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| Gazzetta n. 229 del 2005-10-01 |  |  |  | DECRETO-LEGGE 1 ottobre 2005, n. 202 |  | Misure urgenti per la prevenzione dell'influenza aviaria. |  | 
 |  | IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA Visti gli articoli 77 e 87 della Costituzione;
 Considerati i recenti episodi verificatisi in alcuni Paesi dell'Est europeo, nei quali sono stati riscontrati casi di animali colpiti dal virus dell'influenza aviaria;
 Valutato   il  rischio  potenziale  di  una  catastrofica  pandemia influenzale;
 Ritenuta  la straordinaria necessita' ed urgenza di adottare misure idonee  ad  evitare  il  rischio  in  Italia  di  una  tale emergenza sanitaria  attraverso  controlli  piu'  rigorosi alle frontiere sugli animali  vivi  e  sugli  alimenti,  nonche'  ad elevare il livello di protezione dei cittadini;
 Viste  le  deliberazioni del Consiglio dei Ministri, adottate nelle riunioni del 16 settembre e del 23 settembre 2005;
 Sulla  proposta  del  Presidente  del  Consiglio dei Ministri e del Ministro  della  salute,  di  concerto  con  i Ministri della difesa, dell'economia  e  delle  finanze,  per  gli  affari regionali e degli affari esteri;
 E m a n a
 il seguente decreto-legge:
 Art. 1.
 Prevenzione e lotta contro l'influenza aviaria
 le malattie degli animali e le relative emergenze
 1.  Ai  fini  del  potenziamento  e  della  razionalizzazione degli strumenti  di lotta contro l'influenza aviaria, le malattie animali e le  emergenze zoo-sanitarie, nonche' per incrementare le attivita' di prevenzione,   profilassi   internazionale   e   controllo  sanitario esercitato  dagli  uffici  centrali  e periferici del Ministero della salute,  e'  istituito  presso  la  Direzione  generale della sanita' veterinaria  e  degli  alimenti del Ministero della salute, il Centro nazionale  di  lotta  ed  emergenza  contro  le  malattie animali che definisce  e programma gli obiettivi e le strategie di controllo e di eradicazione  delle  malattie  e svolge mediante l'Unita' centrale di crisi,   unica   per   tutte   le   malattie   animali   e   raccordo tecnico-operativo  con  le  analoghe  strutture  regionali  e locali, compiti di indirizzo, coordinamento e verifica ispettiva anche per le finalita'  di profilassi internazionale, avvalendosi direttamente dei Centri di referenza nazionale per le malattie animali, degli Istituti zooprofilattici  sperimentali,  del Centro di referenza nazionale per l'epidemiologia,   del   Dipartimento  di  veterinaria  dell'Istituto superiore  di  sanita' in collaborazione con le regioni e le province autonome,   nonche'   delle   Facolta'   universitarie   di  medicina veterinaria  e  degli organi della sanita' militare. L'individuazione dettagliata  delle  funzioni  e  dei  compiti  del  Centro nazionale, unitamente alla sua composizione ed alla organizzazione necessaria ad assicurarne  il funzionamento, e' effettuata con decreto del Ministro della salute.
 2.  Con  decreto  del  Ministro  della  salute e del Ministro delle politiche  agricole  e  forestali  sono  determinate  le modalita' di partecipazione alle attivita' del Centro e dell'Unita' di crisi delle strutture  del Ministero delle politiche agricole e forestali e degli enti di ricerca ad esso collegati.
 3.  E'  istituito  presso il Ministero della salute il Dipartimento per  la  sanita'  pubblica  veterinaria, la nutrizione e la sicurezza degli  alimenti,  articolato  in  tre  uffici di livello dirigenziale generale,  nel quale confluiscono, tra l'altro, la Direzione generale della  sanita'  veterinaria  e  degli  alimenti,  l'istituendo Centro nazionale  di  lotta ed emergenza contro le malattie animali, nonche' del Comitato nazionale per la sicurezza alimentare, con il compito di provvedere  alla  riorganizzazione delle attivita' attribuite a detto Ministero   dal   decreto  legislativo  30 luglio  1999,  n.  300,  e successive  modificazioni,  in  materia  di  sanita' veterinaria e di sicurezza degli alimenti.
 4.   Per   garantire  lo  svolgimento  dei  compiti  connessi  alla prevenzione  e  alla  lotta  contro  l'influenza aviaria, le malattie degli  animali  e le relative emergenze, il Ministero della salute e' autorizzato a:
 a) indire,   concorsi   pubblici  mediante  quiz  preselettivi  e successivi  colloqui  per  il  reclutamento,  con  contratti  a tempo determinato  di durata triennale, di sessanta dirigenti veterinari di I livello;
 b) bandire   concorsi   pubblici  mediante  quiz  preselettivi  e successivi  colloqui  per  il  reclutamento,  con  contratti  a tempo determinato  di  durata triennale, di cinquanta operatori del settore della prevenzione, dell'assistenza e del controllo sanitario.
 5.   La   dotazione   organica   del  Ministero  della  salute,  e' incrementata di tre posti di dirigente di prima fascia.
 |  | Art. 2. Modalita' di costituzione di scorte
 nazionali di farmaci antivirali
 1.  Al fine di fronteggiare il rischio di una pandemia influenzale, all'acquisto   di  medicinali  ed  altro  materiale  profilattico  da destinare  per  la  prevenzione  del  rischio  epidemico  anche per i cittadini  italiani  residenti  nelle aree di infezione, si puo' fare fronte,   su   proposta   del   Ministro   della   salute,  ai  sensi dell'articolo 9  della  legge  5 agosto  1978,  n.  468, e successive modificazioni.
 2.  Con  successivo  accordo  da  stipulare  in  sede di Conferenza permanente  per  i  rapporti  tra  lo Stato, le regioni e le province autonome di Trento e di Bolzano, ai sensi dell'articolo 4 del decreto legislativo  28 agosto  1997,  n.  281, sono definite le modalita' di costituzione   di   scorte   regionali  di  farmaci  antivirali,  che costituiscono  finalita' prioritarie nell'ambito dell'esercizio della funzione di prevenzione.
 |  | Art. 3. Comando Carabinieri per la tutela della salute
 1. Il Comando Carabinieri per la salute assume la denominazione di: «Comando Carabinieri per la tutela della salute».
 2.  Il Comando Carabinieri per la tutela della salute e' potenziato di  96  unita'  di personale, secondo la tabella allegata al presente decreto, da considerare in soprannumero rispetto all'organico vigente dell'Arma  dei  carabinieri. A tale fine e' autorizzato il ricorso ad arruolamenti  straordinari  per il numero corrispondente di unita' di personale,  in  deroga  a quanto stabilito dall'articolo 1, comma 95, della legge 30 dicembre 2004, n. 311.
 3. Gli oneri connessi al trattamento economico fisso ed accessorio, compreso  lo  straordinario,  del  personale di cui al comma 2 sono a carico   del   Ministero  della  salute,  che  provvedera'  anche  al versamento dei relativi oneri sociali.
 4.  Per gli scopi di cui al comma 3 e' autorizzata la spesa di euro 400.000 per l'anno 2005 ed euro 4.500.000 a decorrere dall'anno 2006.
 |  | Art. 4. Norma finanziaria
 1.   Alla   copertura   degli   oneri   derivanti   dall'attuazione dell'articolo  1,  commi 1,  3,  4  e  5,  e dell'articolo 3, pari ad euro 700.000  per  l'anno  2005  ed  a  euro 15.200.000  a  decorrere dall'anno   2006,   si  provvede  mediante  corrispondente  riduzione dell'autorizzazione  di  spesa recata dal comma 2 dell'articolo 1 del decreto-legge    21 novembre    2000,   n.   335,   convertito,   con modificazioni, dalla legge 19 gennaio 2001, n. 3.
 2.  Per le attivita' di prevenzione e di profilassi internazionale, nonche'  per i controlli sanitari in materia di sicurezza alimentare, il  Ministero  della  salute  puo'  derogare,  mediante  ricorso alle riassegnazioni   di   entrate   derivanti   dalle   tariffe   di  cui all'articolo 5,  comma 12,  della  legge 29 dicembre 1990, n. 407, ai limiti  previsti  dall'articolo  1,  comma 9, della legge 30 dicembre 2004,  n.  311.  Conseguentemente, per la compensazione degli effetti finanziari che ne derivano per l'anno 2005, la dotazione del Fondo di cui al comma 27 dell'articolo 1 della citata legge n. 311 del 2004 e' ridotta di euro 10.300.000.
 3.  Il  Ministro  dell'economia  e  delle finanze e' autorizzato ad apportare, con propri decreti, le occorrenti variazioni di bilancio.
 |  | Art. 5. Interventi urgenti nel settore avicolo
 1.  Per  sostenere  il  mercato  delle carni avicole, colpito dalla crisi  derivante dalla drastica riduzione dei consumi, conseguente ai recenti  eventi di influenza aviaria e per eventuali altre situazioni eccezionali,  l'AGEA  e' autorizzata ad acquistare carni congelate ed altri  prodotti per un quantitativo non superiore a 17.000 tonnellate per un importo massimo di 20 milioni di euro.
 2. Il Ministro delle politiche agricole e forestali, con decreto di natura  non  regolamentare,  determina  le modalita' di acquisto, ivi compreso il prezzo, da parte di AGEA delle carni di cui al comma 1.
 3.  All'onere  derivante  dall'attuazione  del  comma 1,  pari a 20 milioni  di  euro  per  l'anno 2005, si provvede, per l'importo di 12 milioni di euro, mediante corrispondente riduzione dello stanziamento iscritto,  ai  fini  del  bilancio  triennale  2005-2007, nell'ambito dell'unita'  previsionale  di base di parte corrente «Fondo speciale» dello stato di previsione del Ministero dell'economia e delle finanze per  l'anno  2005,  allo  scopo  parzialmente utilizzando, quanto a 5 milioni  di euro, l'accantonamento relativo al Ministero dell'interno e, quanto a 7 milioni di euro, l'accantonamento relativo al Ministero della  salute, nonche' mediante corrispondente riduzione di 8 milioni di  euro  dell'autorizzazione  di  spesa recata dall'articolo 6 della legge 24 dicembre 2003, n. 378.
 4.  Il  Ministro  dell'economia  e  delle finanze e' autorizzato ad apportare, con propri decreti, le occorrenti variazioni di bilancio.
 |  | Art. 6. Entrata in vigore
 1.  Il  presente  decreto  entra  in  vigore il giorno successivo a quello   della  sua  pubblicazione  nella  Gazzetta  Ufficiale  della Repubblica italiana e sara' presentato alle Camere per la conversione in legge.
 Il presente decreto, munito del sigillo dello Stato, sara' inserito nella  Raccolta  ufficiale  degli  atti  normativi  della  Repubblica italiana. E' fatto obbligo a chiunque spetti di osservarlo e di farlo osservare.
 Dato a Roma, addi' 1° ottobre 2005
 CIAMPI
 Berlusconi,  Presidente  del  Consiglio
 dei Ministri
 Storace, Ministro della salute
 Martino, Ministro della difesa
 Tremonti,   Ministro   dell'economia  e
 delle finanze
 La  Loggia,  Ministro  per  gli  affari
 regionali
 Fini, Ministro degli affari esteri Visto, il Guardasigilli: Castelli
 |  | Allegato Tabella prevista dall'art. 3
 POTENZIAMENTO DELL'ORGANICO DEL COMANDO
 CARABINIERI PER LA TUTELA DELLA SALUTE
 
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 Grado/ruolo          |      Personale in extraorganico ===================================================================== Capitano                      | Tenente/S. tenente            | Totale ufficiali              |                20 (a) Luogotenente                  | Mar.A. UPS                    | Mar. Capo                     | Mar. Ord.                     | Mar.                          | Totale ispettori              |                  76 Totale generale               |                  96
 
 (a) Il personale Ufficiali e' in extraorganico al Ruolo speciale, di  cui  alla Tabella n. 2 del decreto legislativo 5 ottobre 2000, n. 298.
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