Gazzetta n. 228 del 2005-09-30 |
MINISTERO DELLE POLITICHE AGRICOLE E FORESTALI |
COMUNICATO |
Proposta di riconoscimento della denominazione d'origine protetta olio extra vergine di oliva ĞLucanoğ |
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Il Ministero delle politiche agricole e forestali esaminata l'istanza intesa ad ottenere la protezione della denominazione d'origine protetta olio extra vergine di oliva ĞLucanoğ, ai sensi del regolamento (CEE) 2081/92 del consiglio del 14 luglio 1992, presentata dal Consorzio Olivicolo Lucano, via Fabio Filzi n. 87 - 85100 Matera, esprime parere favorevole e formula la proposta di disciplinare di produzione nel testo di seguito riportato. Le eventuali osservazioni, adeguatamente motivate, relative alla presente proposta dovranno essere presentate, nel rispetto della disciplina fissata dal decreto del Presidente della Repubblica 26 ottobre 1972, n. 642 Ğdisciplina dell'imposta di bolloğ e successive modifiche, al Ministero delle politiche agricole e forestali - Dipartimento delle politiche di sviluppo - QTC III, via XX Settembre n. 20 - 00187 Roma, entro trenta giorni dalla data di pubblicazione nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana della presente proposta, dai soggetti interessati e costituiranno oggetto di opportuna valutazione da parte del predetto Ministero, prima della trasmissione della suddetta proposta di riconoscimento alla Commissione europea. Decorso tale termine, in assenza delle suddette osservazioni o dopo la loro valutazione ove pervenute, la predetta proposta sara' notificata, per la registrazione ai sensi dell'art. 5 del regolamento (CEE) n. 2081/92, ai competenti organi comunitari. | Proposta di disciplinare di produzione della denominazione di origine protetta dell'olio extra vergine di oliva ĞLucanoğ
Art. 1. Denominazione La denominazione di origine protetta ĞLucanoğ e' riservata all'olio extravergine di oliva rispondente alle condizioni ed ai requisiti stabiliti dal presente disciplinare. Art. 2. Varieta' di olivo La denominazione di origine protetta ĞLucanoğ, e' riservata all'olio extravergine di oliva prodotto esclusivamente dalle seguenti varieta' di olivo con le seguenti percentuali: Ogliarola minimo al 50%; Maiatica e Coratina, congiuntamente o disgiuntamente minimo 30%; Frantoio e Leccino fino ad un massimo del 20%. All'atto dell'immissione al consumo l'olio extravergine di oliva a denominazione di origine protetta ĞLucanoğ deve possedere le seguenti caratteristiche: valutazioni chimico fisiche: acidita' massima: 0,6 per 100 grammi di olio; numero perossidi: &60; 11; polifenoli totali: =&62; 120; valutazioni organolettiche: colore: dal giallo oro al giallo con riflessi verdi; odore: fruttato medio di oliva matura con note di erbaceo; sapore: fruttato medio di oliva con percezione della nota amara e piccante dal leggero al medio. Altri parametri chimico-fisici non espressamente citati devono essere conformi all'attuale normativa U.E. vigente. Art. 3. Zona di produzione Le olive destinate alla produzione dell'olio extra vergine di oliva a denominazione di origine protetta ĞLucanoğ devono essere prodotte, trasformate e l'olio ottenuto deve essere confezionato nell'intero territorio amministrativo dei sottoelencati comuni appartenenti alle province di Potenza e Matera. Nella provincia di Potenza: Acerenza, Albano, Armento, Balvano, Banzi, Baragiano, Bella, Brienza, Calvera, Campomaggiore, Cancellara, Carbone, Castronuovo di S'Andrea, Cersosimo, Chiaromonte, Corleto Perticara, Episcopia, Fardella, Filiano, Forenza, Francavilla in Sinni, Gallicchio, Genzano di Lucania, Guardia Perticara, Lauria, Lavello, Maratea, Marsico Nuovo, Missanello, Montemilone, Montemurro, Muro Lucano, Noepoli, Oppido Lucano, Palazzo S. Gervasio, Picerno, Pietragalla, Rivello, Roccanova, Ruvo del Monte, San Chirico Nuovo, San Chirico Raparo, San Costantino Albanese, San Fele, San Martino d'Agri, San Paolo Albanese, Sant'Angelo le Fratte, Sant'Arcangelo, Satriano di Lucania, Savoia di Lucania, Senise, Teana, Tolve, Trecchina, Vietri di Potenza, Viggianello, Viggiano. Nella provincia di Matera: Accettura, Aliano, Bernalda, Calciano, Cirigliano, Colobraro, Craco, Ferrandina, Garaguso, Gorgoglione, Grassano, Grottole, Irsina, Matera, Miglionico, Montalbano Ionico, Montescaglioso, Nova Siri, Oliveto Lucano, Pisticci, Policoro, Pomarico, Rotondella, Salandra, Scanzano Ionico, San Giorgio Lucano, San Mauro Forte, Stigliano, Tricarico, Tursi, Valsinni. Art. 4. Origine Ogni fase del processo produttivo viene monitorata documentando per ognuna il prodotto in entrata e il prodotto in uscita. In questo modo, e attraverso l'iscrizione in appositi elenchi, gestiti dall'organismo di controllo, delle particelle catastali sulla quale avviene la coltivazione, dei produttori, dei frantoiani e dei confezionatori, nonche' attraverso la denuncia tempestiva alla struttura di controllo delle quantita' prodotte e' garantita la tracciabilita' del prodotto. Tutte le persone, fisiche o giuridiche, iscritte nei relativi elenchi, saranno assoggettate al controllo da parte della struttura di controllo. Art. 5. Caratteristiche di coltivazione La coltivazione delle olive, nonche' l'estrazione, ed il confezionamento dell'olio extravergine di oliva a denominazione di origine protetta ĞLucanoğ devono avvenire nell'ambito della zona di produzione di cui all'art. 3 per mantenere inalterate le qualita' del prodotto e garantire il controllo e la rintracciabilita'. Le condizioni di coltura degli oliveti destinati alla produzione dell'olio extravergine di oliva a denominazione di origine protetta ĞLucanoğ, devono essere quelli tradizionali e caratteristiche della zona e comunque, atte a conferire alle olive e all'olio derivato le specifiche caratteristiche qualitative. I sesti di impianto, le forme di allevamento ed i sistemi di potatura devono essere quelli generalmente usati o comunque, atti a non modificare le caratteristiche di pregio delle olive e dell'olio. Per i nuovi impianti sono da ritenersi idonee quelle aree dove la fertilita' naturale del terreno, l'esposizione e l'altimetria siano in grado di far esprimere agli oliveti le peculiari caratteristiche produttive e di qualita' e sono ammesse forme di allevamento che consentono densita' fino ad un massimo di cinquecento alberi per ettaro. La difesa fitosanitaria e/o biologica si applica attraverso i disciplinari di lotta integrata emanati dalla regione Basilicata. La produzione massima di olive destinate alla produzione dell'olio extravergine di oliva a denominazione di origine protetta ĞLucanoğ di cui all'art. 3 non puo' superare le 24 tonnellate ad ettaro con una produzione massima per piante di 60 kg. La raccolta deve essere effettuata a partire dall'inizio della invaiatura fino a tutto il mese di dicembre, mentre per la cultivar Maiatica, la raccolta puo' prolungarsi fino al 15 gennaio. La resa massima in olio non puo' superare il 26% del peso delle olive. La raccolta deve essere eseguita manualmente o meccanicamente con agevolatrici o scuotitori e con l'ausilio di reti. E' vietata la raccolta su reti permanenti ed il contatto delle drupe con il terreno. E' vietato l'uso di prodotti cascolanti. Il trasporto delle olive deve avvenire in contenitori fessurati per permettere la circolazione dell'aria onde evitare danni alle drupe. La fase di conservazione fino alla molitura delle olive deve essere il piu' possibile limitata e comunque non protrarsi oltre le quarantotto ore successive alla raccolta. Art. 6. Modalita' di oleificazione Per la molitura delle olive e l'estrazione dell'olio sono ammessi solo processi meccanici e fisici; e' vietato ricorrere a prodotti ad azione chimica, biochimica e meccanica, quali l'uso del talco. Non e' consentita la doppia centrifugazione della pasta di olive senza interruzione (metodo del ripasso). La gramolatura dovra' essere effettuata alla temperatura massima di 30°C della pasta di olive, per una durata di quaranta minuti al massimo. Tutte le gramolatrici devono essere fornite di adeguato termometro per la rilevazione della temperatura della pasta di olive. L'olio deve essere conservato nella zona di produzione, in locali poco illuminati, in serbatoi di acciaio inox o posture interrate rivestite con materiali idonei all'uso alimentare. La commercializzazione deve avvenire in banda stagnata, contenitori di vetro o terracotta smaltata di capacita' non superiore a cinque litri. Il prodotto puo' essere inoltre confezionato in bustine monodose recanti: la denominazione protetta, il lotto, la campagna di produzione e una numerazione progressiva attribuita dall'organismo di controllo. E' consentito l'ottenimento dell'olio extra vergine a denominazione di origine protetta ĞLucanoğ con metodo biologico. Art. 7. Legame con l'ambiente Nel sud Italia la coltura dell'olivo e' molto presente e la Basilicata in questo si distingue ulteriormente. Parlare dunque di olio extravergine, in una regione altamente vocata come la Basilicata, significa rappresentare parte della storia del territorio, della cultura e delle tradizioni contadine, della difesa del suolo e dello sviluppo dell'agricoltura. Qui l'olio di oliva e' un prodotto altamente simbolico e straordinario con una storia profonda e radicata. L'olivicoltura lucana ha infatti origini remote. Lo testimoniano i numerosi reperti archeologici (olive, foglie e noccioli ecc.), come risulta dagli scavi condotti nel Metapontino. I reperti archeologici di fattorie, sementi, aratri e altri oggetti testimoniano la grande tradizione agricola dell'area, documentata, tra l'altro, nelle straordinarie tavole di Heraclea e raffigurata su monete e vasellame risalente a epoche pre-cristiane. Un ruolo molto importante fu svolto dai monaci Benedettini e Cistercensi, i quali, all'interno degli orti dei monasteri e conventi diffusi in Basilicata, custodirono i semi e le conoscenze delle tecniche spinti dalle necessita' del culto cristiano. Ma un altro importante fattore ha contribuito alla differenziazione delle aree coltivate ad oliveto rispetto al restante territorio agricolo: esse hanno storicamente costituito una eccezione alla proprieta' latifondista grazie a contratti del tipo enfiteutico che hanno assicurato quella stabilita' di rapporto fra coltivatori e terra coltivata necessaria a garantire una agricoltura meno precaria. Da una estensione limitata il paesaggio degli oliveti deve essersi lentamente allargato nel corso dei secoli. Negli ultimi decenni la olivicoltura dell'area ha avuto un netto miglioramento anche grazie a politiche comunitarie nazionali e regionali che hanno finanziato i nuovi impianti e reimpianti. Il comparto-olivicolo oleario e' oggi quindi, uno dei piu' competitivi e all'avanguardia nel settore primario regionale. Art. 8. Struttura di controllo L'olio extra vergine di oliva a denominazione di origine protetta ĞLucanoğ, sara' controllato da una struttura autorizzata, in conformita' all'art. 10 del regolamento CEE n. 2081 del 14 luglio 1992. Art. 9. Designazione e presentazione E' vietato aggiungere alla denominazione di origine protetta qualsiasi termine relativo a menzioni geografiche. E' possibile l'utilizzo di indicazioni relative ad aziende, ragioni sociali o a marchi privati purche' non siano tali da trarre in inganno il consumatore e che compaiano in etichetta con una dimensione dimezzata rispetto ai caratteri relativi alla denominazione di origine protetta. Sulle etichette devono essere chiaramente indicati: 1) ĞLucanoğ, seguito dall'acronimo DOP o dalla dicitura ĞDenominazione di origine protettağ; 2) la quantita' di olio contenuta nel recipiente; 3) la campagna olearia di produzione e la data di scadenza del prodotto. Sono ammessi contro etichette e collari dei confezionatori del prodotto. Il logo dell'olio extra vergine di oliva a denominazione di origine protetta ĞLucanoğ e' realizzato con caratteri goudy sans bold. Il testo tutto in maiuscolo si caratterizza con la O finale che e' di corpo pari a 2/3 di LUCAN, posizionata in testa. Nella parte inferiore la scritta DOP in carattere goudy sans medio, in un rapporto di 1/3 con la O. Il colore e' il Pantone 471 e puo' essere usato, quando le condizioni lo richiedono, in negativo. La dimensione minima di utilizzo non deve essere inferiore a corpo 3,5 per l'acronimo dop.
----> vedere LOGO a pag. 31 della G.U. <---- |
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