Gazzetta n. 230 del 2005-10-03
AUTORITA' PER LE GARANZIE NELLE COMUNICAZIONI
DELIBERAZIONE 5 settembre 2005
Avvio di procedimento per l'integrazione delle soglie di prezzo massimo previste dal piano di numerazione di cui alla delibera n. 9/03/CIR - Misura d'urgenza. (Deliberazione n. 65/05/CIR).

L'AUTORITA'

Nella riunione della Commissione per le infrastrutture e le reti del 7 settembre 2005;
Vista la legge 31 luglio 1997, n. 249, recante «Istituzione dell'Autorita' per le garanzie nelle comunicazioni e norme sui sistemi delle telecomunicazioni e radiotelevisivo»;
Visto il decreto legislativo 1° agosto 2003, n. 259, recante «Codice delle comunicazioni elettroniche», pubblicato nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana n. 215 del 15 settembre 2003 ed, in particolare, l'art. 15;
Vista la delibera n. 9/03/CIR, del 3 luglio 2003, recante «Piano di numerazione nel settore delle telecomunicazioni e disciplina attuativa», pubblicata nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana n. 177 del 1° agosto 2003;
Visto, in particolare, l'art. 1, comma 2 della delibera n. 9/03/CIR che prevede che il Piano di numerazione venga monitorato ed eventualmente aggiornato in relazione all'evolversi delle esigenze del mercato, alla disponibilita' delle risorse di numerazione ed alla loro efficiente allocazione;
Considerato che, secondo quanto previsto dal Piano di numerazione, di cui all'allegato alla delibera n. 9/03/CIR, le numerazioni per servizi di chiamate di massa sono utilizzate, di volta in volta in limitati periodi temporali, per consentire la partecipazione di una notevole quantita' di utenti ad eventi che prevedono un numero molto elevato di tentativi di chiamata concentrati nel tempo e che, nell'ambito di tali numerazioni per servizi di chiamate di massa, quelle definite dal codice «0878» sono dedicate al servizio di «televoto», ossia consentono il conteggio delle indicazioni di voto espresse dal chiamante attraverso la selezione della numerazione successiva al codice «0878» medesimo;
Considerato che sono state segnalate all'Autorita', da parte degli utenti e delle associazioni dei consumatori, utilizzazioni delle numerazioni «0878» non conformi a quanto disciplinato dal Piano di numerazione, riguardanti in particolare l'offerta su tali numerazioni di servizi di intrattenimento o di accesso ad Internet e che hanno comportato elevati addebiti nella fattura telefonica, formatisi, secondo le segnalazioni, senza che l'utente potesse esserne consapevole;
Considerato che di tali segnalazioni e' stata fornita comunicazione alle autorita' competenti ed, in particolare, al Ministero delle comunicazioni competente, ai sensi dell'art. 15 del decreto legislativo 1° agosto 2003, n. 259, a vigilare sulla coerenza dell'impiego delle numerazioni con le tipologie di servizi per i quali le stesse sono disciplinate dal Piano nazionale di numerazione;
Considerato che, nelle more del completamento delle azioni da parte delle autorita' competenti, fatti salvi l'accertamento e la repressione delle violazioni commesse, appare necessaria l'adozione di misure urgenti per tutelare gli utenti dagli oneri derivanti dalle utilizzazioni improprie ovvero illecite di tali numerazioni;
Considerato che Telecom Italia, in data 5 agosto 2005, nel riconoscere che sulla numerazione «0878» sono stati segnalati e verificati parecchi casi di connessioni con addebiti alla clientela chiamante verso una pluralita' di numerazioni della durata di pochissimi secondi evidenziando quindi fenomeni di uso improprio o addirittura di frode, ha proposto l'inserimento, salvo diverso parere dell'Autorita', di tale numerazione nella prestazione di disabilitazione gratuita permanente delle chiamate in uscita, che consente all'utente di bloccare chiamate in uscita verso determinate tipologie di numerazione e che la stessa Autorita', richiamando precedenti indicazioni piu' volte formulate, si e' espressa positivamente su tale iniziativa;
Considerato che una misura quale l'introduzione delle numerazioni «0878» nella prestazione gratuita di disabilitazione delle chiamate in uscita, ancorche' risulti appropriata al fine di contrastare comportamenti di uso non conforme delle numerazioni, esplica i suoi effetti solo a seguito di una esplicita richiesta dell'utente informato della prestazione e pertanto non sarebbe sufficiente a contrastare pratiche illegittime di uso delle numerazioni che possono essere rilevate solo con la ricezione di elevati addebiti nella fattura telefonica;
Considerato che l'Autorita' si e' riservata, all'art. 28, comma 6 del Piano di numerazione, di rivedere ed integrare le soglie di prezzo massimo di cui alle tabelle 1 e 2 allegate al Piano medesimo, alla luce dell'evoluzione della situazione di mercato;
Rilevato che le numerazioni «0878» devono essere utilizzate per il conteggio delle indicazioni di voto espresse, in occasione di determinati eventi, dal chiamante attraverso la selezione della numerazione e che pertanto le stesse numerazioni non possono essere utilizzate per altri servizi a sovrapprezzo quali quelli di intrattenimento o per i servizi di accesso ad Internet, per i quali sono disponibili altre numerazioni;
Considerato quindi necessaria, nell'interesse della generalita' degli utenti al fine di prevenire le pratiche di uso illegittimo delle numerazioni, fermo restando le competenze del Ministero delle comunicazioni, l'avvio di un procedimento finalizzato all'introduzione di una soglia di prezzo massimo per le numerazioni «0878», misura da anticipare in via di urgenza, ai sensi dell'art. 7 della legge n. 241 del 1990, al fine di offrire una immediata tutela all'utenza da eventuali ulteriori comportamenti fraudolenti;
Considerato, ai fini della regolamentazione della materia, che l'adozione di una soglia di prezzo di valore limitato per l'accesso a tali numerazioni risulta adeguata alle utilizzazioni per le quali tali numerazioni sono state previste;
Ritenuto pertanto di introdurre in via d'urgenza e nelle more della conclusione del procedimento di cui sopra, una soglia di prezzo per le numerazioni «0878» pari a quanto previsto per la fascia di costo 1 della tabella 2 allegata al Piano di numerazione, ossia 0,0656 euro (iva esclusa) per la quota alla risposta e 0,2293 euro (iva esclusa) per il prezzo minutario;
Considerato che, in ragione dell'urgenza della misura in esame ai fini di tutela dell'utenza, gli operatori di accesso di rete fissa, i soggetti titolari di risorse di numerazione devono provvedere all'aggiornamento dei prezzi massimi dei servizi offerti su numerazioni «0878» in coerenza con le disposizioni di cui al presente provvedimento entro dieci giorni dalla notifica;
Vista la proposta formulata dal Dipartimento regolamentazione;
Udita la relazione del Commissario Stefano Mannoni, relatore ai sensi dell'art. 32, comma 1, del regolamento concernente l'organizzazione ed il funzionamento dell'Autorita';
Delibera:

Art. 1.
Avvio di procedimento

1. E' disposto l'avvio del procedimento, la cui responsabilita' e' affidata al Dipartimento regolamentazione, volto all'introduzione di una soglia di prezzo massimo alle chiamate su numerazioni «0878», ai sensi dell'art. 28, comma 6, del Piano di numerazione nel settore delle telecomunicazioni, approvato con delibera n. 9/03/CIR del 3 luglio 2003.
2. Il procedimento si concludera' entro trenta giorni dalla data di pubblicazione del presente provvedimento nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana, fatte salve le sospensioni per richieste di informazioni e documenti, calcolate sulla base delle date dei protocolli dell'Autorita' in partenza ed in arrivo.
3. I termini del procedimento possono essere prorogati dall'Autorita' con provvedimento motivato.
Art. 2.
Misure da introdurre in via d'urgenza

1. Nelle more della conclusione del procedimento di cui all'art. 1, la tabella 1 dell'allegato A al Piano di numerazione nazionale, di cui alla delibera n. 9/03/CIR, e' sostituita dalla tabella 1 allegata alla presente delibera.
2. Gli operatori di accesso di rete fissa, i soggetti titolari di risorse di numerazione si conformano alle disposizioni del presente provvedimento entro dieci giorni dalla notifica del presente provvedimento.
3. In caso di inottemperanza delle disposizioni di cui al presente provvedimento si applicano le sanzioni previste dalla normativa vigente.
La presente delibera e' notificata alle societa' Telecom Italia S.p.A., Wind Telecomunicazioni S.p.A., Tiscali S.p.A., Tele2 S.p.A., Fastweb S.p.A., Albacom S.p.A., Atlanet S.p.A., Eutelia S.p.A., Intermatica S.r.l., Karupa S.p.A., Colt Telecom S.p.A., Fastweb Mediterranea S.p.A., Teleunit S.p.A., Fly Net S.r.l., TWT S.p.A. ed e' pubblicata nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana, sul sito web e sul Bollettino ufficiale dell'Autorita'.
Napoli, 7 settembre 2005 Il presidente: Calabro' Il commissario relatore: Mannoni
Allegato

Tabella 1: Soglie di prezzo massimo. I valori indicati non includono
l'IVA e riguardano l'accesso da rete fissa

----> Vedere Tabella a pag. 51 <----