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| Gazzetta n. 227 del 2005-09-29 |  | MINISTERO DELLA SALUTE |  | DECRETO 18 luglio 2005 |  | Riconoscimento al sig. Mako Albert, di titolo di studio estero, quale titolo  abilitante  per  l'esercizio  in  Italia della professione di medico chirurgo. |  | 
 |  | IL DIRETTORE GENERALE delle risorse umane e delle professioni sanitarie
 
 Vista  l'istanza  con  la  quale  il  sig.  Mako  Albert, cittadino albanese, ha chiesto il riconoscimento del titolo di medico generico, conseguito  in  Albania,  ai  fini  dell'esercizio  in  Italia  della professione di medico chirurgo;
 Visto  il decreto legislativo 25 luglio 1998, n. 286, recante testo unico  delle disposizioni concernrnti la disciplina dell'immigrazione e  norme  sulla condizione dello straniero, e successive modifiche ed integrazioni, in ultimo la legge 30 luglio 2002, n. 189;
 Visto il decreto del Presidente della Repubblica 31 agosto 1999, n. 394  «Regolamento recante norme di attuazione del testo unico a norma dell'art.  1,  comma 6, decreto legislativo 25 luglio 1998, n. 286, e successive  modifiche  ed  integrazioni,  in  ultimo  il  decreto del Presidente della Repubblica 18 ottobre 2004, n. 334;
 Visti  gli articoli 49 e 50 del predetto decreto n. 394 del 1999 ed in   particolare  il  comma  7  dell'art.  50,  che  disciplinano  il riconoscimento  dei  titoli professionali abilitanti all'esercizio di una  professione sanitaria, conseguiti in un Paese terzo da parte dei cittadini  non  comunitari, nonche' dei titoli accademici di studio e di   formazione  professionale,  complementari  dei  predetti  titoli abilitanti  all'esercizio  di  una  professione,  conseguiti  ai fini dell'ammissione  agli  impieghi  e  dello  svolgimento  di  attivita' sanitarie nell'ambito del Servizio sanitario nazionale;
 Vista la decisione della Conferenza dei servizi, prevista dall'art. 12 del decreto legislativo n. 115 del 1992 e dall'art. 14 del decreto legislativo  n.  319/1994,  che  nella riunione del 15 luglio 2004 ha ritenuto  di applicare al richiedente la misura compensativa ai sensi di   quanto   disposto  dall'art.  6,  comma  1  del  citato  decreto legislativo n. 115/1992;
 Visto l'esito della prova attitudinale effettuata in data 11 luglio 2005,  ai  sensi  dell'art.  8,  comma  1,  del  gia'  citato decreto legislativo n. 115/1992, a seguito della quale il sig. Mako Albert e' risultato idoneo;
 Rilevata   la   sussistenza   dei   requisiti   di   legge  per  il riconoscimento del titolo di medico chirurgo;
 Visto il decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165;
 Decreta:
 1.  Il  titolo di medico generico rilasciato in data 29 agosto 1997 dall'Universita'  di  Tirana - Facolta' di Medicina (Albania) al sig. Mako  Albert,  nato  a  Vlorė  - Valona (Albania) il 9 marzo 1973, e' riconosciuto  quale titolo abilitante per l'esercizio in Italia della professione di medico chirurgo.
 2.  Il  dott.  Mako  Albert e' autorizzato ad esercitare in Italia, come  lavoratore  dipendente  o  autonomo,  la  professione di medico chirurgo,  previa  iscrizione all'Ordine dei medici chirurghi e degli odontoiatri  territorialmente  competente  ed  accertamento  da parte dell'Ordine  stesso  della  conoscenza  della lingua italiana e delle speciali  disposizioni  che  regolano  l'esercizio  professionale  in Italia.
 3.  L'esercizio professionale in base al titolo riconosciuto con il presente decreto e' consentito esclusivamente nell'ambito delle quote stabilite  ai  sensi  dell'art.  3,  comma 4, del decreto legislativo 25 luglio  1998,  n. 286, e successive modifiche, e per il periodo di validita'  ed  alle  condizioni  previste  dal  permesso  o  carta di soggiorno.
 4. Il presente decreto, ai sensi dell'art. 50, comma 8-bis, decreto del  Presidente  della  Repubblica 31 agosto 1999, n. 394, qualora il sanitario  non  si  iscriva  al  relativo  albo  professionale, perde efficacia trascorsi due anni dal suo rilascio.
 5. Il presente decreto e' pubblicato nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana.
 
 Roma, 18 luglio 2005
 
 Il direttore generale: Mastrocola
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