove appena fuori del concentrico,  in  prossimita'  della  localita' Fitteria, incontra la provinciale Tortona-Viguzzolo.
 Art. 4.
 
 Norme per la viticoltura
 
 1.  Le  condizioni  ambientali e di coltura dei vigneti destinati alla  produzione  dei  vini  a  denominazione  di origine controllata «Colli  Tortonesi»  devono  essere  quelle tradizionali della zona di produzione  e,  comunque,  atte  a  conferire  alle  uve  ed  ai vini derivati, le specifiche caratteristiche di qualita'.
 2.  In  particolare  le  condizioni di coltura dei vigneti devono rispondere ai requisiti esposti ai punti che seguono:
 Terreni: calcarei, argillosi e calcarei-argillosi;
 Giacitura:   esclusivamente  collinare.  Sono  da  escludere  i terreni di fondovalle, umidi e non sufficientemente soleggiati;
 Esposizione:  adatta  ad assicuare una idonea maturazione delle uve;
 Densita'  d'impianto:  quelle  generalmente  usate  in funzione delle caratteristiche peculiari delle uve e del vino.
 I vigneti oggetto di reimpianto o nuovo impianto, dovranno essere composti  da  un  numero  di  ceppi  ad  ettaro,  calcolati sul sesto d'impianto, non inferiore a 3.300.
 Le  forme  di  allevamento  devono  essere  quelle tradizionali a controspalliera quali il Guyot e il cordone speronato basso.
 E' vietata ogni pratica di forzatura.
 3.  La  resa  massima  di  uva  ad  ettaro  di vigneto in coltura specializzata  per  la  produzione  dei  vini  di cui all'art. 2 ed i titoli  alcolometrici  volumici  naturali  minimi  delle relative uve destinate   alla   vinificazione  devono  essere  rispettivamente  le seguenti:
 
 =====================================================================
 |             | Titolo alcolometrico vol.
 Vini            |resa uva T/ha|      naturale minimo ===================================================================== {Colli Tortonesi} Barbera  |9            |11,00 % vol. --------------------------------------------------------------------- {Colli Tortonesi} Barbera  |             | superiore                  |8            |12,00 % vol. --------------------------------------------------------------------- {Colli Tortonesi} Dolcetto |9            |10,00 % vol. --------------------------------------------------------------------- {Colli Tortonesi} Cortese  |10           |9,50 % vol. --------------------------------------------------------------------- {Colli Tortonesi} Bianco   |12           |9,50 % vol. --------------------------------------------------------------------- {Colli Tortonesi} Rosso    |12           |9,50 % vol. --------------------------------------------------------------------- {Colli Tortonesi} Chiaretto|12           |9,50 % vol. --------------------------------------------------------------------- {Colli Tortonesi} Croatina |9            |11,50 % vol. --------------------------------------------------------------------- {Colli Tortonesi} Favorita |10           |9,50 % vol. --------------------------------------------------------------------- {Colli Tortonesi} Timorasso|8            |11,00 % vol. --------------------------------------------------------------------- {Colli Tortonesi} Moscato  |             | bianco                     |9            |10,00 % vol. --------------------------------------------------------------------- {Colli Tortonesi} Novello  |12           |9,50 % vol. --------------------------------------------------------------------- {Colli Tortonesi} Dolcetto |             | novello                    |9            |10,00 % vol. --------------------------------------------------------------------- {Colli Tortonesi} Spumante |10           |9,50 % vol.
 
 La  denominazione  di  origine controllata «Colli Tortonesi» puo' essere  accompagnata  dalla  menzione  aggiuntiva «vigna» seguita dal relativo  toponimo  alle  condizioni espresse all'art. 7 del presente disciplinare  di  produzione  e  per  le  specificazioni  di  seguito riportate.
 Le condizioni prevedono, tra le altre cose, produzioni massime di uva  ad  ettaro  differenziate  per  anno  di  impianto, ed un titolo alcolometrico  volumico  naturale  minimo  e superiore di almeno 0.5% vol., per tipologia.
 Le  produzioni  massime  consentite,  per  la  menzione  «vigna», vengono cosi' riassunte:
 a) terzo anno d'impianto:
 
 =====================================================================
 |             | Titolo alcolometrico vol.
 Vini            |resa uva T/ha|      naturale minimo ===================================================================== {Colli Tortonesi} Barbera  |3,4          |11,50 % vol. --------------------------------------------------------------------- {Colli Tortonesi} Barbera  |             | superiore                  |3,0          |12,50 % vol. --------------------------------------------------------------------- {Colli Tortonesi} Dolcetto |3,4          |10,50 % vol. --------------------------------------------------------------------- {Colli Tortonesi} Cortese  |3,8          |10,00 % vol. --------------------------------------------------------------------- {Colli Tortonesi} Croatina |3,4          |12,00 % vol. --------------------------------------------------------------------- {Colli Tortonesi} Favorita |3,8          |10,00 % vol. --------------------------------------------------------------------- {Colli Tortonesi} Timorasso|3,0          |11,50 % vol.
 
 b) quarto anno di impianto:
 
 =====================================================================
 |             | Titolo alcolometrico vol.
 Vini            |resa uva T/ha|      naturale minimo ===================================================================== {Colli Tortonesi} Barbera  |5,7          |11,50 % vol. --------------------------------------------------------------------- {Colli Tortonesi} Barbera  |             | superiore                  |5,0          |12,50 % vol. --------------------------------------------------------------------- {Colli Tortonesi} Dolcetto |5,7          |10,50 % vol. --------------------------------------------------------------------- {Colli Tortonesi} Cortese  |6,3          |10,00 % vol. --------------------------------------------------------------------- {Colli Tortonesi} Croatina |5,7          |12,00 % vol. --------------------------------------------------------------------- {Colli Tortonesi} Favorita |6,3          |10,00 % vol. --------------------------------------------------------------------- {Colli Tortonesi} Timorasso|5,0          |11,50 % vol.
 
 c)  quinto anno di impianto:
 
 =====================================================================
 |             | Titolo alcolometrico vol.
 Vini            |resa uva T/ha|      naturale minimo ===================================================================== {Colli Tortonesi} Barbera  |6,5          |11,50 % vol. --------------------------------------------------------------------- {Colli Tortonesi} Barbera  |             | superiore                  |5,8          |12,50 % vol. --------------------------------------------------------------------- {Colli Tortonesi} Dolcetto |6,5          |10,50 % vol. --------------------------------------------------------------------- {Colli Tortonesi} Cortese  |7,2          |10,00 % vol. --------------------------------------------------------------------- {Colli Tortonesi} Croatina |6,5          |12,00 % vol. --------------------------------------------------------------------- {Colli Tortonesi} Favorita |7,2          |10,00 % vol. --------------------------------------------------------------------- {Colli Tortonesi} Timorasso|5,8          |11,50 % vol.
 
 d) sesto anno d'impianto:
 
 =====================================================================
 |             | Titolo alcolometrico vol.
 Vini            |resa uva T/ha|      naturale minimo ===================================================================== {Colli Tortonesi} Barbera  |7,3          |11,50 % vol. --------------------------------------------------------------------- {Colli Tortonesi} Barbera  |             | superiore                  |6,5          |12,50 % vol. --------------------------------------------------------------------- {Colli Tortonesi} Dolcetto |7,3          |10,50 % vol. --------------------------------------------------------------------- {Colli Tortonesi} Cortese  |8,1          |10,00 % vol. --------------------------------------------------------------------- {Colli Tortonesi} Croatina |7,3          |12,00 % vol. --------------------------------------------------------------------- {Colli Tortonesi} Favorita |8,1          |10,00 % vol. --------------------------------------------------------------------- {Colli Tortonesi} Timorasso|6,5          |11,50 % vol.
 
 e) settimo anno d'impianto:
 
 =====================================================================
 |             | Titolo alcolometrico vol.
 Vini            |resa uva T/ha|      naturale minimo ===================================================================== {Colli Tortonesi} Barbera  |8            |11,50 % vol. --------------------------------------------------------------------- {Colli Tortonesi} Barbera  |             | superiore                  |7            |12,50 % vol. --------------------------------------------------------------------- {Colli Tortonesi} Dolcetto |8            |10,50 % vol. --------------------------------------------------------------------- {Colli Tortonesi} Cortese  |9            |10,00 % vol. --------------------------------------------------------------------- {Colli Tortonesi} Croatina |8            |12,00 % vol. --------------------------------------------------------------------- {Colli Tortonesi} Favorita |9            |10,00 % vol. --------------------------------------------------------------------- {Colli Tortonesi} Timorasso|7,2          |11,50 % vol.
 
 Nelle  annate  favorevoli i quantitativi di uve da destinare alla produzione  dei  vini  a  denominazione di origine controllata «Colli Tortonesi» devono essere riportati nei limiti di cui sopra purche' la produzione  globale  non  superi  del  20%  i  limiti medesimi, fermi restando i limiti resa uva/vino di cui trattasi.
 4.  ln  caso  di  annata sfavorevole, che lo renda necessario, la regione  Piemonte  fissa  una  resa  inferiore  a quella prevista dal presente  disciplinare  anche differenziata nell'ambito della zona di produzione di cui all'art. 3.
 5.  Nell'ambito della resa massima fissata in questo articolo, la regione  Piemonte, su proposta del Consorzio di Tutela puo' fissare i limiti  massimi  di  uva  per  ettaro inferiori a quello previsto dal presente  disciplinare  in  rapporto alla necessita' di conseguire un miglior equilibrio di mercato.
 Art. 5.
 
 Norme per la vinificazione
 
 1.  Le  operazioni di vinificazione affinamento ed invecchiamento per  vini  a  denominazione di origine controllata «Colli Tortonesi», devono  essere  effettuate  nell'intero territorio amministrativo dei comuni, compresi anche in parte, di cui al precedente art. 3.
 2.  Tuttavia,  tenuto  conto  delle  situazioni  tradizionali, e' consentito   che   tali   operazioni   siano  effettuate  nell'ambito dell'intero territorio della regione Piemonte.
 3.  La  resa  massima  dell'uva  in vino finito non dovra' essere superiore a:
 
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 Vini               |resa uva/vino|Prod. max. vino (hl) ===================================================================== {Colli Tortonesi} Barbera         |70%          |63,00 --------------------------------------------------------------------- {Colli Tortonesi} Barbera         |             | superiore                         |70%          |56,00 --------------------------------------------------------------------- {Colli Tortonesi} Dolcetto        |70%          |63,00 --------------------------------------------------------------------- {Colli Tortonesi} Cortese         |70%          |70,00 --------------------------------------------------------------------- {Colli Tortonesi} Croatina        |65%          |58,00 --------------------------------------------------------------------- {Colli Tortonesi} Favorita        |70%          |70,00 --------------------------------------------------------------------- {Colli Tortonesi} Moscato bianco  |70%          |63,00 --------------------------------------------------------------------- {Colli Tortonesi} Timorasso       |65%          |52,00 --------------------------------------------------------------------- {Colli Tortonesi} Bianco          |70%          |84,00 --------------------------------------------------------------------- {Colli Tortonesi} Rosso           |70%          |84,00 --------------------------------------------------------------------- {Colli Tortonesi} Chiaretto       |70%          |84,00
 
 Qualora  tale  resa  superi la percentuale sopra indicata, ma non oltre  il 75% (70% per la Croatina e il Timorasso) l'eccedenza non ha diritto alla denominazione di origine controllata; oltre detto limite percentuale   decade   il   diritto  alla  denominazione  di  origine controllata per tutto il prodotto.
 4.  Nella  vinificazione  devono  essere  seguiti  i criteri piu' razionali  ed  effettuate  le pratiche enologiche atte a conferire al vino le migliori caratteristiche di qualita'.
 5.  I  seguenti  vini  devono  essere sottoposti ad un periodo di invecchiamento.
 
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 Tipologia       |        Durata        |      Decorrenza =====================================================================
 |13 mesi di cui 6 mesi |
 |in contenitori di     |1 novembre dell'anno di Barbera Superiore     |legno                 |raccolta delle uve --------------------------------------------------------------------- {Colli Tortonesi}     |                      |1 novembre dell'anno di
 Timorasso           |13 mesi               |raccolta delle uve
 
 E'  ammessa  la  colmatura  con  uguale  vino conservato in altri recipienti  per  non  piu'  dei  10%  del totale del volume nel corso dell'invecchiamento obbligatorio.
 6.  E' consentito il taglio, a scopo migliorativo, una volta sola per  ogni  partita  e  previa segnalazione agli Organismi competenti, nella  misura  massima  del  15%, di vino atto a «Colli Tortonesi» di diversa annata e/o vitigno.
 7.  Per  il  vino  «Colli  Tortonesi»  la  scelta  vendemmiale e' consentita,  ove  ne  sussistano  le  condizioni  di  legge, verso le denominazioni di origine «Colli Tortonesi» Piemonte.
 8.  ll  vino  atto  a denominazione di origine controllata «Colli Tortonesi»  puo'  essere classificato con la denominazione di origine controllata  «Piemonte»  purche'  corrisponda  alle  condizioni ed ai requisiti  previsti  dal  relativo disciplinare, previa comunicazione del detentore agli Organismi competenti.
 Art. 6.
 
 Caratteristiche al consumo
 
 I  vini  a denominazione di origine controllata «Colli Tortonesi» all'atto  dell'immissione  al consumo devono rispondere alle seguenti caratteristiche:
 «Colli Tortonesi» Rosso:
 colore: rosso;
 odore: vinoso, gradevole;
 sapore: asciutto, armonico, talvolta vivace;
 titolo alcolometrico volumico totale minimo: 10,00% vol.;
 acidita' totale minima: 4,5 g/l;
 estratto non riduttore minimo: 18 g/l.
 «Colli Tortonesi» Rosso Novello:
 colore: rosso rubino piu' o meno intenso;
 odore: vinoso, persistente e caratteristico;
 sapore: pieno, leggermente tannico;
 titolo alcolometrico volumico totale minimo: 11,0% vol.;
 acidita' totale minima: 4,5 g/l;
 estratto non riduttore minimo 18 g/l.
 «Colli Tortonesi» Barbera:
 colore:  rosso  rubino  carico; con l'invecchiamento si attenua assumendo riflessi granata;
 odore:    gradevolmente    vinoso   con   persistente   profumo caratteristico;
 sapore:  secco,  fresco,  talvolta vivace, sapido, robusto; con l'eta' si affina e diventa di gusto pieno e rotondo;
 titolo alcolometrico volumico totale minimo: 11,50% vol.;
 acidita' totale minima: 5,0 (4,5) g/l;
 estratto non riduttore minimo: 22 g/l.
 «Colli Tortonesi» Barbera Superiore:
 colore: rosso rubino con riflessi granata;
 odore:    gradevolmente   vinoso,   con   persistente   profumo caratteristico;
 sapore: secco, sapido, di corpo; con l'eta' si affina e diventa di gusto pieno e rotondo talvolta con sentore di legno;
 titolo alcolometrico volumico totale minimo: 12,50% vol.;
 acidita' totale, minima: 4,5 g/l;
 estratto non riduttore minimo: 23 g/l;
 «Colli Tortonesi» Dolcetto:
 colore: rosso rubino tendente al violaceo;
 odore: vinoso, caratteristico, gradevole;
 sapore: asciutto, gradevolmente amarognolo, di corpo, armonico;
 titolo alcolometrico volumico totale minimo: 10,50% vol.;
 acidita' totale minima 4,5 g/l;
 estratto non riduttore minimo: 20 g/l.
 «Colli Tortonesi» Dolcetto Novello:
 colore: rosso rubino piu' o meno intenso;
 odore: vinoso, persistente e caratteristico;
 sapore: pieno, leggermente tannico;
 titolo alcolometrico volumico totale minimo: 11,0% vol.;
 acidita' totale minima: 4,5 g/l;
 estratto non riduttore minimo 18 g/l.
 «Colli Tortonesi» Croatina:
 colore: rosso fino al rosso rubino intenso;
 odore:    intenso    e   gradevolmente   vinoso   con   sentore caratteristico;
 sapore: secco, sapido, di corpo, leggermente tannico e talvolta vivace;
 titolo alcolometrico volumico totale minimo: 12,00% vol.;
 acidita' totale minima: 4,5 g/l;
 estratto non riduttore minimo: 22 g/l.
 «Colli Tortonesi» Chiaretto:
 colore: rosato o rosso rubino chiaro;
 odore: vinoso, delicato, gradevole;
 sapore: asciutto, fresco, talvolta vivace;
 titolo alcolometrico volumico totale minimo: 10,00% vol.;
 acidita' totale minima: 4,5 g/l.
 «Colli Tortonesi» Bianco:
 colore: paglierino piu' o meno intenso;
 odore: intenso, gradevole;
 sapore: fresco, secco, talvolta vivace;
 titolo alcolometrico volumico totale minimo: 10,00% vol.;
 acidita' totale minima: 5 g/l;
 estratto non riduttore minimo: l5 g/l.
 «Colli Tortonesi» Cortese:
 colore: paglierino chiaro con riflessi verdognoli;
 odore: delicato, gradevole, persistente, caratteristico;
 sapore:  secco,  leggero  con  una  punta  di amaro di mandorla talvolta vivace;
 titolo alcolometrico volumico totale minimo: 10% vol.;
 acidita' totale minima: 5 g/l;
 estratto non riduttore netto minimo: 15 g/l.
 «Colli Tortonesi» Cortese frizzante:
 colore: paglierino piu' o meno intenso;
 odore: delicato, caratteristico;
 sapore: secco o leggermente morbido, vivace, piacevole;
 titolo alcolometrico volumico totale minimo: 10,5 % vol.;
 acidita' totale minima: 5 g/l;
 estratto non riduttore minimo: 10,5 g/l.
 «Colli Tortonesi» Cortese spumante:
 colore: paglierino piu' o meno intenso;
 spuma: fine e persistente;
 odore: caratteristico, gradevole;
 sapore: a volte di lievito, armonico, piacevole;
 titolo alcolometrico volumico totale minimo: 11,5% vol.;
 estratto non riduttore minimo: 15 g/l.
 «Colli Tortonesi» Favorita:
 colore: paglierino piu' o meno carico;
 odore: delicato, caratteristico;
 sapore: secco, gradevolmente armonico, talvolta vivace;
 titolo alcolometrico volumico totale minimo: 10,00% vol.;
 acidita' totale minima: 5 g/l;
 estratto non riduttore minimo: 15 g/l.
 «Colli Tortonesi» Moscato bianco:
 colore: paglierino o giallo dorato piu' o meno intenso;
 odore: caratteristico e fragrante;
 sapore:  dolce,  aromatico,  talvolta frizzante, caratteristico dell'uva moscato;
 titolo alcolometrico volumico totale minimo: 11,00% vol. di cui almeno il 5% svolti;
 pressione e CO2 fino a 1,7 bar;
 acidita' totale minima: 5 g/l;
 estratto non riduttore minimo: 15 g/l;
 «Colli Tortonesi» Timorasso:
 colore: giallo paglierino piu' o meno intenso;
 odore: caratteristico e fragrante;
 sapore: di buona struttura ed armonico;
 titolo alcolometrico volumico totale minimo: 12,00% vol.;
 acidita' totale minima: 5 g/l;
 estratto non riduttore minimo: 17 g/l.
 I  vini  con  la  denominazione  di  origine  controllata  «Colli Tortonesi»  ad  esclusione  del  Moscato  bianco,  del  Novello e del Chiaretto, possono essere affinati in legno e pertanto presentarne il sentore.
 E' in facolta' del Ministero delle politiche agricole e forestali -  Comitato  nazionale  per  la  tutela  e  la  valorizzazione  delle denominazioni  di origine e delle indicazioni geografiche tipiche dei vini, di modificare, con proprio decreto, i limiti sopra indicati per l'acidita' totale e l'estratto non riduttore minimo.
 Art. 7.
 
 Etichettatura, designazione e presentazione
 
 1. Nella designazione e presentazione dei vini a denominazione di origine  controllata  «Colli  Tortonesi»  e'  vietata  l'aggiunta  di qualsiasi  qualificazione  diversa  da  quelle  previste nel presente disciplinare  di  produzione  ivi  compresi  gli  aggettivi  «extra», «fine», «naturale», «scelto», «selezionato», «vecchio» e similari.
 2. Nella designazione e presentazione del vino a denominazione di origine   controllata   «Colli  Tortonesi»  e'  consentito  l'uso  di indicazioni  che  facciano  riferimento  a  nomi, o ragioni sociali o marchi  privati,  purche'  non  abbiano  significato  laudativo,  non traggano  in  inganno  il  consumatore,  fatto  salvo il rispetto dei diritti acquisiti.
 3. Nella designazione del vino «Colli Tortonesi» la denominazione di origine puo' essere accompagnata dalla menzione «vigna» purche':
 le   uve  provengano  totalmente  dal  medesimo  vigneto,  come regolato da art. 4 del presente disciplinare;
 tale  menzione  sia  iscritta  nell'apposito  elenco  istituito dall'organismo che detiene l'Albo vigneti della denominazione;
 coloro  che, nella designazione e presentazione del vino «Colli Tortonesi», intendono accompagnare la denominazione di origine con la menzione  «vigna»  abbiano  effettuato  la  vinificazione delle uve e l'imbottigliamento del vino;
 la  vinificazione  delle  uve e l'invecchiamento del vino siano stati svolti in recipienti separati e la menzione «vigna» seguita dal toponimo sia stata riportata nella denuncia delle uve, nei registri e nei documenti di accompagnamento;
 la  menzione  «vigna»  seguita  dal  toponimo  sia riportata in caratteri di dimensione uguale o inferiore al 50% dei caratteri usati per la denominazione di origine.
 4.  Nella designazione e presentazione del vino «Colli Tortonesi» e'  obbligatoria l'indicazione dell'annata di produzione delle uve ad esclusione delle tipologie Spumante, «Colli Tortonesi» Bianco, «Colli Tortonesi» Rosso, e Moscato bianco.
 Art. 8.
 
 Confezionamento
 
 1.  Le  bottiglie  in  cui  viene  confezionato  il  vino  «Colli Tortonesi»  per  la  commercializzazione  devono  essere di capacita' consentita dalle vigenti leggi, ma comunque non inferiori a 18,7 cl e con l'esclusione del contenitore da 200 cl.
 2.  Le  bottiglie  in  cui  viene  confezionato  il  vino  «Colli Tortonesi»   con   l'aggiunta  della  menzione  «vigna»  seguita  dal toponimo,  per  la  commercializzazione  devono  essere  di capacita' inferiore ai 500 cl.
 |  | Allegato Sottozona Monleale
 
 Art. 1.
 
 Denominazione
 
 La  denominazione  di  origine  controllata «Colli Tortonesi» con riferimento  alla  sottozona «Monleale» e' riservata al vino ottenuto da uve prodotte nella omonima sottozona e rispondente alle condizioni e ai requisiti stabiliti dal presente disciplinare.
 Art. 2.
 
 Base ampelografica
 
 La  denominazione  di  origine  controllata «Colli Tortonesi» con riferimento  alla  sottozona «Monleale» e' riservata al vino ottenuto da   uve  provenienti  da  vigneti,  presenti  in  ambito  aziendale, coltivati   a   vitigno  Barbera  per  un  minimo  dell'85%;  possono concorrere  per  un  massimo  del 15% altri vitigni a bacca di colore analogo  presenti nei vigneti idonei alla coltivazione per la regione Piemonte.
 Art. 3.
 
 Zona di produzione delle uve
 
 La  zona  di  produzione del vino di cui al punto 2 e' costituita dai  comuni  di Tortona, Viguzzolo, Castellar Guidobono, Casalnoceto, Volpeglino,  Monleale,  Berzano  di Tortona, Pozzolgroppo, Sarezzano, Montemarzino,  Momperone,  Montegioco,  Casasco,  Brignano  Frascata, Volpedo  limitatamente  alla  parte  di  territorio  gia'  delimitata dall'art. 3 del presente disciplinare con l'esclusione della frazione di   Castellar  Ponzano;  sono  comunque  esclusi  i  vigneti  aventi esposizione a nord.
 Art. 4.
 
 Norme per la viticoltura
 
 La  denominazione  di  origine controllata «Colli Tortonesi», con riferimento   alla  sottozona  «Monleale»,  e'  riservata  a  vigneti allevati  a  controspalliera  con  sistema  di  potatura  a «Guyot» a vegetazione  assurgente la cui densita', in ceppi per ettaro, non sia inferiore  a  4.000.  L'interfilare  non deve comunque superare metri 2,60.
 La produzione massima deve essere di t 7,2/ha.
 E'  obbligatoria  la  vendemmia manuale per consentire la cernita dei  grappoli  in  osservanza  delle  piu' tradizionali ed elementari regole enologiche.
 Il  titolo  alcolometrico  volumico  naturale  minimo  delle  uve destinate alla vinificazione deve essere del 12,00 % vol.
 Art. 5.
 
 Norme per la vinificazione
 
 1.  Le  operazioni di vinificazione affinamento ed invecchiamento per  vini  a  denominazione  di  origine  controllata  devono  essere effettuate nell'intero territorio amministrativo dei comuni, compresi anche  in  parte, di cui all'art. 3, relativo alla zona di produzione dei   vini   della   denominazione   di  origine  controllata  «Colli Tortonesi».
 2.  La  resa  massima  dell'uva  in vino finito non dovra' essere superiore al 70% pari a 50,40 hl//ha:
 qualora  tale resa superi la percentuale sopra indicata, ma non oltre  il  75%,  l'eccedenza  non  ha  diritto  alla denominazione di origine controllata; oltre detto limite percentuale decade il diritto alla denominazione di origine controllata per tutto il prodotto.
 3.  Nella  vinificazione  devono  essere  seguiti  i criteri piu' razionali  ed  effettuate  le pratiche enologiche atte a conferire al vino le migliori caratteristiche di qualita'.
 4.  Il  vino  «Colli  Tortonesi» sottozona «Monleale» deve essere sottoposto ad un periodo di invecchiamento.
 
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 Tipologia       |        Durata        |      Decorrenza =====================================================================
 |20 mesi di cui 6 mesi | {Colli Tortonesi}     |in contenitori di     |1 novembre dell'anno di Monleale              |legno                 |raccolta delle uve
 
 E'  ammessa  la  colmatura  con  uguale  vino conservato in altri recipienti  per  non  piu'  dei  10%  del totale del volume nel corso dell'invecchiamento obbligatorio.
 5.  E' consentito il taglio, a scopo migliorativo, una volta sola per  ogni  partita  e  previa segnalazione agli Organismi competenti, nella  misura  massima  del  15%,  di  vino  atto a «Colli Tortonesi» Monleale di diversa annata e/o vitigno.
 6.  Per  il vino «Colli Tortonesi» sottozona «Monleale» la scelta vendemmiale  e' consentita, ove ne sussistano le condizioni di legge, verso  le  denominazioni  di  origine  «Colli  Tortonesi»  Barbera  e «Piemonte» Barbera.
 Art. 6.
 
 Caratteristiche al consumo
 
 I vini trascorso il periodo di affinamento obbligatorio, all'atto dell'immissione  al  consumo,  devono  essere  sottoposti  ad analisi organolettica   e   chimico-fisica,   e   rispondere   alle  seguenti caratteristiche:
 colore: rosso rubino carico, con sfumature granata;
 odore: vinoso, intenso, persistente;
 sapore:  asciutto,  armonico,  di  corpo, con lunga persistenza gusto-olfattiva;
 titolo alcolometrico volumico totale minimo: 12,5% vol.;
 acidita' totale minima: 5 gl;
 tratto non riduttore minimo: 24 g/l per mille.
 I  vini  a denominazione di origine controllata «Colli Tortonesi» sottozona  «Monleale»,  possono  essere  affinati in legno e pertanto presentarne il sentore.
 Art. 7.
 
 Etichettatura, designazione e presentazione
 
 In  sede  di  designazione  il nome della sottozona Monleale puo' precedere  la denominazione «Colli Tortonesi» e figurare in caratteri con  dimensioni  pari o inferiori a quelli usati per la denominazione stessa.
 E'  obbligatorio  riportare  in  etichetta l'annata di produzione dell'uva.
 Art. 8.
 
 Confezionamento
 
 Il vino al consumo deve essere confezionato soltanto in bottiglie della capacita' di lt 0,375 a lt 1,50.
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