Gazzetta n. 226 del 2005-09-28 |
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DECRETO LEGISLATIVO 8 settembre 2005, n. 201 |
Disposizioni integrative e correttive del decreto legislativo 28 novembre 1997, n. 459, in materia di riorganizzazione dell'area tecnico-industriale del Ministero della difesa, a norma dell'articolo 2 della legge 27 luglio 2004, n. 186. |
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IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA
Visti gli articoli 76 ed 87 della Costituzione; Visto l'articolo 2 della legge 27 luglio 2004, n. 186, di conversione in legge, con modificazioni, del decreto-legge 28 maggio 2004, n. 136, che delega il Governo ad adottare, tra gli altri, entro dodici mesi dalla data di entrata in vigore della stessa legge, uno o piu' decreti legislativi recanti disposizioni integrative e correttive del decreto legislativo 28 novembre 1997, n. 459; Visto l'articolo 9 della legge 27 dicembre 2004, n. 306, che proroga al 31 dicembre 2005 i termini della delega disposta dal citato articolo 2, comma 1, della legge n. 186 del 2004; Visto il decreto legislativo 28 novembre 1997, n. 459, recante riorganizzazione dell'area tecnico-industriale del Ministero della difesa, a norma dell'articolo 1, comma 1, lettera c), della legge 28 dicembre 1995, n. 549; Vista la legge 18 febbraio 1997, n. 25, e successive modificazioni, recante attribuzioni del Ministro della difesa, ristrutturazione dei vertici delle Forze armate e dell'Amministrazione della difesa; Visto il regolamento, di cui al decreto del Presidente della Repubblica 25 ottobre 1999, n. 556, e successive modificazioni, concernente le attribuzioni dei vertici militari; Udito il parere del Consiglio superiore delle Forze armate; Vista la preliminare deliberazione del Consiglio dei Ministri, adottata nella riunione del 18 marzo 2005; Acquisiti i pareri delle competenti Commissioni della Camera dei deputati e del Senato della Repubblica, ai sensi del combinato disposto di cui all'articolo 2, comma 1, della citata legge n. 186 del 2004 e all'articolo 5, comma 3, della legge 6 luglio 2002, n. 137; Vista la deliberazione del Consiglio dei Ministri, adottata nella riunione del 15 luglio 2005; Sulla proposta del Ministro della difesa, di concerto con i Ministri dell'economia e delle finanze e per la funzione pubblica;
E m a n a il seguente decreto legislativo:
Art. 1. Modifiche all'articolo 2 del decreto legislativo 28 novembre 1997, n. 459 1. All'articolo 2 del decreto legislativo 28 novembre 1997, n. 459, sono apportate le seguenti modificazioni: a) al comma 2, le parole: "secondo i relativi piani di spesa" sono soppresse; b) il comma 4 e' sostituito dal seguente: "4. Prima dell'inizio dell'esercizio finanziario, gli enti di cui al presente articolo ricevono il programma di lavoro annuale con l'indicazione delle risorse finanziarie stanziate sui pertinenti capitoli di bilancio."; c) il comma 5 e' abrogato. Il presente decreto, munito del sigillo dello Stato, sara' inserito nella Raccolta ufficiale degli atti normativi della Repubblica italiana. E' fatto obbligo a chiunque spetti di osservarlo e di farlo osservare. Dato a Roma, addi' 8 settembre 2005 CIAMPI Berlusconi, Presidente del Consiglio dei Ministri Martino, Ministro della difesa Siniscalco, Ministro del-l'economia e delle finanze Baccini, Ministro per la funzione pubblica
Visto, il Guardasigilli: Castelli
Avvertenza: Il testo delle note qui pubblicato e' stato redatto dall'amministrazione competente per materia, ai sensi dell'art. 10, commi 2 e 3, del testo unico delle disposizioni sulla promulgazione delle leggi, sull'emanazione dei decreti del Presidente della Repubblica e sulle pubblicazioni ufficiali della Repubblica italiana, approvato con decreto del Presidente della Repubblica 28 dicembre 1985, n. 1092, al solo fine di facilitare la lettura delle disposizioni di legge modificate o alle quali e' operato il rinvio. Restano invariati il valore e l'efficacia degli atti legislativi qui trascritti. Note alle premesse: - L'art. 76 della Costituzione stabilisce che l'esercizio della funzione legislativa non puo' essere delegata al Governo se non con determinazione di principi e criteri direttivi e soltanto per tempo limitato e per oggetti definiti. - L'art. 87 della Costituzione conferisce, tra l'altro, al Presidente della Repubblica il potere di promulgare le leggi e di emanare i decreti aventi valore di legge ed i regolamenti. - Si riporta l'art. 2 comma 1, della legge 27 luglio 2004, n. 186 (Conversione in legge, con modificazioni, del decreto-legge 28 maggio 2004, n. 136, recante disposizioni urgenti per garantire la funzionalita' di taluni settori della pubblica amministrazione. Disposizioni per la rideterminazione di deleghe legislative e altre disposizioni connesse): "Art. 2 (Disposizioni per la rideterminazione di deleghe legislative e altre disposizioni connesse). - 1. Il Governo e' delegato ad adottare, senza nuovi o maggiori oneri per il bilancio dello Stato, entro il termine di dodici mesi dalla data di entrata in vigore della presente legge, uno o piu' decreti legislativi integrativi e correttivi del decreto legislativo 30 luglio 1999, n. 300, del decreto legislativo 20 ottobre 1998, n. 368, del decreto legislativo 29 gennaio 1998, n. 19, del decreto legislativo 20 luglio 1999, n. 273, del decreto legislativo 16 luglio 1997, n. 264, del decreto legislativo 16 luglio 1997, n. 265, del decreto legislativo 28 novembre 1997, n. 459, e del decreto legislativo 28 novembre 1997, n. 464, attenendosi alle procedure e ai principi e criteri direttivi di cui all'art. 1, commi 2 e 3, all'art. 5, commi 2 e 3, e all'art. 7 della legge 6 luglio 2002, n. 137.". - Si riporta l'art. 5, commi 2 e 3 della legge 6 luglio 2002, n. 137: "Art. 5 (Delega per l'aggiornamento dell'organizzazione delle strutture e dei comandi delle aree tecnico-operativa, tecnico-amministrativa e tecnico-industriale della Difesa in seguito all'istituzione del servizio militare volontario). - 1. (omissis). 2. Nell'attuazione della delega di cui al comma 1 il Governo riorganizza, anche mediante soppressione, accorpamento, razionalizzazione ovvero ridefinizione dei compiti anche in chiave interforze, le strutture e i comandi delle aree tecnico-operativa, tecnico-amministrativa e tecnico-industriale della Difesa, adeguandone l'assetto alla riconfigurazione delle Forze armate, favorendo l'ottimizzazione delle risorse ed assicurando, altresi', il rispetto di quanto previsto dalla legge 18 febbraio 1997, n. 25. 3. Il Governo trasmette alla Camera dei deputati ed al Senato della Repubblica gli schemi dei decreti legislativi di cui al comma 1, al fine di acquisire il parere delle competenti Commissioni permanenti, che si esprimono entro sessanta giorni dalla data di trasmissione.". Note all'art. 1: - Si riporta l'art. 2 del decreto legislativo 28 novembre 1997, n. 459, come modificato dal presente decreto: "Art. 2 (Enti dipendenti dagli ispettorati di Forza armata). - 1. Gli enti hanno autonomia gestionale nell'ambito dei programmi di lavoro disposti annualmente dagli organi di cui al comma 3, attendono ai compiti relativi alle attivita' amministrativo-contabili, secondo quanto previsto dalle norme di contabilita' generale dello Stato e sono altresi' obbligati a provvedere alla tenuta di una contabilita' analitica industriale a decorrere dal 1° gennaio 1998. 2. I direttori degli enti, al fine di ottimizzare i procedimenti connessi all'attuazione dei programmi di lavoro annuali, provvedono autonomamente sia alle necessarie acquisizioni di beni e servizi sia alla gestione delle risorse disponibili, per il pieno raggiungimento degli obiettivi individuati dai programmi medesimi. 3. Al termine del procedimento di ristrutturazione di ciascuno degli enti nell'ambito dell'attivita' di pianificazione generale delle Forze armate, per la successiva definizione dei conseguenti programmi tecnico-operativi la responsabilita' della manutenzione e della sperimentazione dei beni funzionali all'impiego dello strumento militare e' affidata ai competenti ispettorati di Forza armata. 4. Prima dell'inizio dell'esercizio finanziario, gli enti di cui al presente articolo ricevono il programma di lavoro annuale con l'indicazione delle risorse finanziarie stanziate sui pertinenti capitoli di bilancio. 5. (abrogato)".
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