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| Gazzetta n. 229 del 2005-10-01 |  | MINISTERO DELLA SALUTE |  | DECRETO 8 settembre 2005 |  | Revoca  delle  autorizzazioni all'immissione in commercio di prodotti fitosanitari  non conformi alle disposizioni definite dal decreto del Ministero  della  salute  del  26 marzo  2002,  articolo 2,  comma 4, relativo all'iscrizione della sostanza attiva glifosate nell'allegato I del decreto legislativo 17 marzo 1995, n. 194. |  | 
 |  | IL DIRETTORE GENERALE della sanita' veterinaria e degli alimenti
 Visto  l'art.  6  della  legge 30 aprile 1962, n. 283, modificato dall'art. 4 della legge 26 febbraio 1963, n. 441;
 Visto  il  decreto  legislativo  17 marzo  1995, n. 194, relativo all'attuazione della direttiva 91/414/CEE in materia di immissione in commercio di prodotti fitosanitari;
 Visto il decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165, recante norme generali   sull'ordinamento   del   lavoro   alle   dipendenze  delle amministrazioni pubbliche;
 Visto  il  decreto  del Presidente della Repubblica del 23 aprile 2001,  n.  290,  concernente  il  regolamento  di semplificazione dei procedimenti  di  autorizzazione  alla  produzione, all'immissione in commercio  ed  alla  vendita  di  prodotti  fitosanitari  e  relativi coadiuvanti;
 Visto  il decreto ministeriale 26 marzo 2002 di recepimento della direttiva 2001/99/CE del 20 novembre 2001, relativo all'iscrizione di alcune  sostanze  attive  nell'allegato  I  del  decreto  legislativo 17 marzo  1995,  n.  194  tra le quali e' compresa la sostanza attiva glifosate;
 Visto l'art. 2, comma 4, del citato decreto ministeriale 26 marzo 2002  che  stabilisce  la presentazione entro il 1° luglio 2005 di un fascicolo  conforme  ai requisiti di cui all'allegato III del decreto legislativo  17 marzo  1995,  n.  194 per ciascun prodotto contenente esclusivamente la sostanza attiva glifosate;
 Rilevato   che  i  titolari  delle  autorizzazioni  dei  prodotti fitosanitari  elencati  nell'allegato  al  presente decreto non hanno ottemperato a quanto previsto dal citato art. 2, comma 4, del decreto ministeriale 26 marzo 2002 nei tempi e nelle forme da esso stabiliti;
 Ritenuto di dover procedere alla revoca dei prodotti riportati in allegato contenenti la sostanza attiva glifosate in quanto le imprese titolari  delle  autorizzazioni  non  hanno  presentato  il  previsto fascicolo  conforme  ai  requisiti di cui all'allegato III del citato decreto legislativo n. 194/1995;
 Visto  l'art.  23  del decreto legislativo 17 marzo 1995, n. 194, relativo  alle  sanzioni  previste per chi immette in commercio e per chi  utilizza  prodotti  fitosanitari non autorizzati e le successive norme in materia di riforma del sistema sanzionatorio;
 Decreta:
 Art. 1.
 1.  Le  autorizzazioni  all'immissione  in commercio dei prodotti fitosanitari   contenenti   la  sostanza  attiva  glifosate  elencati nell'allegato  al presente decreto sono revocate in quanto le imprese titolari  non  hanno presentato il fascicolo conforme ai requisiti di cui  all'allegato  III  del  citato  decreto  legislativo n. 194/1995 secondo   quanto   previsto   dall'art.   2,  comma  4,  del  decreto ministeriale   26 marzo  2002,  nei  tempi  e  nelle  forme  da  esso stabiliti.
 |  | Art. 2. 1.  La  commercializzazione  e  l'utilizzazione  delle scorte dei prodotti di cui all'art. 1 del presente decreto e' consentita per sei mesi dalla data del presente decreto.
 2.  I  titolari  delle autorizzazioni di prodotti fitosanitari di cui  all'art.  1  sono  tenuti  ad  adottare ogni iniziativa volta ad informare  i rivenditori e gli utilizzatori dei prodotti fitosanitari medesimi dell'avvenuta revoca e del rispetto dei tempi fissati per lo smaltimento delle relative scorte.
 Il  presente  decreto sara' notificato in via amministrativa alle imprese interessate e sara' pubblicato nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana.
 Roma, 8 settembre 2005
 p. Il direttore generale: Ferri
 |  | Allegato 
 ---->  Vedere allegato alle pagg. 12 - 13   <----
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