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| Gazzetta n. 227 del 2005-09-29 |  | MINISTERO DELLE POLITICHE AGRICOLE E FORESTALI |  | DECRETO 21 settembre 2005 |  | Autorizzazione,  all'organismo di controllo denominato «Certiprodop - Societa' di certificazione prodotti alimentari S.r.l.», ad effettuare i controlli sulla denominazione di origine protetta «Ricotta Romana», registrata  in  ambito Unione europea, ai sensi del regolamento (CEE) n. 2081/92. |  | 
 |  | IL DIRETTORE GENERALE del Dipartimento delle politiche di sviluppo
 
 Visto   il  decreto  legislativo  30 marzo  2001,  n.  165,  ed  in particolare l'art. 16, lettera d);
 Visto  il  regolamento (CEE) n. 2081/92 del Consiglio del 14 luglio 1992,  relativo alla protezione delle indicazioni geografiche e delle denominazioni  di  origine  dei prodotti agricoli ed alimentari, e in particolare l'art. 10 concernente i controlli;
 Visto  il  regolamento  della  Commissione  (CE)  n.  737/2005  del 13 maggio  2005,  pubblicato  nella  Gazzetta  Ufficiale  dell'Unione europea n. L 122/15 del 14 maggio 2005, con il quale l'Unione europea ha  provveduto  alla  registrazione  della  denominazione  di origine protetta «Ricotta Romana», nel quadro della procedura di cui all'art. 5 del regolamento (CEE) n. 2081/92 del Consiglio;
 Visto  l'art.  53, comma 4, della legge 24 aprile 1998, n. 128 come sostituito dall'art. 14 della legge 21 dicembre 1999, n. 526, recante disposizioni   per   l'adempimento   di   obblighi   derivanti  dalla appartenenza  dell'Italia  alle Comunita' europee - legge comunitaria 1999  -  il  quale  contiene apposite disposizioni sui controlli e la vigilanza  sulle  denominazioni  protette  dei  prodotti  agricoli  e alimentari,  istituendo un elenco degli organismi privati autorizzati con  decreto  del  Ministero  delle  politiche  agricole e forestali, sentite  le  regioni  ed  individua  nel  Ministero  delle  politiche agricole  e forestali l'autorita' nazionale preposta al coordinamento dell'attivita'  di  controllo  e  responsabile  della vigilanza sulla stessa;
 Considerato  che  con  decreto ministeriale del 6 novembre 2003 era stata  accordata  la  protezione transitoria a livello nazionale alla denominazione  «Ricotta  Romana»  ai  sensi  del  regolamento (CE) n. 535/97,   art.  1,  paragrafo  2,  che  ha  integrato  l'art.  5  del regolamento CEE n. 2081/92;
 Considerato  che  con  decreto  ministeriale  del  28 dicembre 2004 l'organismo  di  controllo  «Certiprodop - Societa' di certificazione prodotti  alimentari  S.r.l.»  e'  stato  autorizzato ad effettuare i controlli    sulla    denominazione    «Ricotta    Romana»   protetta transitoriamente a livello nazionale;
 Vista   l'indicazione   espressa   dal   Comitato  promotore  delle denominazioni  di  origine protetta «Caseus Romae», «Ricotta Romana», «Caciotta  Romana» e della indicazione geografica protetta «Abbacchio Romano»,  con  la  quale veniva indicato, quale organismo privato per svolgere  attivita'  di  controllo  sul  prodotto di che trattasi, la societa'  Certiprodop  Societa' di certificazione prodotti alimentari S.r.l. con sede in Crema (Cremona), via del Macello n. 26;
 Considerato    che   l'organismo   «Certiprodop   -   Societa'   di certificazione  prodotti  alimentari  S.r.l.»  risulta  gia' iscritto nell'elenco degli organismi di controllo privati per le denominazioni di  origine protetta (DOP), le indicazioni geografiche protette (IGP) e  le attestazione di specificita' (STG), di cui al comma 7 dell'art. 53 della legge 24 aprile 1998, n. 128, come sostituito;
 Ritenuto  che,  essendo  intervenuta  la registrazione comunitaria, appare    necessario    fissare    precisi    termini    di   vigenza dell'autorizzazione  concessa all'organismo di controllo «Certiprodop -   Societa'   di   certificazione  prodotti  alimentari  S.r.l.»  ad effettuare  i  controlli  sulla  denominazione  di  origine  protetta «Ricotta Romana»;
 Vista la documentazione agli atti del Ministero;
 Decreta:
 Art. 1.
 La   validita'   dell'autorizzazione   all'organismo  di  controllo «Certiprodop - Societa' di certificazione prodotti alimentari S.r.l.» con  sede  in  Crema  (Cremona),  via del Macello n. 26, al controllo della  denominazione  di origine protetta «Ricotta Romana» e' fissata in  un  periodo  di  tre  anni a decorrere dal 3 giugno 2005, data di entrata  in vigore del regolamento della Commissione (CE) n. 737/2005 del  13 maggio  2005, pubblicato nella Gazzetta Ufficiale dell'Unione europea  n.  L  122/15  del 14 maggio 2005, ad effettuare i controlli sulla denominazione in parola.
 |  | Art. 2. L'autorizzazione   di   cui   all'art.  1  comporta  l'obbligo  per l'organismo   «Certiprodop  -  Societa'  di  certificazione  prodotti alimentari  S.r.l.»  del  rispetto  delle  prescrizioni  previste nel presente  decreto e puo' essere sospesa o revocata ai sensi dell'art. 53,   della  legge  24 aprile  1998,  n.  128  come  sostituito,  con provvedimento dell'autorita' nazionale competente, che lo stesso art. 53  individua  nel  Ministero  delle  politiche agricole e forestali, qualora  l'organismo  non  risulti piu' in possesso dei requisiti ivi indicati.
 |  | Art. 3. L'organismo  autorizzato  «Certiprodop - Societa' di certificazione prodotti  alimentari  S.r.l.»  non  puo'  modificare la denominazione sociale,  il  proprio  statuto, i propri organi di rappresentanza, il proprio  sistema  qualita',  le  modalita'  di controllo e il sistema tariffario,   riportati  nell'apposito  piano  di  controllo  per  la denominazione  di  origine  protetta  «Ricotta  Romana»,  cosi'  come depositati  presso il Ministero delle politiche agricole e forestali, senza il preventivo assenso di detta autorita'.
 L'organismo  comunica  ogni  variazione  concernente  il  personale ispettivo  indicato  nella documentazione presentata, la composizione del  Comitato  di  certificazione  o  della  struttura  equivalente e dell'organo decidente i ricorsi, nonche' l'esercizio di attivita' che risultano   oggettivamente  incompatibili  con  il  mantenimento  del provvedimento autorizzatorio.
 Il  mancato  adempimento  delle  prescrizioni del presente articolo puo' comportare la revoca dell'autorizzazione concessa.
 |  | Art. 4. L'organismo  autorizzato  «Certiprodop - Societa' di certificazione prodotti  alimentari S.r.l.» dovra' assicurare, coerentemente con gli obiettivi  delineati  nelle  premesse,  che  il  prodotto certificato risponda ai requisiti descritti dal disciplinare predetto e che sulle confezioni  con  le  quali  viene  commercializzata  la denominazione «Ricotta Romana», venga apposta la dicitura: «Garantito dal Ministero delle  politiche  agricole  e  forestali  ai  sensi  dell'art. 10 del Regolamento (CEE) 2081/92».
 |  | Art. 5. L'autorizzazione  di cui all'art. 1, fatte salve le disposizioni di cui  all'art. 2, e' rinnovabile. Nell'ambito del periodo di validita' dell'autorizzazione, l'organismo di controllo «Certiprodop - Societa' di  certificazione prodotti alimentari S.r.l.» e' tenuto ad adempiere a  tutte  le  disposizioni  complementari  che  l'autorita' nazionale competente, ove lo ritenga utile, ritenga di impartire.
 |  | Art. 6. L'organismo  autorizzato  «Certiprodop - Societa' di certificazione prodotti alimentari S.r.l.» comunica con immediatezza, e comunque con termine  non superiore a trenta giorni lavorativi, le attestazioni di conformita'  all'utilizzo  della  denominazione  di  origine protetta «Ricotta  Romana»,  anche mediante immissione nel sistema informativo del  Ministero  delle  politiche agricole e forestali delle quantita' certificate e degli aventi diritto.
 |  | Art. 7. L'organismo  autorizzato  «Certiprodop - Societa' di certificazione prodotti alimentari S.r.l.» immette anche nel sistema informativo del Ministero  delle  politiche  agricole  e forestali tutti gli elementi conoscitivi   di   carattere  tecnico  e  documentale  dell'attivita' certificativa,  ed  adotta  eventuali opportune misure, da sottoporre preventivamente  ad  approvazione  da  parte dell'Autorita' nazionale competente,  atte  ad evitare rischi di disapplicazione, confusione o difformi   utilizzazioni  delle  attestazioni  di  conformita'  della denominazione  di  origine  protetta «Ricotta Romana» rilasciate agli utilizzatori.  Le  modalita'  di attuazione di tali procedure saranno indicate  dal  Ministero  delle  politiche  agricole  e  forestali. I medesimi  elementi  conoscitivi  individuati  nel presente articolo e nell'art. 5, sono simultaneamente resi noti anche alla regione Lazio.
 |  | Art. 8. L'organismo  autorizzato  «Certiprodop - Societa' di certificazione prodotti  alimentari  S.r.l.» e' sottoposto alla vigilanza esercitata dal  Ministero  delle  politiche agricole e forestali e dalla regione Lazio, ai sensi dell'art. 53, comma 12 della legge 24 aprile 1998, n. 128, come sostituito.
 Il  presente  decreto  e' pubblicato nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana.
 
 Roma, 21 settembre 2005
 
 Il direttore generale: Abate
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