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| Gazzetta n. 226 del 2005-09-28 |  |  |  | DECRETO LEGISLATIVO 8 settembre 2005, n. 201 |  | Disposizioni   integrative   e  correttive  del  decreto  legislativo 28 novembre  1997,  n.  459, in materia di riorganizzazione dell'area tecnico-industriale del Ministero della difesa, a norma dell'articolo 2 della legge 27 luglio 2004, n. 186. |  | 
 |  | IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA 
 Visti gli articoli 76 ed 87 della Costituzione; Visto l'articolo 2 della legge 27 luglio 2004, n. 186, di conversione in  legge,  con  modificazioni,  del decreto-legge 28 maggio 2004, n. 136,  che  delega il Governo ad adottare, tra gli altri, entro dodici mesi  dalla  data di entrata in vigore della stessa legge, uno o piu' decreti legislativi recanti disposizioni integrative e correttive del decreto legislativo 28 novembre 1997, n. 459;
 Visto  l'articolo  9  della  legge  27  dicembre  2004, n. 306, che proroga  al  31  dicembre  2005  i  termini della delega disposta dal citato articolo 2, comma 1, della legge n. 186 del 2004;
 Visto  il  decreto  legislativo  28  novembre 1997, n. 459, recante riorganizzazione  dell'area  tecnico-industriale  del Ministero della difesa,  a norma dell'articolo 1, comma 1, lettera c), della legge 28 dicembre 1995, n. 549;
 Vista la legge 18 febbraio 1997, n. 25, e successive modificazioni, recante  attribuzioni del Ministro della difesa, ristrutturazione dei vertici delle Forze armate e dell'Amministrazione della difesa;
 Visto  il  regolamento,  di  cui  al  decreto  del Presidente della Repubblica  25  ottobre  1999,  n.  556,  e successive modificazioni, concernente le attribuzioni dei vertici militari;
 Udito il parere del Consiglio superiore delle Forze armate;
 Vista  la  preliminare  deliberazione  del  Consiglio dei Ministri, adottata nella riunione del 18 marzo 2005;
 Acquisiti  i  pareri  delle competenti Commissioni della Camera dei deputati  e  del  Senato  della  Repubblica,  ai  sensi del combinato disposto  di  cui  all'articolo 2, comma 1, della citata legge n. 186 del  2004  e  all'articolo  5, comma 3, della legge 6 luglio 2002, n. 137;
 Vista  la  deliberazione del Consiglio dei Ministri, adottata nella riunione del 15 luglio 2005;
 Sulla  proposta  del  Ministro  della  difesa,  di  concerto  con i Ministri dell'economia e delle finanze e per la funzione pubblica;
 
 E m a n a
 il seguente decreto legislativo:
 
 Art. 1. Modifiche all'articolo 2 del decreto legislativo 28 novembre 1997, n.
 459
 1. All'articolo 2 del decreto legislativo 28 novembre 1997, n. 459, sono apportate le seguenti modificazioni:
 a)  al  comma  2,  le parole: "secondo i relativi piani di spesa" sono soppresse;
 b) il comma 4 e' sostituito dal seguente:
 "4.  Prima  dell'inizio dell'esercizio finanziario, gli enti di cui  al presente articolo ricevono il programma di lavoro annuale con l'indicazione  delle  risorse  finanziarie  stanziate  sui pertinenti capitoli di bilancio.";
 c) il comma 5 e' abrogato.
 Il presente decreto, munito del sigillo dello Stato, sara' inserito nella  Raccolta  ufficiale  degli  atti  normativi  della  Repubblica italiana. E' fatto obbligo a chiunque spetti di osservarlo e di farlo osservare.
 Dato a Roma, addi' 8 settembre 2005
 CIAMPI
 Berlusconi,  Presidente  del  Consiglio
 dei Ministri
 Martino, Ministro della difesa
 Siniscalco,  Ministro  del-l'economia e
 delle finanze
 Baccini,   Ministro   per  la  funzione
 pubblica
 
 Visto, il Guardasigilli: Castelli
 
 
 
 Avvertenza:
 Il  testo  delle  note  qui pubblicato e' stato redatto
 dall'amministrazione   competente  per  materia,  ai  sensi
 dell'art.   10,   commi  2  e  3,  del  testo  unico  delle
 disposizioni     sulla     promulgazione    delle    leggi,
 sull'emanazione dei decreti del Presidente della Repubblica
 e  sulle pubblicazioni ufficiali della Repubblica italiana,
 approvato  con  decreto  del Presidente della Repubblica 28
 dicembre  1985,  n.  1092,  al  solo  fine di facilitare la
 lettura delle disposizioni di legge modificate o alle quali
 e'  operato  il  rinvio.  Restano  invariati  il  valore  e
 l'efficacia degli atti legislativi qui trascritti.
 Note alle premesse:
 -   L'art.   76   della   Costituzione  stabilisce  che
 l'esercizio  della  funzione  legislativa  non  puo' essere
 delegata al Governo se non con determinazione di principi e
 criteri  direttivi  e  soltanto  per  tempo  limitato e per
 oggetti definiti.
 - L'art. 87 della Costituzione conferisce, tra l'altro,
 al  Presidente  della Repubblica il potere di promulgare le
 leggi  e  di  emanare i decreti aventi valore di legge ed i
 regolamenti.
 -  Si  riporta  l'art. 2 comma 1, della legge 27 luglio
 2004,  n. 186 (Conversione in legge, con modificazioni, del
 decreto-legge  28 maggio 2004, n. 136, recante disposizioni
 urgenti  per  garantire  la funzionalita' di taluni settori
 della   pubblica   amministrazione.   Disposizioni  per  la
 rideterminazione    di    deleghe   legislative   e   altre
 disposizioni connesse):
 "Art.   2  (Disposizioni  per  la  rideterminazione  di
 deleghe legislative e altre disposizioni connesse). - 1. Il
 Governo  e'  delegato  ad  adottare, senza nuovi o maggiori
 oneri  per  il  bilancio  dello  Stato, entro il termine di
 dodici  mesi dalla data di entrata in vigore della presente
 legge,   uno  o  piu'  decreti  legislativi  integrativi  e
 correttivi  del decreto legislativo 30 luglio 1999, n. 300,
 del  decreto  legislativo  20 ottobre  1998,  n.  368,  del
 decreto  legislativo  29 gennaio  1998,  n. 19, del decreto
 legislativo 20 luglio 1999, n. 273, del decreto legislativo
 16 luglio  1997,  n. 264, del decreto legislativo 16 luglio
 1997,  n. 265, del decreto legislativo 28 novembre 1997, n.
 459,  e  del  decreto legislativo 28 novembre 1997, n. 464,
 attenendosi   alle   procedure  e  ai  principi  e  criteri
 direttivi di cui all'art. 1, commi 2 e 3, all'art. 5, commi
 2 e 3, e all'art. 7 della legge 6 luglio 2002, n. 137.".
 - Si riporta l'art. 5, commi 2 e 3 della legge 6 luglio
 2002, n. 137:
 "Art. 5 (Delega per l'aggiornamento dell'organizzazione
 delle strutture e dei comandi delle aree tecnico-operativa,
 tecnico-amministrativa  e  tecnico-industriale della Difesa
 in    seguito   all'istituzione   del   servizio   militare
 volontario). - 1. (omissis).
 2.  Nell'attuazione  della  delega di cui al comma 1 il
 Governo    riorganizza,    anche   mediante   soppressione,
 accorpamento,  razionalizzazione  ovvero  ridefinizione dei
 compiti  anche  in  chiave  interforze,  le  strutture  e i
 comandi         delle        aree        tecnico-operativa,
 tecnico-amministrativa  e tecnico-industriale della Difesa,
 adeguandone  l'assetto  alla  riconfigurazione  delle Forze
 armate,   favorendo   l'ottimizzazione   delle  risorse  ed
 assicurando, altresi', il rispetto di quanto previsto dalla
 legge 18 febbraio 1997, n. 25.
 3.  Il  Governo  trasmette alla Camera dei deputati ed al
 Senato  della Repubblica gli schemi dei decreti legislativi
 di  cui  al  comma  1, al fine di acquisire il parere delle
 competenti  Commissioni  permanenti, che si esprimono entro
 sessanta giorni dalla data di trasmissione.".
 Note all'art. 1:
 -   Si   riporta   l'art.  2  del  decreto  legislativo
 28 novembre  1997,  n.  459,  come  modificato dal presente
 decreto:
 "Art.  2  (Enti dipendenti dagli ispettorati di Forza
 armata).   -   1.   Gli  enti  hanno  autonomia  gestionale
 nell'ambito  dei  programmi  di lavoro disposti annualmente
 dagli  organi  di  cui  al  comma  3,  attendono ai compiti
 relativi  alle  attivita' amministrativo-contabili, secondo
 quanto  previsto dalle norme di contabilita' generale dello
 Stato e sono altresi' obbligati a provvedere alla tenuta di
 una  contabilita'  analitica industriale a decorrere dal 1°
 gennaio 1998.
 2.  I  direttori  degli  enti, al fine di ottimizzare i
 procedimenti   connessi  all'attuazione  dei  programmi  di
 lavoro   annuali,   provvedono   autonomamente   sia   alle
 necessarie acquisizioni di beni e servizi sia alla gestione
 delle  risorse  disponibili,  per  il  pieno raggiungimento
 degli obiettivi individuati dai programmi medesimi.
 3.  Al  termine del procedimento di ristrutturazione di
 ciascuno   degli   enti   nell'ambito   dell'attivita'   di
 pianificazione   generale   delle   Forze  armate,  per  la
 successiva    definizione    dei    conseguenti   programmi
 tecnico-operativi  la  responsabilita' della manutenzione e
 della sperimentazione dei beni funzionali all'impiego dello
 strumento militare e' affidata ai competenti ispettorati di
 Forza armata.
 4.  Prima  dell'inizio  dell'esercizio finanziario, gli
 enti  di  cui al presente articolo ricevono il programma di
 lavoro  annuale con l'indicazione delle risorse finanziarie
 stanziate sui pertinenti capitoli di bilancio.
 5. (abrogato)".
 
 
 
 
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