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| Gazzetta n. 229 del 2005-10-01 |  | MINISTERO DELL'ISTRUZIONE, DELL'UNIVERSITA' E DELLA RICERCA |  | DECRETO 21 settembre 2005 |  | Abilitazione  all'istituto «Scuola cognitiva di Firenze» ad istituire e  ad  attivare nella sede di Firenze un corso di specializzazione in psicoterapia,  ai  sensi del regolamento adottato con decreto dell'11 dicembre 1998, n. 509. |  | 
 |  | IL CAPO DEL DIPARTIMENTO per l'universita', l'alta formazione artistica musicale
 e coreutica e per la ricerca scientifica e tecnologica
 Vista   la   legge   18 febbraio   1989,   n.  56,  che  disciplina l'ordinamento  della professione di psicologo e fissa i requisiti per l'esercizio  dell'attivita' psicoterapeutica e, in particolare l'art. 3  della  suddetta  legge,  che  subordina l'esercizio della predetta attivita' all'acquisizione, successivamente alla laurea in psicologia o  in medicina e chirurgia, di una specifica formazione professionale mediante  corsi  di  specializzazione  almeno  quadriennali, attivati presso  scuole  di specializzazione universitarie o presso istituti a tal fine riconosciuti;
 Visto  l'art.  17, comma 96, lettera b) della legge 15 maggio 1997, n.  127,  che prevede che con decreto del Ministro dell'universita' e della   ricerca   scientifica  e  tecnologica  sia  rideterminata  la disciplina  concernente  il  riconoscimento  degli  istituti  di  cui all'art. 3, comma 1, della richiamata legge n. 56 del 1989;
 Visto  il  decreto  11 dicembre 1998, n. 509, con il quale e' stato adottato  il  regolamento  recante  norme per il riconoscimento degli istituti   abilitati   ad   attivare  corsi  di  specializzazione  in psicoterapia  ai sensi dell'art. 17, comma 96, della legge n. 127 del 1997  e,  in  particolare,  l'art.  2,  comma  5,  che prevede che il riconoscimento degli istituti richiedenti sia disposto sulla base dei pareri conformi formulati dalla Commissione tecnico-consultiva di cui all'art.  3  e  dal Comitato nazionale per la valutazione del sistema universitario;
 Visti  i  pareri espressi nelle riunioni dell'11 ottobre 2000 e del 16 maggio  2001, con i quali il Comitato nazionale per la valutazione del  sistema  universitario ha individuato gli standard minimi di cui devono  disporre  gli  istituti richiedenti in relazione al personale docente, nonche' alle strutture ed attrezzature;
 Visto il decreto in data 11 ottobre 2002 e successive modificazioni e  integrazioni,  con  il  quale  e'  stata costituita la Commissione tecnico-consultiva ai sensi dell'art. 3 del predetto regolamento;
 Vista  l'ordinanza ministeriale in data 10 dicembre 2004, avente ad oggetto  «Modificazioni  ed  integrazioni alle ordinanze ministeriali 30 dicembre   1999  e  16 luglio  2004,  recanti  istruzioni  per  la presentazione  delle  istanze  di  abilitazione  ad  istituire  e  ad attivare corsi di specializzazione in psicoterapia»;
 Vista  l'istanza  con  la  quale  l'istituto  «Scuola  Cognitiva di Firenze»  ha  chiesto  l'abilitazione  ad  istituire e ad attivare un corso  di  specializzazione in psicoterapia in Firenze, per un numero massimo  di  allievi  ammissibili  al primo anno di corso per ciascun anno pari a 20 unita' e, per l'intero corso, ad 80 unita';
 Visto    il    parere   favorevole   espresso   dalla   Commissione tecnico-consultiva di cui all'art. 3 del regolamento nella seduta del 29 aprile 2005;
 Vista  la  favorevole  valutazione  tecnica di congruita' in merito all'istanza  presentata  dall'istituto  sopra  indicato, espressa dal predetto   Comitato   nazionale   per   la  valutazione  del  sistema universitario  nella  riunione  del  6 luglio 2005 trasmessa con nota prot. n. 574 del 12 luglio 2005;
 Decreta:
 Art. 1.
 1.  Per  i  fini  di  cui  all'art.  4 del regolamento adottato con decreto  11 dicembre  1998,  n.  509, l'istituto «Scuola Cognitiva di Firenze»   e'  abilitato  ad  istituire  e  ad  attivare  nella  sede principale  di  Firenze, ai sensi delle disposizioni di cui al titolo II  del  regolamento  stesso,  successivamente alla data del presente decreto,  un  corso  di  specializzazione  in psicoterapia secondo il modello     scientifico-culturale     proposto     nell'istanza    di riconoscimento.
 2.  Il  numero  massimo degli allievi da ammettere al primo anno di corso  per ciascun anno e' pari a 20 unita' e, per l'intero ciclo, ad 80 unita'.
 Il presente decreto sara' pubblicato nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana.
 Roma, 21 settembre 2005
 Il capo del Dipartimento: Rossi Bernardi
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