Gazzetta n. 229 del 2005-10-01 |
MINISTERO DELLA SALUTE |
DECRETO 8 settembre 2005 |
Revoca delle autorizzazioni all'immissione in commercio di prodotti fitosanitari non conformi alle disposizioni definite dal decreto del Ministero della salute del 26 marzo 2002, articolo 2, comma 4, relativo all'iscrizione della sostanza attiva glifosate nell'allegato I del decreto legislativo 17 marzo 1995, n. 194. |
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IL DIRETTORE GENERALE della sanita' veterinaria e degli alimenti Visto l'art. 6 della legge 30 aprile 1962, n. 283, modificato dall'art. 4 della legge 26 febbraio 1963, n. 441; Visto il decreto legislativo 17 marzo 1995, n. 194, relativo all'attuazione della direttiva 91/414/CEE in materia di immissione in commercio di prodotti fitosanitari; Visto il decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165, recante norme generali sull'ordinamento del lavoro alle dipendenze delle amministrazioni pubbliche; Visto il decreto del Presidente della Repubblica del 23 aprile 2001, n. 290, concernente il regolamento di semplificazione dei procedimenti di autorizzazione alla produzione, all'immissione in commercio ed alla vendita di prodotti fitosanitari e relativi coadiuvanti; Visto il decreto ministeriale 26 marzo 2002 di recepimento della direttiva 2001/99/CE del 20 novembre 2001, relativo all'iscrizione di alcune sostanze attive nell'allegato I del decreto legislativo 17 marzo 1995, n. 194 tra le quali e' compresa la sostanza attiva glifosate; Visto l'art. 2, comma 4, del citato decreto ministeriale 26 marzo 2002 che stabilisce la presentazione entro il 1° luglio 2005 di un fascicolo conforme ai requisiti di cui all'allegato III del decreto legislativo 17 marzo 1995, n. 194 per ciascun prodotto contenente esclusivamente la sostanza attiva glifosate; Rilevato che i titolari delle autorizzazioni dei prodotti fitosanitari elencati nell'allegato al presente decreto non hanno ottemperato a quanto previsto dal citato art. 2, comma 4, del decreto ministeriale 26 marzo 2002 nei tempi e nelle forme da esso stabiliti; Ritenuto di dover procedere alla revoca dei prodotti riportati in allegato contenenti la sostanza attiva glifosate in quanto le imprese titolari delle autorizzazioni non hanno presentato il previsto fascicolo conforme ai requisiti di cui all'allegato III del citato decreto legislativo n. 194/1995; Visto l'art. 23 del decreto legislativo 17 marzo 1995, n. 194, relativo alle sanzioni previste per chi immette in commercio e per chi utilizza prodotti fitosanitari non autorizzati e le successive norme in materia di riforma del sistema sanzionatorio; Decreta: Art. 1. 1. Le autorizzazioni all'immissione in commercio dei prodotti fitosanitari contenenti la sostanza attiva glifosate elencati nell'allegato al presente decreto sono revocate in quanto le imprese titolari non hanno presentato il fascicolo conforme ai requisiti di cui all'allegato III del citato decreto legislativo n. 194/1995 secondo quanto previsto dall'art. 2, comma 4, del decreto ministeriale 26 marzo 2002, nei tempi e nelle forme da esso stabiliti. | Art. 2. 1. La commercializzazione e l'utilizzazione delle scorte dei prodotti di cui all'art. 1 del presente decreto e' consentita per sei mesi dalla data del presente decreto. 2. I titolari delle autorizzazioni di prodotti fitosanitari di cui all'art. 1 sono tenuti ad adottare ogni iniziativa volta ad informare i rivenditori e gli utilizzatori dei prodotti fitosanitari medesimi dell'avvenuta revoca e del rispetto dei tempi fissati per lo smaltimento delle relative scorte. Il presente decreto sara' notificato in via amministrativa alle imprese interessate e sara' pubblicato nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana. Roma, 8 settembre 2005 p. Il direttore generale: Ferri | Allegato
----> Vedere allegato alle pagg. 12 - 13 <---- |
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