Gazzetta n. 230 del 2005-10-03 |
AUTORITA' PER LE GARANZIE NELLE COMUNICAZIONI |
DELIBERAZIONE 16 settembre 2005 |
Modifica della delibera n. 118/04/CONS, recante «Disciplina dei procedimenti istruttori di cui al nuovo quadro regolamentare delle comunicazioni elettroniche». (Deliberazione n. 373/05/CONS). |
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L'AUTORITA'
Nella sua riunione di Consiglio del 16 settembre 2005; Vista la legge 31 luglio 1997, n. 249, recante istituzione dell'Autorita' per le garanzie nelle comunicazioni e norme sui sistemi delle telecomunicazioni e radiotelevisivo; Vista la legge 10 ottobre 1990, n. 287, recante norme per la tutela della concorrenza e del mercato; Vista la legge 14 novembre 1995, n. 481, recante norme per la concorrenza e la regolazione dei servizi di pubblica utilita'. Istituzione delle Autorita' di regolazione dei servizi di pubblica utilita'; Visto il decreto legislativo 1° agosto 2003, n. 259, di recepimento delle direttive 2002/19/CE (direttiva accesso), 2002/20/CE (direttiva autorizzazioni), 2002/21/CE (direttiva quadro), 2002/22/CE (direttiva servizio universale), recante «Codice delle comunicazioni elettroniche» (di seguito, il Codice), pubblicato nel supplemento ordinario n. 150 alla Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana n. 214 del 15 settembre 2003, ed in particolare gli articoli 8, 10, 11, 12, 13, 17, 18 e 19; Vista la Raccomandazione sui mercati rilevanti dei prodotti e dei servizi nell'ambito del nuovo quadro regolamentare delle comunicazioni elettroniche, relativamente all'applicazione di misure ex ante secondo quanto disposto dalla direttiva 2002/21/CE, dell'11 febbraio 2003 (di seguito, la Raccomandazione), pubblicata nella Gazzetta Ufficiale delle Comunita' europee, legge n. 114 dell'8 maggio 2003; Vista la Raccomandazione relativa alle notificazioni, ai termini e alle consultazioni di cui all'art. 7 della direttiva 2002/21/CE del Parlamento europeo e del Consiglio del 7 marzo 2003, che istituisce un quadro normativo comune per le reti e i servizi di comunicazione elettronica, pubblicata nella Gazzetta Ufficiale delle Comunita' europee, legge n. 190 del 30 luglio 2003; Viste le Linee direttrici della Commissione per l'analisi del mercato e la valutazione del significativo potere di mercato ai sensi del nuovo quadro normativo comunitario per le reti e i servizi di comunicazione elettronica, adottate dalla Commissione il 9 luglio 2002, pubblicate nella Gazzetta Ufficiale delle Comunita' europee C 165 dell'11 luglio 2002; Vista la delibera n. 453/03/CONS del 23 dicembre 2003, recante «Regolamento concernente la procedura di consultazione di cui all'art. 11 del decreto legislativo 1° agosto 2003, n. 259» pubblicata nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana del 28 gennaio 2004, n. 22; Visto l'accordo di collaborazione tra l'Autorita' per le garanzie nelle comunicazioni e l'Autorita' garante della concorrenza e del mercato in materia di comunicazioni elettroniche, del 27 gennaio 2004; Vista la Raccomandazione sui mercati rilevanti che identifica diciotto mercati, e specificamente: A) Servizi al dettaglio: 1) accesso alla rete telefonica pubblica in postazione fissa per clienti residenziali; 2) accesso alla rete telefonica pubblica in postazione fissa per clienti non residenziali; 3) servizi telefonici locali e/o nazionali disponibili al pubblico forniti in postazione fissa per clienti residenziali; 4) servizi telefonici internazionali disponibili al pubblico forniti in postazione fissa per clienti residenziali; 5) servizi telefonici locali e/o nazionali disponibili al pubblico forniti in postazione fissa per clienti non residenziali; 6) servizi telefonici internazionali disponibili al pubblico forniti in postazione fissa per clienti non residenziali; 7) insieme minimo di linee affittate (compresi i tipi specifici di linee affittate di portata fino a 2 Mbit/s, di cui all'art. 18 e all'allegato VII della direttiva servizio universale); B) Servizi all'ingrosso: 8) raccolta delle chiamate nella rete telefonica pubblica in postazione fissa; 9) terminazione delle chiamate su singole reti telefoniche pubbliche in postazione fissa; 10) servizi di transito nella rete telefonica pubblica fissa; 11) accesso disaggregato all'ingrosso (ivi compreso l'accesso condiviso) alle reti e sottoreti metalliche, ai fini della fornitura di servizi a banda larga; 12) accesso a banda larga all'ingrosso; 13) fornitura all'ingrosso di segmenti terminali di linee affittate; 14) fornitura all'ingrosso di segmenti di linee affittate su circuiti interurbani; 15) accesso e raccolta delle chiamate nelle reti telefoniche pubbliche mobili menzionati separatamente all'allegato I, punto 2, della direttiva quadro in riferimento alle direttive 97/33/CE e 98/10/CE; 16) terminazione di chiamate vocali su singole reti mobili; 17) mercato nazionale all'ingrosso per servizi internazionali di roaming per le reti telefoniche pubbliche mobili; 18) servizi di diffusione radiotelevisiva per la trasmissione di contenuti agli utenti finali. Vista la delibera n. 118/04/CONS del 5 maggio 2004, recante «Disciplina dei procedimenti istruttori di cui al nuovo quadro regolamentare delle comunicazioni elettroniche»; Considerato che, nella parte motiva di tale ultimo deliberato veniva previsto che gli schemi di provvedimento in tema di analisi di mercato sarebbero, dapprima, stati inviati, conclusa la fase di consultazione nazionale, all'Autorita' garante della concorrenza e del mercato e, solo dopo l'acquisizione del parere di quest'ultima, trasmessi alla Commissione europea; Osservato che il termine fissato dall'art. 19 del Codice e' scaduto senza che i complessi procedimenti di cui si tratta abbiano potuto essere portati a compimento; Visti i provvedimenti di proroga dei termini di conclusione dei procedimenti istruttori di cui all'art. 1, comma 3 della suddetta delibera n. 118/04/CONS, adottati con delibere n. 320/04/CONS del 29 settembre 2004, n. 29/05/CONS del 10 gennaio 2005, n. 239/05/CONS del 22 giugno 2005; Considerato che appare conveniente rendere piu' flessibile l'assetto della disciplina dei predetti procedimenti, come fissata dalla citata delibera n. 118/04/CONS, al fine di conferire maggiore speditezza alla fase procedurale conclusiva delle analisi dei mercati; Ritenuto opportuno, sotto questo profilo, rivedere la previsione secondo la quale gli schemi di provvedimento dovrebbero essere trasmessi alla Commissione europea soltanto dopo l'acquisizione del parere dell'Autorita' garante della concorrenza e del mercato; Constatato che una disposizione siffatta non risulta imposta dalla normativa vigente e che pertanto puo' essere stabilito che la trasmissione degli schemi provvedimentali all'Autorita' garante della concorrenza e del mercato e alla Commissione europea possa avere luogo anche in via contestuale, salvo il dovere di questa Autorita' di comunicare senza ritardo alla medesima Commissione le eventuali modifiche sostanziali che, dopo la cognizione dell'avviso dell'Autorita' garante della concorrenza e del mercato, si decidesse di apportare al singolo schema; Udita la relazione dei Commissari, cons. Nicola D'Angelo e prof. Stefano Mannoni, relatori ai sensi dell'art. 32 del regolamento di organizzazione e funzionamento dell'Autorita'; Delibera:
Art. 1. Modifica della delibera n. 118/04/CONS
1. In modifica della delibera n. 118/04/CONS, recante «Disciplina dei procedimenti istruttori di cui al nuovo quadro regolamentare delle comunicazioni elettroniche», l'Autorita' per le garanzie nelle comunicazioni puo' trasmettere gli schemi di provvedimento in tema di analisi di mercato all'Autorita' garante della concorrenza e del mercato e alla Commissione europea anche in via contestuale, salvo il dovere di questa Autorita' di comunicare, senza ritardo, alla medesima Commissione le eventuali modifiche sostanziali che, dopo la cognizione dell'avviso dell'Autorita' garante della concorrenza e del mercato, si decidesse di apportare al singolo schema. 2. La presente delibera e' immediatamente efficace. Il presente provvedimento e' pubblicato nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana e sul sito web dell'Autorita'. Roma, 16 settembre 2005 Il presidente: Calabro' Il commissario relatore: Mannoni |
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