| 
| Gazzetta n. 228 del 2005-09-30 |  | MINISTERO DELLE POLITICHE AGRICOLE E FORESTALI |  | COMUNICATO |  | Proposta  di  riconoscimento  della  denominazione d'origine protetta olio extra vergine di oliva ĞLucanoğ |  | 
 |  | Il  Ministero  delle  politiche  agricole  e  forestali esaminata l'istanza  intesa  ad  ottenere  la  protezione  della  denominazione d'origine protetta olio extra vergine di oliva ĞLucanoğ, ai sensi del regolamento   (CEE)   2081/92   del  consiglio  del  14 luglio  1992, presentata  dal  Consorzio  Olivicolo Lucano, via Fabio Filzi n. 87 - 85100  Matera,  esprime  parere  favorevole  e formula la proposta di disciplinare di produzione nel testo di seguito riportato. Le  eventuali osservazioni, adeguatamente motivate, relative alla presente  proposta  dovranno  essere  presentate,  nel rispetto della disciplina  fissata  dal  decreto  del  Presidente  della  Repubblica 26 ottobre   1972,  n.  642  Ğdisciplina  dell'imposta  di  bolloğ  e successive   modifiche,  al  Ministero  delle  politiche  agricole  e forestali  -  Dipartimento delle politiche di sviluppo - QTC III, via XX Settembre  n.  20  - 00187 Roma, entro trenta giorni dalla data di pubblicazione  nella  Gazzetta  Ufficiale  della  Repubblica italiana della  presente  proposta,  dai  soggetti interessati e costituiranno oggetto  di  opportuna  valutazione  da parte del predetto Ministero, prima  della  trasmissione  della suddetta proposta di riconoscimento alla Commissione europea.
 Decorso  tale  termine,  in assenza delle suddette osservazioni o dopo  la  loro  valutazione ove pervenute, la predetta proposta sara' notificata, per la registrazione ai sensi dell'art. 5 del regolamento (CEE) n. 2081/92, ai competenti organi comunitari.
 |  | Proposta di disciplinare di produzione della denominazione di origine protetta dell'olio extra vergine di oliva ĞLucanoğ
 
 Art. 1.
 Denominazione
 La  denominazione  di  origine  protetta  ĞLucanoğ  e'  riservata all'olio  extravergine  di  oliva  rispondente  alle condizioni ed ai requisiti stabiliti dal presente disciplinare.
 Art. 2.
 Varieta' di olivo
 La  denominazione  di  origine  protetta  ĞLucanoğ,  e' riservata all'olio extravergine di oliva prodotto esclusivamente dalle seguenti varieta' di olivo con le seguenti percentuali:
 Ogliarola minimo al 50%;
 Maiatica  e  Coratina,  congiuntamente  o disgiuntamente minimo 30%;
 Frantoio e Leccino fino ad un massimo del 20%.
 All'atto  dell'immissione al consumo l'olio extravergine di oliva a  denominazione  di  origine  protetta  ĞLucanoğ  deve  possedere le seguenti caratteristiche:
 valutazioni chimico fisiche:
 acidita' massima: 0,6 per 100 grammi di olio;
 numero perossidi: &60; 11;
 polifenoli totali: =&62; 120;
 valutazioni organolettiche:
 colore: dal giallo oro al giallo con riflessi verdi;
 odore: fruttato medio di oliva matura con note di erbaceo;
 sapore:  fruttato  medio  di  oliva con percezione della nota amara e piccante dal leggero al medio.
 Altri  parametri  chimico-fisici  non espressamente citati devono essere conformi all'attuale normativa U.E. vigente.
 Art. 3.
 Zona di produzione
 Le  olive  destinate  alla  produzione dell'olio extra vergine di oliva  a  denominazione  di  origine  protetta ĞLucanoğ devono essere prodotte,  trasformate  e  l'olio  ottenuto  deve essere confezionato nell'intero   territorio   amministrativo  dei  sottoelencati  comuni appartenenti alle province di Potenza e Matera.
 Nella provincia di Potenza:
 Acerenza,  Albano,  Armento,  Balvano, Banzi, Baragiano, Bella, Brienza,  Calvera, Campomaggiore, Cancellara, Carbone, Castronuovo di S'Andrea,   Cersosimo,  Chiaromonte,  Corleto  Perticara,  Episcopia, Fardella, Filiano, Forenza, Francavilla in Sinni, Gallicchio, Genzano di  Lucania,  Guardia  Perticara,  Lauria,  Lavello, Maratea, Marsico Nuovo,  Missanello,  Montemilone,  Montemurro,  Muro Lucano, Noepoli, Oppido  Lucano,  Palazzo  S. Gervasio, Picerno, Pietragalla, Rivello, Roccanova, Ruvo del Monte, San Chirico Nuovo, San Chirico Raparo, San Costantino   Albanese,  San  Fele,  San  Martino  d'Agri,  San  Paolo Albanese, Sant'Angelo le Fratte, Sant'Arcangelo, Satriano di Lucania, Savoia  di  Lucania,  Senise,  Teana,  Tolve,  Trecchina,  Vietri  di Potenza, Viggianello, Viggiano.
 Nella provincia di Matera:
 Accettura,  Aliano,  Bernalda, Calciano, Cirigliano, Colobraro, Craco, Ferrandina, Garaguso, Gorgoglione, Grassano, Grottole, Irsina, Matera,  Miglionico,  Montalbano  Ionico,  Montescaglioso, Nova Siri, Oliveto  Lucano,  Pisticci, Policoro, Pomarico, Rotondella, Salandra, Scanzano  Ionico,  San  Giorgio  Lucano,  San Mauro Forte, Stigliano, Tricarico, Tursi, Valsinni.
 Art. 4.
 Origine
 Ogni  fase  del processo produttivo viene monitorata documentando per  ognuna il prodotto in entrata e il prodotto in uscita. In questo modo,   e   attraverso  l'iscrizione  in  appositi  elenchi,  gestiti dall'organismo  di  controllo, delle particelle catastali sulla quale avviene  la  coltivazione,  dei  produttori,  dei  frantoiani  e  dei confezionatori,   nonche'  attraverso  la  denuncia  tempestiva  alla struttura  di  controllo  delle  quantita'  prodotte  e' garantita la tracciabilita'  del prodotto. Tutte le persone, fisiche o giuridiche, iscritte  nei  relativi elenchi, saranno assoggettate al controllo da parte della struttura di controllo.
 Art. 5.
 Caratteristiche di coltivazione
 La   coltivazione   delle  olive,  nonche'  l'estrazione,  ed  il confezionamento  dell'olio  extravergine  di oliva a denominazione di origine  protetta  ĞLucanoğ devono avvenire nell'ambito della zona di produzione di cui all'art. 3 per mantenere inalterate le qualita' del prodotto e garantire il controllo e la rintracciabilita'.
 Le  condizioni di coltura degli oliveti destinati alla produzione dell'olio  extravergine  di oliva a denominazione di origine protetta ĞLucanoğ,  devono  essere quelli tradizionali e caratteristiche della zona  e  comunque, atte a conferire alle olive e all'olio derivato le specifiche caratteristiche qualitative.
 I  sesti  di  impianto,  le  forme di allevamento ed i sistemi di potatura  devono  essere quelli generalmente usati o comunque, atti a non modificare le caratteristiche di pregio delle olive e dell'olio.
 Per i nuovi impianti sono da ritenersi idonee quelle aree dove la fertilita'  naturale  del terreno, l'esposizione e l'altimetria siano in  grado  di far esprimere agli oliveti le peculiari caratteristiche produttive  e  di  qualita'  e  sono ammesse forme di allevamento che consentono  densita'  fino  ad  un  massimo di cinquecento alberi per ettaro.
 La  difesa  fitosanitaria  e/o  biologica si applica attraverso i disciplinari di lotta integrata emanati dalla regione Basilicata.
 La   produzione   massima  di  olive  destinate  alla  produzione dell'olio  extravergine  di oliva a denominazione di origine protetta ĞLucanoğ  di  cui  all'art.  3  non puo' superare le 24 tonnellate ad ettaro con una produzione massima per piante di 60 kg.
 La  raccolta  deve  essere effettuata a partire dall'inizio della invaiatura  fino  a tutto il mese di dicembre, mentre per la cultivar Maiatica, la raccolta puo' prolungarsi fino al 15 gennaio.
 La  resa  massima in olio non puo' superare il 26% del peso delle olive.
 La raccolta deve essere eseguita manualmente o meccanicamente con agevolatrici  o  scuotitori  e  con  l'ausilio di reti. E' vietata la raccolta  su  reti  permanenti  ed  il  contatto  delle  drupe con il terreno. E' vietato l'uso di prodotti cascolanti.
 Il  trasporto  delle olive deve avvenire in contenitori fessurati per  permettere  la  circolazione  dell'aria  onde evitare danni alle drupe.  La  fase di conservazione fino alla molitura delle olive deve essere  il  piu' possibile limitata e comunque non protrarsi oltre le quarantotto ore successive alla raccolta.
 Art. 6.
 Modalita' di oleificazione
 Per la molitura delle olive e l'estrazione dell'olio sono ammessi solo  processi meccanici e fisici; e' vietato ricorrere a prodotti ad azione chimica, biochimica e meccanica, quali l'uso del talco. Non e' consentita  la  doppia  centrifugazione  della  pasta  di olive senza interruzione  (metodo  del  ripasso).  La  gramolatura  dovra' essere effettuata alla temperatura massima di 30°C della pasta di olive, per una  durata  di  quaranta  minuti  al  massimo. Tutte le gramolatrici devono essere fornite di adeguato termometro per la rilevazione della temperatura della pasta di olive. L'olio deve essere conservato nella zona di produzione, in locali poco illuminati, in serbatoi di acciaio inox  o  posture  interrate  rivestite  con  materiali idonei all'uso alimentare.  La  commercializzazione deve avvenire in banda stagnata, contenitori di vetro o terracotta smaltata di capacita' non superiore a  cinque  litri.  Il  prodotto  puo'  essere inoltre confezionato in bustine  monodose  recanti:  la  denominazione protetta, il lotto, la campagna  di  produzione  e  una  numerazione  progressiva attribuita dall'organismo  di  controllo.  E' consentito l'ottenimento dell'olio extra vergine a denominazione di origine protetta ĞLucanoğ con metodo biologico.
 Art. 7.
 Legame con l'ambiente
 Nel  sud  Italia  la  coltura  dell'olivo  e' molto presente e la Basilicata  in  questo  si distingue ulteriormente. Parlare dunque di olio   extravergine,   in   una  regione  altamente  vocata  come  la Basilicata,   significa   rappresentare   parte   della   storia  del territorio,  della cultura e delle tradizioni contadine, della difesa del  suolo  e dello sviluppo dell'agricoltura. Qui l'olio di oliva e' un  prodotto  altamente  simbolico  e  straordinario  con  una storia profonda e radicata.
 L'olivicoltura  lucana ha infatti origini remote. Lo testimoniano i numerosi reperti archeologici (olive, foglie e noccioli ecc.), come risulta  dagli scavi condotti nel Metapontino. I reperti archeologici di  fattorie,  sementi, aratri e altri oggetti testimoniano la grande tradizione   agricola  dell'area,  documentata,  tra  l'altro,  nelle straordinarie  tavole di Heraclea e raffigurata su monete e vasellame risalente a epoche pre-cristiane. Un ruolo molto importante fu svolto dai monaci Benedettini e Cistercensi, i quali, all'interno degli orti dei  monasteri e conventi diffusi in Basilicata, custodirono i semi e le  conoscenze  delle  tecniche  spinti  dalle  necessita'  del culto cristiano.  Ma  un  altro  importante  fattore  ha  contribuito  alla differenziazione delle aree coltivate ad oliveto rispetto al restante territorio agricolo: esse hanno storicamente costituito una eccezione alla  proprieta' latifondista grazie a contratti del tipo enfiteutico che  hanno assicurato quella stabilita' di rapporto fra coltivatori e terra coltivata necessaria a garantire una agricoltura meno precaria. Da  una  estensione  limitata il paesaggio degli oliveti deve essersi lentamente  allargato  nel  corso dei secoli. Negli ultimi decenni la olivicoltura dell'area ha avuto un netto miglioramento anche grazie a politiche  comunitarie  nazionali  e regionali che hanno finanziato i nuovi impianti e reimpianti.
 Il  comparto-olivicolo  oleario  e'  oggi  quindi,  uno  dei piu' competitivi e all'avanguardia nel settore primario regionale.
 Art. 8.
 Struttura di controllo
 L'olio extra vergine di oliva a denominazione di origine protetta ĞLucanoğ,   sara'   controllato  da  una  struttura  autorizzata,  in conformita'  all'art.  10  del  regolamento CEE n. 2081 del 14 luglio 1992.
 Art. 9.
 Designazione e presentazione
 E'  vietato  aggiungere  alla  denominazione  di origine protetta qualsiasi  termine  relativo  a  menzioni  geografiche.  E' possibile l'utilizzo  di  indicazioni  relative ad aziende, ragioni sociali o a marchi  privati  purche'  non  siano  tali  da  trarre  in inganno il consumatore e che compaiano in etichetta con una dimensione dimezzata rispetto   ai   caratteri  relativi  alla  denominazione  di  origine protetta.
 Sulle etichette devono essere chiaramente indicati:
 1)   ĞLucanoğ,  seguito  dall'acronimo  DOP  o  dalla  dicitura ĞDenominazione di origine protettağ;
 2) la quantita' di olio contenuta nel recipiente;
 3)  la campagna olearia di produzione e la data di scadenza del prodotto.
 Sono  ammessi  contro  etichette e collari dei confezionatori del prodotto.
 Il  logo  dell'olio  extra  vergine  di  oliva a denominazione di origine  protetta  ĞLucanoğ  e'  realizzato  con caratteri goudy sans bold. Il testo tutto in maiuscolo si caratterizza con la O finale che e'  di  corpo  pari a 2/3 di LUCAN, posizionata in testa. Nella parte inferiore  la  scritta  DOP  in  carattere  goudy  sans  medio, in un rapporto  di  1/3 con la O. Il colore e' il Pantone 471 e puo' essere usato, quando le condizioni lo richiedono, in negativo. La dimensione minima  di  utilizzo  non  deve  essere  inferiore  a  corpo  3,5 per l'acronimo dop.
 
 ----> vedere LOGO a pag. 31 della G.U. <----
 |  |  |