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| Gazzetta n. 230 del 2005-10-03 |  |  |  | DECRETO-LEGGE 30 settembre 2005, n. 203 |  | Misure  di  contrasto  all'evasione fiscale e disposizioni urgenti in  materia tributaria e finanziaria. |  | 
 |  | IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA 
 Visti gli articoli 77 e 87 della Costituzione;
 Ritenuta   la   straordinaria  necessita'  ed  urgenza  di  emanare disposizioni   per   un   piu'   incisivo   contrasto   del  fenomeno dell'evasione   fiscale,  nonche'  altre  disposizioni  tributarie  e finanziarie urgenti;
 Vista  la  deliberazione del Consiglio dei Ministri, adottata nella riunione del 29 settembre 2005;
 Sulla  proposta  del  Presidente  del  Consiglio dei Ministri e del Ministro dell'economia e delle finanze;
 
 E m a n a
 
 il seguente decreto-legge:
 
 Art. 1
 Partecipazione dei comuni al contrasto all'evasione fiscale
 
 1.  Per  potenziare  l'azione di contrasto all'evasione fiscale, in attuazione   dell'articolo   44  del  decreto  del  Presidente  della Repubblica  29  settembre  1973, n. 600, i comuni hanno titolo ad una quota di partecipazione all'accertamento fiscale pari al 30 per cento delle somme riscosse a titolo definitivo relative a tributi statali.
 2.  Con  provvedimento  del  direttore  dell'Agenzia delle entrate, emanato,  entro quarantacinque giorni dalla data di entrata in vigore del  presente  decreto,  d'intesa  con  la Conferenza Stato-citta' ed autonomie  locali,  sono  stabilite  le modalita' tecniche di accesso alle   banche  dati  e  di  trasmissione  ai  comuni,  anche  in  via telematica,  di copia delle dichiarazioni relative ai contribuenti in essi  residenti,  nonche'  quelle  della  partecipazione  dei  comuni all'accertamento   fiscale  di  cui  al  comma  1.  Con  il  medesimo provvedimento  sono  altresi' individuate le ulteriori materie per le quali  i  comuni partecipano all'accertamento fiscale; in tale ultimo caso,   il   provvedimento,   adottato   d'intesa  con  il  direttore dell'Agenzia  del  territorio  per  i tributi di relativa competenza, puo'  prevedere  anche  una  applicazione  graduale  in  relazione ai diversi tributi.
 |  | Art. 1-bis (1) (( Norme per la semplificazione delle procedure di iscrizione
 al registro delle imprese ed al repertorio delle notizie
 economiche ed amministrative-REA ))
 
 ((  1.  Con  uno o piu' regolamenti emanati secondo quanto disposto dal  comma  2, sono stabilite le norme di adeguamento del regolamento istitutivo  del  registro  delle imprese, di cui all'articolo 8 della legge   29   dicembre   1993,  n.  580,  che  dovranno  prevedere  in particolare:
 a) la razionalizzazione delle forme di pubblicita' per le imprese in   coordinamento   con  le  disposizioni  di  riforma  del  diritto societario,  di  cui  al  decreto  legislativo 17 gennaio 2003, n. 6, emanato in attuazione della legge 3 ottobre 2001, n. 366;
 b)  la  semplificazione delle procedure di iscrizione, modifica e cancellazione  delle  imprese,  in coerenza con i processi di riforma della  regolazione  e  secondo  criteri di omogeneita' di disciplina, unicita'  di  responsabilita', snellimento di fasi ed eliminazione di adempimenti,  anche  in  linea con i principi di telematizzazione del registro  delle  imprese,  introdotti dall'articolo 31 della legge 24 novembre  2000,  n.  340,  e  successive modificazioni, prevedendo l' attivazione    di    collegamenti   telematici   con   le   pubbliche amministrazioni  e l'utilizzo del portale per i servizi integrati per le imprese;
 c)  l'individuazione,  nel rispetto delle disposizioni del codice civile ed in attuazione dei principi della legislazione in materia di imprese,  degli  elementi  informativi  su soggetti, atti e fatti che devono  essere  riportati  nel  repertorio delle notizie economiche e amministrative  (REA), prevedendo altresi' interventi di iscrizione e cancellazione  d'ufficio  ed  evitando  duplicazioni di adempimenti a carico delle imprese;
 d)  la  disciplina  di  sanzioni  amministrative, comprese tra un ammontare  minimo di euro 50 ed un ammontare massimo di euro 500, per il  ritardo  o  l'omissione  della  presentazione  delle  domande  d' iscrizione  al  REA,  secondo  criteri di tassativita', trasparenza e proporzionalita';
 e)  il rilascio, anche per corrispondenza e per via telematica, a chiunque  ne faccia richiesta, di certificati e visure, attestanti l' iscrizione  nel  registro delle imprese e nel REA, ovvero il deposito di  atti  a  tal  fine  richiesti,  o  che  attestino  la mancanza di iscrizione, nonche' di copia integrale o parziale di ogni atto per il quale  siano  previsti  l'iscrizione o il deposito nel registro delle imprese e nel REA, in conformita' alle norme vigenti;
 f) la disciplina semplificata delle misure da adottare in caso di smarrimento,  distruzione o malfunzionamento del dispositivo di firma digitale  o  comunque di impedimento da parte del soggetto obbligato, anche  per  motivi  dipendenti da disfunzioni del sistema, in modo da garantire  la  continuita' di gestione amministrativa delle attivita' di pubblicita' presso il registro delle imprese;
 g)   l'espressa   abrogazione  delle  disposizioni  regolamentari nonche'  delle  disposizioni  legislative di natura procedimentale in materia   di  registro  delle  imprese  incompatibili  con  la  nuova normativa,  con  particolare  riferimento  ai  regolamenti  di cui al decreto  del  Presidente della Repubblica 7 dicembre 1995, n. 581, ed al decreto del Presidente della Repubblica 14 dicembre 1999, n. 558;
 h)  l'integrazione della modulistica in uso per il registro delle imprese,  per  l'attivazione  automatica  dell'iscrizione  agli  enti previdenziali,   ai  sensi  dell'articolo  44  del  decreto-legge  30 settembre 2003, n. 269, convertito, con modificazioni, dalla legge 24 novembre 2003, n. 326, e successive modificazioni.
 2.  I  regolamenti  di  cui  al comma 1 sono emanati ai sensi dell' articolo 17, comma 2, della legge 23 agosto 1988, n. 400, con decreto del  Presidente  della Repubblica, previa deliberazione del Consiglio dei ministri, su proposta del Ministro delle attivita' produttive, di concerto  con  i  Ministri  della  giustizia,  dell'economia  e delle finanze  e  per  la funzione pubblica, previa acquisizione del parere della   Conferenza  unificata  di  cui  all'articolo  8  del  decreto legislativo 28 agosto 1997, n. 281, dei pareri del Consiglio di Stato nonche'  delle  competenti  Commissioni  parlamentari. I pareri della Conferenza unificata e del Consiglio di Stato sono resi entro novanta giorni  dalla  richiesta;  quello  delle  Commissioni parlamentari e' reso,  successivamente  ai  precedenti,  entro  sessanta giorni dalla richiesta.  Decorsi  sessanta  giorni  dalla richiesta di parere alle Commissioni  parlamentari,  i  regolamenti  possono  essere  comunque emanati.
 3.  Dall'attuazione del presente articolo non devono derivare nuovi o maggiori oneri a carico della finanza pubblica. ))
 |  | Art. 2 Norme in materia di rafforzamento e di funzionamento dell'Agenzia
 delle entrate, dell'Agenzia delle dogane e della Guardia di finanza
 
 1.  All'articolo 54-bis del decreto del Presidente della Repubblica 26  ottobre  1972, n. 633, e successive modificazioni, sono apportate le seguenti modificazioni:
 a)  dopo  il  comma  2  e' inserito il seguente: "2-bis. Se vi e' pericolo  per  la riscossione, l'ufficio puo' provvedere, anche prima della  presentazione  della  dichiarazione  annuale, a controllare la tempestiva effettuazione dei versamenti dell'imposta, da eseguirsi ai sensi  dell'articolo  1,  comma  4,  del decreto del Presidente della Repubblica  23  marzo  1998, n. 100, degli articoli 6 e 7 del decreto del  Presidente  della  Repubblica  14  ottobre 1999, n. 542, nonche' dell'articolo 6 della legge 29 dicembre 1990, n. 405.";
 b)  nel  comma  3 dopo le parole: "indicato nella dichiarazione," sono   inserite   le   seguenti:   "ovvero   dai  controlli  eseguiti dall'ufficio,  ai  sensi  del  comma  2-bis,  emerge un'imposta o una maggiore imposta,".
 2.  Al  fine  di  potenziare  l'azione  di  contrasto  all'evasione fiscale,  alle  frodi  fiscali  e  all'economia  sommersa, nonche' le attivita'  connesse  al  controllo,  alla  verifica e al monitoraggio degli  andamenti di finanza pubblica, a valere sulle maggiori entrate derivanti  dalle disposizioni del presente decreto, e' autorizzata la spesa,  nel  limite  di  40  milioni  di  euro per l'anno 2006, di 80 milioni  di  euro a decorrere dall'anno 2007, per procedere, anche in deroga  ai  limiti previsti dalle disposizioni vigenti, ad assunzioni di  personale  per  1'amministrazione dell'economia e delle finanze e all'incremento  di organico ed alle assunzioni di personale del Corpo della  Guardia  di  finanza. Con decreto del Ministro dell'economia e delle finanze sono determinate le quote di personale, nell'ambito del contingente  massimo  consentito  ai  sensi  del  precedente periodo, assegnate  alle  articolazioni  dell'amministrazione  dell'economia e delle  finanze, nonche' all'incremento di organico ed alle assunzioni di  personale  del Corpo della Guardia di finanza e sono stabilite le modalita',  anche  speciali,  per  il  reclutamento,  ivi  inclusa la possibilita' di utilizzare graduatorie formate a seguito di procedure selettive gia' espletate, anche ai sensi dell'articolo 36 del decreto legislativo   30  marzo  2001,  n.  165,  ovvero  di  ricorrere  alla mobilita'.  In relazione al maggior impegno derivante dall'attuazione del  presente  decreto, a valere sulle disponibilita' di cui al primo periodo,  l'Agenzia  delle entrate e' autorizzata, anche in deroga ai limiti previsti dalle disposizioni vigenti, a procedere ad assunzioni di personale nel limite di spesa, rispettivamente, di 39,1 milioni di euro  per  il  2006  e  di 69,5 milioni di euro a decorrere dal 2007, anche  utilizzando  le  graduatorie  formate  a  seguito di procedure selettive  bandite  ai sensi dell'articolo 36 del decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165.
 3.  L'Agenzia  delle  dogane, attraverso le misure di potenziamento delle attivita' di accertamento, ispettive e di contrasto alle frodi, previste dal comma 4 dell'articolo 1 del decreto-legge 14 marzo 2005, n.  35, convertito, con modificazioni, dalla legge 14 maggio 2005, n. 80,  consegue  maggiori  diritti  accertati  per  imposta  sul valore aggiunto  pari ad almeno 350 milioni di euro per l'anno 2006 ed a 364 e  385  milioni di euro, rispettivamente, per gli anni 2007 e 2008. A tale  fine,  in  attesa  delle autorizzazioni alle assunzioni a tempo indeterminato necessarie a completare le proprie dotazioni organiche, l'Agenzia  delle  dogane  si  avvale  di  personale  con contratto di formazione  e  lavoro,  utilizzando  i  fondi  destinati  alla stessa Agenzia  ai  sensi  del disposto di cui al n. 3) della lettera i) del comma 1 dell'articolo 3 della legge 10 ottobre 1989, n. 349.
 4.  Le  disposizioni previste dai commi 1, 2, 3 e 4 dell'articolo 1 del   decreto-legge   14   marzo   2005,   n.   35,  convertito,  con modificazioni, dalla legge 14 maggio 2005, n. 80, per il rilancio del sistema  portuale,  riguardano  tutti  gli  uffici dell'Agenzia delle dogane ove si provvede ad operazioni di sdoganamento.
 5.  Le  intese  di  cui  al comma 59 dell'articolo 4 della legge 24 dicembre  2003,  n.  350,  finalizzate  all'adozione  del decreto del Presidente  del Consiglio dei Ministri previsto nella medesima norma, devono  intervenire  nel termine di tre mesi dalla data di entrata in vigore  del  presente  decreto.  In  mancanza  le stesse si intendono positivamente acquisite.
 6.  Al  fine di intensificare la sua azione, il Corpo della Guardia di  finanza,  fermo restando l'espletamento delle ordinarie attivita' ispettive  nell'ambito  delle proprie funzioni di polizia economica e finanziaria,  sviluppa  nel  triennio  2005-2007  appositi  piani  di intervento  finalizzati  al  contrasto  dell'economia sommersa, delle frodi   fiscali   e  dell'immigrazione  clandestina,  rafforzando  il controllo  economico  del  territorio, anche al fine di proseguire il controllo dei prezzi.
 7.  Per  le  finalita' di cui al comma 3, a decorrere dalla data di entrata in vigore del presente decreto e fino al 31 dicembre 2007, la Guardia  di finanza sviluppa un incremento dell'impiego delle risorse di  personale nel contrasto all'economia sommersa, alle frodi fiscali e  all'immigrazione  clandestina,  in  misura non inferiore al 25 per cento medio annuo rispetto a quanto pianificato per l'anno 2005.
 8.  Al  primo ed al secondo periodo del numero 2) del secondo comma dell'articolo  51  del  decreto  del  Presidente  della Repubblica 26 ottobre  1972,  n.  633,  dopo  le parole: "o dell'articolo 63, primo comma",   sono   inserite  le  seguenti:  ",  o  acquisiti  ai  sensi dell'articolo  18,  comma  3,  lettera b), del decreto legislativo 26 ottobre 1995, n. 504".
 9.  Al primo ed al secondo periodo, del numero 2), del primo comma, dell'articolo  32  del  decreto  del  Presidente  della Repubblica 29 settembre 1973, n. 600, dopo le parole "terzo comma" sono aggiunte le seguenti  parole:  ", o acquisiti ai sensi dell'articolo 18, comma 3, lettera b), del decreto legislativo 26 ottobre 1995, n. 504".
 10. All'articolo 36-bis del decreto del Presidente della Repubblica 29 settembre 1973, n. 600, e successive modificazioni, sono apportate le seguenti modificazioni:
 a)  dopo  il  comma  2  e' inserito il seguente: "2-bis. Se vi e' pericolo  per  la riscossione, l'ufficio puo' provvedere, anche prima della  presentazione  della  dichiarazione  annuale, a controllare la tempestiva effettuazione dei versamenti delle imposte, dei contributi e  dei  premi  dovuti a titolo di acconto e di saldo e delle ritenute alla fonte operate in qualita' di sostituto d'imposta.";
 b)  nel  comma  3 dopo le parole: "indicato nella dichiarazione," sono   inserite   le   seguenti:   "ovvero   dai  controlli  eseguiti dall'ufficio,  ai  sensi  del  comma  2-bis,  emerge un'imposta o una maggiore imposta,".
 11.  All'articolo  2,  comma 1, del decreto legislativo 18 dicembre 1997,  n. 462, e successive modificazioni, dopo le parole: "controlli automatici"  sono  inserite  le  seguenti:  ",  ovvero  dei controlli eseguiti dagli uffici,".
 12.  Il  quarto  comma  dell'articolo 54 del decreto del Presidente della Repubblica 26 ottobre 1972, n. 633, e successive modificazioni, e' abrogato.
 13.   Il   comma   5  dell'articolo  6  del  decreto  del  Ministro dell'economia  e  delle  finanze,  di  concerto con il Ministro delle politiche   agricole  e  forestali  14  dicembre  2001,  n.  454,  e' sostituito dal seguente:
 "5.  Il  libretto  di  controllo,  tenuto nel rispetto dei principi fissati  dall'articolo  2219  del  codice  civile,  e'  detenuto  dal titolare unitamente ai documenti fiscali a corredo ed e' dallo stesso custodito  per  un  periodo  di  cinque  anni  dalla data dell'ultima scritturazione.".
 14.  Al  decreto del Presidente della Repubblica 29 settembre 1973, n. 605, sono apportate le seguenti modificazioni:
 a)   nell'articolo   6,  primo  comma,  lettera  e),  le  parole: "concessioni  in  materia  edilizia e urbanistica rilasciate ai sensi della  legge  28  gennaio  1977,  n. 10, relativamente ai beneficiari delle  concessioni  e  ai  progettisti dell'opera", sono soppresse, e sono   aggiunte,   in   fine,   le   seguenti:   "immatricolazione  e reimmatricolazione di autoveicoli, motoveicoli e rimorchi";
 b)  nell'articolo  7,  quinto  comma,  dopo  le parole: "attivata l'utenza" sono aggiunte le seguenti: ", dichiarati dagli utenti";
 c)  nell'articolo  7, sesto comma, dopo le parole: "operazione di natura  finanziaria"  sono  aggiunte  le  seguenti: "ad esclusione di quelle  effettuate  mediante versamento in conto corrente postale per un importo unitario inferiore a 1.500 euro";
 d)  nell'articolo  13,  primo  comma, lettera c), dopo le parole: "codice  fiscale",  sono aggiunte le seguenti: "e i dati catastali di cui all'articolo 7, comma 5".
 |  | Art. 2-bis (1) (( Comunicazione degli esiti della liquidazione
 delle dichiarazioni ))
 
 (( 1. A partire dalle dichiarazioni presentate dal 1° gennaio 2006, l'invito  previsto  dall'articolo  6,  comma 5, della legge 27 luglio 2000, n. 212, e' effettuato:
 a)  con mezzi telematici ai soggetti di cui all'articolo 3, comma 3,  del regolamento di cui al decreto del Presidente della Repubblica 22 luglio 1998, n. 322, che se previsto nell'incarico di trasmissione portano  a conoscenza dei contribuenti interessati, tempestivamente e comunque  nei  termini  di  cui  all'articolo 2, comma 2, del decreto legislativo 18 dicembre 1997, n. 462, e successive modificazioni, gli esiti della liquidazione delle dichiarazioni contenuti nell' invito;
 b)  mediante raccomandata con avviso di ricevimento in ogni altro caso.
 2.  Il  termine  di  cui  all'articolo  2,  comma  2,  del  decreto legislativo  18  dicembre  1997,  n. 462, e successive modificazioni, decorre  dal  sessantesimo giorno successivo a quello di trasmissione telematica  dell'invito  di  cui  alla  lettera  a)  del  comma 1 del presente articolo. ))
 |  | Art. 2-ter (1) (( Prodotti con false o fallaci indicazioni ))
 
 ((  1.  All'articolo  4, comma 49, della legge 24 dicembre 2003, n. 350,  e  successive  modificazioni, dopo le parole: "L'importazione e l'esportazione    a    fini    di   commercializzazione   ovvero   la commercializzazione"  sono inserite le seguenti: "o la commissione di atti diretti in modo non equivoco alla commercializzazione". ))
 |  | Art. 3 Disposizioni in materia di servizio nazionale della riscossione
 
 1.  A  decorrere  dal  1°  ottobre 2006, e' soppresso il sistema di affidamento in concessione del servizio nazionale della riscossione e le  funzioni  relative  alla  riscossione  nazionale  sono attribuite all'Agenzia  delle  entrate,  che le esercita mediante la societa' di cui al comma 2.
 2.   Per   l'immediato   avvio   delle   attivita'   occorrenti  al conseguimento  dell'obiettivo  di  cui  al  comma  1 ed al fine di un sollecito  riordino  della  disciplina  delle  funzioni relative alla riscossione  nazionale,  volto  ad  adeguarne i contenuti al medesimo obiettivo,  l'Agenzia  delle  entrate  e  l'Istituto  nazionale della previdenza  sociale  (I.N.P.S.)  procedono, entro trenta giorni dalla data  di  entrata  in  vigore del presente decreto, alla costituzione della  "Riscossione  S.p.a.", con un capitale iniziale di 150 milioni di euro.
 3.  All'atto della costituzione della Riscossione S.p.a. si procede all'approvazione  dello statuto ed alla nomina delle cariche sociali; la  maggioranza  dei  membri  del  consiglio  di  amministrazione  e' composta  da  dirigenti  di  vertice  dall'Agenzia  delle  entrate  e dell'I.N.P.S. ed il presidente del collegio sindacale e' scelto tra i magistrati della Corte dei conti.
 4.   La   Riscossione   S.p.a.,   anche  avvalendosi  di  personale dell'Agenzia  delle entrate e dell'I.N.P.S. ed anche attraverso altre societa' per azioni, partecipate ai sensi del comma 7:
 a)  effettua  l'attivita'  di  riscossione  mediante ruolo, con i poteri  e  secondo  le disposizioni di cui al titolo I, capo II, e al titolo  II  del  decreto del Presidente della Repubblica 29 settembre 1973,  n.  602, nonche' l'attivita' di cui all'articolo 4 del decreto legislativo 9 luglio 1997, n. 237;
 b) puo' effettuare:
 1)   le  attivita'  di  riscossione  spontanea,  liquidazione  ed accertamento  delle  entrate,  tributarie  o patrimoniali, degli enti pubblici, anche territoriali, e delle loro societa' partecipate;
 2)  altre  attivita',  strumentali  a  quelle  dell'Agenzia delle entrate,  anche  attraverso  la  stipula  di  appositi  contratti  di servizio  e,  a  tale  fine,  puo'  assumere finanziamenti e svolgere operazioni finanziarie a questi connesse.
 5. Ai fini dell'esercizio dell'attivita' di cui al comma 4, lettera a),  il  Corpo  della  Guardia di finanza, con i poteri e le facolta' previste  dall'articolo  2, comma 4, del decreto legislativo 19 marzo 2001, n. 68, attua forme di collaborazione con la Riscossione S.p.a., secondo le modalita' stabilite con decreto del Ministro dell'economia e  delle  finanze,  sentito il comandante generale dello stesso Corpo della  Guardia di finanza ed il direttore dell'Agenzia delle entrate; con   lo  stesso  decreto  possono,  altresi',  essere  stabilite  le modalita'  applicative  agli effetti dell'articolo 27, comma 2, della legge 23 dicembre 1999, n. 488.
 6. La Riscossione S.p.a. effettua le attivita' di riscossione senza obbligo  di  cauzione  ed e' iscritta di diritto, per le attivita' di cui  al  comma  4, lettera b), n. 1), all'albo di cui all'articolo 53 del decreto legislativo 15 dicembre 1997, n. 446.
 7.  La Riscossione S.p.a., previa formulazione di apposita proposta diretta  alle  societa'  concessionarie  del servizio nazionale della riscossione,  puo' acquistare una quota non inferiore al 51 per cento del  capitale sociale di tali societa' ovvero il ramo d'azienda delle banche  che  hanno  operato  la  gestione  diretta  dell'attivita' di riscossione,  a  condizione che il cedente, a sua volta, acquisti una partecipazione  al  capitale sociale della stessa Riscossione S.p.a.; il  rapporto  proporzionale  tra  i  prezzi  di acquisto determina le percentuali   del   capitale  sociale  della  Riscossione  S.p.a.  da assegnare  ai  soggetti  cedenti,  ferma  restando  la partecipazione pubblica   in   misura   non  inferiore  al  51  per  cento.  Decorsi ventiquattro  mesi  dall'acquisto, le azioni della Riscossione S.p.a. cosi'  trasferite  ai predetti soci privati possono essere alienate a terzi, con diritto di prelazione a favore dei soci pubblici.
 8.  Entro  il  31  dicembre 2010, i soci pubblici della Riscossione S.p.a.  riacquistano le azioni cedute ai sensi del comma 7 a privati; entro  lo  stesso  termine  la  Riscossione S.p.a. acquista le azioni eventualmente  ancora  detenute da privati nelle societa' da essa non interamente partecipate.
 9. I prezzi delle operazioni da effettuare ai sensi dei commi 7 e 8 sono stabiliti sulla base di criteri generali individuati da primarie istituzioni finanziarie, scelte con procedure competitive.
 10. A seguito degli acquisti delle societa' concessionarie previsti dal  comma 7, si trasferisce ai cedenti l'obbligo di versamento delle somme   da   corrispondere   a   qualunque   titolo   in  conseguenza dell'attivita'  di  riscossione  svolta fino alla data dell'acquisto, nonche'  di  quelle  dovute  per  l'eventuale adesione alla sanatoria prevista  dall'articolo  1,  commi  426  e  426-bis,  della  legge 30 dicembre 2004, n. 311.
 11.  A  garanzia  delle  obbligazioni  derivanti  dal  comma  10, i soggetti  di  cui  allo stesso comma 10 prestano, fino al 31 dicembre 2010,  con  le  modalita'  stabilite  dall'articolo  28  del  decreto legislativo  13  aprile 1999, n. 112, ovvero mediante pegno su titoli di  Stato  o  garantiti  dallo  Stato  o  sulle  proprie azioni della Riscossione  S.p.a.,  una  cauzione  per un importo pari al venti per cento  della  garanzia  prestata  dalla  societa' concessionaria; nel contempo, tale ultima garanzia e' svincolata.
 12.  Per  i  ruoli  consegnati fino al 31 agosto 2005 alle societa' acquistate  dalla  Riscossione  S.p.a.  ai  sensi  del  comma  7,  le comunicazioni  di  inesigibilita' sono presentate entro il 31 ottobre 2008.
 13.  Per  effetto degli acquisti di cui al comma 7, relativamente a ciascuno di essi:
 a)  le  anticipazioni  nette  effettuate  a favore dello Stato in forza dell'obbligo del non riscosso come riscosso sono restituite, in dieci  rate annuali di pari importo, decorrenti dal 2008, ad un tasso d'interesse  pari all'euribor diminuito di 0,60 punti. La tipologia e la  data dell'euribor da assumere come riferimento sono stabilite con decreto del Ministro dell'economia e delle finanze;
 b) i provvedimenti di sgravio provvisorio e di dilazione relativi alle quote cui si riferiscono le anticipazioni da restituire ai sensi della  lettera  a)  assumono  il  valore di provvedimenti di rimborso definitivi;
 c)  gli  importi  riscossi  in  relazione alle quote non erariali comprese   nelle   domande  di  rimborso  e  nelle  comunicazioni  di inesigibilita'  presentate  prima della data di entrata in vigore del presente  decreto  sono  utilizzati  ai fini della restituzione delle relative  anticipazioni  nette,  che avviene con una riduzione del 10 per  cento  e  che, comunque, e' effettuata, a decorrere dal 2008, in venti   rate  annuali,  ad  un  tasso  d'interesse  pari  all'euribor diminuito  di  0,50  punti;  la  tipologia  e la data dell'euribor da assumere  come  riferimento  sono  stabilite con decreto del Ministro dell'economia e delle finanze;
 d)  la restituzione delle anticipazioni nette relative alle quote non  erariali  gravate  dall'obbligo  del non riscosso come riscosso, diverse  da  quelle  di  cui  alla  lettera c), avviene, per l'intero ammontare  di  tali anticipazioni, con le modalita' e alle condizioni previste  dalla stessa lettera c), a decorrere dall'anno successivo a quello di riconoscimento dell'inesigibilita'.
 14.  Il Ministro dell'economia e delle finanze rende annualmente al Parlamento una relazione sullo stato dell'attivita' di riscossione; a tale  fine,  l'Agenzia  delle  entrate  fornisce allo stesso Ministro dell'economia  e  delle  finanze  i  risultati  dei controlli da essa effettuati  sull'efficacia  e  sull'efficienza  dell'attivita' svolta dalla Riscossione S.p.a.
 15.  A  decorrere  dal  1°  ottobre  2006,  il  Consorzio nazionale concessionari  -  C.N.C.,  previsto  dall'articolo  1,  comma  1, del decreto del Presidente della Repubblica 28 gennaio 1988, n. 44, opera in  forma  di  societa'  per  azioni.  Ai  lavoratori dipendenti sono applicate   le   condizioni   normative,   economiche,  giuridiche  e previdenziali previste per i lavoratori di cui al comma 16.
 16. Dal 1° ottobre 2006, i dipendenti delle societa' non acquistate dalla  Riscossione S.p.a., in servizio alla data del 31 dicembre 2004 con  contratto  di  lavoro  a  tempo  indeterminato  e per i quali il rapporto  di  lavoro  e'  ancora  in essere alla predetta data del 1° ottobre  2006,  sono trasferiti alla stessa Riscossione S.p.a., sulla base  della  valutazione  delle  esigenze  operative di quest'ultima, senza  soluzione  di  continuita'  e  con  garanzia  della  posizione giuridica, economica e previdenziale maturata alla data di entrata in vigore  del  presente  decreto. Il predetto personale non puo' essere trasferito  senza  consenso del lavoratore in altra sede territoriale fino   al   31  dicembre  2010.  Resta  fermo  il  riconoscimento  di miglioramenti  economici  contrattuali tabellari previsti dal rinnovo in  corso  alla  data  di  entrata in vigore del presente decreto nei limiti di quanto gia' concordato nel settore del credito.
 17.  Gli  acquisti di cui al comma 7 lasciano immutata la posizione giuridica, economica e previdenziale del personale maturata alla data di  entrata  in vigore del presente decreto; a tali operazioni non si applicano  le  disposizioni  dell'articolo 47 della legge 29 dicembre 1990, n. 428.
 18.  Restano  ferme le disposizioni relative al fondo di previdenza di  cui alla legge 2 aprile 1958, n. 377, e successive modificazioni. Alle  prestazioni  straordinarie  di  cui  all'articolo  5,  comma 1, lettera  b),  n.  1),  del  decreto  del  Ministro del lavoro e delle politiche  sociali, di concerto con il Ministro dell'economia e delle finanze 24 novembre 2003, n. 375, sono ammessi i soggetti individuati dall'articolo  2  del  citato decreto n. 375 del 2003, per i quali la relativa  richiesta  sia  presentata  entro  dieci anni dalla data di entrata  in  vigore dello stesso. Tali prestazioni straordinarie sono erogate  dal  fondo  costituito ai sensi del decreto n. 375 del 2003, per  un massimo di novantasei mesi dalla data di accesso alle stesse, in  favore dei predetti soggetti, che conseguano la pensione entro un periodo  massimo  di  novantasei  mesi  dalla  data di cessazione del rapporto  di  lavoro,  su  richiesta del datore di lavoro e fino alla maturazione del diritto alla pensione di anzianita' o di vecchiaia.
 19.  Il  personale  in servizio alla data del 31 dicembre 2004, con contratto   di   lavoro   a   tempo  indeterminato,  alle  dipendenze dell'associazione  nazionale  fra  i  concessionari  del  servizio di riscossione  dei  tributi  ovvero  del  consorzio  di cui al comma 15 ovvero  delle  societa'  da quest'ultimo partecipate, per il quale il rapporto di lavoro e' in essere con la predetta associazione o con il predetto  consorzio  alla data del 1° ottobre 2006 ed e' regolato dal contratto collettivo nazionale di settore, e' trasferito, a decorrere dalla  stessa data del 1° ottobre 2006 alla Riscossione S.p.a. ovvero alla  societa'  di  cui  al  citato  comma  15,  senza  soluzione  di continuita'  e  con  garanzia  della posizione giuridica, economica e previdenziale  maturata  alla  data di entrata in vigore del presente decreto.
 20.  Le  operazioni  di cui ai commi 7, 8 e 15 sono escluse da ogni imposta  indiretta,  diversa  dall'imposta  sul valore aggiunto, e da ogni tassa.
 21. La Riscossione S.p.a. assume iniziative idonee ad assicurare il contenimento  dei  costi dell'attivita' di riscossione coattiva, tali da  assicurare, rispetto agli oneri attualmente iscritti nel bilancio dello  Stato  per  i  compensi  per  tale attivita', risparmi pari ad almeno  65  milioni di euro, per l'anno 2007, 160 milioni di euro per l'anno 2008 e 170 milioni di euro a decorrere dall'anno 2009.
 22.  Per  lo  svolgimento  dell'attivita'  di  riscossione mediante ruolo, la Riscossione S.p.a. e le societa' dalla stessa acquistate ai sensi del comma 7 sono remunerate:
 a)   per   gli   anni   2007  e  2008,  secondo  quanto  previsto dall'articolo  4,  commi  118 e 119, della legge 24 dicembre 2003, n. 350, ferme restando le disposizioni di cui al comma 21;
 b)   successivamente,  ai  sensi  dell'articolo  17  del  decreto legislativo 13 aprile 1999, n. 112.
 23.  Le  societa' partecipate dalla Riscossione S.p.a. ai sensi del comma  7  restano  iscritte all'albo di cui all'articolo 53, comma 1, del  decreto  legislativo  15  dicembre  1997,  n.  446,  se nei loro riguardi permangono i requisiti previsti per tale iscrizione.
 24. Fino al momento dell'eventuale cessione, totale o parziale, del proprio  capitale sociale alla Riscossione S.p.a., ai sensi del comma 7,  o contestualmente alla stessa, le societa' concessionarie possono trasferire   ad  altre  societa'  il  ramo  d'azienda  relativo  alle attivita'  svolte  in  regime  di  concessione  per  conto degli enti locali, nonche' a quelle di cui all'articolo 53, comma 1, del decreto legislativo 15 dicembre 1997, n. 446. In questo caso:
 a)   fino   al  31  dicembre  2008  ed  in  mancanza  di  diversa determinazione  degli stessi enti, le predette attivita' sono gestite dalle  societa'  cessionarie  del  predetto ramo d'azienda, se queste ultime  possiedono  i  requisiti  per l'iscrizione all'albo di cui al medesimo  articolo  53,  comma  1, del decreto legislativo n. 446 del 1997, in presenza dei quali tale iscrizione avviene di diritto;
 b)  la  riscossione  coattiva  delle  entrate  di  spettanza  dei predetti  enti  e'  effettuata  con  la  procedura indicata dal regio decreto 14 aprile 1910, n. 639, salvo che per i ruoli consegnati fino alla  data  del  trasferimento,  per  i  quali il rapporto con l'ente locale  e' regolato dal decreto legislativo 13 aprile 1999, n. 112, e si  procede  nei  confronti  dei soggetti iscritti a ruolo sulla base delle  disposizioni di cui al decreto del Presidente della Repubblica 29  settembre  1973, n. 602, applicabili alle citate entrate ai sensi dell'articolo 18 del decreto legislativo 26 febbraio 1999, n. 46.
 25.  Fino  al  31  dicembre  2008,  in  mancanza  di  trasferimento effettuato  ai  sensi  del  comma  24  e  di  diversa  determinazione dell'ente  creditore,  le  attivita' di cui allo stesso comma 24 sono gestite  dalla  Riscossione  S.p.a.  o  dalle  societa'  dalla stessa partecipate ai sensi del comma 7.
 26.  Relativamente  alle  societa'  concessionarie  delle  quali la Riscossione S.p.a. non ha acquistato, ai sensi del comma 7, almeno il 51   per   cento   del   capitale   sociale,  la  restituzione  delle anticipazioni nette effettuate in forza dell'obbligo del non riscosso come riscosso avviene:
 a)  per  le  anticipazioni  a favore dello Stato, nel decimo anno successivo a quello di riconoscimento dell'inesigibilita';
 b) per le restanti anticipazioni, nel ventesimo anno successivo a quello di riconoscimento dell'inesigibilita'.
 27.   Le   disposizioni   del   presente   articolo,   relative  ai concessionari  del  servizio  nazionale  della  riscossione,  trovano applicazione,  se  non diversamente stabilito, anche nei riguardi dei commissari governativi delegati provvisoriamente alla riscossione.
 28.  A  decorrere  dal  1° ottobre 2006, i riferimenti contenuti in norme   vigenti   ai   concessionari  del  servizio  nazionale  della riscossione  si  intendono  riferiti  alla Riscossione S.p.a. ed alle societa' dalla stessa partecipate ai sensi del comma 7, anche ai fini di  cui  all'articolo  9  del  decreto-legge  28  marzo  1997, n. 79, convertito, con modificazioni, dalla legge 28 maggio 1997, n. 140, ed all'articolo  23-decies, comma 6, del decreto-legge 24 dicembre 2003, n.  355, convertito, con modificazioni, dalla legge 27 febbraio 2004, n.  47;  per  l'anno  2005  nulla  e'  mutato  quanto  agli  obblighi conseguenti all'applicazione delle predette disposizioni.
 29.  Ai  fini  di  cui al capo II del decreto legislativo 30 giugno 2003,  n.  196,  la  Riscossione  S.p.a.  e  le societa' dalla stessa partecipate  ai  sensi  del  comma  7  sono  equiparate  ai  soggetti pubblici;  ad  esse  si  applicano  altresi' le disposizioni previste dall'articolo 66 dello stesso decreto legislativo n. 196 del 2003.
 30.  Entro  il  31 marzo 2006 il presidente del consorzio di cui al comma  15  provvede all'approvazione del bilancio di cui all'articolo 10,  comma 2, lettera a), del decreto del Presidente della Repubblica 28 gennaio 1988, n. 44.
 31.   Agli  acquisti  di  cui  al  comma  7  non  si  applicano  le disposizioni del decreto legislativo 13 aprile 1999, n. 112, relative all'obbligo di preventiva autorizzazione.
 32.  Nei  confronti  delle  societa'  partecipate dalla Riscossione S.p.a. ai sensi del comma 7 non si applicano altresi' le disposizioni di cui all'articolo 5 del decreto legislativo 13 aprile 1999, n. 112.
 33.  Ai  fini di cui al comma 1, si applicano, per il passaggio dei residui  di gestione, le disposizioni previste dagli articoli 14 e 16 del decreto legislativo 13 aprile 1999, n. 112.
 34.  A  decorrere  dalla  data  di  entrata  in vigore del presente decreto,  cessano  di  trovare  applicazione  le  disposizioni di cui all'articolo  29, comma 1, del decreto legislativo 13 aprile 1999, n. 112.
 35.  In  deroga a quanto previsto dal comma 13, lettera c), restano ferme  le  convenzioni  gia'  stipulate ai sensi dell'articolo 61 del decreto legislativo 13 aprile 1999, n. 112, e dell'articolo 79, comma 5, della legge 21 novembre 2000, n. 342.
 36.  Al  decreto legislativo 13 aprile 1999, n. 112, sono apportate le seguenti modificazioni:
 a) nell'articolo 18:
 1)  al  comma 1, le parole da: "agli uffici" a: "telematica" sono sostituite   dalle   seguenti:  ",  gratuitamente  ed  anche  in  via telematica,  a  tutti i dati rilevanti a tali fini, anche se detenuti da uffici pubblici";
 2)  al  comma  3,  dopo  la  parola:  "decreto", sono inserite le seguenti: "di natura non regolamentare";
 3)  dopo il comma 3, e' aggiunto, in fine, il seguente: "3-bis. I concessionari  possono procedere al trattamento dei dati acquisiti ai sensi dei commi 1 e 2 senza rendere 1'informativa di cui all'articolo 13 del decreto legislativo 30 giugno 2003, n. 196.";
 b)  nell'articolo  19,  comma  2, lettera d-bis), dopo la parola: "segnalazioni",  sono  inserite  le  seguenti: "di azioni esecutive e cautelari";
 c)  nell'articolo  20,  dopo il comma 1, e' inserito il seguente: "1-bis.  Il  controllo  di  cui  al comma 1 e' effettuato a campione, sulla base dei criteri stabiliti da ciascun ente creditore.";
 d) nell'articolo 59:
 1) e' abrogato il comma 4-bis;
 2)  il comma 4-quater, e' sostituito dal seguente: "4-quater. Per i  ruoli  consegnati  fino  al  30  giugno  2003  la comunicazione di inesigibilita'  di  cui  all'articolo  19,  comma  2,  lettera c), e' presentata entro il 30 giugno 2006.";
 3)  al  comma  4-quinquies,  le  parole:  "1°  ottobre 2005" sono sostituite dalle seguenti: "1° luglio 2006".
 37.  All'articolo  4  della  legge  24  dicembre 2003, n. 350, sono apportate le seguenti modificazioni:
 a) nel comma 118:
 1)  le  parole:  "Nell'anno 2004" sono sostituite dalle seguenti: "Negli anni 2004, 2005 e 2006";
 2)  dopo  le  parole:  "un  importo",  e'  inserita  la seguente: "annuo";
 b) nel comma 119, la parola: "2004" e' sostituita dalle seguenti: "degli anni 2004, 2005 e 2006".
 38.  All'articolo  1  della  legge  30  dicembre 2004, n. 311, sono apportate le seguenti modificazioni:
 a)  nel comma 426, secondo periodo, le parole: "20 novembre 2004" sono sostituite dalle seguenti: "30 giugno 2005";
 b) nel comma 426-bis:
 1)  le  parole  da:  "30 ottobre 2003" a: "20 novembre 2004" sono sostituite dalle seguenti: "30 settembre 2003";
 2)  le  parole: "30 ottobre 2006" sono sostituite dalle seguenti: "30 settembre 2006";
 3)  le parole: "1° novembre 2006" sono sostituite dalle seguenti: "1° ottobre 2006";
 c)  dopo  il  comma 426-bis e' inserito il seguente: "426-ter. Le somme  versate  ai  sensi  del  comma  426 rilevano, nella misura del cinquanta  per  cento, ai fini della determinazione del reddito delle societa' che provvedono a tale versamento.";
 d)  nel comma 427, le parole: "31 dicembre" sono sostituite dalle seguenti: "30 settembre".
 39.  All'articolo  1, comma 5, del decreto-legge 17 giugno 2005, n. 106,  convertito,  con  modificazioni, dalla legge 31 luglio 2005, n. 156,  le  parole: "30 settembre 2005" sono sostituite dalle seguenti: "29 dicembre 2005".
 40.  Al  decreto del Presidente della Repubblica 29 settembre 1973, n. 602, sono apportate le seguenti modificazioni:
 a)  dopo  l'articolo  47,  sono inseriti i seguenti: "Art. 47-bis (Gratuita'  di  altre attivita' e misura dell'imposta di registro sui trasferimenti  coattivi  di  beni  mobili).  1.  I  competenti uffici dell'Agenzia del territorio rilasciano gratuitamente ai concessionari le  visure ipotecarie e catastali relative agli immobili dei debitori iscritti  a  ruolo  e  dei  coobbligati e a svolgere gratuitamente le attivita'  di cui all'articolo 79, comma 2. .il2; 2. Ai trasferimenti coattivi  di beni mobili non registrati, la cui vendita e' curata dai concessionari, l'imposta di registro si applica nella misura fissa di dieci euro.";
 b)   dopo   l'articolo  72,  e'  inserito  il  seguente:  "72-bis (Espropriazione  del  quinto  dello  stipendio  e di altri emolumenti connessi ai rapporti di lavoro). 1. L'atto di pignoramento del quinto dello   stipendio   contiene,   in   luogo  della  citazione  di  cui all'articolo  543,  secondo  comma,  n.  4),  del codice di procedura civile,  l'ordine  al  datore  di  lavoro  di  pagare direttamente al concessionario,  fino  a  concorrenza  del  credito  per  il quale si procede  e  fermo  restando  quanto previsto dall'articolo 545, commi quarto,  quinto  e  sesto  dello  stesso  codice di procedura civile, l'ordine di pagare:
 a)  nel  termine  di  quindici giorni dalla notifica del predetto atto,  il  quinto  degli  stipendi  non  corrisposti per i quali, sia maturato,  anteriormente  alla data di tale notifica, il diritto alla percezione;
 b)   alle  rispettive  scadenze,  il  quinto  degli  stipendi  da corrispondere  e  delle  somme  dovute a seguito della cessazione del rapporto di lavoro.".
 41.  Le  disposizioni  dell'articolo  86 del decreto del Presidente della Repubblica 29 settembre 1973, n. 602, si interpretano nel senso che,  fino  all'emanazione  del  decreto  previsto  dal comma 4 dello stesso articolo, il fermo puo' essere eseguito dal concessionario sui veicoli  a  motore  nel  rispetto  delle  disposizioni, relative alle modalita'  di  iscrizione  e  di  cancellazione ed agli effetti dello stesso,  contenute nel decreto del Ministro delle finanze 7 settembre 1998, n. 503.
 42.  All'articolo 39, primo comma, del decreto del Presidente della Repubblica  26  ottobre  1972, n. 642, le parole da: "gia" a: "2004," sono sostituite dalla seguente: "autorizzati".
 |  | Art. 3-bis (1) (( Disposizioni in materia di giustizia tributaria ))
 
 ((  1.  All'articolo 2 del decreto legislativo 31 dicembre 1992, n. 546, sono apportate le seguenti modificazioni:
 a)  al comma 1, dopo le parole: "tributi di ogni genere e specie" sono inserite le seguenti: "comunque denominati";
 b)  al  comma  2,  e' aggiunto il seguente periodo: "Appartengono alla  giurisdizione  tributaria  anche  le controversie relative alla debenza  del  canone  per  l'occupazione  di  spazi ed aree pubbliche previsto  dall'articolo  63 del decreto legislativo 15 dicembre 1997, n.  446, e successive modificazioni, e del canone per lo scarico e la depurazione  delle  acque  reflue  e  per  lo smaltimento dei rifiuti urbani,  nonche'  le  controversie  attinenti  l'imposta  o il canone comunale sulla pubblicita' e il diritto sulle pubbliche affissioni".
 2.  L'articolo  11  del  decreto legislativo 31 dicembre 1992, n. 545, e successive modificazioni, e' sostituito dal seguente:
 "ART.  11.  -  (Durata dell'incarico e assegnazione degli incarichi per  trasferimento).  -  1.  La  nomina  a  una  delle  funzioni  dei componenti  delle  commissioni tributarie provinciali e regionali non costituisce in nessun caso rapporto di pubblico impiego.
 2.   I   componenti  delle  commissioni  tributarie  provinciali  e regionali,   indipendentemente   dalle   funzioni   svolte,   cessano dall'incarico,  in  ogni  caso,  al compimento del settantacinquesimo anno di eta'.
 3.  I presidenti di sezione, i vice presidenti e i componenti delle commissioni  tributarie  provinciali  e  regionali non possono essere assegnati  alla stessa sezione della medesima commissione per piu' di cinque anni consecutivi.
 4.  L'assegnazione  di diverso incarico o del medesimo incarico per trasferimento dei componenti delle commissioni tributarie in servizio e' disposta nel rispetto dei seguenti criteri:
 a)  la vacanza dei posti di presidente, di presidente di sezione, di  vice  presidente  e  di  componenti  delle commissioni tributarie provinciali  e  regionali e' annunciata dal Consiglio di presidenza e portata   a  conoscenza  di  tutti  i  componenti  delle  commissioni tributarie  in  servizio,  a  prescindere  dalle funzioni svolte, con indicazione  del  termine  entro  il  quale i componenti che aspirano all'incarico devono presentare domanda;
 b) alla nomina in ciascuno degli incarichi di cui alla lettera a) si procede in conformita' a quanto previsto dall'articolo 9, commi 1, 2,  3  e  6.  La  scelta  tra gli aspiranti e' fatta dal Consiglio di presidenza secondo i criteri di valutazione ed i punteggi di cui alle tabelle E e F, risultanti dall'applicazione delle disposizioni di cui all'articolo  44-ter,  allegate  al  presente  decreto, tenendo conto delle attitudini, della laboriosita' e della diligenza di ciascuno di essi  e,  nel caso di parita' di punteggio, della maggiore anzianita' di eta';
 c)  i  componenti delle commissioni tributarie, indipendentemente dalla  funzione  o  dall'incarico svolti, non possono concorrere all' assegnazione  di  altri incarichi prima di due anni dal giorno in cui sono stati immessi nelle funzioni dell'incarico ricoperto.
 5.  Per  la copertura dei posti rimasti vacanti dopo l'espletamento dei  concorsi  di cui al comma 4, si applica il procedimento previsto dall'  articolo  9,  riservato  a  coloro  che aspirano, per la prima volta,  a  un  incarico  nelle  commissioni  tributarie provinciali e regionali".
 3.  All'articolo  7,  comma  1, del decreto legislativo 31 dicembre 1992, n. 545, la lettera d) e' sostituita dalla seguente:
 "d)  non  avere  superato,  alla  data  di  scadenza  del termine stabilito nel bando di concorso per la presentazione della domanda di ammissione, settantadue anni di eta';".
 4.  All'articolo  44,  comma 1, del decreto legislativo 31 dicembre 1992,  n.  545, le parole: "fino alla cessazione della sua attivita'" sono  sostituite dalle seguenti: "fino alla cessazione dell'attivita' di  tale  organo,  a  partire  da tale data entrano a far parte dell' ordinamento giudiziario tributario e".
 5. All'articolo 7 del decreto legislativo 31 dicembre 1992, n. 546, il comma 3 e' abrogato.
 6.  All'articolo  22,  comma 1, del decreto legislativo 31 dicembre 1992,  n.  546,  dopo le parole: "commissione tributaria adita," sono inserite   le   seguenti:  "o  trasmette  a  mezzo  posta,  in  plico raccomandato senza busta con avviso di ricevimento,".
 7.  All'articolo  53,  comma 2, del decreto legislativo 31 dicembre 1992,  n.  546,  e'  aggiunto,  in fine, il seguente periodo: "Ove il ricorso  non  sia  notificato  a  mezzo  di ufficiale giudiziario, l' appellante  deve,  a  pena d'inammissibilita', depositare copia dell' appello  presso  l'ufficio di segreteria della commissione tributaria che ha pronunciato la sentenza impugnata".
 8.  Dall'attuazione  delle  disposizioni  del presente articolo non devono derivare nuovi o maggiori oneri per la finanza pubblica.
 9.  All'articolo  12  del  decreto legislativo 31 dicembre 1992, n. 546,  in  materia  di  assistenza  tecnica  dinanzi  alle commissioni tributarie, sono apportate le seguenti modificazioni:
 a) al comma 2, il primo periodo e' sostituito dal seguente: "Sono abilitati all'assistenza tecnica dinanzi alle commissioni tributarie, se  iscritti nei relativi albi professionali, gli avvocati, i dottori commercialisti,  i  ragionieri  e  i  periti  commerciali,  nonche' i consulenti  del  lavoro  purche'  non dipendenti dall'amministrazione pubblica";
 b)  al  comma  2,  secondo  periodo, le parole: "i consulenti del lavoro, per le materie concernenti le ritenute alla fonte sui redditi di  lavoro  dipendente  ed  assimilati e gli obblighi di sostituto di imposta relativi alle ritenute medesime," sono soppresse.
 10.  All'articolo  2  della  legge  11 gennaio 1979, n. 12, dopo il primo comma, e' inserito il seguente:
 "I   consulenti   del  lavoro  svolgono  l'assistenza  fiscale  nei confronti  dei  contribuenti  non  titolari  di reddito autonomo e di impresa,  di  cui all'articolo 34, comma 4, del decreto legislativo 9 luglio 1997, n. 241". ))
 |  | Art. 4 Ambito di applicazione
 
 1.   In  anticipazione  del  disegno  di  perequazione  delle  basi imponibili contenuto nella legge finanziaria per l'anno 2006, operano le disposizioni del presente titolo.
 |  | Art. 5 Plusvalenze finanziarie delle societa'
 
 1.  Al  testo unico delle imposte sui redditi di cui al decreto del Presidente  della Repubblica 22 dicembre 1986, n. 917, sono apportate le seguenti modificazioni:
 a)  l'articolo  64,  comma  1, e' sostituito dal seguente: 1. "Le minusvalenze  realizzate relative a partecipazioni con i requisiti di cui  all'articolo  87,  comma  1,  lettere  b),  c)  e  d), possedute ininterrottamente  dal  primo  giorno  del dodicesimo mese precedente quello  dell'avvenuta  cessione,  considerando  cedute  per  prime le azioni   o   quote  acquisite  in  data  piu'  recente,  ed  i  costi specificamente  inerenti  al  realizzo  di  tali partecipazioni, sono indeducibili   in  misura  corrispondente  alla  percentuale  di  cui all'articolo 58, comma 2.";
 b)  all'articolo  87,  comma 1, nell'alinea, dopo le parole: "Non concorrono  alla  formazione del reddito imponibile in quanto esenti" sono  inserite  le  seguenti:  "nella misura del 95 per cento"; nello stesso comma, lettera a), la parola: "dodicesimo" e' sostituita dalla seguente: "diciottesimo";
 c) all'articolo 97, dopo il comma 1, e' inserito il seguente:
 "1-bis.   Agli   effetti   del  comma  1,  il  requisito  di  cui all'articolo  87,  comma 1, lettera a), si intende conseguito qualora le  partecipazioni  sono possedute ininterrottamente dal primo giorno del   dodicesimo  mese  precedente  quello  della  fine  del  periodo d'imposta.";
 d) all'articolo 101, dopo il comma 1, e' inserito il seguente:
 "1-bis.  Per  i  beni  di  cui  all'articolo 87, fermi restando i requisiti  ivi  previsti alle lettere b), c) e d), l'applicazione del comma 1 e' subordinata all'ininterrotto possesso dal primo giorno del dodicesimo    mese    precedente   quello   dell'avvenuta   cessione, considerando  cedute  per  prime  le azioni o quote acquisite in data piu' recente.".
 2.  All'articolo 4, comma 1, lettera c), del decreto legislativo 12 dicembre  2003,  n.  344,  la  parola:  "secondo" e' sostituita dalla seguente: "quarto".
 3.  Le disposizioni di cui al comma 1 hanno effetto per le cessioni effettuate  a  decorrere dalla data di entrata in vigore del presente decreto.
 |  | Art. 5-bis (1) (( Ammortamento dell'avviamento ))
 
 ((  1. All'articolo 103, comma 3, del testo unico delle imposte sui redditi di cui al decreto del Presidente della Repubblica 22 dicembre 1986,  n. 917, le parole: "un decimo" sono sostituite dalle seguenti: "un ventesimo".
 2.  La  disposizione del comma 1 si applica a decorrere dal periodo d'imposta  in  corso  alla  data  di entrata in vigore della legge di conversione  del presente decreto, anche con riferimento alle residue quote di ammortamento del valore di avviamento iscritto in periodi di imposta precedenti. ))
 |  | Art. 5-ter (1) (( Durata del contratto di leasing immobiliare ))
 
 ((  1.  All'articolo  102,  comma 7, primo periodo, del testo unico delle  imposte  sui  redditi,  di cui al decreto del Presidente della Repubblica 22 dicembre 1986, n. 917, le parole da: "a otto anni" fino alla fine del periodo sono sostituite dalle seguenti: "alla meta' del periodo  di  ammortamento  corrispondente al coefficiente stabilito a norma  del  comma  2,  in  relazione  all'attivita'  esercitata dall' impresa  stessa,  se  il  contratto  ha  per  oggetto  beni mobili, e comunque con un minimo di otto anni ed un massimo di quindici anni se lo stesso ha per oggetto beni immobili".
 2.   La   disposizione   di  cui  al  comma  1  trova  applicazione relativamente   ai   contratti  di  locazione  finanziaria  stipulati successivamente  alla  data  di  entrata  in  vigore  della  legge di conversione del presente decreto. ))
 |  | Art. 5-quater (1) (( Modifica all'articolo 65 della legge 27 dicembre 2002, n. 289 ))
 
 ((  1. Il comma 2 dell'articolo 65 della legge 27 dicembre 2002, n. 289, e' sostituito dal seguente: "2.  A  decorrere  dal  periodo  d'imposta  in  corso  alla  data del concambio,  la  perdita conseguente alla minusvalenza patrimoniale di cui al predetto concambio, nonche' le perdite relative ai due periodi d'imposta  successivi,  sono  computabili  in  diminuzione,  anche in deroga  al limite temporale previsto dal comma 1 dell'articolo 84 del testo  unico  delle  imposte  sui  redditi,  di  cui  al  decreto del Presidente  della  Repubblica  22  dicembre  1986,  n.  917,  fino  a concorrenza  del  50  per cento dei redditi imponibili del periodo d' imposta  in  corso  alla  data  del  31  dicembre  2005  e  di quelli successivi". ))
 |  | Art. 5-quinquies (1) (( Indeducibilita' di minusvalenze su dividendi non tassati ))
 
 ((  1.  All'articolo 109 del testo unico delle imposte sui redditi, di  cui  al decreto del Presidente della Repubblica 22 dicembre 1986, n. 917, dopo il comma 3, sono inseriti i seguenti:
 "3-bis. Le minusvalenze realizzate ai sensi dell'articolo 101 sulle azioni,  quote  e  strumenti  finanziari similari alle azioni che non possiedono  i  requisiti  di  cui all'articolo 87 non rilevano fino a concorrenza  dell'importo  non  imponibile  dei dividendi, ovvero dei loro  acconti,  percepiti  nei trentasei mesi precedenti il realizzo. Tale  disposizione  si  applica  anche alle differenze negative tra i ricavi dei beni di cui all'articolo 85, comma 1, lettere c) e d), e i relativi costi.
 3-ter. Le disposizioni del comma 3-bis si applicano con riferimento alle  azioni,  quote  e  strumenti  finanziari  similari  alle azioni acquisite  nei  trentasei  mesi  precedenti  il  realizzo, sempre che soddisfino  i  requisiti  per l'esenzione di cui alle lettere c) e d) del comma 1 dell'articolo 87.
 3-quater.  Resta  ferma  l'applicazione  dell'articolo  37-bis  del decreto  del  Presidente  della Repubblica 29 settembre 1973, n. 600, anche con riferimento ai differenziali negativi di natura finanziaria derivanti  da  operazioni  iniziate nel periodo d'imposta o in quello precedente  sulle  azioni, quote e strumenti finanziari similari alle azioni di cui al comma 3-bis".
 2. Le disposizioni di cui al comma 1 si applicano alle minusvalenze e  alle  differenze  negative  realizzate  a decorrere dal 1° gennaio 2006.
 3.  Relativamente  alle  minusvalenze e alle differenze negative di cui  al  comma  1, di ammontare superiore a 50.000 euro, derivanti da operazioni  su  azioni  o  altri titoli negoziati, anche a seguito di piu'  operazioni,  in  mercati  regolamentati  italiani  o  esteri  e realizzate  a  decorrere  dal  periodo  d'imposta cui si applicano le disposizioni  del  decreto  legislativo  12 dicembre 2003, n. 344, il contribuente  comunica  all'Agenzia delle entrate i dati e le notizie necessari  al  fine  di  consentire  l'accertamento della conformita' delle  relative operazioni alle disposizioni dell'articolo 37-bis del decreto  del  Presidente  della Repubblica 29 settembre 1973, n. 600. Con  provvedimento  del  direttore  dell'Agenzia  delle  entrate sono stabiliti i dati e le notizie oggetto delle comunicazioni, nonche' le procedure  e i termini delle stesse. In caso di comunicazione omessa, incompleta  o  infedele,  la  minusvalenza  e  la differenza negativa realizzata sono fiscalmente indeducibili.
 4. Ai fini del versamento degli acconti delle imposte sui redditi e dell'imposta regionale sulle attivita' produttive relativi al periodo di  imposta  che ha inizio a decorre dal 1° gennaio 2006, gli acconti sono  calcolati  assumendo come imposte del periodo precedente quelle che  si  sarebbero  determinate  tenendo conto delle disposizioni del presente articolo. ))
 |  | Art. 5-sexies (1) (( Interventi in favore dell'utilizzo di GPL e metano per
 autotrazione ))
 
 (( 1. Per gli interventi finalizzati a promuovere l'utilizzo di GPL e  metano  per  autotrazione,  di  cui  all'articolo  1, comma 2, del decreto-legge   25   settembre   1997,   n.   324,   convertito,  con modificazioni,  dalla  legge  25  novembre 1997, n. 403, e successive modificazioni,  e'  autorizzata la spesa di 40 milioni di euro per l' anno 2005.
 2.  Dopo  il comma 2 dell'articolo 1 del decreto-legge 25 settembre 1997,  n. 324, convertito, con modificazioni, dalla legge 25 novembre 1997, n. 403, sono inseriti i seguenti:
 "2-bis.   L'importo   delle  agevolazioni  per  l'installazione  di impianti  di  alimentazione  a metano o a GPL puo' essere recuperato, mediante  credito  d'imposta di cui all'articolo 29 del decreto-legge 31  dicembre 1996, n. 669, convertito, con modificazioni, dalla legge 28  febbraio  1997,  n. 30, dall'interessato alla filiera di settore, secondo  modalita' che verranno definite con accordo di programma tra il  Ministero delle attivita' produttive e le associazioni di settore maggiormente  rappresentative,  ai  sensi  del  regolamento di cui al decreto  del  Ministro  delle  attivita' produttive 2 luglio 2003, n. 183. 2-ter.   Il  credito  d'imposta  e'  utilizzabile  esclusivamente  in compensazione ai sensi del decreto legislativo 9 luglio 1997, n. 241, successivamente  alla  comunicazione  di  avvenuto riconoscimento del contributo.  Il  credito  d'imposta non e' rimborsabile, non concorre alla  formazione  del valore della produzione netta di cui al decreto legislativo  15  dicembre  1997,  n.  446,  ne'  dell'imponibile agli effetti  delle  imposte sui redditi e non rileva ai fini del rapporto di  cui all'articolo 96 del testo unico delle imposte sui redditi, di cui  al  decreto del Presidente della Repubblica 22 dicembre 1986, n. 917".
 3.  Il  Ministero  delle  attivita' produttive, raggiunto il limite dell' 80 per cento degli stanziamenti disponibili, pubblica un avviso nella  Gazzetta  Ufficiale  indicando  la  data  di sospensione degli interventi  finalizzati  a  promuovere l'utilizzo di GPL e metano per autotrazione.
 4.  L'efficacia  delle  disposizioni  del presente articolo decorre dalla  data  di  entrata  in  vigore  del  decreto del Ministro delle attivita'   produttive,   emanato   di   concerto   con  il  Ministro dell'economia  e  delle  finanze,  che  stabilisce  le  modalita'  di fruizione  del  credito  d'imposta  di  cui  ai  commi  2-bis e 2-ter dell'articolo   1  del  decreto-legge  25  settembre  1997,  n.  324, convertito,  con modificazioni, dalla legge 25 novembre 1997, n. 403, introdotti  dal  comma  2  del presente articolo, secondo i contenuti dell'accordo di programma ivi indicato.
 5.  All'onere derivante dall'attuazione del presente articolo, pari a  40  milioni  di  euro  per l'anno 2005, si provvede a valere sulle maggiori entrate derivanti dal presente decreto.
 6.  Il  Ministro  dell'economia  e  delle finanze e' autorizzato ad apportare, con propri decreti, le occorrenti variazioni di bilancio". ))
 |  | Art. 6 Banche ed assicurazioni
 
 1.  All'articolo  7,  comma  1, del decreto legislativo 15 dicembre 1997,  n.  446,  e'  aggiunto,  in fine, il seguente periodo: "Non si tiene  conto  delle  svalutazioni,  delle  riprese  di valore e degli accantonamenti  effettuati ai sensi dell'articolo 16, comma 9, ultimo periodo, del decreto legislativo 26 maggio 1997, n. 173.".
 2.  All'articolo  111 del testo unico delle imposte sui redditi, di cui  al  decreto del Presidente della Repubblica 22 dicembre 1986, n. 917,  al  comma  3  le  parole: "in misura pari al 90 per cento" sono sostituite dalle seguenti: "in misura pari al 60 per cento".
 3.  All'articolo  106,  comma  3, del testo unico delle imposte sui redditi,  di  cui  al  decreto  del  Presidente  della  Repubblica 22 dicembre   1986,  n.  917,  le  parole:  "0,60  per  cento",  ovunque ricorrano, sono sostituite dalle seguenti: "0,40 per cento".
 4.  Le  disposizioni del presente articolo si applicano a decorrere dal  periodo  d'imposta  in  corso alla data di entrata in vigore del presente decreto.
 |  | Art. 6-bis (1) (( Tassa sui contratti di borsa ))
 
 ((  1.  Le societa' di gestione del risparmio possono corrispondere la  tassa sui contratti di borsa in modo virtuale con le modalita' da stabilirsi con decreto del Ministro dell'economia e delle finanze. ))
 |  | Art. 6-ter (1) (( Disposizioni concernenti l'ANAS Spa ))
 
 ((  1.  All'articolo  7  del  decreto  legge 8 luglio 2002, n. 138, convertito,  con  modificazioni,  dalla  legge 8 agosto 2002, n. 178, sono apportate le seguenti modifiche:
 a) il comma 1-bis e' abrogato;
 b)  al  comma 1-quater, nel primo periodo, le parole: "alla somma del  valore netto della rete autostradale e stradale nazionale di cui al  comma  1-bis  e  del"  sono  sostituite dalla seguente: "al" e il secondo periodo e' soppresso;
 c) al comma 1-quinquies, le parole: "La riscossione delle entrate derivanti  dall'utilizzazione  dei beni demaniali trasferiti all'ANAS Spa  ai  sensi del comma 1-bis" sono sostituite dalle seguenti: "Sono di  competenza  dell'ANAS Spa le entrate derivanti dall'utilizzazione dei  beni  demaniali  relativamente  ai quali esercita i diritti ed i poteri  dell'ente  proprietario in virtu' della concessione di cui al comma 2, la cui riscossione";
 d) al comma 4, sono aggiunte, in fine, le seguenti parole: "anche tenendo  conto  delle  diverse  caratteristiche economiche e tecniche della rete stradale, nonche' i relativi contratti di servizio";
 e) dopo il comma 5, e' inserito il seguente:
 "5-bis.  L'ANAS  Spa,  in  conformita'  con  l'atto  di indirizzo adottato,  entro  trenta giorni dalla data di entrata in vigore della presente  disposizione,  dal  Ministro  delle  infrastrutture  e  dei trasporti, di concerto con il Ministro dell'economia e delle finanze, puo' subconcedere ad una o piu' societa' da essa costituite i compiti ad essa affidati di cui all'articolo 2, comma 1, lettere a), b) e c), del  decreto  legislativo  26  febbraio  1994 n. 143, relativamente a talune tratte stradali o autostradali assoggettate o assoggettabili a pedaggio  reale  o  figurativo.  La  societa'  subconcessionarie, cui saranno  trasferite  le  pertinenti organizzazioni aziendali, saranno tenute  nei confronti dell'ANAS Spa agli stessi obblighi e condizioni assunti   dall'ANAS   Spa   nei   confronti   del   Ministero   delle infrastrutture  e  dei  trasporti per i medesimi compiti, restando l' ANAS Spa comunque responsabile dei loro adempimento nei confronti del Ministero concedente";
 f) il comma 6 e' sostituito dal seguente:
 "6.  Le azioni sono attribuite al Ministero dell'economia e delle finanze,  che  esercita  i  diritti dell'azionista di concerto con il Ministero delle infrastrutture e dei trasporti".
 2.   Al   Ministero  delle  infrastrutture  e  dei  trasporti  sono attribuite le seguenti funzioni:
 a)  programmazione  decennale  degli  interventi  di  progressivo miglioramento,  adeguamento e implementazione della rete delle strade e  autostrade  statali,  della  relativa  segnaletica  e dei relativi servizi accessori;
 b) programmazione triennale attuativa della lettera a);
 c)   individuazione   delle   misure  di  carattere  generale  di miglioramento della sicurezza del traffico e della segnaletica.
 3.  Il  Ministro delle infrastrutture e dei trasporti, nell'atto di indirizzo di cui al comma 4, puo' prevedere di esercitare le funzioni di   cui   al  comma  2  avvalendosi  del  supporto  delle  strutture appartenenti  all'ANAS Spa. In tale caso l'ANAS Spa conferisce ad una societa' da essa costituita il ramo d'azienda relativo alle attivita' di cui al comma 2. Contestualmente al conferimento, le azioni di tale societa' sono trasferite a titolo gratuito al Ministero dell'economia e  delle  finanze,  che esercita i diritti dell'azionista di concerto con  il  Ministero delle infrastrutture e dei trasporti. Le attivita' di questa societa' sono svolte sulla base di un contratto di servizio stipulato  con  il Ministero delle infrastrutture e dei trasporti, di concerto  con  il  Ministero dell'economia e delle finanze per quanto attiene  agli  aspetti  finanziari.  Ai  corrispettivi  previsti  nel contratto  di  servizio  si  fa  fronte  tramite  una  corrispondente riduzione dei trasferimenti all'ANAS Spa.
 4.  Con  atto  di indirizzo del Ministro delle infrastrutture e dei trasporti, di concerto con il Ministro dell'economia e delle finanze, adottato  entro  trenta  giorni dalla data di entrata in vigore della legge di conversione del presente decreto, sono individuate le tratte stradali  ed  autostradali  di  cui  al  comma  1,  lettera  e), sono disciplinate  le modalita' con cui l'ANAS Spa procede alla gestione o alla  cessione  della  partecipazione, ovvero della partecipazione di maggioranza,  delle  societa'  subconcessionarie,  di cui al medesimo comma   1,   lettera   e),   delle  tratte  stradali  e  autostradali assoggettate  a  pedaggi  reali  o  virtuali. Con il medesimo atto di indirizzo  sono individuate le modalita' di gestione e dell'eventuale trasferimento,   anche   a   societa'   all'uopo   costituita,  delle partecipazioni    gia'    possedute   dall'ANAS   Spa   in   societa' concessionarie   autostradali,   ivi   comprese   le   modalita'   di designazione degli organi sociali in sede di costituzione delle nuove societa' di cui al comma 1, lettera e).
 5.  Lo  Stato  definanzia  per  un importo pari agli introiti netti derivanti   dalle   cessioni  di  cui  al  comma  4  i  trasferimenti attualmente  previsti  per  l'ANAS  Spa  ed  iscritti  nello stato di previsione del Ministero dell'economia e delle finanze". ))
 |  | Art. 7 Spese di manutenzione degli immobili di proprieta' delle imprese
 
 1.  Al testo unico delle imposte sui redditi, di cui al decreto del Presidente  della Repubblica 22 dicembre 1986, n. 917, sono apportate le seguenti modificazioni:
 a)  nell'articolo  90, comma 1, e' aggiunto, in fine, il seguente periodo:  "In  caso  di immobili locati, qualora il canone risultante dal  contratto  di  locazione  ridotto, fino ad un massimo del 15 per cento  del  canone  medesimo,  dell'importo  delle  spese documentate sostenute  ed  effettivamente  rimaste  a carico per la realizzazione degli  interventi  di cui alla lettera a) del comma 1 dell'articolo 3 del  decreto  del  Presidente della Repubblica 6 giugno 2001, n. 380, risulti superiore al reddito medio ordinario dell'unita' immobiliare, il  reddito  e'  determinato  in  misura  pari a quella del canone di locazione al netto di tale riduzione.";
 b)  nell'articolo 144, comma 1, e' aggiunto, in fine, il seguente periodo:  "Per  i  redditi  derivanti da immobili locati non relativi all'impresa  si  applicano comunque le disposizioni dell'articolo 90, comma 1, ultimo periodo.".
 2.  Le  disposizioni del presente articolo si applicano a decorrere dal  periodo  d'imposta  in  corso alla data di entrata in vigore del presente decreto.
 |  | Art. 7-bis (1) (( Disposizioni in materia di unita' immobiliari degli
 enti previdenziali ))
 
 ((  1. Sono estesi i diritti di opzione, di prelazione, di garanzia e  di  prezzo,  di  cui all'articolo 3 del decreto-legge 25 settembre 2001,  n, 351, convertito, con modificazioni, dalla legge 23 novembre 2001,  n.  410,  agli  occupanti  delle  unita'  immobiliari  ad  uso residenziale  degli enti previdenziali di cui al medesimo decreto che erano  privi  del titolo alla data di entrata in vigore del medesimo, ed ai conduttori in base ad assegnazione irregolare avvenuta entro la stessa  data,  purche'  essi  risultino  in  possesso  dei  requisiti previsti  dalla vigente normativa sulle assegnazioni degli alloggi di enti   pubblici   e   provvedano   al  pagamento  dell'indennita'  di occupazione,   nella   misura  equivalente  al  canone  di  locazione determinato  ai sensi di legge dalla data di inizio dell'occupazione, ed  al rimborso degli oneri accessori dovuti per il medesimo periodo, nonche' alla rinunzia ai giudizi eventualmente pendenti.
 2.  Gli enti previdenziali pubblici di cui all'articolo 1, comma 1, del  decreto legislativo 16 febbraio 1996, n. 104, sono autorizzati a definire  bonariamente  la  posizione  debitoria dei conduttori degli immobili  ad uso abitativo di cui al comma 1, maturata al 30 dicembre 2004,  purche'  detti conduttori, previa formale rinuncia a qualsiasi azione,  eccezione  o  pretesa, versino in un'unica soluzione e senza interessi  l'80  per cento delle somme risultanti a loro debito dalle scritture  contabili  a  titolo  di  morosita' locativa per canone ed oneri accessori.
 3. Sono esclusi dal dispositivo del presente articolo i soggetti la cui  condotta  integri  ipotesi  di  reato  diverse  dalla  descritta occupazione abusiva. ))
 |  | Art. 7-ter (1) (( Privatizzazione di enti e aziende delle regioni ))
 
 ((   1.  All'articolo  115  del  testo  unico  di  cui  al  decreto legislativo  18  agosto  2000, n. 267, e successive modificazioni, e' aggiunto, in fine, il seguente comma: "7-ter.  Alla  privatizzazione  di  enti  ed  aziende delle regioni a statuto  ordinario  e  ad  autonomia  speciale, fermo restando quanto stabilito  dalla  legislazione  regionale in materia, si applicano le disposizioni  di  cui  ai  precedenti commi. Delle obbligazioni sorte anteriormente  alla costituzione delle societa' di capitali di cui al comma 1 rispondono in ogni caso le regioni". ))
 |  | Art. 7-quater (1) (( Rappresentanza presso gli uffici dell'amministrazione ))
 
 ((  1.  All'articolo  63, secondo comma, terzo periodo, del decreto del  Presidente  della  Repubblica  29  settembre  1973,  n.  600,  e successive  modificazioni,  dopo le parole: "nell'elenco previsto dal terzo  comma" sono inserite le seguenti: "ovvero ai soggetti indicati nell'articolo  4,  comma  1,  lettere  e),  f)  ed  i),  del  decreto legislativo 31 dicembre 1992, n. 545". ))
 |  | Art. 7-quinquies (1) (( Competenza sull'assistenza fiscale e norme di coordinamento ))
 
 ((  1.  All'articolo  1, comma 4, del decreto legislativo 28 giugno 2005, n. 139, dopo la lettera f), e' aggiunta la seguente:
 "f-bis)  l'assistenza  fiscale nei confronti dei contribuenti non titolari  di  reddito  di  lavoro  autonomo e di impresa, di cui all' articolo 34, comma 4, del decreto legislativo 9 luglio 1997, n. 241".
 2.  All'articolo 78 del decreto legislativo 28 giugno 2005, n. 139, ai  commi  3  e  4  le  parole:  "alla  data di entrata in vigore del presente decreto" sono soppresse. ))
 |  | Art. 7-sexies (1) (( Asseverazione degli studi di settore ))
 
 ((  1.  Nell'articolo  10 della legge 8 maggio 1998, n 146, dopo il comma 3-bis, e' inserito il seguente:
 "3-ter.  In  caso  di  mancato  adeguamento  ai  ricavi  o compensi determinati  sulla  base  degli  studi  di  settore,  possono  essere attestate  le  cause  che giustificano la non congruita' dei ricavi o compensi  dichiarati  rispetto  a  quelli derivanti dall'applicazione degli  studi  medesimi.  Possono essere attestate, altresi', le cause che   giustificano   un'incoerenza  rispetto  agli  indici  economici individuati  dai  predetti studi. Tale attestazione e' rilasciata, su richiesta  dei  contribuenti, dai soggetti indicati alle lettere a) e b)  del comma 3 dell'articolo 3 del regolamento di cui al decreto del Presidente  della  Repubblica  22 luglio 1998, n. 322, abilitati alla trasmissione   telematica   delle   dichiarazioni,  dai  responsabili dell'assistenza  fiscale  dei  centri  costituiti dai soggetti di cui alle  lettere  a),  b)  e  c)  dell'articolo 32, comma 1, del decreto legislativo  9  luglio  1997,  n.  241, e dai dipendenti e funzionari delle  associazioni  di categoria abilitati all'assistenza tecnica di cui  all'articolo  12,  comma  2, del decreto legislativo 31 dicembre 1992, n. 546".
 2.  Nell'articolo  3 del regolamento di cui al decreto del Ministro delle finanze 31 maggio 1999, n. 164, il comma 2 e' abrogato". ))
 |  | Art. 8 Compensazioni alle imprese che conferiscono
 il TFR a forme pensionistiche complementari
 
 1.  E'  istituito  un  Fondo di garanzia per agevolare l'accesso al credito  delle  aziende  che  conferiscono  il  trattamento  di  fine rapporto  a  forme pensionistiche complementari. Il predetto Fondo e' alimentato  da un contributo dello Stato, per il quale e' autorizzata la  spesa di 154 milioni di euro per il 2006, 347 milioni di euro per il  2007,  424 milioni di euro per ciascuno degli anni tra il 2008 ed il  2010  e 243 milioni di euro per il 2011, comprensivi dei costi di gestione.   La  garanzia  del  Fondo  copre  l'intero  ammontare  dei finanziamenti  concessi  a  fronte  dei conferimenti effettuati dalle imprese  nel  periodo 2006-2010 e dei relativi interessi. I criteri e le  modalita' di funzionamento e di gestione del Fondo sono stabiliti con  decreto  di  natura  non regolamentare del Ministro del lavoro e delle  politiche sociali, di concerto con il Ministro dell'economia e delle  finanze  e  con il Ministro delle attivita' produttive. Con lo stesso  decreto  sono  stabilite  anche  le modalita' di recupero dei crediti   erariali,   prevedendo   eventualmente   anche  il  ricorso all'iscrizione  a  ruolo,  ai  sensi del decreto del Presidente della Repubblica 28 gennaio 1988, n. 43.
 2.  In  relazione ai maggiori oneri finanziari sostenuti dai datori di lavoro per il versamento di quote di TFR alle forme pensionistiche complementari,  a  decorrere dal 1° gennaio 2006, e' riconosciuto, in funzione   compensativa,  l'esonero  dal  versamento  dei  contributi sociali  da  parte degli stessi datori di lavoro dovuti alla gestione di  cui  all'articolo 24 della legge 9 marzo 1989, n. 88, per ciascun lavoratore, nella misura dei punti percentuali indicati nell'allegata Tabella  A,  applicati  nella  stessa  percentuale  di  TFR maturando conferito   alle   forme   pensionistiche   complementari.  L'esonero contributivo  di  cui  al presente comma si applica, prioritariamente considerando, nell'ordine, i contributi dovuti per assegni familiari, per  maternita'  e  per  disoccupazione  e in ogni caso escludendo il contributo  al fondo di garanzia di cui all'articolo 2 della legge 29 maggio  1982,  n.  297, nonche' il contributo di cui all'articolo 25, quarto comma, della legge 21 dicembre 1978, n. 845. Qualora l'esonero di  cui  al  presente  comma  non  trovi  capienza con riferimento ai contributi effettivamente dovuti dal datore di lavoro, per il singolo lavoratore,  alla  gestione di cui all'articolo 24 della citata legge n.  88  del  1989, l'importo differenziale e' trattenuto, a titolo di esonero contributivo, dal datore di lavoro sull'ammontare complessivo dei  contributi  dovuti  all'I.N.P.S. medesimo. L'onere derivante dal presente  articolo e' valutato in 46 milioni di euro per l'anno 2006, 53  milioni di euro per l'anno 2007 e 176 milioni di euro a decorrere dall'anno 2008.
 3.  All'articolo  50,  comma  1-bis, del decreto-legge 30 settembre 2003,  n. 269, convertito, con modificazioni, dalla legge 24 novembre 2003,  n.  326,  le  parole: "31 dicembre 2005" sono sostituite dalle seguenti: "30 giugno 2006".
 |  | Art. 8-bis (1) (( Incremento dei livelli occupazionali ))
 
 ((  1. Al fine di sostenere gli interventi mirati nella prospettiva dell'incremento   dei   livelli  occupazionali  in  atto  nelle  aree individuate  dall'obiettivo  1  del regolamento (CE) n. 1260/1999 del Consiglio,  del 21 giugno 1999, ai comuni con popolazione superiore a 300.000 abitanti che, dal 1° luglio 2004 fino alla data di entrata in vigore  della  legge  di  conversione  del  presente decreto, abbiano avviato  con  esito positivo iniziative per la trasformazione a tempo indeterminato  del  rapporto  di  lavoro con i lavoratori socialmente utili, individuati ai sensi del decreto legislativo 28 febbraio 2000, n. 81, e' erogato un contributo complessivo di 18 milioni di euro per l'anno  2006,  ripartito  proporzionalmente tra i comuni interessati, finalizzato  alla  proroga  per  il  citato anno 2006 dei rapporti di lavoro  a  tempo  determinato  in atto. I conseguenti interventi sono effettuati  nei  limiti  delle  risorse  di  cui  al  presente comma, nonche',  in  relazione  agli oneri a carico dei comuni, nel rispetto della  normativa vigente in materia di personale. Alla corresponsione del contributo provvede il Ministero dell'interno sulla base dei dati certificati  dai  comuni  interessati, a pena di decadenza, entro due mesi  dalla  data di entrata in vigore della legge di conversione del presente  decreto.  Sono  esclusi i comuni che abbiano gia' goduto di analogo  beneficio.  Al  relativo onere si provvede, nel limite di 18 milioni di euro per l'anno 2006, a valere sul Fondo per l'occupazione di  cui all'articolo 1, comma 7, del decreto-legge 20 maggio 1993, n. 148,  convertito,  con  modificazioni, dalla legge 19 luglio 1993, n. 236.
 2.  Il CIPE, in sede di riparto delle risorse del Fondo per le aree sottoutilizzate  di  cui  all'articolo  61,  comma  1, della legge 27 dicembre  2002, n. 289, provvede al reintegro di pari importo, per l' anno  2006,  del Fondo per l'occupazione di cui all'articolo 1, comma 7,  del  decreto-legge  20  maggio  1993,  n.  148,  convertito,  con modificazioni,  dalla  legge 19 luglio 1993, n. 236. Limitatamente al periodo  necessario  all'integrazione  del Fondo per l'occupazione da parte del CIPE, con decreto del Ministro del lavoro e delle politiche sociali,  di  concerto con il Ministro dell'economia e delle finanze, si  provvede  a rideterminare gli interventi posti a carico del Fondo per l'occupazione.
 3.  Il  Ministro  dell'economia  e  delle finanze e' autorizzato ad apportare,  con propri decreti, le occorrenti variazioni di bilancio. ))
 |  | Art. 9 Potenziamento di strumenti di programmazione
 finanziaria nel settore sanitario
 
 1.  Al  fine  di  garantire  nel  settore  sanitario  la corretta e ordinata  gestione  delle risorse programmate nell'ambito del livello di  finanziamento cui concorre lo Stato, di cui all'articolo 1, comma 164,  della  legge  30 dicembre 2004, n. 311, nonche' il rispetto del relativo  equilibrio  economico-finanziario,  a decorrere dal biennio economico  2006-2007, per le regioni al cui finanziamento concorre lo Stato,  nel  rispetto  della propria autonomia contabile, costituisce obbligo  ai  fini  dell'accesso al finanziamento integrativo a carico dello Stato secondo quanto previsto dall'articolo 1, comma 173, della legge   30   dicembre  2004,  n.  311,  e  dalla  conseguente  Intesa Stato-Regioni  del  23  marzo 2005, la costituzione di accantonamenti nel  proprio  bilancio  delle  somme  necessarie alla copertura degli oneri derivanti dal rinnovo dei contratti collettivi nazionali per il personale  dipendente  del Servizio sanitario nazionale (SSN) e degli accordi  collettivi  nazionali  per il personale convenzionato con il SSN,  nell'ambito del proprio territorio, quantificati sulla base dei parametri  previsti  dai  documenti  di  finanza  pubblica.  Ciascuna regione   da'   evidenza   di  tale  accantonamento  nel  modello  CE riepilogativo  regionale di cui al decreto del Ministro della sanita' in  data  16 febbraio 2001, pubblicato nel supplemento ordinario alla Gazzetta  Ufficiale  n.  90  del  18  aprile  2001,  e al decreto del Ministro  della  sanita'  in  data  28  maggio 2001, pubblicato nella Gazzetta  Ufficiale  n.  132  del 9 giugno 2001. Qualora dai dati del monitoraggio  trimestrale  in  sede  di verifica delle certificazioni trimestrali   di   accompagnamento   del   conto  economico,  di  cui all'articolo  6  dell'Intesa  Stato-Regioni  del  23  marzo  2005, si evidenzi  il  mancato  o  parziale  accantonamento, il Ministro della salute,  di  concerto  con il Ministro dell'economia e delle finanze, segnala alla regione tale circostanza.
 2.  Al  fine  di  garantire  nel  settore  sanitario  la corretta e ordinata  gestione  delle risorse programmate nell'ambito del livello di  finanziamento cui concorre lo Stato, di cui all'articolo 1, comma 164,  della  legge  30 dicembre 2004, n. 311, nonche' il rispetto del relativo  equilibrio  economico-finanziario,  per l'anno 2005, per le regioni  al  cui  finanziamento concorre lo Stato, nel rispetto della propria autonomia contabile, costituisce obbligo ai fini dell'accesso al  finanziamento  integrativo  a  carico dello Stato, secondo quanto previsto dall'articolo 1, comma 173, della legge 30 dicembre 2004, n. 311,  e  dalla conseguente Intesa Stato-Regioni del 23 marzo 2005, la costituzione  di  accantonamenti  nel  proprio  bilancio  delle somme necessarie  alla  copertura  degli  oneri  derivanti  dal rinnovo dei contratti  collettivi  nazionali  della dirigenza medico-veterinaria, della  dirigenza dei ruoli sanitario, tecnico ed amministrativo e del personale   del   comparto  del  SSN,  biennio  economico  2004-2005, nell'ambito  del  proprio  territorio,  quantificati  sulla  base dei parametri  previsti  dai  documenti  di  finanza  pubblica.  Ciascuna regione   da'   evidenza   di  tale  accantonamento  nel  modello  CE riepilogativo  regionale di cui ai citati decreti in data 16 febbraio 2001  e 28 maggio 2001. Qualora dai dati del monitoraggio trimestrale in   sede   di   verifica   delle   certificazioni   trimestrali   di accompagnamento   del   conto   economico,   di  cui  all'articolo  6 dell'Intesa Stato-Regioni del 23 marzo 2005, si evidenzi il mancato o parziale accantonamento, il Ministro della salute, di concerto con il Ministro  dell'economia  e  delle  finanze, segnala alla regione tale circostanza.
 |  | Art. 10 Trasferimento all'I.N.P.S. di competenze in materia
 di invalidita' civile e certificazione di regolarita'
 contributiva ai fini dei finanziamenti comunitari
 
 1.   L'Istituto   nazionale  della  previdenza  sociale  (I.N.P.S.) subentra  nell'esercizio  delle  funzioni  residuate  allo  Stato  in materia di invalidita' civile, cecita' civile, sordomutismo, handicap e disabilita', gia' di competenza del Ministero dell'economia e delle finanze.
 2.  Con  uno  o  piu'  decreti  del  Presidente  del  Consiglio dei Ministri,  da  emanare entro sei mesi dalla data di entrata in vigore del  presente decreto, e' stabilita la data di effettivo esercizio da parte  dell'I.N.P.S.  delle funzioni trasferite e sono individuate le risorse, umane, strumentali e finanziarie da trasferire.
 3.  Il  personale  trasferito  ai  sensi  del  comma  2 conserva il trattamento  giuridico  ed economico in godimento fino al rinnovo del contratto  collettivo  nazionale di lavoro del personale del comparto degli  enti  pubblici  non  economici, in cui il personale trasferito dovra'  confluire.  A  seguito  del  trasferimento del personale sono ridotte   in   maniera  corrispondente  le  dotazioni  organiche  del Ministero  dell'economia  e  delle finanze e le relative risorse sono trasferite all'I.N.P.S.
 4.  Fino alla data stabilita con i decreti di cui al comma 2, resta fermo,  in  materia  processuale,  quanto stabilito dall'articolo 42, comma 1, del decreto-legge 30 settembre 2003, n. 269, convertito, con modificazioni, dalla legge 24 novembre 2003, n. 326.
 5.  Per le controversie instaurate nel periodo compreso tra la data di  entrata  in  vigore  del  presente decreto e la data di effettivo esercizio da parte dell'I.N.P.S. delle funzioni trasferite, la difesa in  giudizio  del Ministero dell'economia e delle finanze e' assunta, ai  sensi del predetto articolo 42, comma 1, del citato decreto-legge n.  269  del 2003, da propri funzionari ovvero da avvocati dipendenti dall'I.N.P.S.
 6.   A  decorrere  dalla  data  di  effettivo  esercizio  da  parte dell'I.N.P.S.  delle  funzioni  trasferite  gli atti introduttivi dei procedimenti   giurisdizionali  in  materia  di  invalidita'  civile, cecita'  civile,  sordomutismo,  handicap  e  disabilita', nonche' le sentenze  ed  ogni  provvedimento reso in detti giudizi devono essere notificati  anche  all'I.N.P.S.  La notifica va effettuata sia presso gli Uffici dell'Avvocatura dello Stato, ai sensi dell'articolo 11 del regio   decreto  30  ottobre  1933,  n.  1611,  sia  presso  le  sedi provinciali  dell'I.N.P.S. Nei procedimenti giurisdizionali di cui al presente   comma  l'I.N.P.S.  e'  liteconsorte  necessario  ai  sensi dell'articolo  102 del codice di procedura civile e, limitatamente al giudizio  di  primo  grado, e' rappresentato e difeso direttamente da propri dipendenti.
 7.  Per  accedere  ai  benefici  ed alle sovvenzioni comunitarie le imprese  di  tutti  i  settori  sono tenute a presentare il documento unico di regolarita' contributiva di cui all'articolo 2, comma 2, del decreto-legge   25   settembre   2002,   n.   210,   convertito,  con modificazioni, dalla legge 22 novembre 2002, n. 266.
 |  | Art. 10-bis (1) (( Efficienza delle amministrazioni pubbliche ))
 
 ((  1.  In  considerazione  delle  disposizioni di legge rivolte al contenimento  delle  spese per incarichi e rapporti di collaborazione da  parte  delle  pubbliche  amministrazioni  e al fine di assicurare trasparenza  ed efficacia all'attivita' amministrativa, anche tramite l'attivazione  di  un  numero verde per la segnalazione, da parte dei cittadini,  di  ritardi o inadempienze, all'articolo 60, comma 6, del decreto  legislativo 30 marzo 2001, n. 165, sono aggiunti, in fine, i seguenti periodi: "Per l'esercizio delle funzioni ispettive connesse, in  particolare,  al  corretto  conferimento  degli  incarichi  e  ai rapporti  di  collaborazione,  svolte anche d'intesa con il Ministero dell'economia  e  delle  finanze,  l'ispettorato  si  avvale dei dati comunicati  dalle  amministrazioni  al  Dipartimento  della  funzione pubblica  ai  sensi dell'articolo 53. L'ispettorato, inoltre, al fine di  corrispondere  a  segnalazioni  da  parte di cittadini o pubblici dipendenti circa presunte irregolarita', ritardi o inadempienze delle amministrazioni  di  cui  all'articolo  1,  comma  2, puo' richiedere chiarimenti  e  riscontri  in  relazione  ai  quali l'amministrazione interessata  ha  l'obbligo  di  rispondere, anche per via telematica, entro  quindici  giorni.  A conclusione degli accertamenti, gli esiti delle  verifiche  svolte  dall'ispettorato  costituiscono  obbligo di valutazione,  ai  fini  dell'individuazione  delle  responsabilita' e delle  eventuali sanzioni disciplinari di cui all'articolo 55, per l' amministrazione  medesima.  Gli  ispettori, nell'esercizio delle loro funzioni, hanno piena autonomia funzionale ed hanno l'obbligo, ove ne ricorrano  le  condizioni,  di denunciare alla procura generale della Corte dei conti le irregolarita' riscontrate".
 2.  Al  fine  di  garantire  il  rafforzamento  delle  attivita' di semplificazione  delle  norme  e  delle procedure amministrative e di monitoraggio  dei  servizi  resi  dalla pubblica amministrazione alle imprese  e  ai  cittadini,  nonche'  delle  attivita'  connesse  alla gestione  del personale in eccedenza di cui agli articoli 34 e 34-bis del   decreto  legislativo  30  marzo  2001,  n.  165,  e  successive modificazioni,   la   Presidenza   del   Consiglio   dei  ministri  - Dipartimento  della  funzione  pubblica si avvale, per un periodo non superiore  a  quattro  anni,  di  un  contingente  di personale di 30 unita'.
 3. Alla copertura del contingente si provvede attraverso l'utilizzo temporaneo  dei  segretari comunali e provinciali di cui all'articolo 3-ter  del  decreto-legge  28  maggio  2004,  n. 136, convertito, con modificazioni,  dalla legge 27 luglio 2004, n. 186, gia' in posizione di  disponibilita'  ai sensi dell'articolo 101 del testo unico di cui al  decreto  legislativo 18 agosto 2000, n. 267, alla data di entrata in  vigore  della  legge  di  conversione  del presente decreto e con invarianza   del   trattamento   economico   complessivo.  L'utilizzo temporaneo cessa nel caso di conferimento di incarico ai segretari da parte di un comune o di una provincia.
 4.  Le  modalita'  di  utilizzo temporaneo dei segretari comunali e provinciali  di  cui  al  comma  3  e di trasferimento delle relative risorse  sono  disciplinate  con decreto del Ministro per la funzione pubblica,  di concerto con il Ministro dell'economia e delle finanze, senza maggiori oneri a carico della finanza pubblica.
 5.  Al  fine  di garantire l'efficienza e l'omogeneita' su tutto il territorio  nazionale  dell'attivita'  di  rilevazione statistica, l' ISTAT  e'  autorizzato  a  costituire  una  societa'  di  rilevazione statistica  con  la partecipazione di regioni, enti locali, autonomie funzionali  e  loro  associazioni,  sottoposta  alla  vigilanza della Presidenza  del  Consiglio dei ministri - Dipartimento della funzione pubblica.  La  societa'  di  rilevazione  statistica  nazionale  puo' avvalersi  di  rapporti  di  lavoro privato subordinato e di forme di collaborazione. Il personale impiegato a tal fine presso l'ISTAT e le amministrazioni  centrali  e  gli  enti  pubblici  partecipanti  alla societa'  puo' transitare in questa per trasferimento di attivita' ai sensi dell'articolo 31 del decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165. Con  apposito  regolamento,  da emanare entro centoventi giorni dalla data  di  entrata  in  vigore della legge di conversione del presente decreto, sono disciplinati l'organizzazione ed il funzionamento della societa'. I contratti di collaborazione attivati dall'ISTAT in essere alla  data  del  30  settembre  2005,  finalizzati  alla  rilevazione statistica  delle  forze  di  lavoro  del settore pubblico e privato, possono essere prorogati fino alla costituzione della societa' di cui al  presente  comma  e,  comunque,  non  oltre il 31 dicembre 2006. I relativi  oneri  continuano  ad  essere  posti  a carico del bilancio dell'Istituto.
 6.  Presso  la  Presidenza del Consiglio dei ministri e' istituito, senza oneri aggiuntivi a carico dello Stato, un apposito Comitato per il  riordino  e  l'accorpamento  degli  uffici  e  delle  sedi  della Organizzazione delle Nazioni Unite (ONU) presenti in Italia.
 7.  Il  Comitato  di  cui  al  comma  6,  nominato  con decreto del Presidente del Consiglio dei ministri, e' composto da cinque esperti, scelti   tra   professori  universitari,  magistrati  amministrativi, contabili ed ordinari, avvocati dello Stato, funzionari parlamentari, avvocati  del libero foro con almeno quindici anni di iscrizione all' albo  professionale,  dirigenti  delle  amministrazioni  pubbliche ed esperti  di  elevata  professionalita'.  Il  Comitato  si  avvale del supporto tecnico del Dipartimento per il coordinamento amministrativo della Presidenza del Consiglio dei ministri.
 8. Il Comitato di cui al comma 6, previa individuazione dei criteri cui  attenersi  nella  valutazione dei progetti e nell'individuazione delle   modalita'  con  cui  procedere  alle  operazioni  necessarie, provvede   all'istruttoria  dei  progetti  presentati  finalizzati  a realizzare  l'accorpamento  in  un'unica  sede,  sita nell'area della provincia  di  Roma,  degli  uffici e delle sedi dell'ONU presenti in Italia.
 9.  All'articolo  5  del  decreto-legge  15  novembre 1993, n. 453, convertito, con modificazioni, dalla legge 14 gennaio 1994, n. 19, il comma 8 e' sostituito dal seguente:
 "8. Il limite di somma di cui all'articolo 55 del testo unico delle leggi  sulla Corte dei conti, di cui al regio decreto 12 luglio 1934, n. 1214, e all'articolo 49 del regio decreto 13 agosto 1933, n. 1038, e'  elevato  ad euro 5000 e puo' essere aggiornato, in relazione alle variazioni  dell'indice  ISTAT  sul costo della vita, con decreto del Presidente  del  Consiglio  dei  ministri, su proposta del Presidente della Corte dei conti".
 10. Le disposizioni dell'articolo 3, comma 2-bis, del decreto-legge 23  ottobre  1996, n. 543, convertito, con modificazioni, dalla legge 20  dicembre  1996, n. 639, e dell'articolo 18, comma 1, del decreto- legge  25  marzo  1997,  n.  67, convertito, con modificazioni, dalla legge  23  maggio  1997,  n.  135,  si  interpretano nel senso che il giudice  contabile,  in  caso di proscioglimento nel merito, e con la sentenza  che  definisce  il giudizio, ai sensi e con le modalita' di cui  all'articolo  91  del  codice  di  procedura  civile, liquida l' ammontare   degli   onorari  e  diritti  spettanti  alla  difesa  del prosciolto,  fermo  restando  il parere di congruita' dell'Avvocatura dello  Stato  da  esprimere  sulle  richieste  di  rimborso  avanzate all'amministrazione di appartenenza. ))
 |  | Art. 10-ter (1) (( Trasferimenti patrimoniali da Sviluppo Italia Spa ad ISA Spa ))
 
 ((  1.  Entro  trenta  giorni dalla data di entrata in vigore della legge  di  conversione  del  presente  decreto,  Sviluppo  Italia Spa trasferisce  all'Istituto  per  lo sviluppo agroalimentare (ISA) Spa, senza  alcun  costo o spesa, ad eccezione dei costi notarili a carico di  ISA  Spa,  ed  in  coerenza  con  le  risultanze della "Relazione dell'anno  2004  sullo  stato  di attuazione dei progetti approvati", predisposta  ai  sensi  della  delibera CIPE n. 90 del 4 agosto 2000, pubblicata  nella  Gazzetta  Ufficiale n. 251 del 26 ottobre 2000, il seguente patrimonio:
 a)  credito  risultante  dal  finanziamento ad ISA Spa erogato da Sviluppo Italia Spa il 4 aprile 2005, pari a euro 200.000.000;
 b)  partecipazioni  acquisite  ai  sensi  degli articoli 2, 3 e 4 della  legge  19 dicembre 1983, n. 700, e successive modificazioni, e dell'  articolo  23  della  legge 7 agosto 1997, n. 266, al netto dei fondi  rettificativi  e  comprensive  di  ogni  e  qualsiasi  diritto esistente o maturato alla data del trasferimento;
 c)  crediti  derivanti  da  finanziamenti  erogati ai sensi delle medesime  disposizioni  di  cui  alla  lettera  b) al netto dei fondi rettificativi  e  comprensivi di ogni e qualsiasi diritto esistente o maturato alla data del trasferimento;
 d)  disponibilita' liquide ai sensi delle richiamate disposizioni di cui alla lettera b) per un importo pari a euro 50.000.000;
 e) debito residuo inerente al finanziamento bancario contratto ai sensi  dell'articolo  2  della  legge 2 dicembre 1998, n. 423, con il relativo residuo beneficio del rimborso da parte dello Stato.
 2. Sono altresi' trasferiti ad ISA Spa:
 a)  gli  impegni  assunti  nei  confronti  di terzi, ivi compresi quelli  conseguenti  a  deliberazioni  adottate  ed ancora in fase di attuazione, nello svolgimento delle attivita' di cui agli articoli 2, 3  e  4 della legge 19 dicembre 1983, n. 700, e all'articolo 23 della legge  7  agosto  1997,  n.  266,  ed  ogni altro e qualsiasi diritto esistente o maturato alla data del trasferimento;
 b)  le  competenze  relative  agli  interventi di cui alla citata delibera CIPE n. 90 del 4 agosto 2000.
 3.  Resta a carico di ISA Spa l'attuazione di quanto previsto dall' articolo  10,  comma  10,  del  decreto-legge  14  marzo 2005, n. 35, convertito, con modificazioni, dalla legge 14 maggio 2005, n. 80.
 4.  La quota di partecipazione di Sviluppo Italia Spa in ISA Spa e' trasferita  al  Ministero delle politiche agricole e forestali per l' importo  di  euro  240.000.  Al relativo onere si provvede per l'anno 2005  mediante  riduzione  dell'autorizzazione  di  spesa di cui all' articolo  36  del  decreto legislativo 18 maggio 2001, n. 228, per le finalita'  di  cui  all'articolo  1,  comma  2,  del medesimo decreto legislativo.
 5.  Sviluppo  Italia  Spa e' autorizzata ad iscrivere nelle proprie scritture   contabili   patrimoniali   esclusivamente   i  decrementi conseguenti al trasferimento delle poste patrimoniali di cui al comma 1.
 6.  ISA  Spa  iscrivera' nelle proprie scritture contabili le poste patrimoniali,  di  cui al comma 1, trasferite al valore di libro come iscritte   in  Sviluppo  Italia  Spa  al  momento  del  trasferimento apponendo  una  riserva  speciale  di  natura  patrimoniale esente da imposte e tasse, senza vincoli di utilizzo.
 7. Le operazioni di trasferimento di cui ai commi 1 e 2 sono esenti da imposte dirette ed indirette e da tasse, in base a quanto disposto dall'articolo  4, comma 2, del decreto legislativo 9 gennaio 1999, n. 1.
 8.  Gli  interventi  di cui alla legge 19 dicembre 1983, n. 700, ed alla  legge  7 agosto 1997, n. 266, possono accedere alle risorse del fondo  per le aree sottoutilizzate di cui agli articoli 60 e 61 della legge 27 dicembre 2002, n. 289, e successive modificazioni, secondo i criteri stabiliti dal CIPE.
 9.  All'articolo 4, comma 42, della legge 24 dicembre 2003, n. 350, le  parole:  "relative  agli  interventi  di cui alla delibera CIPE 4 agosto  2000, n. 90, e successive modificazioni, nonche' quelle" sono soppresse.
 10. All'articolo 5, comma 7-bis, della legge 27 marzo 2001, n. 122, e'  aggiunto, in fine, il seguente periodo: "Nell'ambito dei predetti limiti  e  per  un importo massimo di 560.000 euro, il commissario ad acta opera anche attraverso specifiche convenzioni con l'Istituto per lo  sviluppo  agroalimentare  (ISA)  Spa, per l'attivita' inerente la prosecuzione   degli   interventi   relativi   al  progetto  speciale promozionale   per   le   aree   interne   del   Mezzogiorno  per  la valorizzazione  dei  prodotti  agricoli  tipici, di cui alla delibera CIPE n. 132 del 6 agosto 1999, pubblicata nella Gazzetta Ufficiale n. 255 del 29 ottobre 1999".
 11.  All'articolo  2  della  legge  23  dicembre 1996, n. 662, sono apportate le seguenti modificazioni:
 a) il comma 132 e' sostituito dal seguente:
 "132.  L'Istituto per lo sviluppo agroalimentare (ISA) Spa, nell' ambito   delle   operazioni   di  acquisizione  delle  partecipazioni azionarie  e  di  erogazioni di finanziamenti a societa' ed organismi operanti  nel  settore della trasformazione e commercializzazione dei prodotti   agricoli,  puo'  definire  condizioni  compatibili  con  i principi  di  economia  di mercato e stipulare appositi accordi con i quali,  tra  l'altro,  gli  altri  soci,  o  eventualmente  terzi, si impegnano  a  riscattare  al valore di mercato, nel termine stabilito dal  relativo  piano  specifico  di  intervento, le azioni o le quote sociali acquisite";
 b) dopo il comma 132, sono inseriti i seguenti:
 "132-bis. ISA Spa, con le medesime modalita' di cui al comma 132, partecipa  ad  iniziative  promosse da societa', enti, fiere ed altri organismi  allo  scopo  di  predisporre studi, ricerche, programmi di promozione  e  di potenziamento dei circuiti commerciali dei prodotti agricoli ed agroindustriali.
 132-ter.  Per le finalita' di cui ai commi 132 e 132-bis, ISA Spa si avvale dei propri fondi eventualmente integrati con le risorse del fondo  per le aree sottoutilizzate di cui agli articoli 60 e 61 della legge 27 dicembre 2002, n. 289, e successive modificazioni, secondo i criteri stabiliti dal CIPE".
 12.  Il  Ministro  dell'economia  e delle finanze e' autorizzato ad apportare,  con propri decreti, le occorrenti variazioni di bilancio. ))
 |  | Art. 11 Totalizzazione dei periodi assicurativi ed integrazione
 tabella C della legge 30 dicembre 2004, n. 311
 
 1.  Ai  fini  della  copertura  finanziaria  degli  oneri derivanti dall'esercizio del criterio di delega di cui all'articolo 1, comma 2, lettera  o),  della  legge  23 agosto 2004, n. 243, e' autorizzata la spesa di 160 milioni di euro a decorrere dall'anno 2006.
 2.  La  dotazione  relativa  all'autorizzazione  di  spesa  di  cui all'articolo  9-ter  della  legge 5 agosto 1978, n. 468, e successive modificazioni ed integrazioni, come determinata dalla tabella C della legge  30  dicembre  2004,  n.  311,  e' integrata dell'importo di 40 milioni di euro per l'anno 2005.
 |  | Art. 11-bis (1) (( Interventi in materia di programmazione dello sviluppo
 economico e sociale ))
 
 ((  1.  E' autorizzata la spesa di euro 222 milioni per l'anno 2005 per  la  concessione di ulteriori contributi statali al finanziamento degli  interventi  di  cui  all'articolo  1, comma 28, della legge 30 dicembre  2004,  n.  311,  e successive modificazioni. All'erogazione degli ulteriori contributi disposti dal presente comma si provvede ai sensi  del  comma  29, primo e secondo periodo, dell'articolo 1 della medesima  legge  n. 311 del 2004, e successive modificazioni, sentite le  Commissioni  parlamentari  competenti  in  materia  di  bilancio, programmazione  e lavori pubblici. I contributi che, alla data del 28 febbraio  2006,  non  risultino  impegnati dagli enti pubblici sono r evocati  per  essere  riassegnati  secondo  la  procedura  di  cui al precedente periodo. Gli altri soggetti non di diritto pubblico devono produrre  annualmente,  per  la stessa finalita', la dichiarazione di assunzione  di  responsabilita'  in ordine al rispetto del vincolo di destinazione  del  finanziamento statale. Ai fini dell'erogazione del finanziamento,  l'ente  beneficiario trasmette entro il 30 marzo 2006 apposita attestazione al dipartimento della Ragioneria generale dello Stato, secondo lo schema stabilito dal decreto di cui al citato comma 29, primo periodo, dell'articolo 1 della legge n. 311 del 2004.
 2.  All'onere  derivante  dall'attuazione  del comma 1 si provvede: quanto  a  euro 100.000.000, mediante utilizzo delle risorse relative all'autorizzazione  di  spesa  di  cui all'articolo 55 della legge 28 dicembre  2001,  n. 448, e successive modificazioni, risultanti dall' elenco  allegato  al  conto  consuntivo dell'esercizio 2004, ai sensi dell'articolo  11-bis,  comma 5, della legge 5 agosto 1978, n. 468, e successive   modificazioni;   quanto  a  euro  122.000.000,  mediante corrispondente  riduzione  dello  stanziamento  iscritto, ai fini del bilancio triennale 2005-2007, nell'ambito dell'unita' previsionale di base di conto capitale "Fondo speciale" dello stato di previsione del Ministero  dell'economia  e delle finanze per l'anno 2005, allo scopo parzialmente utilizzando, quanto a euro 117.000.000, l'accantonamento relativo  al  medesimo  Ministero  e,  quanto  a  euro  5.000.000, l' accantonamento  relativo  a  Ministero  per  i  beni  e  le attivita' culturali.
 3.  Il  Ministro  dell'economia  e  delle finanze e' autorizzato ad apportare,  con propri decreti, le occorrenti variazioni di bilancio. ))
 |  | Art. 11-ter (1) (( Contenimento spese del bilancio dello Stato e degli
 enti pubblici non territoriali ))
 
 ((  1. Per l'anno 2005, le dotazioni di competenza e di cassa delle unita'  previsionali  di base degli stati di previsione dei Ministeri concernenti  spese  per  consumi  intermedi  e per investimenti fissi lordi,  esclusi  i  comparti  della  difesa,  della  sicurezza  e del soccorso,  sono  ridotte secondo gli importi indicati rispettivamente negli elenchi 1 e 2 allegati al presente decreto.
 2.  L'accantonamento  relativo al Ministero degli affari esteri del Fondo  speciale  di  parte  corrente  dello  stato  di previsione del Ministero dell'economia e delle finanze per l'anno 2005 e' ridotto di 31 milioni di euro per il medesimo anno.
 3.  Per  l'anno  2005 l'autorizzazione di spesa di cui all'articolo 9-ter della legge 5 agosto 1978, n. 468, e' ridotta di 116 milioni di euro e l'autorizzazione di spesa di cui alla legge 3 gennaio 1981, n. 7,  e  all'articolo  37  della  legge  26  febbraio 1987, n. 49, come determinate  dalla tabella C della legge 30 dicembre 2004, n. 311, e' ridotta  di  30  milioni  di  euro  in  termini di competenza e di 70 milioni di euro in termini di cassa.
 4.  Gli  stanziamenti  per l'anno 2005 relativi a spese per consumi intermedi dei bilanci di enti ed organismi pubblici non territoriali, che  adottano  contabilita'  anche  finanziaria, individuati ai sensi dell'articolo  1,  commi 5 e 6, della legge 30 dicembre 2004, n. 311, con esclusione delle aziende sanitarie ed ospedaliere, degli Istituti di  ricovero  e cura a carattere scientifico, dell'Istituto superiore di sanita', dell'Istituto superiore per la prevenzione e la sicurezza del   lavoro,  dell'Agenzia  italiana  del  farmaco,  degli  Istituti zooprofilattici  sperimentali  e  delle istituzioni scolastiche, sono ridotti  nella  misura  del  10  per cento, comunque nei limiti delle disponibilita'  non  impegnate  alla  data di entrata in vigore della legge  di conversione del presente decreto. Per gli enti ed organismi pubblici  che adottano una contabilita' esclusivamente civilistica, i costi  della  produzione, individuati all'articolo 2425, primo comma, lettera  B),  numeri  6),  7)  e  8), del codice civile, previsti nei rispettivi  budget  2005, concernenti i beni di consumo, i servizi ed il godimento di beni di terzi, sono ridotti del 10 per cento.
 5.  Le  somme  provenienti  dalle  riduzioni di cui al comma 4 sono versate  da  ciascun  ente,  entro il 30 giugno 2006, all'entrata del bilancio  dello  Stato,  con imputazione al capo X, capitolo 2961. E' fatto  divieto  alle amministrazioni vigilanti di approvare i bilanci di  enti  ed organismi pubblici in cui gli amministratori non abbiano espressamente  dichiarato  nella  relazione  sulla  gestione  di aver ottemperato  alle  disposizioni  di cui al comma 4 e al primo periodo del presente comma.
 6.  A valere sulle maggiori entrate derivanti dall'attuazione dell' articolo 11-quater del presente decreto, un importo pari a 50 milioni di  euro e' iscritto in un apposito fondo da istituire nello stato di previsione  del  Ministero  dell'economia  e  delle  finanze,  la cui utilizzazione  e' effettuata con decreto del Presidente del Consiglio dei   ministri,   su   motivata   richiesta   delle   amministrazioni interessate,  per  indifferibili  esigenze  connesse  alle  spese per consumi intermedi. ))
 |  | Art. 11-quater (1) (( Ammortamento dei beni materiali strumentali per
 l'esercizio di alcune attivita' regolate ))
 
 ((  1.  Per  il periodo di imposta in corso alla data di entrata in vigore  della  legge  di  conversione  del  presente decreto opera la disciplina  del  presente articolo relativamente all'ammortamento dei beni  materiali  strumentali per l'esercizio delle seguenti attivita' regolate:
 a)  distribuzione e trasporto di gas naturale di cui all'articolo 2, comma 1, lettere n) e ii), del decreto legislativo 23 maggio 2000, n.  164,  di  attuazione  della  direttiva  98/30/CE relativa a norme comuni per il mercato interno del gas;
 b)  distribuzione  di  energia elettrica e gestione della rete di trasmissione  nazionale dell'energia elettrica di cui all'articolo 2, commi  14  e  20,  del  decreto  legislativo 16 marzo 1999, n. 79, di attuazione  della  direttiva  96/92/CE  recante  norme  comuni per il mercato interno dell'energia elettrica.
 2.   Le   quote  di  ammortamento  del  costo  dei  beni  materiali strumentali  per l'esercizio delle attivita' regolate di cui al comma 1  sono  deducibili  in  misura non superiore a quella che si ottiene dividendo  il  costo dei beni per le rispettive vite utili cosi' come determinate  ai fini tariffari dall'Autorita' per l'energia elettrica e il gas:
 a)   nelle   tabelle  1  e  2,  rubricate  "durata  convenzionale tariffaria  delle infrastrutture" ed allegate alle delibere 29 luglio 2005,  n.  166,  e  30  settembre  2005,  n. 206, rispettivamente per l'attivita'  di  trasporto  e  distribuzione  di  gas naturale. Per i fabbricati  iscritti  a  bilancio  fino  all'esercizio in corso al 31 dicembre 2004 si assume una vita utile pari a 50 anni;
 b)  nell'appendice  1  della  relazione  tecnica alla delibera 30 gennaio  2004,  n. 5, per l'attivita' di trasmissione e distribuzione di  energia  elettrica,  rubricata "capitale investito riconosciuto e vita utile dei cespiti".
 3. Per i beni cui al comma 1, la vita utile cui fare riferimento ai fini di cui al comma 2 decorre dall'esercizio di entrata in funzione, anche  se  avvenuta presso precedenti soggetti utilizzatori, e non si modifica  per effetto di eventuali successivi trasferimenti. Le quote di  ammortamento del costo dei beni di cui al comma 1 sono deducibili a partire dall'esercizio di entrata in funzione del bene e per i beni ceduti  o  devoluti all'ente concessionario fino all'esercizio in cui avviene il trasferimento ed in proporzione alla durata del possesso.
 4.  Non  e'  ammessa  alcuna  ulteriore  deduzione per ammortamento anticipato  o  per una piu' intensa utilizzazione dei beni rispetto a quella  normale del settore. Resta ferma, per quanto non diversamente disposto, la disciplina di cui all'articolo 102 del testo unico delle imposte   sui  redditi,  di  cui  al  decreto  del  Presidente  della Repubblica 22 dicembre 1986, n. 917.
 5.  Le  eventuali  modifiche  delle  vite  utili di cui al comma 2, deliberate ai fini tariffari dall'Autorita' per l'energia elettrica e il  gas  successivamente  all'entrata in vigore del presente decreto, rilevano   anche   ai   fini  della  determinazione  delle  quote  di ammortamento deducibili.
 6.   In   caso   di   beni  utilizzati  in  locazione  finanziaria, indipendentemente  dai  criteri  di  contabilizzazione,  la deduzione delle quote di ammortamento compete all'impresa utilizzatrice; alla f ormazione  del  reddito  imponibile  di  quella concedente concorrono esclusivamente   i   proventi  finanziari  impliciti  nei  canoni  di locazione  finanziaria  determinati in ciascun esercizio nella misura risultante dal piano di ammortamento finanziario.
 7.  Quanto  previsto dai precedenti commi si applica esclusivamente ai  beni  classificabili  nelle  categorie omogenee individuate dall' Autorita'   per  l'energia  elettrica  e  il  gas.  Per  i  beni  non classificabili  in  tali  categorie continua ad applicarsi l'articolo 102  del testo unico delle imposte sui redditi, di cui al decreto del Presidente della Repubblica 22 dicembre 1986, n. 917.
 8.  La  disposizione  di  cui al comma 6 si applica ai contratti di locazione  finanziaria  la cui esecuzione inizia successivamente all' entrata in vigore del presente decreto.
 9.  Per  i  costi incrementativi capitalizzati successivamente all' entrata  in  funzione  dei  beni  di  cui  al  comma  1  le  quote di ammortamento  sono  determinate  in  base alla vita utile residua dei beni.
 10.  Nella  determinazione dell'acconto dovuto ai fini dell'imposta sul  reddito  delle  societa'  (IRES)  e dell'imposta regionale sulle attivita'  produttive  (IRAP)  per il periodo d'imposta in corso alla data  di  entrata  in  vigore del presente decreto, calcolato in ogni caso  in base alle disposizioni generali sui versamenti degli acconti delle  imposte sui redditi di cui alla legge 23 marzo 1977, n. 97, in deroga  all'articolo 3 della legge 27 luglio 2000, n. 212, si assume, quale   imposta   del  periodo  precedente,  quella  che  si  sarebbe determinata   applicando   le  disposizioni  del  presente  articolo; eventuali  conguagli  sono  versati insieme alla seconda ovvero unica rata  dell'acconto.  Per il periodo di imposta successivo a quello in corso  alla  data  di  entrata  in vigore del presente decreto, nella determinazione  dell'acconto  dovuto ai fini dell'IRES e dell'IRAP si assume,  quale  imposta del periodo precedente, quella che si sarebbe determinata non applicando le disposizioni del presente articolo.
 11.  Le  maggiori  entrate  derivanti  dal  presente  articolo,  ad eccezione  di  quelle utilizzate ai sensi dell'articolo 11-ter, comma 6,  sono  interamente destinate al miglioramento dei saldi di finanza pubblica. ))
 |  | Art. 11-quinquies (1) (( Dismissione di immobili ))
 
 ((  1. Nell'ambito delle azioni di perseguimento degli obiettivi di finanza pubblica attraverso la dismissione di beni immobili pubblici, l'alienazione di tali immobili e' considerata urgente con prioritario riferimento a quelli il cui prezzo di vendita sia determinato secondo criteri  e  valori  di mercato. L'Agenzia del demanio e' autorizzata, con decreto dirigenziale del Ministero dell'economia e delle finanze, di concerto con le amministrazioni che li hanno in uso, a vendere con le  modalita'  di  cui  all'articolo  7 del decreto-legge 24 dicembre 2002,  n. 282, convertito, con modificazioni, dalla legge 21 febbraio 2003,  n.  27,  i  beni immobili ad uso non abitativo appartenenti al patrimonio  pubblico,  ivi  compresi  quelli individuati ai sensi dei commi  13,  13-bis  e  13-ter  dell'articolo  27 del decreto-legge 30 settembre 2003, n. 269, convertito, con modificazioni, dalla legge 24 novembre 2003, n. 326, e successive modificazioni.
 2. Ferma restando l'applicazione dell'articolo 27 del decreto-legge 30 settembre 2003, n. 269, convertito, con modificazioni, dalla legge 24   novembre  2003,  n.  326,  per  la  dismissione  dei  beni  gia' individuati  ai  sensi  dei  commi  13,  13-bis e 13-ter del medesimo articolo   27,  la  vendita  fa  venir  meno  l'uso  governativo,  le concessioni in essere e l'eventuale diritto di prelazione spettante a terzi  anche  in  caso  di rivendita. Si intendono applicabili, anche quanto   alle   dichiarazioni  urbanistiche  nonche'  agli  attestati inerenti  la  destinazione urbanistico-edilizia previsti dalla legge, le  disposizioni di cui al secondo periodo del comma 17 dell'articolo 3  del  decreto-legge  25  settembre  2001,  n.  351, convertito, con modificazioni,  dalla  legge  23  novembre 2001, n. 410, e successive modificazioni,  nonche' al primo ed al secondo periodo del comma 18 e al comma 19 del medesimo articolo 3. Resta ferma l'applicazione degli articoli 12, 54, 55, 56 e 57 del decreto legislativo 22 gennaio 2004, n.  42, per le procedure di dismissione successive a quelle di cui al primo periodo.
 3. Agli atti di alienazione di cui al comma 1 del presente articolo o  comunque  connessi  alla dismissione del patrimonio immobiliare di proprieta'  dello  Stato  si  applicano  le  disposizioni di cui all' articolo 1, comma 275, della legge 30 dicembre 2004, n. 311.
 4.  Con  decreto  del  Ministro  dell'economia e delle finanze sono riconosciuti  all'Agenzia  del demanio i maggiori costi sostenuti per le  attivita' connesse all'attuazione del presente articolo, a valere sulle conseguenti maggiori entrate.
 5.  All'articolo  27,  comma 13-ter, del decreto-legge 30 settembre 2003,  n. 269, convertito, con modificazioni, dalla legge 24 novembre 2003, n. 326, l'ultimo periodo e' soppresso.
 6. Il disposto dell'articolo 3, commi 18 e 19, del decreto-legge 25 settembre 2001, n. 351, convertito, con modificazioni, dalla legge 23 novembre 2001, n. 410, deve interpretarsi nel senso che lo Stato, gli enti  pubblici  nonche'  le  societa'  di  cui  al comma 1 del citato articolo  3  del  decreto-legge  n. 351 del 2001 sono esonerati anche dall'obbligo di rendere le dichiarazioni urbanistiche richieste dalla legge per la validita' degli atti nonche' dall'obbligo di allegazione del   certificato   di   destinazione   urbanistica   contenente   le prescrizioni   urbanistiche   riguardanti  le  aree  interessate  dal trasferimento.
 7.  Gli  immobili  siti in Roma, via Nicola Salvi n. 68 e via Monte Oppio  n.  12,  gia'  inseriti  nelle  procedure di vendita di cui al decreto-legge   25   settembre   2001,   n.   351,   convertito,  con modificazioni,  dalla legge 23 novembre 2001, n. 410, sono esclusi da dette procedure di vendita. ))
 |  | Art. 11-sexies (1) (( Razionalizzazione ed incremento dell'efficienza del settore
 del controllo del traffico aereo ))
 
 ((  1.  All'articolo  5  del  decreto-legge  4  marzo  1989, n. 77, convertito,  con  modificazioni,  dalla  legge 5 maggio 1989, n. 160, sono apportate le seguenti modificazioni:
 a) al comma 1, lettera b), le parole: "ed i voli" sono sostituite dalle seguenti: ", comunitari e";
 b) al comma 3, le parole da: "secondo la formula:" fino alla fine del  comma  sono  sostituite  dalle  seguenti:  "secondo  la formula: 'T|m=CTT  * p * a', nella quale 'T' e' l'ammontare della tassa, 'CTT' e'  il  coefficiente  unitario  di tassazione di terminale, 'p' e' il coefficiente   di  peso  ricavato  elevando  il  peso  massimo  dell' aeromobile  al  decollo  come definito dall'articolo 6 della legge 11 luglio  1977,  n.  411,  ad  un  valore  determinato  con decreto del Ministro  delle  infrastrutture  e  dei trasporti, tenuto conto dell' effettivo  costo  di  erogazione del servizio di controllo al volo in base  al  peso degli aeromobili. Fino all'emanazione di detto decreto il  valore  cui elevare il peso e' stabilito in 0,95. Il coefficiente 'a'  e'  determinato  con decreto del Ministro delle infrastrutture e dei  trasporti,  tenuto  conto  dell'effettivo costo di assistenza al volo  sostenuto  per  categoria di aeroporto; fino all'emanazione del decreto di determinazione del coefficiente, 'a' e' pari a 1 per tutti gli aeroporti";
 c)  al  comma  4,  le  parole da: "costo complessivo previsto" a: "intera  rete  aeroportuale"  sono  sostituite dalle seguenti: "costo complessivo  ammesso  per  i servizi di terminale nel complesso degli aeroporti,  al  netto dei costi previsti negli aeroporti nei quali si sviluppa, singolarmente, un traffico in termini di unita' di servizio inferiore  all'1,5  per  cento  del  totale  previsto  per  l'anno di applicazione  della tariffa sull'intera rete nazionale e comunque non superiore  ad  un  numero di unita' di servizio stabilito con decreto del Ministro delle infrastrutture e dei trasporti, di concerto con il Ministro  dell'economia e delle finanze, nonche' della sommatoria dei costi previsti nei restanti aeroporti per fornire un numero di unita' di  servizio pari all'1,5 per cento del totale previsto per l'anno di applicazione  della tariffa sull'intera rete nazionale e comunque non superiore  ad  un  numero di unita' di servizio stabilito con decreto del Ministro delle infrastrutture e dei trasporti, di concerto con il Ministro dell'economia e delle finanze";
 d) il comma 5 e' sostituito dal seguente:
 "5.  Per  i soli voli nazionali e comunitari, la tassa di terminale di  cui  al  comma  1,  lettera  b),  puo' essere applicata in misura ridotta  fino al 50 per cento. La quota di riduzione e' stabilita con decreto  del  Ministro  delle  infrastrutture  e  dei  trasporti,  di concerto   con  il  Ministro  dell'economia  e  delle  finanze;  fino all'emanazione di tale decreto la riduzione e' stabilita nella misura del 50 per cento";
 e)  al comma 6, le parole: "dall'articolo 7 della legge 11 luglio 1977,  n. 411" sono sostituite dalle seguenti: "dall'articolo 4 della legge 20 dicembre 1995, n. 575";
 f) dopo il comma 7, e' inserito il seguente:
 "7-bis. I coefficienti unitari di tassazione, di cui al comma 4 del presente articolo e di cui all'articolo 3 della legge 11 luglio 1977, n.  411,  sono  determinati  secondo parametri di efficientamento dei costi  indicati  nel  contratto  di  programma di cui all'articolo 9, comma  2,  della  legge  21  dicembre  1996, n. 665. Nel contratto di programma  e'  assegnato  all'Azienda  un obiettivo di recupero della produttivita'  tenendo  conto  del livello qualitativo e quantitativo dei  servizi offerti, delle esigenze di recupero dei costi, in base a criteri  di efficienza e di sviluppo delle strutture di assistenza al volo,  dell'  effettivo  conseguimento  degli obiettivi di sicurezza, nonche'  di  un  sistema  di  contabilita'  analitica, certificato da societa'  di  revisione  contabile, che consenta l'individuazione dei ricavi  e  dei  costi di competenza afferenti a ciascuno dei servizi, regolamentati e non regolamentati";
 g) al comma 8, la lettera b) e' sostituita dalla seguente:
 "b)  i  mancati introiti dell'Azienda in base a quanto previsto dai commi 4 e 5 del presente articolo";
 h)  al  comma 9, le parole da: "di cui al comma 1" fino alla fine del comma sono sostituite dalle seguenti: "e' determinato con decreto del Ministro delle infrastrutture e dei trasporti, di concerto con il Ministro  dell'economia e delle finanze, sulla base di un'istruttoria effettuata dall'ENAC sentita l'Azienda".
 2.  Per l'anno 2006, l'obiettivo di recupero della produttivita' di cui  al comma 7-bis dell'articolo 5 del decreto-legge n. 77 del 1989, convertito,   con   modificazioni,  dalla  legge  n.  160  del  1989, introdotto  dal  comma  1  del  presente  articolo, e' determinato in misura non inferiore al 5 per cento.
 3. Per gli interventi di cui al comma 1, lettera c), e' autorizzata la  spesa di 32 milioni di euro annui a decorrere dall'anno 2006. Per gli interventi di cui al comma 1, lettera d), e' autorizzata la spesa di 20 milioni di euro a decorrere dall'anno 2006. ))
 |  | Art. 11-septies (1) (( Interventi a favore della sicurezza degli impianti ed operativa )) 
 ((  1.  All'articolo  2, comma 11, della legge 24 dicembre 2003, n. 350,  le  parole:  "per  la  parte eccedente 30 milioni di euro" sono sostituite  dalle  seguenti:  "quanto  a  30  milioni  di euro, in un apposito  fondo  istituito presso il Ministero delle infrastrutture e dei  trasporti  destinato  a  compensare  ENAV Spa, secondo modalita' regolate  dal contratto di servizio di cui all'articolo 9 della legge 21  dicembre  1996,  n.  665,  per  i costi sostenuti da ENAV Spa per garantire  la  sicurezza  ai  propri  impianti  e  per  garantire  la sicurezza operativa e, quanto alla residua quota,".
 2.  Per  l'attuazione  del  comma  1  e' autorizzata la spesa di 30 milioni di euro annui a decorrere dall'anno 2006. ))
 |  | Art. 11-octies (1) (( Compensazione per gli eventi dell'11 settembre 2001) ))
 
 (( 1. E' autorizzata la spesa di 13 milioni di euro per l'anno 2005 per la liquidazione dei risarcimenti dei danni di cui all'articolo 2, comma  1-bis, del decreto-legge 27 dicembre 2001, n. 450, convertito, con  modificazioni, dalla legge 27 febbraio 2002, n. 14. Le modalita' e  i  termini  delle  liquidazioni  dei  predetti  risarcimenti  sono stabiliti  con  il  decreto di cui al comma 1-septies dell'articolo 2 del  decreto-  legge  n. 450 del 2001, convertito, con modificazioni, dalla legge n. 14 del 2002. ))
 |  | Art. 11-nonies (1) (( Razionalizzazione e incremento dell'efficienza del settore
 dei gestori aeroportuali ))
 
 ((  1.  Alla  legge  24  dicembre  1993,  n. 537, sono apportate le seguenti modificazioni:
 a) il comma 10 dell'articolo 10 e' sostituito dal seguente:
 "10.  La misura dei diritti aeroportuali di cui alla legge 5 maggio 1976,  n.  324, e' determinata per i singoli aeroporti, sulla base di criteri   stabiliti   dal   CIPE,  con  decreti  del  Ministro  delle infrastrutture  e  dei  trasporti,  di concerto con il Ministro dell' economia  e  delle  finanze.  Con  i  medesimi decreti viene altresi' fissata,  per  un periodo predeterminato, comunque compreso tra tre e cinque  anni,  la  variazione massima annuale applicabile ai medesimi diritti  aeroportuali.  La  variazione  e'  determinata  prendendo  a riferimento  il  tasso  di  inflazione  programmato,  l'obiettivo  di recupero  della  produttivita'  assegnato al gestore aeroportuale, la remunerazione  del  capitale  investito,  gli  ammortamenti dei nuovi investimenti  realizzati  con capitale proprio o di credito, che sono stabiliti  in  contratti  di programma stipulati tra l'Ente nazionale per  l'aviazione  civile  (ENAC) e il gestore aeroportuale, approvati dal  Ministro delle infrastrutture e dei trasporti di concerto con il Ministro  dell'economia  e  delle  finanze.  La  misura  iniziale dei diritti  e  l'obiettivo  di  recupero  della  produttivita' assegnato vengono determinati tenendo conto:
 a)  di  un  sistema  di  contabilita'  analitica,  certificato da societa'  di  revisione  contabile, che consenta l'individuazione dei ricavi  e  dei  costi di competenza afferenti a ciascuno dei servizi, regolamentati  e non regolamentati, quali lo svolgimento di attivita' commerciali, offerti sul sedime aeroportuale;
 b) del livello qualitativo e quantitativo dei servizi offerti;
 c)  delle  esigenze  di  recupero dei costi, in base a criteri di efficienza e di sviluppo delle strutture aeroportuali;
 d)   dell'effettivo   conseguimento  degli  obiettivi  di  tutela ambientale;
 e)  di  una  quota  non  inferiore  al  50  per cento del margine conseguito  dal  gestore  aeroportuale  in relazione allo svolgimento nell'ambito del sedime aeroportuale di attivita' non regolamentate";
 b) dopo il comma 10, sono inseriti i seguenti:
 "10-bis. E' soppressa la maggiorazione del 50 per cento dei diritti aeroportuali  applicata  nei  casi  di  approdo  o partenza nelle ore notturne, di cui alla legge 5 maggio 1976, n. 324.
 10-ter.  Il  Ministro  delle  infrastrutture  e  dei  trasporti, di concerto con il Ministro dell'economia e delle finanze, puo' definire norme  semplificative, rispetto a quelle previste al comma 10, per la determinazione  dei  diritti aeroportuali per gli aeroporti aventi un traffico  inferiore  a 600.000 unita' di carico, ciascuna equivalente ad un passeggero o cento chili di merce o di posta.
 10-quater.  La  metodologia di cui al comma 10 si applica anche per la  determinazione  dei  corrispettivi  per  i  servizi  di sicurezza previsti dall'articolo 5, comma 3, del decreto-legge 18 gennaio 1992, n. 9, convertito, con modificazioni, dalla legge 28 febbraio 1992, n. 217,  nonche'  per  la determinazione della tassa di imbarco e sbarco sulle  merci  trasportate  per  via aerea in base al decreto-legge 28 febbraio  1974,  n. 47, convertito, con modificazioni, dalla legge 16 aprile 1974, n. 117".
 2.  Il  comma  190 dell'articolo 2 della legge 23 dicembre 1996, n. 662, e' abrogato. ))
 |  | Art. 11-decies (1) (( Competitivita' del sistema aeroportuale ))
 
 (( 1. Al fine di incrementare la competitivita' e razionalizzare il sistema  del  trasporto  aereo  nazionale,  i  canoni  di concessione demaniale,  istituiti  dal  decreto  legge  28  giugno  1995, n. 251, convertito,  con  modificazioni,  dalla  legge 3 agosto 1995, n. 351, sono  ridotti  del  75  per  cento fino alla data di introduzione del sistema  di  determinazione  dei  diritti  aeroportuali  di  cui all' articolo 11-nonies del presente decreto.
 2.  Fino  alla  determinazione dei diritti aeroportuali di cui alla legge  5 maggio 1976, n. 324, secondo le modalita' previste nel comma 10  dell'articolo  10  della  legge  24  dicembre  1993, n. 537, come sostituito  dall'articolo  11-nonies  del presente decreto, la misura dei  diritti  aeroportuali attualmente in vigore e' ridotta in misura pari all'importo della riduzione dei canoni demaniali di cui al comma 1 del presente articolo. Detta misura e' ulteriormente ridotta del 10 per  cento  per i gestori che non adottano un sistema di contabilita' analitica,  certificato  da  societa'  di  revisione  contabile,  che consenta  l'individuazione, per tutti i servizi offerti, dei ricavi e dei costi di competenza afferenti a ciascun singolo servizio.
 3.  Alle  minori  entrate  derivanti  dall'attuazione  del presente articolo,  valutate in 42 milioni di euro a decorrere dall'anno 2006, si provvede ai sensi dell'articolo 12. ))
 |  | Art. 11-undecies (1) (( Sviluppo delle infrastrutture aeroportuali ))
 
 ((  1.  La  programmazione degli interventi infrastrutturali per il settore  dell'aviazione  civile,  di  competenza  del Ministero delle infrastrutture  e  dei  trasporti,  soddisfa,  in via prioritaria, le esigenze  dei collegamenti con gli aeroporti d'interesse nazionale e, in  particolare,  con  gli  hub  aeroportuali  di Roma Fiumicino e di Milano Malpensa.
 2. I piani d'intervento infrastrutturale dell'Ente nazionale per l' aviazione  civile  (ENAC)  e  dell'Ente nazionale per l'assistenza al volo  (ENAV)  Spa  sono  redatti in coerenza con le linee d'indirizzo contenute  nella  programmazione  di  cui  al  comma 1, consultate le associazioni   rappresentative   dei  vettori  aerei  e  dei  gestori aeroportuali. ))
 |  | Art. 11-duodecies (1) (( Sicurezza aeroportuale ))
 
 (( 1. Con decreto del Ministro delle infrastrutture e dei trasporti e  del Ministro dell'interno, emanato entro novanta giorni dalla data di  entrata  in  vigore  del  presente  decreto,  previa  istruttoria effettuata   dall'ENAC,  sono  definite  le  attivita'  necessarie  a garantire  la  sicurezza aeroportuale relativa al controllo bagagli e passeggeri,  lo  svolgimento  delle  quali  e'  affidato  ai  gestori aeroportuali  ed  ai  vettori,  individuando  le diverse competenze e responsabilita' agli stessi assegnate.
 2.  Con  decreto del Ministro delle infrastrutture e dei trasporti, tenuto  conto  della  imputazione  delle  attivita'  definite  con il decreto  di  cui al comma 1, e' definita la ripartizione, tra gestori aeroportuali  e  vettori,  dei  corrispettivi  stabiliti in base all' articolo  5,  comma  3,  del  decreto-legge  18  gennaio  1992, n. 9, convertito,  con modificazioni, dalla legge 28 febbraio 1992, n. 217. ))
 |  | Art. 11-terdecies (1) (( Royalties sui carburanti ))
 
 ((  1.  In  applicazione  della normativa di settore, per i servizi regolamentati  o comunque sottoposti alla vigilanza dell'ENAC in base alla  direttiva  96/67/CE  del  Consiglio,  del  15 ottobre 1996, non possono essere applicati dai gestori aeroportuali e dai fornitori dei servizi  sovrapprezzi,  in  particolare  royalties sulla fornitura di carburanti,  non  effettivamente  connessi  ai costi sostenuti per l' offerta del medesimo servizio. ))
 |  | Art. 11-quaterdecies (1) (( Interventi infrastrutturali, per la ricerca e per
 l'occupazione ))
 
 ((   1.  Per  consentire  l'organizzazione  e  l'adeguamento  degli impianti  e  attrezzature  necessari  allo svolgimento dei Campionati mondiali  di  nuoto  che si terranno a Roma nel 2009 e dei Giochi del Mediterraneo  che  si  terranno  a  Pescara  nel  medesimo  anno,  il Dipartimento  della protezione civile e' autorizzato a provvedere con contributi quindicennali nei confronti dei soggetti competenti. A tal fine  e' autorizzata la spesa annua di 2 milioni di euro per quindici anni  a decorrere dal 2007, nonche' quella annua di 2 milioni di euro per  quindici anni a decorrere dall'anno 2008, da ripartire in eguale misura  tra  le  manifestazioni  di cui al primo periodo del presente comma.
 2. Per l'organizzazione e l'adeguamento infrastrutturale necessario alla realizzazione del convegno internazionale interconfessionale, e' autorizzata la spesa di 5 milioni di euro per l'anno 2006.
 3.  Per  la prosecuzione degli interventi previsti dall'articolo 1, comma  279,  della  legge 30 dicembre 2004, n. 311, e' autorizzata la spesa  di  ulteriori 3 milioni di euro a decorrere dall'anno 2006; e' altresi' autorizzata la spesa di ulteriori 1,5 milioni di euro per la prosecuzione  degli  interventi  previsti dall'articolo 1, comma 278, della  citata  legge  n.  311  del  2004 in favore della Facolta' ivi indicata della Seconda Universita' degli studi di Napoli.
 4.  Al  comma 2 dell'articolo 2 del decreto-legge 24 dicembre 2002, n.  282, convertito, con modificazioni, dalla legge 21 febbraio 2003, n.  27,  e  successive  modificazioni,  sono  apportate  le  seguenti modificazioni:
 a)  al primo periodo, le parole: "1° luglio 2003" sono sostituite dalle seguenti: "1° gennaio 2005";
 b)   al  secondo  periodo,  le  parole:  "30  giugno  2005"  sono sostituite dalle seguenti: "30 giugno 2006";
 c)  al terzo periodo, le parole: "30 giugno 2005" sono sostituite dalle seguenti: "30 giugno 2006".
 5.  Le  regioni  e  le  province  autonome  di Trento e di Bolzano, sentito  il  parere dell'Istituto nazionale per la fauna selvatica o, se  istituti,  degli  istituti  regionali,  possono,  sulla  base  di adeguati piani di abbattimento selettivi, distinti per sesso e classi di  eta',  regolamentare  il  prelievo  di  selezione  degli ungulati appartenenti  alle  specie cacciabili anche al di fuori dei periodi e degli orari di cui alla legge 11 febbraio 1992, n. 157.
 6. Al comma 1 dell'articolo 70 del decreto legislativo 10 settembre 2003,   n.   276,   e'   aggiunta   la   seguente   lettera:  "e-ter) dell'esecuzione di vendemmie di breve durata e a carattere saltuario, effettuata  da  studenti  e pensionati". A tal fine e' autorizzata la spesa annua di 200.000 euro dal 2006.
 7. Al fine di garantire i livelli occupazionali nel parco nazionale d'Abruzzo,  Lazio  e  Molise,  e'  erogata  a  favore dell'ente parco nazionale  d'Abruzzo,  Lazio  e  Molise la somma di euro 2.500.000, a decorrere  dall'anno  2006,  per  consentire  la  stabilizzazione del personale   fuori   ruolo   operante   presso   l'ente.  Le  relative stabilizzazioni  sono  effettuate  nei limiti delle risorse assegnate con  il  presente  comma  e  nel  rispetto delle normative vigenti in materia di assunzioni, anche in soprannumero. I rapporti di lavoro in essere   con  il  personale  che  presta  attivita'  professionale  e collaborazione presso l'ente parco sono regolati, sulla base di nuovi contratti  che  verranno  stipulati  dall'ente,  a  decorrere  dal 1° gennaio  2006,  fino  alla  definitiva  stabilizzazione  del suddetto personale e, comunque, non oltre il 31 dicembre 2007 nei limiti delle risorse  di  cui  al  primo  periodo.  Al  relativo onere si provvede attraverso la riduzione del fondo di cui al comma 96 dell' articolo 1 della legge 30 dicembre 2004, n. 311.
 8. Il comma 12 dell'articolo 9 della legge 6 dicembre 1991, n. 394, e' sostituito dal seguente:
 "12. Gli organi dell'Ente parco durano in carica cinque anni".
 9.  All'articolo  17,  commi  1,  2  e  6,  lettera a), del decreto legislativo  13  gennaio  2003, n. 36, e successive modificazioni, le parole:  "31  dicembre  2005"  sono  sostituite  dalle  seguenti: "31 dicembre  2006".  La  disposizione  del presente comma non si applica alle  discariche  di  II  categoria,  di  tipo A, cui si conferiscono materiali  di  matrice cementizia contenenti amianto, per le quali il termine  di  conferimento  e'  fissato alla data di entrata in vigore della legge di conversione del presente decreto.
 10.  Il  contributo di cui alla legge 23 settembre 1993, n. 379, e' aumentato,  a  decorrere  dall'anno  2006,  ad euro 2.300.000. Per le attivita'  e  il  conseguimento delle finalita' scientifiche del Polo nazionale  di cui alla tabella A prevista dall'articolo 1 della legge 29  ottobre  2003,  n.  291, viene riconosciuto alla Sezione italiana dell'Agenzia  internazionale  per  la  prevenzione  della  cecita' un contributo  annuo  di  euro  750.000.  E' concesso un contributo di 1 milione  di  euro per ciascuno degli anni 2006, 2007 e 2008 in favore dell'ente  morale  riconosciuto  con  decreto  del  Presidente  della Repubblica  19 maggio 1967, n. 516. Il contributo di cui all'articolo 1,  comma  113,  della  legge  30  dicembre 2004, n. 311, deve essere inteso  come  contributo  statale  annuo ordinario; a decorrere dall' anno  2006  esso e' pari a 400.000 euro. Per le finalita' di cui all' articolo  1,  comma  187,  della  legge  30 dicembre 2004, n. 311, e' autorizzata  la  spesa  di  1 milione di euro per ciascuno degli anni 2006,   2007  e  2008.  In  favore  della  Lega  italiana  tumori  e' autorizzata  la  spesa  di  1 milione di euro per ciascuno degli anni 2006, 2007 e 2008.
 11.  In considerazione del rilievo nazionale e internazionale nella sperimentazione  sanitaria  di  elevata specializzazione e nella cura delle  patologie  nel  campo  dell'oftalmologia,  per  l'anno 2006 e' autorizzata  la  concessione di un contributo di 1 milione di euro in favore  della  Fondazione "G.B. Bietti" per lo studio e la ricerca in oftalmologia,   con  sede  in  Roma.  Allo  scopo  di  promuovere  il miglioramento  della salute e di offrire ai cittadini alti livelli di assistenza   ospedaliera,   e'   autorizzata  la  concessione  di  un contributo  associativo  nel limite di 50.000 euro annui per ciascuno degli  anni 2006, 2007 e 2008 in favore del Comitato permanente degli Ospedali   dell'Unione   europea   (Hope)  con  sede  in  Belgio.  E' autorizzata  la  spesa  di 219.000 euro per l'anno 2006, 500.000 euro per l'anno 2007 e 500.000 euro per l'anno 2008 per l'interconnessione e  la formazione sanitaria tra centri sanitari all'estero e in Italia che il Ministro della salute, il Ministro per gli italiani nel mondo, il   Ministro  degli  affari  esteri,  il  Ministro  dell'istruzione, dell'universita' e della ricerca e il Ministro per l'innovazione e le tecnologie   attuano   congiuntamente  avvalendosi,  in  particolare, dell'Associazione  denominata  "Alleanza  degli Ospedali italiani nel mondo", da essi congiuntamente costituita in data 2 febbraio 2004.
 12.  Il prestito vitalizio ipotecario ha per oggetto la concessione da  parte  di  aziende  ed  istituti  di  credito nonche' da parte di intermediari  finanziari,  di cui all'articolo 106 del testo unico di cui   al   decreto   legislativo   1°  settembre  1993,  n.  385,  di finanziamenti a medio e lungo termine con capitalizzazione annuale di interessi  e  spese,  e  rimborso  integrale  in unica soluzione alla scadenza,   assistiti   da   ipoteca   di  primo  grado  su  immobili residenziali,  riservati  a  persone fisiche con eta' superiore ai 65 anni compiuti.
 13.  Entro  ventiquattro mesi dalla data di entrata in vigore della legge   di  conversione  del  presente  decreto,  il  Ministro  delle attivita'  produttive,  di  concerto  con il Ministro dell'ambiente e della  tutela  del  territorio,  emana  uno  o piu' decreti, ai sensi dell'articolo  17  della  legge  23  agosto  1988,  n.  400,  volti a disciplinare:
 a)  il  riordino  delle  disposizioni  in materia di attivita' di installazione degli impianti all'interno degli edifici;
 b) la definizione di un reale sistema di verifiche degli impianti di  cui  alla  lettera  a)  con  l'obiettivo primario di tutelare gli utilizzatori degli impianti garantendo una effettiva sicurezza;
 c)  la determinazione delle competenze dello Stato, delle regioni e  degli  enti locali secondo i principi di sussidiarieta' e di leale collaborazione,  anche  tramite lo strumento degli accordi in sede di Conferenza unificata di cui all'articolo 8 del decreto legislativo 28 agosto 1997, n. 281;
 d) la previsione di sanzioni in caso di violazione degli obblighi stabiliti dai provvedimenti previsti dalle lettere a) e b).
 14. Per la prosecuzione ed il completamento degli interventi di cui all'articolo  52,  comma 21, della legge 27 dicembre 2002, n. 289, e' autorizzata  la  spesa  di  10  milioni di euro a decorrere dall'anno 2006.
 15. Al comma 4 dell'articolo 1 della legge 9 dicembre 1998, n. 426, dopo la lettera p-terdecies), e' aggiunta la seguente:
 "p-quaterdecies)  area  del  territorio  di  cui  al  decreto del Presidente  del  Consiglio  dei  ministri  19 maggio 2005, pubblicato nella Gazzetta Ufficiale n. 122 del 27 maggio 2005".
 16.  Ai  fini dell'applicazione del decreto legislativo 30 dicembre 1992,  n.  504,  la  disposizione  prevista dall'articolo 2, comma 1, lettera  b), dello stesso decreto si interpreta nel senso che un'area e'  da  considerare  comunque fabbricabile se e' utilizzabile a scopo edificatorio   in   base   allo   strumento   urbanistico   generale, indipendentemente dall'adozione di strumenti attuativi del medesimo.
 17. E' autorizzato un contributo quindicennale di 1 milione di euro a   decorrere   dall'anno   2006  in  favore  dell'ANAS  Spa  per  la realizzazione di lavori di raccordo stradale.
 18.   Con  decreto  del  Ministro  delle  attivita'  produttive  e' determinata  annualmente  la  quota  di  risorse  del  Fondo speciale rotativo  per l' innovazione tecnologica di cui all'articolo 14 della legge  17  febbraio  1982,  n. 46, da destinare, a valere sulla quota erogata  a  fondo  perduto,  agli  interventi  previsti dal comma 270 dell'articolo 1 della legge 30 dicembre 2004, n. 311.
 19.  Il primo periodo del comma 1 dell'articolo 155 del testo unico delle  imposte  sui  redditi,  di cui al decreto del Presidente della Repubblica  22 dicembre 1986, n. 917, e' sostituito dal seguente: "Il reddito  imponibile  dei  soggetti  di  cui all'articolo 73, comma 1, lettera  a), derivante dall'utilizzo in traffico internazionale delle navi  indicate  nell'articolo 8-bis, comma 1, lettera a), del decreto del Presidente della Repubblica 26 ottobre 1972, n. 633, e successive modificazioni,   iscritte  nel  registro  internazionale  di  cui  al decreto-legge   30   dicembre   1997,   n.   457,   convertito,   con modificazioni,  dalla  legge  27 febbraio 1998, n. 30, e dagli stessi armate,  nonche'  delle  navi  noleggiate il cui tonnellaggio non sia superiore  al  50 per cento di quello complessivamente utilizzato, e' determinato  ai  sensi della presente sezione qualora il contribuente comunichi un'opzione in tal senso all'Agenzia delle entrate entro tre mesi  dall'inizio  del  periodo d'imposta a partire dal quale intende fruirne  con  le  modalita'  di cui al decreto previsto dall'articolo 161".
 20.  Per  la prosecuzione degli interventi previsti dall'articolo 2 della  legge  30  luglio  2002,  n. 174, e' autorizzato un contributo quindicennale di 1 milione di euro a decorrere dall'anno 2006.
 21.  All'articolo  1  del  decreto  legge 24 dicembre 2003, n. 353, convertito,  con  modificazioni, dalla legge 27 febbraio 2004, n. 46, al comma 3, dopo le parole: "dell'ambiente naturale" sono inserite le seguenti:  ",  le  associazioni  riconosciute  a  carattere nazionale aventi   per  oggetto  statutario,  da  piu'  di  quaranta  anni,  lo svolgimento o la promozione di attivita' di ricerca oncologica". ))
 |  | Art. 11-quinquiesdecies (1) (( Contrasto alla diffusione del gioco illegale ))
 
 ((  1. Il Ministero dell'economia e delle finanze - Amministrazione autonoma  dei  monopoli  di  Stato definisce con propri provvedimenti entro  il  30  aprile  2006,  sentite  le  associazioni  di categoria maggiormente  rappresentative  sul  territorio nazionale dei soggetti operanti la raccolta dei giochi, le regole della raccolta, attraverso Internet,  televisione  digitale,  terrestre  e  satellitare, nonche' attraverso  la  telefonia  fissa  e  mobile,  del lotto, del concorso pronostici  enalotto, dei concorsi pronostici su base sportiva, delle scommesse  a totalizzatore previste dal regolamento di cui al decreto del  Ministro  delle  finanze  2  agosto  1999, n. 278, e della nuova scommessa  ippica  di  cui  all'articolo 1, comma 498, della legge 30 dicembre  2004,  n.  311. I provvedimenti, valorizzando, anche per la tutela  dell'ordine  pubblico  e  del  giocatore,  le attuali reti di raccolta  dei  giochi e la diffusione dei mezzi di pagamento on line, prevedono, in particolare:
 a)  l'estrazione  giornaliera della ruota nazionale del lotto, di cui  all'articolo  1, comma 489, della legge del 30 dicembre 2004, n. 311,  nonche'  l'effettuazione  giornaliera  del  concorso pronostici enalotto;
 b)  l'estensione,  nel  caso  in  cui non sia gia' previsto dalle vigenti  convenzioni  di  concessione,  dell'oggetto, alle condizioni vigenti,   delle  concessioni  del  lotto,  del  concorso  pronostici enalotto, dei concorsi pronostici su base sportiva, delle scommesse a totalizzatore di cui al citato decreto ministeriale 2 agosto 1999, n. 278, e della nuova scommessa ippica di cui all'articolo 1, comma 498, della  legge  30 dicembre 2004, n. 311, al gioco raccolto con i mezzi di  partecipazione  a distanza sopra indicati. La predetta estensione esclude  ogni  diversa  modifica dell'oggetto delle concessioni e non comporta   l'attribuzione,  per  ciascun  concessionario,  di  giochi diversi  da  quelli  dallo  stesso  gestiti  in  virtu' della o delle concessioni conferite;
 c)  la possibilita' di raccolta a distanza dei giochi di cui alla lettera  b)  da  parte  dei  soggetti  titolari di concessione per l' esercizio  o  per  la  raccolta  dei  giochi,  concorsi  o  scommesse riservati  allo  Stato,  i quali dispongano di un sistema di raccolta conforme  ai  requisiti  tecnici  ed  organizzativi  stabiliti  dall' Amministrazione  autonoma  dei monopoli di Stato. I provvedimenti del Ministero  dell'economia  e  delle finanze - Amministrazione autonoma dei  monopoli  di  Stato  definiscono  criteri  di  connessione tra i soggetti  che effettuano la raccolta a distanza e i soggetti titolari di  concessione di cui alla lettera b), che garantiscano la sicurezza nelle transazioni in rete e la possibilita' di collegamento tra tutti i  concessionari  di  giochi, nonche' le modalita' di retribuzione di tali soggetti;
 d)  la commercializzazione dei mezzi di pagamento, ai sensi dell' articolo  1,  commi  290 e 291, della legge 30 dicembre 2004, n. 311, attraverso  le  attuali  reti  di  raccolta,  del lotto, del concorso pronostici  enalotto, dei concorsi pronostici su base sportiva, delle scommesse  a  totalizzatore  di  cui al citato decreto ministeriale 2 agosto  1999,  n.  278,  e  della  nuova scommessa ippica di cui all' articolo  1,  comma  498,  della  legge  30  dicembre  2004,  n. 311, assicurando che ciascuna rete commercializzi in via esclusiva i mezzi di pagamento relativi ai giochi da essa gestiti. I mezzi di pagamento sono  utilizzati anche per la partecipazione a distanza dei giochi di cui  al  comma 292 del citato articolo 1 della legge n. 311 del 2004. Per  tali  attivita' e' riconosciuto un aggio pari al 6 per cento del valore dei mezzi di pagamento venduti.
 2. Per il triennio 2006-2008 e' introdotto, in via sperimentale, un meccanismo  di  variazione  dell'aggio  sui  giochi  del  lotto,  del concorso  pronostici  enalotto,  del  concorso  pronostici totip, dei concorsi pronostici su base sportiva, delle scommesse a totalizzatore di cui al decreto ministeriale 2 agosto 1999, n. 278, della scommessa tris e della nuova scommessa ippica di cui all'articolo 1, comma 498, della  legge  30  dicembre  2004,  n.  311,  correlato  al livello di raccolta   conseguito   nell'anno  precedente,  basato  sui  seguenti criteri:
 a)  nel caso in cui, nell'anno 2006, la raccolta dei giochi sopra richiamati,  nonche'  di  eventuali altri nuovi giochi distribuiti in ricevitoria,   sia  superiore  a  11.200  milioni  di  euro,  l'aggio riconosciuto  ai ricevitori per la raccolta relativa all'anno 2007 e' fissato  nella  misura  del 9 per cento della raccolta ed il prelievo erariale  relativo  al  concorso  pronostici  enalotto,  al  concorso pronostici  totip,  ai  concorsi  pronostici  su  base sportiva, alle scommesse  a  totalizzatore  di  cui al decreto ministeriale 2 agosto 1999,  n.  278, alla scommessa tris ed alla nuova scommessa ippica di cui  all'articolo 1, comma 498, della legge 30 dicembre 2004, n. 311, e' diminuito di un punto percentuale rispetto alla raccolta;
 b)  nel caso in cui, nell'anno 2007, la raccolta dei giochi sopra richiamati,  nonche'  di  eventuali altri nuovi giochi distribuiti in ricevitoria,  sia  superiore a 11.600 milioni di euro, e' confermata, per  gli  anni  2008  e  successivi, la percentuale di aggio prevista dalla lettera a).
 3.  Entro  il  30  giugno  2006, il Ministero dell'economia e delle finanze  -  Amministrazione autonoma dei monopoli di Stato individua, con  proprio  provvedimento,  le  modalita'  di  determinazione  e di pubblicizzazione  del  livello  di  raccolta  conseguito  dai  giochi previsti dal comma 1.
 4.  Con  decreto  direttoriale  del Ministero dell'economia e delle finanze  - Amministrazione autonoma dei monopoli di Stato, da emanare entro  sessanta giorni dalla data di entrata in vigore della legge di conversione  del  presente  decreto, sono stabilite le modalita' e le disposizioni tecniche occorrenti per l'attuazione di formule di gioco opzionali,  complementari al concorso pronostici enalotto ed al gioco del  lotto,  senza  variazioni  nella  misura  dell'aggio, basate sui seguenti principi:
 a) posta di gioco per ogni combinazione pari a 0,50 euro;
 b)  restituzione al giocatore non inferiore al 50 per cento dell' ammontare complessivo delle poste di gioco;
 c)  autonomia  dei premi rispetto a quelli previsti dalle formule di gioco attuali;
 d) introduzione di premi istantanei, cumulabili con gli eventuali premi a punteggio;
 e)   possibilita'   di  accesso  al  gioco  attraverso  mezzi  di comunicazione a distanza ai sensi del comma 1.
 5.  Per  garantire  l'effettiva  concorrenza  e  competitivita' nel settore   del  gioco  e  delle  scommesse,  il  concessionario  delle scommesse  ippiche e sportive non puo' essere titolare di oltre cento agenzie  sul  territorio nazionale. A tal fine, nel numero di agenzie si  considerano  anche  i soggetti controllanti o controllati, ovvero sottoposti, anche per interposta persona, ai sensi dell'articolo 2359 del codice civile.
 6.  Al  fine  di  contrastare la diffusione del gioco irregolare ed illegale,   ciascun   affidatario   delle  concessioni  previste  dal regolamento  di  cui  al  decreto  del  Presidente della Repubblica 8 aprile 1998, n. 169, o dal regolamento di cui al decreto del Ministro delle  finanze  2  giugno 1998, n. 174, esercita la propria attivita' anche  mediante  l'apertura  di tre sportelli distaccati, presso sedi diverse  dai  locali  nei  quali  si  effettua gia' la raccolta delle scommesse,  ma  comunque  ubicati  nella  stessa regione, da attivare entro  il  31  marzo  2006  e fino alla operativita' del riordino del settore  delle  scommesse sportive di cui all'articolo 1, commi 286 e 287, della legge 30 dicembre 2004. n. 311. L'apertura degli sportelli distaccati  non  determina  alcun  diritto  preferenziale nell'ambito della  procedura di riordino del comparto delle scommesse sportive di cui  ai citati commi. Con uno o piu' provvedimenti, da adottare entro il  31  gennaio  2006,  il  Ministero dell'economia e delle finanze - Amministrazione autonoma dei monopoli di Stato determina le modalita' di  apertura  degli sportelli distaccati di raccolta delle scommesse, assicurando  priorita'  ai  comuni con popolazione superiore a 15.000 abitanti, attualmente non serviti da agenzie di scommesse.
 7.  All'articolo  19 del decreto del Presidente della Repubblica 26 ottobre 1972, n. 633, sono apportate le seguenti modificazioni:
 a) al comma 3, e' aggiunta la seguente lettera:
 "e-bis)  le  operazioni inerenti e connesse all'organizzazione ed all'  esercizio  delle  attivita' di cui all'articolo 10, numeri 6) e 7),  e  le  prestazioni  di  mandato,  mediazione  e  intermediazione relative a dette operazioni";
 b)  al  comma  5,  e' aggiunto, in fine, il seguente periodo: "La disposizione  di cui al presente comma non si applica alle operazioni di  cui  all'articolo  10,  numeri  6)  e  7),  e alle prestazioni di mandato, mediazione e intermediazione relative a dette operazioni".
 8.   L'applicazione  delle  disposizioni  di  cui  al  comma  7  e' subordinata  alla  preventiva approvazione da parte della Commissione europea   ai  sensi  dell'articolo  88,  paragrafo  3,  del  Trattato istitutivo della Comunita' europea.
 9.  A  decorrere  dal  1°  gennaio  2006,  la posta unitaria per le scommesse diverse da quelle sulle corse dei cavalli e' stabilita in 1 euro  e  l'importo  minimo per ogni biglietto giocato non puo' essere inferiore  a  3  euro.  Eventuali variazioni della posta unitaria per qualunque  tipo  di  scommessa sono determinate con provvedimento del Ministero  dell'economia  e  delle finanze - Amministrazione autonoma dei monopoli di Stato.
 10.  Il  personale dipendente dalla CONI servizi S.p.a. per effetto dell'articolo  8 del decreto-legge 8 luglio 2002. n. 138, convertito, con modificazioni, dalla legge 8 agosto 2002, n. 178, in posizione di distacco  presso  l'Amministrazione  autonoma dei monopoli di Stato e con  oneri  a carico della predetta amministrazione, e' trasferito, a domanda,  nei  ruoli  della  citata amministrazione, con le modalita' previste dall'articolo 1, comma 124, della legge 30 dicembre 2004, n. 311.
 11.  Ferme restando le previsioni dell'articolo 1, commi 290 e 291, della  legge  30  dicembre  2004, n. 311, entro il 31 gennaio 2006 il Ministero  dell'economia  e  delle finanze - Amministrazione autonoma dei monopoli di Stato definisce, con propri provvedimenti, misure per la  regolamentazione  della  raccolta a distanza delle scommesse, del bingo  e  delle  lotterie  attraverso Internet, televisione digitale, terrestre  e  satellitare,  nonche'  attraverso  la telefonia fissa e mobile.  I  provvedimenti,  nel  quadro  di modalita' di gioco atte a garantire  la sicurezza del giocatore, la tutela dell'ordine pubblico e  la  possibilita'  di  connessione  a  tutti  gli  altri operatori, prevedono  in  particolare:  il=4;  a) la possibilita' di raccolta da parte dei soggetti titolari di concessione per l'esercizio di giochi, concorsi  o  scommesse riservati allo Stato, i quali dispongano di un sistema  di  raccolta  conforme ai requisiti tecnici ed organizzativi stabiliti  dall'Amministrazione autonoma dei monopoli di Stato, delle lotterie  differite  ed  istantanee  con  partecipazione  a  distanza previste dall'articolo 1, comma 292, della legge 30 dicembre 2004, n. 311. Per tale attivita' e' riconosciuto un aggio pari all'8 per cento della raccolta effettuata;
 b) la possibilita' di attivazione, da parte dei concessionari per l'  esercizio  delle  scommesse a quota fissa, di apparecchiature che consentono  al  giocatore,  in  luoghi  diversi dai locali della sede autorizzata,  l'effettuazione  telematica delle giocate verso tutti i concessionari   autorizzati  all'esercizio  di  tali  scommesse,  nel rispetto   del   divieto  di  intermediazione  nella  raccolta  delle scommesse  e  tenendo conto delle specifiche discipline relative alla raccolta  a  distanza delle scommesse previste dal regolamento di cui al  decreto  del  Presidente  della Repubblica 8 aprile 1998, n. 169, nonche'  dal regolamento di cui al decreto del Ministro delle finanze 2 giugno 1998, n. 174;
 c)  le modalita' di estrazione centralizzata, di gestione gioco e di  raccolta  a  distanza,  affidata  agli attuali concessionari, del gioco  previsto  dal regolamento di cui al decreto del Ministro delle finanze 31 gennaio 2000, n. 29.
 12.  All'articolo  4,  comma 1, del decreto legislativo 23 dicembre 1998, n. 504, e successive modificazioni, la lettera b) e' sostituita dalla seguente:
 "b) per le scommesse:
 1) per la scommessa tris e per le scommesse ad essa assimilabili, ai  sensi dell'articolo 4, comma 6, del regolamento di cui al decreto del  Presidente  della  Repubblica  8  aprile 1998, n. 169: 22,50 per cento della quota di prelievo stabilita per ciascuna scommessa;
 2)  per  ogni tipo di scommessa ippica a totalizzatore ed a quota fissa,  salvo quanto previsto dall'articolo 1, comma 498, della legge 30  dicembre  2004,  n.  311: 15,70 per cento della quota di prelievo stabilita per ciascuna scommessa;
 3)  per  le scommesse a quota fissa su eventi diversi dalle corse dei  cavalli:  dal  1° gennaio 2006, nella misura del 3 per cento per ciascuna  scommessa  composta  fino a sette eventi e nella misura del 9,5  per  cento  per  ciascuna  scommessa  composta  da piu' di sette eventi;  dal 1° gennaio 2007, nel caso in cui la raccolta dell'intero anno  2006  afferente  alle scommesse a quota fissa su eventi diversi dalle  corse dei cavalli sia superiore a 1.850 milioni di euro, nella misura  del  3 per cento per ciascuna scommessa composta fino a sette eventi  e  nella  misura  dell'8  per  cento  per  ciascuna scommessa composta  da  piu'  di sette eventi; dal 1° gennaio 2008, nel caso in cui  la  raccolta  dell'intero  anno  2007 afferente alle scommesse a quota fissa su eventi diversi dalle corse dei cavalli sia superiore a 2.150  milioni  di  euro,  nella  misura del 3 per cento per ciascuna scommessa  composta  fino  a  sette eventi e nella misura del 6,6 per cento per ciascuna scommessa composta da piu' di sette eventi;
 4)per  le scommesse a totalizzatore su eventi diversi dalle corse dei cavalli: 20 per cento di ciascuna scommessa".
 13.   Il   direttore  generale  dell'Amministrazione  autonoma  dei Monopoli  di Stato indira' apposita lotteria ad estrazione istantanea dedicata ai Giochi olimpici invernali "Torino 2006". ))
 |  | Art. 11-sexiesdecies (1) (( Applicazione degli articoli 11-sexies, 11-septies,
 11-nonies e 11-decies ))
 
 ((  1.  Le disposizioni di cui agli articoli 11-sexies, 11-septies, 11-nonies  e  11-decies  del  presente decreto trovano applicazione a decorrere dal 1° gennaio 2006". ))
 |  | Art. 12 Copertura finanziaria
 
 1.  Agli oneri derivanti dall'attuazione del presente decreto, pari a 190 milioni di euro per l'anno 2005, 412 milioni di euro per l'anno 2006,  655  milioni  di  euro per l'anno 2007 e 987 milioni di euro a decorrere dal 2008, si provvede:
 a)  per  l'anno  2005,  quanto  a  190  milioni di euro, mediante corrispondente   riduzione   dell'autorizzazione   di  spesa  di  cui all'articolo 2, comma 14, della legge 23 dicembre 1996, n. 662;
 b)  per  gli  anni  successivi,  quanto  a  86  milioni di euro a decorrere   dal  2006,  mediante  utilizzo  di  parte  delle  risorse riveniente  dalla  soppressione  dell'autorizzazione  di spesa di cui all'articolo 59, comma 4-bis, del decreto legislativo 13 aprile 1999, n. 112, prevista dall'articolo 3, comma 36, lettera d), numero 1);
 c)  quanto a 65 milioni di euro per il 2007 e 160 milioni di euro a    decorrere    dal   2008,   mediante   corrispondente   riduzione dell'autorizzazione  di  spesa  di  cui  all'articolo  17 del decreto legislativo  13  aprile  1999, n. 112, in relazione a quanto disposto dall'articolo 3, comma 21;
 d)  quanto a 326 milioni di euro per il 2006, 504 milioni di euro per  il  2007  e  741  milioni di euro a decorrere dal 2008, mediante utilizzo di parte delle maggiori entrate recate dal presente decreto.
 2.  Il  Ministro  dell'economia  e  delle finanze e' autorizzato ad apportare, con propri decreti, le occorrenti variazioni di bilancio.
 |  | Art. 13 Entrata in vigore
 
 1.  Il  presente  decreto  entra  in  vigore il giorno successivo a quello   della  sua  pubblicazione  nella  Gazzetta  Ufficiale  della Repubblica italiana e sara' presentato alle Camere per la conversione in legge.
 Il presente decreto, munito del sigillo dello Stato, sara' inserito nella  Raccolta  ufficiale  degli  atti  normativi  della  Repubblica italiana. E' fatto obbligo a chiunque spetti di osservarlo e di farlo osservare.
 Dato a Roma, addi' 30 settembre 2005
 
 CIAMPI
 
 Berlusconi,  Presidente  del  Consiglio
 dei Ministri
 Tremonti,   Ministro   dell'economia  e
 delle finanze Visto, il Guardasigilli: Castelli
 |  | Tabella A prevista dall'art. 8, comma 2
 
 ===================================================================== 2006                       |0,12 punti percentuali 2007                       |0,16 punti percentuali 2008                       |0,19 punti percentuali 2009                       |0,21 punti percentuali 2010                       |0,23 punti percentuali 2011                       |0,25 punti percentuali 2012                       |0,26 punti percentuali 2013                       |0,27 punti percentuali dal 2014                   |0,28 punti percentuali =====================================================================
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