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| Gazzetta n. 230 del 2005-10-03 |  | AUTORITA' PER LE GARANZIE NELLE COMUNICAZIONI |  | DELIBERAZIONE 16 settembre 2005 |  | Modifica  della  delibera  n.  118/04/CONS,  recante  «Disciplina dei procedimenti  istruttori  di  cui al nuovo quadro regolamentare delle comunicazioni elettroniche». (Deliberazione n. 373/05/CONS). |  | 
 |  | L'AUTORITA' 
 Nella sua riunione di Consiglio del 16 settembre 2005;
 Vista   la  legge  31 luglio  1997,  n.  249,  recante  istituzione dell'Autorita'  per  le  garanzie  nelle  comunicazioni  e  norme sui sistemi delle telecomunicazioni e radiotelevisivo;
 Vista la legge 10 ottobre 1990, n. 287, recante norme per la tutela della concorrenza e del mercato;
 Vista  la  legge  14 novembre  1995,  n.  481, recante norme per la concorrenza  e  la  regolazione  dei  servizi  di  pubblica utilita'. Istituzione  delle  Autorita'  di regolazione dei servizi di pubblica utilita';
 Visto il decreto legislativo 1° agosto 2003, n. 259, di recepimento delle direttive 2002/19/CE (direttiva accesso), 2002/20/CE (direttiva autorizzazioni), 2002/21/CE (direttiva quadro), 2002/22/CE (direttiva servizio    universale),    recante   «Codice   delle   comunicazioni elettroniche»  (di  seguito,  il  Codice), pubblicato nel supplemento ordinario n. 150 alla Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana n. 214  del 15 settembre 2003, ed in particolare gli articoli 8, 10, 11, 12, 13, 17, 18 e 19;
 Vista  la  Raccomandazione sui mercati rilevanti dei prodotti e dei servizi    nell'ambito   del   nuovo   quadro   regolamentare   delle comunicazioni  elettroniche, relativamente all'applicazione di misure ex   ante   secondo   quanto  disposto  dalla  direttiva  2002/21/CE, dell'11 febbraio  2003  (di  seguito, la Raccomandazione), pubblicata nella  Gazzetta  Ufficiale  delle  Comunita'  europee,  legge  n. 114 dell'8 maggio 2003;
 Vista  la Raccomandazione relativa alle notificazioni, ai termini e alle  consultazioni  di cui all'art. 7 della direttiva 2002/21/CE del Parlamento  europeo  e del Consiglio del 7 marzo 2003, che istituisce un  quadro  normativo comune per le reti e i servizi di comunicazione elettronica,  pubblicata  nella  Gazzetta  Ufficiale  delle Comunita' europee, legge n. 190 del 30 luglio 2003;
 Viste  le  Linee  direttrici  della  Commissione  per l'analisi del mercato e la valutazione del significativo potere di mercato ai sensi del  nuovo  quadro  normativo  comunitario per le reti e i servizi di comunicazione  elettronica,  adottate  dalla  Commissione il 9 luglio 2002,  pubblicate  nella Gazzetta Ufficiale delle Comunita' europee C 165 dell'11 luglio 2002;
 Vista  la  delibera  n.  453/03/CONS  del 23 dicembre 2003, recante «Regolamento   concernente  la  procedura  di  consultazione  di  cui all'art.   11   del  decreto  legislativo  1° agosto  2003,  n.  259» pubblicata  nella  Gazzetta  Ufficiale  della Repubblica italiana del 28 gennaio 2004, n. 22;
 Visto  l'accordo  di collaborazione tra l'Autorita' per le garanzie nelle  comunicazioni  e  l'Autorita'  garante della concorrenza e del mercato  in  materia  di  comunicazioni  elettroniche, del 27 gennaio 2004;
 Vista  la  Raccomandazione  sui  mercati  rilevanti  che identifica diciotto mercati, e specificamente:
 A) Servizi al dettaglio:
 1)  accesso  alla  rete telefonica pubblica in postazione fissa per clienti residenziali;
 2)  accesso  alla  rete telefonica pubblica in postazione fissa per clienti non residenziali;
 3)  servizi  telefonici  locali  e/o  nazionali  disponibili al pubblico forniti in postazione fissa per clienti residenziali;
 4)  servizi  telefonici  internazionali disponibili al pubblico forniti in postazione fissa per clienti residenziali;
 5)  servizi  telefonici  locali  e/o  nazionali  disponibili al pubblico forniti in postazione fissa per clienti non residenziali;
 6)  servizi  telefonici  internazionali disponibili al pubblico forniti in postazione fissa per clienti non residenziali;
 7) insieme minimo di linee affittate (compresi i tipi specifici di  linee  affittate di portata fino a 2 Mbit/s, di cui all'art. 18 e all'allegato VII della direttiva servizio universale);
 B) Servizi all'ingrosso:
 8)  raccolta  delle  chiamate nella rete telefonica pubblica in postazione fissa;
 9)  terminazione  delle  chiamate  su  singole reti telefoniche pubbliche in postazione fissa;
 10) servizi di transito nella rete telefonica pubblica fissa;
 11)  accesso  disaggregato all'ingrosso (ivi compreso l'accesso condiviso)  alle reti e sottoreti metalliche, ai fini della fornitura di servizi a banda larga;
 12) accesso a banda larga all'ingrosso;
 13)  fornitura  all'ingrosso  di  segmenti  terminali  di linee affittate;
 14)  fornitura  all'ingrosso  di segmenti di linee affittate su circuiti interurbani;
 15)  accesso  e  raccolta delle chiamate nelle reti telefoniche pubbliche  mobili  menzionati  separatamente all'allegato I, punto 2, della  direttiva  quadro  in  riferimento  alle  direttive 97/33/CE e 98/10/CE;
 16) terminazione di chiamate vocali su singole reti mobili;
 17)  mercato  nazionale all'ingrosso per servizi internazionali di roaming per le reti telefoniche pubbliche mobili;
 18)  servizi  di diffusione radiotelevisiva per la trasmissione di contenuti agli utenti finali.
 Vista  la  delibera  n.  118/04/CONS  del  5 maggio  2004,  recante «Disciplina  dei  procedimenti  istruttori  di  cui  al  nuovo quadro regolamentare delle comunicazioni elettroniche»;
 Considerato  che,  nella  parte  motiva  di  tale ultimo deliberato veniva previsto che gli schemi di provvedimento in tema di analisi di mercato  sarebbero,  dapprima,  stati  inviati,  conclusa  la fase di consultazione  nazionale,  all'Autorita'  garante della concorrenza e del  mercato  e, solo dopo l'acquisizione del parere di quest'ultima, trasmessi alla Commissione europea;
 Osservato che il termine fissato dall'art. 19 del Codice e' scaduto senza  che  i  complessi procedimenti di cui si tratta abbiano potuto essere portati a compimento;
 Visti  i  provvedimenti  di  proroga dei termini di conclusione dei procedimenti  istruttori  di  cui  all'art. 1, comma 3 della suddetta delibera  n. 118/04/CONS, adottati con delibere n. 320/04/CONS del 29 settembre 2004, n. 29/05/CONS del 10 gennaio 2005, n. 239/05/CONS del 22 giugno 2005;
 Considerato   che   appare   conveniente  rendere  piu'  flessibile l'assetto  della  disciplina  dei predetti procedimenti, come fissata dalla  citata  delibera n. 118/04/CONS, al fine di conferire maggiore speditezza   alla  fase  procedurale  conclusiva  delle  analisi  dei mercati;
 Ritenuto  opportuno,  sotto  questo profilo, rivedere la previsione secondo  la  quale  gli  schemi  di  provvedimento  dovrebbero essere trasmessi  alla  Commissione europea soltanto dopo l'acquisizione del parere dell'Autorita' garante della concorrenza e del mercato;
 Constatato  che una disposizione siffatta non risulta imposta dalla normativa  vigente  e  che  pertanto  puo'  essere  stabilito  che la trasmissione degli schemi provvedimentali all'Autorita' garante della concorrenza  e  del  mercato  e  alla Commissione europea possa avere luogo  anche  in via contestuale, salvo il dovere di questa Autorita' di  comunicare  senza  ritardo alla medesima Commissione le eventuali modifiche   sostanziali   che,   dopo   la   cognizione   dell'avviso dell'Autorita'  garante della concorrenza e del mercato, si decidesse di apportare al singolo schema;
 Udita  la  relazione  dei Commissari, cons. Nicola D'Angelo e prof. Stefano  Mannoni,  relatori  ai sensi dell'art. 32 del regolamento di organizzazione e funzionamento dell'Autorita';
 Delibera:
 
 Art. 1.
 Modifica della delibera n. 118/04/CONS
 
 1.  In  modifica della delibera n. 118/04/CONS, recante «Disciplina dei  procedimenti  istruttori  di  cui  al nuovo quadro regolamentare delle  comunicazioni elettroniche», l'Autorita' per le garanzie nelle comunicazioni puo' trasmettere gli schemi di provvedimento in tema di analisi  di  mercato  all'Autorita'  garante  della concorrenza e del mercato e alla Commissione europea anche in via contestuale, salvo il dovere  di  questa  Autorita'  di  comunicare,  senza  ritardo,  alla medesima  Commissione le eventuali modifiche sostanziali che, dopo la cognizione dell'avviso dell'Autorita' garante della concorrenza e del mercato, si decidesse di apportare al singolo schema.
 2. La presente delibera e' immediatamente efficace.
 Il  presente  provvedimento  e' pubblicato nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana e sul sito web dell'Autorita'.
 Roma, 16 settembre 2005
 Il presidente: Calabro' Il commissario relatore: Mannoni
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