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| Gazzetta n. 230 del 2005-10-03 |  | AUTORITA' PER LE GARANZIE NELLE COMUNICAZIONI |  | DELIBERAZIONE 5 settembre 2005 |  | Avvio  di  procedimento  per  l'integrazione  delle  soglie di prezzo massimo  previste  dal  piano  di numerazione di cui alla delibera n. 9/03/CIR - Misura d'urgenza. (Deliberazione n. 65/05/CIR). |  | 
 |  | L'AUTORITA' 
 Nella  riunione  della  Commissione per le infrastrutture e le reti del 7 settembre 2005;
 Vista  la  legge  31 luglio  1997,  n.  249,  recante  «Istituzione dell'Autorita'  per  le  garanzie  nelle  comunicazioni  e  norme sui sistemi delle telecomunicazioni e radiotelevisivo»;
 Visto  il  decreto  legislativo  1° agosto  2003,  n.  259, recante «Codice  delle comunicazioni elettroniche», pubblicato nella Gazzetta Ufficiale  della Repubblica italiana n. 215 del 15 settembre 2003 ed, in particolare, l'art. 15;
 Vista la delibera n. 9/03/CIR, del 3 luglio 2003, recante «Piano di numerazione   nel   settore   delle  telecomunicazioni  e  disciplina attuativa»,  pubblicata  nella  Gazzetta  Ufficiale  della Repubblica italiana n. 177 del 1° agosto 2003;
 Visto, in particolare, l'art. 1, comma 2 della delibera n. 9/03/CIR che   prevede  che  il  Piano  di  numerazione  venga  monitorato  ed eventualmente  aggiornato  in  relazione all'evolversi delle esigenze del mercato, alla disponibilita' delle risorse di numerazione ed alla loro efficiente allocazione;
 Considerato  che, secondo quanto previsto dal Piano di numerazione, di  cui  all'allegato  alla  delibera n. 9/03/CIR, le numerazioni per servizi  di  chiamate  di massa sono utilizzate, di volta in volta in limitati  periodi  temporali, per consentire la partecipazione di una notevole  quantita' di utenti ad eventi che prevedono un numero molto elevato  di  tentativi  di  chiamata  concentrati  nel  tempo  e che, nell'ambito  di  tali  numerazioni  per servizi di chiamate di massa, quelle  definite  dal  codice  «0878»  sono  dedicate  al servizio di «televoto»,  ossia  consentono il conteggio delle indicazioni di voto espresse  dal  chiamante  attraverso  la  selezione della numerazione successiva al codice «0878» medesimo;
 Considerato  che sono state segnalate all'Autorita', da parte degli utenti  e  delle  associazioni  dei  consumatori, utilizzazioni delle numerazioni  «0878»  non  conformi a quanto disciplinato dal Piano di numerazione, riguardanti in particolare l'offerta su tali numerazioni di  servizi  di  intrattenimento o di accesso ad Internet e che hanno comportato  elevati  addebiti  nella  fattura  telefonica, formatisi, secondo   le   segnalazioni,   senza  che  l'utente  potesse  esserne consapevole;
 Considerato che di tali segnalazioni e' stata fornita comunicazione alle  autorita'  competenti  ed,  in  particolare, al Ministero delle comunicazioni   competente,   ai   sensi  dell'art.  15  del  decreto legislativo  1° agosto  2003,  n.  259,  a  vigilare  sulla  coerenza dell'impiego  delle  numerazioni  con  le  tipologie di servizi per i quali le stesse sono disciplinate dal Piano nazionale di numerazione;
 Considerato che, nelle more del completamento delle azioni da parte delle   autorita'   competenti,   fatti  salvi  l'accertamento  e  la repressione  delle  violazioni commesse, appare necessaria l'adozione di misure urgenti per tutelare gli utenti dagli oneri derivanti dalle utilizzazioni improprie ovvero illecite di tali numerazioni;
 Considerato   che  Telecom  Italia,  in  data  5 agosto  2005,  nel riconoscere  che  sulla  numerazione  «0878»  sono  stati segnalati e verificati  parecchi  casi di connessioni con addebiti alla clientela chiamante  verso  una  pluralita'  di  numerazioni  della  durata  di pochissimi  secondi  evidenziando  quindi fenomeni di uso improprio o addirittura di frode, ha proposto l'inserimento, salvo diverso parere dell'Autorita',    di   tale   numerazione   nella   prestazione   di disabilitazione  gratuita  permanente  delle  chiamate in uscita, che consente  all'utente di bloccare chiamate in uscita verso determinate tipologie  di  numerazione  e  che  la  stessa Autorita', richiamando precedenti   indicazioni   piu'   volte  formulate,  si  e'  espressa positivamente su tale iniziativa;
 Considerato  che  una misura quale l'introduzione delle numerazioni «0878»  nella  prestazione gratuita di disabilitazione delle chiamate in  uscita,  ancorche'  risulti  appropriata  al  fine di contrastare comportamenti  di  uso non conforme delle numerazioni, esplica i suoi effetti  solo  a  seguito  di  una  esplicita  richiesta  dell'utente informato  della  prestazione  e  pertanto  non sarebbe sufficiente a contrastare pratiche illegittime di uso delle numerazioni che possono essere  rilevate  solo  con  la  ricezione  di elevati addebiti nella fattura telefonica;
 Considerato  che  l'Autorita' si e' riservata, all'art. 28, comma 6 del  Piano  di  numerazione,  di  rivedere  ed integrare le soglie di prezzo  massimo di cui alle tabelle 1 e 2 allegate al Piano medesimo, alla luce dell'evoluzione della situazione di mercato;
 Rilevato  che le numerazioni «0878» devono essere utilizzate per il conteggio  delle  indicazioni  di  voto  espresse,  in  occasione  di determinati  eventi,  dal  chiamante  attraverso  la  selezione della numerazione  e  che pertanto le stesse numerazioni non possono essere utilizzate   per   altri  servizi  a  sovrapprezzo  quali  quelli  di intrattenimento  o  per i servizi di accesso ad Internet, per i quali sono disponibili altre numerazioni;
 Considerato  quindi  necessaria,  nell'interesse  della generalita' degli  utenti  al  fine  di  prevenire le pratiche di uso illegittimo delle  numerazioni,  fermo restando le competenze del Ministero delle comunicazioni,     l'avvio    di    un    procedimento    finalizzato all'introduzione  di  una soglia di prezzo massimo per le numerazioni «0878»,  misura da anticipare in via di urgenza, ai sensi dell'art. 7 della  legge n. 241 del 1990, al fine di offrire una immediata tutela all'utenza da eventuali ulteriori comportamenti fraudolenti;
 Considerato,  ai  fini  della  regolamentazione  della materia, che l'adozione di una soglia di prezzo di valore limitato per l'accesso a tali  numerazioni  risulta  adeguata  alle utilizzazioni per le quali tali numerazioni sono state previste;
 Ritenuto pertanto di introdurre in via d'urgenza e nelle more della conclusione  del  procedimento di cui sopra, una soglia di prezzo per le numerazioni «0878» pari a quanto previsto per la fascia di costo 1 della  tabella  2 allegata al Piano di numerazione, ossia 0,0656 euro (iva  esclusa) per la quota alla risposta e 0,2293 euro (iva esclusa) per il prezzo minutario;
 Considerato  che,  in ragione dell'urgenza della misura in esame ai fini di tutela dell'utenza, gli operatori di accesso di rete fissa, i soggetti   titolari  di  risorse  di  numerazione  devono  provvedere all'aggiornamento   dei   prezzi   massimi  dei  servizi  offerti  su numerazioni «0878» in coerenza con le disposizioni di cui al presente provvedimento entro dieci giorni dalla notifica;
 Vista la proposta formulata dal Dipartimento regolamentazione;
 Udita  la  relazione  del  Commissario Stefano Mannoni, relatore ai sensi   dell'art.   32,   comma   1,   del   regolamento  concernente l'organizzazione ed il funzionamento dell'Autorita';
 Delibera:
 
 Art. 1.
 Avvio di procedimento
 
 1.  E' disposto l'avvio del procedimento, la cui responsabilita' e' affidata  al Dipartimento regolamentazione, volto all'introduzione di una  soglia di prezzo massimo alle chiamate su numerazioni «0878», ai sensi  dell'art.  28,  comma  6, del Piano di numerazione nel settore delle  telecomunicazioni,  approvato  con  delibera  n.  9/03/CIR del 3 luglio 2003.
 2. Il procedimento si concludera' entro trenta giorni dalla data di pubblicazione  del  presente  provvedimento  nella Gazzetta Ufficiale della  Repubblica  italiana, fatte salve le sospensioni per richieste di  informazioni  e  documenti,  calcolate  sulla base delle date dei protocolli dell'Autorita' in partenza ed in arrivo.
 3.   I   termini   del   procedimento   possono   essere  prorogati dall'Autorita' con provvedimento motivato.
 |  | Art. 2. Misure da introdurre in via d'urgenza
 
 1. Nelle more della conclusione del procedimento di cui all'art. 1, la  tabella  1  dell'allegato A al Piano di numerazione nazionale, di cui alla delibera n. 9/03/CIR, e' sostituita dalla tabella 1 allegata alla presente delibera.
 2.  Gli  operatori di accesso di rete fissa, i soggetti titolari di risorse  di  numerazione si conformano alle disposizioni del presente provvedimento   entro   dieci  giorni  dalla  notifica  del  presente provvedimento.
 3.  In caso di inottemperanza delle disposizioni di cui al presente provvedimento  si  applicano  le  sanzioni  previste  dalla normativa vigente.
 La  presente  delibera  e'  notificata alle societa' Telecom Italia S.p.A.,  Wind Telecomunicazioni S.p.A., Tiscali S.p.A., Tele2 S.p.A., Fastweb  S.p.A.,  Albacom  S.p.A.,  Atlanet  S.p.A.,  Eutelia S.p.A., Intermatica  S.r.l.,  Karupa  S.p.A.,  Colt  Telecom  S.p.A., Fastweb Mediterranea  S.p.A.,  Teleunit S.p.A., Fly Net S.r.l., TWT S.p.A. ed e' pubblicata nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana, sul sito web e sul Bollettino ufficiale dell'Autorita'.
 Napoli, 7 settembre 2005 Il presidente: Calabro' Il commissario relatore: Mannoni
 |  | Allegato 
 Tabella  1: Soglie di prezzo massimo. I valori indicati non includono
 l'IVA e riguardano l'accesso da rete fissa
 
 ---->   Vedere Tabella a pag. 51  <----
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