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| Gazzetta n. 227 del 2005-09-29 |  | COMITATO INTERMINISTERIALE PER LA PROGRAMMAZIONE ECONOMICA |  | DELIBERAZIONE 29 luglio 2005 |  | Criteri  e  modalita' di funzionamento del fondo per il finanziamento degli  interventi  consentiti  dagli orientamenti U.E. sugli aiuti di Stato  per  il  salvataggio  e  la  ristrutturazione delle imprese in difficolta'  -  decreto-legge  n.  35/2005,  convertito  in  legge n. 80/2005 - articolo 11, commi 3 - 6. (Deliberazione n. 101/2005). |  | 
 |  | IL COMITATO INTERMINISTERIALE PER LA PROGRAMMAZIONE ECONOMICA
 
 Visto  il  decreto-legge  14  marzo  2005,  n.  35, convertito, con modificazioni, nella legge 14 maggio 2005, n. 80;
 Visto  in  particolare  l'art.  11,  comma  3,  del decretolegge n. 35/2005,   il   quale  stabilisce  l'istituzione  del  Fondo  per  il finanziamento  degli  interventi  consentiti  dagli Orientamenti U.E. sugli  aiuti  di Stato per il salvataggio e la ristrutturazione delle imprese in difficolta';
 Visto l'art. 11, comma 6, del decreto-legge n. 35/2005, che demanda a  questo  Comitato  la  fissazione dei criteri e delle modalita' per l'attuazione del predetto Fondo;
 Ritenuto  di  utilizzare, in sede di prima applicazione, le risorse del  Fondo  esclusivamente per la concessione di garanzia statale sui finanziamenti bancari contratti dalle imprese;
 Ritenuta l'opportunita' di affidare, in considerazione nella natura degli   interventi   da  realizzare,  al  Ministero  delle  attivita' produttive la gestione delle procedure operative per l'utilizzo delle risorse del Fondo;
 Su proposta del Ministro delle attivita' produttive;
 Delibera:
 1. Soggetti beneficiari.
 Possono   accedere   agli   interventi  del  Fondo  le  imprese  in difficolta'  ai  sensi  del  punto  2.1 degli Orientamenti comunitari sugli  aiuti  di  Stato  per  il salvataggio e la ristrutturazione di imprese in difficolta'.
 In particolare, si considera in difficolta' una impresa che non sia in  grado,  con le proprie risorse e con le risorse che puo' ottenere dai  proprietari/azionisti o dai creditori, di contenere perdite che, in  assenza  di  un  intervento esterno delle autorita' pubbliche, la condurrebbero quasi certamente al collasso economico, nel breve o nel medio periodo.
 Un'impresa  parte  di un gruppo non puo' normalmente beneficiare di aiuti  per  il  salvataggio o la ristrutturazione, a meno che non sia dimostrabile  che  le  difficolta'  sono specifiche della societa' in questione, che non risultano da operazioni arbitrarie sui bilanci del gruppo e che sono troppo gravi per essere risolte dal gruppo stesso.
 2. Interventi ammissibili.
 Gli  interventi  del  Fondo  possono  riguardare  sia  aiuti per il salvataggio che aiuti per la ristrutturazione, come definiti al punto 2.2 degli Orientamenti comunitari.
 Gli  aiuti per il salvataggio consistono in un sostegno finanziario temporaneo   e   reversibile,  della  durata  massima  di  sei  mesi, finalizzato  a  mantenere in attivita' una impresa in difficolta' per il  tempo  necessario  a  elaborare un piano di ristrutturazione o di liquidazione.
 Gli   aiuti  per  la  ristrutturazione  sono  basati  su  un  piano industriale  e finanziario finalizzato a ripristinare la redditivita' a lungo termine dell'impresa.
 Possono   beneficiare   degli   interventi  del  Fondo  le  imprese individuate al punto 2.3 degli Orientamenti comunitari.
 3. Aiuti per il salvataggio.
 Gli  aiuti  per  il salvataggio a valere sul Fondo saranno concessi esclusivamente  nella  forma della garanzia statale sui finanziamenti bancari  contratti  dall'impresa, alle condizioni di cui al punto 3.1 degli Orientamenti comunitari.
 4. Aiuti per la ristrutturazione.
 L'impresa  deve  presentare  un  Piano  di  ristrutturazione,  alle condizioni  di  cui  al  punto 3.2 degli Orientamenti comunitari, che deve essere approvato dalla Commissione europea.
 Il  Piano di ristrutturazione puo' includere un intervento a valere sul Fondo, concesso unicamente nella forma della garanzia statale sui finanziamenti bancari contratti dall'impresa.
 5. Presentazione della domanda e iter istruttorio.
 L'impresa  che  intende accedere agli interventi del Fondo presenta la  domanda  a  Sviluppo  Italia  S.p.A.  che, dopo avere operato una verifica  preliminare  dei requisiti di ammissibilita', la trasmette, entro  15 giorni dal ricevimento, al MAP e al Comitato tecnico di cui all'art. 11, comma 5, del decreto-legge n. 35/2005.
 Il  Comitato  tecnico esprime le proprie indicazioni e le comunica, entro  15  giorni  dal  ricevimento  della documentazione da Sviluppo Italia,   al   Ministero  dalle  attivita'  produttive  che  effettua l'istruttoria avvalendosi di Sviluppo Italia.
 La  domanda  deve  contenere  l'indicazione  dei termini essenziali delle  operazioni  finanziarie oggetto della garanzia statale e della banche   prescelte;   le  banche  prescelte  devono,  a  loro  volta, comunicare   al  Ministero  delle  attivita'  produttive  la  propria disponibilita'  a  effettuare le operazioni finanziarie, precisandone la forma, l'importo, il tasso d'interesse, la durata, le modalita' di erogazione  e  di  rimborso  e  tutte  le  altre eventuali condizioni previste.
 Saranno  istruite  con  priorita' le domande provenienti da imprese per  le  quali sia gia' stata decretata, a seguito di approvazione di programma  di  crisi  aziendale,  la  correspensione  del trattamento straordinario di integrazione salariale in favore di oltre il 70% dei lavoratori dipendenti.
 Il   Ministero   delle   attivita'   produttive  potra'  sottoporre direttamente  al  Comitato  tecnico  l'esito di eventuali percorsi di valutazione avviati e svolti anche con il supporto di Sviluppo Italia precedentemente all'adozione della presente delibera.
 In caso di esito positivo dalla propria istruttoria, da completarsi entro  trenta  giorni  dal ricevimento delle indicazioni del Comitato tecnico,   il   Ministero   delle   attivita'   produttive  emana  il provvedimento  di  concessione  della  garanzia e notifica l'Aiuto di Stato alla Commissione europea.
 In  caso  di  intervento  della garanzia statale il Ministero delle attivita' produttive effettua il pagamento a valere sulle risorse del Fondo,  depositato  presso  la  Tesoreria  centrale  dello  Stato  ed intestato al Ministero medesimo.
 Il  Ministero  delle  attivita'  produttive  trasmette  al Comitato tecnico   una   relazione   semestrale  sulle  attivita'  oggetto  di istruttoria ai sensi della presente delibera.
 6. Oggetto e limiti della garanzia.
 La  garanzia, di natura solidale ai sensi dell'art. 1944 del codice civile,  assiste  il  credito  maturato  a  favore della banca che ha concesso  il  credito in termini di capitale, interessi ed ogni altro costo ed onere connesso con l'operazione garantita.
 Nel  caso  di  crediti  di  firma la garanzia si estende anche alla commissione dovuta alla banca.
 Il  tasso  di interesse non puo' essere superiore a quello previsto per  i  mutui  con oneri a carico dello Stato dall'art. 45, comma 32, della legge 23 dicembre 1998, n. 448.
 7. Richiesta di operativita' della garanzia.
 La garanzia diviene operante senza obbligo di preventiva escussione del    debitore,   su   semplice   comunicazione   dell'inadempimento dell'obbligazione,  nella  quale  la banca dichiara, sotto la propria responsabilita', di aver gia' richiesto infruttuosamente il pagamento al  debitore  o  indica  l'importo  del credito vantato, distinto per capitale,  interessi,  spese  ed  altri  oneri,  allegando  tutta  la documentazione  idonea  a dimostrare la sussistenza e l'ammontare del credito medesimo.
 La   richiesta  della  garanzia  e'  inviata  per  conoscenza  agli amministratori  dell'impresa  debitrice, i quali dovranno trasmettere immediatamente  al  Ministero  delle  attivita'  produttive eventuali osservazioni.
 Entro  trenta  giorni  dal ricevimento della richiesta il Ministero delle   attivita'   produttive  versa  alla  banca  la  somma  dovuta dall'impresa, nei limiti di cui al punto 6. della presente delibera.
 Il  termine  di cui al precedente periodo si interrompe nel caso in cui,  per  cause  imputabili  alla  banca,  si  renda  necessario  il compimento  di  atti  istruttori  diretti ad accertare la sussistenza delle  condizioni di operativita' della garanzia, nonche' l'esistenza e l'ammontare del credito vantato dalla banca medesima.
 A  seguito del pagamento il Ministero delle attivita' produttive e' surrogato nei diritti della banca creditrice, a norma dell'art. 1203, primo comma, n. 3, del codice civile.
 Sulla   somma  pagata  dal  Ministero  delle  attivita'  produttive maturano gli interessi al tasso legale vigente a decorrere dalla data di  pagamento  alla  banca  e  fino  alla  data  di rimborso da parte dell'impresa debitrice.
 8. Clausola di salvaguardia.
 Salvo   i   casi   espressamente   previsti  dal  punto  3.3  degli Orientamenti comunitari, tanto gli aiuti al salvataggio che gli aiuti alla  ristrutturazione devono avere carattere straordinario e possono essere concessi una volta. Gli interventi a valere sul Fondo non sono dunque  compatibili  in  principio,  con altri aiuti aventi la stessa finalita' precedentemente concessi alla medesima impresa.
 Per  quanto  non espressamente disciplinato dalla presente delibera valgono  le  disposizioni  degli  Orientamenti  U.E. per gli aiuti al salvataggio e la ristrutturazione delle imprese in difficolta'.
 
 Roma, 29 luglio 2005
 
 Il Presidente: Berlusconi
 
 Il segretario del CIPE: Baldassari
 
 Registrato alla Corte dei conti il 28 settembre 2005 Ufficio  controllo atti Ministeri economico-finanziari, registro n. 5 Economia e finanze, foglio n. 82
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