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| Gazzetta n. 228 del 2005-09-30 |  | MINISTERO DELLE POLITICHE AGRICOLE E FORESTALI |  | DECRETO 20 settembre 2005 |  | Rinnovo  dell'autorizzazione, al laboratorio «Pa.L.Mer. Scarl - Parco scientifico  e  tecnologico  del  Lazio meridionale», al rilascio dei certificati  di analisi nel settore oleicolo, per l'intero territorio nazionale, aventi valore ufficiale, limitatamente ad alcune prove. |  | 
 |  | IL DIRETTORE GENERALE del Dipartimento delle politiche di sviluppo
 
 Visto   il  decreto  legislativo  30 marzo  2001,  n.  165,  ed  in particolare l'art. 16, lettera d);
 Visto  il  regolamento (CEE) n. 2081/92 del Consiglio del 14 luglio 1992  relativo  alla protezione delle indicazioni geografiche e delle denominazioni d'origine dei prodotti agricoli e alimentari;
 Visti  i regolamenti (CE) della Commissione con i quali, nel quadro delle  procedure  di cui al citato regolamento n. 2081/92, sono state registrate  le  D.O.P.  e  la  I.G.P. per gli oli di oliva vergini ed extravergini italiani;
 Considerato che gli oli di oliva vergini ed extravergini a D.O.P. o a  I.G.P.,  per poter rivendicare la denominazione registrata, devono possedere  le  caratteristiche chimico-fisiche stabiliti per ciascuna denominazione,  nei relativi disciplinari di produzione approvati dai competenti organi;
 Considerato  che  tali caratteristiche chimico-fisiche degli oli di oliva  vergini  ed  extravergini  a  denominazione  di origine devono essere accertate da laboratori autorizzati;
 Visto  il  decreto  ministeriale  del  26 dicembre 2002, pubblicato nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana - serie generale - n.  250  del  24 ottobre  2002  con il quale il laboratorio Pa.L.Mer. Scarl  -  Parco  scientifico  e  tecnologico  del  Lazio meridionale, ubicato  in  Latina,  via  Carrara  n.  12/A, e' stato autorizzato al rilascio  dei  certificati  di  analisi  nel  settore  oleicolo,  per l'intero territorio nazionale, aventi valore ufficiale;
 Vista  la  domanda  di  rinnovo  dell'autorizzazione presentata dal laboratorio sopra indicato in data 31 agosto 2005;
 Visto  il  decreto  legislativo  26 maggio  1997,  n.  156, recante attuazione della direttiva 93/99/CEE concernente misure supplementari in  merito  al  controllo  ufficiale  dei  prodotti  alimentari, e in particolare  sul possesso dei requisiti minimi dei laboratori, di cui all'art. 3 del citato decreto legislativo;
 Vista  la  circolare  ministeriale  13 gennaio  2000, n. 1, recante modalita'  per il rilascio delle autorizzazioni ai laboratori adibiti al  controllo  ufficiale dei prodotti a denominazione di origine e ad indicazione  geografica, registrati in ambito comunitario, pubblicata nella  Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana n. 55 del 7 marzo 2000;
 Considerato  che  il laboratorio sopra indicato ha ottemperato alle prescrizioni  indicate  al  punto  c)  della  predetta circolare e in particolare  ha dimostrato di avere ottenuto in data 18 dicembre 2003 l'accreditamento  relativamente  alle prove indicate nell'allegato al presente  decreto  e  del  suo  sistema qualita', in conformita' alle prescrizioni  della  norma  UNI  CEI EN ISO/IEC 17025, da parte di un organismo  conforme  alla  norma  UNI  CEI EN 45003 ed accreditato in ambito EA - European Cooperation for Accreditation;
 Ritenuti  sussistenti  le  condizioni  e i requisiti concernenti il rinnovo dell'autorizzazione in argomento;
 Si rinnova l'autorizzazione al  laboratorio Pa.L.Mer. Scarl - Parco scientifico e tecnologico del Lazio  meridionale,  ubicato  in  Latina,  via  Carrara  n.  12/A, al rilascio  dei  certificati  di  analisi  nel  settore  oleicolo,  per l'intero territorio nazionale, aventi valore ufficiale, limitatamente alle prove elencate in allegato al presente decreto.
 L'autorizzazione   ha   validita'   triennale   a   decorrere   dal 25 settembre  2005  a  condizione  che  il  laboratorio  mantenga  la validita' dell'accreditamento per tutto il detto periodo.
 La  eventuale domanda di ulteriore rinnovo deve essere inoltrata al Ministero  delle politiche agricole e forestali almeno tre mesi prima della scadenza.
 Il    laboratorio   sopra   citato   ha   l'onere   di   comunicare all'amministrazione  autorizzante  eventuali cambiamenti sopravvenuti interessanti  la  struttura societaria, l'ubicazione del laboratorio, la  dotazione  strumentale,  l'impiego  del  personale  ed ogni altra modifica  concernente le prove di analisi per le quali il laboratorio medesimo e' accreditato.
 L'omessa comunicazione comporta la sospensione dell'autorizzazione.
 Sui   certificati   di   analisi  rilasciati  e  su  ogni  tipo  di comunicazione  pubblicitaria  o  promozionale  diffusa, e' necessario indicare  che il provvedimento ministeriale riguarda solo le prove di analisi autorizzate.
 L'amministrazione   si   riserva   la  facolta'  di  verificare  la sussistenza  delle  condizioni  e  dei  requisiti  su cui si fonda il provvedimento  autorizzatorio,  in mancanza di essi, l'autorizzazione sara' revocata in qualsiasi momento.
 Il  presente  decreto  e' pubblicato nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana.
 Roma, 20 settembre 2005
 Il direttore generale: Abate
 |  | Allegato 
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 Denominazione della prova                 Norma/metodo --------------------------------------------------------------------- Acidità                          Reg. CEE 2568/91 11/07/1991 GU n. 81
 2^ SS 21/10/1991 All. 2
 
 Analisi spettrofotometrica       Reg. CEE 2568/91 11/07/1991 GU n. 81 Nell'ultravioletto               2^ SS 21/10/1991
 
 Numero di perossidi              Reg. CEE 2568/91 11/07/1991 GU n. 81
 2^ SS 21/10/1991 All. 3
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