| 
| Gazzetta n. 227 del 2005-09-29 |  | MINISTERO DELLE POLITICHE AGRICOLE E FORESTALI |  | DECRETO 13 settembre 2005 |  | Riconoscimento  della  denominazione  di origine controllata dei vini «Irpinia» e approvazione del relativo disciplinare di produzione. |  | 
 |  | IL DIRETTORE GENERALE per la qualita' dei prodotti agroalimentari
 e la tutela del consumatore
 
 Vista  la  legge 10 febbraio 1992, n. 164, recante nuova disciplina delle denominazioni di origine dei vini;
 Visti  i  decreti  di  attuazione,  finora  emanati, della predetta legge;
 Visto il decreto del Presidente della Repubblica 20 aprile 1994, n. 348,  con  il  quale  e'  stato  emanato  il  regolamento  recante la disciplina  del  procedimento  di  riconoscimento di denominazione di origine dei vini;
 Vista   la  legge  27 marzo  2001,  n.  122,  recante  disposizioni modificative  e  integrative alla normativa che disciplina il settore agricolo e forestale;
 Visto il decreto ministeriale del 22 novembre 1995, con il quale e' stata   riconosciuta   la  indicazione  geografica  tipica  dei  vini «Irpinia»   ed   e'  stato  approvato  il  relativo  disciplinare  di produzione e successive modifiche;
 Vista la domanda presentata dalle organizzazioni di categoria della provincia  di Avellino - Federazione provinciale coltivatori diretti, Unione provinciale agricoltori, Confederazione italiana agricoltori e trasmessa   dalla   regione   Campania,   intesa   ad   ottenere   il riconoscimento  della  denominazione  di origine controllata dei vini «Irpinia»;
 Visto  il  parere  favorevole della regione Campania in merito alla richiesta   di   riconoscimento   della   denominazione   di  origine controllata «Irpinia» e la revoca della indicazione geografica tipica «Irpinia», riconosciuta con decreto ministeriale del 22 novembre 1995 e successive modifiche;
 Viste   le  risultanze  della  pubblica  audizione  concernente  il riconoscimento suddetto;
 Visti  il  parere favorevole del Comitato nazionale per la tutela e la  valorizzazione delle denominazioni di origine e delle indicazioni geografiche  tipiche  dei vini sulla citata domanda e la proposta del relativo  disciplinare  di  produzione  dei  vini  a denominazione di origine  controllata  «Irpinia»,  pubblicati nella Gazzetta Ufficiale della  Repubblica  italiana  -  serie generale - n. 160 del 12 luglio 2005;
 Considerato  che  non  sono  pervenute,  nei  termini  e  nei  modi previsti,  istanze  o  controdeduzioni da parte degli interessati, in relazione al parere e alla proposta sopraindicati;
 Ritenuto  pertanto  necessario  doversi procedere al riconoscimento della  denominazione  di  origine  controllata  dei vini «Irpinia» ed all'approvazione   del   relativo   disciplinare   di  produzione  in conformita'  al  parere  espresso  ed  alla  proposta  formulata  dal predetto Comitato;
 Decreta:
 Art. 1.
 1. E' riconosciuta la denominazione di origine controllata dei vini «Irpinia», ed e' approvato, nel testo annesso al presente decreto, il relativo disciplinare di produzione.
 2.  La denominazione di origine controllata «Irpinia», e' riservata ai  vini che rispondono alle condizioni ed ai requisiti stabiliti nel disciplinare  di  produzione di cui al comma 1 del presente articolo, le  cui  disposizioni  entrano  in vigore a decorrere dalla vendemmia 2005.
 3.  La  indicazione  geografica  tipica «Irpinia», riconosciuta con decreto  ministeriale  del  22 novembre  1995 e successive modifiche, deve  intendersi revocata a decorrere dalla data di entrata in vigore del presente decreto, fatti salvi tutti gli effetti determinatisi.
 |  | Art. 2. 1.  I  soggetti  che  intendono  porre in commercio, a partire gia' dalla  vendemmia  2005, i vini a denominazione di origine controllata «Irpinia»  sono  tenuti  ad  effettuare,  ai  sensi e per gli effetti dell'art.  15  della  legge 10 febbraio 1992, n. 164, la denuncia dei rispettivi  terreni  vitati, ai competenti organi territoriali, entro sessanta giorni dalla data di pubblicazione del presente decreto.
 2.  Ai  soli  fini dell'iscrizione di cui al comma precedente ed in deroga  a  quanto  esposto  nel  precedente  art.  1, le disposizioni concernenti l'annesso disciplinare di produzione decorrono dalla data di pubblicazione del presente decreto nella Gazzetta Ufficiale.
 |  | Art. 3. 1.  I  vigneti  denunciati ai sensi del precedente art. 2, solo per l'annata 2005, possono essere iscritti a titolo provvisorio nell'Albo previsto  dall'art.  15  della  legge 10 febbraio 1992, n. 164, se, a giudizio  degli  organi  tecnici  della  regione Campania, le denunce risultino  sufficientemente  attendibili,  nel caso in cui la regione stessa   non  abbia  ancora  potuto  effettuare,  per  impossibilita' tecnica,  gli  accertamenti  di  idoneita'  previsti  dalla normativa vigente.
 |  | Art. 4. 1.   Per   la  produzione  dei  vini  a  denominazione  di  origine controllata  «Irpinia»,  in  deroga  a  quanto  previsto  dall'art. 2 dell'unito  disciplinare  di  produzione  e fino a tre anni a partire dalla  data  di  entrata  in  vigore  del  medesimo,  possono  essere iscritti,  a  titolo transitorio nell'Albo sopra citato, i vigneti in cui  siano  presenti  viti  di  vitigni  diversi  da  quelli indicati nell'art.   2  dell'unito  disciplinare  di  produzione,  purche'  la presenza,  in  detti  vigneti, di viti diverse da quelle previste dal suddetto art. 2, non risulti essere superiore al 20% del totale della base ampelografica prevista per la produzione dei citati vini.
 2.  La deroga di cui sopra non si applica, ai sensi del Regolamento comunitario  n.  1493/1999, allegato 8, lettera e), alle tipologie di vini che prevedono l'utilizzo del monovitigno per un minimo dell'85%.
 3.  Allo scadere del predetto periodo transitorio, i vigneti di cui al  comma  precedente, saranno cancellati d'ufficio dal predetto Albo qualora i produttori interessati non abbiano provveduto ad apportare, a  detti  vigneti,  le  modifiche  necessarie  per uniformare la loro composizione  ampelografica  alle  disposizioni  di  cui  all'art.  2 dell'unito   disciplinare  di  produzione  dandone  comunicazione  al competente  ufficio  dell'Assessorato  regionale  all'agricoltura, ai fini dell'attuazione degli accertamenti tecnici di idoneita'.
 |  | Art. 5. 1.  Ai  vini a indicazione geografica tipica «Irpinia», provenienti dalla vendemmia 2004 e precedenti, che alla data di entrata in vigore dell'annesso  disciplinare di produzione trovansi gia' confezionati o in corso di confezionamento in bottiglie o altri recipienti di volume nominale   conforme  a  quelli  stabiliti  dalle  norme  vigenti,  e' concesso, dalla predetta data, un periodo di smaltimento:
 di  diciotto  mesi  per  il  prodotto  giacente  presso  le ditte produttrici o imbottigliatrici;
 di  ventiquattro  mesi  per  il  prodotto  giacente  presso ditte diverse da quelle di cui sopra;
 di  trentasei  mesi  per  il prodotto in commercio al dettaglio o presso esercizi pubblici.
 2.  Trascorsi  i  termini sopra indicati, le eventuali rimanenze di prodotto,  confezionato  nei  recipienti di cui sopra, possono essere commercializzati   fino  ad  esaurimento,  a  condizione  che,  entro quindici  giorni  dalla  scadenza  dei termini sopra stabiliti, siano denunciate   alla  camera  di  commercio,  industria,  artigianato  e agricoltura  competente  per  territorio  e  che  sui  recipienti sia apposta  la stampigliatura «vendita autorizzata fino ad esaurimento», ovvero  su  di  essi  sia  riportato  l'anno di produzione delle uve, ovvero   l'indicazione   che  trattasi  di  prodotto  ottenuto  dalla vendemmia 2004 o di anni precedenti, purche' documentabili.
 3.  Per  il  prodotto  sfuso,  cioe' commercializzato in recipienti diversi da quelli previsti nel primo comma, il periodo di smaltimento e'  ridotto  a sei mesi. Tale termine e' elevato a dodici mesi per le eventuali  rimanenze  di  prodotto destinato ad essere esportato allo stato  sfuso  e  per quelle che i produttori intendono cedere a terzi per  l'imbottigliamento,  in  tal caso, dette rimanenze devono essere denunciate   alla  camera  di  commercio,  industria,  artigianato  e agricoltura  competente  per  territorio  entro quindici giorni dalla scadenza  del  termine  di  sei  mesi.  All'atto  della  cessione, le rimanenze di cui trattasi, devono essere accompagnate da un attestato del  venditore  convalidato  dalla  camera  di  commercio, industria, artigianato  e agricoltura che ha ricevuto la denuncia, in cui devono essere  indicati  la  destinazione  del prodotto, nonche' gli estremi della denuncia medesima.
 |  | Art. 6. 1. Chiunque produce, vende, pone in vendita o comunque distribuisce per  il  consumo  vini  con  la  denominazione di origine controllata «Irpinia» e' tenuto a norma di legge, all'osservanza delle condizioni e dei requisiti stabiliti nell'annesso disciplinare di produzione.
 Il presente decreto sara' pubblicato nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana.
 
 Roma, 13 settembre 2005
 
 Il direttore generale: Abate
 |  | Allegato 
 Disciplinare di produzione dei vini
 a denominazione di origine controllata «Irpinia»
 Art. 1.
 Denominazioni e vini
 La denominazione di origine controllata «Irpinia» e' riservata ai vini  che  rispondono  alle  condizioni  e ai requisiti stabiliti nel presente disciplinare di produzione per le seguenti tipologie:
 Tipologie relative ai vini «Irpinia»:
 «Irpinia» Bianco;
 «Irpinia» Rosso;
 «Irpinia» Rosato;
 «Irpinia» Novello;
 «Irpinia» Coda di volpe;
 «Irpinia» Falanghina;
 «Irpinia» Fiano;
 «Irpinia» Greco;
 «Irpinia» Piedirosso;
 «Irpinia» Aglianico;
 «Irpinia» Sciascinoso;
 «Irpinia» Falanghina spumante;
 «Irpinia» Fiano spumante;
 «Irpinia» Greco spumante;
 «Irpinia» Fiano passito;
 «Irpinia» Greco passito;
 «Irpinia» Aglianico passito;
 «Irpinia» Aglianico liquoroso;
 «Irpinia» sottozona Campi Taurasini.
 Art. 2.
 Base ampelografica
 La  denominazione  d'origine  controllata  di  cui  all'art. 1 e' riservata  ai  vini  ottenuti  da  uve provenienti da vigneti aventi, nell'ambito aziendale, la seguente composizione varietale:
 «Irpinia»  di  cui  al  precedente art. 1, senza specificazione della sottozona:
 «Irpinia»  Bianco:  greco dal 40 al 50%, fiano dal 40 al 50%; possono  concorrere,  per  la  eventuale  restante percentuale, altri vitigni a bacca bianca non aromatici congiuntamente o disgiuntamente, inclusi  tra  le  varieta'  idonee  alla  coltivazione per la regione Campania  e  la  provincia  di Avellino nella percentuale massima del 20%;
 «Irpinia»  Rosso,  Rosato,  Novello:  aglianico almeno per il 70%; possono concorrere, per la eventuale restante percentuale, altri vitigni  a  bacca nera non aromatici congiuntamente o disgiuntamente, inclusi  tra  le  varieta'  idonee  alla  coltivazione per la regione Campania  e  la  provincia  di Avellino nella percentuale massima del 30%;
 «Irpinia»  con la specificazione di uno dei seguenti vitigni: aglianico,  coda  di  volpe,  falanghina,  fiano, greco, piedirosso e sciascinoso.  con  almeno  l'85%  del  corrispondente vitigno; per la restante parte possono concorrere, fino al 15%, altri vitigni a bacca di  colore  analogo,  congiuntamente o disgiuntamente, inclusi tra le varieta'  idonee  alla  coltivazione  per  la  regione  Campania e la provincia di Avellino;
 «Irpinia» spumante: con la specificazione di uno dei seguenti vitigni:   falanghina,   fiano,   greco;   il   vitigno   oggetto  di specificazione   deve  essere  presente  almeno  per  l'85%;  possono concorrere,  per  la eventuale percentuale restante, altri vitigni, a bacca  bianca non aromatici, congiuntamente o disgiuntamente, inclusi tra le varieta' idonee alla coltivazione per la regione Campania e la provincia di Avellino nella percentuale massima del 15%;
 «Irpinia»  passito: con la specificazione di uno dei seguenti vitigni:   fiano,   greco,   aglianico;   il   vitigno   oggetto   di specificazione   deve  essere  presente  almeno  per  l'85%;  possono concorrere,  per  la  eventuale  restante percentuale, altri vitigni, congiuntamente  o  disgiuntamente,  di  analogo  colore  del  vitigno oggetto  di  specificazione,  non  aromatici, inclusi tra le varieta' idonee  alla  coltivazione  per la regione Campania e la provincia di Avellino nella percentuale massima del 15%;
 «Irpinia»  aglianico  liquoroso:  aglianico almeno per l'85%; possono  concorrere,  per  la  eventuale  restante percentuale, altri vitigni  a  bacca nera non aromatici congiuntamente o disgiuntamente, inclusi  tra  le  varieta'  idonee  alla  coltivazione per la regione Campania  e  la  provincia  di Avellino nella percentuale massima del 15%;
 per i vini a denominazione di origine controllata «Irpinia» con la specificazione della sottozona di cui al precedente art. 1:
 «Irpinia» campi taurasini: con almeno l'85% di aglianico; per la  restante  parte  possono concorrere, fino al 15%, altri vitigni a bacca  nera  non  aromatici, congiuntamente o disgiuntamente, inclusi tra le varieta' idonee alla coltivazione per la regione Campania e la provincia di Avellino;
 Art. 3.
 Zona di produzione delle uve
 La zona di produzione delle uve che possono essere destinate alla produzione  dei  vini  a  denominazione di origine controllata di cui all'art. 1 e' cosi' stabilita:
 «Irpinia»,  nelle  tipologie  bianco,  rosso,  rosato, novello, passito  (quest'ultimo con la specificazione del vitigno), liquoroso, spumante  (con  la  specificazione  del  vitigno), aglianico, coda di volpe,  falanghina,  fiano,  greco,  piedirosso, sciascinoso: le aree vocate   alla   coltivazione   della   vite   dell'intero  territorio amministrativo della provincia di Avellino;
 «Irpinia»  con  l'indicazione  della sottozona Campi Taurasini: l'intero  territorio  amministrativo  dei  seguenti  comuni: Taurasi, Bonito,  Castelfranci,  Castelvetere  sul Calore, Fontanarosa, Lapio, Luogosano,     Mirabella    Eclano,    Montefalcione,    Montemarano, Montemiletto,  Paternopoli,  Pietradefusi,  Sant'Angelo all'Esca, San Mango  sul Calore, Torre le Nocelle, Venticano, Gesualdo, Villamaina, Torella  dei  Lombardi, Grottaminarda, Melito Irpino, Nusco, Chiusano San Domenico.
 Art. 4.
 Norme per la viticoltura
 Condizioni naturali dell'ambiente.
 Per  le  uve  destinate  alla produzione dei vini a denominazione d'origine  controllata  «Irpinia»,  con  o  senza  sottozona, sono da considerarsi  idonei  ai  fini dell'iscrizione nell'albo dei vigneti, unicamente  i  vigneti  bene  esposti  ed  impiantati  su terreni che corrispondono a tutti i seguenti requisiti essenziali:
 giacitura  pedocollinare  e\o  collinare, fino a 600 mt. s.l.m; tale  limite  non  si applica ai vigneti siti nei territori ricadenti nei  comuni  gia'  inclusi nelle zone di produzione dei vini D.O.C.G. Fiano  di  Avellino  e Greco di Tufo e Taurasi ed, ai vigneti inclusi nella sottozona «Campi Taurasini».
 conformazione  orografica  tale  da  evitare  il ristagno delle acque e l'eccessiva umidita';
 esposizione adatta alla corretta maturazione delle uve;
 Sono  da  escludere,  di conseguenza, dalla zona di produzione di cui al precedente articolo, tutte le zone e le aree poste e comprese:
 nei  fondovalle,  in  zone  umide  perche'  adiacenti  a fiumi, torrenti o invasi di acqua;
 in  zone fortemente ombreggiate, boschive o in radure esposte a nord;
 in  zone  di  bassa pianura e in terreni situati oltre i 600 mt s.l.m.;
 in   zone  la  cui  esposizione  non  garantisce  una  corretta maturazione delle uve.
 Densita' di impianto.
 I  sesti  d'impianto,  le  forme  di  allevamento ed i sistemi di potatura  devono  essere  razionali  e  tali  da  non  modificare  le caratteristiche  peculiari  dell'uva  e  del vino. I nuovi impianti e reimpianti  devono  prevedere  un  numero  di  ceppi  per  ettaro non inferiore a 2.400 ceppi. Per i nuovi impianti e reimpianti e' vietata l'adozione  di  forme  di  allevamento  orizzontali.  E' vietata ogni pratica di forzatura. E' consentita l'irrigazione di soccorso.
 Resa a ettaro e gradazione naturale minima.
 La  produzione  massima  per ettaro di coltura specializzata e il titolo  alcolometrico  volumico  naturale  minimo delle uve destinate alla  produzione  dei  vini  a  denominazione  di origine controllata «Irpinia» devono rispettare i sottoelencati limiti:
 
 --------------------------------------------------------------------
 Tipologia             Produzione                Titolo
 Massima di uva           Alcolometrico
 t/Ha              volumico naturale
 minimo % vol -------------------------------------------------------------------- Bianco                       13                     10,00 Rosato                       13                     10,50 Rosso                        13                     10,50 Novello                      13                     10,00 Spumante (Fiano, Greco,      12                     10,50
 Falanghina) Liquoroso (Aglianico)        12                     12,00 Coda di Volpe                12                     11,00 Falanghina                   12                     11,00 Fiano anche nella tipolo-    12                     11,00
 gia Passito Greco anche nella tipolo-    12                     11,00
 gia Passito Aglianico anche nella        12                     11,00
 tipologia Passito Piedirosso                   12                     11,00 Sciascinoso                  12                     11,00 Irpinia Campi Taurasini      11                     11,00 --------------------------------------------------------------------
 
 Nelle annate piu' favorevoli le quantita' di uve destinate alla produzione  dei vini a denominazione di origine controllata «Irpinia» devono  essere  riportate  ai limiti massimi di cui sopra, purche' la resa unitaria non superi per piu' del 20 % i limiti stessi.
 Nel caso di vigneti in coltura promiscua la produzione massima di uva  ammessa  dovra'  essere  calcolata  in  relazione  all'effettiva estensione del terreno vitato.
 La   regione   Campania,   con   proprio   decreto,   sentite  le organizzazioni  di  categoria interessate, prima della vendemmia puo' modificare   i   limiti   massimi   di  resa  unitaria  e  il  titolo alcolometrico  volumico  naturale minimo in conformita' alle norme di legge.
 Art. 5.
 Norme per la vinificazione
 Nella  vinificazione sono ammesse soltanto le pratiche enologiche leali  e  costanti,  atte  a  conferire  al  vino  le  sue  peculiari caratteristiche.
 Zona di vinificazione.
 Le    operazioni    di   vinificazione,   di   elaborazione,   di spumantizzazione   e   di   eventuale   invecchiamento   dei  vini  a denominazione  di  origine controllata «Irpinia» con o senza menzione di  vitigno  e  per  i  vini  a  denominazione di origine controllata «Irpinia»   con  la  sottozona  di  cui  all'art.  1,  devono  essere effettuate nell'ambito del territorio della provincia di Avellino.
 E' facolta' del Ministero per le politiche agricole e forestali - Comitato   nazionale   per   la  tutela  e  la  valorizzazione  delle denominazioni  di origine e delle indicazioni geografiche tipiche dei vini,  sentito  il  parere  della regione Campania, consentire che le predette  operazioni  possano  avvenire  in  stabilimenti situati nel territorio  regionale,  a  condizione  che  le  ditte  interessate ne facciano   richiesta   e   dimostrino   di   aver  vinificato,  prima dell'entrata  in  vigore del presente disciplinare di produzione, uve destinate   alla   produzione  del  vino  IGT  «Irpinia»  e  di  aver commercializzato con tale denominazione i vini ottenuti.
 Arricchimento.
 L'arricchimento   dei  mosti  o  dei  vini  aventi  diritto  alla denominazione di origine controllata «Irpinia» deve essere effettuato alle  condizioni stabilite dalle norme comunitarie e nazionali, ferma restando la resa massima del 70 % dell'uva in vino.
 Elaborazione.
 I  vini a denominazione di origine controllata «Irpinia» Spumante con   la   menzione  di  uno  dei  seguenti  vitigni:  flano,  greco, falanghina,  devono  essere  elaborati secondo le norme comunitarie e nazionali  e  nel  rispetto  delle  condizioni stabilite dal presente disciplinare.  Nel  caso  detti  vini  siano  elaborati con il metodo classico,  non possono essere immessi al consumo prima di 20 mesi dal 1° ottobre  dell'anno  di  raccolta  della  partita  piu' recente. Le operazioni  di  spumantizzazione  devono  avvenire  all'interno della provincia di Avellino, fatte salve le deroghe di cui al comma 2.
 I  vini  a denominazione di origine controllata «Irpinia» passito con la menzione di uno dei seguenti vitigni: fiano, greco, aglianico, devono  essere  elaborati  nel  rispetto delle norme vigenti per tale tipologia,  con  parziale  appassimento delle uve sulla pianta oppure dopo  la  raccolta  fino al raggiungimento di un titolo alcolometrico volumico  totale non inferiore al 15,50%. E' vietata ogni aggiunta di mosti  concentrati  o mosti concentrati rettificati. Il vino non deve essere immesso al consumo prima del 1° giugno dell'anno successivo la vendemmia.
 I vini a denominazione di origine controllata «Irpinia» liquoroso devono  essere  elaborati  nel  rispetto delle norme vigenti per tale tipologia, fino al raggiungimento di un titolo alcolometrico volumico totale  non  inferiore  al  16,00%. E' vietata ogni aggiunta di mosti concentrati  o mosti concentrati rettificati. Il vino non deve essere immesso  al  consumo  prima  del  1° ottobre  dell'anno successivo la vendemmia.
 Resa uva/vino.
 La resa massima di uva in vino non deve superare il 70% per tutti i  vini.  Qualora  la  resa  superi i limiti suddetti, ma non il 75%, l'eccedenza non ha diritto alla denominazione d'origine controllata.
 Oltre  questi  ultimi limiti decade il diritto alla denominazione di origine controllata per tutta la partita.
 Per  le  tipologie passito e liquoroso la resa di uva in vino non deve superare il 40 %.
 Invecchiamento.
 I vini a denominazione di origine controllata «Irpinia» sottozona Campi   Taurasini,   devono   essere   destinati  ad  un  periodo  di invecchiamento di almeno 9 mesi a far tempo dal 1° novembre dell'anno della vendemmia.
 Art. 6.
 Caratteristiche al consumo
 I  vini  a  denominazione  d'origine controllata «Irpinia» di cui all'art.   1   del  presente  disciplinare  di  produzione,  all'atto dell'immissione   al   consumo   devono   rispondere   alle  seguenti caratteristiche:
 «Irpinia» Bianco:
 colore. giallo paglierino piu' o meno intenso;
 odore: floreale, fruttato;
 sapore: secco, equilibrato;
 titolo alcolometrico volumico totale minimo: 10,50% vol;
 aciditatotale minima: 4,5 g/I;
 estratto non riduttore minimo: 15 g/l. -
 «Irpinia» Rosso:
 colore: rosso rubino piu' o meno intenso;
 odore: floreale, fruttato, persistente;
 sapore: secco, equilibrato, caratteristico;
 titolo alcolometrico volumico totale minimo: 11,00% vol;
 acidita' totale minima: 4,5 g/l;
 estratto non riduttore minimo: 20 g/l
 «Irpinia» Rosato:
 colore: rosa piu' o meno intenso;
 odore: floreale, fruttato;
 sapore: secco o abboccato, morbido;
 titolo alcolometrico volumico totale minimo: 11,00% vol;
 acidita' totale minima: 5 g/l;
 estratto non riduttore minimo: 18 g/l.
 «Irpinia» Novello:
 colore: rosso porpora;
 odore: vinoso, fruttato, intenso;
 sapore: secco o abboccato, intenso;
 titolo alcolometrico volumico totale minimo: 11,00% vol;
 acidita' totale minima: 5 g/l;
 estratto non riduttore minimo: 17 g/l.
 «Irpinia» fiano passito:
 colore: caratteristico del vitigno di provenienza;
 odore:    delicato,   caratteristico,   floreale,   fruttato, fragrante;
 sapore:  amabile o dolce, pieno, armonico, caratteristico del vitigno di provenienza;
 titolo  alcolometrico  volumico  totale minimo: 15,50% vol di cui effettivo almeno 12,00% vol;
 acidita' totale minima: 4,5 g/l;
 estratto non riduttore minimo: 21 g/l.
 «Irpinia» Greco passito:
 colore: caratteristico del vitigno di provenienza;
 odore:    delicato,   caratteristico,   floreale,   fruttato, fragrante;
 sapore:  amabile o dolce, pieno, armonico, caratteristico del vitigno di provenienza;
 titolo  alcolometrico  volumico  totale minimo: 15,50% vol di cui effettivo almeno 12,00% vol;
 acidita' totale minima: 4,5 g/l;
 estratto non riduttore minimo: 21 g/l.
 «Irpinia» Aglianico passito:
 colore: caratteristico del vitigno di provenienza;
 odore:    delicato,   caratteristico,   floreale,   fruttato, fragrante;
 sapore:  amabile o dolce, pieno, armonico, caratteristico del vitigno di provenienza;
 titolo  alcolometrico  volumico  totale minimo: 15,00% vol di cui effettivo almeno 12,00% vol;
 acidita' totale minima: 4,5 g/l;
 estratto non riduttore minimo: 21 g/l.
 «Irpinia» Aglianico liquoroso:
 colore:   rosso  rubino  intenso,  tendente  al  granato  con l'invecchiamento;
 odore: etereo, intenso, caratteristico;
 sapore:  pieno,  vellutato,  caldo,  secco  o con pronunciata rotondita' per i tipi abboccato, amabile o dolce;
 titolo  alcolometrico  volumico  totale minimo: 16,00% vol di cui effettivo almeno 15,00% vol;
 acidita' totale minima: 4,5 g/l;
 estratto non riduttore minimo: 21 g/l.
 «Irpinia» Falanghina spumante:
 spuma: fine e persistente;
 colore:  giallo  paglierino  piuo meno intenso, con eventuali riflessi verdolini o dorati;
 odore:  bouquet  fine,  ampio e composito, caratteristico del vitigno di provenienza;
 sapore:  fine  e  armonico,  nelle  tipologie  «extra brut» e «brut»;
 titolo alcolometrico volumico totale minimo: 11,50% vol;
 acidita' totale minima: 5 g/l;
 estratto non riduttore minimo: 18 g/l.
 «Irpinia» Fiano spumante:
 spuma: fine e persistente;
 colore:  giallo  paglierino  piuo meno intenso, con eventuali riflessi verdolini o dorati;
 odore:  bouquet  fine,  ampio e composito, caratteristico del vitigno di provenienza;
 sapore:  fine  e  armonico,  nelle  tipologie  «extra brut» e «brut»;
 titolo alcolometrico volumico totale minimo: 11,50% vol;
 acidita' totale minima: 5 g/l;
 estratto non riduttore minimo: 18 g/l.
 «Irpinia» Greco spumante:
 spuma: fine e persistente;
 colore:  giallo  paglierino  piuo meno intenso, con eventuali riflessi verdolini o dorati;
 odore:  bouquet  fine,  ampio e composito, caratteristico del vitigno di provenienza;
 sapore:  fine  e  armonico,  nelle  tipologie  «extra brut» e «brut»;
 titolo alcolometrico volumico totale minimo: 11,50% vol;
 acidita' totale minima: 5 g/l;
 estratto non riduttore minimo: 18 g/l.
 «Irpinia» Aglianico:
 colore: rosso rubino piu' o meno intenso;
 odore. caratteristico, intenso;
 sapore: secco, giustamente tannico, equilibrato;
 titolo alcolometrico volumico totale minimo: 11,50% vol;
 acidita' totale minima: 4,5 g/l;
 estratto non riduttore minimo: 20 g/l.
 «Irpinia» Piedirosso:
 colore: rosso rubino piu' o meno intenso;
 odore: fruttato, persistente e intenso;
 sapore: secco, giustamente tannico;
 titolo alcolometrico volumico totale minimo: 11,50% vol;
 acidita' totale minima: 4,5 g/l;
 estratto non riduttore minimo: 20 g/l.
 «Irpinia» Sciascinoso:
 colore: rosso rubino piu' o meno intenso;
 odore: fruttato, caratteristico, intenso;
 sapore: secco, morbido, equlibrato;
 titolo alcolometrico volumico totale minimo: 11,50% vol;
 acidita' totale minima: 4,5 g/l;
 estratto non riduttore minimo: 20 g/l.
 «Irpinia» Falanghina:
 colore: giallo paglierino, con riflessi verdolini;
 odore: floreale, fruttato, intenso;
 sapore: secco;
 titolo alcolometrico volumico totale minimo: 11,00% vol;
 acidita' totale minima: 4,5 g/l;
 estratto non riduttore minimo: 16 g/l.
 «Irpinia» Fiano:
 colore: giallo paglierino piu' o meno intenso;
 odore: floreale, fruttato, caratteristico;
 sapore: secco, morbido;
 titolo alcolometrico volumico totale minimo: 11,00% vol;
 acidita' totale minima: 4,5 g/l;
 estratto non riduttore minimo: 16 g/l.
 «Irpinia» Greco:
 colore: giallo paglierino piu' o meno intenso;
 odore: floreale, fruttato;
 sapore: secco, intenso;
 titolo alcolometrico volumico totale minimo: 11,00% vol;
 acidita' totale minima: 4,5 g/l;
 estratto non riduttore minimo: 16 g/l.
 «Irpinia» Coda di volpe:
 colore: giallo paglierino piu' o meno intenso;
 odore: floreale, fruttato;
 sapore: secco, morbido;
 titolo alcolometrico volumico totale minimo: 11,00% vol;
 acidita' totale minima: 4,5 g/l;
 estratto non riduttore minimo:16 g/l;
 «Irpinia» Sottozona Campi Taurasini:
 colore:    rosso    rubino,    tendente    al   granato   con l'invecchiamento;
 odore: intenso, persistente, caratteristico e gradevole;
 sapore: secco, giustamente tannico, morbido, di corpo;
 titolo alcolometrico volumico totale minimo: 12% vol;
 acidita' totale minima: 4,5 g/l;
 estratto non riduttore minimo: 22 g/l.
 Il   vino   a  denominazione  di  origine  controllata  «Irpinia» Sottozona  Campi  Taurasini  non puo' essere immesso al consumo prima del 1° settembre dell'anno successivo a quello della produzione.
 E'  facolta' del Ministero delle politiche agricole e forestali - Comitato   nazionale   per   la  tutela  e  la  valorizzazione  delle denominazioni  di origine e delle indicazioni geografiche tipiche dei vini,  modificare,  i  limiti  sopra indicati per l'acidita' totale e l'estratto non riduttore minimo, con proprio decreto.
 Art. 7.
 Etichettatura, designazione e presentazione
 Qualificazioni.
 Nella etichettatura, designazione e presentazione dei vini di cui all'art.  1 e' vietata l'aggiunta di qualsiasi qualificazione diversa da  quelle previste dal presente disciplinare, compresi gli aggettivi extra,  fine,  scelto, selezionato, vecchio e similari. E' consentito l'uso  di  indicazioni  che  facciano  riferimento  a  nomi,  ragioni sociali,  marchi privati, purche' non abbiano significato laudativo e non siano tali da trarre in inganno il consumatore.
 Le   indicazioni  tendenti  a  specificare  l'attivita'  agricola dell'imbottigliatore   quali   «viticoltore»,  «fattoria»,  «tenuta», «podere»,  «cascina»  ed  altri  termini  similari sono consentite in osservanza delle disposizioni UE e nazionali in materia.
 E'  consentito  altresi'  l'uso, secondo le disposizioni di legge vigenti,  di indicazioni geografiche e toponomastiche aggiuntive, che facciano  riferimento  a  unita'  amministrative,  frazioni,  aree  e localita'  dalle  quali  provengono  le  uve  da  cui  il vino, cosi' qualificato, e' stato ottenuto.
 Caratteri e posizione in etichetta.
 Nella  designazione  e  presentazione del vino a denominazione di origine   controllata  «Irpinia»,  la  specificazione  del  nome  del vitigno,  ove  previsto, deve figurare in etichetta al di sotto della denominazione  «Irpinia»,  in  caratteri e dimensioni non superiori a quelli utilizzati per indicare la denominazione di origine.
 Annata.
 Sulle  bottiglie  contenenti  il  vino a denominazione di origine controllata  «Irpinia»,  ad  eccezione delle tipologie spumante, deve sempre figurare l'indicazione dell'annata di produzione delle uve.
 Vigna.
 La   menzione  in  etichetta  del  termine  «vigna»  seguita  dal corrispondente  toponimo  e'  consentita  in  conformita'  alle norme vigenti.
 Art. 8.
 Confezionamento
 Volumi nominali, tappatura e recipienti.
 Il  vino  a  denominazione  di origine controllata «Irpinia» deve essere immesso al consumo in bottiglia o altri recipienti di vetro di volume nominale conforme a quelli stabiliti dalle norme vigenti.
 I  recipienti di cui al comma precedente devono essere chiusi con tappo  di  sughero,  o  di altro materiale consentito dalla normativa vigente. E' ammesso il tappo a vite e/o strappo esclusivamente per le bottiglie di contenuto inferiore e/o uguale a 0,200 litri.
 |  |  |