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| Gazzetta n. 229 del 2005-10-01 |  | MINISTERO DELLE ATTIVITA' PRODUTTIVE |  | DECRETO 21 settembre 2005 |  | Attuazione  della direttiva 2003/66/CE della Commissione del 3 luglio 2003,  che  modifica la direttiva 94/2/CE che stabilisce le modalita' d'applicazione  della  direttiva  92/75/CEE  del Consiglio per quanto riguarda   l'etichettatura   indicante  il  consumo  di  energia  dei frigoriferi  elettrodomestici,  dei  congelatori  elettrodomestici  e delle relative combinazioni. |  | 
 |  | IL MINISTRO DELLE ATTIVITA' PRODUTTIVE Visto  il  decreto del Presidente della Repubblica 9 marzo 1998, n. 107,  recante  norme  per  l'attuazione della direttiva 92/75/CEE del Consiglio   del  22 settembre  1992,  concernente  l'indicazione  del consumo  di  energia  e  di altre risorse degli apparecchi domestici, mediante etichettatura e informazioni uniformi relative ai prodotti;
 Visto  il  decreto  del  Ministro  dell'industria,  del commercio e dell'artigianato  2 aprile 1998, recante norme per l'attuazione della direttiva   94/2/CE   della  Commissione  del  21 gennaio  1994,  che stabilisce  modalita'  di  applicazione della direttiva 92/75/CEE del Consiglio  del  22 settembre 1992 per quanto riguarda l'etichettatura indicante il consumo di energia dei frigoriferi elettrodomestici, dei congelatori   elettrodomestici   e   delle   relative   combinazioni, pubblicato nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana - serie generale - n. 248 del 23 ottobre 1998;
 Visti  gli  articoli 7 e 8 del decreto del Ministro dell'industria, del  commercio  e  dell'artigianato 7 ottobre 1998, recante norme per l'attuazione delle direttive 96/89/CE della Commissione del 23 maggio 1995,  95/13/CE della Commissione del 23 maggio 1995 e 96/60/CE della Commissione   del   19 settembre   1996,   concernenti  modalita'  di applicazione della direttiva 92/75/CEE del Consiglio del 22 settembre 1992  per  quanto  riguarda  l'etichettatura  indicante il consumo di energia  rispettivamente  delle  lavatrici, delle asciugabiancheria e delle   lavasciuga   ad  uso  domestico,  pubblicato  nella  Gazzetta Ufficiale  della  Repubblica  italiana  - serie generale - n. 248 del 23 ottobre 1998;
 Visto  il decreto del Ministro delle attivita' produttive 2 gennaio 2003, recante attuazione della direttiva 2002/40/CE della Commissione dell'8 maggio  2002 che stabilisce le modalita' di applicazione della direttiva  92/75/CEE  del  Consiglio del 22 settembre 1992 per quanto riguarda  l'etichettatura  indicante  il consumo di energia dei forni elettrici  per  uso  domestico,  pubblicato  nella Gazzetta Ufficiale della  Repubblica  italiana  -  serie generale - n. 23 del 29 gennaio 2003;
 Visto  il decreto del Ministro delle attivita' produttive 2 gennaio 2003, recante attuazione della direttiva 2002/31/CE della Commissione del  22 marzo  2002 che stabilisce le modalita' di applicazione della direttiva  92/75/CEE per quanto riguarda l'etichettatura indicante il consumo  di  energia  dei  condizionatori  d'aria  per uso domestico, pubblicato nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana - serie generale - n. 23 del 29 gennaio 2003;
 Premesso   che   e'  necessario  dare  attuazione  nell'ordinamento nazionale  alla  direttiva  2003/66/CE  della Commissione europea del 3 luglio  2003  che  modifica  la  direttiva  94/2/CE  della medesima Commissione   del   21 gennaio   1994  che  stabilisce  modalita'  di applicazione della direttiva 92/75/CEE del Consiglio del 22 settembre 1992  per  quanto  riguarda  l'etichettatura  indicante il consumo di energia    dei    frigoriferi   elettrodomestici,   dei   congelatori elettrodomestici e delle relative combinazioni;
 Considerata l'opportunita' di uniformare ed aggiornare le procedure di   informazione   relative   ai  frigoriferi  elettrodomestici,  ai congelatori  elettrodomestici e delle relative combinazioni, ai forni elettrici  per  uso  domestico  ed  ai  condizionatori d'aria per uso domestico;
 Ritenuto   di   attuare   la  direttiva  2003/66/CE  modificando  e integrando norme esistenti nell'ordinamento nazionale;
 Decreta:
 Art. 1.
 Norme tecniche di riferimento
 1.   I   commi   1  e  2  dell'art.  2  del  decreto  del  Ministro dell'industria,  del  commercio e dell'artigianato 2 aprile 1998, che attua  la  direttiva  94/2/CE  della Commissione del 21 gennaio 1994, richiamato  nel  seguito  come il decreto ministeriale 2 aprile 1998, sono sostituiti dai seguenti:
 «1.  I  dati da fornire in applicazione del presente decreto devono essere  misurati  in  base  a  norme  armonizzate adottate dagli enti europei  di  normalizzazione  (CEN,  Cenelec,  ETSI) su mandato della Commissione  ai sensi della direttiva 98/34/CE del 22 giugno 1998 del Parlamento  europeo  e del Consiglio recepita con decreto legislativo 23 novembre  2000,  n.  427,  i cui numeri di riferimento siano stati pubblicati  nella  Gazzetta  Ufficiale  dell'Unione  europea e per le quali  gli  Stati  membri  abbiano pubblicato i numeri di riferimento delle norme nazionali di recepimento.
 2.  I dati relativi al rumore, la cui indicazione e' disposta dagli allegati   I,  II  e  III  al  presente  decreto,  sono  misurati  in conformita'  a  quanto  previsto  dal  decreto legislativo 27 gennaio 1992, n. 134, che recepisce la direttiva del Consiglio 86/594/CEE del 1° dicembre 1986 ed ai successivi decreti di attuazione.».
 2.  Gli allegati I e II al decreto del Ministro dell'industria, del commercio   e   dell'artigianato   2 aprile   1998   sono  modificati conformemente alle parti 1 e 2 dell'allegato al presente decreto.
 |  | Art. 2. Definizioni
 1.  L'art.  3,  comma  1, del decreto ministeriale 2 aprile 1998 e' sostituito dal seguente:
 «1.  Ai  fini  del  presente  decreto  si  applicano le definizioni contenute  nell'art.  2  del  decreto del Presidente della Repubblica 9 marzo  1998,  n.  107,  che  recepisce  la  direttiva 92/75/CEE del Consiglio del 22 settembre 1992.».
 |  | Art. 3. Documentazione tecnica
 1. Al comma 1 dell'art. 5 del decreto ministeriale 2 aprile 1998 e' aggiunto il seguente periodo:
 «Se  le  informazioni relative ad una particolare combinazione sono state  ottenute  per  mezzo  di  calcoli  basati sul progetto e/o per estrapolazione   da   altre   combinazioni,  la  documentazione  deve contenere  gli  estremi  di  tali  calcoli e/o estrapolazioni e delle prove  eseguite  per  verificare l'accuratezza dei calcoli effettuati (estremi  del modello matematico usato per calcolare le prestazioni e delle misurazioni effettuate per verificarlo).».
 |  | Art. 4. Etichetta, scheda informativa e comunicazioni stampate
 1. Il comma 4 dell'art. 4 del decreto ministeriale 2 aprile 1998 e' sostituito dal seguente:
 «4.  Quando l'offerta di vendita, di locazione o di vendita rateale dell'apparecchio  avviene  mediante comunicazione stampata o in forma tale  da  non consentire al potenziale acquirente di prendere visione dell'apparecchio  offerto, come nel caso di offerta scritta, catalogo di  vendita  per corrispondenza, annunci su Internet o mediante altri mezzi elettronici di comunicazione, tale comunicazione deve contenere tutte   le  informazioni  elencate  nell'allegato  III  del  presente decreto.».
 2. L'allegato V al decreto ministeriale 2 aprile 1998 e' modificato conformemente alla parte 3 dell'allegato al presente decreto.
 |  | Art. 5. Divieto di vendita
 1. A decorrere dalla data di entrata in vigore del presente decreto e'  vietata  la  vendita al pubblico di apparecchi di cui all'art. 1, comma 1, del decreto ministeriale 2 aprile 1998 per i quali non siano state  predisposte  e non siano disponibili le etichette, le schede e le  comunicazioni  di  cui  all'art.  4, comma 4 del medesimo decreto ministeriale 2 aprile 1998 conformi al presente decreto.
 Il  presente  comma  non  si  applica agli apparecchi usati ed agli apparecchi nuovi la cui produzione e' cessata alla data del 29 luglio 2003.  La  data  di  cessazione  della  produzione  deve risultare da specifica   dichiarazione  del  fabbricante,  disponibile  presso  il distributore.
 |  | Art. 6. Esenzioni per forni elettrici per uso domestici
 1.  Dopo  il  comma  1  dell'art.  6 del decreto del Ministro delle attivita'   produttive   2 gennaio  2003,  recante  attuazione  della direttiva   2002/40/CE   della  Commissione  dell'8 maggio  2002  che stabilisce le modalita' di applicazione della direttiva 92/75/CEE per quanto  riguarda  l'etichettatura indicante il consumo di energia dei forni elettrici per uso domestico e' inserito il seguente comma:
 «2.  Il  comma  1  del  presente  articolo  non si applica ai forni elettrici  per  uso  domestico usati ed ai modelli di forni elettrici per  uso  domestico  nuovi la cui produzione e' cessata alla data del 4 giugno  2002. La data di cessazione della produzione deve risultare da  specifica  dichiarazione  del  fabbricante, disponibile presso il distributore».
 |  | Art. 7. Esenzioni per condizionatori d'aria per uso domestico
 1.  Dopo  il  comma  1  dell'art.  6 del decreto del Ministro delle attivita'   produttive   2 gennaio  2003,  recante  attuazione  della direttiva   2002/31/CE   della  Commissione  del  22 marzo  2002  che stabilisce le modalita' di applicazione della direttiva 92/75/CEE per quanto  riguarda  l'etichettatura indicante il consumo di energia dei condizionatori  d'aria  per  uso  domestico  e'  inserito il seguente comma:
 «2.   Il   comma   1  del  presente  articolo  non  si  applica  ai condizionatori  d'aria  per  uso  domestico  usati  ed  ai modelli di condizionatori  d'aria per uso domestico la cui produzione e' cessata alla  data del 23 aprile 2002. La data di cessazione della produzione deve  risultare  da  una  specifica  dichiarazione  del  fabbricante, disponibile presso il distributore».
 |  | Art. 8. Disposizione finale
 1.  L'allegato  recante  l'etichetta,  la  scheda  informativa e le classi  di  efficienza  energetica  e'  parte integrante del presente decreto.
 Il  presente  decreto  pubblicato  nella  Gazzetta  Ufficiale della Repubblica italiana entra in vigore dalla data di pubblicazione.
 Roma, 21 settembre 2005
 Il Ministro: Scajola
 |  | Allegati 
 ---->  Vedere allegati da pag. 20 a pag. 22   <----
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