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| Gazzetta n. 227 del 2005-09-29 |  | MINISTERO DELLE POLITICHE AGRICOLE E FORESTALI |  | DECRETO 15 settembre 2005 |  | Modifica  al  disciplinare  di produzione dei vini a denominazione di origine controllata e garantita «Chianti Classico». |  | 
 |  | IL DIRETTORE GENERALE per la qualita' dei prodotti agroalimentari
 e la tutela del consumatore
 
 Vista  la  legge 10 febbraio 1992, n. 164, recante nuova disciplina delle denominazioni di origine dei vini;
 Visti  i  decreti  di  attuazione,  finora  emanati, della predetta legge;
 Visto il decreto del Presidente della Repubblica 20 aprile 1994, n. 348,  con  il  quale  e'  stato  emanato  il  regolamento  recante la disciplina  del  procedimento  di  riconoscimento di denominazione di origine dei vini;
 Visto  il  decreto  27 marzo  2001,  n.  122,  recante disposizioni modificative  e  integrative alla normativa che disciplina il settore agricolo e forestale;
 Visto  il  decreto  ministeriale  del  5 agosto  1996, e successive modificazioni, con il quale e' stata riconosciuta la denominazione di origine  controllata  e  garantita  dei vini «Chianti Classico» ed e' stato approvato il relativo disciplinare di produzione;
 Vista  la  domanda  presentata  dal consorzio vino Chianti Classico intesa  ad ottenere la modifica dell'art. 7, comma 1 del disciplinare di  produzione  dei  vini  a  denominazione  di origine controllata e garantita «Chianti Classico»;
 Visto  il  parere  favorevole  espresso  dalla  regione  Toscana  - Direzione  generale  dello  sviluppo  economico  - Settore produzioni agricole - in data 18 maggio 2005;
 Visti  il  parere  del  Comitato  nazionale  per  la  tutela  e  la valorizzazione  delle  denominazioni  di  origine e delle indicazioni geografiche  tipiche  dei  vini sulla citata domanda e la proposta di modifica  del  disciplinare di produzione dei vini a denominazione di origine  controllata  e garantita «Chianti Classico» pubblicati nella Gazzetta Ufficiale - serie generale - n. 161 del 13 luglio 2005;
 Considerato  che  non  sono  pervenute,  nei  termini  e  nei  modi previsti,  istanze  o  controdeduzioni  da  parte  degli  interessati avverso il parere e la proposta di modifica sopra citati;
 Ritenuto  pertanto  necessario procedere alla modifica dell'art. 7, comma  1,  disciplinare  di  produzione  dei  vini a denominazione di origine    controllata    e    garantita    «Chianti   Classico»   ed all'approvazione  del relativo disciplinare di produzione dei vini in argomento   in  conformita'  al  parere  espresso  ed  alla  proposta formulata dal citato Comitato;
 Decreta:
 Articolo unico
 L'art.  7,  comma  1,  del  disciplinare  di  produzione dei vini a denominazione  di origine controllata e garantita «Chianti Classico», riconosciuto con decreto ministeriale del 5 agosto 1996, e successive modificazioni, e' sostituito per intero dal testo annesso al presente decreto  le cui disposizioni entrano in vigore a decorrere dalla data di  pubblicazione del presente decreto nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana:
 Art. 7.
 1.  La  denominazione  di  origine controllata e garantita «Chianti Classico»  e'  contraddistinta  in  via esclusiva ed obbligatoria dal Marchio  «Gallo  Nero»  nella  forma  grafica e letterale allegata al presente  disciplinare  di produzione in abbinamento inscindibile con la denominazione «Chianti Classico».
 Tale  marchio  e'  sempre  inserito  nella fascetta sostitutiva del contrassegno di Stato prevista dalla normativa vigente.
 I   confezionatori   hanno   inoltre  la  possibilita'  di  apporre separatamente   il  marchio  «Gallo  Nero»,  stampato  e  distribuito esclusivamente  dal  consorzio  di  tutela vino Chianti Classico, sul collo della bottiglia.
 L'utilizzo  del  marchio  «Gallo  Nero»  e' curato direttamente dal consorzio tutela vino Chianti Classico che deve distribuirlo anche ai non  associati  alle  medesime  condizioni  economiche  e di utilizzo riservate ai propri associati.
 2.  Nella  designazione  del  vino  «Chianti  Classico» puo' essere utilizzata la menzione «vigna» ai sensi del comma 3 dell'art. 6 della legge  10 dicembre  1992,  n.  164,  a condizione che sia seguita dal corrispondente toponimo, che la relativa superficie sia distintamente specificata   nell'albo  dei  vigneti,  che  la  vinificazione  e  la conservazione  del  vino  avvengano in recipienti separati e che tale menzione,  seguita  dal  toponimo, venga riportata sia nella denuncia delle  uve e nella dichiarazione della produzione, sia nei registri e nei documenti di accompagnamento.
 3.  E' consentito l'uso di menzioni che facciano riferimento a nomi o ragioni sociali o a marchi individuali o collettivi che non abbiano significato  laudativo  o  non  siano tali da poter trarre in inganno l'acquirente  circa  l'origine e la natura del prodotto, nel rispetto delle specifiche norme vigenti in materia.
 4.  E'  consentito inoltre l'uso di menzioni riferite ad aree dalle quali  provengono  effettivamente  le  uve  da  cui  il vino e' stato ottenuto,  a condizione che tali menzioni, diverse dai toponimi delle vigne,  siano  state riconosciute secondo la procedura prevista dalla legge 10 febbraio 1992, n. 164, e relativi decreti di applicazione.
 5.  Sulle  bottiglie o altri recipienti contenenti il vino «Chianti Classico»  per  l'immissione al consumo deve sempre figurare l'annata di produzione delle uve.
 6.   Nell'etichettatura   e'   vietata   l'aggiunta   di  qualsiasi qualificazione  diversa da quelle previste nel presente disciplinare, ivi  compresi gli aggettivi «extra», «fine», «scelto», «selezionato», «superiore», «vecchio» e similari.
 7. Il termine «Classico» nell'etichettatura dei vini rispondenti ai requisiti  stabiliti dal presente disciplinare deve sempre seguire la parola  Chianti ed essere riportato in caratteri tipografici uguali a quelli utilizzati per questa.
 8.  Per  i  vini  prodotti nel territorio di cui all'art. 3, aventi diritto   alla   DOCG   Chianti   accompagnata  dalla  specificazione «Classico»,   il   termine   «Classico»  segue  obbligatoriamente  la denominazione  d'origine  Chianti  anche  nella  denuncia delle uve o nella  dichiarazione  di  produzione, nei registri e nei documenti di accompagnamento.
 9.   In   deroga  a  tale  obbligo,  tuttavia,  e'  consentito  che contemporaneamente alla denuncia delle uve o alla dichiarazione della produzione  del vino, di cui all'art. 16 della legge 10 febbraio 1992 n.  164, e comunque entro e non oltre il 15 dicembre dell'anno stesso del  raccolto, i produttori dell'uva o del vino possano rinunciare al diritto   alla  specificazione  «Classico».  Tale  rinuncia,  che  e' irrevocabile, si riferisce a tutta o parte della produzione aziendale e  comporta separata annotazione della quantita' e dei vasi vinari in cui  essa  e'  conservata  nel  registro  di produzione o di carico e scarico.
 10.  Entro lo stesso termine del 15 dicembre il produttore dell'uva o  del  vino  deve  comunicare  gli  estremi delle predette quantita' all'Ispettorato  repressione frodi, agli enti territoriali competenti detentori dell'albo del Chianti Classico.
 11.  L'analisi chimico-fisica ed organolettica prevista dalla prima frase  del comma 1 dell'art. 13 della legge 10 febbraio 1992, n. 164, per  la  quantita' di Chianti Classico a cui si riferisce la rinuncia al  termine «Classico», si effettua alla produzione indipendentemente dall'esame   organolettico   prescritto   per   le  DOCG  nella  fase dell'imbottigliamento  previsto  dalla  seconda  frase  del  medesimo comma,  e  in  riferimento  ai  requisiti  previsti  per  il  Chianti Classico.
 12. Per le uve dei vigneti iscritti all'albo del Chianti Classico e i   relativi   vini,   sono   ammesse  le  scelte  vendemmiali  e  le riclassificazioni  per altre DOC o IGT, qualora la base ampelografica sia compatibile nel rispetto delle norme vigenti.
 
 ---->  Vedere Allegato a pag. 31 della G.U.  <----
 
 Restano  ferme  tutte  le  altre disposizioni contenute nel decreto direttoriale del 5 agosto 1996, e successive modificazioni.
 Il presente decreto sara' pubblicato nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana.
 
 Roma, 15 settembre 2005
 
 Il direttore generale: Abate
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