Gazzetta n. 227 del 2005-09-29
COMITATO INTERMINISTERIALE PER LA PROGRAMMAZIONE ECONOMICA
DELIBERAZIONE 29 luglio 2005
Criteri e modalita' di funzionamento del fondo per il finanziamento degli interventi consentiti dagli orientamenti U.E. sugli aiuti di Stato per il salvataggio e la ristrutturazione delle imprese in difficolta' - decreto-legge n. 35/2005, convertito in legge n. 80/2005 - articolo 11, commi 3 - 6. (Deliberazione n. 101/2005).

IL COMITATO INTERMINISTERIALE
PER LA PROGRAMMAZIONE ECONOMICA

Visto il decreto-legge 14 marzo 2005, n. 35, convertito, con modificazioni, nella legge 14 maggio 2005, n. 80;
Visto in particolare l'art. 11, comma 3, del decretolegge n. 35/2005, il quale stabilisce l'istituzione del Fondo per il finanziamento degli interventi consentiti dagli Orientamenti U.E. sugli aiuti di Stato per il salvataggio e la ristrutturazione delle imprese in difficolta';
Visto l'art. 11, comma 6, del decreto-legge n. 35/2005, che demanda a questo Comitato la fissazione dei criteri e delle modalita' per l'attuazione del predetto Fondo;
Ritenuto di utilizzare, in sede di prima applicazione, le risorse del Fondo esclusivamente per la concessione di garanzia statale sui finanziamenti bancari contratti dalle imprese;
Ritenuta l'opportunita' di affidare, in considerazione nella natura degli interventi da realizzare, al Ministero delle attivita' produttive la gestione delle procedure operative per l'utilizzo delle risorse del Fondo;
Su proposta del Ministro delle attivita' produttive;
Delibera:
1. Soggetti beneficiari.
Possono accedere agli interventi del Fondo le imprese in difficolta' ai sensi del punto 2.1 degli Orientamenti comunitari sugli aiuti di Stato per il salvataggio e la ristrutturazione di imprese in difficolta'.
In particolare, si considera in difficolta' una impresa che non sia in grado, con le proprie risorse e con le risorse che puo' ottenere dai proprietari/azionisti o dai creditori, di contenere perdite che, in assenza di un intervento esterno delle autorita' pubbliche, la condurrebbero quasi certamente al collasso economico, nel breve o nel medio periodo.
Un'impresa parte di un gruppo non puo' normalmente beneficiare di aiuti per il salvataggio o la ristrutturazione, a meno che non sia dimostrabile che le difficolta' sono specifiche della societa' in questione, che non risultano da operazioni arbitrarie sui bilanci del gruppo e che sono troppo gravi per essere risolte dal gruppo stesso.
2. Interventi ammissibili.
Gli interventi del Fondo possono riguardare sia aiuti per il salvataggio che aiuti per la ristrutturazione, come definiti al punto 2.2 degli Orientamenti comunitari.
Gli aiuti per il salvataggio consistono in un sostegno finanziario temporaneo e reversibile, della durata massima di sei mesi, finalizzato a mantenere in attivita' una impresa in difficolta' per il tempo necessario a elaborare un piano di ristrutturazione o di liquidazione.
Gli aiuti per la ristrutturazione sono basati su un piano industriale e finanziario finalizzato a ripristinare la redditivita' a lungo termine dell'impresa.
Possono beneficiare degli interventi del Fondo le imprese individuate al punto 2.3 degli Orientamenti comunitari.
3. Aiuti per il salvataggio.
Gli aiuti per il salvataggio a valere sul Fondo saranno concessi esclusivamente nella forma della garanzia statale sui finanziamenti bancari contratti dall'impresa, alle condizioni di cui al punto 3.1 degli Orientamenti comunitari.
4. Aiuti per la ristrutturazione.
L'impresa deve presentare un Piano di ristrutturazione, alle condizioni di cui al punto 3.2 degli Orientamenti comunitari, che deve essere approvato dalla Commissione europea.
Il Piano di ristrutturazione puo' includere un intervento a valere sul Fondo, concesso unicamente nella forma della garanzia statale sui finanziamenti bancari contratti dall'impresa.
5. Presentazione della domanda e iter istruttorio.
L'impresa che intende accedere agli interventi del Fondo presenta la domanda a Sviluppo Italia S.p.A. che, dopo avere operato una verifica preliminare dei requisiti di ammissibilita', la trasmette, entro 15 giorni dal ricevimento, al MAP e al Comitato tecnico di cui all'art. 11, comma 5, del decreto-legge n. 35/2005.
Il Comitato tecnico esprime le proprie indicazioni e le comunica, entro 15 giorni dal ricevimento della documentazione da Sviluppo Italia, al Ministero dalle attivita' produttive che effettua l'istruttoria avvalendosi di Sviluppo Italia.
La domanda deve contenere l'indicazione dei termini essenziali delle operazioni finanziarie oggetto della garanzia statale e della banche prescelte; le banche prescelte devono, a loro volta, comunicare al Ministero delle attivita' produttive la propria disponibilita' a effettuare le operazioni finanziarie, precisandone la forma, l'importo, il tasso d'interesse, la durata, le modalita' di erogazione e di rimborso e tutte le altre eventuali condizioni previste.
Saranno istruite con priorita' le domande provenienti da imprese per le quali sia gia' stata decretata, a seguito di approvazione di programma di crisi aziendale, la correspensione del trattamento straordinario di integrazione salariale in favore di oltre il 70% dei lavoratori dipendenti.
Il Ministero delle attivita' produttive potra' sottoporre direttamente al Comitato tecnico l'esito di eventuali percorsi di valutazione avviati e svolti anche con il supporto di Sviluppo Italia precedentemente all'adozione della presente delibera.
In caso di esito positivo dalla propria istruttoria, da completarsi entro trenta giorni dal ricevimento delle indicazioni del Comitato tecnico, il Ministero delle attivita' produttive emana il provvedimento di concessione della garanzia e notifica l'Aiuto di Stato alla Commissione europea.
In caso di intervento della garanzia statale il Ministero delle attivita' produttive effettua il pagamento a valere sulle risorse del Fondo, depositato presso la Tesoreria centrale dello Stato ed intestato al Ministero medesimo.
Il Ministero delle attivita' produttive trasmette al Comitato tecnico una relazione semestrale sulle attivita' oggetto di istruttoria ai sensi della presente delibera.
6. Oggetto e limiti della garanzia.
La garanzia, di natura solidale ai sensi dell'art. 1944 del codice civile, assiste il credito maturato a favore della banca che ha concesso il credito in termini di capitale, interessi ed ogni altro costo ed onere connesso con l'operazione garantita.
Nel caso di crediti di firma la garanzia si estende anche alla commissione dovuta alla banca.
Il tasso di interesse non puo' essere superiore a quello previsto per i mutui con oneri a carico dello Stato dall'art. 45, comma 32, della legge 23 dicembre 1998, n. 448.
7. Richiesta di operativita' della garanzia.
La garanzia diviene operante senza obbligo di preventiva escussione del debitore, su semplice comunicazione dell'inadempimento dell'obbligazione, nella quale la banca dichiara, sotto la propria responsabilita', di aver gia' richiesto infruttuosamente il pagamento al debitore o indica l'importo del credito vantato, distinto per capitale, interessi, spese ed altri oneri, allegando tutta la documentazione idonea a dimostrare la sussistenza e l'ammontare del credito medesimo.
La richiesta della garanzia e' inviata per conoscenza agli amministratori dell'impresa debitrice, i quali dovranno trasmettere immediatamente al Ministero delle attivita' produttive eventuali osservazioni.
Entro trenta giorni dal ricevimento della richiesta il Ministero delle attivita' produttive versa alla banca la somma dovuta dall'impresa, nei limiti di cui al punto 6. della presente delibera.
Il termine di cui al precedente periodo si interrompe nel caso in cui, per cause imputabili alla banca, si renda necessario il compimento di atti istruttori diretti ad accertare la sussistenza delle condizioni di operativita' della garanzia, nonche' l'esistenza e l'ammontare del credito vantato dalla banca medesima.
A seguito del pagamento il Ministero delle attivita' produttive e' surrogato nei diritti della banca creditrice, a norma dell'art. 1203, primo comma, n. 3, del codice civile.
Sulla somma pagata dal Ministero delle attivita' produttive maturano gli interessi al tasso legale vigente a decorrere dalla data di pagamento alla banca e fino alla data di rimborso da parte dell'impresa debitrice.
8. Clausola di salvaguardia.
Salvo i casi espressamente previsti dal punto 3.3 degli Orientamenti comunitari, tanto gli aiuti al salvataggio che gli aiuti alla ristrutturazione devono avere carattere straordinario e possono essere concessi una volta. Gli interventi a valere sul Fondo non sono dunque compatibili in principio, con altri aiuti aventi la stessa finalita' precedentemente concessi alla medesima impresa.
Per quanto non espressamente disciplinato dalla presente delibera valgono le disposizioni degli Orientamenti U.E. per gli aiuti al salvataggio e la ristrutturazione delle imprese in difficolta'.

Roma, 29 luglio 2005

Il Presidente: Berlusconi

Il segretario del CIPE: Baldassari

Registrato alla Corte dei conti il 28 settembre 2005 Ufficio controllo atti Ministeri economico-finanziari, registro n. 5 Economia e finanze, foglio n. 82